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D-5064/2018

D-5064/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-27 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 La decisione di stralcio del 2 marzo 2018 è annullata e la procedura ricorsuale riattivata al ruolo D-5064/2018.

E. 3 Il ricorso è respinto.

E. 4 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 6 settembre 2018 sono revocate.

E. 5 La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

E. 6 Non sono prelevate spese processuali né assegnate indennità ripetibili.

E. 7 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5064/2018 Sentenza del 27 settembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Mia Fuchs cancelliere Lorenzo Rapelli Parti A._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda di riapertura della procedura di ricorso; decisione di stralcio del 2 marzo 2018 (D-6841/2017); Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 novembre 2017 / N (...) Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 17 agosto 2017, i verbali d'audizione del 24 agosto 2017 (di seguito: verbale 1), del 22 settembre 2017 (di seguito: verbale 2), e del 20 ottobre 2017 (di seguito: verbale 3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 2 novembre 2017, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. atto A20), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso datato 4 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 dicembre 2017), con cui il ricorrente ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione di tali aspetti ed in particolare dei motivi d'asilo; in via ancor più subordinata l'ammissione provvisoria in Svizzera per causa d'inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili, lo scritto del ricorrente del 5 dicembre 2017, per mezzo del quale egli ha prodotto una fotografia che lo ritrarrebbe durante il servizio militare assieme ad alcuni commilitoni, la notifica di disbrigo e esecuzione dell'Ufficio per la migrazione e l'integrazione del Canton Argovia del 22 febbraio 2018 che attestava la scomparsa del ricorrente sin dal 24 gennaio 2018, la decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 2 marzo 2018, la richiesta di ripresa in carico presentata dalle autorità francesi all'attenzione della SEM il 19 febbraio 2018 sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), l'accoglimento, il 22 febbraio 2018, di detta richiesta da parte delle preposte autorità elvetiche, il rientro in Svizzera dell'interessato, avvenuto l'8 agosto 2018, la domanda di riapertura presentata dal ricorrente in data 4 settembre 2018, le misure supercautelari ordinate dal giudice dell'istruzione il 6 settembre 2018 e volte alla provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), I. sulla domanda di riapertura che il Tribunale è competente per statuire sulle domande di riapertura della procedura di ricorso facenti seguito ad una decisione di stralcio (cfr. sentenza del Tribunale E-4750/2017 del 31 maggio 2018 consid. 1), che l'interesse degno di protezione è in specie dato (cfr. 37 LTAF e 48 PA); che il richiedente asilo ha partecipato al procedimento ed è particolarmente toccato dalla decisione di stralcio, che una domanda di riapertura (o di ripristino) della procedura di ricorso non può essere classificata né come revisione né come riesame e segue delle regole sui generis (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1997 n. 8 consid. 2a-2f n. 1 consid. 6.1; 1993 n. 33, sentenza E-4750/2017 consid. 2), che la stessa dev'essere accolta allorquando la decisione di stralcio si avveri inficiata da un vizio iniziale o sia stata presa sulla base di motivi errati (cfr. sentenza del Tribunale E-6204/2013 del 27 marzo 2014), che in applicazione degli art. 18 par. 2 e 19 del regolamento Dublino III in combinato disposto con l'art. 35a LAsi la riapertura è parimenti giustificata se al momento della decisione di stralcio era già stata depositata una domanda di ripresa in carico ex art. 18 par. 1 lett. b all'attenzione delle autorità svizzere; domanda di ripresa in carico accolta da quest'ultime (cfr. sentenza E-4750/2017 consid. 3), che rientrando la presente fattispecie in detta casistica, v'è luogo di riaprire la procedura ricorsuale, che non vengono riscosse spese per la procedura di riapertura (art. 63 cpv. 2 PA), che nonostante l'accoglimento della domanda, nemmeno si giustifica in specie l'assegnazione di un'indennità per spese ripetibili, non avendo il ricorrente dovuto sopportare spese indispensabili e relativamente elevate nell'ambito di tale procedura, avviata per il tramite di una succinta comunicazione scritta (cfr. art. 7 cpv. 1 e 4 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; sentenza del Tribunale E-6204/2013 del 27 marzo 2014), II. sulla procedura ricorsuale che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il ricorrente si è dichiarato cittadino eritreo con ultimo domicilio a B._______ nel comparto amministrativo di Debub, ove avrebbe vissuto con moglie e figlie (cfr. verbale 1, pag. 5), che sentito in due differenti occasioni sui motivi d'asilo l'interessato ha affermato aver servito nell'esercito eritreo durante la guerra e di essere in seguito stato formalmente esonerato nel 2004 a causa di una grave ferita alla gamba; che dopo essersi dedicato per circa un decennio all'agricoltura e ad altre attività, avrebbe quantomeno ricevuto una nuovo ordine di marcia che lo invitata a manifestarsi presso l'amministrazione locale (Mmhdar); che presentatosi in loco, egli si sarebbe appellato al precedente esonero sulla scorta del documento a suo tempo ricevuto a conferma; che a suo dire nel 2013 sarebbe però stata emanata una nuova legge che prescriveva l'incorporazione anche di chi era stato precedentemente esonerato; che alcuni mesi dopo le autorità militari si sarebbero presentate a casa sua, nella persona di un certo capo C._______, intimandogli di "prendere il fucile e di rimanere nel suo villaggio nell'eventualità di un richiamo improvviso"; che per ottemperare a tale richiesta egli si sarebbe dovuto recare in un altro luogo per ottenere un Kalashnikov; che il richiedente non avrebbe dato seguito a tale ordine; che in ragione di ciò, i militari lo avrebbero cercato più volte a casa in sua assenza, chiedendo informazioni e minacciando la moglie; che questi si sarebbero spinti sino a rapire moglie ed i figli; che l'interessato si sarebbe quindi recato presso le autorità militari munito della documentazione relativa all'esonero; che i militari avrebbero strappato i documenti davanti ai suoi occhi e lo avrebbero imprigionato per sei mesi durante i quali avrebbe subito maltrattamenti e patito la fame; che dopo essere stato rilasciato, il richiedente asilo, nell'ottica di porre un termine alla spiacevole situazione venutasi a creare, si sarebbe deciso a firmare un documento che confermava la sua volontà di adempiere alle richieste delle autorità; che successivamente egli sarebbe stato chiamato a svolgere l'addestramento; che dopo essere rientrato al domicilio, sarebbe espatriato illegalmente onde evitare di doversi recare in trincea (cfr. verbale 2, pag. 2 e segg., verbale 3, pag. 3 e segg.), che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili tali allegazioni; che le dichiarazioni dell'interessato a proposito dell'addestramento si sarebbero rivelate tardive, in quanto egli le avrebbe omesse nel corso dell'audizione sulle generalità; che inoltre, il resoconto da lui fornito sarebbe ampiamente contraddittorio, segnatamente in quanto concerne le modalità della convocazione ricevuta, la durata e le circostanze dell'addestramento da lui svolto (la cui descrizione sarebbe pure carente di dettagli) così come in merito a quanto accaduto a moglie e figli; che su tali presupposti, conclude l'autorità di prima istanza, il solo espatrio illegale non sarebbe rilevante in materia d'asilo, che nel ricorso l'insorgente rammenta innanzitutto di essere giunto in Svizzera in base ad un accordo di ricollocazione; che pertanto egli si sarebbe aspettato che le autorità svizzere gli accordassero protezione, fermo considerato anche il tenore dell'art. 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; che per il resto egli contesta le considerazioni dell'autorità inferiore; che in particolare egli ritiene che le circostanze omesse nel corso dell'audizione sulle generalità non rivestirebbero un'importanza significativa fermo considerato il pluriennale vissuto militare; che quanto alle incongruenze circa la modalità di convocazione, egli ritiene che le stesse siano da imputare ad un equivoco con l'interprete nel corso dell'audizione sulle generalità; che allo stesso modo, le diverse indicazioni a riguardo della durata dell'addestramento trarrebbero origine nella sua difficoltà a ricordare con esattezza la data d'inizio dello stesso; che del resto, la sua descrizione dell'istruzione andrebbe considerata sufficientemente concreta; che il fatto di aver omesso di menzionare quanto accaduto a moglie e figli non sarebbe sufficiente per concludere all'inverosimiglianza; che in sunto, l'insieme delle allegazioni da lui fornite lascerebbero trasparire un quadro globalmente verosimile, che occorre in limine osservare come le considerazioni dell'insorgente a proposito del fatto ch'egli sarebbe giunto in Svizzera in forza al programma di ricollocazione europea sono prive di ogni pertinenza la fine dell'evasione del presente gravame; che lo stesso vale per il generico richiamo all'art. 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che non vincola codesto Tribunale, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che più nello specifico, il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39); che detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40); che al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che dal canto suo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1), che nel presente caso, essendo il ricorrente, per sua stessa ammissione, stato congedato per ragioni mediche nel 2004, non vi è in principio modo di riconoscergli in casu alcun timore fondato di esposizione a seri pregiudizi per causa di renitenza o diserzione dal servizio nazionale; che in questo stesso senso, le fotografie prodotte, che paiono risalire al periodo antecedente l'esonero, risultano del tutto ininfluenti per la definizione della vertenza, che quo all'asserita nuova convocazione ricevuta nel 2014, occorre constatare come partire dal 2012 in Eritrea è stato posto in essere un servizio di milizia popolare; che pur non esistendo un obbligo formale di coscrizione né una precisa base legale, le persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni non attive nell'ambito del servizio nazionale possono essere mobilitate; che la convocazione è di competenza delle amministrazioni locali e può svolgersi secondo modalità eterogenee; che ai coscritti viene in genere consegnato un Kalashnikov con alcune munizioni e offerta una formazione di durata e frequenza variabile; che a seguito dell'addestramento, alle persone convocate vengono fatti svolgere compiti di polizia e progetti di sviluppo; che secondo le fonti disponibili, molti eritrei non hanno dato seguito alla convocazione; che ciò non risulta aver dato luogo a arresti di massa o ad altre rappresaglie; che parte dei convocati risulta inoltre essere stato esentato dalle attività per motivi famigliari o di formazione (cfr. SEM, sezione analisi, Focus Eritrea: Volksarmee ("Volksmiliz"), 31.01.2017, e riferimenti citati; cfr. anche sentenza del Tribunale E-771/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 4.3.1 - 4.3.3), che in specie, nonostante egli sostenga il contrario, il racconto dell'interessato pare apparentarsi piuttosto ad una presunta chiamata ad integrare tale milizia civile che ad una rimobilitazione nel servizio nazionale ordinario; che la questione della rilevanza in materia d'asilo di diserzione e renitenza rispetto alla succitata milizia popolare può quantomeno essere lasciata aperta, che infatti, pur potendosi iscrivere in un contesto di plausibilità, le asserzioni circa il modus operandi delle autorità eritree cosi come descritte dal ricorrente possono essere considerate fatti notori adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto in prima persona tali avvenimenti; che è dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prime cure, la quale si attendeva di poter identificare, segnatamente in quanto concerne lo svolgimento dell'addestramento, una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione fornita dall'insorgente; che su tali presupposti, pur potendosi dire circostanziate, le dichiarazioni dell'insorgente non permettono di considerare che la sua versione sia veritiera, stanti in particolare le incongruenze presenti nel narrato, che infatti, senza che sia necessario ribadire in toto quanto già menzionato nella decisione impugnata, alla quale è opportuno rinviare, risulta particolarmente eclatante il fatto che nel corso dell'audizione sulle generalità l'insorgente abbia espressamente dichiarato che al di là di alcune minacce verbali, a moglie e figli non sarebbe successo nulla ed in particolare che i famigliari non sarebbero mai stati arrestati (cfr. verbale 1, pag. 9) allorché nelle successive audizioni egli ha asserito che quest'ultimi avrebbero fatto l'oggetto di una misura detentiva (cfr. verbale 2, pag.13-14 e verbale 3, pag. 12); che del resto, degne di menzione sono anche le contraddizioni in parte già rilevate dalla SEM a proposito del momento nel quale egli sarebbe stato convocato (cfr. verbale 1, pag. 8, verbale 2, pag. 10), delle modalità di presentazione e di trattamento della documentazione medica in suo possesso (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 13), dell'esistenza e della sorte di una convocazione scritta (cfr. verbale 1, pag. 8-9, verbale 2, D39, D40-D45, D49-D53), nonché a proposito dei maltrattamenti subiti durante l'arresto (cfr. verbale 1, pag. 9, verbale 2, pag. 14); che infine, rafforzano i dubbi in proposito le diverse versioni addotte dall'insorgente circa della durata dell'addestramento; che invero, il richiedente, nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, ha allegato ch'egli sarebbe stato condotto in loco il 10 luglio 2015 e che l'addestramento sarebbe durato venti giorni (cfr. verbale 2, D164) allorché nell'ambito dell'audizione complementare ha dichiarato essere stato scortato all'istruzione il 15 luglio 2015 e che la stessa sarebbe durata complessivamente un mese (cfr. verbale 3, D19 e D37); che è altresì singolare che il richiedente abbia in un primo momento omesso ogni riferimento all'addestramento limitandosi a riportare ch'egli si sarebbe nascosto nei campi (cfr. verbale 1, pag. 9), che su tali presupposti, il solo espatrio illegale del ricorrente, per quanto verosimile, non permette di giungere ad altro esito (cfr. supra e sentenza D-7898/2015 citata, consid. 5.1), che, per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v'è pertanto da confermare la decisione dell'autorità di prime cure, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale l'insorgente contesta anche tale conclusione; che il rinvio del ricorrente risulterebbe inammissibile, segnatamente in quanto contrario all'art. 3 CEDU; che l'insorgente rischierebbe infatti di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in ragione delle conseguenze del suo espatrio illegale in connessione con il suo profilo personale e con la violazione degli obblighi militari; che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe parimenti inesigibili stanti le condizioni generali del paese e le condizioni di salute dell'insorgente, che soffrirebbe di emorroidi; che del resto, la rappresentante delle opere assistenziali avrebbe osservato come il ricorrente lamenti tuttora dei dolori a causa degli effetti dello scoppio di una bomba, per il che, avrebbe suggerito una visita medica approfondita; che l'esistenza di problematiche mediche di un certo rilievo si evincerebbe anche dai verbali d'audizione, che tuttavia, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, occorre fare riferimento ad una recente giurisprudenza coordinata del Tribunale del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017; che in tale sentenza, si è invero giunti alla conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4); che più avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU; che a tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico; che tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità; che a mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta; che sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8); che si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati, che quo all'esigibilità, occorre innanzitutto fare riferimento alla sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come sentenza di riferimento) nella quale il Tribunale, dopo aver constatato un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione, è giunto a statuire che la stessa sia attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2); che inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3); che in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo della singola fattispecie; che in altri termini, in presenza di particolari circostanze negative, vi sarà luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2), che in specie ciò non è tuttavia il caso; che il ricorrente è ancora relativamente giovane ([...]) e può avvalersi di un'estesa rete socio-famigliare in patria, oltre che di esperienza lavorativa e formazione (cfr. decisione impugnata, III.2), che l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto da considerarsi anche ragionevolmente esigibile, che le problematiche mediche in presenza non paiono del resto tali da giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera; che tali circostanze risultano decisive in termini di esigibilità solo laddove le cure, reputate essenziali, non sarebbero ottenibili nel paese d'origine (cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5b); che a tal proposito sono da considerarsi come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b); che lo straniero non può invece prevalersi della suddetta disposizione per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle forme di sostegno mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche non raggiungano gli standard elvetici (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008 consid. 3.1); che le questioni mediche possono inoltre rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3 CEDU solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), che infine, non risultano impedimenti nemmeno sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che per prassi costante, spetta invero al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che occorre pertanto revocare le misure supercautelari ordinate il 6 settembre 2018, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto; che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La domanda di riapertura della procedura di ricorso è accolta.

2. La decisione di stralcio del 2 marzo 2018 è annullata e la procedura ricorsuale riattivata al ruolo D-5064/2018.

3. Il ricorso è respinto.

4. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 6 settembre 2018 sono revocate.

5. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

6. Non sono prelevate spese processuali né assegnate indennità ripetibili.

7. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: