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D-5861/2016

D-5861/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-23 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. I ricorrenti, cittadini siriani di etnia curda con ultimo domicilio a al-Quamishli, nel governatorato di al-Hasaka, sono espatriati il 20 luglio 2015 giungendo in Svizzera il mese successivo con i figli minori E._______, C._______ e D._______. L'11 agosto 2015 hanno presentato una domanda d'asilo. Il 28 luglio 2016 è venuta alla luce anche l'ulteriore figlia E._______. B. B.a Sentito sui motivi alla base della sua domanda, A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere stato attivo quale combattente nelle file del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo Partîya Karkerén Kurdîstan; di seguito PKK), intrattenendosi nelle vicine alture del Kurdistan iracheno dal 2007 al 2009. Proprio per tale motivo, dopo essere tornato in Siria, l'insorgente sarebbe stato arrestato e condannato per appartenenza ad un partito politico non autorizzato, per poi venir liberato nell'aprile del 2011. Egli, nonostante il rilascio, si sarebbe poi trovato in una situazione di privazione dei diritti civili. Nel periodo successivo avrebbe anche fatto l'oggetto di alcuni fermi venendo rilasciato solo grazie all'intercessione del Mohktar del luogo. A seguito dello scoppio della guerra civile e dell'estensione del controllo esercitato dalle milizie curde, l'interessato si sarebbe unito al Partito dell'Unione Democratica (in curdo: Partiya Yekîtiya Demokrat, di seguito PYD) integrandone i servizi di sicurezza. In tale contesto egli avrebbe svolto le sue mansioni in uno dei posti di controllo situati nel centro di al-Quamishli. Successivamente egli avrebbe richiesto di essere congedato ricevendo però una risposta negativa dal suo superiore. Avendo ciò nonostante abbandonato la posizione assegnatagli, il richiedente avrebbe fatto l'oggetto di ricerche presso il domicilio da parte di alcuni membri del PYD. Dopo aver preso atto della sua irreperibilità, le milizie curde avrebbero diramato un ordine di arresto a tutti i posti di blocco da loro controllati. In caso di rientro in patria egli teme ripercussioni da parte del regime siriano, visti i suoi pregressi e considerato anche il suo espatrio illegale. Al contrario, egli ha espressamente dichiarato non avere timori particolari quanto ad eventuali persecuzioni ad opera del PYD (cfr. atto A21, pag. 2 e segg.). B.b B._______, dal canto suo, ha confermato la versione del marito. Parimenti ha indicato che quest'ultimo sarebbe stato fermato in una o due occasioni ad un posto di blocco, per poi essere liberato. Non si è invece avvalsa di motivi riconducibili alla sua persona (cfr. atto A22, pag. 3 e segg.) C. Con decisione del 25 agosto 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Gli stessi sono però stati ammessi provvisoriamente per causa d'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento verso la Siria. D. Il 26 settembre 2016 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 27 settembre 2016), i ricorrenti sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando in via principale l'annullamento del provvedimento querelato ed il rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure per l'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti e la conseguente emanazione di una nuova decisione; in subordine il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via ancor più subordinata il riconoscimento quali rifugiati. Nella medesima occasione essi hanno altresì presentato istanza di esame dei mezzi di prova da loro prodotti in sede di prima istanza, con contestuale richiesta di un termine per il completamento del ricorso, nonché una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto sotto protesta di spese e ripetibili. A sostegno del loro ricorso, gli interessati hanno prodotto diversi articoli provenienti da siti web di informazione. E. Con decisione incidentale dell'8 dicembre 2016, il Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti copia del libretto militare e del certificato di prigionia versati agli atti nel corso della procedura di prima istanza, invitandoli nel contempo a rivolgersi direttamente all'Ufficio dello stato civile di Bellinzona, per compulsare i documenti d'identità ivi depositati. F. I ricorrenti, con ulteriore scritto del 14 dicembre 2016 hanno trasmesso al Tribunale un mezzo di prova in originale con annessa una traduzione in lingua tedesca. Secondo le loro stesse dichiarazioni si tratterebbe di un mandato di cattura spiccato nei confronti di A._______ dalla giustizia militare siriana. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 6 gennaio 2017, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Esso ha conseguentemente invitato la SEM ad esprimersi in merito al gravame ed al mezzo di prova prodotto. H. Nel contempo, gli insorgenti hanno versato nuovamente agli atti delle copie del libretto militare e della tessera di detenuto, completate da una traduzione in lingua tedesca. I. La SEM, con osservazioni del 31 gennaio 2017, si è espressa a proposito delle doglianze e delle argomentazioni dei ricorrenti nonché a riguardo del mandato di cattura prodotto nel corso della procedura ricorsuale; concludendo quanto alla necessità di respingere il gravame. J. Nella loro replica del 15 febbraio 2017 i ricorrenti hanno sviluppato ulteriormente i loro argomenti. K. Il 15 marzo 2017, i ricorrenti hanno trasmesso, rispettivamente ritrasmesso al Tribunale, le copie del libretto di famiglia, della tessera di detenuto, del libretto militare e del mandato di cattura corredate da delle traduzioni in lingua tedesca. L. Con osservazioni del 16 marzo 2017, la SEM si è pronunciata a proposito della replica degli insorgenti. M. Il 10 aprile 2017, i ricorrenti hanno rilevato come la SEM non si sarebbe pronunciata in merito ai mezzi di prova da loro prodotti con gli scritti del 20 gennaio 2017 e del 15 marzo 2017. Nella medesima occasione essi si sono poi espressi in merito alle considerazioni dell'autorità intimata. N. A seguito dell'ulteriore presa di posizione della SEM facente data al 14 giugno 2017, il Tribunale ha posto un termine allo scambio scritti. O. Con scritti spontanei del 21 febbraio e 21 marzo 2018, gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale delle fotografie che ritrarrebbero A._______ durante delle manifestazioni. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata stesa in italiano, mentre il ricorso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto redatta in italiano.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nel proprio gravame i ricorrenti censurano anzitutto una violazione dell'obbligo di costituire un incarto completo. A loro dire, l'autorità di prime cure avrebbe omesso di elencare ed impaginare diversi documenti prodotti in sede di prima istanza, segnatamente libretto di famiglia, le carte d'identità, il libretto militare e la tessera di detenuto. Così facendo la SEM sarebbe venuta meno al proprio "Aktenführungspflicht" violando conseguentemente anche il diritto degli interessati alla consultazione dell'incarto. Vi sarebbe inoltre da constatare una lesione del diritto di essere sentito dei ricorrenti originata dal fatto che la SEM avrebbe omesso di registrare agli atti e di apprezzare un'offerta di mezzi di prova da loro proposta. Nello specifico, essi di dolgono del fatto che nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo A._______ avrebbe menzionato l'esistenza di una serie di fotografie che avrebbe voluto fossero integrate agli atti ed a proposito della quale l'autorità di prime cure non si sarebbe espressa. Nei successivi scambi di scritti le parti hanno poi ampiamente sviluppato le rispettive considerazioni al proposito.

E. 4.2 Ora, il Tribunale osserva come l'incarto della SEM paia d'acchito rispettare le usuali esigenze in termini di accuratezza di impaginazione e di conservazione degli atti. Per il resto, quanto alla pretesa violazione del diritto di essere sentito riconducibile alla mancata registrazione agli atti delle fotografie offerte, occorre ammettere che sebbene la SEM non abbia proceduto in quell'occasione alla catalogazione dei mezzi di prova, probabilmente a causa di una svista, i ricorrenti nemmeno risultano essersi degnati di riproporle ulteriormente all'autorità di prime cure né tantomeno lo hanno fatto in sede ricorsuale. Su tali presupposti, appellarsi ora ad una violazione del diritto di essere sentito risulterebbe pretestuoso. Ad ogni buon conto, le questioni possono in questa sede rimanere inevase in ragione delle considerazioni che seguono.

E. 5 Per quanto concerne invece il merito della questione, occorre preliminarmente osservare che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 25 agosto 2016 e non avendo costoro censurato la pronuncia dell'allontanamento, in questa sede risulta essere al vaglio esclusivamente la questione del ben fondato della decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.

E. 6.1 Nella querelata decisione l'autorità inferiore ha anzitutto ritenuto che dall'incarto non emergerebbe alcunché di concreto in relazione al timore del ricorrente di subire delle misure persecutorie da parte delle autorità siriane a causa del suo passato tra le fila del PKK. Quest'ultimo avrebbe infatti espiato integralmente la pena comminatagli e sarebbe successivamente stato rilasciato dopo essere stato fermato presso dei posti di blocco governativi. Dopodiché non avrebbe più avuto alcun contatto con le autorità sino all'espatrio. Inoltre, gli ex-membri del PKK non sarebbero più nel mirino delle autorità siriane per via del nuovo asse di alleanze createsi. Infine, il ricorrente stesso non avrebbe espresso alcun timore al riguardo nell'ambito della prima audizione. Per quanto concerne poi il fatto di essere stato privato dei diritti civili ed in particolare di aver avuto difficoltà a procurarsi i documenti, occorrerebbe considerare che si tratti di semplici angherie senza rilevanza per l'asilo.

E. 6.2 Nel gravame viene avversata tale valutazione. I ricorrenti, dopo aver brevemente rammentato le circostanze delle attività svolte da A._______ in seno al PKK e del suo successivo arresto al rientro in Siria, rilevano anzitutto che anche dopo il suo rilascio, quest'ultimo sarebbe rimasto nel visore delle autorità. Invero, agli occhi di quest'ultime, l'insorgente, ex combattente del PKK appena rilasciato dalla prigionia, sarebbe stato visto con sospetto; alla stregua di un sostenitore dell'opposizione. Del resto, la sorveglianza e le persecuzioni ad opera del regime siriano si sarebbero intensificate con lo scoppio della guerra civile e la stessa situazione dell'insorgente sarebbe sensibilmente peggiorata. Infatti, visti i suoi pregressi, se fosse finito nella mani delle autorità siriane egli avrebbe certamente subito atti contrari all'art. 3 LAsi. Pertanto, andrebbe ritenuto che i ricorrenti, al momento del loro espatrio dalla Siria, avessero un fondato timore di essere esposti a persecuzioni. Nello stesso senso, le considerazioni della SEM circa l'irrilevanza della detenzione avvenuta tra il 2009 ed il 2011 non terrebbero debitamente conto del fatto che il ricorrente sarebbe con ogni probabilità equiparato ad un ribelle dell'opposizione. Sarebbe inoltre pacifico che le sue dichiarazioni lascerebbero trasparire la contestazione di capi d'imputazione gravi, a causa dei quali il ricorrente sarebbe stato registrato su di una lista nera. Il suo rilascio non significherebbe quindi ch'egli potesse muoversi liberamente. Oltracciò, il fatto stesso che l'interessato sia stato recluso per un anno e mezzo e che gli siano successivamente stati interdetti i diritti civili testimonierebbe circa l'esistenza di una persecuzione nei suoi confronti. Inoltre, egli avrebbe chiaramente indicato essere stato identificato dalle autorità quale appartenente ad un particolare gruppo e come oppositore. In ragione di ciò, qualora non fosse stato rilasciato nell'aprile del 2011, egli sarebbe senz'altro stato esposto a trattamenti contrari all'art. 3 LAsi. Del resto, dopo il suo rilascio egli sarebbe stato fermato presso dei posti di blocco. Da ultimo, anche l'affermazione della SEM secondo cui il ricorrente non avrebbe espresso timori nei confronti del regime siriano nel corso dell'audizione sulle generalità non corrisponderebbe alla realtà, dal momento che quest'ultimo avrebbe seppur genericamente fatto menzione di problemi pregressi con le autorità anche in tale sede.

E. 6.3 A proposito di tali argomenti, la SEM, nel proprio atto responsivo si è limitata a rinviare alla decisione avversata.

E. 6.4 In sede di replica, gli insorgenti hanno nuovamente richiamato i fatti di cronaca relativi all'evoluzione della situazione in Siria. A loro dire la posizione del governo siriano si sarebbe infatti rafforzata a seguito dell'intervento russo e del tentativo diplomatico svoltosi ad Astana. Sarebbero inoltre da segnalare una serie di discussioni tra il PYD ed il regime; discussioni che lascerebbero presupporre una possibile futura collaborazione. Pertanto anche nelle regioni controllate dalle milizie curde, l'interessato correrebbe il rischio di essere consegnato alle autorità di Damasco. Sulla scorta di alcune fonti non governative, i ricorrenti rammentano poi come la situazione in Siria sotto l'aspetto dei diritti umani permarrebbe catastrofica.

E. 6.5 Nell'ambito della sua successiva presa di posizione, l'autorità intimata si è a sua volta espressa in merito all'evoluzione della situazione in Siria. Essa ha tuttavia proposto una linea di lettura del tutto opposta a quella dei ricorrenti. La SEM ha infatti intravisto nei colloqui intercorsi tra il PYD ed il governo la continuazione di un'inedita alleanza venutasi a creare sin dallo scoppio della guerra civile. Del resto, dall'incarto non emergerebbe alcun elemento concreto indicante che i curdi siriani avessero l'intenzione di consegnare l'insorgente al regime. Per di più, proprio in virtù di questa nuova alleanza, gli ex membri del PKK non sarebbero più nel mirino del governo.

E. 6.6 I ricorrenti, nel loro ulteriore scritto, hanno nuovamente rammentato come A._______, oppositore di etnia curda, sarebbe finito nel collimatore delle autorità siriane. Per questi motivi sia lui che la sua famiglia sarebbero esposti ad un rischio reale di subire trattamenti contrari all'art. 3 LAsi. Essi hanno quindi riproposto quanto già elencato nel gravame a proposito dell'evoluzione della situazione in loco. Circa l'alleanza tra PYD e governo, gli insorgenti hanno rilevato come permarrebbero diversi gruppi di oppositori avversi al PYD ed al regime. Lo stesso PYD sarebbe a tratti violento avverso gli oppositori, così come nei confronti di coloro che criticano il regime. Oltre che per la collaborazione con il governo, il PYD sarebbe del resto anche stato messo in discussione a seguito del reclutamento di minori. In specie, l'insorgente non voleva più lavorare per il settore di sicurezza del PYD. Per questa ragione non sarebbe più stato ben visto dai membri di tale fazione. Su tali presupposti, l'argomentazione della SEM circa l'assenza di rischi dovuta all'accordo tra PYD e regime sarebbe arbitraria. Il ricorrente non sarebbe infatti più membro del PYD ma bensì ricercato da tali milizie per tradimento. La presunta alleanza non muterebbe pertanto in alcun modo il rischio, fermo considerato il profilo individuale dell'interessato.

E. 6.7 Con successive osservazioni, la SEM ha ribadito che il profilo politico del ricorrente non sarebbe a se solo in grado di giustificare la presenza di timori fondati di misure persecutorie in caso di ritorno in Siria. Del resto, le precedenti considerazioni non sarebbero in alcun modo arbitrarie, basandosi in particolare sull'assenza di elementi concreti indicanti che il ricorrente fosse nel mirino delle autorità dopo il rilascio del 2011. Invero, il fatto di essere stato fermato in seguito per qualche ora e poi rilasciato non gioverebbe alla sua causa.

E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 8 Nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).

E. 9.1 Nel caso in disamina, occorre constatare come l'autorità di prime cure non abbia messo in discussione le allegazioni del richiedente sotto il profilo della verosimiglianza, segnatamente in quanto concerne il suo passato quale militante nel PKK e la successiva condanna ad opera delle autorità giudiziarie siriane. Al riguardo, la SEM si è infatti accontentata di negare che il ricorrente potesse avvalersi di un fondato timore d'essere esposto a pregiudizi in futuro in quanto avrebbe espiato integralmente la propria pena e non avrebbe subito particolari conseguenze in occasione dei successivi contatti con le forze di sicurezza siriane. Sempre a mente della SEM, la precaria situazione in cui si sarebbe venuto a trovare non configurerebbe una persecuzione ai sensi dei disposti in concreto applicabili. Su tali presupposti, l'autorità di prima istanza non ha ritenuto opportuno approfondire il racconto dell'interessato a proposito delle circostanze summenzionate, omettendo di vagliarne la verosimiglianza.

E. 9.2 Ora, un tale modo di procedere non risulta sostenibile. Nell'analisi della fattispecie, va infatti tenuto conto del fatto che il sistema giudiziario siriano è complesso ed opera spesso sotto l'egida di differenti organi e procedure, tra cui figurano una serie di istanze giudiziarie distinte e create appositamente per il trattamento di questioni riguardanti la sicurezza (cfr. Heydemann/Leenders, Authoritarian Governance in Syria and Iran: Challenged Reconfiguring and Resilient in: Heydemann/Leenders, Middle East Authoritarianisms, 2013, pag. 10). Alla luce di ciò, le modalità di intervento nei confronti dei crimini politici sono svariate. Nel corso degli anni si è potuto assistere ad una progressiva giudiziarizzazione (cfr. sulla nozione Tate/Vallinder, The Global Expansion of Judicial Power, 1995) della repressione, che tuttavia non ha seguito una linea chiara. Ad ogni modo, lo Stato ha mantenuto un arsenale eterogeneo di istituzioni giudiziarie, così da riservarsi la facoltà di gestire il dissenso in modo flessibile (Heydemann/Leenders, op. cit., pag. 27). Invero, la maggior parte degli arresti e delle detenzioni preventive operate dalle agenzie di sicurezza vengono spesso espletate con considerevole anticipo rispetto ai procedimenti giudiziari (cfr. Reinoud Leenders, Prosecuting Political Dissent: Court and the Resilience of Authoritarism in: Heydemann/Leenders, Middle East Authoritarianisms, 2013, pag. 174). Inoltre, per i dissidenti politici le problematiche non si concludono con il rilascio. Spesso, anche dopo l'espiazione della pena, le persone con tali profili sono confrontate con misure extragiudiziali restrittive e punitive quali obblighi di presenza, divieti d'espatrio, estesa sorveglianza e molestie da parte dei servizi di sicurezza. In definitiva, essere condannato da un organo giudiziario non equivale alla conclusione della repressione. Nella maggior parte dei casi, tale condanna si iscrive invece in un esteso assortimento di misure, spesso ulteriori (cfr. Reinoud Leenders, op. cit., pag. 175). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del governo. Le persone identificate come tali hanno conseguentemente di principio ragione di temere trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2).

E. 9.3 Ciò detto, all'interessato non poteva essere negato il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo sulla base di considerazioni a carattere generale quali il suo rilascio ed il fatto che in seguito egli non sarebbe incappato in particolari problematiche nonostante i brevi fermi subiti. Anzitutto, conto tenuto delle particolarità del sistema giudiziario siriano, una liberazione dopo l'espiazione della pena non permette di concludere, come sembra invece volerlo l'autorità di prime cure, l'assenza di rischi quanto a future persecuzioni. In determinate circostanze, una tale evenienza può infatti favorire l'insorgere di ulteriori atti vietati, essendo la persona toccata spesso vista negativamente dalle autorità e a volte schedata. Su tali presupposti, anche il fatto che gli avvenimenti successivi al rilascio, quandanche verosimili, non paiano configurare ad essi soli una persecuzione rilevante in materia d'asilo, non giustifica una valutazione che escluda d'acchito un timore fondato quanto ad eventuali pregiudizi ulteriori. Negli stessi termini, anche le eventuali modifiche nello scacchiere delle alleanze tra le fazioni attive nella guerra civile siriana non permettono di escludere senza approfondita analisi la persistenza di propositi repressivi residui da parte delle autorità siriane nei confronti di persone precedentemente condannate per attività politiche in favore della causa curda. A tal riguardo occorre infatti tenere in debita considerazione l'estrema volatilità della situazione e l'imprevedibilità degli interventi dei vari attori attivi nell'ormai logoro contesto siriano.

E. 10.1 In assenza di ulteriori elementi si giustifica pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la ritrasmissione degli atti all'autorità di prime cure per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA).

E. 10.2 La SEM è anzitutto invitata ad accertare con la necessaria esaustività se il racconto del ricorrente a proposito delle attività politiche svolte in seno al PKK e della susseguente detenzione (rispettivamente del procedimento giudiziario) adempia agli usuali criteri in materia di verosimiglianza. Qualora l'autorità di prima istanza, una volta completata l'istruttoria, riterrà verosimile quanto da quest'ultimo dichiarato, essa avrà parimenti premura di esprimersi a proposito della possibile rilevanza in materia d'asilo degli avvenimenti in questione in ossequio ai considerandi della presente sentenza.

E. 10.3 Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dall'esame degli ulteriori motivi d'asilo di cui il ricorrente si è avvalso. Allo stesso modo, non si necessità il vaglio approfondito dei mezzi di prova addotti in sede ricorsuale.

E. 11 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 1° aprile 2015.

E. 12 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 2'350.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 25 agosto 2016 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. La SEM rifonderà ai ricorrenti CHF 2'350.- a titolo di indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5861/2016 Sentenza del 23 marzo 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), e i figli C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), E._______, nata il (...), Siria, tutti patrocinati dall'avv. Michael Steiner, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 25 agosto 2016 / N (...). Fatti: A. I ricorrenti, cittadini siriani di etnia curda con ultimo domicilio a al-Quamishli, nel governatorato di al-Hasaka, sono espatriati il 20 luglio 2015 giungendo in Svizzera il mese successivo con i figli minori E._______, C._______ e D._______. L'11 agosto 2015 hanno presentato una domanda d'asilo. Il 28 luglio 2016 è venuta alla luce anche l'ulteriore figlia E._______. B. B.a Sentito sui motivi alla base della sua domanda, A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere stato attivo quale combattente nelle file del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo Partîya Karkerén Kurdîstan; di seguito PKK), intrattenendosi nelle vicine alture del Kurdistan iracheno dal 2007 al 2009. Proprio per tale motivo, dopo essere tornato in Siria, l'insorgente sarebbe stato arrestato e condannato per appartenenza ad un partito politico non autorizzato, per poi venir liberato nell'aprile del 2011. Egli, nonostante il rilascio, si sarebbe poi trovato in una situazione di privazione dei diritti civili. Nel periodo successivo avrebbe anche fatto l'oggetto di alcuni fermi venendo rilasciato solo grazie all'intercessione del Mohktar del luogo. A seguito dello scoppio della guerra civile e dell'estensione del controllo esercitato dalle milizie curde, l'interessato si sarebbe unito al Partito dell'Unione Democratica (in curdo: Partiya Yekîtiya Demokrat, di seguito PYD) integrandone i servizi di sicurezza. In tale contesto egli avrebbe svolto le sue mansioni in uno dei posti di controllo situati nel centro di al-Quamishli. Successivamente egli avrebbe richiesto di essere congedato ricevendo però una risposta negativa dal suo superiore. Avendo ciò nonostante abbandonato la posizione assegnatagli, il richiedente avrebbe fatto l'oggetto di ricerche presso il domicilio da parte di alcuni membri del PYD. Dopo aver preso atto della sua irreperibilità, le milizie curde avrebbero diramato un ordine di arresto a tutti i posti di blocco da loro controllati. In caso di rientro in patria egli teme ripercussioni da parte del regime siriano, visti i suoi pregressi e considerato anche il suo espatrio illegale. Al contrario, egli ha espressamente dichiarato non avere timori particolari quanto ad eventuali persecuzioni ad opera del PYD (cfr. atto A21, pag. 2 e segg.). B.b B._______, dal canto suo, ha confermato la versione del marito. Parimenti ha indicato che quest'ultimo sarebbe stato fermato in una o due occasioni ad un posto di blocco, per poi essere liberato. Non si è invece avvalsa di motivi riconducibili alla sua persona (cfr. atto A22, pag. 3 e segg.) C. Con decisione del 25 agosto 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Gli stessi sono però stati ammessi provvisoriamente per causa d'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento verso la Siria. D. Il 26 settembre 2016 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 27 settembre 2016), i ricorrenti sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando in via principale l'annullamento del provvedimento querelato ed il rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure per l'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti e la conseguente emanazione di una nuova decisione; in subordine il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via ancor più subordinata il riconoscimento quali rifugiati. Nella medesima occasione essi hanno altresì presentato istanza di esame dei mezzi di prova da loro prodotti in sede di prima istanza, con contestuale richiesta di un termine per il completamento del ricorso, nonché una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto sotto protesta di spese e ripetibili. A sostegno del loro ricorso, gli interessati hanno prodotto diversi articoli provenienti da siti web di informazione. E. Con decisione incidentale dell'8 dicembre 2016, il Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti copia del libretto militare e del certificato di prigionia versati agli atti nel corso della procedura di prima istanza, invitandoli nel contempo a rivolgersi direttamente all'Ufficio dello stato civile di Bellinzona, per compulsare i documenti d'identità ivi depositati. F. I ricorrenti, con ulteriore scritto del 14 dicembre 2016 hanno trasmesso al Tribunale un mezzo di prova in originale con annessa una traduzione in lingua tedesca. Secondo le loro stesse dichiarazioni si tratterebbe di un mandato di cattura spiccato nei confronti di A._______ dalla giustizia militare siriana. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 6 gennaio 2017, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Esso ha conseguentemente invitato la SEM ad esprimersi in merito al gravame ed al mezzo di prova prodotto. H. Nel contempo, gli insorgenti hanno versato nuovamente agli atti delle copie del libretto militare e della tessera di detenuto, completate da una traduzione in lingua tedesca. I. La SEM, con osservazioni del 31 gennaio 2017, si è espressa a proposito delle doglianze e delle argomentazioni dei ricorrenti nonché a riguardo del mandato di cattura prodotto nel corso della procedura ricorsuale; concludendo quanto alla necessità di respingere il gravame. J. Nella loro replica del 15 febbraio 2017 i ricorrenti hanno sviluppato ulteriormente i loro argomenti. K. Il 15 marzo 2017, i ricorrenti hanno trasmesso, rispettivamente ritrasmesso al Tribunale, le copie del libretto di famiglia, della tessera di detenuto, del libretto militare e del mandato di cattura corredate da delle traduzioni in lingua tedesca. L. Con osservazioni del 16 marzo 2017, la SEM si è pronunciata a proposito della replica degli insorgenti. M. Il 10 aprile 2017, i ricorrenti hanno rilevato come la SEM non si sarebbe pronunciata in merito ai mezzi di prova da loro prodotti con gli scritti del 20 gennaio 2017 e del 15 marzo 2017. Nella medesima occasione essi si sono poi espressi in merito alle considerazioni dell'autorità intimata. N. A seguito dell'ulteriore presa di posizione della SEM facente data al 14 giugno 2017, il Tribunale ha posto un termine allo scambio scritti. O. Con scritti spontanei del 21 febbraio e 21 marzo 2018, gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale delle fotografie che ritrarrebbero A._______ durante delle manifestazioni. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata stesa in italiano, mentre il ricorso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto redatta in italiano.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nel proprio gravame i ricorrenti censurano anzitutto una violazione dell'obbligo di costituire un incarto completo. A loro dire, l'autorità di prime cure avrebbe omesso di elencare ed impaginare diversi documenti prodotti in sede di prima istanza, segnatamente libretto di famiglia, le carte d'identità, il libretto militare e la tessera di detenuto. Così facendo la SEM sarebbe venuta meno al proprio "Aktenführungspflicht" violando conseguentemente anche il diritto degli interessati alla consultazione dell'incarto. Vi sarebbe inoltre da constatare una lesione del diritto di essere sentito dei ricorrenti originata dal fatto che la SEM avrebbe omesso di registrare agli atti e di apprezzare un'offerta di mezzi di prova da loro proposta. Nello specifico, essi di dolgono del fatto che nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo A._______ avrebbe menzionato l'esistenza di una serie di fotografie che avrebbe voluto fossero integrate agli atti ed a proposito della quale l'autorità di prime cure non si sarebbe espressa. Nei successivi scambi di scritti le parti hanno poi ampiamente sviluppato le rispettive considerazioni al proposito. 4.2 Ora, il Tribunale osserva come l'incarto della SEM paia d'acchito rispettare le usuali esigenze in termini di accuratezza di impaginazione e di conservazione degli atti. Per il resto, quanto alla pretesa violazione del diritto di essere sentito riconducibile alla mancata registrazione agli atti delle fotografie offerte, occorre ammettere che sebbene la SEM non abbia proceduto in quell'occasione alla catalogazione dei mezzi di prova, probabilmente a causa di una svista, i ricorrenti nemmeno risultano essersi degnati di riproporle ulteriormente all'autorità di prime cure né tantomeno lo hanno fatto in sede ricorsuale. Su tali presupposti, appellarsi ora ad una violazione del diritto di essere sentito risulterebbe pretestuoso. Ad ogni buon conto, le questioni possono in questa sede rimanere inevase in ragione delle considerazioni che seguono.

5. Per quanto concerne invece il merito della questione, occorre preliminarmente osservare che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 25 agosto 2016 e non avendo costoro censurato la pronuncia dell'allontanamento, in questa sede risulta essere al vaglio esclusivamente la questione del ben fondato della decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo. 6. 6.1 Nella querelata decisione l'autorità inferiore ha anzitutto ritenuto che dall'incarto non emergerebbe alcunché di concreto in relazione al timore del ricorrente di subire delle misure persecutorie da parte delle autorità siriane a causa del suo passato tra le fila del PKK. Quest'ultimo avrebbe infatti espiato integralmente la pena comminatagli e sarebbe successivamente stato rilasciato dopo essere stato fermato presso dei posti di blocco governativi. Dopodiché non avrebbe più avuto alcun contatto con le autorità sino all'espatrio. Inoltre, gli ex-membri del PKK non sarebbero più nel mirino delle autorità siriane per via del nuovo asse di alleanze createsi. Infine, il ricorrente stesso non avrebbe espresso alcun timore al riguardo nell'ambito della prima audizione. Per quanto concerne poi il fatto di essere stato privato dei diritti civili ed in particolare di aver avuto difficoltà a procurarsi i documenti, occorrerebbe considerare che si tratti di semplici angherie senza rilevanza per l'asilo. 6.2 Nel gravame viene avversata tale valutazione. I ricorrenti, dopo aver brevemente rammentato le circostanze delle attività svolte da A._______ in seno al PKK e del suo successivo arresto al rientro in Siria, rilevano anzitutto che anche dopo il suo rilascio, quest'ultimo sarebbe rimasto nel visore delle autorità. Invero, agli occhi di quest'ultime, l'insorgente, ex combattente del PKK appena rilasciato dalla prigionia, sarebbe stato visto con sospetto; alla stregua di un sostenitore dell'opposizione. Del resto, la sorveglianza e le persecuzioni ad opera del regime siriano si sarebbero intensificate con lo scoppio della guerra civile e la stessa situazione dell'insorgente sarebbe sensibilmente peggiorata. Infatti, visti i suoi pregressi, se fosse finito nella mani delle autorità siriane egli avrebbe certamente subito atti contrari all'art. 3 LAsi. Pertanto, andrebbe ritenuto che i ricorrenti, al momento del loro espatrio dalla Siria, avessero un fondato timore di essere esposti a persecuzioni. Nello stesso senso, le considerazioni della SEM circa l'irrilevanza della detenzione avvenuta tra il 2009 ed il 2011 non terrebbero debitamente conto del fatto che il ricorrente sarebbe con ogni probabilità equiparato ad un ribelle dell'opposizione. Sarebbe inoltre pacifico che le sue dichiarazioni lascerebbero trasparire la contestazione di capi d'imputazione gravi, a causa dei quali il ricorrente sarebbe stato registrato su di una lista nera. Il suo rilascio non significherebbe quindi ch'egli potesse muoversi liberamente. Oltracciò, il fatto stesso che l'interessato sia stato recluso per un anno e mezzo e che gli siano successivamente stati interdetti i diritti civili testimonierebbe circa l'esistenza di una persecuzione nei suoi confronti. Inoltre, egli avrebbe chiaramente indicato essere stato identificato dalle autorità quale appartenente ad un particolare gruppo e come oppositore. In ragione di ciò, qualora non fosse stato rilasciato nell'aprile del 2011, egli sarebbe senz'altro stato esposto a trattamenti contrari all'art. 3 LAsi. Del resto, dopo il suo rilascio egli sarebbe stato fermato presso dei posti di blocco. Da ultimo, anche l'affermazione della SEM secondo cui il ricorrente non avrebbe espresso timori nei confronti del regime siriano nel corso dell'audizione sulle generalità non corrisponderebbe alla realtà, dal momento che quest'ultimo avrebbe seppur genericamente fatto menzione di problemi pregressi con le autorità anche in tale sede. 6.3 A proposito di tali argomenti, la SEM, nel proprio atto responsivo si è limitata a rinviare alla decisione avversata. 6.4 In sede di replica, gli insorgenti hanno nuovamente richiamato i fatti di cronaca relativi all'evoluzione della situazione in Siria. A loro dire la posizione del governo siriano si sarebbe infatti rafforzata a seguito dell'intervento russo e del tentativo diplomatico svoltosi ad Astana. Sarebbero inoltre da segnalare una serie di discussioni tra il PYD ed il regime; discussioni che lascerebbero presupporre una possibile futura collaborazione. Pertanto anche nelle regioni controllate dalle milizie curde, l'interessato correrebbe il rischio di essere consegnato alle autorità di Damasco. Sulla scorta di alcune fonti non governative, i ricorrenti rammentano poi come la situazione in Siria sotto l'aspetto dei diritti umani permarrebbe catastrofica. 6.5 Nell'ambito della sua successiva presa di posizione, l'autorità intimata si è a sua volta espressa in merito all'evoluzione della situazione in Siria. Essa ha tuttavia proposto una linea di lettura del tutto opposta a quella dei ricorrenti. La SEM ha infatti intravisto nei colloqui intercorsi tra il PYD ed il governo la continuazione di un'inedita alleanza venutasi a creare sin dallo scoppio della guerra civile. Del resto, dall'incarto non emergerebbe alcun elemento concreto indicante che i curdi siriani avessero l'intenzione di consegnare l'insorgente al regime. Per di più, proprio in virtù di questa nuova alleanza, gli ex membri del PKK non sarebbero più nel mirino del governo. 6.6 I ricorrenti, nel loro ulteriore scritto, hanno nuovamente rammentato come A._______, oppositore di etnia curda, sarebbe finito nel collimatore delle autorità siriane. Per questi motivi sia lui che la sua famiglia sarebbero esposti ad un rischio reale di subire trattamenti contrari all'art. 3 LAsi. Essi hanno quindi riproposto quanto già elencato nel gravame a proposito dell'evoluzione della situazione in loco. Circa l'alleanza tra PYD e governo, gli insorgenti hanno rilevato come permarrebbero diversi gruppi di oppositori avversi al PYD ed al regime. Lo stesso PYD sarebbe a tratti violento avverso gli oppositori, così come nei confronti di coloro che criticano il regime. Oltre che per la collaborazione con il governo, il PYD sarebbe del resto anche stato messo in discussione a seguito del reclutamento di minori. In specie, l'insorgente non voleva più lavorare per il settore di sicurezza del PYD. Per questa ragione non sarebbe più stato ben visto dai membri di tale fazione. Su tali presupposti, l'argomentazione della SEM circa l'assenza di rischi dovuta all'accordo tra PYD e regime sarebbe arbitraria. Il ricorrente non sarebbe infatti più membro del PYD ma bensì ricercato da tali milizie per tradimento. La presunta alleanza non muterebbe pertanto in alcun modo il rischio, fermo considerato il profilo individuale dell'interessato. 6.7 Con successive osservazioni, la SEM ha ribadito che il profilo politico del ricorrente non sarebbe a se solo in grado di giustificare la presenza di timori fondati di misure persecutorie in caso di ritorno in Siria. Del resto, le precedenti considerazioni non sarebbero in alcun modo arbitrarie, basandosi in particolare sull'assenza di elementi concreti indicanti che il ricorrente fosse nel mirino delle autorità dopo il rilascio del 2011. Invero, il fatto di essere stato fermato in seguito per qualche ora e poi rilasciato non gioverebbe alla sua causa. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

8. Nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). 9. 9.1 Nel caso in disamina, occorre constatare come l'autorità di prime cure non abbia messo in discussione le allegazioni del richiedente sotto il profilo della verosimiglianza, segnatamente in quanto concerne il suo passato quale militante nel PKK e la successiva condanna ad opera delle autorità giudiziarie siriane. Al riguardo, la SEM si è infatti accontentata di negare che il ricorrente potesse avvalersi di un fondato timore d'essere esposto a pregiudizi in futuro in quanto avrebbe espiato integralmente la propria pena e non avrebbe subito particolari conseguenze in occasione dei successivi contatti con le forze di sicurezza siriane. Sempre a mente della SEM, la precaria situazione in cui si sarebbe venuto a trovare non configurerebbe una persecuzione ai sensi dei disposti in concreto applicabili. Su tali presupposti, l'autorità di prima istanza non ha ritenuto opportuno approfondire il racconto dell'interessato a proposito delle circostanze summenzionate, omettendo di vagliarne la verosimiglianza. 9.2 Ora, un tale modo di procedere non risulta sostenibile. Nell'analisi della fattispecie, va infatti tenuto conto del fatto che il sistema giudiziario siriano è complesso ed opera spesso sotto l'egida di differenti organi e procedure, tra cui figurano una serie di istanze giudiziarie distinte e create appositamente per il trattamento di questioni riguardanti la sicurezza (cfr. Heydemann/Leenders, Authoritarian Governance in Syria and Iran: Challenged Reconfiguring and Resilient in: Heydemann/Leenders, Middle East Authoritarianisms, 2013, pag. 10). Alla luce di ciò, le modalità di intervento nei confronti dei crimini politici sono svariate. Nel corso degli anni si è potuto assistere ad una progressiva giudiziarizzazione (cfr. sulla nozione Tate/Vallinder, The Global Expansion of Judicial Power, 1995) della repressione, che tuttavia non ha seguito una linea chiara. Ad ogni modo, lo Stato ha mantenuto un arsenale eterogeneo di istituzioni giudiziarie, così da riservarsi la facoltà di gestire il dissenso in modo flessibile (Heydemann/Leenders, op. cit., pag. 27). Invero, la maggior parte degli arresti e delle detenzioni preventive operate dalle agenzie di sicurezza vengono spesso espletate con considerevole anticipo rispetto ai procedimenti giudiziari (cfr. Reinoud Leenders, Prosecuting Political Dissent: Court and the Resilience of Authoritarism in: Heydemann/Leenders, Middle East Authoritarianisms, 2013, pag. 174). Inoltre, per i dissidenti politici le problematiche non si concludono con il rilascio. Spesso, anche dopo l'espiazione della pena, le persone con tali profili sono confrontate con misure extragiudiziali restrittive e punitive quali obblighi di presenza, divieti d'espatrio, estesa sorveglianza e molestie da parte dei servizi di sicurezza. In definitiva, essere condannato da un organo giudiziario non equivale alla conclusione della repressione. Nella maggior parte dei casi, tale condanna si iscrive invece in un esteso assortimento di misure, spesso ulteriori (cfr. Reinoud Leenders, op. cit., pag. 175). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del governo. Le persone identificate come tali hanno conseguentemente di principio ragione di temere trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). 9.3 Ciò detto, all'interessato non poteva essere negato il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo sulla base di considerazioni a carattere generale quali il suo rilascio ed il fatto che in seguito egli non sarebbe incappato in particolari problematiche nonostante i brevi fermi subiti. Anzitutto, conto tenuto delle particolarità del sistema giudiziario siriano, una liberazione dopo l'espiazione della pena non permette di concludere, come sembra invece volerlo l'autorità di prime cure, l'assenza di rischi quanto a future persecuzioni. In determinate circostanze, una tale evenienza può infatti favorire l'insorgere di ulteriori atti vietati, essendo la persona toccata spesso vista negativamente dalle autorità e a volte schedata. Su tali presupposti, anche il fatto che gli avvenimenti successivi al rilascio, quandanche verosimili, non paiano configurare ad essi soli una persecuzione rilevante in materia d'asilo, non giustifica una valutazione che escluda d'acchito un timore fondato quanto ad eventuali pregiudizi ulteriori. Negli stessi termini, anche le eventuali modifiche nello scacchiere delle alleanze tra le fazioni attive nella guerra civile siriana non permettono di escludere senza approfondita analisi la persistenza di propositi repressivi residui da parte delle autorità siriane nei confronti di persone precedentemente condannate per attività politiche in favore della causa curda. A tal riguardo occorre infatti tenere in debita considerazione l'estrema volatilità della situazione e l'imprevedibilità degli interventi dei vari attori attivi nell'ormai logoro contesto siriano. 10. 10.1 In assenza di ulteriori elementi si giustifica pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la ritrasmissione degli atti all'autorità di prime cure per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA). 10.2 La SEM è anzitutto invitata ad accertare con la necessaria esaustività se il racconto del ricorrente a proposito delle attività politiche svolte in seno al PKK e della susseguente detenzione (rispettivamente del procedimento giudiziario) adempia agli usuali criteri in materia di verosimiglianza. Qualora l'autorità di prima istanza, una volta completata l'istruttoria, riterrà verosimile quanto da quest'ultimo dichiarato, essa avrà parimenti premura di esprimersi a proposito della possibile rilevanza in materia d'asilo degli avvenimenti in questione in ossequio ai considerandi della presente sentenza. 10.3 Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dall'esame degli ulteriori motivi d'asilo di cui il ricorrente si è avvalso. Allo stesso modo, non si necessità il vaglio approfondito dei mezzi di prova addotti in sede ricorsuale. 11. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 1° aprile 2015.

12. Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 2'350.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 25 agosto 2016 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La SEM rifonderà ai ricorrenti CHF 2'350.- a titolo di indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: