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D-5079/2020

D-5079/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-31 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, cittadino turco originario di B._______, è espatriato legalmente dalla Turchia il 15 dicembre 2016, soggiornando dapprima in C._______, in seguito in D._______ e infine in E._______. Il 12 febbraio 2020 è giunto in Svizzera, dove ha depositato domanda d'asilo. B. Il 14 febbraio 2020 egli ha conferito procura alla rappresentanza legale as- segnatagli. C. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'inte- ressato sulle sue generalità il 17 febbraio 2020 mentre sui motivi d'asilo egli è stato interrogato in data 29 maggio 2020. D. Con decisione incidentale del 9 giugno 2020 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo nell'ambito della procedura ampliata e con decisione di ripartizione del 24 giugno 2020 ha attribuito l'interessato al cantone F._______. E. In data 9 giugno 2020 l'interessato ha autorizzato la protezione giuridica della Regione G._______ a trasmettere al Consultorio giuridico cantonale le informazioni sullo stato della sua procedura d'asilo, mentre il 25 giu- gno 2020 la suddetta protezione giuridica ha sottoscritto una dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza. F. Il 2 settembre 2020 la SEM ha effettuato un'audizione integrativa nell'am- bito della procedura ampliata. G. In sede di procedura di prima istanza l'interessato ha inoltrato diversi mezzi di prova (doc. 1 a 13 N Box), in particolare:

– il contratto di lavoro del 4 gennaio 2010 concluso con l'associazione degli (…) (in turco: […] o (…); doc. 1 N Box),

– un estratto del 22 dicembre 2014 del conto bancario intestato alla madre H._______ presso la Bank (…) (doc. 12 N Box),

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– il verbale di perquisizione e di sequestro eseguito presso I._______ il (…) set- tembre 2015 su mandato della procura generale (doc. 4 N Box),

– l'atto di accusa del (…) giugno 2018 emesso dalla procura generale di J._______ nei confronti del fratello del richiedente, K._______, per il reato di appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata riferendosi alla FETÖ (in turco Fethullahçı Terör Örgütü) e al PDY (in turco: Paralel Devlet Yapılan- ması; doc. 10.3 N Box),

– la sentenza di condanna a sei anni, dieci mesi e quindici giorni di K._______ emessa dalla sezione (…) del Tribunale penale di L._______ il (…) luglio 2019 per il suddetto reato (doc. 10.1 N Box),

– la dichiarazione del 17 ottobre 2019 di M._______, attivo presso I._______ tra il 2009 e il 2015 (doc. 9 N Box),

– la dichiarazione (…) novembre 2019 rilasciata da N._______, collega di A._______ presso I._______ (doc. 7 N Box),

– la dichiarazione non datata di O._______, segretario generale di I._______ dal 2013 al 2018 (doc. 8 N Box). H. Con decisione dell'11 settembre 2020, notificata il 14 settembre seguente, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, in- caricando il cantone F._______ dell'esecuzione della misura. I. In data 12 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 ottobre 2020), A._______ è insorto con ricorso contro la summenzio- nata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo in Svizzera e l'accesso alle traduzioni ufficiali dei mezzi di prova inoltrati. In subordine, egli ha postulato la con- cessione dell'ammissione provvisoria e in via ancor più subordinata la re- trocessione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione e nuova decisione. Contestualmente il ricorrente ha presentato una do- manda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, protestando spese e ripetibili. Al ricorso egli ha allegato, in particolare, tre lettere di cittadini turchi membri di I._______, uno scritto dell'organizzazione non governativa "(…)" di P._______ (E._______) presso la quale l'insorgente avrebbe svolto un volontariato, nonché un rapporto del maggio 2017 dell'organizza- zione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR). J. Con decisione incidentale del 19 marzo 2021 il Tribunale ha invitato

D-5079/2020 Pagina 4 l'insorgente a regolarizzare il gravame tramite la sottoscrizione dello stesso in originale. Il ricorrente ha regolarizzato il ricorso nel senso richiesto in data 22 marzo 2021. K. Con decisione incidentale del 25 marzo 2021 il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della proce- dura, ha accolto le istanze di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ed ha nominato la lic. iur. Isabelle Müller in qualità di patrocinatrice d'ufficio del ricorrente. Nel contempo, una copia del ricorso e dei relativi allegati è stata trasmessa alla SEM con invito ad esprimersi in merito. L. La SEM ha presentato la propria risposta al ricorso con osservazioni del 28 aprile 2021. M. Il 14 maggio 2021 l'insorgente ha trasmesso la replica e prodotto due arti- coli di stampa. N. Con scritto del 2 giugno 2021 la SEM si è espressa in duplica. O. In data 20 giugno 2021 il ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni, mentre con scritti del 30 settembre 2021 e del 3 gennaio 2022 ha prodotto, da una parte, i rapporti psichiatrici del 14 settembre 2021 e del 3 gennaio 2022 e dall'altra, due scritti attestanti la sua adesione alla (…), alcune foto che lo ritrarrebbero ad una manifestazione di protesta indetta dall'associa- zione (…) in data (…) giugno 2021 davanti al (…) a Q._______ e diversi articoli di stampa. P. In merito ai suddetti scritti la SEM ha trasmesso la propria presa di posi- zione il 16 febbraio 2022. Q. Alla stessa il ricorrente ha risposto con osservazioni del 21 marzo 2022 a cui ha allegato dei documenti in lingua turca inerenti al ritiro del passaporto ed all'impossibilità di espatriare del collega N._______ datati

D-5079/2020 Pagina 5 7 novembre 2016, 21 dicembre 2016 e 8 agosto 2018. Con scritto del 5 aprile 2022 l'insorgente ha prodotto una lettera dell'avv. R._______ in lin- gua turca. R. Con ordinanza del 12 aprile 2022 il Tribunale ha trasmesso un esemplare dei summenzionati scritti alla SEM ed ha dichiarato di principio concluso lo scambio degli scritti. S. Con scritto del 25 maggio 2022 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale un rapporto psichiatrico del 24 maggio 2022 inerente all'evoluzione del suo stato di salute. T. T.a Con susseguente ordinanza del 16 giugno 2022 il Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare la traduzione in una lingua ufficiale svizzera dei documenti allegati agli scritti del 21 marzo 2022 e del 5 aprile 2022. T.b Su richiesta dell'insorgente, in data 30 giugno 2022 il Tribunale ha con- fermato di prendersi carico della traduzione della documentazione e dei relativi costi. Le suddette traduzioni sono state trasmesse al ricorrente per informazione in data 4 agosto 2022. T.c Nel frattempo, con scritto del 4 luglio 2022, egli ha versato agli atti la traduzione – non ufficiale – in lingua tedesca dei summenzionati docu- menti. U. U.a Mediante scritti del 2 dicembre 2022 e del 16 dicembre 2022, il richie- dente ha versato agli atti ulteriore documentazione, segnatamente: diversi scritti del 30 settembre 2022 della Procura della Repubblica di B._______ relativi all'apertura di un procedimento istruttorio nei suoi confronti per ap- partenenza ad un'organizzazione criminale (FETÖ/PDY), e meglio:

– uno scritto all'attenzione dell'(…) Bank del 30 settembre 2022 (allegato 1 allo scritto del 2 dicembre 2022),

– uno scritto alla direzione della sezione anti contrabbando e anti criminalità or- ganizzata del 30 settembre 2022 e la relativa risposta del 4 ottobre 2022 (alle- gati 2-3 allo scritto del 2 dicembre 2022),

– uno scritto alla direzione della sezione anti-terrorismo di B._______ del 30 set- tembre 2022 (allegato 4 allo scritto del 2 dicembre 2022),

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– uno scritto alla Prefettura di B._______ del 30 settembre 2022 e la relativa ri- sposta del 9 ottobre 2022 (allegati 5-6 allo scritto del 2 dicembre 2022),

– due scritti del 2 e 18 settembre 2022 della patrocinatrice del ricorrente avv. S._______ (di seguito: S._______) all'attenzione della procura della Repub- blica di B._______ (allegati 8-9 allo scritto del 2 dicembre 2022),

– una dichiarazione rilasciata in data 22 novembre 2022 dall'avv. S._______ su richiesta dell'insorgente (allegato allo scritto del 16 dicembre 2022). U.b Il Tribunale ha fatto tradurre in italiano i succitati documenti inoltrati in lingua turca. U.c Nel frattempo l'insorgente, mediante scritto del 2 febbraio 2023, ha tra- smesso i seguenti nuovi mezzi di prova in lingua turca con traduzione (non ufficiale) in lingua inglese:

– la richiesta di stato della procedura della procura della Repubblica di B._______ alla direzione di polizia del 28 novembre 2022 (allegato 1 allo scritto del 2 febbraio 2023),

– gli scritti del 16/19 dicembre 2022 della prefettura di B._______ all'attenzione dell'ufficio d'indagine sui reati contro l'ordine costituzionale della procura della Repubblica di B._______ con copia del rapporto d'indagine del 16 dicembre 2022 (allegati 2-4 allo scritto del 2 febbraio 2023). V. La SEM, invitata a prendere posizione in merito alla suddetta documenta- zione, ha trasmesso le proprie osservazioni in data 27 febbraio 2023. W. Mediante presa di posizione del 6 aprile 2023, il ricorrente ha prodotto, oltre a documentazione già agli atti, uno scritto del 3 novembre 2022 in lingua turca dell'avv. S._______ all'attenzione della Procura della Repubblica di B._______ (allegato 4). Tale documento è stato fatto tradurre in italiano dal Tribunale. X. Con ordinanza del 26 aprile 2023 il TAF ha trasmesso un esemplare delle osservazioni del 6 aprile 2023 alla SEM e dichiarato di principio concluso lo scambio degli scritti. Y. Con scritto del 15 agosto 2023 il Tribunale ha risposto alla richiesta di

D-5079/2020 Pagina 7 informazioni sullo stato della procedura presentata dall'insorgente in data 4 agosto 2023. Z. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe, in qualità di presidente del collegio.

Erwägungen (70 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle

D-5079/2020 Pagina 8 considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.

E. 4.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segna- tamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro- babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che

D-5079/2020 Pagina 9 potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.1 Sentito a due riprese (verbale di audizione del 29 maggio 2020 [di se- guito: verbale 2] e di audizione integrativa del 2 settembre 2020 [di seguito: verbale 3]) sui suoi motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essersi av- vicinato alle ideologie di Fetullah Gülen e di essere divenuto membro del movimento FETÖ/PYD (chiamato pure movimento Gülen o Hizmet) du- rante il periodo liceale (199[…]-199[…]). Nel 199(…) avrebbe iniziato gli studi in scienze presso l'università di Ankara, alloggiando nelle case del movimento ed assumendo ruoli di responsabilità sempre maggiore in seno allo stesso, partecipando a molteplici attività quali finanziamento, insegna- mento di matematica e scienze agli allievi delle medie, sostegno econo- mico a persone bisognose e divulgazione di pubblicazioni del quotidiano Zaman. L'interessato ha altresì precisato che, rientrato nella sua città na- tale dopo aver conseguito il diploma universitario, avrebbe fondato un'a- zienda e svolto nel contempo attività di volontariato per (…) (unità degli […]) e "(…) ("[…]"), associazioni legate al movimento Gülen. Tra il 2010 ed il dicembre 2014 avrebbe inoltre lavorato per l'associazione I._______, la quale sarebbe stata chiusa dalle autorità turche in quanto ritenuta legata al movimento FETÖ. Da ultimo egli avrebbe lavorato per la società (…), prima di essere licenziato nel novembre 2016, a suo dire, in ragione dei legami intrattenuti con FETÖ (cfr. D9 e D14-D15 verbale 2, D37 verbale 3). Il ri- chiedente ha altresì riferito che dall'agosto 2016 alcuni colleghi di (…) sa- rebbero stati arrestati, mentre altri sarebbero riusciti a fuggire all'estero (cfr. D9 verbale 2, D54-D58 verbale 3; doc. 8 N-Box e doc. 5 allegato al ri- corso). Egli ha inoltre sostenuto che il fratello, ritenuto dalle autorità turche membro del movimento Gülen, sarebbe stato condannato ad oltre 6 anni di reclusione. Alla luce di quanto esposto, il richiedente ha fatto dunque valere di rischiare essere arrestato e torturato a causa della sua apparte- nenza al movimento Gülen in caso di ritorno in Turchia.

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E. 5.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto che dagli atti non emergerebbe alcun elemento concreto che permetterebbe di ritenere un timore fondato di essere sottoposto a persecuzioni dallo Stato turco in caso di ritorno in patria. Infatti, sia durante il suo percorso scolastico, sia nell'ambito delle sue esperienze professionali, il richiedente non avrebbe mai avuto problemi con le autorità turche in merito alle attività svolte in seno al movimento FETÖ. Pure la chiusura dell'associazione I._______ a se- guito del decreto delle autorità del luglio 2016, non avrebbe avuto alcuna ripercussione negativa nei suoi confronti. Il ricorrente sarebbe poi potuto espatriare legalmente munito del suo passaporto ed avrebbe potuto otte- nere un nuovo documento d'identità dalla rappresentanza turca durante il suo soggiorno in E._______. Secondo l'autorità inferiore inoltre, le allega- zioni dell'interessato presenterebbero delle contraddizioni su punti essen- ziali. In primo luogo l'affermazione dell'insorgente secondo cui il fratello sa- rebbe stato condannato a causa di un pagamento su un conto presso la Bank (…) intestato alla madre non troverebbe riscontro nei documenti giu- diziari, così che il suo timore di essere accusato come quest'ultimo sarebbe infondato ed inverosimile. Anche le contraddizioni sulla tempistica degli ar- resti degli amici dell'unità (…) farebbero nascere dei dubbi sul reale motivo dell'espatrio. Poco credibile sarebbe altresì che l'interessato, che da un lato ha dichiarato di essere espatriato per paura di venire anch'egli arrestato, dall'altro abbia comunque deciso di lasciare legalmente la Turchia, munito di passaporto, e ciò a maggior ragione dopo l'asserita cattura dell'amico N._______ all'aeroporto. L'autorità di prime cure ha infine espresso dubbi circa la veridicità delle allegazioni del ricorrente relative alle modalità con cui i vertici dell'azienda (…) sarebbero venuti a conoscenza dei suoi legami con il movimento Gülen e ritenuto quindi inverosimile che egli sia stato li- cenziato a causa delle sue inclinazioni politiche.

E. 5.3 Dal canto suo, nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che la SEM avrebbe esaminato a compartimenti stagni le questioni che lo hanno co- stretto alla fuga, senza tenere sufficientemente conto sia del suo profilo personale che, soprattutto, della situazione vigente in Turchia. Egli, infatti, in ragione delle attività svolte in seno a FETÖ, potrebbe essere oggetto di un procedimento penale in patria in ogni momento. Infatti anche a tutt'oggi, dopo parecchi anni dal fallito golpe militare del luglio 2016, le autorità tur- che arresterebbero sia in patria che all'estero (tramite i servizi segreti) e condannerebbero presunti oppositori al governo, tra cui figurerebbero i membri del movimento Gülen. Dopo il tentato colpo di stato parecchi im- piegati di I._______ e membri di "(…)?" sarebbero stati incarcerati. Pure il semplice possesso di un conto presso la Bank (…) sarebbe indizio suffi- ciente del sostegno a Hizmet e comporterebbe l'arresto del suo titolare. In

D-5079/2020 Pagina 11 riferimento alle presunte contraddizioni contestategli dalla SEM, l'interes- sato precisa che eventuali incongruenze nell'esposizione cronologica dei fatti sarebbero da imputare al notevole lasso di tempo (quattro anni) inter- corso tra gli eventi e la domanda d'asilo. Del tutto irrilevante sarebbe inoltre il modo in cui i vertici della (…) sarebbero venuti a conoscenza della sua relazione con Hizmet.

E. 5.4 Con risposta al ricorso la SEM osserva che, in assenza di indizi o ele- menti in questo senso, il preteso timore di persecuzioni in caso di ritorno in patria si fonderebbe su congetture ipotetiche. L'autorità di prime cure riba- disce l'assenza di indagini nei confronti dell'insorgente, rammentando nel contempo il dovere di collaborazione che incombe a quest'ultimo al fine di ottenere informazioni riguardanti la presenza o meno di un procedimento giudiziario sul suo conto. Pure in presenza di indagini sottostanti a decisioni di segretezza, spetterebbe all'interessato adoperarsi per trovare un avvo- cato in Turchia ed incaricarlo di ottenere dal procuratore un documento at- testante l'effettiva esistenza di tali decisioni. L'autorità inferiore evidenzia che il solo collegamento con il movimento Gülen o con società ad esso legate (ad esempio I._______) non comporterebbe l'automatica apertura di inchieste giudiziarie. Pure la passata apertura di un conto presso la Bank (…), intestato alla madre del richiedente, la quale non risulterebbe aver subito conseguenze a questo titolo, non farebbe prevedere l'esistenza di un timore fondato di persecuzioni per l'interessato.

E. 5.5 In sede di replica e duplica le parti ripetono le proprie tesi.

E. 5.6 Con scritto del 30 settembre 2021, il ricorrente ha addotto di essere membro attivo dal 26 giugno 2020 della (…), associazione legata al movi- mento Gülen, di cui gestisce la pagina web. Inoltre, egli ha allegato di avere partecipato in data (…) giugno 2021 ad una manifestazione di protesta in- detta dall'associazione (…) a Q._______ in relazione all'arresto di un mili- tante gülenista compiuto all'estero dai servizi segreti turchi. Sarebbe noto- rio che le autorità turche monitorerebbero le attività di FETÖ all'estero ed identificherebbero i partecipanti a questi raduni.

E. 5.7 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l'autorità inferiore osserva che – in assenza di indizi tali da far ritenere che l'insorgente sia nel mirino dello stato turco e che le autorità siano a conoscenza dei suoi legami con il mo- vimento Gülen in Turchia, nonché della sua adesione ad associazioni güle- niste in Svizzera e della partecipazione al suddetto raduno – i fatti addotti non sarebbero atti a dimostrare l'esistenza di un fondato timore di perse- cuzioni in caso di ritorno in patria. La SEM rileva infine l'assenza di indizi

D-5079/2020 Pagina 12 tali da permettere di concludere per l'esistenza di un fondato timore di su- bire, in un prossimo futuro, delle misure di persecuzione riflessa a causa della condanna del fratello.

E. 5.8 Successivamente, il ricorrente, per l'essenziale, riprende le sue argo- mentazioni.

E. 5.9 Con scritti del 2 dicembre 2022 e del 2 febbraio 2023, l'insorgente tra- smette documentazione attestante l'apertura nei suoi confronti da parte delle autorità turche di un'indagine per sospetto reato di appartenenza all'organizzazione terroristica armata FETÖ/PDY.

E. 5.10 A questo proposito, con presa di posizione del 27 febbraio 2023 la SEM sottolinea che – essendo l'indagine aperta nei confronti dell'insor- gente ancora in fase di istruttoria preliminare – allo stato attuale non sa- rebbe ancora possibile affermare con un'alta probabilità che contro l'inte- ressato verrà aperto un procedimento e che lo stesso sfocerà (eventual- mente) in una condanna. I mezzi di prova prodotti non conterrebbero altresì alcun indizio suscettibile di dimostrare l'emissione di un mandato d'arresto o di un mandato di comparizione (" Yakalama Emri "). L'autorità inferiore ritiene inoltre alquanto improbabile che il ricorrente – persona dal basso profilo politico e mai condannato in precedenza – rischi di essere oggetto di una misura di persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato in relazione al menzionato procedimento. Essa infine esprime perplessità in merito all'assenza agli atti di documenti che spie- ghino i motivi dell'apertura delle indagini, nonché al fatto che la patrocina- trice dell'insorgente in Turchia abbia comunicato alle autorità il nome dell'account Twitter del suo assistito ancor prima dell'avvio delle indagini.

E. 5.11 Mediante osservazioni finali del 6 aprile 2023, l'insorgente sostiene che, nonostante il suo modesto profilo politico e l'assenza di precedenti condanne, alla luce della sistematica e crescente persecuzione operata negli ultimi anni dalle autorità turche nei confronti di persone, sia residenti in Turchia che all'estero, che pubblicano contributi in linea critici nei con- fronti del governo, egli sarebbe esposto al rischio di essere arrestato, per- seguito penalmente e condannato in caso di rientro in patria. Egli evidenzia inoltre che il procedimento penale aperto nei suoi confronti si fonderebbe su un rapporto d'inchiesta e non su una richiesta della sua patrocinatrice.

E. 6.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulla censura formale, sollevata dal ricorrente, relativa all'accertamento inesatto ed incompleto della

D-5079/2020 Pagina 13 fattispecie, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191 e tra le tante, sen- tenza del Tribunale D-5604/2021 del 21 agosto 2023 consid. 7.1 e relativi riferimenti). L'insorgente sostiene segnatamente che l'autorità inferiore avrebbe omesso di esaminare in modo più dettagliato e approfondito al- cune delle sue principali dichiarazioni, ed in particolare, il suo profilo per- sonale, sia nel contesto generale e soprattutto nel contesto turco.

E. 6.2 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessa- ria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed ammini- strare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 6.3 Nella presente disamina, al contrario di quanto sostenuto dall'interes- sato in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede alcun elemento giuridi- camente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua va- lutazione. Invero, da una parte, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'insor- gente, non avrebbe mai avuto problemi in Patria a causa della sua appar- tenenza al movimento FETÖ e delle mansioni che avrebbe adempiuto in seno al movimento. In secondo luogo, non sarebbe emerso alcun indizio concreto che permetterebbe di ritenere un timore fondato di persecuzioni future. A questo proposito la SEM ha rilevato che, un arresto in caso di ritorno, presupporrebbe che a monte ci sia un interesse nei confronti del ricorrente da parte dello Stato. Il fatto che, sia in aeroporto, che alla Rap- presentanza turca in E._______, egli abbia potuto espatriare rispettiva- mente ottenere un passaporto legalmente, porterebbe inevitabilmente a propendere che non vi sarebbe un reale timore fondato di future persecu- zioni da parte dello Stato turco in caso di ritorno. Di fatto, dunque, il profilo del ricorrente, non è stato considerato come sufficiente, ad esso solo ed in assenza di ulteriori indizi, per poter ritenere un rischio di persecuzioni fu- ture.

E. 6.4 Alla luce degli elementi succitati, l'autorità inferiore non ha quindi vio- lato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti sono stati stabiliti in modo sufficiente.

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E. 7.1 Passando ora alle censure materiali, nel caso in esame è in primo luogo necessario esaminare la situazione politica in Turchia e relativa al rispetto dei diritti umani posteriormente al fallito tentativo di colpo di stato del 15/16 luglio 2016.

E. 7.2 Il presidente turco Erdoğan e il governo hanno dato la colpa del colpo di Stato al predicatore islamico Fetullah Gülen, che vive in esilio negli Stati Uniti dal 1999, e al suo movimento Gülen, fino ad allora noto soprattutto per il suo impegno nel campo dell'istruzione e degli aiuti umanitari. Tale movimento è stato di conseguenza designato quale organizzazione terro- ristica dal governo turco. A seguito del fallito tentativo di golpe, sono stati emessi diversi decreti di emergenza che hanno portato al licenziamento di oltre 100'000 dipendenti statali sulla base di sospetti legami con organiz- zazioni terroristiche, in particolare con Fetullah Gülen. L'attenzione delle forze di sicurezza si è inoltre concentrata sulle forze di sicurezza, sul per- sonale militare, sugli insegnanti, sugli avvocati, sui funzionari giudiziari, sui membri dell'opposizione, sui dipendenti universitari e sui lavoratori dei me- dia (cfr. Austrian Center for Country of Origin and Asylum Research Docu- mentation [ACCORD], Turkey: COI-Compilation, December 2020, pag. 43 segg. con ulteriori riferimenti e, tra le tante, sentenza del Tribunale E- 4109/2020 consid. 6.3.3 del 6 aprile 2023). Nonostante la revoca dello stato di emergenza nel luglio 2018, gli effetti negativi delle misure di emer- genza adottate sulla democrazia e sui diritti fondamentali continuano a farsi sentire fortemente. In particolare, la libertà di espressione e di riunione delle persone sopra citate e dei critici delle politiche governative continua a essere limitata e questi ultimi sono costantemente sottoposti a vessazioni giudiziarie. Ciò riguarda in particolare le organizzazioni e i partiti curdi e filocurdi (ACCORD, op. cit., pag. 42 segg., 120 segg. e 203 segg. con ul- teriori riferimenti; Commissione Europea, Commission Staff Working Do- cument, Turkey 2021 Report, 19. Oktober 2021, pag. 10 segg.).

E. 7.3 Sebbene decine di migliaia di persone licenziate siano state successi- vamente arrestate, sospese o altrimenti vessate (ad esempio con l'invali- dazione del passaporto; cfr. ACCORD, op. cit., pag. 40 e segg.), non si può affermare che una persona licenziata in base a un decreto di necessità possa essere arrestata e incriminata in qualsiasi momento, anche dopo il ritorno in Turchia (cfr. sentenza del Tribunale E-4109/2020 del 6 aprile 2023 consid. 6.3.3). Una mera possibilità remota di persecuzione futura non è sufficiente. Devono esserci infatti indicazioni concrete, che facciano apparire il verificarsi della suddetta persecuzione – per uno dei motivi enumerati dall'art. 3 LAsi – probabile e quindi far apparire il timore di

D-5079/2020 Pagina 15 essa realistico e comprensibile (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 con ulteriori riferimenti).

E. 7.4 Le autorità turche reprimono rigorosamente i critici veri e presunti del regime e gli esponenti dell'opposizione. False accuse di terrorismo e de- tenzioni troppo lunghe e arbitrarie sono all'ordine del giorno. Anche la ma- gistratura turca è soggetta a pressioni politiche, che rendono difficile lo svolgimento di un processo equo e indipendente (cfr. sentenza del Tribu- nale E-5123/2020 del 25 ottobre 2022 consid. 5.3.2 e ulteriori riferimenti). Va inoltre rilevato che alle persone sospettate di legami con il movimento Gülen l'ottenimento del diritto ad un processo equo è difficoltoso. In parti- colare risulta estremamente arduo procurarsi i servigi degli avvocati, i quali, temendo rappresaglie da parte delle autorità, sono poco inclini ad assu- mere il mandato (cfr. < https://www.state.gov/reports/2019-country-reports- on-human-rights-practices/turkey >, consultato il 25 settembre 2023). In questo contesto, nella sua prassi corrente il Tribunale amministrativo fede- rale presume che in singoli casi le persone accusate di sostenere organiz- zazioni classificate come terroristiche in Turchia abbiano un fondato timore di persecuzione (cfr. sentenze del Tribunale E-5123/2020 del 25 otto- bre 2022 consid. 5.3.2 e ulteriori riferimenti).

E. 8.1.1 Per quanto concerne gli avvenimenti in Turchia, il Tribunale concorda con la tesi della SEM secondo cui, al momento dell'espatrio, il ricorrente non avesse subito delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e che al momento dell'emissione del procedimento impugnato, egli non avesse neppure il timore fondato di subire delle persecuzioni future. Nella fattispe- cie, malgrado qualche imprecisione temporale e contraddizioni tuttavia solo apparenti (si noti anche il tempo trascorso, quattro anni, dalla partenza dalla Turchia) rilevate dalla SEM (decisione consid. II punti 2 e 3), il ricor- rente ha reso sufficientemente verosimile – come peraltro non contestato dall'autorità inferiore – di aver svolto attività in seno al movimento FETÖ, dapprima durante il suo percorso scolastico/formativo, e, successiva- mente, sia a titolo professionale (presso l'associazione I._______) che be- nevolo (presso l'unità […] e l'associazione "[…]"; cfr. D8-D9 verbale 2, D5- D6, D20-D29 verbale 3]; doc. 1, 7-9 N-Box e doc. 4-7 allegati al ricorso). La descrizione delle attività svolte fornita dall'insorgente non fa tuttavia emergere una posizione rilevante in seno al movimento gülenista, tale da farlo apparire una figura sospetta o minacciosa agli occhi delle autorità. Dagli atti di causa non emerge infatti che l'interessato sia mai stato interro- gato, arrestato o che sia stato avviato un procedimento penale nei suoi

D-5079/2020 Pagina 16 confronti. Non risulta inoltre che le mansioni esercitate durante diversi anni nel periodo formativo (segnatamente insegnamento a titolo benevolo, so- stegno economico a persone bisognose, divulgazione delle pubblicazioni del movimento) abbiano attirato l'attenzione delle autorità. Ciò è stato pure confermato dall'insorgente in sede di scambio scritti (cfr. osservazioni del 14 maggio 2021).

E. 8.1.2 Se è vero inoltre che il richiedente ha lavorato per I._______, lo ha fatto dal gennaio 2010 al dicembre 2014, quindi ben prima della sua chiu- sura a seguito del decreto del 23 luglio 2016 (D22 e segg. verbale 3). L'in- teressato ha altresì dichiarato di aver operato per I._______ in qualità di consulente con un contratto da professionista (statuto " privilegiato ", tipo consulente esterno) e non come lavoratore diretto, motivo che gli ha per- messo a suo dire di espatriare legalmente e di non venire arrestato, con- trariamente ai normali dipendenti (D26 verbale 3; doc. 8-9 N Box), non fi- gurando sulla lista dei lavoratori dell'associazione pubblicata al momento della chiusura (D26 e D28 verbale 3). L'insorgente ha altresì riferito di es- sere espatriato legalmente il 15 dicembre 2016 (D68 verbale 3), vale a dire cinque mesi dopo il tentativo di colpo di stato, munito del passaporto rila- sciatogli il 26 luglio precedente, quindi immediatamente dopo il fallito golpe. Parimenti, nell'agosto 2018, la rappresentanza turca in E._______ ha rilasciato al ricorrente un nuovo documento di identità, ciò che non sa- rebbe stato possibile qualora egli fosse stato ricercato dalle autorità del suo paese. Il fatto che l'amico e consulente N._______ (doc. 1 e 7 N Box) non abbia potuto partire essendogli stato confiscato il passaporto non modifica l'esito del presente ricorso, anche perché non risulta chiaro se il documento risultava falso, essendo lo stesso registrato nel sistema come perso (D69 verbale 3 e traduzione dei documenti allegati agli scritti del 21 marzo e del 5 aprile 2022). Inoltre egli è stato arrestato ma in seguito liberato. Alla luce di quanto sopra si può pertanto ritenere che l'attività svolta dal richiedente di consulente esterno per I._______ non appare problematica.

E. 8.1.3 In relazione alle mansioni svolte dal ricorrente per (…) egli non ha fornito alcun documento a comprova degli asseriti arresti di numerosi suoi membri avvenuti tra l'agosto ed il novembre 2016 (D26 verbale 2 e D55- D59 verbale 3), né che le autorità abbiano mostrato interesse nei suoi con- fronti. Egli non può pertanto prevalersi di alcun rischio concreto di essere arrestato in relazione ai servizi resi in seno alla suddetta associazione.

E. 8.1.4 In seguito, non risulta neppure verosimile che egli avesse un timore di subire una persecuzione riflessa a causa del procedimento giudiziario nei confronti del fratello. Invero, da una parte, il fratello risulta già

D-5079/2020 Pagina 17 incarcerato e condannato e dall'altra, è dato sapere il motivo per il quale le autorità dovrebbero mostrare interesse nei confronti del ricorrente dal mo- mento che gli avvenimenti non hanno nulla a che vedere con lui. Il timore dell’insorgente di essere accusato e perseguito come il fratello non ha quindi alcun fondamento e risulta pertanto inverosimile.

E. 8.1.5 Le allegazioni dell'insorgente secondo cui nel novembre 2016 egli sarebbe stato licenziato dal suo ultimo datore di lavoro in ragione dei le- gami intrattenuti con il movimento gülenista (D9 verbale 2, D36-D38, D41- D42, D44-D49) – anche se venissero ritenute delle dichiarazioni verosimili

– non risultano costituire dei pregiudizi di un'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi tali da averlo determinato all'espatrio.

E. 8.1.6 Infine l'interessato non è stato in grado di dimostrare che al momento dell'espatrio nei suoi confronti fosse pendente un procedimento penale, né che fosse stato arrestato in precedenza. Altresì, il fatto che egli abbia sog- giornato in ben tre Paesi diversi (C._______, D._______ e E._______) ed abbia atteso più di tre anni prima di depositare una domanda d'asilo costi- tuisce un forte elemento per ritenere che sia al momento dell'espatrio, sia successivamente, egli non abbia avuto un timore fondato di subire perse- cuzioni da parte dello stato turco. Invero, nel corso del suo soggiorno in Sud Africa egli si è rivolto alla rappresentanza turca al fine di ottenere il rinnovo del suo passaporto (cfr. verbale 3, D70, D72)

E. 8.1.7 Riassumendo, si constata che il ricorrente, al momento dell'espatrio non si trovava nel mirino delle autorità turche e non poteva avvalersi di un fondato timore di subire persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Egli non è inoltre stato in grado di dimostrare, né di rendere verosimile – anche tenuto conto di una situazione dei diritti dell'uomo peggiorata in modo generale in Turchia dopo il tentativo di colpo di stato del luglio 2016 e malgrado l'ap- partenenza del ricorrente al movimento più volte menzionato, ma in as- senza di persecuzioni precedenti – l'esistenza di un fondato timore di es- sere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 7 LAsi in caso di rientro nel suo paese d'origine, considerato anche il tempo tra- scorso. Il rifiuto di riconoscere lo statuto di rifugiato e la concessione dell'a- silo risultano pertanto, al momento dell'emissione del provvedimento impu- gnato, fondati.

E. 8.2 Occorre ora, in secondo luogo, verificare l'esistenza di eventuali motivi soggettivi insorti dopo la fuga a causa degli avvenimenti occorsi dopo l'e- spatrio del ricorrente dalla Turchia.

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E. 8.3.1 Giusta l'art. 54 LAsi non è concesso asilo al richiedente che è dive- nuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente intesi come motivi l'uscita illegale dal Paese d'origine (Republikflucht), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'ese- cuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclu- sione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'inte- ressato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti).

E. 8.3.2 In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di prove- nienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di perse- cuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).

E. 8.3.3 Per quanto concerne la situazione in Turchia, come già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 7.2 segg. per ulteriori dettagli), l'intensità della persecuzione nei confronti di coloro che sono considerati oppositori è aumentata. Sebbene lo stato di emergenza sia stato revocato a luglio 2018, è ancora fortemente percepito l'impatto negativo delle misure di emer- genza adottate sulla democrazia e sui diritti fondamentali. Le autorità tur- che continuano a reprimere gli oppositori al regime veri o presunti, così come gli esponenti dell'opposizione (cfr. sentenza del Tribunale E-4109/ 2020 del 6 aprile 2023 consid. 7.2 e relativi riferimenti).

E. 8.3.4 Si può altresì presumere che le attività delle organizzazioni curde in esilio o di singoli esponenti di un certo calibro siano osservate dalla Tur- chia. Tuttavia, questa circostanza da sola non è sufficiente a far apparire sufficientemente probabile una minaccia reale nel caso di un ritorno in Tur- chia. Devono piuttosto esserci indicazioni concrete – e non solo la possibi- lità astratta o puramente teorica – che il ricorrente abbia effettivamente

D-5079/2020 Pagina 19 attirato l'interesse delle autorità del Paese d'origine o sia stato identificato e registrato come persona ostile al regime. Il fattore decisivo in questo caso non è in maniera primaria una riconoscibilità visiva ed individualizzazione, bensì un'esposizione pubblica che, a causa della personalità del richie- dente asilo, della forma dell'apparizione e del contenuto delle dichiarazioni rese in pubblico, dia l'impressione che il richiedente l'asilo stia diventando un pericolo per l'esistenza del regime turco (cfr. sentenza del Tribunale E-4109/2020 del 6 aprile 2023 consid. 7.4 e ulteriori riferimenti).

E. 8.3.5 Infine, è necessario osservare che il forte aumento del numero di de- nunce penali per insulto al presidente (art. 299 del Codice penale turco [Türk Ceza Kanunu; TCK]) ha probabilmente una matrice politica. Tuttavia, visto il numero relativamente basso di messa in stato d'accusa derivanti da queste denunce e, in particolare, di condanne nell'ambito di procedimenti penali, non c'è motivo di ritenere che le persone toccate da un'indagine giudiziaria basata sull'art. 299 TCK rischino, in generale, una sanzione che configura un trattamento contrario all'art. 3 LAsi ("politmalus"; cfr. per ulte- riori dettagli la sentenza del Tribunale E-3593/2021 dell'8 giugno 2023 con- sid. 5 segg. ed in particolare consid. 6.3.3).

E. 8.4.1 In primo luogo, l'insorgente ha fatto valere di essere diventato mem- bro in Svizzera, a partire dal 26 giugno 2020, della (…), associazione le- gata al movimento Gülen e ha partecipato in data (…) giugno 2021 ad una manifestazione di protesta indetta dall'associazione (…) davanti al (…) di Q._______ in relazione al sequestro in Tirgikistan da parte dei servizi se- greti di Ankara di Orhan Inandi, militante gülenista di spicco. Ora, sulla base dei mezzi di prova prodotti (cfr. allegati allo scritto del 30 settembre 2021) e delle dichiarazioni del richiedente si evince che egli non riveste alcun ruolo dirigenziale in seno alla (…), essendosi limitato a partecipare alle at- tività da essa organizzate e a curare la pagina web dell'associazione. L'in- sorgente risulta effettivamente aver partecipato alla succitata manifesta- zione. Tuttavia, i mezzi di prova addotti non spiegano, oltre alla semplice presenza in tale occasione, in che modo l'interessato fosse politicamente attivo. In questo contesto dunque, non risulta che l'impegno politico in esilio del ricorrente superi la soglia della tipica partecipazione a manifestazioni di massa di protesta politica in esilio dei cittadini turchi. È pertanto impro- babile che le autorità turche possano avere un interesse speciale nei suoi confronti, rispettivamente che l'abbiano identificato, in quanto non si tratta di una persona che, considerata la natura e la portata delle sue attività politiche in esilio, avrebbe potuto attirare l'attenzione come oppositore al regime impegnato in maniera eccezionale. Quanto alle foto prodotte, va

D-5079/2020 Pagina 20 rilevato che l'insorgente non ha dimostrato in quali termini le stesse siano state rese pubbliche, posto ch'egli si è limitato a sostenere che le autorità turche monitorano in maniera sistematica le attività del movimento Gülen all'estero. Giova rilevare a questo titolo che sul sito web di (…) (< https://[...].ch/# >, consultato il 25 settembre 2023) non è pubblicata al- cuna foto relativa alla manifestazione indetta dall'associazione a Q._______ in data (…) giugno 2021, né, più in generale, alcun supporto visivo inerente alle attività della stessa.

E. 8.4.2.1 In secondo luogo, il ricorrente ha fatto valere di aver condiviso sui media sociali contenuti ostili al governo turco, segnatamente presentando i detenuti dell'organizzazione FETÖ/PDY come vittime di procedimenti ille- gali. Egli ha inoltre sostenuto (…) Bank e formulato delle ingiurie nei con- fronti del presidente turco (allegato 4 allo scritto del 2 febbraio 2023). Tale comportamento ha portato all'apertura nei suoi confronti di un'indagine, in quanto sospettato del reato di appartenenza all'organizzazione terroristica armata FETÖ/PDY.

E. 8.4.2.2 Come rettamente sottolineato dalla SEM nella sua presa di posi- zione, l'indagine aperta nei confronti del ricorrente si trova ancora in fase di istruttoria preliminare da parte della polizia e non risulta neppure essere stato emesso un mandato d'arresto o di accompagnamento coattivo (" Ya- kalama Emri "). Di conseguenza, tenuto conto dello stato dell'indagine in questione, ancora non è chiaro se verrà presentato un atto d'accusa e – come logica conseguenza – quale sarebbe il contenuto dello stesso, in particolare riguardo alle accuse ed alla pena richiesta (cfr. anche la sen- tenza del Tribunale E-2547/2023 del 12 luglio 2023 consid. 3.5 e relativi riferimenti). A questo proposito va altresì tenuto conto del fatto che il ricor- rente non presenta un profilo a rischio, non ha né precedenti penali né ha subito condanne ed è espatriato legalmente dalla Turchia (cfr. anche nel senso la sentenza del Tribunale E-3593/2021 dell'8 giugno 2023 con- sid. 6.34). Inoltre, l'apertura dell'indagine sembrerebbe essere avvenuta non per interesse delle autorità turche, bensì sulla base delle informazioni (nome dell'account Twitter) fornite dall'avvocata in Turchia del ricorrente.

E. 8.4.3 Pertanto, ad oggi, non vi sono sufficientemente elementi che permet- tano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi per dei motivi sog- gettivi insorti dopo la fuga.

D-5079/2020 Pagina 21

E. 8.5 Per quanto concerne dunque il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).

Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento.

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 di- cembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontana- mento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In ragione del ca- rattere alternativo delle succitate condizioni (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e relativi riferimenti; DTAF 2009/51 consid. 5.4) in caso di mancato adempi- mento di una di queste la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta- colo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allonta- namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In partico- lare, la presa a carico psichiatrica e medicamentosa dei disturbi da stress post-traumatico e del grave episodio depressivo diagnosticati

D-5079/2020 Pagina 22 all'interessato possa essere garantita anche in Turchia, così che non vi sarebbero ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 10.4 In sede di ricorso l'insorgente ha postulato di essere posto a beneficio dell'ammissione provvisoria in ragione del carattere inammissibile del suo rinvio. In caso di rientro in Turchia andrebbe infatti incontro ad un rischio concreto ("real risk") di essere sottoposto a tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti da parte delle autorità del suo paese. Mentre con scritti successivi, egli si è inoltre prevalso di un peggioramento del suo stato di salute psichico.

E. 11.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,

E. 11.1.2 Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingi- mento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare osta- tivi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 no- vembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tor- tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei mal- trattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli cor- rerà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 11.1.3 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre- giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Turchia è dun- que ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, dagli atti di causa non risultano neppure esservi ele- menti che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio personale,

D-5079/2020 Pagina 23 concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tor- tura).

E. 11.1.4 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI).

E. 11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimedia- bilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 11.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Kar- kerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016. Ciò non vale per le province di Hakkâri e Şırnak – nelle quali il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr.

D-5079/2020 Pagina 24 DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sentenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giu- gno 2018 consid. 7.3.1 segg. [pubblicata quale sentenza di riferimento]).

E. 11.2.3 Nel caso in disamina, il ricorrente proviene da B._______, città sita nell'omonima provincia nel nord-ovest della Turchia, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e non può nem- meno avvalersi di motivi ostativi individuali. Invero egli ha una buona for- mazione scolastica e numerose esperienze professionali nel settore infor- matico. Altresì a B._______ risiede la madre e ad Istanbul un fratello (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2020).

E. 11.2.4 Da ultimo, circa lo stato di salute dell'interessato, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'e- secuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potreb- bero essere private delle cure mediche essenziali (DTAF 2009/2 con- sid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso ge- nerale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiun- gono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono es- sere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'oc- correnza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecu- zione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si de- graderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, dure- vole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 8.3). Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattispecie.

E. 11.2.5 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente è in trattamento psichia- trico per un disturbo post-traumatico da stress e per un episodio depressivo grave (cfr. certificato medico del 24 maggio 2022 allegato allo scritto del 25 maggio 2022). Tenuto conto di quanto precede, le affezioni di cui soffre l'insorgente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Turchia, rispettivamente non si rileva dagli atti che lo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti me- dici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la

D-5079/2020 Pagina 25 giurisprudenza restrittiva applicabile in materia. Invero, la Turchia dispone di un sistema sanitario equiparabile a quello dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psi- chiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4).

E. 11.2.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana- mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 11.3 In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente dispone di carta d'identità e passaporto, già agli atti ed usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni docu- mento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 con- sid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 11.4 Ne consegue che, anche in materia di allontanamento e della sua esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 12 Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).

Il ricorso va dunque respinto.

E. 13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, ritenuto che con decisione inci- dentale del 25 marzo 2021 il ricorrente è stato posto al beneficio dell'assi- stenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, ed è tuttora indigente, egli è esentato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13.2.1 Per quanto riguarda l'indennità di patrocinio, per prassi del Tribu- nale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa

D-5079/2020 Pagina 26 oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– e tra i CHF 100.– ed i CHF 150.– per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 in relazione con l'art. 10 cpv. 2 del regolamento del 21 feb- braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); solo le spese ne- cessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Poiché nel caso in narrativa la legale del ricorrente ha presentato una nota particolareggiata parziale relativa all'onorario e alle spese il 21 marzo 2022 l'indennità è fis- sata dal Tribunale sulla base della predetta e sulla base degli atti (art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF).

E. 13.2.2 Con nota d'onorario la lic. iur. Isabelle Müller ha postulato il ricono- scimento di un'indennità totale CHF 3'927.20, corrispondente a 20 ore d'at- tività ad una tariffa oraria di CHF 193.86 (IVA inclusa), comprensiva di un importo forfettario di CHF 50.– a titolo di spese (cfr. allegato 4 allo scritto del 21 marzo 2022). Essa ha inoltre valutato in 2.5 ore il dispendio orario per la stesura delle osservazioni del 6 aprile 2023 (doc. TAF 50).

E. 13.2.3 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.– all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare eccessivo e va ridotto a 16 ore di lavoro. In particolare, superano il lavoro necessario il numero e la lunga durata dei colloqui di discussione degli scritti della SEM. Non essendo stati conteggiati gli ulteriori atti della patro- cinatrice, si possono riconoscere ulteriori 6 ore (compresa la stesura dello scritto del 6 aprile 2023), per un totale di 22 ore.

E. 13.2.4 L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessiva- mente fissato in CHF 3'300.– a cui vanno ad aggiungersi CHF 100.– quale forfait per le spese per un totale di CHF 3'400.–. Siccome la patrocinatrice è assoggettata all'IVA, viene attribuito un importo supplementare a questo titolo. L'indennità totale di patrocinio si attesta quindi a CHF 3'662.–. La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab- bandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

D-5079/2020 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla patrocinatrice d'ufficio, lic. iur. Isabelle Müller, è accordato un onorario di complessivamente CHF 3'662.– a carico della cassa del tribunale. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5079/2020 Sentenza del 31 ottobre 2023 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Deborah D'Aveni, Simon Thurnheer, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dalla lic. iur. Isabelle Müller, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 settembre 2020 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino turco originario di B._______, è espatriato legalmente dalla Turchia il 15 dicembre 2016, soggiornando dapprima in C._______, in seguito in D._______ e infine in E._______. Il 12 febbraio 2020 è giunto in Svizzera, dove ha depositato domanda d'asilo. B. Il 14 febbraio 2020 egli ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. C. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'interessato sulle sue generalità il 17 febbraio 2020 mentre sui motivi d'asilo egli è stato interrogato in data 29 maggio 2020. D. Con decisione incidentale del 9 giugno 2020 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo nell'ambito della procedura ampliata e con decisione di ripartizione del 24 giugno 2020 ha attribuito l'interessato al cantone F._______. E. In data 9 giugno 2020 l'interessato ha autorizzato la protezione giuridica della Regione G._______ a trasmettere al Consultorio giuridico cantonale le informazioni sullo stato della sua procedura d'asilo, mentre il 25 giugno 2020 la suddetta protezione giuridica ha sottoscritto una dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza. F. Il 2 settembre 2020 la SEM ha effettuato un'audizione integrativa nell'ambito della procedura ampliata. G. In sede di procedura di prima istanza l'interessato ha inoltrato diversi mezzi di prova (doc. 1 a 13 N Box), in particolare:

- il contratto di lavoro del 4 gennaio 2010 concluso con l'associazione degli (...) (in turco: [...] o (...); doc. 1 N Box),

- un estratto del 22 dicembre 2014 del conto bancario intestato alla madre H._______ presso la Bank (...) (doc. 12 N Box),

- il verbale di perquisizione e di sequestro eseguito presso I._______ il (...) settembre 2015 su mandato della procura generale (doc. 4 N Box),

- l'atto di accusa del (...) giugno 2018 emesso dalla procura generale di J._______ nei confronti del fratello del richiedente, K._______, per il reato di appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata riferendosi alla FETÖ (in turco Fethullahçi Terör Örgütü) e al PDY (in turco: Paralel Devlet Yapilanmasi; doc. 10.3 N Box),

- la sentenza di condanna a sei anni, dieci mesi e quindici giorni di K._______ emessa dalla sezione (...) del Tribunale penale di L._______ il (...) luglio 2019 per il suddetto reato (doc. 10.1 N Box),

- la dichiarazione del 17 ottobre 2019 di M._______, attivo presso I._______ tra il 2009 e il 2015 (doc. 9 N Box),

- la dichiarazione (...) novembre 2019 rilasciata da N._______, collega di A._______ presso I._______ (doc. 7 N Box),

- la dichiarazione non datata di O._______, segretario generale di I._______ dal 2013 al 2018 (doc. 8 N Box). H. Con decisione dell'11 settembre 2020, notificata il 14 settembre seguente, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il cantone F._______ dell'esecuzione della misura. I. In data 12 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 ottobre 2020), A._______ è insorto con ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo in Svizzera e l'accesso alle traduzioni ufficiali dei mezzi di prova inoltrati. In subordine, egli ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria e in via ancor più subordinata la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione e nuova decisione. Contestualmente il ricorrente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, protestando spese e ripetibili. Al ricorso egli ha allegato, in particolare, tre lettere di cittadini turchi membri di I._______, uno scritto dell'organizzazione non governativa "(...)" di P._______ (E._______) presso la quale l'insorgente avrebbe svolto un volontariato, nonché un rapporto del maggio 2017 dell'organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR). J. Con decisione incidentale del 19 marzo 2021 il Tribunale ha invitato l'insorgente a regolarizzare il gravame tramite la sottoscrizione dello stesso in originale. Il ricorrente ha regolarizzato il ricorso nel senso richiesto in data 22 marzo 2021. K. Con decisione incidentale del 25 marzo 2021 il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, ha accolto le istanze di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ed ha nominato la lic. iur. Isabelle Müller in qualità di patrocinatrice d'ufficio del ricorrente. Nel contempo, una copia del ricorso e dei relativi allegati è stata trasmessa alla SEM con invito ad esprimersi in merito. L. La SEM ha presentato la propria risposta al ricorso con osservazioni del 28 aprile 2021. M. Il 14 maggio 2021 l'insorgente ha trasmesso la replica e prodotto due articoli di stampa. N. Con scritto del 2 giugno 2021 la SEM si è espressa in duplica. O. In data 20 giugno 2021 il ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni, mentre con scritti del 30 settembre 2021 e del 3 gennaio 2022 ha prodotto, da una parte, i rapporti psichiatrici del 14 settembre 2021 e del 3 gennaio 2022 e dall'altra, due scritti attestanti la sua adesione alla (...), alcune foto che lo ritrarrebbero ad una manifestazione di protesta indetta dall'associazione (...) in data (...) giugno 2021 davanti al (...) a Q._______ e diversi articoli di stampa. P. In merito ai suddetti scritti la SEM ha trasmesso la propria presa di posizione il 16 febbraio 2022. Q. Alla stessa il ricorrente ha risposto con osservazioni del 21 marzo 2022 a cui ha allegato dei documenti in lingua turca inerenti al ritiro del passaporto ed all'impossibilità di espatriare del collega N._______ datati 7 novembre 2016, 21 dicembre 2016 e 8 agosto 2018. Con scritto del 5 aprile 2022 l'insorgente ha prodotto una lettera dell'avv. R._______ in lingua turca. R. Con ordinanza del 12 aprile 2022 il Tribunale ha trasmesso un esemplare dei summenzionati scritti alla SEM ed ha dichiarato di principio concluso lo scambio degli scritti. S. Con scritto del 25 maggio 2022 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale un rapporto psichiatrico del 24 maggio 2022 inerente all'evoluzione del suo stato di salute. T. T.a Con susseguente ordinanza del 16 giugno 2022 il Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare la traduzione in una lingua ufficiale svizzera dei documenti allegati agli scritti del 21 marzo 2022 e del 5 aprile 2022. T.b Su richiesta dell'insorgente, in data 30 giugno 2022 il Tribunale ha confermato di prendersi carico della traduzione della documentazione e dei relativi costi. Le suddette traduzioni sono state trasmesse al ricorrente per informazione in data 4 agosto 2022. T.c Nel frattempo, con scritto del 4 luglio 2022, egli ha versato agli atti la traduzione - non ufficiale - in lingua tedesca dei summenzionati documenti. U. U.a Mediante scritti del 2 dicembre 2022 e del 16 dicembre 2022, il richiedente ha versato agli atti ulteriore documentazione, segnatamente: diversi scritti del 30 settembre 2022 della Procura della Repubblica di B._______ relativi all'apertura di un procedimento istruttorio nei suoi confronti per appartenenza ad un'organizzazione criminale (FETÖ/PDY), e meglio:

- uno scritto all'attenzione dell'(...) Bank del 30 settembre 2022 (allegato 1 allo scritto del 2 dicembre 2022),

- uno scritto alla direzione della sezione anti contrabbando e anti criminalità organizzata del 30 settembre 2022 e la relativa risposta del 4 ottobre 2022 (allegati 2-3 allo scritto del 2 dicembre 2022),

- uno scritto alla direzione della sezione anti-terrorismo di B._______ del 30 settembre 2022 (allegato 4 allo scritto del 2 dicembre 2022),

- uno scritto alla Prefettura di B._______ del 30 settembre 2022 e la relativa risposta del 9 ottobre 2022 (allegati 5-6 allo scritto del 2 dicembre 2022),

- due scritti del 2 e 18 settembre 2022 della patrocinatrice del ricorrente avv. S._______ (di seguito: S._______) all'attenzione della procura della Repubblica di B._______ (allegati 8-9 allo scritto del 2 dicembre 2022),

- una dichiarazione rilasciata in data 22 novembre 2022 dall'avv. S._______ su richiesta dell'insorgente (allegato allo scritto del 16 dicembre 2022). U.b Il Tribunale ha fatto tradurre in italiano i succitati documenti inoltrati in lingua turca. U.c Nel frattempo l'insorgente, mediante scritto del 2 febbraio 2023, ha trasmesso i seguenti nuovi mezzi di prova in lingua turca con traduzione (non ufficiale) in lingua inglese:

- la richiesta di stato della procedura della procura della Repubblica di B._______ alla direzione di polizia del 28 novembre 2022 (allegato 1 allo scritto del 2 febbraio 2023),

- gli scritti del 16/19 dicembre 2022 della prefettura di B._______ all'attenzione dell'ufficio d'indagine sui reati contro l'ordine costituzionale della procura della Repubblica di B._______ con copia del rapporto d'indagine del 16 dicembre 2022 (allegati 2-4 allo scritto del 2 febbraio 2023). V. La SEM, invitata a prendere posizione in merito alla suddetta documentazione, ha trasmesso le proprie osservazioni in data 27 febbraio 2023. W. Mediante presa di posizione del 6 aprile 2023, il ricorrente ha prodotto, oltre a documentazione già agli atti, uno scritto del 3 novembre 2022 in lingua turca dell'avv. S._______ all'attenzione della Procura della Repubblica di B._______ (allegato 4). Tale documento è stato fatto tradurre in italiano dal Tribunale. X. Con ordinanza del 26 aprile 2023 il TAF ha trasmesso un esemplare delle osservazioni del 6 aprile 2023 alla SEM e dichiarato di principio concluso lo scambio degli scritti. Y. Con scritto del 15 agosto 2023 il Tribunale ha risposto alla richiesta di informazioni sullo stato della procedura presentata dall'insorgente in data 4 agosto 2023. Z. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe, in qualità di presidente del collegio. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 4.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. 5.1 Sentito a due riprese (verbale di audizione del 29 maggio 2020 [di seguito: verbale 2] e di audizione integrativa del 2 settembre 2020 [di seguito: verbale 3]) sui suoi motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essersi avvicinato alle ideologie di Fetullah Gülen e di essere divenuto membro del movimento FETÖ/PYD (chiamato pure movimento Gülen o Hizmet) durante il periodo liceale (199[...]-199[...]). Nel 199(...) avrebbe iniziato gli studi in scienze presso l'università di Ankara, alloggiando nelle case del movimento ed assumendo ruoli di responsabilità sempre maggiore in seno allo stesso, partecipando a molteplici attività quali finanziamento, insegnamento di matematica e scienze agli allievi delle medie, sostegno economico a persone bisognose e divulgazione di pubblicazioni del quotidiano Zaman. L'interessato ha altresì precisato che, rientrato nella sua città natale dopo aver conseguito il diploma universitario, avrebbe fondato un'azienda e svolto nel contempo attività di volontariato per (...) (unità degli [...]) e "(...) ("[...]"), associazioni legate al movimento Gülen. Tra il 2010 ed il dicembre 2014 avrebbe inoltre lavorato per l'associazione I._______, la quale sarebbe stata chiusa dalle autorità turche in quanto ritenuta legata al movimento FETÖ. Da ultimo egli avrebbe lavorato per la società (...), prima di essere licenziato nel novembre 2016, a suo dire, in ragione dei legami intrattenuti con FETÖ (cfr. D9 e D14-D15 verbale 2, D37 verbale 3). Il richiedente ha altresì riferito che dall'agosto 2016 alcuni colleghi di (...) sarebbero stati arrestati, mentre altri sarebbero riusciti a fuggire all'estero (cfr. D9 verbale 2, D54-D58 verbale 3; doc. 8 N-Box e doc. 5 allegato al ricorso). Egli ha inoltre sostenuto che il fratello, ritenuto dalle autorità turche membro del movimento Gülen, sarebbe stato condannato ad oltre 6 anni di reclusione. Alla luce di quanto esposto, il richiedente ha fatto dunque valere di rischiare essere arrestato e torturato a causa della sua appartenenza al movimento Gülen in caso di ritorno in Turchia. 5.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto che dagli atti non emergerebbe alcun elemento concreto che permetterebbe di ritenere un timore fondato di essere sottoposto a persecuzioni dallo Stato turco in caso di ritorno in patria. Infatti, sia durante il suo percorso scolastico, sia nell'ambito delle sue esperienze professionali, il richiedente non avrebbe mai avuto problemi con le autorità turche in merito alle attività svolte in seno al movimento FETÖ. Pure la chiusura dell'associazione I._______ a seguito del decreto delle autorità del luglio 2016, non avrebbe avuto alcuna ripercussione negativa nei suoi confronti. Il ricorrente sarebbe poi potuto espatriare legalmente munito del suo passaporto ed avrebbe potuto ottenere un nuovo documento d'identità dalla rappresentanza turca durante il suo soggiorno in E._______. Secondo l'autorità inferiore inoltre, le allegazioni dell'interessato presenterebbero delle contraddizioni su punti essenziali. In primo luogo l'affermazione dell'insorgente secondo cui il fratello sarebbe stato condannato a causa di un pagamento su un conto presso la Bank (...) intestato alla madre non troverebbe riscontro nei documenti giudiziari, così che il suo timore di essere accusato come quest'ultimo sarebbe infondato ed inverosimile. Anche le contraddizioni sulla tempistica degli arresti degli amici dell'unità (...) farebbero nascere dei dubbi sul reale motivo dell'espatrio. Poco credibile sarebbe altresì che l'interessato, che da un lato ha dichiarato di essere espatriato per paura di venire anch'egli arrestato, dall'altro abbia comunque deciso di lasciare legalmente la Turchia, munito di passaporto, e ciò a maggior ragione dopo l'asserita cattura dell'amico N._______ all'aeroporto. L'autorità di prime cure ha infine espresso dubbi circa la veridicità delle allegazioni del ricorrente relative alle modalità con cui i vertici dell'azienda (...) sarebbero venuti a conoscenza dei suoi legami con il movimento Gülen e ritenuto quindi inverosimile che egli sia stato licenziato a causa delle sue inclinazioni politiche. 5.3 Dal canto suo, nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che la SEM avrebbe esaminato a compartimenti stagni le questioni che lo hanno costretto alla fuga, senza tenere sufficientemente conto sia del suo profilo personale che, soprattutto, della situazione vigente in Turchia. Egli, infatti, in ragione delle attività svolte in seno a FETÖ, potrebbe essere oggetto di un procedimento penale in patria in ogni momento. Infatti anche a tutt'oggi, dopo parecchi anni dal fallito golpe militare del luglio 2016, le autorità turche arresterebbero sia in patria che all'estero (tramite i servizi segreti) e condannerebbero presunti oppositori al governo, tra cui figurerebbero i membri del movimento Gülen. Dopo il tentato colpo di stato parecchi impiegati di I._______ e membri di "(...)?" sarebbero stati incarcerati. Pure il semplice possesso di un conto presso la Bank (...) sarebbe indizio sufficiente del sostegno a Hizmet e comporterebbe l'arresto del suo titolare. In riferimento alle presunte contraddizioni contestategli dalla SEM, l'interessato precisa che eventuali incongruenze nell'esposizione cronologica dei fatti sarebbero da imputare al notevole lasso di tempo (quattro anni) intercorso tra gli eventi e la domanda d'asilo. Del tutto irrilevante sarebbe inoltre il modo in cui i vertici della (...) sarebbero venuti a conoscenza della sua relazione con Hizmet. 5.4 Con risposta al ricorso la SEM osserva che, in assenza di indizi o elementi in questo senso, il preteso timore di persecuzioni in caso di ritorno in patria si fonderebbe su congetture ipotetiche. L'autorità di prime cure ribadisce l'assenza di indagini nei confronti dell'insorgente, rammentando nel contempo il dovere di collaborazione che incombe a quest'ultimo al fine di ottenere informazioni riguardanti la presenza o meno di un procedimento giudiziario sul suo conto. Pure in presenza di indagini sottostanti a decisioni di segretezza, spetterebbe all'interessato adoperarsi per trovare un avvocato in Turchia ed incaricarlo di ottenere dal procuratore un documento attestante l'effettiva esistenza di tali decisioni. L'autorità inferiore evidenzia che il solo collegamento con il movimento Gülen o con società ad esso legate (ad esempio I._______) non comporterebbe l'automatica apertura di inchieste giudiziarie. Pure la passata apertura di un conto presso la Bank (...), intestato alla madre del richiedente, la quale non risulterebbe aver subito conseguenze a questo titolo, non farebbe prevedere l'esistenza di un timore fondato di persecuzioni per l'interessato. 5.5 In sede di replica e duplica le parti ripetono le proprie tesi. 5.6 Con scritto del 30 settembre 2021, il ricorrente ha addotto di essere membro attivo dal 26 giugno 2020 della (...), associazione legata al movimento Gülen, di cui gestisce la pagina web. Inoltre, egli ha allegato di avere partecipato in data (...) giugno 2021 ad una manifestazione di protesta indetta dall'associazione (...) a Q._______ in relazione all'arresto di un militante gülenista compiuto all'estero dai servizi segreti turchi. Sarebbe notorio che le autorità turche monitorerebbero le attività di FETÖ all'estero ed identificherebbero i partecipanti a questi raduni. 5.7 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l'autorità inferiore osserva che - in assenza di indizi tali da far ritenere che l'insorgente sia nel mirino dello stato turco e che le autorità siano a conoscenza dei suoi legami con il movimento Gülen in Turchia, nonché della sua adesione ad associazioni güleniste in Svizzera e della partecipazione al suddetto raduno - i fatti addotti non sarebbero atti a dimostrare l'esistenza di un fondato timore di persecuzioni in caso di ritorno in patria. La SEM rileva infine l'assenza di indizi tali da permettere di concludere per l'esistenza di un fondato timore di subire, in un prossimo futuro, delle misure di persecuzione riflessa a causa della condanna del fratello. 5.8 Successivamente, il ricorrente, per l'essenziale, riprende le sue argomentazioni. 5.9 Con scritti del 2 dicembre 2022 e del 2 febbraio 2023, l'insorgente trasmette documentazione attestante l'apertura nei suoi confronti da parte delle autorità turche di un'indagine per sospetto reato di appartenenza all'organizzazione terroristica armata FETÖ/PDY. 5.10 A questo proposito, con presa di posizione del 27 febbraio 2023 la SEM sottolinea che - essendo l'indagine aperta nei confronti dell'insorgente ancora in fase di istruttoria preliminare - allo stato attuale non sarebbe ancora possibile affermare con un'alta probabilità che contro l'interessato verrà aperto un procedimento e che lo stesso sfocerà (eventualmente) in una condanna. I mezzi di prova prodotti non conterrebbero altresì alcun indizio suscettibile di dimostrare l'emissione di un mandato d'arresto o di un mandato di comparizione (" Yakalama Emri "). L'autorità inferiore ritiene inoltre alquanto improbabile che il ricorrente - persona dal basso profilo politico e mai condannato in precedenza - rischi di essere oggetto di una misura di persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato in relazione al menzionato procedimento. Essa infine esprime perplessità in merito all'assenza agli atti di documenti che spieghino i motivi dell'apertura delle indagini, nonché al fatto che la patrocinatrice dell'insorgente in Turchia abbia comunicato alle autorità il nome dell'account Twitter del suo assistito ancor prima dell'avvio delle indagini. 5.11 Mediante osservazioni finali del 6 aprile 2023, l'insorgente sostiene che, nonostante il suo modesto profilo politico e l'assenza di precedenti condanne, alla luce della sistematica e crescente persecuzione operata negli ultimi anni dalle autorità turche nei confronti di persone, sia residenti in Turchia che all'estero, che pubblicano contributi in linea critici nei confronti del governo, egli sarebbe esposto al rischio di essere arrestato, perseguito penalmente e condannato in caso di rientro in patria. Egli evidenzia inoltre che il procedimento penale aperto nei suoi confronti si fonderebbe su un rapporto d'inchiesta e non su una richiesta della sua patrocinatrice. 6. 6.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulla censura formale, sollevata dal ricorrente, relativa all'accertamento inesatto ed incompleto della fattispecie, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191 e tra le tante, sentenza del Tribunale D-5604/2021 del 21 agosto 2023 consid. 7.1 e relativi riferimenti). L'insorgente sostiene segnatamente che l'autorità inferiore avrebbe omesso di esaminare in modo più dettagliato e approfondito alcune delle sue principali dichiarazioni, ed in particolare, il suo profilo personale, sia nel contesto generale e soprattutto nel contesto turco. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 Nella presente disamina, al contrario di quanto sostenuto dall'interessato in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Invero, da una parte, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'insorgente, non avrebbe mai avuto problemi in Patria a causa della sua appartenenza al movimento FETÖ e delle mansioni che avrebbe adempiuto in seno al movimento. In secondo luogo, non sarebbe emerso alcun indizio concreto che permetterebbe di ritenere un timore fondato di persecuzioni future. A questo proposito la SEM ha rilevato che, un arresto in caso di ritorno, presupporrebbe che a monte ci sia un interesse nei confronti del ricorrente da parte dello Stato. Il fatto che, sia in aeroporto, che alla Rappresentanza turca in E._______, egli abbia potuto espatriare rispettivamente ottenere un passaporto legalmente, porterebbe inevitabilmente a propendere che non vi sarebbe un reale timore fondato di future persecuzioni da parte dello Stato turco in caso di ritorno. Di fatto, dunque, il profilo del ricorrente, non è stato considerato come sufficiente, ad esso solo ed in assenza di ulteriori indizi, per poter ritenere un rischio di persecuzioni future. 6.4 Alla luce degli elementi succitati, l'autorità inferiore non ha quindi violato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti sono stati stabiliti in modo sufficiente. 7. 7.1 Passando ora alle censure materiali, nel caso in esame è in primo luogo necessario esaminare la situazione politica in Turchia e relativa al rispetto dei diritti umani posteriormente al fallito tentativo di colpo di stato del 15/16 luglio 2016. 7.2 Il presidente turco Erdo an e il governo hanno dato la colpa del colpo di Stato al predicatore islamico Fetullah Gülen, che vive in esilio negli Stati Uniti dal 1999, e al suo movimento Gülen, fino ad allora noto soprattutto per il suo impegno nel campo dell'istruzione e degli aiuti umanitari. Tale movimento è stato di conseguenza designato quale organizzazione terroristica dal governo turco. A seguito del fallito tentativo di golpe, sono stati emessi diversi decreti di emergenza che hanno portato al licenziamento di oltre 100'000 dipendenti statali sulla base di sospetti legami con organizzazioni terroristiche, in particolare con Fetullah Gülen. L'attenzione delle forze di sicurezza si è inoltre concentrata sulle forze di sicurezza, sul personale militare, sugli insegnanti, sugli avvocati, sui funzionari giudiziari, sui membri dell'opposizione, sui dipendenti universitari e sui lavoratori dei media (cfr. Austrian Center for Country of Origin and Asylum Research Documentation [ACCORD], Turkey: COI-Compilation, December 2020, pag. 43 segg. con ulteriori riferimenti e, tra le tante, sentenza del Tribunale E-4109/2020 consid. 6.3.3 del 6 aprile 2023). Nonostante la revoca dello stato di emergenza nel luglio 2018, gli effetti negativi delle misure di emergenza adottate sulla democrazia e sui diritti fondamentali continuano a farsi sentire fortemente. In particolare, la libertà di espressione e di riunione delle persone sopra citate e dei critici delle politiche governative continua a essere limitata e questi ultimi sono costantemente sottoposti a vessazioni giudiziarie. Ciò riguarda in particolare le organizzazioni e i partiti curdi e filocurdi (ACCORD, op. cit., pag. 42 segg., 120 segg. e 203 segg. con ulteriori riferimenti; Commissione Europea, Commission Staff Working Document, Turkey 2021 Report, 19. Oktober 2021, pag. 10 segg.). 7.3 Sebbene decine di migliaia di persone licenziate siano state successivamente arrestate, sospese o altrimenti vessate (ad esempio con l'invalidazione del passaporto; cfr. ACCORD, op. cit., pag. 40 e segg.), non si può affermare che una persona licenziata in base a un decreto di necessità possa essere arrestata e incriminata in qualsiasi momento, anche dopo il ritorno in Turchia (cfr. sentenza del Tribunale E-4109/2020 del 6 aprile 2023 consid. 6.3.3). Una mera possibilità remota di persecuzione futura non è sufficiente. Devono esserci infatti indicazioni concrete, che facciano apparire il verificarsi della suddetta persecuzione - per uno dei motivi enumerati dall'art. 3 LAsi - probabile e quindi far apparire il timore di essa realistico e comprensibile (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 con ulteriori riferimenti). 7.4 Le autorità turche reprimono rigorosamente i critici veri e presunti del regime e gli esponenti dell'opposizione. False accuse di terrorismo e detenzioni troppo lunghe e arbitrarie sono all'ordine del giorno. Anche la magistratura turca è soggetta a pressioni politiche, che rendono difficile lo svolgimento di un processo equo e indipendente (cfr. sentenza del Tribunale E-5123/2020 del 25 ottobre 2022 consid. 5.3.2 e ulteriori riferimenti). Va inoltre rilevato che alle persone sospettate di legami con il movimento Gülen l'ottenimento del diritto ad un processo equo è difficoltoso. In particolare risulta estremamente arduo procurarsi i servigi degli avvocati, i quali, temendo rappresaglie da parte delle autorità, sono poco inclini ad assumere il mandato (cfr. , consultato il 25 settembre 2023). In questo contesto, nella sua prassi corrente il Tribunale amministrativo federale presume che in singoli casi le persone accusate di sostenere organizzazioni classificate come terroristiche in Turchia abbiano un fondato timore di persecuzione (cfr. sentenze del Tribunale E-5123/2020 del 25 ottobre 2022 consid. 5.3.2 e ulteriori riferimenti). 8. 8.1 8.1.1 Per quanto concerne gli avvenimenti in Turchia, il Tribunale concorda con la tesi della SEM secondo cui, al momento dell'espatrio, il ricorrente non avesse subito delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e che al momento dell'emissione del procedimento impugnato, egli non avesse neppure il timore fondato di subire delle persecuzioni future. Nella fattispecie, malgrado qualche imprecisione temporale e contraddizioni tuttavia solo apparenti (si noti anche il tempo trascorso, quattro anni, dalla partenza dalla Turchia) rilevate dalla SEM (decisione consid. II punti 2 e 3), il ricorrente ha reso sufficientemente verosimile - come peraltro non contestato dall'autorità inferiore - di aver svolto attività in seno al movimento FETÖ, dapprima durante il suo percorso scolastico/formativo, e, successivamente, sia a titolo professionale (presso l'associazione I._______) che benevolo (presso l'unità [...] e l'associazione "[...]"; cfr. D8-D9 verbale 2, D5-D6, D20-D29 verbale 3]; doc. 1, 7-9 N-Box e doc. 4-7 allegati al ricorso). La descrizione delle attività svolte fornita dall'insorgente non fa tuttavia emergere una posizione rilevante in seno al movimento gülenista, tale da farlo apparire una figura sospetta o minacciosa agli occhi delle autorità. Dagli atti di causa non emerge infatti che l'interessato sia mai stato interrogato, arrestato o che sia stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti. Non risulta inoltre che le mansioni esercitate durante diversi anni nel periodo formativo (segnatamente insegnamento a titolo benevolo, sostegno economico a persone bisognose, divulgazione delle pubblicazioni del movimento) abbiano attirato l'attenzione delle autorità. Ciò è stato pure confermato dall'insorgente in sede di scambio scritti (cfr. osservazioni del 14 maggio 2021). 8.1.2 Se è vero inoltre che il richiedente ha lavorato per I._______, lo ha fatto dal gennaio 2010 al dicembre 2014, quindi ben prima della sua chiusura a seguito del decreto del 23 luglio 2016 (D22 e segg. verbale 3). L'interessato ha altresì dichiarato di aver operato per I._______ in qualità di consulente con un contratto da professionista (statuto " privilegiato ", tipo consulente esterno) e non come lavoratore diretto, motivo che gli ha permesso a suo dire di espatriare legalmente e di non venire arrestato, contrariamente ai normali dipendenti (D26 verbale 3; doc. 8-9 N Box), non figurando sulla lista dei lavoratori dell'associazione pubblicata al momento della chiusura (D26 e D28 verbale 3). L'insorgente ha altresì riferito di essere espatriato legalmente il 15 dicembre 2016 (D68 verbale 3), vale a dire cinque mesi dopo il tentativo di colpo di stato, munito del passaporto rilasciatogli il 26 luglio precedente, quindi immediatamente dopo il fallito golpe. Parimenti, nell'agosto 2018, la rappresentanza turca in E._______ ha rilasciato al ricorrente un nuovo documento di identità, ciò che non sarebbe stato possibile qualora egli fosse stato ricercato dalle autorità del suo paese. Il fatto che l'amico e consulente N._______ (doc. 1 e 7 N Box) non abbia potuto partire essendogli stato confiscato il passaporto non modifica l'esito del presente ricorso, anche perché non risulta chiaro se il documento risultava falso, essendo lo stesso registrato nel sistema come perso (D69 verbale 3 e traduzione dei documenti allegati agli scritti del 21 marzo e del 5 aprile 2022). Inoltre egli è stato arrestato ma in seguito liberato. Alla luce di quanto sopra si può pertanto ritenere che l'attività svolta dal richiedente di consulente esterno per I._______ non appare problematica. 8.1.3 In relazione alle mansioni svolte dal ricorrente per (...) egli non ha fornito alcun documento a comprova degli asseriti arresti di numerosi suoi membri avvenuti tra l'agosto ed il novembre 2016 (D26 verbale 2 e D55-D59 verbale 3), né che le autorità abbiano mostrato interesse nei suoi confronti. Egli non può pertanto prevalersi di alcun rischio concreto di essere arrestato in relazione ai servizi resi in seno alla suddetta associazione. 8.1.4 In seguito, non risulta neppure verosimile che egli avesse un timore di subire una persecuzione riflessa a causa del procedimento giudiziario nei confronti del fratello. Invero, da una parte, il fratello risulta già incarcerato e condannato e dall'altra, è dato sapere il motivo per il quale le autorità dovrebbero mostrare interesse nei confronti del ricorrente dal momento che gli avvenimenti non hanno nulla a che vedere con lui. Il timore dell'insorgente di essere accusato e perseguito come il fratello non ha quindi alcun fondamento e risulta pertanto inverosimile. 8.1.5 Le allegazioni dell'insorgente secondo cui nel novembre 2016 egli sarebbe stato licenziato dal suo ultimo datore di lavoro in ragione dei legami intrattenuti con il movimento gülenista (D9 verbale 2, D36-D38, D41-D42, D44-D49) - anche se venissero ritenute delle dichiarazioni verosimili - non risultano costituire dei pregiudizi di un'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi tali da averlo determinato all'espatrio. 8.1.6 Infine l'interessato non è stato in grado di dimostrare che al momento dell'espatrio nei suoi confronti fosse pendente un procedimento penale, né che fosse stato arrestato in precedenza. Altresì, il fatto che egli abbia soggiornato in ben tre Paesi diversi (C._______, D._______ e E._______) ed abbia atteso più di tre anni prima di depositare una domanda d'asilo costituisce un forte elemento per ritenere che sia al momento dell'espatrio, sia successivamente, egli non abbia avuto un timore fondato di subire persecuzioni da parte dello stato turco. Invero, nel corso del suo soggiorno in Sud Africa egli si è rivolto alla rappresentanza turca al fine di ottenere il rinnovo del suo passaporto (cfr. verbale 3, D70, D72) 8.1.7 Riassumendo, si constata che il ricorrente, al momento dell'espatrio non si trovava nel mirino delle autorità turche e non poteva avvalersi di un fondato timore di subire persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Egli non è inoltre stato in grado di dimostrare, né di rendere verosimile - anche tenuto conto di una situazione dei diritti dell'uomo peggiorata in modo generale in Turchia dopo il tentativo di colpo di stato del luglio 2016 e malgrado l'appartenenza del ricorrente al movimento più volte menzionato, ma in assenza di persecuzioni precedenti - l'esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 7 LAsi in caso di rientro nel suo paese d'origine, considerato anche il tempo trascorso. Il rifiuto di riconoscere lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo risultano pertanto, al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, fondati. 8.2 Occorre ora, in secondo luogo, verificare l'esistenza di eventuali motivi soggettivi insorti dopo la fuga a causa degli avvenimenti occorsi dopo l'espatrio del ricorrente dalla Turchia. 8.3 8.3.1 Giusta l'art. 54 LAsi non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente intesi come motivi l'uscita illegale dal Paese d'origine (Republikflucht), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). 8.3.2 In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 8.3.3 Per quanto concerne la situazione in Turchia, come già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 7.2 segg. per ulteriori dettagli), l'intensità della persecuzione nei confronti di coloro che sono considerati oppositori è aumentata. Sebbene lo stato di emergenza sia stato revocato a luglio 2018, è ancora fortemente percepito l'impatto negativo delle misure di emergenza adottate sulla democrazia e sui diritti fondamentali. Le autorità turche continuano a reprimere gli oppositori al regime veri o presunti, così come gli esponenti dell'opposizione (cfr. sentenza del Tribunale E-4109/ 2020 del 6 aprile 2023 consid. 7.2 e relativi riferimenti). 8.3.4 Si può altresì presumere che le attività delle organizzazioni curde in esilio o di singoli esponenti di un certo calibro siano osservate dalla Turchia. Tuttavia, questa circostanza da sola non è sufficiente a far apparire sufficientemente probabile una minaccia reale nel caso di un ritorno in Turchia. Devono piuttosto esserci indicazioni concrete - e non solo la possibilità astratta o puramente teorica - che il ricorrente abbia effettivamente attirato l'interesse delle autorità del Paese d'origine o sia stato identificato e registrato come persona ostile al regime. Il fattore decisivo in questo caso non è in maniera primaria una riconoscibilità visiva ed individualizzazione, bensì un'esposizione pubblica che, a causa della personalità del richiedente asilo, della forma dell'apparizione e del contenuto delle dichiarazioni rese in pubblico, dia l'impressione che il richiedente l'asilo stia diventando un pericolo per l'esistenza del regime turco (cfr. sentenza del Tribunale E-4109/2020 del 6 aprile 2023 consid. 7.4 e ulteriori riferimenti). 8.3.5 Infine, è necessario osservare che il forte aumento del numero di denunce penali per insulto al presidente (art. 299 del Codice penale turco [Türk Ceza Kanunu; TCK]) ha probabilmente una matrice politica. Tuttavia, visto il numero relativamente basso di messa in stato d'accusa derivanti da queste denunce e, in particolare, di condanne nell'ambito di procedimenti penali, non c'è motivo di ritenere che le persone toccate da un'indagine giudiziaria basata sull'art. 299 TCK rischino, in generale, una sanzione che configura un trattamento contrario all'art. 3 LAsi ("politmalus"; cfr. per ulteriori dettagli la sentenza del Tribunale E-3593/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 5 segg. ed in particolare consid. 6.3.3). 8.4 8.4.1 In primo luogo, l'insorgente ha fatto valere di essere diventato membro in Svizzera, a partire dal 26 giugno 2020, della (...), associazione legata al movimento Gülen e ha partecipato in data (...) giugno 2021 ad una manifestazione di protesta indetta dall'associazione (...) davanti al (...) di Q._______ in relazione al sequestro in Tirgikistan da parte dei servizi segreti di Ankara di Orhan Inandi, militante gülenista di spicco. Ora, sulla base dei mezzi di prova prodotti (cfr. allegati allo scritto del 30 settembre 2021) e delle dichiarazioni del richiedente si evince che egli non riveste alcun ruolo dirigenziale in seno alla (...), essendosi limitato a partecipare alle attività da essa organizzate e a curare la pagina web dell'associazione. L'insorgente risulta effettivamente aver partecipato alla succitata manifestazione. Tuttavia, i mezzi di prova addotti non spiegano, oltre alla semplice presenza in tale occasione, in che modo l'interessato fosse politicamente attivo. In questo contesto dunque, non risulta che l'impegno politico in esilio del ricorrente superi la soglia della tipica partecipazione a manifestazioni di massa di protesta politica in esilio dei cittadini turchi. È pertanto improbabile che le autorità turche possano avere un interesse speciale nei suoi confronti, rispettivamente che l'abbiano identificato, in quanto non si tratta di una persona che, considerata la natura e la portata delle sue attività politiche in esilio, avrebbe potuto attirare l'attenzione come oppositore al regime impegnato in maniera eccezionale. Quanto alle foto prodotte, va rilevato che l'insorgente non ha dimostrato in quali termini le stesse siano state rese pubbliche, posto ch'egli si è limitato a sostenere che le autorità turche monitorano in maniera sistematica le attività del movimento Gülen all'estero. Giova rilevare a questo titolo che sul sito web di (...) ( , consultato il 25 settembre 2023) non è pubblicata alcuna foto relativa alla manifestazione indetta dall'associazione a Q._______ in data (...) giugno 2021, né, più in generale, alcun supporto visivo inerente alle attività della stessa. 8.4.2 8.4.2.1 In secondo luogo, il ricorrente ha fatto valere di aver condiviso sui media sociali contenuti ostili al governo turco, segnatamente presentando i detenuti dell'organizzazione FETÖ/PDY come vittime di procedimenti illegali. Egli ha inoltre sostenuto (...) Bank e formulato delle ingiurie nei confronti del presidente turco (allegato 4 allo scritto del 2 febbraio 2023). Tale comportamento ha portato all'apertura nei suoi confronti di un'indagine, in quanto sospettato del reato di appartenenza all'organizzazione terroristica armata FETÖ/PDY. 8.4.2.2 Come rettamente sottolineato dalla SEM nella sua presa di posizione, l'indagine aperta nei confronti del ricorrente si trova ancora in fase di istruttoria preliminare da parte della polizia e non risulta neppure essere stato emesso un mandato d'arresto o di accompagnamento coattivo (" Yakalama Emri "). Di conseguenza, tenuto conto dello stato dell'indagine in questione, ancora non è chiaro se verrà presentato un atto d'accusa e - come logica conseguenza - quale sarebbe il contenuto dello stesso, in particolare riguardo alle accuse ed alla pena richiesta (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-2547/2023 del 12 luglio 2023 consid. 3.5 e relativi riferimenti). A questo proposito va altresì tenuto conto del fatto che il ricorrente non presenta un profilo a rischio, non ha né precedenti penali né ha subito condanne ed è espatriato legalmente dalla Turchia (cfr. anche nel senso la sentenza del Tribunale E-3593/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 6.34). Inoltre, l'apertura dell'indagine sembrerebbe essere avvenuta non per interesse delle autorità turche, bensì sulla base delle informazioni (nome dell'account Twitter) fornite dall'avvocata in Turchia del ricorrente. 8.4.3 Pertanto, ad oggi, non vi sono sufficientemente elementi che permettano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. 8.5 Per quanto concerne dunque il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In ragione del carattere alternativo delle succitate condizioni (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e relativi riferimenti; DTAF 2009/51 consid. 5.4) in caso di mancato adempimento di una di queste la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, la presa a carico psichiatrica e medicamentosa dei disturbi da stress post-traumatico e del grave episodio depressivo diagnosticati all'interessato possa essere garantita anche in Turchia, così che non vi sarebbero ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 10.4 In sede di ricorso l'insorgente ha postulato di essere posto a beneficio dell'ammissione provvisoria in ragione del carattere inammissibile del suo rinvio. In caso di rientro in Turchia andrebbe infatti incontro ad un rischio concreto ("real risk") di essere sottoposto a tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti da parte delle autorità del suo paese. Mentre con scritti successivi, egli si è inoltre prevalso di un peggioramento del suo stato di salute psichico. 11. 11.1 11.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, 11.1.2 Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.1.3 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Turchia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, dagli atti di causa non risultano neppure esservi elementi che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura). 11.1.4 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI). 11.2 11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 11.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016. Ciò non vale per le province di Hakkâri e irnak - nelle quali il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sentenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg. [pubblicata quale sentenza di riferimento]). 11.2.3 Nel caso in disamina, il ricorrente proviene da B._______, città sita nell'omonima provincia nel nord-ovest della Turchia, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali. Invero egli ha una buona formazione scolastica e numerose esperienze professionali nel settore informatico. Altresì a B._______ risiede la madre e ad Istanbul un fratello (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2020). 11.2.4 Da ultimo, circa lo stato di salute dell'interessato, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali (DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattispecie. 11.2.5 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente è in trattamento psichiatrico per un disturbo post-traumatico da stress e per un episodio depressivo grave (cfr. certificato medico del 24 maggio 2022 allegato allo scritto del 25 maggio 2022). Tenuto conto di quanto precede, le affezioni di cui soffre l'insorgente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Turchia, rispettivamente non si rileva dagli atti che lo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia. Invero, la Turchia dispone di un sistema sanitario equiparabile a quello dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). 11.2.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 11.3 In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente dispone di carta d'identità e passaporto, già agli atti ed usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11.4 Ne consegue che, anche in materia di allontanamento e della sua esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

12. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto. 13. 13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, ritenuto che con decisione incidentale del 25 marzo 2021 il ricorrente è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, ed è tuttora indigente, egli è esentato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 13.2 13.2.1 Per quanto riguarda l'indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- e tra i CHF 100.- ed i CHF 150.- per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 in relazione con l'art. 10 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Poiché nel caso in narrativa la legale del ricorrente ha presentato una nota particolareggiata parziale relativa all'onorario e alle spese il 21 marzo 2022 l'indennità è fissata dal Tribunale sulla base della predetta e sulla base degli atti (art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF). 13.2.2 Con nota d'onorario la lic. iur. Isabelle Müller ha postulato il riconoscimento di un'indennità totale CHF 3'927.20, corrispondente a 20 ore d'attività ad una tariffa oraria di CHF 193.86 (IVA inclusa), comprensiva di un importo forfettario di CHF 50.- a titolo di spese (cfr. allegato 4 allo scritto del 21 marzo 2022). Essa ha inoltre valutato in 2.5 ore il dispendio orario per la stesura delle osservazioni del 6 aprile 2023 (doc. TAF 50). 13.2.3 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.- all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare eccessivo e va ridotto a 16 ore di lavoro. In particolare, superano il lavoro necessario il numero e la lunga durata dei colloqui di discussione degli scritti della SEM. Non essendo stati conteggiati gli ulteriori atti della patrocinatrice, si possono riconoscere ulteriori 6 ore (compresa la stesura dello scritto del 6 aprile 2023), per un totale di 22 ore. 13.2.4 L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessivamente fissato in CHF 3'300.- a cui vanno ad aggiungersi CHF 100.- quale forfait per le spese per un totale di CHF 3'400.-. Siccome la patrocinatrice è assoggettata all'IVA, viene attribuito un importo supplementare a questo titolo. L'indennità totale di patrocinio si attesta quindi a CHF 3'662.-. La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Alla patrocinatrice d'ufficio, lic. iur. Isabelle Müller, è accordato un onorario di complessivamente CHF 3'662.- a carico della cassa del tribunale.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: