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D-3596/2022

D-3596/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-29 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)

Sachverhalt

A. L’interessato, cittadino siriano di etnia curda di B._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) aprile 2022. B. A sostegno della sua richiesta egli ha addotto, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che la sua famiglia è coinvolta in una faida da molti anni. Inoltre, egli non avrebbe dato seguito ad un avviso di comparizione per svolgere il servizio militare per l’esercito siriano nel 2014. Dipoi, egli avrebbe servito tra le fila delle milizie curde tra il 2014 ed il 2021. In caso di ritorno nel proprio Paese, egli teme ripercussioni da parte delle forze militari curde per diserzione e da parte dell’esercito siriano per non aver svolto il servizio militare. Nel corso della procedura di prima istanza, egli ha versato agli atti, in copia, la sua carta d’identità siriana, degli articoli di testate online, un foglio di ricovero della signora Issa, tre fotografie, un avviso di compari- zione per lo svolgimento del servizio militare e dei documenti delle autorità turche. C. In data 19 luglio 2022, l’autorità inferiore ha trasmesso la bozza di deci- sione alla rappresentante legale. Il seguente (…) luglio 2022, quest’ultima ha trasmesso alla SEM il proprio parere. D. Con decisione del 21 luglio 2022, notificata in medesima data (cfr. atto SEM [{…}]-36/1), l’autorità inferiore ha respinto la domanda d’asilo dell’interes- sato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d’inammissibilità del rinvio. L’autorità di prima istanza ha ritenuto la faida familiare inverosimile. Invece, il servizio militare presso le milizie curde lo ha considerato inverosimile e la diserzione dalle stesse in ogni caso irrilevante ai sensi dell’asilo. Per quanto concerne il rifiuto di svolgere il servizio militare presso l’esercito siriano, la SEM ha ritenuto il reclutamento inverosimile e di conseguenza il richiedente non deve temere nessun pregiudizio rilevante ai sensi dell’asilo. E. In data (…) agosto 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato

D-3596/2022 Pagina 3 è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’annulla- mento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine la restituzione degli atti all’autorità inferiore per un completamento dell’istruzione, un nuovo esame delle alle- gazioni e il passaggio alla procedura ampliata. Altresì ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con prote- state spese e ripetibili. A sostegno della sua impugnativa egli ha prodotto in originale la convoca- zione al centro di reclutamento di C._______ per il giorno (…) gennaio 2014 alle ore 8:00, oltre che una fotografia già versata agli atti, ma in defi- nizione migliore.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

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E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la sentenza è pronunciata dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e, 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria e non avendo egli censurato la pronuncia dell’allontanamento, tema di litigio in questa sede risulta per- tanto essere esclusivamente il non riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della domanda d’asilo.

E. 5.1 Occorre ora esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente, in quanto suscettibili di condurre all’annullamento della decisione (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). Egli lamenta un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, una motivazione insufficiente e una violazione del diritto di essere sentito.

E. 5.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L’accertamento dei fatti è incompleto allor- quando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l’autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rile- vante, apprezza in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all’incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfah- rensrecht, 3a ed. 2021, n. marg. 1585).

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E. 5.3 Dal canto suo l’obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prero- gativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interes- sate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da con- sentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 con- sid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 5.4 L’insorgente, in casu, lamenta che l’autorità inferiore avrebbe violato l’obbligo di motivazione oltre che il diritto di essere sentito in quanto ella non avrebbe analizzato quanto indicato dall’interessato nel diritto di essere sentito del 20 luglio 2022 (cfr. atto SEM n. 34/3), limitandosi ad indicare che le precisazioni ivi effettuate sarebbero tardive. Inoltre, il ricorrente con- clude che l’autorità inferiore avrebbe accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevati, senza però circostanziare tale censura.

E. 5.5 Il Tribunale dissente dal parere dall’insorgente. Invero, per quanto con- cerne le censure relative alla violazione del diritto di essere sentito e dell’obbligo di motivazione, l’autorità di prime cure non ha ignorato quanto indicato dal ricorrente in sede di diritto di essere sentito, bensì la stessa ha concluso, nel contesto dell’analisi della verosimiglianza, che le precisazioni sarebbero arrivate in una seconda fase, nonostante il richiedente sia stato invitato a specificare tali circostanze più volte. Pertanto, le censure sono piuttosto rivolte ad una contestazione dell’analisi della verosimiglianza ef- fettuata dalla SEM. La decisione avversata contiene inoltre una motiva- zione minima, che è ritenuta sufficiente ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. sub consid. 5.3), in quanto ha permesso all’insorgente di impugnare con completa cognizione di causa il provvedimento, alla luce del memoriale ricorsuale presentato.

E. 5.6 Per quanto concerne, invece, la censura di accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, il ricorrente non motiva la stessa ed il Tribunale, dal tenore delle argomentazioni del gravame, ritiene che egli in realtà metta in discussione l’apprezzamento della SEM, questione che riguarda il merito

D-3596/2022 Pagina 6 e non la forma, e che verrà pertanto esaminata di seguito. Del resto, non si vede quale misura d’istruzione complementare l’autorità resistente avrebbe potuto intraprendere nella fattispecie, avendo segnatamente tenuto conto di tutti gli elementi allegati dal ricorrente ed esposto le ragioni per le quali alcune delle dichiarazioni dell’insorgente non fossero verosimili ed altre non pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Il memoriale ricorsuale presentato dall’insorgente è inoltre dimostrativo del fatto che egli abbia potuto comprendere la decisione ed impugnarla con piena cognizione di causa su tutte le questioni rilevanti sopra evinte. Una violazione (implicita) del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), da parte dell’autorità inferiore, non è quindi in alcun modo ravvisabile in specie. La conclusione subordinata esposta dall’insorgente nel suo gravame, come pure la richiesta di passaggio alla procedura ampliata, devon di conseguenza essere respinte.

E. 5.7 Ne discende che le censure formali devono essere respinte.

E. 6 Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente si appella ad una violazione degli artt. 3 e 7 LAsi. Egli ritiene che le proprie allegazioni circa i tre motivi d’asilo addotti siano verosimili, nello specifico relative all’asserita faida fa- miliare che interesserebbe i suoi parenti nel Paese d’origine, l’asserita di- serzione dalle milizie curde e il mancato svolgimento del servizio militare per l’esercito siriano. Inoltre, tali motivi sarebbero anche pertinenti ex art. 3 LAsi. Infine, ritiene che un eventuale ritorno in Siria, egli subirebbe viola- zioni dei diritti umani. In tal senso egli cita diverse fonti.

E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 7.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di

D-3596/2022 Pagina 7 rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 8.1 Per quanto concerne il mancato svolgimento del servizio militare per l’esercito nazionale siriano, la giurisprudenza ha già avuto modo di confer- mare, anche dopo l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d’origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri ter- mini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona in- teressata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in se- guito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3 – 4.5 e 5). Così, un’eventuale sanzione per renitenza o diser- zione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipen- dentemente dall’entità della pena, quando l’incorporazione nell’esercito comporta l’esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coin- cida con quella dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una si- tuazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferi- menti).

E. 8.2 Anche con riferimento alla situazione in Siria, l’incorporazione nell’eser- cito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della con- cessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in pas- sato l’interessato sia già stato identificato come tale. Così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 e 5.1.2). In assenza di elementi di rischio supplementari colui che di sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere sufficientemente ve- rosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza prevista per la

D-3596/2022 Pagina 8 concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). Se l’interessato a causa della sua renitenza resa verosimile deve aspettarsi con notevole probabilità (nel senso di un «real risk») di subire un trattamento equipara- bile a una tortura in Siria, v’è invece da considerare che la pena sia assor- tita da un malus politico. Essa configura così una persecuzione rilevante in materia d’asilo e non solo una violazione dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 cpv. 1 Convenzione contro la tortura (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). La catalo- gazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza (cfr. DTAF 2015/3 con- sid. 6.7.3).

E. 8.3 Ora, è pacifico che nel caso che ci occupa, la decisione avversata non presti il fianco a critiche se confrontata con i motivi d’asilo addotti dall’in- sorgente nel corso della procedura di prima istanza. Quest’ultimo ha infatti sì ricondotto – tra gli altri – la sua fuga al timore di dover prestare il servizio di leva, ma non ha allegato alcun elemento supplementare che lasciasse trasparire l’esistenza di un’esposizione politica pregressa o di altri fattori che lo potessero far rientrare nel novero delle persone invise alle autorità siriane (cfr. atto SEM n. 27/13, D9, D16). Chiamato a precisare i suoi motivi d’asilo, egli ha finanche escluso di aver riscontrato qualsivoglia problema in Siria. Non ha addotto di aver avuto un ruolo nelle sommosse o nella successiva guerra civile (cfr. atto SEM n. 27/13, D15, D16). Dipoi, visto che l’insorgente è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d’inammissibilità, le citazioni dei rapporti relativi alle procedure per le per- sone che rientrano in Siria dall’estero risultano ininfluenti, essendo una eventuale violazione della CEDU esclusa a prescindere dall’esito della pre- sente procedura.

E. 8.4 Visto che il mancato svolgimento del servizio militare non risulta rile- vante ex art. 3 LAsi, risulta superfluo analizzare la verosimiglianza di tale motivo d’asilo, come pure valutare il mezzo di prova prodotto in originale.

E. 9.1 Per quanto concerne l’asserita diserzione dalle forze armate curde, il Tribunale considera, per costante giurisprudenza, che la stessa non sia rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Infatti, l’obbligo di leva si basa su elementi differenti rispetto a quelli previsti dalla LAsi, come il domicilio, l’età e il sesso. (cfr. sentenza del Tribunale D-4838/2019 del 30 dicembre 2019 con- sid. 7.5.1 con riferimenti ala più volte confermata sentenza di riferimento D- 5329/2014 del 23 giugno 2015, consid. 5.3). In casu, non è ravvisabile dagli atti nessuna persecuzione rilevante, tant’è che, nonostante il tempo

D-3596/2022 Pagina 9 trascorso dall’asserita diserzione, il ricorrente non ha mai allegato che le milizie curde si siano interessate alla sua persona. Nemmeno da altre fonti pertinenti si può dedurre che la diserzione dall’YPG possa comportare delle persecuzioni rilevanti (cfr. la citata sentenza di riferimento D-5329/2014 consid. 5.3 e le fonti ivi citate). In particolare, non esiste un'azione sistema- tica contro i disertori che raggiunga la soglia della rilevanza ai sensi della LAsi. Se è vero che il Servizio danese per l'immigrazione afferma che un disertore potrebbe venir portato in tribunale e potrebbe ricevere una pena detentiva (vedi Danish Immigration Service, Syria: Military Sevice, Manda- tory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, Copenhagen, 26 feb- braio 2015, par. 2.3.4, reperibile all'indirizzo https://www.ecoi.net/en/file/lo- cal/1086597/1226_1425637269_syriennotat26feb2015.pdf, ultimo ac- cesso: 5 aprile 2024), anche in caso di punizione la motivazione della stessa non sarebbe rilevante ai sensi dell’asilo, in quanto le fonti non indi- cano che i disertori, in relazione all’YPG, sarebbero considerati come “ne- mici dello Stato” e che pertanto verrebbero sottoposti a pene draconiane politicamente motivate. In assenza di una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo, la minaccia di una pena sarebbe quindi rilevante solo in termini di inammissibilità dell’allontanamento nel senso di un "real risk" ex art. 3 CEDU, che tuttavia non è oggetto del procedimento in questa sede l’am- missione provvisoria concessa dall’autorità inferiore (cfr. sentenza del Tri- bunale E-2770/2018 del 20 marzo 2020, consid. 5.1.2).

E. 9.2 Visto che la diserzione dall’YPG, come anche giustamente indicato dall’autorità inferiore, non risulta rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, l’analisi della verosimiglianza risulta superflua, come pure l’analisi dei mezzi di prova prodotti a sostegno dell’asserito svolgimento del proprio servizio da parte dell’insorgente.

E. 10.1 Per quanto concerne la faida familiare, invece, il Tribunale non può che confermare l’analisi della verosimiglianza effettuata dall’autorità infe- riore. Infatti, nonostante egli abbia indicato che la faida familiare sia la pro- blematica principale che lo avrebbe indotto ad espatriare (cfr. atto SEM n. 27/13, D5), non è stato in grado di circostanziare concretamente le dinami- che della stessa (cfr. atto SEM n. 27/13, D26-28). Inoltre, nonostante siano passati 3 anni e mezzo dall’asserito assassinio della cugina da parte della famiglia rivale, il ricorrente non ha aggiornato il Tribunale in alcun modo l’evoluzione della faida. Risulta inoltre perlomeno singolare che solo il ri- corrente sia espatriato, mentre gli altri parenti, tra cui il padre, che potreb- bero venir maggiormente presi di mira, non abbiano intrapreso tale via. Ab- bondazialmente si osserva che il ricorrente ha fornito informazioni

D-3596/2022 Pagina 10 incongruenti tra di loro nelle diverse fasi dell’istruttoria. Durante l’audizione del 13 luglio 2022, egli ha affermato che la causa della faida sarebbe stata l’uccisione da parte del nonno di un membro della famiglia rivale (cfr. atto SEM n. 27/13, D5), risolta tramite il pagamento di una somma di denaro. Durante lo stesso verbale, invece, egli ha dapprima indicato che il pro- blema sarebbe stato molto vecchio, che egli non sarebbe neppure nato quando è iniziato (cfr. atto SEM n. 27/13 D26) per poi indicare che il pro- blema risalirebbe ad una disputa per un terreno che avrebbe coinvolto suo papà ed un’altra persona e che vi sarebbe stato un omicidio in tale occa- sione (cfr. atto SEM n. 27/13, D27). In seguito, in sede di parere, egli ha invece indicato che l’origine della faida sarebbe da ricondurre a problema- tiche terriere risalenti all’epoca del bisnonno (cfr. atto SEM n. 34/3). Anche la ricostruzione dei fatti effettuata dalla rappresentante legale nel proprio allegato ricorsuale risulta incongrua rispetto a quanto indicato dal ricorrente durante la fase istruttoria, infatti, ivi viene indicato che la faida familiare sarebbe da ricondurre temporalmente a prima della rivoluzione siriana e che subito dopo l’uccisione di un membro della famiglia rivale da parte del nonno del ricorrente, quest’ultimo e la sua famiglia si sarebbero trasferiti ad D._______. Considerato che l’insorgente ha indicato di essersi trasferito ad D._______ nel 2011 (cfr. atto SEM n. 27/13 D60) e che pertanto l’omi- cidio del membro della famiglia rivale sarebbe avvenuto intorno a quell’anno, tale ricostruzione temporale differisce rispetto a quanto indicato dal ricorrente, che ha riferito che le problematiche risalirebbero ad un pe- riodo precedente alla sua nascita (cfr. atto SEM n. 27/13 D26), il che non è possibile in quanto il ricorrente è nato il (…). Di conseguenza, nemmeno le giustificazioni addotte dalla rappresentante legale circa la vaghezza delle dichiarazioni del ricorrente non soccorrono il ricorrente, in quanto egli, stando alla propria ricostruzione temporale, avrebbe dovuto vivere tali av- venimenti di persona, contrariamente a quanto indicato nel ricorso. Dipoi, il ricorrente ha indicato durante il colloquio Dublino che la famiglia rivale non si troverebbe più in Siria, bensì si troverebbe ora in Romania (cfr. atto SEM n. 16/3), fatto non più menzionato né in sede di audizione ex art. 29 LAsi, né in sede di diritto di essere sentito e nemmeno nell’allegato ricor- suale, rendendo pertanto il racconto circa l’asserita faida familiare ancor più imprecisa e confusionaria, inficiandone la verosimiglianza. Per quanto concerne i mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno delle proprie dichiarazioni circa la faida familiare, in particolare i MdP 3 e 4, che concer- nerebbero l’asserita uccisione della cugina del richiedente nel contesto della faida familiare, gli stessi non possono essere messi in correlazione con quanto addotto, in quanto non è possibile identificare la persona ritratta nella foto e pure il certificato medico non indicherebbe le dinamiche dei fatti

D-3596/2022 Pagina 11 e non riporterebbe che la persona sarebbe deceduta. Pertanto, le censure sollevate in sede ricorsuale non possono essere seguite.

E. 10.2 Di conseguenza, la faida familiare non è stata resa verosimile dal ri- corrente.

E. 11 Così, questo Tribunale, come l’autorità di prima istanza, non riconosce un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in capo al ricorrente.

E. 12 In virtù di quanto sopra esposto, l’autorità resistente ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo al ricor- rente. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d’apprezza- mento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.

E. 13 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v’è luogo di respingere la domanda di as- sistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3596/2022 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3596/2022 Sentenza del 29 aprile 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Siria, patrocinato da Roberta Condemi, (...) ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 21 luglio 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino siriano di etnia curda di B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2022. B. A sostegno della sua richiesta egli ha addotto, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che la sua famiglia è coinvolta in una faida da molti anni. Inoltre, egli non avrebbe dato seguito ad un avviso di comparizione per svolgere il servizio militare per l'esercito siriano nel 2014. Dipoi, egli avrebbe servito tra le fila delle milizie curde tra il 2014 ed il 2021. In caso di ritorno nel proprio Paese, egli teme ripercussioni da parte delle forze militari curde per diserzione e da parte dell'esercito siriano per non aver svolto il servizio militare. Nel corso della procedura di prima istanza, egli ha versato agli atti, in copia, la sua carta d'identità siriana, degli articoli di testate online, un foglio di ricovero della signora Issa, tre fotografie, un avviso di comparizione per lo svolgimento del servizio militare e dei documenti delle autorità turche. C. In data 19 luglio 2022, l'autorità inferiore ha trasmesso la bozza di decisione alla rappresentante legale. Il seguente (...) luglio 2022, quest'ultima ha trasmesso alla SEM il proprio parere. D. Con decisione del 21 luglio 2022, notificata in medesima data (cfr. atto SEM [{...}]-36/1), l'autorità inferiore ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d'inammissibilità del rinvio. L'autorità di prima istanza ha ritenuto la faida familiare inverosimile. Invece, il servizio militare presso le milizie curde lo ha considerato inverosimile e la diserzione dalle stesse in ogni caso irrilevante ai sensi dell'asilo. Per quanto concerne il rifiuto di svolgere il servizio militare presso l'esercito siriano, la SEM ha ritenuto il reclutamento inverosimile e di conseguenza il richiedente non deve temere nessun pregiudizio rilevante ai sensi dell'asilo. E. In data (...) agosto 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un completamento dell'istruzione, un nuovo esame delle allegazioni e il passaggio alla procedura ampliata. Altresì ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. A sostegno della sua impugnativa egli ha prodotto in originale la convocazione al centro di reclutamento di C._______ per il giorno (...) gennaio 2014 alle ore 8:00, oltre che una fotografia già versata agli atti, ma in definizione migliore. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la sentenza è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e, 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, tema di litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente il non riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della domanda d'asilo. 5. 5.1 Occorre ora esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). Egli lamenta un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, una motivazione insufficiente e una violazione del diritto di essere sentito. 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. marg. 1585). 5.3 Dal canto suo l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.4 L'insorgente, in casu, lamenta che l'autorità inferiore avrebbe violato l'obbligo di motivazione oltre che il diritto di essere sentito in quanto ella non avrebbe analizzato quanto indicato dall'interessato nel diritto di essere sentito del 20 luglio 2022 (cfr. atto SEM n. 34/3), limitandosi ad indicare che le precisazioni ivi effettuate sarebbero tardive. Inoltre, il ricorrente conclude che l'autorità inferiore avrebbe accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevati, senza però circostanziare tale censura. 5.5 Il Tribunale dissente dal parere dall'insorgente. Invero, per quanto concerne le censure relative alla violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione, l'autorità di prime cure non ha ignorato quanto indicato dal ricorrente in sede di diritto di essere sentito, bensì la stessa ha concluso, nel contesto dell'analisi della verosimiglianza, che le precisazioni sarebbero arrivate in una seconda fase, nonostante il richiedente sia stato invitato a specificare tali circostanze più volte. Pertanto, le censure sono piuttosto rivolte ad una contestazione dell'analisi della verosimiglianza effettuata dalla SEM. La decisione avversata contiene inoltre una motivazione minima, che è ritenuta sufficiente ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. sub consid. 5.3), in quanto ha permesso all'insorgente di impugnare con completa cognizione di causa il provvedimento, alla luce del memoriale ricorsuale presentato. 5.6 Per quanto concerne, invece, la censura di accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, il ricorrente non motiva la stessa ed il Tribunale, dal tenore delle argomentazioni del gravame, ritiene che egli in realtà metta in discussione l'apprezzamento della SEM, questione che riguarda il merito e non la forma, e che verrà pertanto esaminata di seguito. Del resto, non si vede quale misura d'istruzione complementare l'autorità resistente avrebbe potuto intraprendere nella fattispecie, avendo segnatamente tenuto conto di tutti gli elementi allegati dal ricorrente ed esposto le ragioni per le quali alcune delle dichiarazioni dell'insorgente non fossero verosimili ed altre non pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il memoriale ricorsuale presentato dall'insorgente è inoltre dimostrativo del fatto che egli abbia potuto comprendere la decisione ed impugnarla con piena cognizione di causa su tutte le questioni rilevanti sopra evinte. Una violazione (implicita) del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), da parte dell'autorità inferiore, non è quindi in alcun modo ravvisabile in specie. La conclusione subordinata esposta dall'insorgente nel suo gravame, come pure la richiesta di passaggio alla procedura ampliata, devon di conseguenza essere respinte. 5.7 Ne discende che le censure formali devono essere respinte. 6. Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente si appella ad una violazione degli artt. 3 e 7 LAsi. Egli ritiene che le proprie allegazioni circa i tre motivi d'asilo addotti siano verosimili, nello specifico relative all'asserita faida familiare che interesserebbe i suoi parenti nel Paese d'origine, l'asserita diserzione dalle milizie curde e il mancato svolgimento del servizio militare per l'esercito siriano. Inoltre, tali motivi sarebbero anche pertinenti ex art. 3 LAsi. Infine, ritiene che un eventuale ritorno in Siria, egli subirebbe violazioni dei diritti umani. In tal senso egli cita diverse fonti. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 8. 8.1 Per quanto concerne il mancato svolgimento del servizio militare per l'esercito nazionale siriano, la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3 - 4.5 e 5). Così, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferimenti). 8.2 Anche con riferimento alla situazione in Siria, l'incorporazione nell'esercito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. Così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 e 5.1.2). In assenza di elementi di rischio supplementari colui che di sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere sufficientemente verosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza prevista per la concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). Se l'interessato a causa della sua renitenza resa verosimile deve aspettarsi con notevole probabilità (nel senso di un «real risk») di subire un trattamento equiparabile a una tortura in Siria, v'è invece da considerare che la pena sia assortita da un malus politico. Essa configura così una persecuzione rilevante in materia d'asilo e non solo una violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 cpv. 1 Convenzione contro la tortura (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). La catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3). 8.3 Ora, è pacifico che nel caso che ci occupa, la decisione avversata non presti il fianco a critiche se confrontata con i motivi d'asilo addotti dall'insorgente nel corso della procedura di prima istanza. Quest'ultimo ha infatti sì ricondotto - tra gli altri - la sua fuga al timore di dover prestare il servizio di leva, ma non ha allegato alcun elemento supplementare che lasciasse trasparire l'esistenza di un'esposizione politica pregressa o di altri fattori che lo potessero far rientrare nel novero delle persone invise alle autorità siriane (cfr. atto SEM n. 27/13, D9, D16). Chiamato a precisare i suoi motivi d'asilo, egli ha finanche escluso di aver riscontrato qualsivoglia problema in Siria. Non ha addotto di aver avuto un ruolo nelle sommosse o nella successiva guerra civile (cfr. atto SEM n. 27/13, D15, D16). Dipoi, visto che l'insorgente è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inammissibilità, le citazioni dei rapporti relativi alle procedure per le persone che rientrano in Siria dall'estero risultano ininfluenti, essendo una eventuale violazione della CEDU esclusa a prescindere dall'esito della presente procedura. 8.4 Visto che il mancato svolgimento del servizio militare non risulta rilevante ex art. 3 LAsi, risulta superfluo analizzare la verosimiglianza di tale motivo d'asilo, come pure valutare il mezzo di prova prodotto in originale. 9. 9.1 Per quanto concerne l'asserita diserzione dalle forze armate curde, il Tribunale considera, per costante giurisprudenza, che la stessa non sia rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infatti, l'obbligo di leva si basa su elementi differenti rispetto a quelli previsti dalla LAsi, come il domicilio, l'età e il sesso. (cfr. sentenza del Tribunale D-4838/2019 del 30 dicembre 2019 consid. 7.5.1 con riferimenti ala più volte confermata sentenza di riferimento D- 5329/2014 del 23 giugno 2015, consid. 5.3). In casu, non è ravvisabile dagli atti nessuna persecuzione rilevante, tant'è che, nonostante il tempo trascorso dall'asserita diserzione, il ricorrente non ha mai allegato che le milizie curde si siano interessate alla sua persona. Nemmeno da altre fonti pertinenti si può dedurre che la diserzione dall'YPG possa comportare delle persecuzioni rilevanti (cfr. la citata sentenza di riferimento D-5329/2014 consid. 5.3 e le fonti ivi citate). In particolare, non esiste un'azione sistematica contro i disertori che raggiunga la soglia della rilevanza ai sensi della LAsi. Se è vero che il Servizio danese per l'immigrazione afferma che un disertore potrebbe venir portato in tribunale e potrebbe ricevere una pena detentiva (vedi Danish Immigration Service, Syria: Military Sevice, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, Copenhagen, 26 febbraio 2015, par. 2.3.4, reperibile all'indirizzo https://www.ecoi.net/en/file/local/1086597/1226_1425637269_syriennotat26feb2015.pdf, ultimo accesso: 5 aprile 2024), anche in caso di punizione la motivazione della stessa non sarebbe rilevante ai sensi dell'asilo, in quanto le fonti non indicano che i disertori, in relazione all'YPG, sarebbero considerati come "nemici dello Stato" e che pertanto verrebbero sottoposti a pene draconiane politicamente motivate. In assenza di una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo, la minaccia di una pena sarebbe quindi rilevante solo in termini di inammissibilità dell'allontanamento nel senso di un "real risk" ex art. 3 CEDU, che tuttavia non è oggetto del procedimento in questa sede l'ammissione provvisoria concessa dall'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale E-2770/2018 del 20 marzo 2020, consid. 5.1.2). 9.2 Visto che la diserzione dall'YPG, come anche giustamente indicato dall'autorità inferiore, non risulta rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'analisi della verosimiglianza risulta superflua, come pure l'analisi dei mezzi di prova prodotti a sostegno dell'asserito svolgimento del proprio servizio da parte dell'insorgente. 10. 10.1 Per quanto concerne la faida familiare, invece, il Tribunale non può che confermare l'analisi della verosimiglianza effettuata dall'autorità inferiore. Infatti, nonostante egli abbia indicato che la faida familiare sia la problematica principale che lo avrebbe indotto ad espatriare (cfr. atto SEM n. 27/13, D5), non è stato in grado di circostanziare concretamente le dinamiche della stessa (cfr. atto SEM n. 27/13, D26-28). Inoltre, nonostante siano passati 3 anni e mezzo dall'asserito assassinio della cugina da parte della famiglia rivale, il ricorrente non ha aggiornato il Tribunale in alcun modo l'evoluzione della faida. Risulta inoltre perlomeno singolare che solo il ricorrente sia espatriato, mentre gli altri parenti, tra cui il padre, che potrebbero venir maggiormente presi di mira, non abbiano intrapreso tale via. Abbondazialmente si osserva che il ricorrente ha fornito informazioni incongruenti tra di loro nelle diverse fasi dell'istruttoria. Durante l'audizione del 13 luglio 2022, egli ha affermato che la causa della faida sarebbe stata l'uccisione da parte del nonno di un membro della famiglia rivale (cfr. atto SEM n. 27/13, D5), risolta tramite il pagamento di una somma di denaro. Durante lo stesso verbale, invece, egli ha dapprima indicato che il problema sarebbe stato molto vecchio, che egli non sarebbe neppure nato quando è iniziato (cfr. atto SEM n. 27/13 D26) per poi indicare che il problema risalirebbe ad una disputa per un terreno che avrebbe coinvolto suo papà ed un'altra persona e che vi sarebbe stato un omicidio in tale occasione (cfr. atto SEM n. 27/13, D27). In seguito, in sede di parere, egli ha invece indicato che l'origine della faida sarebbe da ricondurre a problematiche terriere risalenti all'epoca del bisnonno (cfr. atto SEM n. 34/3). Anche la ricostruzione dei fatti effettuata dalla rappresentante legale nel proprio allegato ricorsuale risulta incongrua rispetto a quanto indicato dal ricorrente durante la fase istruttoria, infatti, ivi viene indicato che la faida familiare sarebbe da ricondurre temporalmente a prima della rivoluzione siriana e che subito dopo l'uccisione di un membro della famiglia rivale da parte del nonno del ricorrente, quest'ultimo e la sua famiglia si sarebbero trasferiti ad D._______. Considerato che l'insorgente ha indicato di essersi trasferito ad D._______ nel 2011 (cfr. atto SEM n. 27/13 D60) e che pertanto l'omicidio del membro della famiglia rivale sarebbe avvenuto intorno a quell'anno, tale ricostruzione temporale differisce rispetto a quanto indicato dal ricorrente, che ha riferito che le problematiche risalirebbero ad un periodo precedente alla sua nascita (cfr. atto SEM n. 27/13 D26), il che non è possibile in quanto il ricorrente è nato il (...). Di conseguenza, nemmeno le giustificazioni addotte dalla rappresentante legale circa la vaghezza delle dichiarazioni del ricorrente non soccorrono il ricorrente, in quanto egli, stando alla propria ricostruzione temporale, avrebbe dovuto vivere tali avvenimenti di persona, contrariamente a quanto indicato nel ricorso. Dipoi, il ricorrente ha indicato durante il colloquio Dublino che la famiglia rivale non si troverebbe più in Siria, bensì si troverebbe ora in Romania (cfr. atto SEM n. 16/3), fatto non più menzionato né in sede di audizione ex art. 29 LAsi, né in sede di diritto di essere sentito e nemmeno nell'allegato ricorsuale, rendendo pertanto il racconto circa l'asserita faida familiare ancor più imprecisa e confusionaria, inficiandone la verosimiglianza. Per quanto concerne i mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno delle proprie dichiarazioni circa la faida familiare, in particolare i MdP 3 e 4, che concernerebbero l'asserita uccisione della cugina del richiedente nel contesto della faida familiare, gli stessi non possono essere messi in correlazione con quanto addotto, in quanto non è possibile identificare la persona ritratta nella foto e pure il certificato medico non indicherebbe le dinamiche dei fatti e non riporterebbe che la persona sarebbe deceduta. Pertanto, le censure sollevate in sede ricorsuale non possono essere seguite. 10.2 Di conseguenza, la faida familiare non è stata resa verosimile dal ricorrente.

11. Così, questo Tribunale, come l'autorità di prima istanza, non riconosce un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in capo al ricorrente.

12. In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo al ricorrente. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: