Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. Gli interessati, entrambi di nazionalità nigeriana, hanno presentato le loro domande d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2019 (cfr. atti dell'istanza inferiore [di seguito: atti SEM] n. [...]-1/2 e n. [...]-2/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC» la richiedente asilo, e per suo tramite anche il figlio, avevano già depositato due domande d'asilo pregresse in Francia rispettivamente il (...) e il (...) (cfr. atti SEM n. [...]-9/1 e n. [...]-10/1). C. Il (...) novembre 2019, la SEM ha presentato alle competenti autorità francesi, una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...]-13/5 e n. [...]-14/1). D. Con segnalazione quale caso vulnerabile del 19 novembre 2019, la rappresentante legale degli interessati, ha informato l'autorità inferiore di indizi per l'identificazione quale possibile vittima di tratta di esseri umani della richiedente asilo. Quest'ultima avrebbe asserito di aver timore per sé stessa, per il figlio e per la sua famiglia in Nigeria, in caso tornasse in Francia o in Nigeria. Ella sarebbe giunta in Europa con una donna, che le avrebbe promesso di farla studiare, ma in seguito l'obiettivo si sarebbe dimostrato essere la prostituzione. Un mese prima la richiedente avrebbe ricevuto delle minacce dalla precitata (cfr. atto SEM n. [...]-18/1). E. Il (...) novembre 2019 A._______, è stata sentita nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto SEM n. [...]-19/9; di seguito: verbale 1). L'interessata, ha in particolare sostenuto di essere partita dalla Nigeria nell'anno 2015, entrando su suolo europeo, dapprima in C._______ e poi proseguendo lo stesso anno verso la Francia. Nell'ultimo Paese precitato, disporrebbe di un avvocato, che l'avrebbe seguita nella procedura ricorsuale in merito alla sua domanda d'asilo depositata in Francia, che avrebbe avuto un esito negativo, non ottenendo la concessione dell'asilo (cfr. verbale 1, pag. 2 seg. e pag. 5 seg.). F. In data (...) novembre 2019, la Francia ha trasmesso il suo accordo di ripresa in carico dei richiedenti, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...]-24/1 e n. [...]-25/1). G. Il (...) novembre 2019 si è svolto con l'interessata il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), nonché è stata sentita in merito alla possibile tratta di esseri umani della quale sarebbe stata vittima (cfr. atto SEM n. [...]-23/14; di seguito: verbale 2). Nell'ambito della predetta audizione, la richiedente asilo ha in sostanza e per quanto qui di rilievo dichiarato che, a seguito di un incontro fortuito al (...) con la sorella di "D._______" nel 2015, nel quale avrebbe appreso che quest'ultima cercava delle persone in Europa, dopo essersi sottoposta ad un rito sciamanico promettendo di non fuggire, ella sarebbe espatriata dalla Nigeria accompagnata nel corso del suo itinerario da diverse persone, che l'avrebbero condotta dapprima in C._______, ed in seguito in Francia. In quest'ultimo Paese avrebbe abitato per un mese presso "D._______", durante il quale non avrebbe fatto nulla. Trascorso tale mese, una sera, la sua padrona di casa le avrebbe ingiunto di vestirsi e l'avrebbe accompagnata in un posto in strada, riferendole che la prostituzione sarebbe stata d'ora in poi il suo lavoro. La richiedente le avrebbe ricordato che ella sarebbe giunta in Europa con la promessa di studiare, ma per tutta risposta la "D._______" le avrebbe detto che lì non vi era alcuna scuola, e che quello era il loro lavoro, lasciandola in strada. Di fatto ella si sarebbe prostituita un'unica volta, consegnando i soldi del provento alla "D._______", mentre che nei nove mesi successivi, avrebbe consegnato quanto avrebbe ricevuto quale richiedente l'asilo, dopo aver presentato una prima domanda d'asilo in Francia. La "D._______" l'avrebbe regolarmente picchiata e minacciata, quando lei non consegnava dei soldi, in quanto le avrebbe riferito che doveva rimborsare il debito da lei contratto per farla giungere in Europa. Nel frattempo, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno quale richiedente l'asilo per nove mesi, si sarebbe trasferita con un'altra ragazza che esercitava pure la prostituzione in un appartamento in affitto. In questo periodo avrebbe incontrato un uomo, con il quale avrebbe discusso della sua situazione, che l'avrebbe messa in contatto con un'altra persona. Quest'ultima le avrebbe riferito di raggiungerla a E._______. Nel corso del 2017 ella sarebbe quindi fuggita in quest'ultimo luogo, ove avrebbe abitato con un uomo (...), detto "F._______", con il quale avrebbe generato il figlio, che avrebbe affittato per lei l'appartamento in cui viveva, mentre che lui avrebbe invece vissuto e lavorato illegalmente a G._______. Durante il periodo trascorso nel predetto appartamento, avrebbe contattato l'associazione "H._______", che l'avrebbe consigliata di depositare un'altra domanda d'asilo, ciò che lei avrebbe fatto, nonché sostenuta finanziariamente, fornendole un alloggio tramite un'altra associazione "I._______", nonché per i viveri ed il vestiario, in particolare dopo la nascita del figlio B._______ e la perdita dei contatti con il padre di quest'ultimo. Per la seconda procedura d'asilo, durante la quale avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno di unicamente tre mesi, sarebbe inoltre stata affiancata e rappresentata da un avvocato e sostenuta dall'associazione "H._______". Durante tale procedura, ella si sarebbe identificata quale vittima di tratta di esseri umani, ma la sua domanda d'asilo non sarebbe stata accolta. Anche la procedura ricorsuale intentata contro la decisione d'asilo negativa, e terminata nell'ottobre 2019, non avrebbe condotto ad un esito differente. Ella sarebbe giunta in Svizzera dopo aver nuovamente incontrato a E._______ la "D._______" - la quale sarebbe riuscita a rintracciarla nonostante ella avrebbe interrotto ogni contatto con la stessa, distruggendo la SIM Card del suo telefonino dopo una settimana dal suo trasferimento a E._______, in quanto la medesima avrebbe continuato ad angustiarla chiedendole il versamento di denaro - che l'avrebbe minacciata di mandare dei ragazzi dove lei viveva, nonché che avrebbe continuato ad avere delle problematiche a causa del mancato pagamento. Intimorita da tale incontro, ella non si sarebbe più recata al colloquio che avrebbe dovuto avere con l'associazione "H._______" il medesimo giorno, e sarebbe fuggita con il figlio verso la Svizzera il giorno seguente, temendo per l'incolumità del medesimo, senza contattare le autorità francesi in merito all'episodio, né avvertire il suo avvocato. Questionata in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Francia, l'interessata ha riferito che, malgrado avrebbe narrato alle autorità francesi la sua vera storia, avrebbero respinto la sua domanda d'asilo. Inoltre, nonostante abbia ricevuto un alloggio in Francia presso le associazioni "H._______" e "I._______", teme che "D._______" possa rintracciarla e che possa arrecare danno a lei o al figlio (cfr. verbale 2, D87 segg., pag. 12). Circa il suo stato di salute, ella ha riferito di sentire un dolore al petto e dietro alla schiena a causa delle percosse che avrebbe ricevuto da "D._______" nonché sulla cicatrice provocata dal taglio cesareo, problematiche per le quali si sarebbe già annunciata all'infermeria del Centro ove alloggia. Il figlio B._______ starebbe invece bene, a parte uno sfogo cutaneo al collo, per il quale le avrebbero dato una crema da applicare ma sarebbe tutt'ora presente, e per questo si rivolgerà nuovamente all'infermeria (cfr. verbale 2, D95 segg., pag. 13). I richiedenti non hanno consegnato alcuna documentazione a supporto della loro domanda d'asilo. H. A seguito degli elementi emersi durante i verbali d'audizione della richiedente asilo, in data (...) dicembre 2019 la SEM ha informato le autorità francesi competenti che l'interessata è una potenziale vittima di tratta di esseri umani in Francia (cfr. atto SEM n. [...]-26/1). I. I.a Sempre in medesima data, l'autorità inferiore ha segnalato all' (...) (...) del caso di fondato sospetto di tratta di esseri umani della richiedente asilo (cfr. atto SEM n. [...]-28/1). I.b (...) ha risposto in data (...) dicembre 2019, riferendo non esserci in specie sufficienti elementi forniti dalla vittima per la trasmissione del caso alle autorità di polizia francesi, rispettivamente per l'apertura di un'indagine (cfr. atto SEM n. [...]-31/2). J. Con rapporti medici stilati rispettivamente il (...) ed il (...), la richiedente asilo è stata visitata per i dolori all'addome segnalati, con una diagnosi di stipsi cronica con prescrizione di medicamenti da assumere, che dalla seconda visita sarebbe emerso essersi risolta (cfr. atti SEM n. [...]-32/6 e n. [...]-34/3). Il bambino è stato invece visitato il (...) per una tosse persistente e per dei puntini al collo, con una diagnosi di miliaria cristallina a livello del collo, IVR laringotracheitica con miringite bilaterale, con prescrizione di una cura di "(...)" per tre giorni completi, l'umidificazione e l'applicazione di una crema (cfr. atto SEM n. [...]-33/2). K. Su richiesta dell'autorità inferiore, il (...) gennaio 2020, l'infermeria del Centro ove sono alloggiati i richiedenti asilo, ha informato che per i medesimi non sarebbero previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. [...]-35/4). L. Con decisione del 31 gennaio 2020, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. [...]-37/1), la SEM non è entrata nel merito delle succitate domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il loro allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso la Francia, come pure incaricando il (...) dell'esecuzione della decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. M. Il 7 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno inoltrato il loro ricorso avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare, nonché la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM per una nuova analisi delle allegazioni dei richiedenti nell'ambito di un esame nazionale della loro domanda d'asilo. Contestualmente, i ricorrenti hanno proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. N. In data 11 febbraio 2020, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in via supercautelare (cfr. risultanze processuali). O. Con scritto datato 11 febbraio 2020 (recte: 12 febbraio 2020; cfr. timbro del plico raccomandato), i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale in allegato i due rapporti stilati rispettivamente il (...) ed il (...) da parte del (...). In particolare, nel corso dell'ultimo colloquio, avvenuto il (...) tra la ricorrente ed il predetto (...), sarebbero emersi degli elementi rilevanti in merito al trascorso dell'interessata legati al suo sfruttamento sessuale, in particolare circa il ruolo che avrebbe avuto il padre della ricorrente nella vicenda, le modalità e la durata dello sfruttamento, così come in merito alla relazione ed al ruolo che avrebbe avuto anche il padre del figlio della ricorrente, pure legato allo sfruttamento della medesima a E._______. A mente della rappresentante legale dei ricorrenti, proprio la condizione di vittima di tratta di esseri umani con le sofferenze ed i timori ad essa associati, avrebbero impedito, e probabilmente continuerebbero ad intralciare, almeno parzialmente, alla ricorrente di potersi esprimere in modo esaustivo su tutti gli aspetti della sua traumatica esperienza. Sarebbero quindi necessari più tempo e maggiori momenti di approfondimento con la medesima alfine di far emergere tutti gli aspetti importanti e per permettere di avere un quadro completo del suo trascorso. Infine, il rapporto (...) del (...), evidenzierebbe nuovi dettagli, che sarebbero rilevanti per la valutazione del rischio di rivittimizzazione della ricorrente. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3.1 La SEM, nella sua decisione, non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli interessati. Dapprima ha ritenuto che la Francia sarebbe competente per lo svolgimento della loro procedura d'asilo e di allontanamento e che il fatto che le autorità francesi avrebbero respinto la loro domanda d'asilo, non sarebbe atto a confutare la stessa. Invero, il predetto Stato membro rimarrebbe competente per la prosecuzione del procedimento sino all'esecuzione dell'allontanamento o alla regolarizzazione del loro soggiorno nel predetto Paese. La richiedente non avrebbe inoltre apportato alcun elemento concreto a riprova che la Francia abbia violato i suoi impegni di diritto internazionale o che la sua domanda d'asilo non sarebbe stata trattata secondo una regolare procedura. Neppure sussisterebbero dei fondati motivi per ritenere che vi siano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Francia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamenti dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE) e dell'art. 3 CEDU. In tale contesto, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che essi non si troverebbero in una situazione esistenziale difficile, che non sarebbero trasferiti nel loro Paese d'origine o di provenienza, senza che la loro domanda d'asilo sia esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero inoltre motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali le loro domande d'asilo sarebbero da esaminare in Svizzera. Proseguendo nell'analisi, l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe nella fattispecie giustificato. Infine non sussisterebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). In primo luogo, la SEM ha rilevato che nel corso della procedura, la richiedente è stata identificata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. Per quanto attiene quest'ultima condizione ed i timori espressi dalla richiedente nei confronti di "D._______", l'autorità inferiore ha dapprima rilevato che la Francia è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e che sarebbe disposta ed in grado di offrire una protezione adeguata ai ricorrenti. Nel caso di specie, non sussisterebbero degli indizi concreti che sovvertirebbero tale asserto. Ella potrà quindi rivolgersi all'autorità di polizia francese - alla quale in passato non si sarebbe indirizzata - nel caso fosse esposta a delle minacce concrete. Inoltre la Francia avrebbe ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543, di seguito: Conv. tratta). Nel caso specifico, le autorità francesi sarebbero state informate del fatto che lei sarebbe una vittima potenziale di tratta di esseri umani, e che alle medesime verrà nuovamente segnalato lo stesso da parte della SEM, al momento del loro trasferimento verso la Francia. Spetterebbe inoltre alla richiedente rivolgersi in seguito alle autorità francesi per esporre i fatti di cui ha sostenuto essere vittima e chiedere protezione. Parimenti, lei avrebbe la possibilità di rivolgersi a diverse organizzazioni di sostegno alle vittime di tratta su suolo francese, circostanza tra l'altro dimostrata dalle sue stesse dichiarazioni, in quanto l'interessata stessa avrebbe beneficiato dell'aiuto e del supporto di due associazioni. In secondo luogo, neanche il loro stato di salute, acclarato, si opporrebbe ad un trasferimento in Francia, in particolare disponendo tale Paese di un'infrastruttura medica sufficiente. Inoltre, soltanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il seguito della procedura Dublino, e questa verrà valutata in modo definitivo poco prima del loro trasferimento.
E. 3.2 I ricorrenti, nel loro ricorso, dopo aver esposto la fattispecie ed i motivi per i quali andrebbe concesso l'effetto sospensivo al medesimo, rilevano dapprima che l'autorità di prime cure avrebbe inviato alle autorità francesi una richiesta di ripresa in carico della ricorrente prima che l'insorgente avesse la possibilità di essere sentita sugli ostacoli circa un suo eventuale rinvio in Francia, ed informare di conseguenza anche le autorità francesi. La richiesta al predetto Paese, non avrebbe pertanto integrato quegli elementi emersi in occasione del colloquio Dublino e dell'audizione quale potenziale vittima di tratta che sono seguiti. Tale comunicazione sarebbe stata fatta dalla SEM soltanto in un secondo tempo, ovvero (...) giorni dopo la risposta di ripresa in carico da parte della Francia, alla quale peraltro le autorità francesi non avrebbero risposto alcunché. Proseguendo, gli insorgenti avversano la decisione dell'autorità di prime cure, in quanto ritengono che l'istruzione della loro domanda d'asilo risulterebbe incompleta, visto che non sarebbero state adottate tutte le cautele che si imporrebbero dalla condizione della ricorrente quale vittima di tratta di esseri umani. In primo luogo, dopo aver rammentato la definizione di tratta di persone ed alcune disposizioni topiche di diritto internazionale per l'identificazione delle vittime di tratta di esseri umani nonché in merito agli obblighi degli Stati firmatari della Conv. tratta e del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) - riferendosi anche ad alcune sentenze del Tribunale in merito - le autorità di polizia francesi non sarebbero state informate dalla polizia federale svizzera, per mancanza di sufficienti elementi di dettaglio, in contrasto con quanto disposto dall'art. 10 cpv. 2 della Conv. tratta. In secondo luogo, non sarebbe stato accordato alla ricorrente alcun periodo di riflessione e ristabilimento, in un contesto protetto e secondo le misure previste, in conformità con gli art. 12 e 13 della Conv. tratta. Il senso di tali misure apparirebbe essere quello di permettere alla vittima di poter almeno iniziare un percorso di ristabilimento che la aiuti a riflettere su quanto occorsole, comprenderne meglio la natura, cominciare a superare timori e reticenze e quindi essere in grado di spiegarsi esaustivamente. La SEM, non avrebbe in specie proceduto a compiere delle investigazioni complementari, che sarebbero invero necessarie per chiarire molti aspetti del vissuto della ricorrente, rimasti non acclarati, come pure per permettere alla polizia federale di disporre di informazioni concrete da trasmettere alle autorità francesi al fine dell'identificazione degli autori del reato di tratta di esseri umani. Inoltre, nel caso di specie, la ricorrente sarebbe accompagnata da un figlio piccolo, circostanza che insieme alla condizione di vittima di tratta di esseri umani, la renderebbe particolarmente vulnerabile. In tale contesto, l'autorità inferiore, non avrebbe richiesto le garanzie specifiche alla Francia in merito al luogo in cui la ricorrente sarebbe alloggiata e come le verrebbe assicurata la protezione dopo il suo trasferimento nel predetto Stato, ciò che si imporrebbe nella fattispecie. A torto, la SEM non avrebbe neppure esaminato in modo generale la realtà delle vittime di tratta in Francia, ed in particolare in merito alle criticità del sistema d'accoglienza d'asilo francese - che recenti rapporti e studi attesterebbero - e al fatto che la procedura d'asilo dei richiedenti dovrebbe, eventualmente, essere riattivata attraverso una serie di procedure non semplici, non immediatamente accessibili e di esito incerto. I ricorrenti proseguono citando il contesto nigeriano particolare per quanto attiene la tratta di esseri umani, riferendosi a diversi rapporti di organismi internazionali e nazionali nonché alla decisione del Tribunale D-6806/2013 del 18 luglio 2016 (pubblicata parzialmente nella DTAF 2016/27) inerente il rituale "juju" e gli obblighi di diritto internazionale che si impongono agli Stati firmatari nel caso di tratta di esseri umani, ed in particolare nell'evenienza di tratta di donne nigeriane con lo scopo di costringerle alla prostituzione. Nella fattispecie, la ricorrente sarebbe stata rintracciata dalla sua sfruttatrice, anche a distanza di un anno dalla sua fuga, in un'altra città e malgrado avesse distrutto la scheda SIM del suo cellulare. Sulla scorta degli elementi succitati, apparirebbe pure elevata la probabilità di un rischio di rivittimizzazione dell'interessata. Mancherebbero tuttavia delle informazioni in merito alle modalità che avrebbero permesso alla "D._______" di rintracciare la ricorrente, come pure circa ulteriori punti importanti, carenza nelle allegazioni della ricorrente riconducibile alla difficoltà di narrazione della stessa. Tali difficoltà, dovute alle paure e reticenze connesse alla sua condizione di vittima, sarebbero potute essere superate, anche grazie ad un periodo di riflessione e ristabilimento, che in specie non sarebbe stato invece accordato. Alla luce di tali elementi, gli interessati ritengono che, l'autorità inferiore avrebbe accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente determinanti. Non avrebbe difatti concesso un periodo di riflessione e ristabilimento alla ricorrente, per permetterle di esporre tutti gli elementi fondanti la sua condizione di vittima di tratta, come non avrebbe neppure acquisito dalle autorità francesi le garanzie idonee ad una presa in carico effettiva e completa dei richiedenti, tenendo in considerazione la condizione di vittima di tratta della ricorrente, il nucleo familiare vulnerabile ed il rischio di rivittimizzazione.
E. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Non può invece essere invocata l'inopportunità della decisione impugnata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.2).
E. 4.2 Nei ricorsi avverso una decisione di non entrata nel merito, nella quale la SEM rifiuta per tale motivo l'esame della domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1-3 LAsi), la competenza decisionale dell'autorità di ricorso è essenzialmente limitata al quesito a sapere se l'autorità inferiore non è entrata a ragione, o a torto, nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; DTAF 2012/4 consid. 2.2 con riferimenti ivi citati).
E. 5.1 Ciò posto, nel suo memoriale ricorsuale, gli insorgenti si prevalgono essenzialmente di una violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, per il che risulta d'uopo esaminare in primo luogo il fondamento o meno di tale censura d'ordine formale (cfr. in tal senso in particolare DTF 138 I 232 consid. 5.1, sentenze del Tribunale E-429/2020 del 30 gennaio 2020, F-6313/2019 dell'11 dicembre 2019 e F-6030/2019 del 20 novembre 2019).
E. 5.2 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. anche Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). L'obbligo di collaborare della parte tocca in particolare i fatti in relazione alla sua situazione personale, quelli che conosce meglio delle autorità o ancora quelli che, senza la sua collaborazione, non possono essere raccolti con uno sforzo ragionevole (cfr. DTAF 2011/54 consid. 5; 2008/24 consid. 7.2).
E. 5.3 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già considerato dal Tribunale nella DTAF 2016/27 del 18 luglio 2016. In tale contesto il Tribunale rileva dapprima che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, a prescindere da quale Paese d'origine l'interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera, e di conseguenza che la SEM deve prendere in considerazione (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo di Palermo e dalla Conv. tratta. Da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e o potenziali di tali atti. In tal senso, le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. In particolare, la Svizzera, quale Stato firmatario, è obbligato ad adottare le misure necessarie atte ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre Parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno (per la cooperazione tra Stati membri cfr. in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Güzleyurtlu e altri contro Cipro e Turchia del 29 gennaio 2019, n. 36925/07, par. 222 segg.). Inoltre nel caso in cui le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, devono assicurarsi che essa non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d'identificazione, che la vede vittima di un reato previsto dall'articolo 18 Conv. tratta, sia stata completata dalle autorità competenti (art. 10 consid. 2 Conv. tratta), risultando tale obbligo self-executing. Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 consid. 1 e 2 Conv. tratta (art. 10 consid. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). Infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime. Gli obblighi precitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani. In tal senso le autorità competenti in materia d'asilo sono obbligate, ad indagare in merito alle informazioni, le quali indicano che la persona potrebbe essere vittima di tratta di esseri umani, anche se quest'ultima non dichiara esplicitamente, di essere vittima di una tale tratta od anche se nelle sue allegazioni vi sono alcuni punti che appaiono essere inverosimili. Segnatamente nelle procedure Dublino, risulta maggiormente difficile il riconoscimento e l'identificazione di vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019, D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1, E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.).
E. 5.4 Ora, nella presente disamina i ricorrenti censurano il procedere dell'autorità inferiore, che non avrebbe in particolare concesso un periodo di riflessione e ristabilimento alla ricorrente quale vittima di tratta di esseri umani, per permetterle di esporre tutti gli elementi fondanti la sua condizione di vittima di tratta, nonché le misure di accompagnamento che si imporrebbero da tale condizione. Non avrebbe inoltre acquisito dalle autorità francesi le garanzie idonee ad una presa in carico effettiva e completa dei richiedenti, tenendo in considerazione la condizione di vittima di tratta della ricorrente, il nucleo familiare vulnerabile ed il rischio di rivittimizzazione. Tali argomentazioni non possono però essere seguite dal Tribunale. Invero, a differenza di alcune sentenze rese dal Tribunale in materia - ed alcune anche citate nel gravame dagli insorgenti - l'interessata era già conosciuta in Francia quale potenziale vittima di tratta di esseri umani, ed in tal senso aveva potuto beneficiare anche del consiglio e sostegno legale e finanziario da parte di due associazioni presenti sul territorio francese. In tal senso, essendo i fatti determinanti fondanti la tratta di esseri umani già conosciuti dalle autorità francesi, nonché l'eventuale autore principale del reato penalmente perseguibile presente su suolo francese, la SEM non era tenuta ad un obbligo autonomo d'inchiesta, che andasse al di là di quanto effettuato nel rispetto delle disposizioni internazionali summenzionate (cfr. supra consid. 5.3; cfr. anche in analogia la sentenza della CorteEDU Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia succitata, par. 230 segg., ove per l'art. 2 CEDU, la CorteEDU ritiene che l'obbligo di cooperazione non può nascere nei confronti dello Stato firmatario che se lo Stato istruttore gli indirizza una domanda di cooperazione e se quest'ultimo Stato è tenuto anch'egli a sollecitare la precitata cooperazione nel caso in cui degli elementi di prova pertinenti o i sospetti si trovano in un luogo che rileva della giurisdizione dell'altro Stato). Invero, nel caso di specie, l'autorità inferiore ha proceduto ad un'audizione approfondita, con un team composto di sole donne, concernente gli indizi di tratta di esseri umani emersi e segnalati precedentemente (cfr. atti SEM n. [...]-18/1 e verbale 1, pag. 2 e p.to 1.16.04, pag. 4). Nel corso del precitato colloquio del (...) novembre 2019, l'interessata si è potuta esprimere ampiamente in merito alle sue vicende personali, inerenti in particolare il suo percorso quale potenziale vittima di tratta di esseri umani che dalla Nigeria l'ha condotta in Francia. Non sono inoltre rilevabili nella narrazione della richiedente dei timori o delle reticenze, come invece allegato dalla stessa, che avrebbero potuto essere superati offrendole un tempo di riflessione e di ripresa maggiore. Tale considerazione non muta neppure alla luce dei rapporti (...) prodotti dagli insorgenti con lo scritto del 12 febbraio 2020, nei quali si ritrovano delle allegazioni (parzialmente) differenti, in merito ad alcuni aspetti del vissuto della ricorrente. In merito a quest'ultimo punto in questione, seppure risulta corretto che l'autorità inferiore non abbia accordato formalmente un termine di riflessione di almeno 30 giorni all'interessata, di fatto la stessa ne ha potuto beneficiare. Invero, anche il periodo intercorso tra l'audizione del (...) novembre 2019 e la decisione del 31 gennaio 2020, è maggiore al periodo succitato, ovvero di più di due mesi. Nel frattempo la SEM ha provveduto a far visitare la ricorrente, a segnalare sia alle autorità francesi che alla (...) il caso dell'insorgente, quale potenziale vittima di tratta di esseri umani, adempiendo anche in tal senso compiutamente agli accertamenti ed informazioni che si imponevano nel caso di specie, ove si rammenta nuovamente che le autorità francesi sarebbero già a conoscenza degli elementi quale potenziale tratta di esseri umani prima che l'insorgente venisse in Svizzera, essendosi già fatta riconoscere come tale durante la sua seconda procedura d'asilo in Francia, nonché essere stata assistita anche in tal senso durante la medesima. L'interessata non solleva in tal senso, alcuna violazione procedurale da parte francese, contraria alle prescrizioni internazionali che si impongono anche alla Francia quale Stato firmatario degli strumenti legali per la lotta contro la tratta di esseri umani succitati, in particolare di non aver potuto già beneficiare su suolo francese dell'aiuto e supporto anche quale potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. in particolare verbale 2, D83, pag. 11), o di non aver ottenuto un sufficiente periodo di riflessione e di ripresa per poter esporre tutti gli elementi rilevanti per essere identificata quale vittima di tratta di esseri umani. Come inoltre presente già nella decisione impugnata, l'autorità inferiore comunicherà alle autorità francesi competenti, anche prima del suo trasferimento in Francia, che lei è una vittima potenziale di tratta di esseri umani. Non vi è per di più da dubitare che le autorità elvetiche preposte, se così richiesto dallo Stato inquirente, non trasmettano le informazioni raccolte nella presente procedura d'asilo (anche i rapporti [...] presentati), alfine di eventuali procedure penali o d'asilo che risulteranno intentate ed opportune in Francia. Anche per quanto concerne le misure a sostegno della stessa che avrebbe dovuto adottare la SEM secondo la ricorrente, tali allegazioni non sono supportate da alcun elemento concreto dimostrativo del fatto che l'autorità inferiore avrebbe mancato ai suoi obblighi internazionali in materia. Invero, la ricorrente ed il figlio hanno potuto beneficiare di cure mediche per i problemi valetudinari da lei dichiarati (cfr. verbale 2, D95 segg., pag. 13; atti SEM n. [...]-32/6, n. [...]-33/2 e n. [...]-34/3). Agli atti non sono segnatamente rilevabili degli elementi che indichino che la ricorrente necessitasse di un sostegno in particolare dal profilo psicologico o psichiatrico per i fatti da lei narrati, né tra l'altro ella li ha invocati, per il tramite del suo rappresentante legale.
E. 5.5 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che la SEM ha istruito correttamente la causa sul punto in questione dell'interessata quale possibile vittima di tratta di esseri umani e non ha, in particolare, commesso alcuna negligenza procedurale, in violazione anche delle disposizioni in materia di lotta contro la tratta di esseri umani e di protezione delle vittime di tale tratta, rinunciando ad investigare maggiormente in merito al suo stato di vittima di tratta di esseri umani o al suo accoglimento quale potenziale vittima di tratta in Francia. Tale conclusione non muta neppure alla luce delle allegazioni contenuto nello scritto del 12 febbraio 2020 e dei rapporti (...) allegati allo stesso. Ne consegue pertanto che, la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio e di accertamento inesatto o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore, risulta infondata.
E. 6.1 Proseguendo nell'analisi, poiché i ricorrenti invocano sia dei difetti di presa in carico da parte della Francia delle vittime di tratta, nonché delle criticità del sistema d'accoglienza e d'asilo francese, gli interessati tentano in realtà di contestare materialmente la decisione di trasferimento. Pertanto occorrerà apprezzare tali punti in questione, nell'esame relativo all'applicazione del Regolamento Dublino III, di seguito adempiuto.
E. 6.2 In tal senso, materialmente, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.
E. 6.3 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 6.4 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 6.5 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 6.6 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).
E. 7 Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessata, ha depositato una domanda d'asilo in Francia il (...) ed una seconda domanda d'asilo il (...), sempre nel predetto Paese e comprendente anche il figlio nel frattempo nato (cfr. atti SEM n. [...]-9/1 e n. [...]-10/1). Di conseguenza, il (...) novembre 2019, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità francesi, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III e nella forma prescritta all'art. 23 par. 4 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. [...]-13/5). Le autorità francesi, hanno accettato espressamente, e nel termine prescritto all'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, la ripresa in carico degli interessati il (...) novembre 2019 fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...]-24/1 e n. [...]-25/1). In tale contesto, la competenza della Francia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento dei predetti, risulta di principio essere data. Le circostanze allegate dagli interessati nel gravame circa il fatto che la SEM avrebbe proceduto alla richiesta di ripresa in carico dei medesimi, prima di sentire la ricorrente, e quindi senza fornire alle autorità francesi la segnalazione che si trattasse di una potenziale vittima di tratta di esseri umani, non sono atte a modificare la conclusione circa la competenza della Francia in casu. Invero, il procedere dell'autorità di prime cure, risulta essere conforme alla procedura d'asilo secondo quanto disposto in particolare dagli art. 26 cpv. 3 e cpv. 4 LAsi nonché dall'art. 36 LAsi, avendo nella fattispecie segnatamente presentato la domanda di ripresa in carico alla Francia durante la fase preparatoria - nei termini previsti all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III - ed interrogato la richiedente sulla sua identità e sull'itinerario intrapreso, nonché questionato la stessa in merito alla tratta di esseri umani della quale avrebbe fatto l'oggetto, nonché prima della decisione di non entrata nel merito, le ha concesso il diritto di essere sentito in merito alla competenza della Francia ed al suo stato di salute. Anche per quanto già sopra considerato (cfr. consid. 5.4 e consid. 5.5) - segnatamente il fatto che dalle dichiarazioni stesse rese dalla richiedente, ella era già conosciuta in Francia quale potenziale vittima di tratta di esseri umani - e dato che non appena sono emersi elementi indicativi che la ricorrente potesse essere vittima di tratta in Francia, ciò è stato immediatamente segnalato alle autorità francesi competenti (cfr. atto SEM n. [...]-26/1), le allegazioni degli insorgenti circa delle irregolarità procedurali da parte della SEM, non possono essere seguite.
E. 8.1 Nel proseguo, occorre esaminare se, alla luce dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Francia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, e quindi se, ai sensi dell'art. 17 par. 1 primo periodo Regolamento Dublino III, decidere che la SEM avrebbe dovuto esaminare direttamente la domanda di protezione internazionale.
E. 8.2 Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza in Francia, occorre innanzitutto rammentare che tale Stato membro è legato alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (CartaUE) e fa parte della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltreché del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS.142.301), e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura], direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza). L'esistenza di carenze sistemiche in Francia è peraltro esclusa da giurisprudenza costante (cfr. tra le altre sentenze del Tribunale E-429/2020 del 30 gennaio 2020, F-614/2019 del 14 febbraio 2019).
E. 8.3 Su tali presupposti, bisogna partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia presunto (cfr. precitate direttiva accoglienza e procedura).
E. 8.4 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
E. 8.5 Ora nel caso specifico, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dai ricorrenti, anche se la ricorrente dovesse eventualmente richiedere il riesame della decisione negativa in materia d'asilo emessa nei suoi confronti dalle autorità francesi, rispettivamente depositare nuovamente una domanda d'asilo in Francia, ella non ha dimostrato, al di là di generiche affermazioni, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità francesi - anche a fronte dei nuovi elementi che ella potrebbe eventualmente far valere in una (nuova) procedura d'asilo - abbiano violato o violerebbero il diritto degli interessati all'esame della loro domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato rispettivamente rifiuterebbero di garantire loro una protezione conforme al diritto europeo. In tal senso il Tribunale rileva che la Francia ha non soltanto ratificato la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005, la quale obbliga gli Stati firmatari ad assicurare alle vittime di tratta di esseri umani un'assistenza adeguata (cfr. art. 12 Conv. tratta e art. 32 segg., concernenti la cooperazione internazionale e specialmente l'art. 34 in merito al dovere d'informazione), ma in ugual modo è Stato firmatario del Protocollo di Palermo (cfr. in particolare l'art. 9 segg. in merito alla cooperazione internazionale) ed a tale titolo ne applica le disposizioni. In tale contesto, neppure i motivi allegati dalla ricorrente nel corso dell'audizione del diritto di essere sentita per opporsi ad un suo ritorno in Francia - ovvero che avrebbero respinto la sua domanda d'asilo, nonostante avesse narrato la sua vera storia, nonché di avere timore che "D._______" possa rintracciarla e arrecare danno a lei o al figlio (cfr. verbale 2, D87, pag. 12) - non sono atti a confutare la presunzione in merito alla competenza succitata. Invero, in concreto, appaiono invece degli indizi concreti che la richiedente non solo ha beneficiato in Francia della possibilità di presentare la sua domanda d'asilo due volte, ma anche che tali procedure siano state eque e conformi alle disposizioni applicabili in materia. Segnatamente ella ha beneficiato della possibilità di interporre ricorso ad un'istanza giudiziaria superiore contro la decisione negativa in materia d'asilo ricevuta - ciò che avrebbe fatto in concreto contro la seconda decisione negativa - e dei supporti sia dal profilo legale, che di consiglio e sostegno, anche finanziario, quale potenziale vittima di tratta di esseri umani da parte di due associazioni presenti sul territorio (che le avrebbero in particolare fornito consiglio, un alloggio, viveri e vestiario, anche per il figlio, nonché un documento che ella poteva esibire in caso di controllo; cfr. verbale 2, D50 segg., pag. 8 seg., D73, pag. 10, D76 seg., pag. 11, D84, pag. 11), condizione per la quale ella si era già identificata presso le autorità francesi preposte alla trattazione della sua seconda domanda d'asilo (cfr. verbale 2, D76, pag. 11). Inoltre, seppure per breve tempo, ella ha beneficiato durante il corso delle sue procedure d'asilo di brevi permessi di soggiorno su suolo francese, il primo ottenuto nel 2015 per una durata di nove mesi (cfr. verbale 2, D52, pag. 8), ed in seguito arrivata a E._______, e nell'ambito della sua seconda domanda d'asilo, un permesso di soggiorno per tre mesi, in seguito non più rinnovato (cfr. verbale 2, D53, pag. 8). Dagli atti non si desumono pertanto indizi oggettivi, concreti e seri, che in Francia i ricorrenti sarebbero pure durevolmente privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza in caso di un loro trasferimento nel precitato Paese. Per di più, tale Stato dispone di autorità di polizia funzionanti che sono in grado di offrire ai ricorrenti la protezione necessaria ed appropriata contro atti perseguibili commessi da terzi, anche quale potenziale vittima di tratta di esseri umani alla richiedente. In tal senso, essendo che le autorità francesi sarebbero già a conoscenza di questa circostanza, come pure essendo stata segnalata dalla SEM alle stesse (cfr. atto SEM n. [...]-26/1), non vi è da dubitare che la richiedente, alla quale incomberà di far valere la sua situazione specifica e le sue difficoltà presso le autorità francesi competenti e prevalersi davanti alle stesse di tutti i motivi legati alla sua situazione personale (anche segnatamente in merito all'eventuale affidamento del figlio, elemento presentato soltanto con il rapporto [...] del [...]), non corra il rischio concreto e avverato che le autorità francesi la rinvierebbero nel suo paese d'origine, in violazione della direttiva procedura, in particolare che la Francia non rispetterebbe il principio di non-respingimento, e quindi che verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandola in un paese dove la sua vita, la sua integrità corporale o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora che loro rischierebbero di essere astretti a rendersi in un tale paese. Non vi è neppure da dubitare che le autorità francesi rispettino le prescrizioni imposte dal diritto internazionale in materia di protezione e di lotta contro la tratta di esseri umani, essendo in particolare già a conoscenza della circostanza di potenziale vittima di tratta di esseri umani della richiedente, come pure essendo stata la medesima evenienza segnalata dalla SEM alle stesse (cfr. atto SEM n. [...]-26/1), ciò che verrà pure nuovamente fatto al momento del trasferimento dei ricorrenti.
E. 8.6 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente.
E. 9 Per il resto, circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, anche per i motivi già sopra enucleati, non sussistono nel caso di specie degli elementi agli atti per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
E. 10 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.
E. 11 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo degli insorgenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli insorgenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1)
E. 12 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).
E. 13 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia degli insorgenti, confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate dal Tribunale l'11 febbraio 2020.
E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.
E. 15 Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 14, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.
E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 17 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le misure supercautelari pronunciate l'11 febbraio 2020 sono revocate.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-749/2020 Sentenza del 17 febbraio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con il figlio B._______, nato il (...), Nigeria, entrambi rappresentati dalla signora Roberta Condemi, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 31 gennaio 2020. Fatti: A. Gli interessati, entrambi di nazionalità nigeriana, hanno presentato le loro domande d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2019 (cfr. atti dell'istanza inferiore [di seguito: atti SEM] n. [...]-1/2 e n. [...]-2/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC» la richiedente asilo, e per suo tramite anche il figlio, avevano già depositato due domande d'asilo pregresse in Francia rispettivamente il (...) e il (...) (cfr. atti SEM n. [...]-9/1 e n. [...]-10/1). C. Il (...) novembre 2019, la SEM ha presentato alle competenti autorità francesi, una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...]-13/5 e n. [...]-14/1). D. Con segnalazione quale caso vulnerabile del 19 novembre 2019, la rappresentante legale degli interessati, ha informato l'autorità inferiore di indizi per l'identificazione quale possibile vittima di tratta di esseri umani della richiedente asilo. Quest'ultima avrebbe asserito di aver timore per sé stessa, per il figlio e per la sua famiglia in Nigeria, in caso tornasse in Francia o in Nigeria. Ella sarebbe giunta in Europa con una donna, che le avrebbe promesso di farla studiare, ma in seguito l'obiettivo si sarebbe dimostrato essere la prostituzione. Un mese prima la richiedente avrebbe ricevuto delle minacce dalla precitata (cfr. atto SEM n. [...]-18/1). E. Il (...) novembre 2019 A._______, è stata sentita nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto SEM n. [...]-19/9; di seguito: verbale 1). L'interessata, ha in particolare sostenuto di essere partita dalla Nigeria nell'anno 2015, entrando su suolo europeo, dapprima in C._______ e poi proseguendo lo stesso anno verso la Francia. Nell'ultimo Paese precitato, disporrebbe di un avvocato, che l'avrebbe seguita nella procedura ricorsuale in merito alla sua domanda d'asilo depositata in Francia, che avrebbe avuto un esito negativo, non ottenendo la concessione dell'asilo (cfr. verbale 1, pag. 2 seg. e pag. 5 seg.). F. In data (...) novembre 2019, la Francia ha trasmesso il suo accordo di ripresa in carico dei richiedenti, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...]-24/1 e n. [...]-25/1). G. Il (...) novembre 2019 si è svolto con l'interessata il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), nonché è stata sentita in merito alla possibile tratta di esseri umani della quale sarebbe stata vittima (cfr. atto SEM n. [...]-23/14; di seguito: verbale 2). Nell'ambito della predetta audizione, la richiedente asilo ha in sostanza e per quanto qui di rilievo dichiarato che, a seguito di un incontro fortuito al (...) con la sorella di "D._______" nel 2015, nel quale avrebbe appreso che quest'ultima cercava delle persone in Europa, dopo essersi sottoposta ad un rito sciamanico promettendo di non fuggire, ella sarebbe espatriata dalla Nigeria accompagnata nel corso del suo itinerario da diverse persone, che l'avrebbero condotta dapprima in C._______, ed in seguito in Francia. In quest'ultimo Paese avrebbe abitato per un mese presso "D._______", durante il quale non avrebbe fatto nulla. Trascorso tale mese, una sera, la sua padrona di casa le avrebbe ingiunto di vestirsi e l'avrebbe accompagnata in un posto in strada, riferendole che la prostituzione sarebbe stata d'ora in poi il suo lavoro. La richiedente le avrebbe ricordato che ella sarebbe giunta in Europa con la promessa di studiare, ma per tutta risposta la "D._______" le avrebbe detto che lì non vi era alcuna scuola, e che quello era il loro lavoro, lasciandola in strada. Di fatto ella si sarebbe prostituita un'unica volta, consegnando i soldi del provento alla "D._______", mentre che nei nove mesi successivi, avrebbe consegnato quanto avrebbe ricevuto quale richiedente l'asilo, dopo aver presentato una prima domanda d'asilo in Francia. La "D._______" l'avrebbe regolarmente picchiata e minacciata, quando lei non consegnava dei soldi, in quanto le avrebbe riferito che doveva rimborsare il debito da lei contratto per farla giungere in Europa. Nel frattempo, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno quale richiedente l'asilo per nove mesi, si sarebbe trasferita con un'altra ragazza che esercitava pure la prostituzione in un appartamento in affitto. In questo periodo avrebbe incontrato un uomo, con il quale avrebbe discusso della sua situazione, che l'avrebbe messa in contatto con un'altra persona. Quest'ultima le avrebbe riferito di raggiungerla a E._______. Nel corso del 2017 ella sarebbe quindi fuggita in quest'ultimo luogo, ove avrebbe abitato con un uomo (...), detto "F._______", con il quale avrebbe generato il figlio, che avrebbe affittato per lei l'appartamento in cui viveva, mentre che lui avrebbe invece vissuto e lavorato illegalmente a G._______. Durante il periodo trascorso nel predetto appartamento, avrebbe contattato l'associazione "H._______", che l'avrebbe consigliata di depositare un'altra domanda d'asilo, ciò che lei avrebbe fatto, nonché sostenuta finanziariamente, fornendole un alloggio tramite un'altra associazione "I._______", nonché per i viveri ed il vestiario, in particolare dopo la nascita del figlio B._______ e la perdita dei contatti con il padre di quest'ultimo. Per la seconda procedura d'asilo, durante la quale avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno di unicamente tre mesi, sarebbe inoltre stata affiancata e rappresentata da un avvocato e sostenuta dall'associazione "H._______". Durante tale procedura, ella si sarebbe identificata quale vittima di tratta di esseri umani, ma la sua domanda d'asilo non sarebbe stata accolta. Anche la procedura ricorsuale intentata contro la decisione d'asilo negativa, e terminata nell'ottobre 2019, non avrebbe condotto ad un esito differente. Ella sarebbe giunta in Svizzera dopo aver nuovamente incontrato a E._______ la "D._______" - la quale sarebbe riuscita a rintracciarla nonostante ella avrebbe interrotto ogni contatto con la stessa, distruggendo la SIM Card del suo telefonino dopo una settimana dal suo trasferimento a E._______, in quanto la medesima avrebbe continuato ad angustiarla chiedendole il versamento di denaro - che l'avrebbe minacciata di mandare dei ragazzi dove lei viveva, nonché che avrebbe continuato ad avere delle problematiche a causa del mancato pagamento. Intimorita da tale incontro, ella non si sarebbe più recata al colloquio che avrebbe dovuto avere con l'associazione "H._______" il medesimo giorno, e sarebbe fuggita con il figlio verso la Svizzera il giorno seguente, temendo per l'incolumità del medesimo, senza contattare le autorità francesi in merito all'episodio, né avvertire il suo avvocato. Questionata in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Francia, l'interessata ha riferito che, malgrado avrebbe narrato alle autorità francesi la sua vera storia, avrebbero respinto la sua domanda d'asilo. Inoltre, nonostante abbia ricevuto un alloggio in Francia presso le associazioni "H._______" e "I._______", teme che "D._______" possa rintracciarla e che possa arrecare danno a lei o al figlio (cfr. verbale 2, D87 segg., pag. 12). Circa il suo stato di salute, ella ha riferito di sentire un dolore al petto e dietro alla schiena a causa delle percosse che avrebbe ricevuto da "D._______" nonché sulla cicatrice provocata dal taglio cesareo, problematiche per le quali si sarebbe già annunciata all'infermeria del Centro ove alloggia. Il figlio B._______ starebbe invece bene, a parte uno sfogo cutaneo al collo, per il quale le avrebbero dato una crema da applicare ma sarebbe tutt'ora presente, e per questo si rivolgerà nuovamente all'infermeria (cfr. verbale 2, D95 segg., pag. 13). I richiedenti non hanno consegnato alcuna documentazione a supporto della loro domanda d'asilo. H. A seguito degli elementi emersi durante i verbali d'audizione della richiedente asilo, in data (...) dicembre 2019 la SEM ha informato le autorità francesi competenti che l'interessata è una potenziale vittima di tratta di esseri umani in Francia (cfr. atto SEM n. [...]-26/1). I. I.a Sempre in medesima data, l'autorità inferiore ha segnalato all' (...) (...) del caso di fondato sospetto di tratta di esseri umani della richiedente asilo (cfr. atto SEM n. [...]-28/1). I.b (...) ha risposto in data (...) dicembre 2019, riferendo non esserci in specie sufficienti elementi forniti dalla vittima per la trasmissione del caso alle autorità di polizia francesi, rispettivamente per l'apertura di un'indagine (cfr. atto SEM n. [...]-31/2). J. Con rapporti medici stilati rispettivamente il (...) ed il (...), la richiedente asilo è stata visitata per i dolori all'addome segnalati, con una diagnosi di stipsi cronica con prescrizione di medicamenti da assumere, che dalla seconda visita sarebbe emerso essersi risolta (cfr. atti SEM n. [...]-32/6 e n. [...]-34/3). Il bambino è stato invece visitato il (...) per una tosse persistente e per dei puntini al collo, con una diagnosi di miliaria cristallina a livello del collo, IVR laringotracheitica con miringite bilaterale, con prescrizione di una cura di "(...)" per tre giorni completi, l'umidificazione e l'applicazione di una crema (cfr. atto SEM n. [...]-33/2). K. Su richiesta dell'autorità inferiore, il (...) gennaio 2020, l'infermeria del Centro ove sono alloggiati i richiedenti asilo, ha informato che per i medesimi non sarebbero previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. [...]-35/4). L. Con decisione del 31 gennaio 2020, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. [...]-37/1), la SEM non è entrata nel merito delle succitate domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il loro allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso la Francia, come pure incaricando il (...) dell'esecuzione della decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. M. Il 7 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno inoltrato il loro ricorso avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare, nonché la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM per una nuova analisi delle allegazioni dei richiedenti nell'ambito di un esame nazionale della loro domanda d'asilo. Contestualmente, i ricorrenti hanno proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. N. In data 11 febbraio 2020, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in via supercautelare (cfr. risultanze processuali). O. Con scritto datato 11 febbraio 2020 (recte: 12 febbraio 2020; cfr. timbro del plico raccomandato), i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale in allegato i due rapporti stilati rispettivamente il (...) ed il (...) da parte del (...). In particolare, nel corso dell'ultimo colloquio, avvenuto il (...) tra la ricorrente ed il predetto (...), sarebbero emersi degli elementi rilevanti in merito al trascorso dell'interessata legati al suo sfruttamento sessuale, in particolare circa il ruolo che avrebbe avuto il padre della ricorrente nella vicenda, le modalità e la durata dello sfruttamento, così come in merito alla relazione ed al ruolo che avrebbe avuto anche il padre del figlio della ricorrente, pure legato allo sfruttamento della medesima a E._______. A mente della rappresentante legale dei ricorrenti, proprio la condizione di vittima di tratta di esseri umani con le sofferenze ed i timori ad essa associati, avrebbero impedito, e probabilmente continuerebbero ad intralciare, almeno parzialmente, alla ricorrente di potersi esprimere in modo esaustivo su tutti gli aspetti della sua traumatica esperienza. Sarebbero quindi necessari più tempo e maggiori momenti di approfondimento con la medesima alfine di far emergere tutti gli aspetti importanti e per permettere di avere un quadro completo del suo trascorso. Infine, il rapporto (...) del (...), evidenzierebbe nuovi dettagli, che sarebbero rilevanti per la valutazione del rischio di rivittimizzazione della ricorrente. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. 3.1 La SEM, nella sua decisione, non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli interessati. Dapprima ha ritenuto che la Francia sarebbe competente per lo svolgimento della loro procedura d'asilo e di allontanamento e che il fatto che le autorità francesi avrebbero respinto la loro domanda d'asilo, non sarebbe atto a confutare la stessa. Invero, il predetto Stato membro rimarrebbe competente per la prosecuzione del procedimento sino all'esecuzione dell'allontanamento o alla regolarizzazione del loro soggiorno nel predetto Paese. La richiedente non avrebbe inoltre apportato alcun elemento concreto a riprova che la Francia abbia violato i suoi impegni di diritto internazionale o che la sua domanda d'asilo non sarebbe stata trattata secondo una regolare procedura. Neppure sussisterebbero dei fondati motivi per ritenere che vi siano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Francia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamenti dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE) e dell'art. 3 CEDU. In tale contesto, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che essi non si troverebbero in una situazione esistenziale difficile, che non sarebbero trasferiti nel loro Paese d'origine o di provenienza, senza che la loro domanda d'asilo sia esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero inoltre motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali le loro domande d'asilo sarebbero da esaminare in Svizzera. Proseguendo nell'analisi, l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe nella fattispecie giustificato. Infine non sussisterebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). In primo luogo, la SEM ha rilevato che nel corso della procedura, la richiedente è stata identificata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. Per quanto attiene quest'ultima condizione ed i timori espressi dalla richiedente nei confronti di "D._______", l'autorità inferiore ha dapprima rilevato che la Francia è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e che sarebbe disposta ed in grado di offrire una protezione adeguata ai ricorrenti. Nel caso di specie, non sussisterebbero degli indizi concreti che sovvertirebbero tale asserto. Ella potrà quindi rivolgersi all'autorità di polizia francese - alla quale in passato non si sarebbe indirizzata - nel caso fosse esposta a delle minacce concrete. Inoltre la Francia avrebbe ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543, di seguito: Conv. tratta). Nel caso specifico, le autorità francesi sarebbero state informate del fatto che lei sarebbe una vittima potenziale di tratta di esseri umani, e che alle medesime verrà nuovamente segnalato lo stesso da parte della SEM, al momento del loro trasferimento verso la Francia. Spetterebbe inoltre alla richiedente rivolgersi in seguito alle autorità francesi per esporre i fatti di cui ha sostenuto essere vittima e chiedere protezione. Parimenti, lei avrebbe la possibilità di rivolgersi a diverse organizzazioni di sostegno alle vittime di tratta su suolo francese, circostanza tra l'altro dimostrata dalle sue stesse dichiarazioni, in quanto l'interessata stessa avrebbe beneficiato dell'aiuto e del supporto di due associazioni. In secondo luogo, neanche il loro stato di salute, acclarato, si opporrebbe ad un trasferimento in Francia, in particolare disponendo tale Paese di un'infrastruttura medica sufficiente. Inoltre, soltanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il seguito della procedura Dublino, e questa verrà valutata in modo definitivo poco prima del loro trasferimento. 3.2 I ricorrenti, nel loro ricorso, dopo aver esposto la fattispecie ed i motivi per i quali andrebbe concesso l'effetto sospensivo al medesimo, rilevano dapprima che l'autorità di prime cure avrebbe inviato alle autorità francesi una richiesta di ripresa in carico della ricorrente prima che l'insorgente avesse la possibilità di essere sentita sugli ostacoli circa un suo eventuale rinvio in Francia, ed informare di conseguenza anche le autorità francesi. La richiesta al predetto Paese, non avrebbe pertanto integrato quegli elementi emersi in occasione del colloquio Dublino e dell'audizione quale potenziale vittima di tratta che sono seguiti. Tale comunicazione sarebbe stata fatta dalla SEM soltanto in un secondo tempo, ovvero (...) giorni dopo la risposta di ripresa in carico da parte della Francia, alla quale peraltro le autorità francesi non avrebbero risposto alcunché. Proseguendo, gli insorgenti avversano la decisione dell'autorità di prime cure, in quanto ritengono che l'istruzione della loro domanda d'asilo risulterebbe incompleta, visto che non sarebbero state adottate tutte le cautele che si imporrebbero dalla condizione della ricorrente quale vittima di tratta di esseri umani. In primo luogo, dopo aver rammentato la definizione di tratta di persone ed alcune disposizioni topiche di diritto internazionale per l'identificazione delle vittime di tratta di esseri umani nonché in merito agli obblighi degli Stati firmatari della Conv. tratta e del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) - riferendosi anche ad alcune sentenze del Tribunale in merito - le autorità di polizia francesi non sarebbero state informate dalla polizia federale svizzera, per mancanza di sufficienti elementi di dettaglio, in contrasto con quanto disposto dall'art. 10 cpv. 2 della Conv. tratta. In secondo luogo, non sarebbe stato accordato alla ricorrente alcun periodo di riflessione e ristabilimento, in un contesto protetto e secondo le misure previste, in conformità con gli art. 12 e 13 della Conv. tratta. Il senso di tali misure apparirebbe essere quello di permettere alla vittima di poter almeno iniziare un percorso di ristabilimento che la aiuti a riflettere su quanto occorsole, comprenderne meglio la natura, cominciare a superare timori e reticenze e quindi essere in grado di spiegarsi esaustivamente. La SEM, non avrebbe in specie proceduto a compiere delle investigazioni complementari, che sarebbero invero necessarie per chiarire molti aspetti del vissuto della ricorrente, rimasti non acclarati, come pure per permettere alla polizia federale di disporre di informazioni concrete da trasmettere alle autorità francesi al fine dell'identificazione degli autori del reato di tratta di esseri umani. Inoltre, nel caso di specie, la ricorrente sarebbe accompagnata da un figlio piccolo, circostanza che insieme alla condizione di vittima di tratta di esseri umani, la renderebbe particolarmente vulnerabile. In tale contesto, l'autorità inferiore, non avrebbe richiesto le garanzie specifiche alla Francia in merito al luogo in cui la ricorrente sarebbe alloggiata e come le verrebbe assicurata la protezione dopo il suo trasferimento nel predetto Stato, ciò che si imporrebbe nella fattispecie. A torto, la SEM non avrebbe neppure esaminato in modo generale la realtà delle vittime di tratta in Francia, ed in particolare in merito alle criticità del sistema d'accoglienza d'asilo francese - che recenti rapporti e studi attesterebbero - e al fatto che la procedura d'asilo dei richiedenti dovrebbe, eventualmente, essere riattivata attraverso una serie di procedure non semplici, non immediatamente accessibili e di esito incerto. I ricorrenti proseguono citando il contesto nigeriano particolare per quanto attiene la tratta di esseri umani, riferendosi a diversi rapporti di organismi internazionali e nazionali nonché alla decisione del Tribunale D-6806/2013 del 18 luglio 2016 (pubblicata parzialmente nella DTAF 2016/27) inerente il rituale "juju" e gli obblighi di diritto internazionale che si impongono agli Stati firmatari nel caso di tratta di esseri umani, ed in particolare nell'evenienza di tratta di donne nigeriane con lo scopo di costringerle alla prostituzione. Nella fattispecie, la ricorrente sarebbe stata rintracciata dalla sua sfruttatrice, anche a distanza di un anno dalla sua fuga, in un'altra città e malgrado avesse distrutto la scheda SIM del suo cellulare. Sulla scorta degli elementi succitati, apparirebbe pure elevata la probabilità di un rischio di rivittimizzazione dell'interessata. Mancherebbero tuttavia delle informazioni in merito alle modalità che avrebbero permesso alla "D._______" di rintracciare la ricorrente, come pure circa ulteriori punti importanti, carenza nelle allegazioni della ricorrente riconducibile alla difficoltà di narrazione della stessa. Tali difficoltà, dovute alle paure e reticenze connesse alla sua condizione di vittima, sarebbero potute essere superate, anche grazie ad un periodo di riflessione e ristabilimento, che in specie non sarebbe stato invece accordato. Alla luce di tali elementi, gli interessati ritengono che, l'autorità inferiore avrebbe accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente determinanti. Non avrebbe difatti concesso un periodo di riflessione e ristabilimento alla ricorrente, per permetterle di esporre tutti gli elementi fondanti la sua condizione di vittima di tratta, come non avrebbe neppure acquisito dalle autorità francesi le garanzie idonee ad una presa in carico effettiva e completa dei richiedenti, tenendo in considerazione la condizione di vittima di tratta della ricorrente, il nucleo familiare vulnerabile ed il rischio di rivittimizzazione. 4. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Non può invece essere invocata l'inopportunità della decisione impugnata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.2). 4.2 Nei ricorsi avverso una decisione di non entrata nel merito, nella quale la SEM rifiuta per tale motivo l'esame della domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1-3 LAsi), la competenza decisionale dell'autorità di ricorso è essenzialmente limitata al quesito a sapere se l'autorità inferiore non è entrata a ragione, o a torto, nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; DTAF 2012/4 consid. 2.2 con riferimenti ivi citati). 5. 5.1 Ciò posto, nel suo memoriale ricorsuale, gli insorgenti si prevalgono essenzialmente di una violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, per il che risulta d'uopo esaminare in primo luogo il fondamento o meno di tale censura d'ordine formale (cfr. in tal senso in particolare DTF 138 I 232 consid. 5.1, sentenze del Tribunale E-429/2020 del 30 gennaio 2020, F-6313/2019 dell'11 dicembre 2019 e F-6030/2019 del 20 novembre 2019). 5.2 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. anche Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). L'obbligo di collaborare della parte tocca in particolare i fatti in relazione alla sua situazione personale, quelli che conosce meglio delle autorità o ancora quelli che, senza la sua collaborazione, non possono essere raccolti con uno sforzo ragionevole (cfr. DTAF 2011/54 consid. 5; 2008/24 consid. 7.2). 5.3 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già considerato dal Tribunale nella DTAF 2016/27 del 18 luglio 2016. In tale contesto il Tribunale rileva dapprima che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, a prescindere da quale Paese d'origine l'interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera, e di conseguenza che la SEM deve prendere in considerazione (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo di Palermo e dalla Conv. tratta. Da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e o potenziali di tali atti. In tal senso, le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. In particolare, la Svizzera, quale Stato firmatario, è obbligato ad adottare le misure necessarie atte ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre Parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno (per la cooperazione tra Stati membri cfr. in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Güzleyurtlu e altri contro Cipro e Turchia del 29 gennaio 2019, n. 36925/07, par. 222 segg.). Inoltre nel caso in cui le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, devono assicurarsi che essa non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d'identificazione, che la vede vittima di un reato previsto dall'articolo 18 Conv. tratta, sia stata completata dalle autorità competenti (art. 10 consid. 2 Conv. tratta), risultando tale obbligo self-executing. Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 consid. 1 e 2 Conv. tratta (art. 10 consid. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). Infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime. Gli obblighi precitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani. In tal senso le autorità competenti in materia d'asilo sono obbligate, ad indagare in merito alle informazioni, le quali indicano che la persona potrebbe essere vittima di tratta di esseri umani, anche se quest'ultima non dichiara esplicitamente, di essere vittima di una tale tratta od anche se nelle sue allegazioni vi sono alcuni punti che appaiono essere inverosimili. Segnatamente nelle procedure Dublino, risulta maggiormente difficile il riconoscimento e l'identificazione di vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019, D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1, E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.). 5.4 Ora, nella presente disamina i ricorrenti censurano il procedere dell'autorità inferiore, che non avrebbe in particolare concesso un periodo di riflessione e ristabilimento alla ricorrente quale vittima di tratta di esseri umani, per permetterle di esporre tutti gli elementi fondanti la sua condizione di vittima di tratta, nonché le misure di accompagnamento che si imporrebbero da tale condizione. Non avrebbe inoltre acquisito dalle autorità francesi le garanzie idonee ad una presa in carico effettiva e completa dei richiedenti, tenendo in considerazione la condizione di vittima di tratta della ricorrente, il nucleo familiare vulnerabile ed il rischio di rivittimizzazione. Tali argomentazioni non possono però essere seguite dal Tribunale. Invero, a differenza di alcune sentenze rese dal Tribunale in materia - ed alcune anche citate nel gravame dagli insorgenti - l'interessata era già conosciuta in Francia quale potenziale vittima di tratta di esseri umani, ed in tal senso aveva potuto beneficiare anche del consiglio e sostegno legale e finanziario da parte di due associazioni presenti sul territorio francese. In tal senso, essendo i fatti determinanti fondanti la tratta di esseri umani già conosciuti dalle autorità francesi, nonché l'eventuale autore principale del reato penalmente perseguibile presente su suolo francese, la SEM non era tenuta ad un obbligo autonomo d'inchiesta, che andasse al di là di quanto effettuato nel rispetto delle disposizioni internazionali summenzionate (cfr. supra consid. 5.3; cfr. anche in analogia la sentenza della CorteEDU Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia succitata, par. 230 segg., ove per l'art. 2 CEDU, la CorteEDU ritiene che l'obbligo di cooperazione non può nascere nei confronti dello Stato firmatario che se lo Stato istruttore gli indirizza una domanda di cooperazione e se quest'ultimo Stato è tenuto anch'egli a sollecitare la precitata cooperazione nel caso in cui degli elementi di prova pertinenti o i sospetti si trovano in un luogo che rileva della giurisdizione dell'altro Stato). Invero, nel caso di specie, l'autorità inferiore ha proceduto ad un'audizione approfondita, con un team composto di sole donne, concernente gli indizi di tratta di esseri umani emersi e segnalati precedentemente (cfr. atti SEM n. [...]-18/1 e verbale 1, pag. 2 e p.to 1.16.04, pag. 4). Nel corso del precitato colloquio del (...) novembre 2019, l'interessata si è potuta esprimere ampiamente in merito alle sue vicende personali, inerenti in particolare il suo percorso quale potenziale vittima di tratta di esseri umani che dalla Nigeria l'ha condotta in Francia. Non sono inoltre rilevabili nella narrazione della richiedente dei timori o delle reticenze, come invece allegato dalla stessa, che avrebbero potuto essere superati offrendole un tempo di riflessione e di ripresa maggiore. Tale considerazione non muta neppure alla luce dei rapporti (...) prodotti dagli insorgenti con lo scritto del 12 febbraio 2020, nei quali si ritrovano delle allegazioni (parzialmente) differenti, in merito ad alcuni aspetti del vissuto della ricorrente. In merito a quest'ultimo punto in questione, seppure risulta corretto che l'autorità inferiore non abbia accordato formalmente un termine di riflessione di almeno 30 giorni all'interessata, di fatto la stessa ne ha potuto beneficiare. Invero, anche il periodo intercorso tra l'audizione del (...) novembre 2019 e la decisione del 31 gennaio 2020, è maggiore al periodo succitato, ovvero di più di due mesi. Nel frattempo la SEM ha provveduto a far visitare la ricorrente, a segnalare sia alle autorità francesi che alla (...) il caso dell'insorgente, quale potenziale vittima di tratta di esseri umani, adempiendo anche in tal senso compiutamente agli accertamenti ed informazioni che si imponevano nel caso di specie, ove si rammenta nuovamente che le autorità francesi sarebbero già a conoscenza degli elementi quale potenziale tratta di esseri umani prima che l'insorgente venisse in Svizzera, essendosi già fatta riconoscere come tale durante la sua seconda procedura d'asilo in Francia, nonché essere stata assistita anche in tal senso durante la medesima. L'interessata non solleva in tal senso, alcuna violazione procedurale da parte francese, contraria alle prescrizioni internazionali che si impongono anche alla Francia quale Stato firmatario degli strumenti legali per la lotta contro la tratta di esseri umani succitati, in particolare di non aver potuto già beneficiare su suolo francese dell'aiuto e supporto anche quale potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. in particolare verbale 2, D83, pag. 11), o di non aver ottenuto un sufficiente periodo di riflessione e di ripresa per poter esporre tutti gli elementi rilevanti per essere identificata quale vittima di tratta di esseri umani. Come inoltre presente già nella decisione impugnata, l'autorità inferiore comunicherà alle autorità francesi competenti, anche prima del suo trasferimento in Francia, che lei è una vittima potenziale di tratta di esseri umani. Non vi è per di più da dubitare che le autorità elvetiche preposte, se così richiesto dallo Stato inquirente, non trasmettano le informazioni raccolte nella presente procedura d'asilo (anche i rapporti [...] presentati), alfine di eventuali procedure penali o d'asilo che risulteranno intentate ed opportune in Francia. Anche per quanto concerne le misure a sostegno della stessa che avrebbe dovuto adottare la SEM secondo la ricorrente, tali allegazioni non sono supportate da alcun elemento concreto dimostrativo del fatto che l'autorità inferiore avrebbe mancato ai suoi obblighi internazionali in materia. Invero, la ricorrente ed il figlio hanno potuto beneficiare di cure mediche per i problemi valetudinari da lei dichiarati (cfr. verbale 2, D95 segg., pag. 13; atti SEM n. [...]-32/6, n. [...]-33/2 e n. [...]-34/3). Agli atti non sono segnatamente rilevabili degli elementi che indichino che la ricorrente necessitasse di un sostegno in particolare dal profilo psicologico o psichiatrico per i fatti da lei narrati, né tra l'altro ella li ha invocati, per il tramite del suo rappresentante legale. 5.5 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che la SEM ha istruito correttamente la causa sul punto in questione dell'interessata quale possibile vittima di tratta di esseri umani e non ha, in particolare, commesso alcuna negligenza procedurale, in violazione anche delle disposizioni in materia di lotta contro la tratta di esseri umani e di protezione delle vittime di tale tratta, rinunciando ad investigare maggiormente in merito al suo stato di vittima di tratta di esseri umani o al suo accoglimento quale potenziale vittima di tratta in Francia. Tale conclusione non muta neppure alla luce delle allegazioni contenuto nello scritto del 12 febbraio 2020 e dei rapporti (...) allegati allo stesso. Ne consegue pertanto che, la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio e di accertamento inesatto o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore, risulta infondata. 6. 6.1 Proseguendo nell'analisi, poiché i ricorrenti invocano sia dei difetti di presa in carico da parte della Francia delle vittime di tratta, nonché delle criticità del sistema d'accoglienza e d'asilo francese, gli interessati tentano in realtà di contestare materialmente la decisione di trasferimento. Pertanto occorrerà apprezzare tali punti in questione, nell'esame relativo all'applicazione del Regolamento Dublino III, di seguito adempiuto. 6.2 In tal senso, materialmente, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 6.3 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.4 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 6.5 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 6.6 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).
7. Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessata, ha depositato una domanda d'asilo in Francia il (...) ed una seconda domanda d'asilo il (...), sempre nel predetto Paese e comprendente anche il figlio nel frattempo nato (cfr. atti SEM n. [...]-9/1 e n. [...]-10/1). Di conseguenza, il (...) novembre 2019, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità francesi, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III e nella forma prescritta all'art. 23 par. 4 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. [...]-13/5). Le autorità francesi, hanno accettato espressamente, e nel termine prescritto all'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, la ripresa in carico degli interessati il (...) novembre 2019 fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...]-24/1 e n. [...]-25/1). In tale contesto, la competenza della Francia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento dei predetti, risulta di principio essere data. Le circostanze allegate dagli interessati nel gravame circa il fatto che la SEM avrebbe proceduto alla richiesta di ripresa in carico dei medesimi, prima di sentire la ricorrente, e quindi senza fornire alle autorità francesi la segnalazione che si trattasse di una potenziale vittima di tratta di esseri umani, non sono atte a modificare la conclusione circa la competenza della Francia in casu. Invero, il procedere dell'autorità di prime cure, risulta essere conforme alla procedura d'asilo secondo quanto disposto in particolare dagli art. 26 cpv. 3 e cpv. 4 LAsi nonché dall'art. 36 LAsi, avendo nella fattispecie segnatamente presentato la domanda di ripresa in carico alla Francia durante la fase preparatoria - nei termini previsti all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III - ed interrogato la richiedente sulla sua identità e sull'itinerario intrapreso, nonché questionato la stessa in merito alla tratta di esseri umani della quale avrebbe fatto l'oggetto, nonché prima della decisione di non entrata nel merito, le ha concesso il diritto di essere sentito in merito alla competenza della Francia ed al suo stato di salute. Anche per quanto già sopra considerato (cfr. consid. 5.4 e consid. 5.5) - segnatamente il fatto che dalle dichiarazioni stesse rese dalla richiedente, ella era già conosciuta in Francia quale potenziale vittima di tratta di esseri umani - e dato che non appena sono emersi elementi indicativi che la ricorrente potesse essere vittima di tratta in Francia, ciò è stato immediatamente segnalato alle autorità francesi competenti (cfr. atto SEM n. [...]-26/1), le allegazioni degli insorgenti circa delle irregolarità procedurali da parte della SEM, non possono essere seguite. 8. 8.1 Nel proseguo, occorre esaminare se, alla luce dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Francia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, e quindi se, ai sensi dell'art. 17 par. 1 primo periodo Regolamento Dublino III, decidere che la SEM avrebbe dovuto esaminare direttamente la domanda di protezione internazionale. 8.2 Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza in Francia, occorre innanzitutto rammentare che tale Stato membro è legato alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (CartaUE) e fa parte della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltreché del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS.142.301), e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura], direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza). L'esistenza di carenze sistemiche in Francia è peraltro esclusa da giurisprudenza costante (cfr. tra le altre sentenze del Tribunale E-429/2020 del 30 gennaio 2020, F-614/2019 del 14 febbraio 2019). 8.3 Su tali presupposti, bisogna partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia presunto (cfr. precitate direttiva accoglienza e procedura). 8.4 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 8.5 Ora nel caso specifico, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dai ricorrenti, anche se la ricorrente dovesse eventualmente richiedere il riesame della decisione negativa in materia d'asilo emessa nei suoi confronti dalle autorità francesi, rispettivamente depositare nuovamente una domanda d'asilo in Francia, ella non ha dimostrato, al di là di generiche affermazioni, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità francesi - anche a fronte dei nuovi elementi che ella potrebbe eventualmente far valere in una (nuova) procedura d'asilo - abbiano violato o violerebbero il diritto degli interessati all'esame della loro domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato rispettivamente rifiuterebbero di garantire loro una protezione conforme al diritto europeo. In tal senso il Tribunale rileva che la Francia ha non soltanto ratificato la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005, la quale obbliga gli Stati firmatari ad assicurare alle vittime di tratta di esseri umani un'assistenza adeguata (cfr. art. 12 Conv. tratta e art. 32 segg., concernenti la cooperazione internazionale e specialmente l'art. 34 in merito al dovere d'informazione), ma in ugual modo è Stato firmatario del Protocollo di Palermo (cfr. in particolare l'art. 9 segg. in merito alla cooperazione internazionale) ed a tale titolo ne applica le disposizioni. In tale contesto, neppure i motivi allegati dalla ricorrente nel corso dell'audizione del diritto di essere sentita per opporsi ad un suo ritorno in Francia - ovvero che avrebbero respinto la sua domanda d'asilo, nonostante avesse narrato la sua vera storia, nonché di avere timore che "D._______" possa rintracciarla e arrecare danno a lei o al figlio (cfr. verbale 2, D87, pag. 12) - non sono atti a confutare la presunzione in merito alla competenza succitata. Invero, in concreto, appaiono invece degli indizi concreti che la richiedente non solo ha beneficiato in Francia della possibilità di presentare la sua domanda d'asilo due volte, ma anche che tali procedure siano state eque e conformi alle disposizioni applicabili in materia. Segnatamente ella ha beneficiato della possibilità di interporre ricorso ad un'istanza giudiziaria superiore contro la decisione negativa in materia d'asilo ricevuta - ciò che avrebbe fatto in concreto contro la seconda decisione negativa - e dei supporti sia dal profilo legale, che di consiglio e sostegno, anche finanziario, quale potenziale vittima di tratta di esseri umani da parte di due associazioni presenti sul territorio (che le avrebbero in particolare fornito consiglio, un alloggio, viveri e vestiario, anche per il figlio, nonché un documento che ella poteva esibire in caso di controllo; cfr. verbale 2, D50 segg., pag. 8 seg., D73, pag. 10, D76 seg., pag. 11, D84, pag. 11), condizione per la quale ella si era già identificata presso le autorità francesi preposte alla trattazione della sua seconda domanda d'asilo (cfr. verbale 2, D76, pag. 11). Inoltre, seppure per breve tempo, ella ha beneficiato durante il corso delle sue procedure d'asilo di brevi permessi di soggiorno su suolo francese, il primo ottenuto nel 2015 per una durata di nove mesi (cfr. verbale 2, D52, pag. 8), ed in seguito arrivata a E._______, e nell'ambito della sua seconda domanda d'asilo, un permesso di soggiorno per tre mesi, in seguito non più rinnovato (cfr. verbale 2, D53, pag. 8). Dagli atti non si desumono pertanto indizi oggettivi, concreti e seri, che in Francia i ricorrenti sarebbero pure durevolmente privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza in caso di un loro trasferimento nel precitato Paese. Per di più, tale Stato dispone di autorità di polizia funzionanti che sono in grado di offrire ai ricorrenti la protezione necessaria ed appropriata contro atti perseguibili commessi da terzi, anche quale potenziale vittima di tratta di esseri umani alla richiedente. In tal senso, essendo che le autorità francesi sarebbero già a conoscenza di questa circostanza, come pure essendo stata segnalata dalla SEM alle stesse (cfr. atto SEM n. [...]-26/1), non vi è da dubitare che la richiedente, alla quale incomberà di far valere la sua situazione specifica e le sue difficoltà presso le autorità francesi competenti e prevalersi davanti alle stesse di tutti i motivi legati alla sua situazione personale (anche segnatamente in merito all'eventuale affidamento del figlio, elemento presentato soltanto con il rapporto [...] del [...]), non corra il rischio concreto e avverato che le autorità francesi la rinvierebbero nel suo paese d'origine, in violazione della direttiva procedura, in particolare che la Francia non rispetterebbe il principio di non-respingimento, e quindi che verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandola in un paese dove la sua vita, la sua integrità corporale o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora che loro rischierebbero di essere astretti a rendersi in un tale paese. Non vi è neppure da dubitare che le autorità francesi rispettino le prescrizioni imposte dal diritto internazionale in materia di protezione e di lotta contro la tratta di esseri umani, essendo in particolare già a conoscenza della circostanza di potenziale vittima di tratta di esseri umani della richiedente, come pure essendo stata la medesima evenienza segnalata dalla SEM alle stesse (cfr. atto SEM n. [...]-26/1), ciò che verrà pure nuovamente fatto al momento del trasferimento dei ricorrenti. 8.6 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente.
9. Per il resto, circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, anche per i motivi già sopra enucleati, non sussistono nel caso di specie degli elementi agli atti per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
10. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.
11. Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo degli insorgenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli insorgenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1)
12. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).
13. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia degli insorgenti, confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate dal Tribunale l'11 febbraio 2020.
14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.
15. Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 14, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.
16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le misure supercautelari pronunciate l'11 febbraio 2020 sono revocate.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: