opencaselaw.ch

D-5021/2022

D-5021/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-14 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a Gli interessati 1 e 2, e per il loro tramite le figlie C._______ e D._______, hanno presentato delle domande d’asilo in Svizzera il (…) maggio 2022. A.b Il (…) maggio 2022 si sono tenuti i verbali di rilevamento dei dati per- sonali dei richiedenti 1 e 2. In data (…) maggio 2022, i medesimi sono stati sentiti nell’ambito di un colloquio Dublino, mentre che il (…) settem- bre 2022 si sono svolte le rispettive audizioni sui loro motivi d’asilo. In tali contesti l’interessato 1 ha segnatamente asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere nato e cresciuto a E._______. Tra il (…) ed il (…), avrebbe vissuto tra il suo Paese d’origine e la F._______, per motivi lavorativi e nel (…), sempre per questi motivi si sarebbe trasferito a G._______ fino al (…). In seguito si sarebbe spostato a H._______, finché il suo permesso di soggiorno (…) non sarebbe scaduto nel (…). Nel frat- tempo, nel (…), avrebbe conosciuto la moglie a G._______, la quale avrebbe vissuto in parte con lui tra la I._______ e la J._______ ed in parte in Bielorussia. Nel (…), in occasione della nascita della figlia C._______, il richiedente sarebbe rientrato in patria, dove si sarebbe sposato. Dopo un paio di mesi, sarebbe infine espatriato definitivamente dalla Bielorussia as- sieme alla sua famiglia verso la J._______, dove sarebbe nata la secon- dogenita, D._______. Avrebbero lasciato il Paese d’origine in quanto egli avrebbe avuto un permesso di soggiorno (…) e se non fosse ritornato in J._______ per sei mesi ininterrotti, il permesso gli sarebbe stato ritirato. Egli già allorché frequentava la scuola si sarebbe sentito sotto pressione in Bielorussia, a causa delle varie organizzazioni patriottiche, che avrebbero in particolare obbligato a marciare e a mettere la divisa militare. Inoltre, una volta raggiuta la maggiore età, egli avrebbe dovuto svolgere il servizio di leva, dal quale però sarebbe riuscito a farsi esonerare, dichiarando di sof- frire di (…), di cui in realtà non era affetto. Egli sarebbe stato arrestato all’età di (…) per (…), in occasione di un suo rientro dalla F._______. Per questo avrebbe scontato (…) di carcere, dopodiché sarebbe stato assolto. Ha pure riferito dei maltrattamenti che la gente subirebbe da parte della polizia nel suo Paese d’origine. In tal senso, egli ha racconto di essere stato soggetto a controlli regolari dei suoi documenti, nonché in un’occasione la polizia lo avrebbe picchiato, allorché nel (…), mentre si trovava in un parco con amici, essi sarebbero stati fermati dalla polizia e portati con la forza alla loro centrale, dove, a seguito della stesura di un verbale, egli sarebbe stato rilasciato. Dipoi, negli ultimi due anni il suo Paese sarebbe stato

D-5021/2022 Pagina 3 oggetto di forti cambiamenti, non soltanto dal profilo economico e politico, ma il sistema giudiziario agirebbe soltanto in modo punitivo, e se egli tor- nasse in Bielorussia e lavorasse lì, sosterrebbe indirettamente il governo attuale. Egli per sé e la sua famiglia desidererebbe un futuro migliore, spe- cialmente per le sue figlie. Nel suo Paese d’origine difatti, le cure sanitarie e la formazione scolastica sarebbero molto scarse. Dopo la scadenza del permesso (…) nel (…), avrebbe vissuto insieme alla famiglia illegalmente in I._______ fino al (…), data della loro partenza per la Svizzera. Il suo timore principale nel caso di ritorno in Bielorussia, sarebbe quello di essere chiamato a svolgere il servizio militare, vista la situazione di guerra con l’K._______. Dal canto suo, la richiedente 2, ha dichiarato di essere originaria di L._______ e di aver vissuto da ultimo nel suo Paese d’origine, dal (…) al (…), a M._______, dove avrebbe (…). Sempre nel (…) avrebbe rilasciato per (…) un’intervista, dove ha espresso il suo punto di vista sulle (…) in Bielorussia ed in modo generale sulla (…). A seguito di tale intervista, ella avrebbe iniziato a nutrire dei timori. In (…) occasioni, ella sarebbe stata perquisita dalla polizia. Successivamente avrebbe rilasciato un’ulteriore in- tervista su un sito bielorusso (…), che avrebbe toccato il tema dei (…). Ulteriori contatti con la polizia li avrebbe avuti a causa del fatto che ella (…) e l’avrebbero spesso portata alla centrale di polizia, trattenendola per qual- che ora, prima di rilasciarla. Ella ha inoltre narrato che molti suoi amici e conoscenti sarebbero in carcere e che la maggior parte dei giovani, a causa della situazione in Bielorussia, avrebbero lasciato il paese. Nella (…) in cui lei avrebbe lavorato, non avrebbe nascosto la sua contrarietà in me- rito all’impostazione (…) e per questo sarebbe stata invisa a molti colleghi ed alla direzione. Dopo due anni, il contratto di lavoro che giungeva a sca- denza, non le sarebbe così più stato rinnovato. Si sarebbe quindi trasferita a G._______, per raggiungere il marito e poiché non sarebbe più riuscita a mantenersi. Avrebbe quindi vissuto in modo discontinuo tra la I._______ e la Bielorussia, dove vi faceva rientro alla scadenza del visto (…). Nel (…), avrebbe lasciato in modo definitivo la Bielorussia con il marito e la primo- genita, non facendovi più ritorno. A seguito della scadenza del permesso di soggiorno in J._______, si sarebbe trasferita con la famiglia in I._______, dalla quale il (…) sarebbero giunti in Svizzera. Ella ha riferito di non voler rientrare nel suo Paese d’origine, in quanto teme di essere fer- mata alla frontiera e messa in carcere, con qualsiasi pretesto. Lei teme- rebbe inoltre per le figlie la situazione di guerra che si starebbe creando in Bielorussia, nonché che il marito venga coscritto.

D-5021/2022 Pagina 4 A supporto delle loro domande d’asilo, gli interessati hanno presentato: i passaporti originali dei richiedenti 1, 2 e 3; il certificato di nascita originale dell’interessato 1; le copie delle tessere sanitarie (…) dei ricorrenti 1 e 2; la copia della patente di guida (…) del ricorrente 1; copie di due convocazioni di polizia a nome dell’interessato 1, una datata (…) ed un’altra del (…); un richiamo a quest’ultima convocazione datato (…); ed il link all’intervista ri- lasciata dall’interessata 2 ad (…): (…). A.c Tramite lo scritto del 30 settembre 2022, gli interessati hanno presen- tato gli originali delle convocazioni già consegnate in copia durante le au- dizioni sui motivi d’asilo. A.d Per mezzo del parere del 4 ottobre 2022, i richiedenti l’asilo hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni circa il progetto di decisione negativo della SEM notificato loro il 3 ottobre 2022. B. Con decisione del 5 ottobre 2022 – notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-49/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto le loro domande d’asilo. Inoltre ha pronun- ciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta mi- sura. C. In data 3 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione. Essi hanno postulato, a titolo principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato in Svizzera e la concessione dell’asilo. In primo subordine, hanno invece concluso alla concessione dell’ammissione prov- visoria in Svizzera ed in secondo subordine che gli atti di causa siano re- stituiti all’autorità inferiore per nuovo esame delle allegazioni e per comple- mento istruttorio. Altresì, hanno formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del re- lativo anticipo. Al ricorso hanno allegato quali nuovi documenti: una lettera di N._______, giornalista per (…), del 10 ottobre 2022 (in lingua francese); uno scritto non datato e non sottoscritto della sedicente O._______ alias P._______ (in lingua inglese).

D-5021/2022 Pagina 5 D. Con decisione incidentale del 3 maggio 2023, il Tribunale ha autorizzato gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziaria, invitandoli a versare – entro il 15 maggio 2023 e con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza – un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Lo stesso è stato corrisposto tempestiva- mente in data 11 maggio 2023 (cfr. risultanze processuali). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Or- dinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in rela- zione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4

D-5021/2022 Pagina 6 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

E. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5).

D-5021/2022 Pagina 7

E. 4.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5 Nel caso in parola, a differenza di quanto sostenuto nel loro ricorso, gli insorgenti non sono in grado di dimostrare, o per lo meno di rendere vero- simile, la pertinenza ed il fondamento dei loro motivi d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi, indipendentemente dalla loro verosimiglianza.

E. 5.1 In primo luogo, il timore asserito da parte dell’insorgente 1 di essere chiamato ad effettuare il servizio di leva obbligatorio nel caso di un suo rientro nel Paese d’origine, vista anche la situazione attuale del conflitto in K._______, non risulta essere in alcun modo rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 5.1.1 In tale contesto si rammenta innanzitutto come ogni Stato è legitti- mato a costituirsi un esercito ed a reclutare dei cittadini per formarlo. Nei paesi dove è obbligatorio, il servizio militare costituisce un dovere civico ed il fatto di sottrarvisi un’infrazione punita per legge; una condanna per insu- bordinazione è allora in principio una sanzione legittima. Pertanto, né l’av- versione al servizio militare né il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare o disertato costituiscono un timore fon- dato di essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del Tribu- nale E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell’11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D-2324/2020 dell’8 marzo 2021 con- sid. 8.2). Secondo la precitata giurisprudenza, la qualità di rifugiato può tut- tavia essere eccezionalmente riconosciuta ad un richiedente renitente o disertore, se costui può dimostrare che gli è stata inflitta, o gli sarebbe in- flitta in futuro, una pena disproporzionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; o ancora allorché il com- pimento dei suoi obblighi militari l’avrebbero già esposto o l’esporrebbero

D-5021/2022 Pagina 8 in futuro a dei pregiudizi secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, rispettivamente avreb- bero implicato o rischierebbero di implicare la sua partecipazione a delle azioni proibite dal diritto pubblico internazionale (cfr. DTAF 2015/3 con- sid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del Tribunale E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2).

E. 5.1.2 Ora, gli insorgenti, neppure con le argomentazioni esposte nel ri- corso, sono in grado di corroborare con degli elementi concreti e sostan- ziati, che il ricorrente 1 venga d’un canto effettivamente convocato a svol- gere il servizio militare da parte delle autorità del suo Paese d’origine, dato che egli risulta esserne stato esonerato per problemi medici (cfr. n. 42/16, D114 segg., pag. 11), e d’altro canto che egli possa essere condannato ad una pena disproporzionata per renitenza alla leva. Invero, le tesi esposte soltanto con il ricorso di poter essere arrestato in quanto avrebbe eluso il servizio militare e che le convocazioni ricevute in patria (cfr. n. 42/16, D89 segg., pag. 8 seg.) potrebbero essere connesse allo stesso, risultano es- sere delle mere supposizioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto e fondato. In merito, è difatti l’insorgente stesso che ha asserito di non sapere per quali motivi avrebbe ricevuto tali convocazioni da parte della polizia bielorussa, di non essersene neppure interessato, e di non ritenerle delle convocazioni importanti (cfr. n. 42/16, D89 segg., pag. 8 segg.). Ha inoltre emesso in audizione unicamente l’ipotesi che si tratte- rebbe di un pretesto delle autorità bielorusse per trattenerlo al suo rientro, per effettuare un controllo (cfr. n. 42/16, D146 seg., pag. 13). Pertanto, in assenza di qualsivoglia maggiore dettaglio in merito da parte del ricorrente, a parte delle ipotesi formulate nel memoriale ricorsuale, come pure dalla mancanza di ricerche mirate da parte delle autorità del suo Paese d’origine dall’emissione di tali convocazioni, le stesse anche agli occhi del Tribunale possono essere riconducibili ad infrazioni comuni, come già rettamente motivato nella decisione avversata dalla SEM (cfr. p.to II/1, pag. 6 della decisione impugnata), alla quale si rinvia per ulteriori dettagli sul punto.

E. 5.2 In secondo luogo, neppure il timore paventato dall’insorgente soltanto nell’ambito del gravame della possibilità che egli sarebbe stato inserito nella lista dei prigionieri politici in Bielorussia, per il solo fatto di aver la- sciato un commento o un post sui social, o ancora per il mancato paga- mento delle tasse, e quindi possa essere arrestato dalle autorità del suo Paese d’origine nel caso di un suo rientro nello stesso (cfr. p.to 4, pag. 9 del ricorso), non risulta essere fondato su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Circa i contatti che egli ha avuto con le autorità bielorusse, egli ha difatti dichiarato unicamente di aver subito un’incarce- razione allorché aveva (…) anni, in quanto avrebbero trovato (…) al suo

D-5021/2022 Pagina 9 rientro da un viaggio in F._______ (cfr. n. 42/16, D119, pag. 11), dal quale però dopo (…) sarebbe stato liberato ed assolto (cfr. n. 42/16, D120, pag. 11). Inoltre, nel (…), egli con alcuni amici, sarebbe stato fermato dalla polizia che, dopo aver steso un verbale con l’accusa di (…), lo avrebbe rilasciato (cfr. n. 42/16, D129 segg., pag. 12). In seguito egli ha dichiarato di non aver più avuto ulteriori problematiche con le autorità bielorusse (cfr.

n. 42/16, D133, pag. 12). I commenti che egli avrebbe scritto nei social me- dia per attirare l’attenzione delle persone sulla situazione degli (…) in Bie- lorussia nel periodo (…) (cfr. n. 42/16, D152 seg., pag. 13 seg.), non risul- tano poi dalle sue asserzioni esporre delle particolari critiche verso il go- verno bielorusso, perché debba aver attirato su di sé la particolare atten- zione delle autorità del suo paese d’origine. Il fatto poi che il ricorrente non temesse in realtà nulla al momento del suo espatrio da parte delle autorità bielorusse, lo si evince dalle sue stesse dichiarazioni, allorché ha asserito di essere espatriato con la famiglia definitivamente dalla Bielorussia nel (…), poiché altrimenti il suo permesso di soggiorno in J._______ sarebbe scaduto (cfr. n. 42/16, D145, pag. 13). Ciò risulta valido anche in rapporto alle convocazioni di polizia degli anni (…) e (…), in quanto non vi sono degli indizi concreti e sufficienti che le predette siano state emesse per le pub- blicazioni del ricorrente 1 nei social media, anche tenuto conto che egli nella convocazione del (…) viene citato quale “sospettato nell’inchiesta pe- nale”, senza però contenere maggiori informazioni in merito, neppure for- nite da parte dell’insorgente. Invero, come a ragione osservato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/1, pag. 6), egli non si è interessato di conoscere le ragioni dell’invio di tali convocazioni (cfr. n. 42/16, D89 segg., pag. 8 seg.) ed ha persino asserito di credere che non si tratti di “convoca- zioni importanti” (cfr. n. 42/16, D97, pag. 8; cfr. anche supra consid. 5.1.2). Altresì, si rileva come quale motivo principale dei suoi timori nel caso di un suo rientro in patria, egli ha unicamente allegato l’arruolamento nel servizio militare, e non altre circostanze (cfr. n. 42/16, D155 seg., pag. 14).

E. 5.3 Per quanto poi attiene alla ricorrente 2, dai suoi asserti resi in corso d’audizione sui motivi, non sono neppure rilevabili degli indizi di persecu- zioni determinanti ai sensi dell’asilo allorché ella si trovava ancora nel suo Paese d’origine, che lascino presagire che vi sia il rischio per lei, nel caso di un suo ritorno nel medesimo, di subire, in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi.

E. 5.3.1 Innanzitutto, al contrario di quanto argomentato nel ricorso dagli in- sorgenti, anche il Tribunale, alla stessa stregua di quanto ritenuto dall’au- torità inferiore nella decisione avversata, ritiene come le due interviste da ella rilasciate ad (…) e su un sito bielorusso (…) nel (…) (cfr. n. 43/12, D52

D-5021/2022 Pagina 10 segg., pag. 6), non abbiano comportato per la medesima delle conse- guenze concrete e serie da parte delle autorità del suo Paese d’origine. Difatti ella ha riferito che a seguito di queste interviste, la polizia l’avrebbe perquisita in (…) occasioni: nella (…) non le avrebbero riferito il motivo, mentre che nella (…) avvenuta presso il suo domicilio, le avrebbero ripor- tato di sospetti che ella detenesse delle (…) in casa (cfr. n. 43/12, D61 segg., pag. 7 seg.). In seguito non le sarebbe però più accaduto nulla (cfr.

n. 43/12, D72 seg., pag. 8; D87 seg., pag. 9 seg.). Anche i contatti che ella ha asserito di aver avuto con la polizia poiché avrebbe (…), non avrebbero comportato delle misure rilevanti da parte delle autorità bielorusse, in quanto la polizia si sarebbe limitata a condurla presso il loro posto di poli- zia, minacciarla e a rilasciarla dopo poco, senza che le accadesse null’altro (cfr. n. 43/12, D74 seg., pag. 8). Neppure le circostanze da lei asserite che allorché studiava avrebbe firmato delle petizioni per le nuove elezioni on- line, nonché che avrebbe affisso dei volantini contro (…) (cfr. n. 43/12, D85, pag. 9), hanno provocato una qualche reazione ostile da parte delle auto- rità del suo Paese d’origine. Il timore che ella ha quindi asserito di essere arrestata al suo rientro in patria, ad esempio per divulgazione d’informa- zioni false o perché sospettata di essere una spia (cfr. n. 43/12, D95 segg., pag. 10), o ancora quale dissidente politica come allegato nel ricorso, non trova, per lo meno dal profilo oggettivo, alcun fondamento, e si basa sol- tanto su delle mere ipotesi di persecuzioni che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. supra consid. 4.3), e che non risulta pertanto rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 5.3.2 La suddetta conclusione, non viene scalfita neanche dai due scritti prodotti con il ricorso dagli insorgenti. Invero le due lettere, che sono qua- lificabili come allegazioni di parte, riportano in particolare di uomini non identificati che sarebbero giunti alla ricerca della ricorrente 2, dopo la diffu- sione dell’intervista rilasciata dalla medesima ad (…), eventi però che la medesima non ha mai narrato nel corso della sua audizione suoi motivi d’asilo (cfr. n. 43/12, D52 segg., pag. 6 segg.). Tale contenuto, mette quindi fortemente in dubbio la credibilità di quanto descritto nelle lettere quali con- seguenze che avrebbe innescato la partecipazione della ricorrente 2 al ser- vizio di (…) nel (…), che non può quindi essere seguito.

E. 5.4 Da ultimo, concernente i motivi economici e la situazione generale esi- stente in Bielorussia, sia dal profilo politico ed economico, che da quello scolastico e sanitario, sollevati da entrambi gli insorgenti 1 e 2, anche in rapporto alle loro due figlie (cfr. n. 42/16, D110 seg., pag. 10; D157 seg., pag. 14; n. 43/12, D60, pag. 7; D90 seg., pag. 10; D97, pag. 10; D98, pag. 11), come rettamente già ritenuto nella decisione impugnata (cfr. p.to

D-5021/2022 Pagina 11 II/2, pag. 6), tali asserti non risultano essere pertinenti ai fini dell’asilo, in quanto non rientrano chiaramente nei motivi esaustivi esposti all’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3235/2021 del 6 ottobre 2022 consid. 5.3).

E. 5.5 Riassumendo, si constata come i ricorrenti, al momento del loro espa- trio non si trovassero nel mirino delle autorità bielorusse e non avessero un fondato timore di subire delle persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi. Essi non sono inoltre stati in grado di dimostrare, né di rendere verosimile, an- che tenuto conto della situazione vigente attualmente in Bielorussia, che vi siano degli indizi concreti che in caso di un loro rientro in patria essi rischie- rebbero di subire una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo per i motivi sopra esaminati. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

E. 6 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.

E. 7 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 8 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontana- mento dei ricorrenti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Dal canto loro, nel memoriale ricorsuale, gli insorgenti ritengono che l’esecu- zione del loro allontanamento sarebbe inesigibile, vista la situazione di ten- sione ed incertezza relativa all’evolversi del conflitto tra la Q._______ e

D-5021/2022 Pagina 12 l’K._______, nonché la difficile situazione economica che essi, che man- cano da diversi anni dalla Bielorussia, si vedrebbero costretti ad affrontare per sopperire ai loro bisogni.

E. 9 Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti verso la Bielorussia.

E. 9.1 Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti, di essere esposti, nel loro Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Bielorussia, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti. Inoltre, le problemati- che di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.2.3). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, è ammissibile ai sensi delle norme di di- ritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi).

E. 9.2.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.2.2 In primo luogo, riguardo alla situazione di tensione politica e securi- taria in Bielorussia, dovuta in particolare all’implicazione di quest’ultimo Stato nel conflitto bellico attuale tra l’K._______ e la Q._______, il Tribu- nale, anche recentemente, ha ritenuto che l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese non sia posto in discussione anche te- nuto conto del predetto contesto (cfr. le sentenze del Tribunale E-104/2022 del 1° novembre 2022 consid. 10.2; E-3237/2022 del 17 ottobre 2022

D-5021/2022 Pagina 13 consid. 3.4). Le argomentazioni esposte nel ricorso, anche con citazioni di fonti giornalistiche, non sono in grado di ribaltare la predetta conclusione.

E. 9.2.3 Inoltre dagli atti e dalle dichiarazioni rese dagli insorgenti 1 e 2, non risultano esservi sufficienti indizi concreti che lascino concludere come i ricorrenti, una giovane coppia con due figlie piccole senza problemi di sa- lute, si ritroverebbero in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del loro stato di salute. Invero, secondo gli asserti degli insorgenti 1 e 2, essi vantano una buona formazione scolastica ed esperienze lavorative (cfr. n. 42/16, D17 segg., pag. 3 segg.; n. 43/12, D37 segg., pag. 4 seg.), nonché nel loro Paese d’origine essi dispongono di una solida rete sociale (in particolare il padre della ricorrente 2, e la madre dell’insorgente 1, nonché amici; cfr. n. 42/16, D56 segg., pag. 6 seg.;

n. 43/12, D21 segg., pag. 3 seg.), che potrà al loro rientro in patria, nel caso di bisogno, sostenerli per i loro bisogni primari. Pertanto, visto quanto pre- cede, a differenza delle asserzioni esposte in fase ricorsuale dagli insor- genti, anche nel caso in cui i ricorrenti 1 e 2 avessero difficoltà nel trovare un’attività lavorativa nel loro Paese d’origine, tale circostanza non sarebbe sufficiente a ritenere l’esecuzione del loro allontanamento come inesigibile.

E. 9.2.4 Non risulta inoltre incompatibile con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), l’esecuzione dell’allontanamento delle insorgenti minorenni. Invero le stesse verranno allontanate assieme ai genitori, dai quali dipendono ancora fortemente sia dal profilo culturale che educativo vista la loro età – di poco più di (…) anni la ricorrente 3 rispettivamente di (…) la ricorrente 4 – e questi ultimi po- tranno continuare ad occuparsi di loro sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per conclu- dere che un loro allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, esse soggiornano in Svizzera da poco più di 1 anno, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare in- tegrazione. Inoltre, la misura d’allontanamento in tal senso, non ha fatto l’oggetto di alcuna contestazione specifica nel memoriale ricorsuale.

E. 9.2.5 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 9.3 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti – che dispongono ancora di passaporti validi per quanto attinente agli insorgenti 1, 2 e 3 –

D-5021/2022 Pagina 14 usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni ulteriore docu- mento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 10 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e prelevate sull’anticipo spese ver- sato l’11 maggio 2023.

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5021/2022 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e pre- levate sull’anticipo spese di medesimo importo versato l’11 maggio 2023. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nato il (…) (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente 1), con la moglie
  2. B._______, nata il (…) (di seguito: interessata, richiedente, ricorrente o insorgente 2), e le figlie
  3. C._______, nata il (…) (di seguito: ricorrente o insorgente 3)
  4. D._______, nata il (…) (di seguito: ricorrente o insorgente 4), Bielorussia, tutti rappresentati dall’avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 5 ottobre 2022 / N (…). D-5021/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a Gli interessati 1 e 2, e per il loro tramite le figlie C._______ e D._______, hanno presentato delle domande d’asilo in Svizzera il (…) maggio 2022. A.b Il (…) maggio 2022 si sono tenuti i verbali di rilevamento dei dati per- sonali dei richiedenti 1 e 2. In data (…) maggio 2022, i medesimi sono stati sentiti nell’ambito di un colloquio Dublino, mentre che il (…) settem- bre 2022 si sono svolte le rispettive audizioni sui loro motivi d’asilo. In tali contesti l’interessato 1 ha segnatamente asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere nato e cresciuto a E._______. Tra il (…) ed il (…), avrebbe vissuto tra il suo Paese d’origine e la F._______, per motivi lavorativi e nel (…), sempre per questi motivi si sarebbe trasferito a G._______ fino al (…). In seguito si sarebbe spostato a H._______, finché il suo permesso di soggiorno (…) non sarebbe scaduto nel (…). Nel frat- tempo, nel (…), avrebbe conosciuto la moglie a G._______, la quale avrebbe vissuto in parte con lui tra la I._______ e la J._______ ed in parte in Bielorussia. Nel (…), in occasione della nascita della figlia C._______, il richiedente sarebbe rientrato in patria, dove si sarebbe sposato. Dopo un paio di mesi, sarebbe infine espatriato definitivamente dalla Bielorussia as- sieme alla sua famiglia verso la J._______, dove sarebbe nata la secon- dogenita, D._______. Avrebbero lasciato il Paese d’origine in quanto egli avrebbe avuto un permesso di soggiorno (…) e se non fosse ritornato in J._______ per sei mesi ininterrotti, il permesso gli sarebbe stato ritirato. Egli già allorché frequentava la scuola si sarebbe sentito sotto pressione in Bielorussia, a causa delle varie organizzazioni patriottiche, che avrebbero in particolare obbligato a marciare e a mettere la divisa militare. Inoltre, una volta raggiuta la maggiore età, egli avrebbe dovuto svolgere il servizio di leva, dal quale però sarebbe riuscito a farsi esonerare, dichiarando di sof- frire di (…), di cui in realtà non era affetto. Egli sarebbe stato arrestato all’età di (…) per (…), in occasione di un suo rientro dalla F._______. Per questo avrebbe scontato (…) di carcere, dopodiché sarebbe stato assolto. Ha pure riferito dei maltrattamenti che la gente subirebbe da parte della polizia nel suo Paese d’origine. In tal senso, egli ha racconto di essere stato soggetto a controlli regolari dei suoi documenti, nonché in un’occasione la polizia lo avrebbe picchiato, allorché nel (…), mentre si trovava in un parco con amici, essi sarebbero stati fermati dalla polizia e portati con la forza alla loro centrale, dove, a seguito della stesura di un verbale, egli sarebbe stato rilasciato. Dipoi, negli ultimi due anni il suo Paese sarebbe stato D-5021/2022 Pagina 3 oggetto di forti cambiamenti, non soltanto dal profilo economico e politico, ma il sistema giudiziario agirebbe soltanto in modo punitivo, e se egli tor- nasse in Bielorussia e lavorasse lì, sosterrebbe indirettamente il governo attuale. Egli per sé e la sua famiglia desidererebbe un futuro migliore, spe- cialmente per le sue figlie. Nel suo Paese d’origine difatti, le cure sanitarie e la formazione scolastica sarebbero molto scarse. Dopo la scadenza del permesso (…) nel (…), avrebbe vissuto insieme alla famiglia illegalmente in I._______ fino al (…), data della loro partenza per la Svizzera. Il suo timore principale nel caso di ritorno in Bielorussia, sarebbe quello di essere chiamato a svolgere il servizio militare, vista la situazione di guerra con l’K._______. Dal canto suo, la richiedente 2, ha dichiarato di essere originaria di L._______ e di aver vissuto da ultimo nel suo Paese d’origine, dal (…) al (…), a M._______, dove avrebbe (…). Sempre nel (…) avrebbe rilasciato per (…) un’intervista, dove ha espresso il suo punto di vista sulle (…) in Bielorussia ed in modo generale sulla (…). A seguito di tale intervista, ella avrebbe iniziato a nutrire dei timori. In (…) occasioni, ella sarebbe stata perquisita dalla polizia. Successivamente avrebbe rilasciato un’ulteriore in- tervista su un sito bielorusso (…), che avrebbe toccato il tema dei (…). Ulteriori contatti con la polizia li avrebbe avuti a causa del fatto che ella (…) e l’avrebbero spesso portata alla centrale di polizia, trattenendola per qual- che ora, prima di rilasciarla. Ella ha inoltre narrato che molti suoi amici e conoscenti sarebbero in carcere e che la maggior parte dei giovani, a causa della situazione in Bielorussia, avrebbero lasciato il paese. Nella (…) in cui lei avrebbe lavorato, non avrebbe nascosto la sua contrarietà in me- rito all’impostazione (…) e per questo sarebbe stata invisa a molti colleghi ed alla direzione. Dopo due anni, il contratto di lavoro che giungeva a sca- denza, non le sarebbe così più stato rinnovato. Si sarebbe quindi trasferita a G._______, per raggiungere il marito e poiché non sarebbe più riuscita a mantenersi. Avrebbe quindi vissuto in modo discontinuo tra la I._______ e la Bielorussia, dove vi faceva rientro alla scadenza del visto (…). Nel (…), avrebbe lasciato in modo definitivo la Bielorussia con il marito e la primo- genita, non facendovi più ritorno. A seguito della scadenza del permesso di soggiorno in J._______, si sarebbe trasferita con la famiglia in I._______, dalla quale il (…) sarebbero giunti in Svizzera. Ella ha riferito di non voler rientrare nel suo Paese d’origine, in quanto teme di essere fer- mata alla frontiera e messa in carcere, con qualsiasi pretesto. Lei teme- rebbe inoltre per le figlie la situazione di guerra che si starebbe creando in Bielorussia, nonché che il marito venga coscritto. D-5021/2022 Pagina 4 A supporto delle loro domande d’asilo, gli interessati hanno presentato: i passaporti originali dei richiedenti 1, 2 e 3; il certificato di nascita originale dell’interessato 1; le copie delle tessere sanitarie (…) dei ricorrenti 1 e 2; la copia della patente di guida (…) del ricorrente 1; copie di due convocazioni di polizia a nome dell’interessato 1, una datata (…) ed un’altra del (…); un richiamo a quest’ultima convocazione datato (…); ed il link all’intervista ri- lasciata dall’interessata 2 ad (…): (…). A.c Tramite lo scritto del 30 settembre 2022, gli interessati hanno presen- tato gli originali delle convocazioni già consegnate in copia durante le au- dizioni sui motivi d’asilo. A.d Per mezzo del parere del 4 ottobre 2022, i richiedenti l’asilo hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni circa il progetto di decisione negativo della SEM notificato loro il 3 ottobre 2022. B. Con decisione del 5 ottobre 2022 – notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-49/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto le loro domande d’asilo. Inoltre ha pronun- ciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta mi- sura. C. In data 3 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione. Essi hanno postulato, a titolo principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato in Svizzera e la concessione dell’asilo. In primo subordine, hanno invece concluso alla concessione dell’ammissione prov- visoria in Svizzera ed in secondo subordine che gli atti di causa siano re- stituiti all’autorità inferiore per nuovo esame delle allegazioni e per comple- mento istruttorio. Altresì, hanno formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del re- lativo anticipo. Al ricorso hanno allegato quali nuovi documenti: una lettera di N._______, giornalista per (…), del 10 ottobre 2022 (in lingua francese); uno scritto non datato e non sottoscritto della sedicente O._______ alias P._______ (in lingua inglese). D-5021/2022 Pagina 5 D. Con decisione incidentale del 3 maggio 2023, il Tribunale ha autorizzato gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziaria, invitandoli a versare – entro il 15 maggio 2023 e con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza – un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Lo stesso è stato corrisposto tempestiva- mente in data 11 maggio 2023 (cfr. risultanze processuali). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
  5. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Or- dinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in rela- zione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
  6. Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
  7. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 D-5021/2022 Pagina 6 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
  8. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). D-5021/2022 Pagina 7 4.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
  9. Nel caso in parola, a differenza di quanto sostenuto nel loro ricorso, gli insorgenti non sono in grado di dimostrare, o per lo meno di rendere vero- simile, la pertinenza ed il fondamento dei loro motivi d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi, indipendentemente dalla loro verosimiglianza. 5.1 In primo luogo, il timore asserito da parte dell’insorgente 1 di essere chiamato ad effettuare il servizio di leva obbligatorio nel caso di un suo rientro nel Paese d’origine, vista anche la situazione attuale del conflitto in K._______, non risulta essere in alcun modo rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. 5.1.1 In tale contesto si rammenta innanzitutto come ogni Stato è legitti- mato a costituirsi un esercito ed a reclutare dei cittadini per formarlo. Nei paesi dove è obbligatorio, il servizio militare costituisce un dovere civico ed il fatto di sottrarvisi un’infrazione punita per legge; una condanna per insu- bordinazione è allora in principio una sanzione legittima. Pertanto, né l’av- versione al servizio militare né il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare o disertato costituiscono un timore fon- dato di essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del Tribu- nale E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell’11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D-2324/2020 dell’8 marzo 2021 con- sid. 8.2). Secondo la precitata giurisprudenza, la qualità di rifugiato può tut- tavia essere eccezionalmente riconosciuta ad un richiedente renitente o disertore, se costui può dimostrare che gli è stata inflitta, o gli sarebbe in- flitta in futuro, una pena disproporzionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; o ancora allorché il com- pimento dei suoi obblighi militari l’avrebbero già esposto o l’esporrebbero D-5021/2022 Pagina 8 in futuro a dei pregiudizi secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, rispettivamente avreb- bero implicato o rischierebbero di implicare la sua partecipazione a delle azioni proibite dal diritto pubblico internazionale (cfr. DTAF 2015/3 con- sid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del Tribunale E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2). 5.1.2 Ora, gli insorgenti, neppure con le argomentazioni esposte nel ri- corso, sono in grado di corroborare con degli elementi concreti e sostan- ziati, che il ricorrente 1 venga d’un canto effettivamente convocato a svol- gere il servizio militare da parte delle autorità del suo Paese d’origine, dato che egli risulta esserne stato esonerato per problemi medici (cfr. n. 42/16, D114 segg., pag. 11), e d’altro canto che egli possa essere condannato ad una pena disproporzionata per renitenza alla leva. Invero, le tesi esposte soltanto con il ricorso di poter essere arrestato in quanto avrebbe eluso il servizio militare e che le convocazioni ricevute in patria (cfr. n. 42/16, D89 segg., pag. 8 seg.) potrebbero essere connesse allo stesso, risultano es- sere delle mere supposizioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto e fondato. In merito, è difatti l’insorgente stesso che ha asserito di non sapere per quali motivi avrebbe ricevuto tali convocazioni da parte della polizia bielorussa, di non essersene neppure interessato, e di non ritenerle delle convocazioni importanti (cfr. n. 42/16, D89 segg., pag. 8 segg.). Ha inoltre emesso in audizione unicamente l’ipotesi che si tratte- rebbe di un pretesto delle autorità bielorusse per trattenerlo al suo rientro, per effettuare un controllo (cfr. n. 42/16, D146 seg., pag. 13). Pertanto, in assenza di qualsivoglia maggiore dettaglio in merito da parte del ricorrente, a parte delle ipotesi formulate nel memoriale ricorsuale, come pure dalla mancanza di ricerche mirate da parte delle autorità del suo Paese d’origine dall’emissione di tali convocazioni, le stesse anche agli occhi del Tribunale possono essere riconducibili ad infrazioni comuni, come già rettamente motivato nella decisione avversata dalla SEM (cfr. p.to II/1, pag. 6 della decisione impugnata), alla quale si rinvia per ulteriori dettagli sul punto. 5.2 In secondo luogo, neppure il timore paventato dall’insorgente soltanto nell’ambito del gravame della possibilità che egli sarebbe stato inserito nella lista dei prigionieri politici in Bielorussia, per il solo fatto di aver la- sciato un commento o un post sui social, o ancora per il mancato paga- mento delle tasse, e quindi possa essere arrestato dalle autorità del suo Paese d’origine nel caso di un suo rientro nello stesso (cfr. p.to 4, pag. 9 del ricorso), non risulta essere fondato su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Circa i contatti che egli ha avuto con le autorità bielorusse, egli ha difatti dichiarato unicamente di aver subito un’incarce- razione allorché aveva (…) anni, in quanto avrebbero trovato (…) al suo D-5021/2022 Pagina 9 rientro da un viaggio in F._______ (cfr. n. 42/16, D119, pag. 11), dal quale però dopo (…) sarebbe stato liberato ed assolto (cfr. n. 42/16, D120, pag. 11). Inoltre, nel (…), egli con alcuni amici, sarebbe stato fermato dalla polizia che, dopo aver steso un verbale con l’accusa di (…), lo avrebbe rilasciato (cfr. n. 42/16, D129 segg., pag. 12). In seguito egli ha dichiarato di non aver più avuto ulteriori problematiche con le autorità bielorusse (cfr. n. 42/16, D133, pag. 12). I commenti che egli avrebbe scritto nei social me- dia per attirare l’attenzione delle persone sulla situazione degli (…) in Bie- lorussia nel periodo (…) (cfr. n. 42/16, D152 seg., pag. 13 seg.), non risul- tano poi dalle sue asserzioni esporre delle particolari critiche verso il go- verno bielorusso, perché debba aver attirato su di sé la particolare atten- zione delle autorità del suo paese d’origine. Il fatto poi che il ricorrente non temesse in realtà nulla al momento del suo espatrio da parte delle autorità bielorusse, lo si evince dalle sue stesse dichiarazioni, allorché ha asserito di essere espatriato con la famiglia definitivamente dalla Bielorussia nel (…), poiché altrimenti il suo permesso di soggiorno in J._______ sarebbe scaduto (cfr. n. 42/16, D145, pag. 13). Ciò risulta valido anche in rapporto alle convocazioni di polizia degli anni (…) e (…), in quanto non vi sono degli indizi concreti e sufficienti che le predette siano state emesse per le pub- blicazioni del ricorrente 1 nei social media, anche tenuto conto che egli nella convocazione del (…) viene citato quale “sospettato nell’inchiesta pe- nale”, senza però contenere maggiori informazioni in merito, neppure for- nite da parte dell’insorgente. Invero, come a ragione osservato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/1, pag. 6), egli non si è interessato di conoscere le ragioni dell’invio di tali convocazioni (cfr. n. 42/16, D89 segg., pag. 8 seg.) ed ha persino asserito di credere che non si tratti di “convoca- zioni importanti” (cfr. n. 42/16, D97, pag. 8; cfr. anche supra consid. 5.1.2). Altresì, si rileva come quale motivo principale dei suoi timori nel caso di un suo rientro in patria, egli ha unicamente allegato l’arruolamento nel servizio militare, e non altre circostanze (cfr. n. 42/16, D155 seg., pag. 14). 5.3 Per quanto poi attiene alla ricorrente 2, dai suoi asserti resi in corso d’audizione sui motivi, non sono neppure rilevabili degli indizi di persecu- zioni determinanti ai sensi dell’asilo allorché ella si trovava ancora nel suo Paese d’origine, che lascino presagire che vi sia il rischio per lei, nel caso di un suo ritorno nel medesimo, di subire, in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. 5.3.1 Innanzitutto, al contrario di quanto argomentato nel ricorso dagli in- sorgenti, anche il Tribunale, alla stessa stregua di quanto ritenuto dall’au- torità inferiore nella decisione avversata, ritiene come le due interviste da ella rilasciate ad (…) e su un sito bielorusso (…) nel (…) (cfr. n. 43/12, D52 D-5021/2022 Pagina 10 segg., pag. 6), non abbiano comportato per la medesima delle conse- guenze concrete e serie da parte delle autorità del suo Paese d’origine. Difatti ella ha riferito che a seguito di queste interviste, la polizia l’avrebbe perquisita in (…) occasioni: nella (…) non le avrebbero riferito il motivo, mentre che nella (…) avvenuta presso il suo domicilio, le avrebbero ripor- tato di sospetti che ella detenesse delle (…) in casa (cfr. n. 43/12, D61 segg., pag. 7 seg.). In seguito non le sarebbe però più accaduto nulla (cfr. n. 43/12, D72 seg., pag. 8; D87 seg., pag. 9 seg.). Anche i contatti che ella ha asserito di aver avuto con la polizia poiché avrebbe (…), non avrebbero comportato delle misure rilevanti da parte delle autorità bielorusse, in quanto la polizia si sarebbe limitata a condurla presso il loro posto di poli- zia, minacciarla e a rilasciarla dopo poco, senza che le accadesse null’altro (cfr. n. 43/12, D74 seg., pag. 8). Neppure le circostanze da lei asserite che allorché studiava avrebbe firmato delle petizioni per le nuove elezioni on- line, nonché che avrebbe affisso dei volantini contro (…) (cfr. n. 43/12, D85, pag. 9), hanno provocato una qualche reazione ostile da parte delle auto- rità del suo Paese d’origine. Il timore che ella ha quindi asserito di essere arrestata al suo rientro in patria, ad esempio per divulgazione d’informa- zioni false o perché sospettata di essere una spia (cfr. n. 43/12, D95 segg., pag. 10), o ancora quale dissidente politica come allegato nel ricorso, non trova, per lo meno dal profilo oggettivo, alcun fondamento, e si basa sol- tanto su delle mere ipotesi di persecuzioni che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. supra consid. 4.3), e che non risulta pertanto rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. 5.3.2 La suddetta conclusione, non viene scalfita neanche dai due scritti prodotti con il ricorso dagli insorgenti. Invero le due lettere, che sono qua- lificabili come allegazioni di parte, riportano in particolare di uomini non identificati che sarebbero giunti alla ricerca della ricorrente 2, dopo la diffu- sione dell’intervista rilasciata dalla medesima ad (…), eventi però che la medesima non ha mai narrato nel corso della sua audizione suoi motivi d’asilo (cfr. n. 43/12, D52 segg., pag. 6 segg.). Tale contenuto, mette quindi fortemente in dubbio la credibilità di quanto descritto nelle lettere quali con- seguenze che avrebbe innescato la partecipazione della ricorrente 2 al ser- vizio di (…) nel (…), che non può quindi essere seguito. 5.4 Da ultimo, concernente i motivi economici e la situazione generale esi- stente in Bielorussia, sia dal profilo politico ed economico, che da quello scolastico e sanitario, sollevati da entrambi gli insorgenti 1 e 2, anche in rapporto alle loro due figlie (cfr. n. 42/16, D110 seg., pag. 10; D157 seg., pag. 14; n. 43/12, D60, pag. 7; D90 seg., pag. 10; D97, pag. 10; D98, pag. 11), come rettamente già ritenuto nella decisione impugnata (cfr. p.to D-5021/2022 Pagina 11 II/2, pag. 6), tali asserti non risultano essere pertinenti ai fini dell’asilo, in quanto non rientrano chiaramente nei motivi esaustivi esposti all’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3235/2021 del 6 ottobre 2022 consid. 5.3). 5.5 Riassumendo, si constata come i ricorrenti, al momento del loro espa- trio non si trovassero nel mirino delle autorità bielorusse e non avessero un fondato timore di subire delle persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi. Essi non sono inoltre stati in grado di dimostrare, né di rendere verosimile, an- che tenuto conto della situazione vigente attualmente in Bielorussia, che vi siano degli indizi concreti che in caso di un loro rientro in patria essi rischie- rebbero di subire una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo per i motivi sopra esaminati. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
  10. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.
  11. L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
  12. Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontana- mento dei ricorrenti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Dal canto loro, nel memoriale ricorsuale, gli insorgenti ritengono che l’esecu- zione del loro allontanamento sarebbe inesigibile, vista la situazione di ten- sione ed incertezza relativa all’evolversi del conflitto tra la Q._______ e D-5021/2022 Pagina 12 l’K._______, nonché la difficile situazione economica che essi, che man- cano da diversi anni dalla Bielorussia, si vedrebbero costretti ad affrontare per sopperire ai loro bisogni.
  13. Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti verso la Bielorussia. 9.1 Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti, di essere esposti, nel loro Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Bielorussia, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti. Inoltre, le problemati- che di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.2.3). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, è ammissibile ai sensi delle norme di di- ritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi). 9.2 9.2.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2.2 In primo luogo, riguardo alla situazione di tensione politica e securi- taria in Bielorussia, dovuta in particolare all’implicazione di quest’ultimo Stato nel conflitto bellico attuale tra l’K._______ e la Q._______, il Tribu- nale, anche recentemente, ha ritenuto che l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese non sia posto in discussione anche te- nuto conto del predetto contesto (cfr. le sentenze del Tribunale E-104/2022 del 1° novembre 2022 consid. 10.2; E-3237/2022 del 17 ottobre 2022 D-5021/2022 Pagina 13 consid. 3.4). Le argomentazioni esposte nel ricorso, anche con citazioni di fonti giornalistiche, non sono in grado di ribaltare la predetta conclusione. 9.2.3 Inoltre dagli atti e dalle dichiarazioni rese dagli insorgenti 1 e 2, non risultano esservi sufficienti indizi concreti che lascino concludere come i ricorrenti, una giovane coppia con due figlie piccole senza problemi di sa- lute, si ritroverebbero in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del loro stato di salute. Invero, secondo gli asserti degli insorgenti 1 e 2, essi vantano una buona formazione scolastica ed esperienze lavorative (cfr. n. 42/16, D17 segg., pag. 3 segg.; n. 43/12, D37 segg., pag. 4 seg.), nonché nel loro Paese d’origine essi dispongono di una solida rete sociale (in particolare il padre della ricorrente 2, e la madre dell’insorgente 1, nonché amici; cfr. n. 42/16, D56 segg., pag. 6 seg.; n. 43/12, D21 segg., pag. 3 seg.), che potrà al loro rientro in patria, nel caso di bisogno, sostenerli per i loro bisogni primari. Pertanto, visto quanto pre- cede, a differenza delle asserzioni esposte in fase ricorsuale dagli insor- genti, anche nel caso in cui i ricorrenti 1 e 2 avessero difficoltà nel trovare un’attività lavorativa nel loro Paese d’origine, tale circostanza non sarebbe sufficiente a ritenere l’esecuzione del loro allontanamento come inesigibile. 9.2.4 Non risulta inoltre incompatibile con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), l’esecuzione dell’allontanamento delle insorgenti minorenni. Invero le stesse verranno allontanate assieme ai genitori, dai quali dipendono ancora fortemente sia dal profilo culturale che educativo vista la loro età – di poco più di (…) anni la ricorrente 3 rispettivamente di (…) la ricorrente 4 – e questi ultimi po- tranno continuare ad occuparsi di loro sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per conclu- dere che un loro allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, esse soggiornano in Svizzera da poco più di 1 anno, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare in- tegrazione. Inoltre, la misura d’allontanamento in tal senso, non ha fatto l’oggetto di alcuna contestazione specifica nel memoriale ricorsuale. 9.2.5 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 9.3 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti – che dispongono ancora di passaporti validi per quanto attinente agli insorgenti 1, 2 e 3 – D-5021/2022 Pagina 14 usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni ulteriore docu- mento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 9.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
  14. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
  15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e prelevate sull’anticipo spese ver- sato l’11 maggio 2023.
  16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-5021/2022 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  17. Il ricorso è respinto.
  18. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e pre- levate sull’anticipo spese di medesimo importo versato l’11 maggio 2023.
  19. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5021/2022 Sentenza del 14 giugno 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Alissa Vallenari. Parti

1. A._______, nato il (...)(di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente 1), con la moglie

2. B._______, nata il (...) (di seguito: interessata, richiedente, ricorrente o insorgente 2), e le figlie

3. C._______, nata il (...)(di seguito: ricorrente o insorgente 3)

4. D._______, nata il (...)(di seguito: ricorrente o insorgente 4), Bielorussia, tutti rappresentati dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 5 ottobre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati 1 e 2, e per il loro tramite le figlie C._______ e D._______, hanno presentato delle domande d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2022. A.b Il (...) maggio 2022 si sono tenuti i verbali di rilevamento dei dati personali dei richiedenti 1 e 2. In data (...) maggio 2022, i medesimi sono stati sentiti nell'ambito di un colloquio Dublino, mentre che il (...) settembre 2022 si sono svolte le rispettive audizioni sui loro motivi d'asilo. In tali contesti l'interessato 1 ha segnatamente asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere nato e cresciuto a E._______. Tra il (...) ed il (...), avrebbe vissuto tra il suo Paese d'origine e la F._______, per motivi lavorativi e nel (...), sempre per questi motivi si sarebbe trasferito a G._______ fino al (...). In seguito si sarebbe spostato a H._______, finché il suo permesso di soggiorno (...) non sarebbe scaduto nel (...). Nel frattempo, nel (...), avrebbe conosciuto la moglie a G._______, la quale avrebbe vissuto in parte con lui tra la I._______ e la J._______ ed in parte in Bielorussia. Nel (...), in occasione della nascita della figlia C._______, il richiedente sarebbe rientrato in patria, dove si sarebbe sposato. Dopo un paio di mesi, sarebbe infine espatriato definitivamente dalla Bielorussia assieme alla sua famiglia verso la J._______, dove sarebbe nata la secondogenita, D._______. Avrebbero lasciato il Paese d'origine in quanto egli avrebbe avuto un permesso di soggiorno (...) e se non fosse ritornato in J._______ per sei mesi ininterrotti, il permesso gli sarebbe stato ritirato. Egli già allorché frequentava la scuola si sarebbe sentito sotto pressione in Bielorussia, a causa delle varie organizzazioni patriottiche, che avrebbero in particolare obbligato a marciare e a mettere la divisa militare. Inoltre, una volta raggiuta la maggiore età, egli avrebbe dovuto svolgere il servizio di leva, dal quale però sarebbe riuscito a farsi esonerare, dichiarando di soffrire di (...), di cui in realtà non era affetto. Egli sarebbe stato arrestato all'età di (...) per (...), in occasione di un suo rientro dalla F._______. Per questo avrebbe scontato (...) di carcere, dopodiché sarebbe stato assolto. Ha pure riferito dei maltrattamenti che la gente subirebbe da parte della polizia nel suo Paese d'origine. In tal senso, egli ha racconto di essere stato soggetto a controlli regolari dei suoi documenti, nonché in un'occasione la polizia lo avrebbe picchiato, allorché nel (...), mentre si trovava in un parco con amici, essi sarebbero stati fermati dalla polizia e portati con la forza alla loro centrale, dove, a seguito della stesura di un verbale, egli sarebbe stato rilasciato. Dipoi, negli ultimi due anni il suo Paese sarebbe stato oggetto di forti cambiamenti, non soltanto dal profilo economico e politico, ma il sistema giudiziario agirebbe soltanto in modo punitivo, e se egli tornasse in Bielorussia e lavorasse lì, sosterrebbe indirettamente il governo attuale. Egli per sé e la sua famiglia desidererebbe un futuro migliore, specialmente per le sue figlie. Nel suo Paese d'origine difatti, le cure sanitarie e la formazione scolastica sarebbero molto scarse. Dopo la scadenza del permesso (...) nel (...), avrebbe vissuto insieme alla famiglia illegalmente in I._______ fino al (...), data della loro partenza per la Svizzera. Il suo timore principale nel caso di ritorno in Bielorussia, sarebbe quello di essere chiamato a svolgere il servizio militare, vista la situazione di guerra con l'K._______. Dal canto suo, la richiedente 2, ha dichiarato di essere originaria di L._______ e di aver vissuto da ultimo nel suo Paese d'origine, dal (...) al (...), a M._______, dove avrebbe (...). Sempre nel (...) avrebbe rilasciato per (...) un'intervista, dove ha espresso il suo punto di vista sulle (...) in Bielorussia ed in modo generale sulla (...). A seguito di tale intervista, ella avrebbe iniziato a nutrire dei timori. In (...) occasioni, ella sarebbe stata perquisita dalla polizia. Successivamente avrebbe rilasciato un'ulteriore intervista su un sito bielorusso (...), che avrebbe toccato il tema dei (...). Ulteriori contatti con la polizia li avrebbe avuti a causa del fatto che ella (...) e l'avrebbero spesso portata alla centrale di polizia, trattenendola per qualche ora, prima di rilasciarla. Ella ha inoltre narrato che molti suoi amici e conoscenti sarebbero in carcere e che la maggior parte dei giovani, a causa della situazione in Bielorussia, avrebbero lasciato il paese. Nella (...) in cui lei avrebbe lavorato, non avrebbe nascosto la sua contrarietà in merito all'impostazione (...) e per questo sarebbe stata invisa a molti colleghi ed alla direzione. Dopo due anni, il contratto di lavoro che giungeva a scadenza, non le sarebbe così più stato rinnovato. Si sarebbe quindi trasferita a G._______, per raggiungere il marito e poiché non sarebbe più riuscita a mantenersi. Avrebbe quindi vissuto in modo discontinuo tra la I._______ e la Bielorussia, dove vi faceva rientro alla scadenza del visto (...). Nel (...), avrebbe lasciato in modo definitivo la Bielorussia con il marito e la primogenita, non facendovi più ritorno. A seguito della scadenza del permesso di soggiorno in J._______, si sarebbe trasferita con la famiglia in I._______, dalla quale il (...) sarebbero giunti in Svizzera. Ella ha riferito di non voler rientrare nel suo Paese d'origine, in quanto teme di essere fermata alla frontiera e messa in carcere, con qualsiasi pretesto. Lei temerebbe inoltre per le figlie la situazione di guerra che si starebbe creando in Bielorussia, nonché che il marito venga coscritto. A supporto delle loro domande d'asilo, gli interessati hanno presentato: i passaporti originali dei richiedenti 1, 2 e 3; il certificato di nascita originale dell'interessato 1; le copie delle tessere sanitarie (...) dei ricorrenti 1 e 2; la copia della patente di guida (...) del ricorrente 1; copie di due convocazioni di polizia a nome dell'interessato 1, una datata (...) ed un'altra del (...); un richiamo a quest'ultima convocazione datato (...); ed il link all'intervista rilasciata dall'interessata 2 ad (...): (...). A.c Tramite lo scritto del 30 settembre 2022, gli interessati hanno presentato gli originali delle convocazioni già consegnate in copia durante le audizioni sui motivi d'asilo. A.d Per mezzo del parere del 4 ottobre 2022, i richiedenti l'asilo hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni circa il progetto di decisione negativo della SEM notificato loro il 3 ottobre 2022. B. Con decisione del 5 ottobre 2022 - notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-49/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto le loro domande d'asilo. Inoltre ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. C. In data 3 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione. Essi hanno postulato, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato in Svizzera e la concessione dell'asilo. In primo subordine, hanno invece concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera ed in secondo subordine che gli atti di causa siano restituiti all'autorità inferiore per nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio. Altresì, hanno formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso hanno allegato quali nuovi documenti: una lettera di N._______, giornalista per (...), del 10 ottobre 2022 (in lingua francese); uno scritto non datato e non sottoscritto della sedicente O._______ alias P._______ (in lingua inglese). D. Con decisione incidentale del 3 maggio 2023, il Tribunale ha autorizzato gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziaria, invitandoli a versare - entro il 15 maggio 2023 e con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza - un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Lo stesso è stato corrisposto tempestivamente in data 11 maggio 2023 (cfr. risultanze processuali). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

5. Nel caso in parola, a differenza di quanto sostenuto nel loro ricorso, gli insorgenti non sono in grado di dimostrare, o per lo meno di rendere verosimile, la pertinenza ed il fondamento dei loro motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, indipendentemente dalla loro verosimiglianza. 5.1 In primo luogo, il timore asserito da parte dell'insorgente 1 di essere chiamato ad effettuare il servizio di leva obbligatorio nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine, vista anche la situazione attuale del conflitto in K._______, non risulta essere in alcun modo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.1.1 In tale contesto si rammenta innanzitutto come ogni Stato è legittimato a costituirsi un esercito ed a reclutare dei cittadini per formarlo. Nei paesi dove è obbligatorio, il servizio militare costituisce un dovere civico ed il fatto di sottrarvisi un'infrazione punita per legge; una condanna per insubordinazione è allora in principio una sanzione legittima. Pertanto, né l'avversione al servizio militare né il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare o disertato costituiscono un timore fondato di essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell'11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D-2324/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2). Secondo la precitata giurisprudenza, la qualità di rifugiato può tuttavia essere eccezionalmente riconosciuta ad un richiedente renitente o disertore, se costui può dimostrare che gli è stata inflitta, o gli sarebbe inflitta in futuro, una pena disproporzionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; o ancora allorché il compimento dei suoi obblighi militari l'avrebbero già esposto o l'esporrebbero in futuro a dei pregiudizi secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, rispettivamente avrebbero implicato o rischierebbero di implicare la sua partecipazione a delle azioni proibite dal diritto pubblico internazionale (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del Tribunale E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2). 5.1.2 Ora, gli insorgenti, neppure con le argomentazioni esposte nel ricorso, sono in grado di corroborare con degli elementi concreti e sostanziati, che il ricorrente 1 venga d'un canto effettivamente convocato a svolgere il servizio militare da parte delle autorità del suo Paese d'origine, dato che egli risulta esserne stato esonerato per problemi medici (cfr. n. 42/16, D114 segg., pag. 11), e d'altro canto che egli possa essere condannato ad una pena disproporzionata per renitenza alla leva. Invero, le tesi esposte soltanto con il ricorso di poter essere arrestato in quanto avrebbe eluso il servizio militare e che le convocazioni ricevute in patria (cfr. n. 42/16, D89 segg., pag. 8 seg.) potrebbero essere connesse allo stesso, risultano essere delle mere supposizioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto e fondato. In merito, è difatti l'insorgente stesso che ha asserito di non sapere per quali motivi avrebbe ricevuto tali convocazioni da parte della polizia bielorussa, di non essersene neppure interessato, e di non ritenerle delle convocazioni importanti (cfr. n. 42/16, D89 segg., pag. 8 segg.). Ha inoltre emesso in audizione unicamente l'ipotesi che si tratterebbe di un pretesto delle autorità bielorusse per trattenerlo al suo rientro, per effettuare un controllo (cfr. n. 42/16, D146 seg., pag. 13). Pertanto, in assenza di qualsivoglia maggiore dettaglio in merito da parte del ricorrente, a parte delle ipotesi formulate nel memoriale ricorsuale, come pure dalla mancanza di ricerche mirate da parte delle autorità del suo Paese d'origine dall'emissione di tali convocazioni, le stesse anche agli occhi del Tribunale possono essere riconducibili ad infrazioni comuni, come già rettamente motivato nella decisione avversata dalla SEM (cfr. p.to II/1, pag. 6 della decisione impugnata), alla quale si rinvia per ulteriori dettagli sul punto. 5.2 In secondo luogo, neppure il timore paventato dall'insorgente soltanto nell'ambito del gravame della possibilità che egli sarebbe stato inserito nella lista dei prigionieri politici in Bielorussia, per il solo fatto di aver lasciato un commento o un post sui social, o ancora per il mancato pagamento delle tasse, e quindi possa essere arrestato dalle autorità del suo Paese d'origine nel caso di un suo rientro nello stesso (cfr. p.to 4, pag. 9 del ricorso), non risulta essere fondato su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Circa i contatti che egli ha avuto con le autorità bielorusse, egli ha difatti dichiarato unicamente di aver subito un'incarcerazione allorché aveva (...) anni, in quanto avrebbero trovato (...) al suo rientro da un viaggio in F._______ (cfr. n. 42/16, D119, pag. 11), dal quale però dopo (...) sarebbe stato liberato ed assolto (cfr. n. 42/16, D120, pag. 11). Inoltre, nel (...), egli con alcuni amici, sarebbe stato fermato dalla polizia che, dopo aver steso un verbale con l'accusa di (...), lo avrebbe rilasciato (cfr. n. 42/16, D129 segg., pag. 12). In seguito egli ha dichiarato di non aver più avuto ulteriori problematiche con le autorità bielorusse (cfr. n. 42/16, D133, pag. 12). I commenti che egli avrebbe scritto nei social media per attirare l'attenzione delle persone sulla situazione degli (...) in Bielorussia nel periodo (...) (cfr. n. 42/16, D152 seg., pag. 13 seg.), non risultano poi dalle sue asserzioni esporre delle particolari critiche verso il governo bielorusso, perché debba aver attirato su di sé la particolare attenzione delle autorità del suo paese d'origine. Il fatto poi che il ricorrente non temesse in realtà nulla al momento del suo espatrio da parte delle autorità bielorusse, lo si evince dalle sue stesse dichiarazioni, allorché ha asserito di essere espatriato con la famiglia definitivamente dalla Bielorussia nel (...), poiché altrimenti il suo permesso di soggiorno in J._______ sarebbe scaduto (cfr. n. 42/16, D145, pag. 13). Ciò risulta valido anche in rapporto alle convocazioni di polizia degli anni (...) e (...), in quanto non vi sono degli indizi concreti e sufficienti che le predette siano state emesse per le pubblicazioni del ricorrente 1 nei social media, anche tenuto conto che egli nella convocazione del (...) viene citato quale "sospettato nell'inchiesta penale", senza però contenere maggiori informazioni in merito, neppure fornite da parte dell'insorgente. Invero, come a ragione osservato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/1, pag. 6), egli non si è interessato di conoscere le ragioni dell'invio di tali convocazioni (cfr. n. 42/16, D89 segg., pag. 8 seg.) ed ha persino asserito di credere che non si tratti di "convocazioni importanti" (cfr. n. 42/16, D97, pag. 8; cfr. anche supra consid. 5.1.2). Altresì, si rileva come quale motivo principale dei suoi timori nel caso di un suo rientro in patria, egli ha unicamente allegato l'arruolamento nel servizio militare, e non altre circostanze (cfr. n. 42/16, D155 seg., pag. 14). 5.3 Per quanto poi attiene alla ricorrente 2, dai suoi asserti resi in corso d'audizione sui motivi, non sono neppure rilevabili degli indizi di persecuzioni determinanti ai sensi dell'asilo allorché ella si trovava ancora nel suo Paese d'origine, che lascino presagire che vi sia il rischio per lei, nel caso di un suo ritorno nel medesimo, di subire, in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. 5.3.1 Innanzitutto, al contrario di quanto argomentato nel ricorso dagli insorgenti, anche il Tribunale, alla stessa stregua di quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, ritiene come le due interviste da ella rilasciate ad (...) e su un sito bielorusso (...) nel (...) (cfr. n. 43/12, D52 segg., pag. 6), non abbiano comportato per la medesima delle conseguenze concrete e serie da parte delle autorità del suo Paese d'origine. Difatti ella ha riferito che a seguito di queste interviste, la polizia l'avrebbe perquisita in (...) occasioni: nella (...) non le avrebbero riferito il motivo, mentre che nella (...) avvenuta presso il suo domicilio, le avrebbero riportato di sospetti che ella detenesse delle (...) in casa (cfr. n. 43/12, D61 segg., pag. 7 seg.). In seguito non le sarebbe però più accaduto nulla (cfr. n. 43/12, D72 seg., pag. 8; D87 seg., pag. 9 seg.). Anche i contatti che ella ha asserito di aver avuto con la polizia poiché avrebbe (...), non avrebbero comportato delle misure rilevanti da parte delle autorità bielorusse, in quanto la polizia si sarebbe limitata a condurla presso il loro posto di polizia, minacciarla e a rilasciarla dopo poco, senza che le accadesse null'altro (cfr. n. 43/12, D74 seg., pag. 8). Neppure le circostanze da lei asserite che allorché studiava avrebbe firmato delle petizioni per le nuove elezioni online, nonché che avrebbe affisso dei volantini contro (...) (cfr. n. 43/12, D85, pag. 9), hanno provocato una qualche reazione ostile da parte delle autorità del suo Paese d'origine. Il timore che ella ha quindi asserito di essere arrestata al suo rientro in patria, ad esempio per divulgazione d'informazioni false o perché sospettata di essere una spia (cfr. n. 43/12, D95 segg., pag. 10), o ancora quale dissidente politica come allegato nel ricorso, non trova, per lo meno dal profilo oggettivo, alcun fondamento, e si basa soltanto su delle mere ipotesi di persecuzioni che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. supra consid. 4.3), e che non risulta pertanto rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.3.2 La suddetta conclusione, non viene scalfita neanche dai due scritti prodotti con il ricorso dagli insorgenti. Invero le due lettere, che sono qualificabili come allegazioni di parte, riportano in particolare di uomini non identificati che sarebbero giunti alla ricerca della ricorrente 2, dopo la diffusione dell'intervista rilasciata dalla medesima ad (...), eventi però che la medesima non ha mai narrato nel corso della sua audizione suoi motivi d'asilo (cfr. n. 43/12, D52 segg., pag. 6 segg.). Tale contenuto, mette quindi fortemente in dubbio la credibilità di quanto descritto nelle lettere quali conseguenze che avrebbe innescato la partecipazione della ricorrente 2 al servizio di (...) nel (...), che non può quindi essere seguito. 5.4 Da ultimo, concernente i motivi economici e la situazione generale esistente in Bielorussia, sia dal profilo politico ed economico, che da quello scolastico e sanitario, sollevati da entrambi gli insorgenti 1 e 2, anche in rapporto alle loro due figlie (cfr. n. 42/16, D110 seg., pag. 10; D157 seg., pag. 14; n. 43/12, D60, pag. 7; D90 seg., pag. 10; D97, pag. 10; D98, pag. 11), come rettamente già ritenuto nella decisione impugnata (cfr. p.to II/2, pag. 6), tali asserti non risultano essere pertinenti ai fini dell'asilo, in quanto non rientrano chiaramente nei motivi esaustivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3235/2021 del 6 ottobre 2022 consid. 5.3). 5.5 Riassumendo, si constata come i ricorrenti, al momento del loro espatrio non si trovassero nel mirino delle autorità bielorusse e non avessero un fondato timore di subire delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Essi non sono inoltre stati in grado di dimostrare, né di rendere verosimile, anche tenuto conto della situazione vigente attualmente in Bielorussia, che vi siano degli indizi concreti che in caso di un loro rientro in patria essi rischierebbero di subire una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo per i motivi sopra esaminati. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

8. Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Dal canto loro, nel memoriale ricorsuale, gli insorgenti ritengono che l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe inesigibile, vista la situazione di tensione ed incertezza relativa all'evolversi del conflitto tra la Q._______ e l'K._______, nonché la difficile situazione economica che essi, che mancano da diversi anni dalla Bielorussia, si vedrebbero costretti ad affrontare per sopperire ai loro bisogni.

9. Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Bielorussia. 9.1 Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti, di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Bielorussia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti. Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.2.3). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 9.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2.2 In primo luogo, riguardo alla situazione di tensione politica e securitaria in Bielorussia, dovuta in particolare all'implicazione di quest'ultimo Stato nel conflitto bellico attuale tra l'K._______ e la Q._______, il Tribunale, anche recentemente, ha ritenuto che l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese non sia posto in discussione anche tenuto conto del predetto contesto (cfr. le sentenze del Tribunale E-104/2022 del 1° novembre 2022 consid. 10.2; E-3237/2022 del 17 ottobre 2022 consid. 3.4). Le argomentazioni esposte nel ricorso, anche con citazioni di fonti giornalistiche, non sono in grado di ribaltare la predetta conclusione. 9.2.3 Inoltre dagli atti e dalle dichiarazioni rese dagli insorgenti 1 e 2, non risultano esservi sufficienti indizi concreti che lascino concludere come i ricorrenti, una giovane coppia con due figlie piccole senza problemi di salute, si ritroverebbero in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del loro stato di salute. Invero, secondo gli asserti degli insorgenti 1 e 2, essi vantano una buona formazione scolastica ed esperienze lavorative (cfr. n. 42/16, D17 segg., pag. 3 segg.; n. 43/12, D37 segg., pag. 4 seg.), nonché nel loro Paese d'origine essi dispongono di una solida rete sociale (in particolare il padre della ricorrente 2, e la madre dell'insorgente 1, nonché amici; cfr. n. 42/16, D56 segg., pag. 6 seg.; n. 43/12, D21 segg., pag. 3 seg.), che potrà al loro rientro in patria, nel caso di bisogno, sostenerli per i loro bisogni primari. Pertanto, visto quanto precede, a differenza delle asserzioni esposte in fase ricorsuale dagli insorgenti, anche nel caso in cui i ricorrenti 1 e 2 avessero difficoltà nel trovare un'attività lavorativa nel loro Paese d'origine, tale circostanza non sarebbe sufficiente a ritenere l'esecuzione del loro allontanamento come inesigibile. 9.2.4 Non risulta inoltre incompatibile con l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti minorenni. Invero le stesse verranno allontanate assieme ai genitori, dai quali dipendono ancora fortemente sia dal profilo culturale che educativo vista la loro età - di poco più di (...) anni la ricorrente 3 rispettivamente di (...) la ricorrente 4 - e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi di loro sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un loro allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, esse soggiornano in Svizzera da poco più di 1 anno, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Inoltre, la misura d'allontanamento in tal senso, non ha fatto l'oggetto di alcuna contestazione specifica nel memoriale ricorsuale. 9.2.5 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.3 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti - che dispongono ancora di passaporti validi per quanto attinente agli insorgenti 1, 2 e 3 - usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 9.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

10. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e prelevate sull'anticipo spese versato l'11 maggio 2023.

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato l'11 maggio 2023.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: