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D-2049/2019

D-2049/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-21 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

E. 3 Non si prelevano spese processuali.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2049/2019 Sig. Sentenza del 21 maggio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Yanick Felley, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dal Sig. Massimiliano Minì, Consorzio SOS Ticino - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 12 aprile 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 4 marzo 2019, i verbali d'audizione dell'8 marzo 2019 (atto [...]) e del 9 aprile 2019 (atto [...]), la bozza di decisione negativa sull'asilo del 16 aprile 2019 ed il parere al riguardo del rappresentante legale, consegnato alla SEM il giorno seguente, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 18 aprile 2019, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto [...), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente asilo dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 30 aprile 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), per mezzo del quale l'interessato ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e l'ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità ed inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente e con protesta di tasse e spese, di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 1° maggio 2019 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA, che vi è dunque motivo di entrare nel merito del ricorso, che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso del 30 aprile 2019 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento; che di conseguenza la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento; che il Tribunale si limiterà pertanto all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che in corso di procedura, il richiedente asilo ha ricondotto la sua domanda di protezione ai problemi incontrati in patria e segnatamente in famiglia a causa della condizione anatomica del suo organo sessuale; che in particolare egli ha riferito di costanti maltrattamenti ad opera del padre a seguito del palesarsi di tale deficienza fisica e di scherni diffusi da parte di famigliari e amici; che le problematiche avrebbero raggiunto un'entità tale da causargli disagi e intenzioni suicidarie, placate unicamente dall'intercedere della madre, che le sarebbe invece sempre vicina; che per il problema anatomico in questione egli sarebbe stato visitato da diversi medici in patria, i quali gli avrebbero confermato trattarsi di una condizione congenita per la quale non sarebbero stati possibili interventi; che l'insorgente si sarebbe sottoposto a controlli sanitari anche in Svizzera; che oltre all'ipoplasia testé elencata, egli ha fatto presente di un episodio di "mal di cuore" presentatosi durante la procedura d'asilo e per il quale gli sarebbe stata diagnosticata una semplice ipotensione arteriosa (cfr. atto [...]), che nella decisione impugnata la SEM non ha riscontrato alcun ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento; che a mente dell'autorità inferiore non vi sarebbero motivi medici inficianti l'esecuzione del provvedimento né tantomeno la necessità di svolgere ulteriori accertamenti; che l'insorgente sarebbe invero stato visitato da due diversi medici; che il disagio psicologico causato dalla condizione anatomica precitata e le intenzioni autolesionistiche risalirebbero del resto ad un periodo antecedente e sarebbero almeno in parte da ricondurre alla solitudine; che tali circostanze si potrebbero però verificare tanto in patria quanto in Svizzera; che ad ogni modo, nel paese d'origine del ricorrente sarebbero accessibili varie forme di trattamento psicoterapeutico; che quo alla rete famigliare, andrebbe preso atto del fatto che gli episodi di violenza sarebbero provenuti unicamente dal padre; che più generalmente, la situazione odierna nelle province irachene controllate dalle Governo regionale curdo non sarebbe tale da configurare un rischio concreto per la popolazione autoctona curda; che nell'ARK non prevarrebbe una situazione di violenza generalizzata; che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe dunque in linea di massima esigibile; che alla luce di quanto già esposto non vi sarebbero inoltre motivi personali che permettano di giungere ad un diverso esito; che il ricorrente potrebbe ad ogni modo avvalersi del sostegno della madre e della sorella, del proprietario del ristorante nel quale lavorava e di un ulteriore amico, che nel gravame viene censurata suddetta valutazione; che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile; che alcune affermazioni rilasciate in corso di procedura dall'insorgente sarebbero state travisate dall'autorità inferiore; che circa la rete famigliare in patria, egli avrebbe infatti riferito che anche la madre sarebbe stata vittima delle violenze del padre dopo aver preso le sue difese; che la sorella non si sarebbe del resto mai schierata al suo fianco ed inoltre vivrebbe a Dohuk; che l'amico citato dall'autorità inferiore rappresenterebbe inoltre un semplice conoscente e vicino di casa; che non si potrebbe del resto tralasciare il fatto che il padre dell'insorgente sia stato un guerrigliero con personalità forte; che l'insorgente ritiene che la SEM non avrebbe adeguatamente esaminato l'impatto della sua condizione all'organo sessuale sulle possibilità di reinserimento in patria in particolare in rapporto alla peculiarità della società curdo irachena; che d'altro canto, il sistema sanitario esistente nella regione si troverebbe in una situazione precaria ed i costi delle cure sarebbero posti direttamente a carico dei pazienti; che i trattamenti disponibili non sarebbero ad ogni modo equiparabili a quelli dei paesi europei; che le cure psichiatriche sarebbero state trascurate per molto tempo; che in considerazione della situazione personale del ricorrente si giustificherebbe la ritrasmissione degli atti all'autorità di prima istanza per un nuovo esame dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il Tribunale considera che attualmente le provincie curde di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza generalizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5), che tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione facente seguito alla guerra civile siriana, alla presenza dello Stato Islamico nell'Iraq centrale ed alla conseguente esistenza di un importante numero di profughi interni (Internally Displaced Persons, IDP), i fattori individuali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibidem), che in ossequio a tale giurisprudenza, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto di principio ragionevolmente esigibile per gli uomini giovani, di etnia curda e celibi che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-famigliare o di legami con i partiti dominanti in loco (cfr. ibidem), che in specie il ricorrente proviene da B._______, nella provincia di Dohuk, dove ha vissuto sin dall'infanzia (cfr. atto A4, pag. 3); che egli è giovane, di stato civile celibe e dispone di una formazione secondaria completa, oltre che di un'innegabile esperienza lavorativa, che il senso della necessità quanto all'esistenza di una rete sociale (famiglia, parenti o conoscenti) oppure di relazioni con i partiti al potere è inteso a scongiurare che l'interessato venga a trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell'impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, dal momento che in assenza di integrazione sociale o economica risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di alloggio nell'ARK (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8); che non si tratta invece di analizzare la benevolenza dei rapporti con le persone appartenenti a tale rete sociale né di valutare in termini assoluti quanto sia sensibile la situazione personale del richiedente asilo in termini di relazioni famigliari, che su tali presupposti nel caso che ci occupa non sono riscontrabili elementi indicanti un rischio di messa in pericolo concreto per l'insorgente; che questi, pur avendo fatto menzione di un rapporto difficile con parte dei famigliari, risulta infatti essere stato in misura di sostentarsi autonomamente sino all'espatrio, tanto da riuscire a racimolare i soldi necessari per recarsi in Europa; ch'egli ha inoltre a più riprese sottolineato il buon rapporto con la madre, che lo ha sostenuto in Iraq e lo sostiene tutt'ora; che non priva di nota è anche la vicinanza con il titolare del ristorante nel quale egli ha lavorato per diversi anni e che ad ad essa sola permette di escludere un rischio di emarginazione e di mancanza di mezzi di sostentamento qualora dovesse riproporsi in futuro una tale possibilità di impiego, che le problematiche mediche e psicologiche addotte non paiono del resto tali da giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera, che tali circostanze risultano decisive in termini di esigibilità solo laddove le cure, reputate essenziali, non sarebbero ottenibili nel paese d'origine (cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5b); che a tal proposito sono da considerarsi come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b); che lo straniero non può invece prevalersi della suddetta disposizione per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle forme di sostegno mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche non raggiungano gli standard elvetici (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale D-5064/2018 del 27 settembre 2018 e D-3407/2006 dell'8 luglio 2008 consid. 3.1), che in primo luogo, va osservato come la problematica all'organo sessuale cui risulta soffrire l'insorgente è una condizione anatomica congenita per la quale non esistono trattamenti né sono possibili e/o necessari interventi chirurgici, che il "mal di cuore" a cui l'interessato ha fatto riferimento in corso di procedura si è inoltre rivelato un semplice episodio di pressione arteriosa bassa senza seguiti medici, che per quanto concerne gli eventuali strascichi psicologici dettati dalla condizione precitata, v'è inoltre da rilevare che diversamente da quanto sostenuto nel gravame, nella regione d'origine esistono possibilità di trattamento seppur di un livello non comparabile agli standard svizzeri (cfr. sentenze del Tribunale E-4517/2017 del 13 agosto 2018 consid. 8.3.2, E-2904/2014 del 20 gennaio 2016 consid. 7.4) che su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da reputarsi esigibile, che infine, non risultano impedimenti nemmeno sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che per prassi costante, spetta invero al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: