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D-2154/2025

D-2154/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-31 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a. Il richiedente ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il 21 novembre 2022. Con decisione di ripartizione del 29 novembre 2022, egli è stato attribuito al Cantone di B._______. Il 4 aprile 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con lo stesso un’approfondita audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31). Il richiedente, cittadino turco di etnia curda-alevita originario di C._______ (provincia di D._______), ha dichiarato di essere espatriato poiché oggetto di un procedimento penale in patria per il reato di “propaganda a favore di un’organizzazione terroristica”. Inoltre, egli ha riferito di aver subìto in passato discriminazioni a causa della sua etnia e di appartenere ad una famiglia di sostenitori del “Partito dei Lavoratori del Kurdistan” (in curdo Partîya Karkerén Kurdîstan o PKK), invisi al governo turco. Nel 2017 egli avrebbe trascorso (…) giorni in carcerazione per via di pubblicazioni propagandistiche su Facebook a favore del PKK e contro il “Partito della Giustizia e dello Sviluppo” (in turco Adalet ve Kalkınma Partisi o AKP) al governo in Turchia. In seguito, sarebbe stato più volte importunato sia dalla gendarmeria che dai “guardiani del villaggio” (in turco Güvenlik Korucusu), i quali gli avrebbero da una parte chiesto denaro e dall’altra intimato di interrompere le sue attività propagandistiche sui social media. Dato il timore di subire una nuova incarcerazione, egli ha infine deciso di espatriare illegalmente il (…) 2022. Nel 2023, secondo quanto comunicatogli dal proprio avvocato in Turchia, sarebbe stato emanato nei suoi confronti un mandato d’arresto e da allora vigerebbe per lui un divieto d’espatrio. Per questo motivo, il richiedente teme un arresto al suo rientro.

A.b. L’11 aprile 2023, la procedura d’asilo concernente il richiedente è stata assegnata alla procedura ampliata, mentre il 4 maggio seguente è stato redatto un rapporto medico relativo ai dolori alla testa che lo stesso dichiarava lo affliggessero (cfr. atto SEM n. […]-39/6).

A.c. A sostegno della propria domanda, oltre alla carta d’identità in originale, il richiedente ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova in copia (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-10): - Mandato di accompagnamento coattivo del (…) (mdp SEM n. 1); - Richiesta di arresto del (…) (n. 2); - Mandato di arresto del (…) (n. 3); - Atto di accusa del (…) (n. 4); - Mandato di rilascio del (…) (n. 5);

D-2154/2025 Pagina 3 - Sentenza motivata del (…) (n. 6); - Decisione d’appello del (…) (n. 7); - Decisione passata in giudicato del (…) (n. 8); - Decisione aggiuntiva del (…) (n. 9); - Modulo per l’invio del fascicolo alla procura generale della Corte suprema del (…) (n. 10). A.d. Il 24 gennaio 2025, l’autorità inferiore ha concesso all’interessato il diritto di essere sentito in merito agli elementi di falsificazione rilevati nei documenti giudiziari versati agli atti. A tale riguardo, la rappresentanza le- gale, con scritto del 14 febbraio 2025, ha evidenziato come il richiedente fosse sorpreso dalle risultanze peritali e non potesse fornire maggiori delucidazioni al riguardo.

B. Con decisione del 28 febbraio 2025, notificata il 3 marzo 2025, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e ne ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di B._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.

C. Con ricorso del 19 luglio 2025, l’interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando principalmente l’annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell’asilo e la trattazione del ricorso in lingua tedesca; sussidiariamente egli postula il rinvio della causa all’istanza precedente per nuova valutazione e l’ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, chiede gli venga concessa l’assistenza giudiziaria, ovvero l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. Inoltre, al gravame acclude nuova documentazione, segnatamente una lettera del di lui avvocato in Turchia, corrispondenza interna delle autorità di perseguimento penale turche, un rapporto investigativo e di ricerca per il reato di “finanziamento del terrorismo” ed una decisione di avvio delle indagini per il reato di “appartenenza ad un’organizzazione terroristica armata”, quest’ultimi emessi dalla procura generale di E._______.

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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In applicazione dell’art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito PATRICIA EGLI in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all’art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF. Il pro- cedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto le allegazioni del ricorrente inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, in quanto stereotipate, prive di qualsivoglia elemento o riferimento personale e supportate da mezzi di prova falsi. Nello specifico, le informazioni fornite sui presunti procedimenti giudiziari sarebbero state approssimative: egli non sarebbe stato in grado

D-2154/2025 Pagina 5 né di identificare il tipo di condanna subita, né di ricordare se la stessa fosse stata confermata o meno in appello, né tantomeno di indicare ove il procedimento a suo carico fosse pendente in quel momento. Nel corso dell’intera audizione, l’interessato avrebbe giustificato le proprie risposte vaghe e prive di dettagli affermando di soffrire di una patologia che gli causerebbe dei vuoti di memoria. La sussistenza della stessa sarebbe però stata esclusa da un rapporto medico che ha accertato unicamente la presenza di episodiche emicranie senza aura. Inoltre, conseguentemente ad una analisi eseguita, i mezzi di prova forniti presenterebbero numerosi indicatori di alterazione, tanto da ritenerli chiaramente e nettamente falsificati ai fini della causa; nulla muterebbero le vaghe giustificazioni addotte dall’interessato nel suo scritto di risposta al diritto d’essere sentito concessogli dall’autorità inferiore. Di conseguenza, secondo quest’ultima, pure le asserite vessazioni della gendarmeria e dei guardiani del villaggio

– essendo collegate al presunto procedimento penale – sarebbero inverosimili. L’appartenenza alla minoranza curda-alevita sarebbe in casu irrilevante e le asserite discriminazioni subite in passato non avrebbero intensità tale da riconoscere all’insorgente la qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi. Da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, nonostante la provincia di origine dell’interessato faccia parte di quelle colpite dal sisma del 2023 ed il problema di salute da lui invocato.

E. 4.2 Nel gravame, il ricorrente sostiene che nella versione da lui fornita vi sarebbero diversi indicatori di credibilità. In particolare, il suo narrato presenterebbe nel complesso elementi personali e riferimenti tali da rendere credibile che gli eventi narrati siano stati effettivamente vissuti. Oltre al procedimento per “propaganda terroristica”, dal 2024 risulterebbe pendente in Turchia un ulteriore procedimento investigativo per “finanziamento del terrorismo” e “appartenenza ad un’organizzazione terroristica armata”. L’insorgente ne sarebbe venuto a conoscenza solamente dopo la decisione negativa della SEM e due settimane prima dell’inoltro del ricorso; tale documentazione – allegata al gravame – gli sarebbe stata inviata dal rappresentante legale in patria. Egli ritiene altresì che, essendo già stato condannato per “propaganda terroristica” e attualmente accusato di “finanziamento del terrorismo” nonché ricercato dalle autorità, sussista un’elevata probabilità di essere immediatamente arrestato e incarcerato in caso di rientro in Turchia. In aggiunta, secondo il codice penale turco egli rischierebbe una pena dai 5 ai 10 anni di reclusione, che, considerati la sua etnia ed il suo profilo e passato politico di alto livello, potrebbe essere anche più severa. Il ricorrente ritiene probabile che nel corso delle indagini sarà sottoposto a maltrattamenti e

D-2154/2025 Pagina 6 che – sulla base delle prove prodotte – verrà condannato senza equo processo. In aggiunta, data l’autorità di perseguimento implicata, egli non avrebbe alcuna opzione interna di fuga verso altre zone della Turchia. In merito ai mezzi di prova presentati, non concorda pienamente sul fatto che questi presentino segni di falsificazione. Da ultimo, egli sostiene che l’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia sarebbe inesigibile, vista la sua provenienza da una delle zone colpite dal terremoto del 2023.

E. 4.3.1 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 4.3.2 In casu, il Tribunale ritiene che le argomentazioni contenute nel ricorso non possano modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore. Innanzitutto, il ricorrente ha fornito un racconto alquanto impersonale e tutt’altro che dettagliato. Alle richieste di approfondimento della SEM, egli ha più volte replicato sostenendo di non essere in grado di esporre il narrato in maniera più precisa in quanto non ricorderebbe, dati i vuoti di memoria dovuti ad una non meglio precisata patologia (cfr. atto SEM n. 21, D58-59, D68, D81, D83, D88, 135). La stessa si è poi effettivamente rivelata essere inesistente, in quanto una visita specialistica ha escluso problemi di sorta, diagnosticandogli unicamente delle emicranie

D-2154/2025 Pagina 7 episodiche (cfr. atto SEM n. 42). In aggiunta, il materiale probatorio versato agli atti, sul quale avrebbe dovuto poggiare l’intero narrato dell’interessato, è risultato essere oggetto di falsificazione. Difatti, a fronte di un’attenta valutazione, va confermato che praticamente tutti i mezzi di prova versati agli atti – il cui contenuto il ricorrente non ha neppure saputo contestualizzare e spiegare (cfr. atto SEM n. 21, D63-64, D92-93) – contengono dei chiari elementi oggettivi di falsificazione per le stesse ragioni indicate dalla SEM (cfr. decisione avversata, pag. 6) sicché, già solo per questo motivo, la verosimiglianza circa i procedimenti penali, la condanna, il rilascio e le vessazioni subite da gendarmeria e guardiani del villaggio deve essere esclusa (cfr. art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 4.3.3 Per quanto concerne la nuova documentazione giudiziaria acclusa al gravame, la stessa – per i motivi che seguono – non risulta essere rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. È opportuno sottolineare innanzitutto che la datazione di alcuni documenti risulta antecedente di diversi mesi all’emissione della decisione negativa della SEM; di conseguenza, gli stessi avrebbero dovuto essere già noti al ricorrente, il quale – in virtù dell’obbligo di collaborare ex art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi – era tenuto a trasmetterli immediatamente all’autorità inferiore. Non è inoltre chiaro come egli ne sia venuto in possesso, considerato che diversi allegati presentano la dicitura turca “GÎZLİ” (o “SEGRETO”, in italiano) e non avrebbero quindi potuto essere accessibili ai non addetti. In aggiunta, il contenuto degli stessi indicherebbe unicamente l’avvio di un’inchiesta per i reati di “finanziamento del terrorismo” e “appartenenza a un’organizzazione terroristica armata”. Anche qualora si trattasse di copie di documenti autentici – ipotesi che il Tribunale non può ammettere a priori in considerazione del summenzionato precedente (cfr. supra, consid. 4.3.2) – questi apparterrebbero comunque ad una fase preliminare del procedimento. Da ultimo, questo Tribunale si è già espresso in merito alla pertinenza di procedimenti relativi a tali reati, quando ancora in fase iniziale di istruttoria, negandone la rilevanza (per il reato di finanziamento del terrorismo, cfr. tra le tante, sentenza del TAF E-2064/2025 del 15 aprile 2025 consid. 7.1.2; per quello di appartenenza ad un’organizzazione terroristica armata, cfr. tra le tante, sentenza del TAF D-5079/2020 del 31 ottobre 2023 consid. 8.4.2.2 e relativi riferimenti).

E. 4.3.4 Infine, neppure la sua origine curdo-alevita risulta essere dirimente nel caso in esame. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024

D-2154/2025 Pagina 8 consid. 7.1). La sua attività politica – nonostante l’asserito profilo e passato politico di alto livello – sarebbe inoltre trascurabile, non essendo egli nemmeno membro di alcun partito politico (cfr. atto SEM n. 21, D121). Ciò posto, l’insieme delle allegazioni dell’interessato non consentono di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia.

E. 4.3.5 Tutto ciò considerato, deve essere dato seguito alle legittime conclusioni dell’autorità inferiore in merito all’inverosimiglianza ed ai motivi d’asilo ex art. 3 LAsi. Posta l’inconcludenza delle allegazioni, nonostante l’asserito timore dell’insorgente nel far ritorno in Turchia, il rischio di pericolo in caso di rimpatrio si rivela quindi infondato.

E. 4.4 Da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità (cfr. sentenza del TAF D-4103/2024 consid. 12.4). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Rispetto all’esigibilità, ad eccezione di episodiche emicranie, il ricorrente è sano, gode di un’ampia rete familiare in patria (la fidanzata e futura moglie, […] sorelle e […] fratelli), dispone di una istruzione di base, di mezzi finanziari più che sufficienti – appartenendo ad una famiglia di benestanti proprietari terrieri – nonché di una valida e variegata esperienza professionale, maturata in diverse località del Paese (cfr. decisione avversata, pagg. 8-9; cfr. atto SEM n. 21). In merito alle asserite difficoltà di alloggio successive al sisma del 2023, si noti che sulla base di quanto da lui esposto (cfr. atto SEM n. 21, D12-16), si può altresì concludere che i terremoti avvenuti nella provincia d’origine non hanno influito negativamente sulla sua situazione abitativa e familiare. Pertanto, è verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale. Da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere possibile, essendo l’interessato in possesso di una valida carta d’identità turca (cfr. mdp SEM ID-001).

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E. 4.5 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

E. 5 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e nep- pure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.

E. 6 Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta.

E. 7 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 8 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2154/2025 Sentenza del 31 ottobre 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Ali Tüm, Asylum Rechtsberatung, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 febbraio 2025 / N (...). Fatti: A. A.a. Il richiedente ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 21 novembre 2022. Con decisione di ripartizione del 29 novembre 2022, egli è stato attribuito al Cantone di B._______. Il 4 aprile 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con lo stesso un'approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il richiedente, cittadino turco di etnia curda-alevita originario di C._______ (provincia di D._______), ha dichiarato di essere espatriato poiché oggetto di un procedimento penale in patria per il reato di "propaganda a favore di un'organizzazione terroristica". Inoltre, egli ha riferito di aver subìto in passato discriminazioni a causa della sua etnia e di appartenere ad una famiglia di sostenitori del "Partito dei Lavoratori del Kurdistan" (in curdo Partîya Karkerén Kurdîstan o PKK), invisi al governo turco. Nel 2017 egli avrebbe trascorso (...) giorni in carcerazione per via di pubblicazioni propagandistiche su Facebook a favore del PKK e contro il "Partito della Giustizia e dello Sviluppo" (in turco Adalet ve Kalkinma Partisi o AKP) al governo in Turchia. In seguito, sarebbe stato più volte importunato sia dalla gendarmeria che dai "guardiani del villaggio" (in turco Güvenlik Korucusu), i quali gli avrebbero da una parte chiesto denaro e dall'altra intimato di interrompere le sue attività propagandistiche sui social media. Dato il timore di subire una nuova incarcerazione, egli ha infine deciso di espatriare illegalmente il (...) 2022. Nel 2023, secondo quanto comunicatogli dal proprio avvocato in Turchia, sarebbe stato emanato nei suoi confronti un mandato d'arresto e da allora vigerebbe per lui un divieto d'espatrio. Per questo motivo, il richiedente teme un arresto al suo rientro. A.b. L'11 aprile 2023, la procedura d'asilo concernente il richiedente è stata assegnata alla procedura ampliata, mentre il 4 maggio seguente è stato redatto un rapporto medico relativo ai dolori alla testa che lo stesso dichiarava lo affliggessero (cfr. atto SEM n. [...]-39/6). A.c. A sostegno della propria domanda, oltre alla carta d'identità in originale, il richiedente ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova in copia (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-10):

- Mandato di accompagnamento coattivo del (...) (mdp SEM n. 1);

- Richiesta di arresto del (...) (n. 2);

- Mandato di arresto del (...) (n. 3);

- Atto di accusa del (...) (n. 4);

- Mandato di rilascio del (...) (n. 5);

- Sentenza motivata del (...) (n. 6);

- Decisione d'appello del (...) (n. 7);

- Decisione passata in giudicato del (...) (n. 8);

- Decisione aggiuntiva del (...) (n. 9);

- Modulo per l'invio del fascicolo alla procura generale della Corte suprema del (...) (n. 10). A.d. Il 24 gennaio 2025, l'autorità inferiore ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito agli elementi di falsificazione rilevati nei documenti giudiziari versati agli atti. A tale riguardo, la rappresentanza le-gale, con scritto del 14 febbraio 2025, ha evidenziato come il richiedente fosse sorpreso dalle risultanze peritali e non potesse fornire maggiori delucidazioni al riguardo. B. Con decisione del 28 febbraio 2025, notificata il 3 marzo 2025, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 19 luglio 2025, l'interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando principalmente l'annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la trattazione del ricorso in lingua tedesca; sussidiariamente egli postula il rinvio della causa all'istanza precedente per nuova valutazione e l'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, chiede gli venga concessa l'assistenza giudiziaria, ovvero l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. Inoltre, al gravame acclude nuova documentazione, segnatamente una lettera del di lui avvocato in Turchia, corrispondenza interna delle autorità di perseguimento penale turche, un rapporto investigativo e di ricerca per il reato di "finanziamento del terrorismo" ed una decisione di avvio delle indagini per il reato di "appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata", quest'ultimi emessi dalla procura generale di E._______. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito PATRICIA EGLI in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il pro-cedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata. 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto le allegazioni del ricorrente inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, in quanto stereotipate, prive di qualsivoglia elemento o riferimento personale e supportate da mezzi di prova falsi. Nello specifico, le informazioni fornite sui presunti procedimenti giudiziari sarebbero state approssimative: egli non sarebbe stato in grado né di identificare il tipo di condanna subita, né di ricordare se la stessa fosse stata confermata o meno in appello, né tantomeno di indicare ove il procedimento a suo carico fosse pendente in quel momento. Nel corso dell'intera audizione, l'interessato avrebbe giustificato le proprie risposte vaghe e prive di dettagli affermando di soffrire di una patologia che gli causerebbe dei vuoti di memoria. La sussistenza della stessa sarebbe però stata esclusa da un rapporto medico che ha accertato unicamente la presenza di episodiche emicranie senza aura. Inoltre, conseguentemente ad una analisi eseguita, i mezzi di prova forniti presenterebbero numerosi indicatori di alterazione, tanto da ritenerli chiaramente e nettamente falsificati ai fini della causa; nulla muterebbero le vaghe giustificazioni addotte dall'interessato nel suo scritto di risposta al diritto d'essere sentito concessogli dall'autorità inferiore. Di conseguenza, secondo quest'ultima, pure le asserite vessazioni della gendarmeria e dei guardiani del villaggio - essendo collegate al presunto procedimento penale - sarebbero inverosimili. L'appartenenza alla minoranza curda-alevita sarebbe in casu irrilevante e le asserite discriminazioni subite in passato non avrebbero intensità tale da riconoscere all'insorgente la qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, nonostante la provincia di origine dell'interessato faccia parte di quelle colpite dal sisma del 2023 ed il problema di salute da lui invocato. 4.2 Nel gravame, il ricorrente sostiene che nella versione da lui fornita vi sarebbero diversi indicatori di credibilità. In particolare, il suo narrato presenterebbe nel complesso elementi personali e riferimenti tali da rendere credibile che gli eventi narrati siano stati effettivamente vissuti. Oltre al procedimento per "propaganda terroristica", dal 2024 risulterebbe pendente in Turchia un ulteriore procedimento investigativo per "finanziamento del terrorismo" e "appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata". L'insorgente ne sarebbe venuto a conoscenza solamente dopo la decisione negativa della SEM e due settimane prima dell'inoltro del ricorso; tale documentazione - allegata al gravame - gli sarebbe stata inviata dal rappresentante legale in patria. Egli ritiene altresì che, essendo già stato condannato per "propaganda terroristica" e attualmente accusato di "finanziamento del terrorismo" nonché ricercato dalle autorità, sussista un'elevata probabilità di essere immediatamente arrestato e incarcerato in caso di rientro in Turchia. In aggiunta, secondo il codice penale turco egli rischierebbe una pena dai 5 ai 10 anni di reclusione, che, considerati la sua etnia ed il suo profilo e passato politico di alto livello, potrebbe essere anche più severa. Il ricorrente ritiene probabile che nel corso delle indagini sarà sottoposto a maltrattamenti e che - sulla base delle prove prodotte - verrà condannato senza equo processo. In aggiunta, data l'autorità di perseguimento implicata, egli non avrebbe alcuna opzione interna di fuga verso altre zone della Turchia. In merito ai mezzi di prova presentati, non concorda pienamente sul fatto che questi presentino segni di falsificazione. Da ultimo, egli sostiene che l'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia sarebbe inesigibile, vista la sua provenienza da una delle zone colpite dal terremoto del 2023. 4.3 4.3.1 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4.3.2 In casu, il Tribunale ritiene che le argomentazioni contenute nel ricorso non possano modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore. Innanzitutto, il ricorrente ha fornito un racconto alquanto impersonale e tutt'altro che dettagliato. Alle richieste di approfondimento della SEM, egli ha più volte replicato sostenendo di non essere in grado di esporre il narrato in maniera più precisa in quanto non ricorderebbe, dati i vuoti di memoria dovuti ad una non meglio precisata patologia (cfr. atto SEM n. 21, D58-59, D68, D81, D83, D88, 135). La stessa si è poi effettivamente rivelata essere inesistente, in quanto una visita specialistica ha escluso problemi di sorta, diagnosticandogli unicamente delle emicranie episodiche (cfr. atto SEM n. 42). In aggiunta, il materiale probatorio versato agli atti, sul quale avrebbe dovuto poggiare l'intero narrato dell'interessato, è risultato essere oggetto di falsificazione. Difatti, a fronte di un'attenta valutazione, va confermato che praticamente tutti i mezzi di prova versati agli atti - il cui contenuto il ricorrente non ha neppure saputo contestualizzare e spiegare (cfr. atto SEM n. 21, D63-64, D92-93) - contengono dei chiari elementi oggettivi di falsificazione per le stesse ragioni indicate dalla SEM (cfr. decisione avversata, pag. 6) sicché, già solo per questo motivo, la verosimiglianza circa i procedimenti penali, la condanna, il rilascio e le vessazioni subite da gendarmeria e guardiani del villaggio deve essere esclusa (cfr. art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.3.3 Per quanto concerne la nuova documentazione giudiziaria acclusa al gravame, la stessa - per i motivi che seguono - non risulta essere rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. È opportuno sottolineare innanzitutto che la datazione di alcuni documenti risulta antecedente di diversi mesi all'emissione della decisione negativa della SEM; di conseguenza, gli stessi avrebbero dovuto essere già noti al ricorrente, il quale - in virtù dell'obbligo di collaborare ex art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi - era tenuto a trasmetterli immediatamente all'autorità inferiore. Non è inoltre chiaro come egli ne sia venuto in possesso, considerato che diversi allegati presentano la dicitura turca "GÎZL " (o "SEGRETO", in italiano) e non avrebbero quindi potuto essere accessibili ai non addetti. In aggiunta, il contenuto degli stessi indicherebbe unicamente l'avvio di un'inchiesta per i reati di "finanziamento del terrorismo" e "appartenenza a un'organizzazione terroristica armata". Anche qualora si trattasse di copie di documenti autentici - ipotesi che il Tribunale non può ammettere a priori in considerazione del summenzionato precedente (cfr. supra, consid. 4.3.2) - questi apparterrebbero comunque ad una fase preliminare del procedimento. Da ultimo, questo Tribunale si è già espresso in merito alla pertinenza di procedimenti relativi a tali reati, quando ancora in fase iniziale di istruttoria, negandone la rilevanza (per il reato di finanziamento del terrorismo, cfr. tra le tante, sentenza del TAF E-2064/2025 del 15 aprile 2025 consid. 7.1.2; per quello di appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata, cfr. tra le tante, sentenza del TAF D-5079/2020 del 31 ottobre 2023 consid. 8.4.2.2 e relativi riferimenti). 4.3.4 Infine, neppure la sua origine curdo-alevita risulta essere dirimente nel caso in esame. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 7.1). La sua attività politica - nonostante l'asserito profilo e passato politico di alto livello - sarebbe inoltre trascurabile, non essendo egli nemmeno membro di alcun partito politico (cfr. atto SEM n. 21, D121). Ciò posto, l'insieme delle allegazioni dell'interessato non consentono di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia. 4.3.5 Tutto ciò considerato, deve essere dato seguito alle legittime conclusioni dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza ed ai motivi d'asilo ex art. 3 LAsi. Posta l'inconcludenza delle allegazioni, nonostante l'asserito timore dell'insorgente nel far ritorno in Turchia, il rischio di pericolo in caso di rimpatrio si rivela quindi infondato. 4.4 Da ultimo, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità (cfr. sentenza del TAF D-4103/2024 consid. 12.4). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Rispetto all'esigibilità, ad eccezione di episodiche emicranie, il ricorrente è sano, gode di un'ampia rete familiare in patria (la fidanzata e futura moglie, [...] sorelle e [...] fratelli), dispone di una istruzione di base, di mezzi finanziari più che sufficienti - appartenendo ad una famiglia di benestanti proprietari terrieri - nonché di una valida e variegata esperienza professionale, maturata in diverse località del Paese (cfr. decisione avversata, pagg. 8-9; cfr. atto SEM n. 21). In merito alle asserite difficoltà di alloggio successive al sisma del 2023, si noti che sulla base di quanto da lui esposto (cfr. atto SEM n. 21, D12-16), si può altresì concludere che i terremoti avvenuti nella provincia d'origine non hanno influito negativamente sulla sua situazione abitativa e familiare. Pertanto, è verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere possibile, essendo l'interessato in possesso di una valida carta d'identità turca (cfr. mdp SEM ID-001). 4.5 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

5. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e nep-pure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.

6. Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta. 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

8. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: