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D-4242/2018

D-4242/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-15 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4242/2018 Sentenza del 15 aprile 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata (...), Honduras, patrocinata dalla MLaw Cinzia Chirayil, Consultorio giuridico di SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 20 giugno 2018. Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 23 settembre 2016, i verbali d'audizione del 29 settembre 2016 (atto A9), dell'11 maggio 2017 (atto A15) e del 20 febbraio 2018 (atto A24), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 20 giugno 2018, notificata il giorno seguente (cfr. atto A29), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente asilo dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 23 luglio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), per mezzo del quale l'interessata ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e l'ammissione provvisoria in Svizzera; in subordine la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione in merito all'esistenza di ostacoli all'esecuzione del rinvio; contestualmente e con protesta di tasse e spese, di essere esentata dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 24 luglio 2018 alla ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), lo scritto della patrocinatrice dell'insorgente del 26 luglio 2018 per il cui tramite veniva sottoposto al Tribunale un certificato medico attestante un verosimile disturbo depressivo, un occasionale dolore al piede nonché l'assunzione di ASA a dosaggio non noto, la decisione incidentale del Tribunale del 27 settembre 2018, con cui l'interessata veniva esentata dal versamento dell'anticipo spese ed il gravame trasmesso all'autorità inferiore per determinazione in merito, la risposta della SEM del 10 ottobre 2018, per mezzo della quale detta autorità si riconfermava nelle proprie posizioni sottolineando come dal certificato medico di cui sopra non si evincerebbe alcun grave problema di salute, la comunicazione dell'insorgente del 16 ottobre 2018, con cui veniva avanzata la tesi circa il fatto che la medesima soffrisse di una sindrome post traumatica da stress, casistica confermata, assieme alla verosimile presenza di un disturbo della personalità misto, anche dalle ipotesi diagnostiche di cui ad un ulteriore certificato medico del Servizio psico-sociale, le ulteriori osservazioni dell'autorità resistente, trasmesse per conoscenza alla patrocinatrice e secondo le quali nemmeno in riscontro alle ulteriori evidenze mediche vi sarebbero stati elementi per ritenere che la richiedente rischiasse di essere esposta ad una situazione problematica nell'evenienza di un ritorno in Honduras, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente ai sensi del vart. 108 cpv. 1 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) contro una decisione della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA, che vi è dunque motivo di entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che può modificare una decisione errata a favore di una parte (art. 62 cpv. 1 PA) anche se nel gravame non viene formulata una richiesta in tal senso; che l'autorità di ricorso non è però tenuta ad effettuare un riesame completo della fattispecie né a ricercare tutti i possibili errori di diritto che non appaiono evidenti o che si deducano facilmente dalla contestazione o dagli atti di causa (cfr. DTF 119 V 349 consid. 1a; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55), che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il ricorso del 23 luglio 2018 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento; che di conseguenza la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento; che il Tribunale si limiterà all'esame degli aspetti contestati, che in corso di procedura, la richiedente asilo ha ricondotto la sua domanda di protezione a diverse problematiche; che allorquando risiedeva a B._______, il fratello, C._______, sarebbe stato assassinato dopo essere stato torturato e ciò nonostante il tentativo di far passare l'evento per un incidente; che con riferimento all'accaduto la ricorrente ha menzionato causali alternative quali dei possibili legami con l'imposta di guerra, delle conoscenze in seno al D._______ nonché il tentativo di estorcergli denaro; che il famigliare sarebbe stato altresì in possesso di informazioni compromettenti sul H._______ e le avrebbe pubblicate su di un noto social network; che dopo il funerale si sarebbe trasferita in un'altra città e più precisamente a E._______; che non avrebbe sporto denuncia in quanto presumerebbe che gli autori abbiano corrotto le autorità; che la richiedente asilo ha anche riferito di successive ricerche nei suoi confronti da parte di sconosciuti; che non meglio precisate persone avrebbero voluto sequestrarla vista la ricchezza del suo ex-partner (...), che vivrebbe ad oggi negli USA; che l'insorgente sarebbe altresì stata minacciata da una donna invaghita del fratello di nome I._______, la quale avrebbe incitato delle bande criminali a compiere atti pregiudizievoli nei suoi confronti; che a tal riguardo l'interessata avrebbe pure sporto denuncia, salvo desistere per timore; ch'ella ha altresì addotto essere stata seguace di un gruppo religioso denominato G._______ in seno al quale avrebbe svolto indagini scoprendo illeciti dell'amministrazione; che la sua zia paterna e il di lei marito, attivi nel governo, avrebbero percepito come una minaccia le sue attività; che l'insorgente avrebbe d'altro canto anche subito intimidazioni da H._______, a suo volta membro della setta in questione; setta che per tentare di costringerla a tornare nei ranghi la avrebbe manipolata impiantandole "delle cose" nel cervello e facendole perdere i capelli; che la zia la vorrebbe altresì assassinare onde sottrarle l'eredità; che l'interessata si sarebbe poi recata in Italia grazie ad un accordo con i vicini di casa di E._______; che una volta in loco essa sarebbe stata sottoposta a condizioni di lavoro e alloggio precarie e minacciata di essere "venduta" a degli asiatici; che non avrebbe potuto denunciare i vicini a causa di loro presunti contatti con ambienti mafiosi; che la ricorrente si sarebbe però sottratta a tale condizione recandosi in Svizzera grazie all'aiuto finanziario dell'ex-partner; che inoltre, un siciliano avrebbe tentato di costringerla alla prostituzione in Svizzera aggiungendo sostanze chimiche al suo cibo a seguito del rifiuto (cfr. atti atto A9, A15 e A24), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha messo in dubbio la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessata e ciò precisando di aver tenuto in debita considerazione l'incoerenza caratteristica dei narrati delle persone cadute vittime di tratta degli esseri umani; che dipoi, le problematiche vissute a seguito del trasferimento in Italia presso il figlio della vicina e l'eventualità, non concretizzatasi, di finire vittima di sfruttamento sessuale, non raggiungerebbero un'intensità da tale da essere rilevanti per l'asilo; che i famigliari rimasti in patria non avrebbero subito alcuna rappresaglia, che la questione sarebbe da considerarsi conclusa, per il che, non vi sarebbe alcun rischio di sfruttamento in caso di rientro in Honduras; che oltremodo, la pericolosità della zona in cui risiederebbe la famiglia non avrebbe alcuna portata; che su tali presupposti, l'autorità resistente non ha ritenuto applicabile il principio del divieto di respingimento; che per gli stessi motivi di cui sopra, non vi sarebbero elementi per ritenere che in caso di rientro in patria la ricorrente rischi di essere esposta a un rischio reale immediato di subire trattamenti contrari agli art. 3 e 4 CEDU; che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile e possibile, che con ricorso l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento; che la SEM si sarebbe votata ad un esame sommario degli ostacoli al medesimo; che la ricorrente avrebbe invero allegato in modo costante che la sua decisione di espatriare sarebbe stata maturata a seguito alla morte di C._______ ed alle minacce di cui sarebbe stata oggetto sia in precedenza che a seguito di tale evento; che avrebbe altresì addotto temere che il fratello fosse stato ucciso a causa della sua vicinanza al D._______ o per questioni attinenti all'imposta sulla guerriglia; che occorrerebbe rilevare come nel contesto di violenza legato alle bande criminali in Honduras, si intenderebbe per "empuesto da guerra" il frutto dell'attività di estorsione; che l'interessata avrebbe d'altro canto subito numerosi eventi particolarmente drammatici nei mesi precedenti la sua domanda d'asilo; che ella sarebbe stata emotivamente provata, sia a causa delle minacce, che per via dalla recente fuga dalla situazione di sfruttamento in Italia; che i problemi di salute della ricorrente sarebbero già emersi nel corso del soggiorno nel CFA e dell'audizione sulle generalità; che le esigenze in relazione all'esaustività dei motivi ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 e 4 LStrI dovrebbero essere adeguate di conseguenza; che l'autorità di prime cure non poteva esigere che la ricorrente fornisse un racconto esaustivo delle ragioni che si opponevano ad un suo ritorno in patria; che l'interessata avrebbe presentato in modo credibile il pericolo di essere sequestrata o di essere sottoposta a trattamenti disumani o degradanti da parte di bande criminali; che la ricorrente ed il di lei fratello sarebbero stati professionalmente attivi per conto del summenzionato (...), cittadino americano particolarmente benestante attivo nel settore immobiliare; che tali affermazioni apparrebbero facilmente confermabili da una semplice ricerca su internet; che l'autorità resistente avrebbe erroneamente apprezzato i fatti allegati dalla ricorrente; che alla luce delle informazioni relative al paese di origine, le affermazioni relative al livello di violenza ed al rischio di essere ricercata da bande criminali al fine di ottenere denaro apparrebbero verosimili; che diverse fonti confermerebbero che la violenza e l'insicurezza raggiungerebbe livelli allarmanti in Honduras, malgrado una diminuzione negli ultimi anni; che sarebbe concentrata soprattutto nelle grandi città e nei centri urbani; che buona parte della violenza sarebbe legata alle attività di gang criminali; che l'intervento governativo tenderebbe essenzialmente a reprimere il fenomeno facendo uso di forza militare; che Amnesty International avrebbe rilevato che la violenza e l'insicurezza in Honduras rimarrebbe molto elevata nonostante la diminuzione del tasso di omicidi; che secondo la BBC la situazione precitata sarebbe essenzialmente legata alle reti di trafficanti di droga che si estenderebbero dal Guatemala al Salvador; che l'assenza di risposta statale avrebbe pure permesso a questi sodalizi di infiltrare le istituzioni; che la SEM non avrebbe tenuto in debita considerazione l'incapacità a proteggere delle autorità honduregne; che l'impunità e il tasso di non risoluzione dei crimini sarebbero elevati, da che la scarsa fiducia nel sistema giudiziario da parte della popolazione; che la Segreteria di Stato avrebbe pure omesso di apprezzare le allegazioni della ricorrente alla luce della sua pregressa esperienza con le autorità di perseguimento penale; che difatti, nel 2015 ella avrebbe denunciato senza successo delle minacce di morte da parte di I._______; che contrariamente a quanto constatato nella decisione avversata, la ricorrente avrebbe esposto gli stessi fatti riportati nella denuncia, salvo menzionare la presenta di sconosciuti e non di un'auto; che nel prosieguo del ricorso, viene sottolineata anche l'assenza della menzione della causa della morte nel certificato di decesso di C._______, elemento che avvalorerebbe la tesi dell'insorgente circa la mancata conduzione di un'inchiesta al riguardo; che nel complesso, si dovrebbe concludere quanto all'assenza di ammissibilità ed esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che contestualmente alla trasmissione della documentazione medica, la ricorrente ha sottolineato la fragilità della sua rete famigliare a E._______; che la medesima sarebbe composta dal padre, dalla sua seconda moglie e dal loro figlio, i quali non sarebbero però in grado di fornire un supporto economico per la reintegrazione dell'insorgente; che l'interessata nemmeno potrebbe fare capo alle predette persone onde ottenere il necessario supporto socio-affettivo; che l'Honduras sarebbe del resto il paese dell'America latina in cui le diseguaglianze economiche sarebbero più marcate; che sarebbe pure precoce escludere un rischio di nuovo reclutamento o di trattamenti vietati ai sensi dell'art. 3 CEDU, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che anche in tale contesto sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio verso l'Honduras è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha tuttavia più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU, che spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che essa correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposta, nel Paese verso il quale sarà allontanata, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti), che nel presente caso, il complesso di fatti esposto in corso di procedura risulta poco credibile e pare basarsi più su speculazioni soggettive che su elementi oggettivamente passibili di riscontro, che quo ai motivi alla base del decesso del fratello e delle presunte ricerche nei suoi stessi confronti, l'insorgente si è limitata a fornire ipotesi circa alcune correlazioni dalle quali è però difficile estrapolare un quadro che permetta di considerare un rischio concreto di esposizione ad atti pregiudizievoli nell'eventualità di un rientro in patria; che nel corso dell'audizione sulle generalità ella ha parlato di due possibili cause, ossia i contatti del fratello con il D._______ e l'imposta di guerriglia; che ha altresì affermato di essere stata ricercata senza sapere che vi fosse a monte (cfr. atto A9, pag. 6 e seg.); che dipoi ha introdotto nuovi ed ulteriori elementi relazionando gli avvenimenti a presunte volontà estorsive di alcune bande armate nei suoi confronti (dettate dall'agiatezza suo ex compagno) ed al fatto che il fratello sarebbe stato a conoscenza di informazioni compromettenti su H._______ (cfr. atto A15, pag. 4 e seg.), che pure le asserzioni a riguardo delle problematiche intercorse con tale I._______, inizialmente omesse dall'insorgente, non convincono il Tribunale; che le indicazioni rese al soggetto peccano di esaustività e sono in parte contradditorie; che nel corso dell'audizione dell'11 maggio 2017 l'interessata ha infatti addotto di aver sporto denuncia, salvo non mandarla avanti per timore preferendo darsi alla fuga (cfr. atto A15, pag. 4 e seg.), mentre il 20 febbraio 2018 ha affermato di aver depositato la querela onde chiedere asilo negli USA senza essere in grado di fornire indicazioni precise in merito all'avanzamento della procedura (cfr. atto A24, pag. 13); che per di più, quanto allegato non collima con le risultanze della denuncia versata agli atti che fa menzione circa la presenza di un veicolo grigio senza che vi sia invece riferimento alle minacce telefoniche allegate in sede d'audizione (cfr. atto A15, pag. 4), che non vi sono del resto indizi concreti che traspaiono dagli atti nemmeno per quanto concerne le millantate manipolazioni celebrali nei suoi confronti da parte della G._______ ed ai timori che la zia possa compiere atti pregiudizievoli nei suoi confronti per questioni successorie; che tali aspetti non sono peraltro stati censurati in sede ricorsuale, che impregiudicato quanto precede ed a prescindere dalla verosimiglianza della versione dell'interessata, occorre rammentare che il Tribunale ha già avuto modo di statuire che i cittadini honduregni possono avvalersi di un'infrastruttura di protezione efficiente e funzionante e ciò nonostante il tasso di criminalità elevato effettivamente recensibile nel paese; che in tale contesto esiste pure la possibilità di fare capo ad alternative di protezione interna (cfr. sentenze del Tribunale E-5731/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 7 e E-5896/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 7), che nonostante quanto proposto nel gravame, la ricorrente non ha apportato indizi concreti quanto al fatto che le autorità non abbiano precedentemente dato seguito alle sue segnalazioni; che come lo si evince dagli atti di causa, le forze di sicurezza hanno infatti regolarmente registrato la sua querela del 2015 nei confronti di F._______; che è stata inoltre lei stessa a decidere di desistere dalla procedura (cfr. atto A15, pag. 4); che l'assenza di indicazioni circa la causa della morte sul certificato di decesso relativo al fratello non è ad essa sola concludente, che con ciò, non si può seguire la tesi ricorsuale circa il fatto che l'insorgente rischi di essere esposta trattamenti disumani o degradanti da parte di terze entità, che posto quanto sopra, i menzionati riscontri relativamente al profilo di tale (nome dell'ex compagno) risultano ininfluenti, che nemmeno si può partire dall'assunto che sia lo stesso stato honduregno a voler sottoporre l'insorgente a trattamenti vietati; che dagli atti non traspare alcun indizio in tal senso; che la ricorrente medesima ha affermato di non aver mai avuto problemi con le autorità (cfr. atto A9, pag. 6; atto A15, pag. 6), che d'altro canto, questioni di ordine generale quali la difficile situazione securitaria nel paese non risultano pertinenti nell'ambito dell'art. 3 CEDU, che la presunta qualità di vittima di tratta di esseri umani dell'insorgente, quand'anche possa giustificare una parziale relativizzazione degli indicatori di inverosimiglianza (DTAF 2016/27 consid. 6.3.1 con riferimenti citati), non legittima quindi un diverso apprezzamento degli eventi di cui sopra, che tuttavia ed a prescindere da quanto a margine, il Tribunale ha già avuto modo di precisare che in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata potenziale violazione dell'art. 4 CEDU, le autorità Svizzere sono confrontate con una serie di obbligazioni impostedagli strumenti di diritto internazionale reggenti la materia (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati), che le vittime devono essere identificate, protette e sostenute; che la Svizzera è obbligata ad adottare le misure necessarie, segnatamente in vista dell'identificazione e della loro assistenza, se del caso in collaborazione con altri Stati e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno (cfr. più nel dettaglio la sentenza del Tribunale D-749/2020 consid. 5.3 e rif. citati), che quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile; che in altri termini, l'eventualità che il richiedente possa cadere nuovamente vittima di sfruttamento (Re-Trafficking) può ad essa sola influire sull'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2016/27 consid. 8.11 e seg.; sentenza del Tribunale D-2759/2018 del 2 luglio 2018); che in concreto l'espulsione non deve essere disposta se è reso verosimile il rischio immediato di un nuovo reclutamento nel giro della prostituzione o di rappresaglie (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5.3.1), che come lo ha rettamente sottolineato l'autorità inferiore, un siffatto rischio non ricorre però nel caso di specie, che la situazione che ha portato l'insorgente in Italia può infatti essere ricondotta a circostanze puntuali, ossia ad un accordo con la vicina di casa poi rivelatosi sfavorevole, che quand'anche si voglia partire dal presupposto che il trasferimento della ricorrente dal paese d'origine, le cui modalità non sono state rimesse in discussione dall'autorità resistente, possano configurare un tentativo di sottoporla a «tratta di persone» (cfr. art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini; DTAF 2016/27 consid. 5.1), è incontestabile che si trattasse in specie di una problematica circoscritta (il beneficiario delle prestazioni di aiuto domestico sarebbe stato il figlio della vicina di casa) e non correlata con una rete criminalità organizzata transnazionale che lasci presupporre rischi concreti di un nuovo reclutamento (cfr. supra), che non vi sono invero elementi agli atti che permettano di concludere che vi siano state rappresaglie nei confronti dei famigliari dell'insorgente a seguito dalla sua fuga dal domicilio del figlio della vicina; che lo stesso padre della ricorrente avrebbe per sua stessa ammissione tentato di recuperare 1000 euro dal medesimo, cosa che non plaude alla millantata pericolosità dei soggetti (cfr. atto A24, pag. 6); che l'interessata ha del resto precisato di non dover più alcunché a tali personaggi (cfr. atto A24, pag. 9); che concordemente a quanto sancito dall'autorità inferiore, le generiche affermazioni circa presunti contatti di tali persone con la criminalità ed a proposito di non meglio precisate minacce nei confronti dei famigliari risultano inconsistenti (cfr. atto A24, pag. 8), che per quanto concerne invece eventuali timori relazionabili con la sua situazione in Svizzera e quo alla possibilità di presentare una querela per reati commessi all'estero ma perseguibili in Svizzera a norma del Titolo primo del CP, va segnalato che alla ricorrente, regolarmente patrocinata, è già stata fatta presente in più occasioni la possibilità di rivolgersi alle autorità di perseguimento penale elvetiche (cfr. decisione impugnata, pag. 9) che per il resto e nei limiti di quanto deducibile dagli atti di causa e dalle contestazioni dell'insorgente (cfr. supra pag. 3 e rif. citati per la delimitazione), si può partire dal presupposto che l'autorità inferiore abbia dato debitamente seguito alle ulteriori obbligazioni di cui alla DTAF 2016/27, avendo identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta e segnalato il caso alle autorità preposte al chiarimento di tali casistiche, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che nonostante il tasso di criminalità elevato e la situazione politica piuttosto tesa, in Honduras non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, di modo che l'esecuzione dell'allontanamento non risulta generalmente inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale D-6104/2019 del 9 dicembre 2019 e la già citata E-5731/2018 consid. 9.3.1), che nemmeno la situazione personale dell'interessata risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che ella è istruita ed è stata professionalmente attiva nel proprio paese d'origine, che nel quadro honduregno l'esistenza di una rete famigliare non è inoltre conditio sine qua non al giudizio di esigibilità; che ad ogni buon conto non si può negare che la ricorrente disponga di famigliari in loco, che inoltre, la sua situazione dal punto di vista medico - quandanche vi fossero da confermare le diagnosi di sindrome post traumatica da stress, disturbo della personalità misto e disturbo depressivo - non è tale da giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera (sulle casistiche che possono comportare un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento si vedano DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24 consid. 5b, sentenze del Tribunale D-5064/2018 del 27 settembre 2018 e D-3407/2006 dell'8 luglio 2008 consid. 3.1), che su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da reputarsi esigibile, che infine, non risultano impedimenti nemmeno sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che per prassi costante, spetta invero alla ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali, pari a CHF 750.- e che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: