Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. I ricorrenti, cittadini siriani di etnia curda con ultimo domicilio a C.______ (in arabo fonetizzato: D.______), nel distretto di Afrin, sono espatriati nel gennaio del 2019 giungendo in Svizzera il 5 agosto 2019, data in cui hanno depositato una domanda d'asilo. B. B.a Sentito sui motivi alla base della medesima, A.______ ha asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere ricercato dalle autorità centrali siriane a causa delle sue attività politiche. Questi sarebbe invero stato il responsabile del settore giovanile del Partito comunista dal 1990 al 1995, cosa che avrebbe comportato anche la convocazione del padre da parte dei servizi segreti. A partire dal 2003 l'insorgente avrebbe quindi collaborato con il Partito dell'Unione Democratica (PYD), sostenendo la causa del federalismo in Siria e l'uso della lingua curda nelle scuole. Per questi motivi, il 17 agosto 2008 il richiedente asilo sarebbe stato arrestato e trattenuto per una settimana dalle autorità siriane, le quali lo avrebbero interrogato in merito alle predette attività. Egli sarebbe poi stato rilasciato dietro il pagamento di una somma di denaro da parte del padre. Sennonché, il 23 marzo 2010, l'interessato sarebbe stato nuovamente arrestato dalle forze di sicurezza siriane, le quali lo avrebbero prelevato dal suo domicilio e trasportato in una prigione sotterranea ove avrebbe subito maltrattamenti e sarebbe stato inquisito in re ai suoi rapporti con il PYD. Anche in tale contesto sarebbe poi stato rimesso in libertà previo deposito di una somma di denaro, traferendosi in seguito nel nord-ovest siriano onde sottrarsi alle autorità centrali. Ciò nonostante, egli sarebbe stato oggetto di ricerche da parte del regime anche in loco, ricerche che si sarebbero protratte sino ai prodromi della guerra civile siriana. Anche in tale luogo, egli avrebbe tuttavia continuato a svolgere attività per il PYD, fornendo anche supporto per la presa a carico delle vittime di guerra. Nel febbraio del 2018 le forze armate turche, contestualmente all'occupazione di Afrin, avrebbero bombardato la casa del richiedente ferendo il fratello e la madre, poi deceduta a causa delle ferite riportate. L'interessato avrebbe quindi fatto in modo che la moglie espatriasse per poi lasciare a sua volta il paese in un secondo tempo. B.b B.______ ha dal canto suo affermato di aver lavorato come funzionaria amministrativa presso l'università di Aleppo. In una circostanza, quest'ultima sarebbe stata convocata dalla direzione in quanto aveva risposto in curdo ad una domanda. Durante la rivolta del 2012, l'interessata avrebbe partecipato ad alcune manifestazioni di protesta contro il regime siriano, contribuendo, assieme ad un'amica, all'organizzazione di un sit-in all'interno dell'ateneo e avete costituito un'associazione di aiuto alle vittime della guerra. Per queste attività, nell'aprile del 2014, la sicurezza interna avrebbe arrestato la conoscente in questione. La madre di quest'ultima le avrebbe quindi telefonato consigliandole di andarsene dal suo domicilio. La richiedente si sarebbe quindi recata a casa di un suo parente, rimanendovi un paio di giorni nell'ottica di lasciare la città. Durante queste soggiorno, ella sarebbe poi venuta a sapere dai vicini di casa che le autorità avrebbero fatto irruzione presso il suo luogo di dimora. Allo stesso tempo, una sua collega le avrebbe comunicato che la sicurezza interna l'aveva cercata sul posto di lavoro. La richiedente sarebbe quindi fuggita da Aleppo per recarsi a C.______. Durante il viaggio, l'autobus sul quale viaggiava sarebbe stato fermato da alcuni esponenti di gruppi Jihadisti, i quali avrebbero minacciato di prendere in ostaggio i passeggeri di etnia curda. Tuttavia grazie all'imminenza di un attacco aereo governativo, il gruppo armato avrebbe interrotto quest'operazione ed il suo viaggio sarebbe proseguito. Circa una settimana dopo il suo arrivo a C.______, una collega avrebbe telefonato all'interessata rendendola edotta circa la notifica di un ordine di licenziamento nei suoi confronti. A C.______, la richiedente avrebbe vissuto fino al 2015 in casa dei suoi genitori, sposandosi l'11 ottobre 2015 e trasferendosi quindi a casa del marito. In quanto tutta la famiglia del coniuge era coinvolta nelle attività del PYD, la richiedente avrebbe partecipato, come volontaria, alla distribuzione di generi alimentari per un'associazione legata al PYD. In seguito al bombardamento dell'abitazione in cui risiedeva col coniuge ad opera dell'aviazione turca, ella sarebbe espatriata verso la Turchia il 5 febbraio 2018. B.c A sostegno della loro domanda d'asilo i richiedenti asilo hanno presentato la seguente documentazione:
- fotocopia del registro dello stato civile di A.______;
- carta d'identità di B.______;
- indirizzo internet della banca dati zamanalwsl.net e istantanea della schermata corrispondente alla sua identità;
- conteggio di salario dell'università di Aleppo concernente B.______;
- tessera bancaria di B.______; C. Con decisione del 27 settembre 2019, notificata il medesimo giorno, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Gli stessi sono però stati ammessi provvisoriamente per causa d'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento verso la Siria. D. L'8 ottobre 2019 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 9 ottobre 2019), i ricorrenti sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando in via principale l'annullamento del provvedimento querelato, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione; contestualmente di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto sotto protesta di spese e ripetibili. E. Il 21 ottobre 2019 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale dei mezzi di prova in lingua straniera. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 4.1 Nella decisione oggetto di impugnativa, l'autorità inferiore ha considerato decaduto il nesso causale tra la le attività politiche svolte dagli insorgenti e la successiva fuga dal paese d'origine. I problemi dei ricorrenti sarebbero infatti terminati contestualmente al loro spostamento verso C.______, luogo nel quale quest'ultimi non avrebbero più avuto contatti con le autorità. D'altro canto, ha proseguito la Segreteria di stato, per sfuggire alle ricerche delle autorità siriane, gli interessati avrebbero beneficiato di un'alternativa di fuga interna ove avrebbero potuto risiedere senza incorrere in persecuzioni da parte dello Stato. Tali allegazioni non risulterebbero pertanto rilevanti in materia d'asilo. Alla medesima conclusione si giungerebbe relativamente ai timori derivanti dall'occupazione della regione di Afrin.
E. 4.2 Con ricorso, gli insorgenti, dopo aver richiamato e precisato i fatti oggetto del procedimento, contestano la valutazione dell'autorità di prima istanza. Anche in presenza di un decadimento del nesso causale, esordiscono i ricorrenti, non sarebbe possibile escludere di per sé la sussistenza di un timore fondato, necessitandosi invece un esame di ogni motivo soggettivo ed oggettivo che abbia potuto impedire l'espatrio anteriormente. In altri termini, non sarebbe determinante unicamente l'aspetto soggettivo, bensì occorrerebbe valutare se al momento dell'espatrio sussisterebbe un rischio oggettivo di ripetizione della persecuzione anteriore. Infatti, l'assenza di misure persecutorie in capo al ricorrente sarebbe essenzialmente da imputarsi allo scoppio del conflitto siriano ed alle mutate condizioni sul territorio, e meglio, al porsi in essere di zone esenti dal controllo del governo centrale, quali quella di Afrin. Il proseguimento delle attività in favore del PYD non avrebbe pertanto alcuna portata, visto che sarebbe stata proprio detta entità a controllare il territorio in cui risiedevano gli interessati. D'altro canto, allorquando l'autorità disquisisce in merito all'esistenza di un'alternativa di protezione interna proprio in tale regione, essa ometterebbe di considerare l'immutato interesse persecutorio da parte delle autorità siriane nei confronti delle persone con profilo opposizionale. Oltremodo, il richiedente avrebbe trasmesso un estratto recuperato dal sito Zaman Al Wasl, così come un link al sito internet in parola, in base al quale egli risulterebbe oggetto di una misura d'arresto ordinata dai servizi di sicurezza. Complessivamente, quindi, la decisione avversata non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, essendo stati omessi elementi determinanti.
E. 5.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 5.2 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).
E. 5.3 La nozione di alternativa di protezione interna può trovare applicazione nelle casistiche nelle quali le persecuzioni non risultano imputabili allo stato in quanto tale ma ad un'entità quasi-statale che esercita un potere di fatto limitatamente ad alcune zone del paese d'origine (cfr. sulla nozione Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2000 n. 2 e 1997 n. 14). Infatti, in un tale contesto, perché lo statuto di rifugiato possa essere riconosciuto, occorre ancora che il ricorrente non sia in misura di ottenere una protezione adeguata in un'altra regione del paese. Tale assunto è deducibile dalla cosiddetta teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), secondo la quale il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una difesa adeguata contro gli atti pregiudizievoli. Si quel che sia, occorre altresì rammentate che la constatazione di un'alternativa di protezione presuppone che l'interessato non si trovi in una situazione di minaccia esistenziale nel luogo laddove il sostegno sia accessibile (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8). In altri termini, è necessario che l'alternativa di protezione interna sia realisticamente attuabile e che ci si possa ragionevolmente attendere dalla persona interessata ch'ella vi faccia ricorso. In altre parole, va fatta applicazione della nozione di inesigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5.2-8.5.3).
E. 6.1 Ora, alla luce di quanto precede risulta pacifico che le argomentazioni di cui alla sindacata decisione non risultino condivisibili.
E. 6.2 È infatti notorio che la frammentazione del territorio siriano susseguente alla guerra civile ha creato delle zone che non sono più sotto la vigilanza del governo centrale della Repubblica Araba di Siria, tra cui quella di Afrin, dapprima controllata dalle milizie filocurde ed in seguito da gruppi armati sostenuti dalla Turchia. Ebbene, un'applicazione senza i debiti distinguo della teoria sulla decadenza del nesso causale pare d'acchito insostenibile. Invero, quandanche gli insorgenti non abbiano abbandonato quello che de jure era il territorio siriano, gli stessi si sono infatti de facto sottratti alla potestà del regime, recandosi in una regione controllata da altri attori attivi nel conflitto. Il legame di causalità non può dunque ritenersi interrotto né dal punto di vista temporale né tantomeno in senso sostanziale. Gli interessati hanno infatti almeno in parte ricondotto la loro fuga al timore di subire atti pregiudizievoli da parte del governo centrale. In un tale contesto, la loro scelta di dirigersi verso un'enclave esclusa dal controllo governativo può inoltre venir equiparata ad una fuga dal paese d'origine e rientra nelle valide ragioni atte a giustificare una partenza differita da quelli che politicamente permangono identificabili come i confini politici del medesimo.
E. 6.3 D'altro canto, anche l'argomento alternativo proposto dall'autorità inferiore è lungi dal convincere il Tribunale. L'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è infatti stata ritenuta inesigibile a fronte della situazione di guerra civile in essere in Siria. A causa di ciò, non si può partire dall'assunto che gli interessati dispongano di un'alternativa di protezione interna nel paese d'origine, e ciò tanto più che l'agente persecutore risulta essere lo stesso apparato statale. A tal riguardo, va anche rammentato che la situazione in loco risulta estremamente volatile ed i capovolgimenti di fronte sono a tal punto frequenti che non si possono al momento fare valutazioni concrete quanto all'esistenza di rischi di persecuzione unicamente in base alle fazioni che esercitano il controllo de facto o de jure su determinate porzioni del territorio. Visto il continuo mutare dello scacchiere delle alleanze tra le fazioni attive nella guerra civile siriana (si veda quale esempio principe il recente accordo tra PYD e governo centrale; Siria: accordo Assad-curdi, ecco cosa cambia, consultato il 16.10.2019 su < https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/siria-accordo-assad-curdi-ecco-cosa-cambia-24166 ), tale analisi avrebbe invero dovuto partire dal presupposto che le forze governative fossero in misura, in un momento o nell'altro, di estendere il proprio controllo sugli interessati, e ciò quandanche essi avessero riparato in territori provvisoriamente esenti da autorità statali.
E. 7 Con ciò il Tribunale non vuole affermare il proprio convincimento circa il fatto che vi fossero rischi concreti di esposizione a problematiche rilevanti per l'asilo, quanto più precisare che per rispondere ad un tale interrogativo fosse necessario un altro tipo di disamina, di cui l'autorità inferiore non si pare essersi fatta adeguatamente carico. Tutto ciò in constatazione di un'applicazione errata dell'art. 3 LAsi che deve condurre all'annullamento della decisione della SEM del 27 settembre 2019.
E. 8.1 In assenza di una fattispecie sufficientemente matura per il giudizio e non essendo in casu giudizioso privare il ricorrente di un'istanza di ricorso su di aspetti non trattati nella decisione sindacata, si giustifica la ritrasmissione degli atti all'autorità di prime cure per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA).
E. 8.2 La SEM è invitata ad accertare se gli insorgenti possano o meno avvalersi di un fondato timore di essere esposti ad atti pregiudizievoli in caso di rientro in Siria. Tale analisi valuterà le forze attive nel paese nel suo complesso senza riguardo quanto alla presenza di zone sotto il controllo di fazioni diverse dal governo centrale e verso le quali l'esecuzione di un ipotetico allontanamento non risulti esigibile. Essa terrà pure conto della complessità del sistema giudiziario siriano e del fatto che il medesimo operi spesso sotto l'egida di differenti organi e procedure, tra cui figurano una serie di istanze giudiziarie distinte e create appositamente per il trattamento di questioni riguardanti la sicurezza (cfr. cfr. sentenza del Tribunale D-5861/2016 del 23 marzo 2018 consid. 9; Heydemann/Leenders, Authoritarian Governance in Syria and Iran: Challenged Reconfiguring and Resilient in: Heydemann/Leenders, Middle East Authoritarianisms, 2013, pag. 10). Se necessario, per giungere a determinarsi in merito, l'autorità inferiore procederà con ulteriori accertamenti nei termini di cui all'art. 12 PA. In tale contesto, terrà in debita considerazione i mezzi di prova prodotti e ne apprezzerà il valore alla luce del reale profilo di rischio in capo agli insorgenti.
E. 9 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Inoltre che ai sensi dell'art. 111ter LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
E. 10 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 settembre 2019 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si attribuiscono indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5233/2019 Sentenza del 23 ottobre 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Gérard Scherrer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A.______, nato il (...), con la moglie B.______, nata il (...), Siria, patrocinati da Cinzia Chirayil, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 27 settembre 2019 / N (...). Fatti: A. I ricorrenti, cittadini siriani di etnia curda con ultimo domicilio a C.______ (in arabo fonetizzato: D.______), nel distretto di Afrin, sono espatriati nel gennaio del 2019 giungendo in Svizzera il 5 agosto 2019, data in cui hanno depositato una domanda d'asilo. B. B.a Sentito sui motivi alla base della medesima, A.______ ha asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere ricercato dalle autorità centrali siriane a causa delle sue attività politiche. Questi sarebbe invero stato il responsabile del settore giovanile del Partito comunista dal 1990 al 1995, cosa che avrebbe comportato anche la convocazione del padre da parte dei servizi segreti. A partire dal 2003 l'insorgente avrebbe quindi collaborato con il Partito dell'Unione Democratica (PYD), sostenendo la causa del federalismo in Siria e l'uso della lingua curda nelle scuole. Per questi motivi, il 17 agosto 2008 il richiedente asilo sarebbe stato arrestato e trattenuto per una settimana dalle autorità siriane, le quali lo avrebbero interrogato in merito alle predette attività. Egli sarebbe poi stato rilasciato dietro il pagamento di una somma di denaro da parte del padre. Sennonché, il 23 marzo 2010, l'interessato sarebbe stato nuovamente arrestato dalle forze di sicurezza siriane, le quali lo avrebbero prelevato dal suo domicilio e trasportato in una prigione sotterranea ove avrebbe subito maltrattamenti e sarebbe stato inquisito in re ai suoi rapporti con il PYD. Anche in tale contesto sarebbe poi stato rimesso in libertà previo deposito di una somma di denaro, traferendosi in seguito nel nord-ovest siriano onde sottrarsi alle autorità centrali. Ciò nonostante, egli sarebbe stato oggetto di ricerche da parte del regime anche in loco, ricerche che si sarebbero protratte sino ai prodromi della guerra civile siriana. Anche in tale luogo, egli avrebbe tuttavia continuato a svolgere attività per il PYD, fornendo anche supporto per la presa a carico delle vittime di guerra. Nel febbraio del 2018 le forze armate turche, contestualmente all'occupazione di Afrin, avrebbero bombardato la casa del richiedente ferendo il fratello e la madre, poi deceduta a causa delle ferite riportate. L'interessato avrebbe quindi fatto in modo che la moglie espatriasse per poi lasciare a sua volta il paese in un secondo tempo. B.b B.______ ha dal canto suo affermato di aver lavorato come funzionaria amministrativa presso l'università di Aleppo. In una circostanza, quest'ultima sarebbe stata convocata dalla direzione in quanto aveva risposto in curdo ad una domanda. Durante la rivolta del 2012, l'interessata avrebbe partecipato ad alcune manifestazioni di protesta contro il regime siriano, contribuendo, assieme ad un'amica, all'organizzazione di un sit-in all'interno dell'ateneo e avete costituito un'associazione di aiuto alle vittime della guerra. Per queste attività, nell'aprile del 2014, la sicurezza interna avrebbe arrestato la conoscente in questione. La madre di quest'ultima le avrebbe quindi telefonato consigliandole di andarsene dal suo domicilio. La richiedente si sarebbe quindi recata a casa di un suo parente, rimanendovi un paio di giorni nell'ottica di lasciare la città. Durante queste soggiorno, ella sarebbe poi venuta a sapere dai vicini di casa che le autorità avrebbero fatto irruzione presso il suo luogo di dimora. Allo stesso tempo, una sua collega le avrebbe comunicato che la sicurezza interna l'aveva cercata sul posto di lavoro. La richiedente sarebbe quindi fuggita da Aleppo per recarsi a C.______. Durante il viaggio, l'autobus sul quale viaggiava sarebbe stato fermato da alcuni esponenti di gruppi Jihadisti, i quali avrebbero minacciato di prendere in ostaggio i passeggeri di etnia curda. Tuttavia grazie all'imminenza di un attacco aereo governativo, il gruppo armato avrebbe interrotto quest'operazione ed il suo viaggio sarebbe proseguito. Circa una settimana dopo il suo arrivo a C.______, una collega avrebbe telefonato all'interessata rendendola edotta circa la notifica di un ordine di licenziamento nei suoi confronti. A C.______, la richiedente avrebbe vissuto fino al 2015 in casa dei suoi genitori, sposandosi l'11 ottobre 2015 e trasferendosi quindi a casa del marito. In quanto tutta la famiglia del coniuge era coinvolta nelle attività del PYD, la richiedente avrebbe partecipato, come volontaria, alla distribuzione di generi alimentari per un'associazione legata al PYD. In seguito al bombardamento dell'abitazione in cui risiedeva col coniuge ad opera dell'aviazione turca, ella sarebbe espatriata verso la Turchia il 5 febbraio 2018. B.c A sostegno della loro domanda d'asilo i richiedenti asilo hanno presentato la seguente documentazione:
- fotocopia del registro dello stato civile di A.______;
- carta d'identità di B.______;
- indirizzo internet della banca dati zamanalwsl.net e istantanea della schermata corrispondente alla sua identità;
- conteggio di salario dell'università di Aleppo concernente B.______;
- tessera bancaria di B.______; C. Con decisione del 27 settembre 2019, notificata il medesimo giorno, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Gli stessi sono però stati ammessi provvisoriamente per causa d'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento verso la Siria. D. L'8 ottobre 2019 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 9 ottobre 2019), i ricorrenti sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando in via principale l'annullamento del provvedimento querelato, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione; contestualmente di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto sotto protesta di spese e ripetibili. E. Il 21 ottobre 2019 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale dei mezzi di prova in lingua straniera. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4. 4.1 Nella decisione oggetto di impugnativa, l'autorità inferiore ha considerato decaduto il nesso causale tra la le attività politiche svolte dagli insorgenti e la successiva fuga dal paese d'origine. I problemi dei ricorrenti sarebbero infatti terminati contestualmente al loro spostamento verso C.______, luogo nel quale quest'ultimi non avrebbero più avuto contatti con le autorità. D'altro canto, ha proseguito la Segreteria di stato, per sfuggire alle ricerche delle autorità siriane, gli interessati avrebbero beneficiato di un'alternativa di fuga interna ove avrebbero potuto risiedere senza incorrere in persecuzioni da parte dello Stato. Tali allegazioni non risulterebbero pertanto rilevanti in materia d'asilo. Alla medesima conclusione si giungerebbe relativamente ai timori derivanti dall'occupazione della regione di Afrin. 4.2 Con ricorso, gli insorgenti, dopo aver richiamato e precisato i fatti oggetto del procedimento, contestano la valutazione dell'autorità di prima istanza. Anche in presenza di un decadimento del nesso causale, esordiscono i ricorrenti, non sarebbe possibile escludere di per sé la sussistenza di un timore fondato, necessitandosi invece un esame di ogni motivo soggettivo ed oggettivo che abbia potuto impedire l'espatrio anteriormente. In altri termini, non sarebbe determinante unicamente l'aspetto soggettivo, bensì occorrerebbe valutare se al momento dell'espatrio sussisterebbe un rischio oggettivo di ripetizione della persecuzione anteriore. Infatti, l'assenza di misure persecutorie in capo al ricorrente sarebbe essenzialmente da imputarsi allo scoppio del conflitto siriano ed alle mutate condizioni sul territorio, e meglio, al porsi in essere di zone esenti dal controllo del governo centrale, quali quella di Afrin. Il proseguimento delle attività in favore del PYD non avrebbe pertanto alcuna portata, visto che sarebbe stata proprio detta entità a controllare il territorio in cui risiedevano gli interessati. D'altro canto, allorquando l'autorità disquisisce in merito all'esistenza di un'alternativa di protezione interna proprio in tale regione, essa ometterebbe di considerare l'immutato interesse persecutorio da parte delle autorità siriane nei confronti delle persone con profilo opposizionale. Oltremodo, il richiedente avrebbe trasmesso un estratto recuperato dal sito Zaman Al Wasl, così come un link al sito internet in parola, in base al quale egli risulterebbe oggetto di una misura d'arresto ordinata dai servizi di sicurezza. Complessivamente, quindi, la decisione avversata non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, essendo stati omessi elementi determinanti. 5. 5.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 5.2 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 5.3 La nozione di alternativa di protezione interna può trovare applicazione nelle casistiche nelle quali le persecuzioni non risultano imputabili allo stato in quanto tale ma ad un'entità quasi-statale che esercita un potere di fatto limitatamente ad alcune zone del paese d'origine (cfr. sulla nozione Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2000 n. 2 e 1997 n. 14). Infatti, in un tale contesto, perché lo statuto di rifugiato possa essere riconosciuto, occorre ancora che il ricorrente non sia in misura di ottenere una protezione adeguata in un'altra regione del paese. Tale assunto è deducibile dalla cosiddetta teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), secondo la quale il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una difesa adeguata contro gli atti pregiudizievoli. Si quel che sia, occorre altresì rammentate che la constatazione di un'alternativa di protezione presuppone che l'interessato non si trovi in una situazione di minaccia esistenziale nel luogo laddove il sostegno sia accessibile (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8). In altri termini, è necessario che l'alternativa di protezione interna sia realisticamente attuabile e che ci si possa ragionevolmente attendere dalla persona interessata ch'ella vi faccia ricorso. In altre parole, va fatta applicazione della nozione di inesigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5.2-8.5.3). 6. 6.1 Ora, alla luce di quanto precede risulta pacifico che le argomentazioni di cui alla sindacata decisione non risultino condivisibili. 6.2 È infatti notorio che la frammentazione del territorio siriano susseguente alla guerra civile ha creato delle zone che non sono più sotto la vigilanza del governo centrale della Repubblica Araba di Siria, tra cui quella di Afrin, dapprima controllata dalle milizie filocurde ed in seguito da gruppi armati sostenuti dalla Turchia. Ebbene, un'applicazione senza i debiti distinguo della teoria sulla decadenza del nesso causale pare d'acchito insostenibile. Invero, quandanche gli insorgenti non abbiano abbandonato quello che de jure era il territorio siriano, gli stessi si sono infatti de facto sottratti alla potestà del regime, recandosi in una regione controllata da altri attori attivi nel conflitto. Il legame di causalità non può dunque ritenersi interrotto né dal punto di vista temporale né tantomeno in senso sostanziale. Gli interessati hanno infatti almeno in parte ricondotto la loro fuga al timore di subire atti pregiudizievoli da parte del governo centrale. In un tale contesto, la loro scelta di dirigersi verso un'enclave esclusa dal controllo governativo può inoltre venir equiparata ad una fuga dal paese d'origine e rientra nelle valide ragioni atte a giustificare una partenza differita da quelli che politicamente permangono identificabili come i confini politici del medesimo. 6.3 D'altro canto, anche l'argomento alternativo proposto dall'autorità inferiore è lungi dal convincere il Tribunale. L'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è infatti stata ritenuta inesigibile a fronte della situazione di guerra civile in essere in Siria. A causa di ciò, non si può partire dall'assunto che gli interessati dispongano di un'alternativa di protezione interna nel paese d'origine, e ciò tanto più che l'agente persecutore risulta essere lo stesso apparato statale. A tal riguardo, va anche rammentato che la situazione in loco risulta estremamente volatile ed i capovolgimenti di fronte sono a tal punto frequenti che non si possono al momento fare valutazioni concrete quanto all'esistenza di rischi di persecuzione unicamente in base alle fazioni che esercitano il controllo de facto o de jure su determinate porzioni del territorio. Visto il continuo mutare dello scacchiere delle alleanze tra le fazioni attive nella guerra civile siriana (si veda quale esempio principe il recente accordo tra PYD e governo centrale; Siria: accordo Assad-curdi, ecco cosa cambia, consultato il 16.10.2019 su < https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/siria-accordo-assad-curdi-ecco-cosa-cambia-24166 ), tale analisi avrebbe invero dovuto partire dal presupposto che le forze governative fossero in misura, in un momento o nell'altro, di estendere il proprio controllo sugli interessati, e ciò quandanche essi avessero riparato in territori provvisoriamente esenti da autorità statali.
7. Con ciò il Tribunale non vuole affermare il proprio convincimento circa il fatto che vi fossero rischi concreti di esposizione a problematiche rilevanti per l'asilo, quanto più precisare che per rispondere ad un tale interrogativo fosse necessario un altro tipo di disamina, di cui l'autorità inferiore non si pare essersi fatta adeguatamente carico. Tutto ciò in constatazione di un'applicazione errata dell'art. 3 LAsi che deve condurre all'annullamento della decisione della SEM del 27 settembre 2019. 8. 8.1 In assenza di una fattispecie sufficientemente matura per il giudizio e non essendo in casu giudizioso privare il ricorrente di un'istanza di ricorso su di aspetti non trattati nella decisione sindacata, si giustifica la ritrasmissione degli atti all'autorità di prime cure per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA). 8.2 La SEM è invitata ad accertare se gli insorgenti possano o meno avvalersi di un fondato timore di essere esposti ad atti pregiudizievoli in caso di rientro in Siria. Tale analisi valuterà le forze attive nel paese nel suo complesso senza riguardo quanto alla presenza di zone sotto il controllo di fazioni diverse dal governo centrale e verso le quali l'esecuzione di un ipotetico allontanamento non risulti esigibile. Essa terrà pure conto della complessità del sistema giudiziario siriano e del fatto che il medesimo operi spesso sotto l'egida di differenti organi e procedure, tra cui figurano una serie di istanze giudiziarie distinte e create appositamente per il trattamento di questioni riguardanti la sicurezza (cfr. cfr. sentenza del Tribunale D-5861/2016 del 23 marzo 2018 consid. 9; Heydemann/Leenders, Authoritarian Governance in Syria and Iran: Challenged Reconfiguring and Resilient in: Heydemann/Leenders, Middle East Authoritarianisms, 2013, pag. 10). Se necessario, per giungere a determinarsi in merito, l'autorità inferiore procederà con ulteriori accertamenti nei termini di cui all'art. 12 PA. In tale contesto, terrà in debita considerazione i mezzi di prova prodotti e ne apprezzerà il valore alla luce del reale profilo di rischio in capo agli insorgenti.
9. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Inoltre che ai sensi dell'art. 111ter LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
10. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 settembre 2019 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: