Esecuzione dell'allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6550/2020 Sentenza del 18 gennaio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Marocco, patrocinato dalla signora Catarina Ferroni, AsyLex, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento;decisione della SEM del 25 novembre 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 5 settembre 2020, il rilevamento dei dati personali del 16 settembre 2020 (cfr. atto [...]-12/9 [di seguito: verbale 1]), il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 21 settembre 2020 (cfr. atto 14/2 [di seguito: verbale 2]), gli atti medici F2 del 10 settembre 2020, del 22 settembre 2020 e del 6 ottobre 2020 (cfr. atti 16/2, 18/2 e 19/2), i verbali d'audizione sui motivi ex art. 29 LAsi del 13 ottobre 2020 (cfr. atto 21/14 [di seguito: verbale 3]), gli atti medici F2 del 13 ottobre 2020, del 21 ottobre 2020, del 29 ottobre 2020 e del 2 novembre 2020 (cfr. atti 24/2, 25/3, 26/2 e 30/3), lo scritto del 16 novembre 2020, per mezzo del quale il ricorrente ha esercitato il suo diritto di essere sentito in merito alle risultanze delle indagini mediche svolte dall'autorità inferiore (cfr. atti 28/1 e 31/2), la bozza di decisione negativa sull'asilo (cfr. atto 33/6), con cui la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il parere sulla bozza, inoltrato il 24 novembre 2020 (cfr. atto 35/2), la decisione della SEM del 25 novembre 2020, notificata all'interessato in medesima data (cfr. atto 38/1), con la quale detta Segreteria ha confermato quanto precedentemente paventato, ed ha respinto la domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento stesso siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 28 dicembre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 dicembre 2020), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì egli ha demandato la restituzione della decisione querelata all'autorità di prima istanza, per una sua rivalutazione; l'ulteriore conclusione ricorsuale ai sensi della quale egli ha postulato il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso - sino alla decisione dello scrivente Tribunale - e che l'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento venga istruita di conseguenza; altresì ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di costi e conseguenze di risarcimento a spese della SEM, l'atto medico F2 del 22 dicembre 2020 (cfr. atto 50/2), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è ad aggravarsi contro di essa, che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della Legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, così come alla luce delle conclusioni esposte nel gravame, l'insorgente contesta la decisione impugnata unicamente sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento; che conto tenuto del fatto che l'oggetto del litigio è delimitato dalle conclusioni delle parti (cfr. Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ª ed, 2013, pag. 26) la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento; che il Tribunale si limiterà pertanto all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che in corso di procedura, il richiedente asilo ha ricondotto la sua domanda d'asilo alla sua precaria situazione finanziaria che - unitamente a problematiche famigliari, ed in particolare la separazione dei genitori - lo avrebbero costretto a vivere per strada a far tempo dal 2011; che oltretutto, egli soffrirebbe di problemi psicologici, per i quali in Marocco gli sarebbe stato prescritto un farmaco, periodicamente acquistato grazie al sostegno della madre e di terzi; ch'egli ha riferito di essere quindi espatriato onde porre rimedio ai suoi problemi di natura finanziaria e di salute, oltreché con l'intento di aiutare la madre, malata di diabete (cfr. verbale 3), che nella decisione impugnata la SEM ha rilevato l'assenza di elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento; che in particolare, a mente dell'autorità inferiore non vi sarebbero motivi medici inficianti l'esecuzione del provvedimento né tantomeno la necessità di svolgere ulteriori accertamenti; che del resto, le patologie diagnosticategli in Svizzera gli sarebbero già state note, nella misura in cui egli stesso avrebbe ammesso di essere stato oggetto di una presa in carico sanitaria nel Paese d'origine; ch'egli potrebbe pertanto rivolgersi alle strutture sanitarie marocchine per proseguire la terapia intrapresa, oltre che avvalersi del sostegno della famiglia e di terzi, che nel gravame viene censurata suddetta valutazione, che anzitutto, il sistema sanitario in Marocco sarebbe contraddistinto da numerose lacune; che in tal senso, oltre ad esservi una penuria di psicologi e psichiatri, la copertura dei costi sanitari sarebbe inconsistente, tanto che molti cittadini marocchini di bassa estrazione sociale ne sarebbero esclusi (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto 15); che d'altro canto, il sistema di cure ospedaliere gratuite non si estenderebbe al costo dei farmaci (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, punto 16); che in definitiva, posta la fragilità del sistema sanitario marocchino nell'ambito della salute mentale, unitamente alle condizioni sociali dell'interessato - disoccupato e senzatetto - in caso di ritorno in patria, quest'ultimo riscontrerebbe grandi difficoltà nell'accedere alle cure necessarie (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 19), che nel Paese d'origine il ricorrente avrebbe riscontrato grandi difficoltà nel finanziare l'acquisto del medicinale ivi prescrittogli, dovendo affidarsi al discontinuo sostegno di famigliari e benefattori esterni, così come ai guadagni generati da saltuarie attività lavorative (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 21); che inoltre, nel sindacato giudizio la SEM avrebbe evidenziato che l'integralità della famiglia dell'insorgente risiederebbe in Marocco; che così facendo, avrebbe però misconosciuto il fatto ch'egli avrebbe riferito di essere stato aiutato unicamente dalla madre (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 22); che del resto, qualora facesse ritorno in patria, egli non sarebbe nemmeno certo di beneficiare nuovamente dell'assistenza ricevuta in precedenza; che in tal senso, egli rischierebbe di essere marginalizzato a seguito dell'infruttuosa esperienza migratoria (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 23), che perdipiù, l'aiuto medico al ritorno ex art. 93 LAsi prospettato dall'autorità inferiore avrebbe una durata limitata nel tempo e, alla luce delle gravi condizioni di salute, non costituirebbe quindi una valida alternativa (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10, punto 24), che infine, ritenendo l'assenza di elementi suscettibili di giustificare maggiori approfondimenti clinici, la SEM non avrebbe debitamente valutato le osservazioni del ricorrente in merito alla difficoltà di ottenere assistenza medica nel Paese d'origine; che l'autorità in parola avrebbe pertanto violato il diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 11-12, punti 29-30), che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), per il che, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che comunque, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in proposito, le problematiche mediche addotte non paiono tali da giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera, che anzitutto, contrariamente a quanto preteso con il gravame, il quadro clinico dell'insorgente appare in casu sufficientemente chiaro, con delle diagnosi acclarate e delle terapie già impostate, che in tal senso, dai numerosi atti medici di cui all'inserto si evince che al medesimo sono state diagnosticate un'insonnia, un disturbo depressivo ricorrente con episodio di media gravità in atto (cfr. atto 25/3), un abuso di sostanza psicoattive nell'anamnesi personale (cfr. atto 25/3) oltre ad un'ipermetropia bilaterale (cfr. atto 30/3); che al fine di curare tali disturbi al ricorrente è stato prescritto un trattamento medicamentoso e degli occhiali, che la censura sul punto deve dunque essere disattesa, che nel prosieguo della disamina, è d'uopo evidenziare che tali circostanze risultano decisive in termini di esigibilità solo laddove le cure, reputate essenziali, non sarebbero ottenibili nel paese d'origine (cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5b); che a tal proposito sono da considerarsi come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b); che lo straniero non può invece prevalersi della suddetta disposizione per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle forme di sostegno mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche non raggiungano gli standard elvetici (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-5064/2018 del 27 settembre 2018), che orbene, il disagio psicologico addotto dall'insorgente - peraltro già diagnosticatogli in patria non parrebbe anzitutto essere di una gravità tale da cagionare una messa in pericolo concreta della vita o della salute dello stesso, per il caso in cui facesse ritorno in Marocco, che oltracciò, v'è da rilevare che il sistema sanitario pubblico marocchino è in linea di massima in grado di offrire buone prestazioni mediche ai suoi affiliati (cfr. sentenza del Tribunale D-3155/2020 del 26 giugno 2020 con riferimenti ivi citati), che su tali presupposti nel caso che ci occupa non sono riscontrabili elementi indicanti un rischio di messa in pericolo concreto per l'insorgente; che in patria questi risulta difatti essere stato in misura di garantire il proprio sostentamento così come l'accesso alla terapia già ivi prescrittagli; ch'egli è del resto anche riuscito a racimolare i soldi necessari per espatriare (cfr. verbale 3, pag. 9, D87), che oltretutto, l'integralità della sua cerchia famigliare risiede tutt'oggi nel Paese in parola e ch'egli stesso ha sottolineato in special modo il buon rapporto con la madre, la quale lo ha ripetutamente sostenuto; che a ciò si aggiunge il fatto ch'egli è giovane e dispone di una discreta istruzione scolastica avendo interrotto gli studi solo nel 2005 o nel 2006 (cfr. verbale 3, pag. 7-8, D70-75), che vieppiù, la censura ai sensi della quale egli rischierebbe di esser marginalizzato in ragione del fallimento della sua esperienza migratoria si riduce ad una mera asserzione di parte, che ad ogni modo, giova rammentare che le autorità competenti in materia di asilo possono - nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento richiedere un certo sforzo da parte di persone la cui età e il cui stato di salute dovrebbero consentire loro, al ritorno, di superare le difficoltà iniziali per trovare un alloggio e un lavoro che garantisca loro un livello minimo di sussistenza (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-3155/2020 del 26 giugno 2020), che come rettamente segnalato dalla SEM, egli è oltremodo libero di demandare un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, costituendosi inoltre, se caso, una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera; che le asserzioni circa il fatto che quest'ultima non costituisce una valida alternativa non è del resto atta a sovvertire le valutazioni che precedono, tanto più che nulla permette di ritenere che l'insorgente necessiterà di un'importante terapia sull'arco di una durata indeterminata, che infine, in Marocco non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, e che l'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese è pertanto generalmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-3155/2020 del 26 giugno 2020), che su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da reputarsi esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, per lo stesso motivo anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, peraltro concesso ex lege nel caso in rassegna (cfr. art. 55 cpv. 1 PA), così come la richiesta tendente al prolungamento del termine di ricorso, sono prive di oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard