Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) febbraio 2021 (cfr. atto SEM n. [{…}]-4/2), dopo aver preso parte, in qualità di testimone della difesa, al procedimento penale aperto dal (…) per (…) a carico di B._______ (di seguito: C._______) dinnanzi al (…) (di se- guito: […]; procedura di cui al n. […]). B. Il (…) marzo 2021 si è tenuto con il richiedente un colloquio inerente il rile- vamento dei suoi dati personali (cfr. n. 14/6), allorché il (…) marzo 2021 egli ha sostenuto un’audizione sui suoi motivi d’asilo (cfr. n. 21/20) rispetti- vamente il (…) aprile 2021 un’audizione integrativa alla predetta (cfr.
n. 35/23). Nel corso delle suddette audizioni egli ha dichiarato di essere di etnia (…) ed originario di D._______. Durante la (…), dal (…) al (…), egli sarebbe stato un bambino-soldato militante tra le fila di (…) (acronimo in inglese per: “[…]”). Giunto sotto il comando di C._______, sarebbe stato dapprima una delle sue (…), combattendo anche al fronte dove sarebbe stato pure ferito in (…) occasioni, e dopo la fine della (…), avrebbe assunto la fun- zione di (…) allorché C._______ sarebbe divenuto (…) (acronimo inglese di “[…]”) del governo liberiano. Dopo l’arrivo al potere di E._______ e la fuga di C._______ dal Paese, dal (…) al (…) avrebbe vissuto in incognito, in quanto avrebbe temuto di essere riconosciuto quale ex combattente per (…) e quindi ucciso. A seguito dell’arresto di E._______, l’interessato ha invece addotto di non avere riscontrato problematiche. Nel (…) del (…) egli è giunto legalmente in Svizzera, poiché chiamato a testimoniare dal (…) nel processo penale aperto nei confronti di C._______. Nel corso del me- desimo mese, egli ha fatto rientro in patria. In seguito, per le minacce che gli avrebbero mosso in particolare i parenti di C._______ nel processo summenzionato, egli avrebbe vissuto di nascosto, esercitando tuttavia una sua attività (…). Difatti, dal (…), tramite i social media si sarebbe sparsa la notizia secondo la quale lui, noto in patria come “F._______”, avesse preso parte al processo penale succitato. Il (…), con volo speciale dall’aeroporto di G._______, l’interessato è nuovamente giunto in Svizzera per testimo- niare dinnanzi al (…). In merito, il richiedente ha segnatamente riferito che durante l’interrogatorio, uno dei parenti delle vittime di guerra, lo avrebbe identificato quale esecutore materiale dell’(…) come pure di (…) di quest’ul- timo su ordine di C._______. Poiché le autorità svizzere non gli avrebbero fornito delle garanzie di protezione una volta rimpatriato in Liberia, né ne
D-3235/2021 Pagina 3 avrebbe potuto ricevere da parte delle autorità del suo Paese, egli avrebbe deciso di depositare una domanda d’asilo. Egli difatti temerebbe d’un canto la vendetta dei famigliari di C._______, in quanto avrebbero frainteso il senso delle deposizioni da lui rilasciate dinnanzi al (…), e d’altro canto pure quella dei famigliari delle vittime costituitesi parte dell’accusa a processo. Al momento del rilascio di C._______, sarebbe invece disposto a rientrare immantinente nel suo paese d’origine, anche poiché quest’ultimo sarebbe l’unico che potrebbe aiutare economicamente lui e le sue figlie. A supporto delle sue allegazioni, egli ha depositato agli atti il suo passa- porto liberiano in originale; la ricevuta di pagamento per l’ottenimento del precitato passaporto del (…); la convocazione del (…) con il salvacondotto del (…); la documentazione per la preparazione della prima convocazione del (…) in Svizzera; tre articoli di media svizzeri inerenti il processo nei confronti di C._______; una tessera della “(…)” valida dal (…) al (…); una tessera professionale liberiana della ditta “(…)”. C. Con scritto del 13 aprile 2021 (cfr. n. 38/1), il (…) ha trasmesso alla SEM – su sua richiesta del 26 marzo 2021 – copia anonimizzata dei verbali del (…) (con continuazione nelle date rispettivamente del […], […], […] e […]; cfr. n. 39/75) nonché del (…) (cfr. n. 40/35) relativi alle deposizioni rilasciate in qualità di testimone dall’interessato nel processo penale sopra citato (cfr. supra lett. A). Successivamente, anche il richiedente ha avuto accesso agli stessi (cfr. n. 45/1). D. D.a Tramite lo scritto del 18 maggio 2021, l’autorità inferiore ha dato la pos- sibilità all’interessato di esprimersi circa gli accertamenti compiuti presso l’Ambasciata svizzera a H._______ riguardo l’organizzazione del viaggio del richiedente dalla Liberia sino in Svizzera per prendere parte al processo penale in qualità di testimone. Nel contempo, la SEM ha pure colto l’occa- sione di segnalare al richiedente alcune incongruenze inerenti la sua bio- grafia ed i motivi d’asilo riscontrate nei verbali d’audizione resi dinnanzi all’autorità inferiore rispetto a quanto invece addotto dal medesimo in qua- lità di teste nel processo a carico di C._______ nel (…) e nel (…) (cfr.
n. 59/4). D.b Per mezzo della missiva datata 28 maggio 2021, l’interessato ha preso posizione riguardo alle risultanze dell’Ambasciata svizzera ad H._______, come pure rispetto ad alcune contraddizioni sottolineate dall’autorità infe- riore nel suo scritto del 18 maggio 2021 (cfr. n. 65/8).
D-3235/2021 Pagina 4 E. Con decisione del 15 giugno 2021 – notificata il medesimo giorno (cfr.
n. 69/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando nel contempo pure il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura. F. Il 14 luglio 2021 (cfr. risultanze processuali) l’insorgente ha impugnato con ricorso il suddetto provvedimento dinnanzi al Tribunale amministrativo fe- derale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l’annullamento ed a titolo prin- cipale che gli sia concesso l’asilo in Svizzera. In primo subordine, ha po- stulato la restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio; mentre che in secondo subor- dine, ha chiesto che gli sia concessa l’ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Quale nuova documentazione, ha allegato al ricorso: un comunicato stampa del (…) del (…); lo scritto del suo rappresentante legale del 2 lu- glio 2021 al (…) di accesso agli atti; la risposta del (…) al predetto scritto del 6 luglio 2021; il referto medico del 12 maggio 2021 del Dr. med. I._______ e la lettera ambulatoriale del 28 maggio 2021 dell’(…) ([…]). G. G.a Per mezzo della decisione incidentale del 20 agosto 2021, il giudice istruttore competente della causa ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha respinto la sua istanza di assistenza giudiziaria, invitandolo nel contempo a versare, entro il 6 set- tembre 2021, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Il predetto importo, è stato versato tempestivamente dal ricor- rente in data 30 agosto 2021 (cfr. risultanze processuali). G.b Con missiva del 3 settembre 2021, l’interessato ha presentato delle osservazioni riguardo ad alcuni punti sollevati nella decisione incidentale del 20 agosto 2021. Alla stessa, è stata annessa copia della ricevuta di versamento dell’anticipo spese richiesto dal Tribunale. H. Il 16 settembre 2021, l’autorità inferiore ha inoltrato al Tribunale la sua ri- sposta al ricorso, confermando le proprie motivazioni e conclusioni esposte nella decisione avversata e proponendo il respingimento del ricorso.
D-3235/2021 Pagina 5 I. Con scritto del 22 ottobre 2021, il ricorrente ha presentato le sue osserva- zioni di replica. Il 17 dicembre 2021, la SEM ha contrapposto alle stesse la sua duplica. Quest’ultima è stata inviata per conoscenza dal Tribunale al ricorrente, tramite ordinanza del 4 gennaio 2022, con la quale si è pure statuita la conclusione dello scambio degli scritti, salvo rimanere riservate ulteriori misure istruttorie. J. Tramite la missiva del 1° aprile 2022, l’insorgente ha inoltrato al Tribunale la copia del decreto di non luogo a procedere del (…) del (…) per l’infra- zione presunta di (…) a carico di A._______. K. Per mezzo dello scritto del 5 maggio 2022 il ricorrente ha trasmesso al Tri- bunale copia di alcuni estratti (pag. 10; da pag. 67 a pag. 82; pag. 122 seg.) della sentenza del (…) (…) del (…) inerente la condanna penale di C._______ (consultabile integralmente al sito seguente: < […] >, consul- tata da ultimo il 6 maggio 2022). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver- tenza.
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
D-3235/2021 Pagina 6 dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nel suo provvedimento, l’autorità di prima istanza ha innanzitutto os- servato come il richiedente non sarebbe stato in grado di esporre in ma- niera convincente e credibile il suo vissuto in patria dal (…) sino al suo espatrio nel (…) del (…). Ciò sia in merito ai luoghi in cui avrebbe soggior- nato, sia concernenti le attività lavorative effettuate che le modalità con le quali egli avrebbe vissuto dalla fine della (…) in poi in Liberia. Pure le di- chiarazioni da lui rilasciate circa il periodo successivo al suo rimpatrio dalla Svizzera dal (…) fino alla sua partenza nel (…), sarebbero inconsistenti, contraddittorie ed illogiche, anche in relazione alle minacce che avrebbe ricevuto da parte della gente. Inoltre, visti i suoi presunti timori precedenti l’espatrio del (…), il comportamento da lui adottato nel corso degli ultimi (…) anni sarebbe incoerente. Peraltro, egli si sarebbe pure contraddetto circa i contatti che avrebbe avuto con i famigliari di C._______ durante il medesimo periodo. Emergerebbero finanche dei dubbi in rapporto alle reali motivazioni che lo avrebbero dapprima coinvolto nel procedimento penale a carico di C._______ e poi invece spinto a depositare una domanda d’asilo in Svizzera. La SEM si è poi attardata sui mezzi di prova presentati dall’insorgente, ritenendo i medesimi inadeguati a provare le persecuzioni da lui subite da parte di terzi. Dal profilo dell’art. 3 LAsi, innanzitutto la sup- posta concretizzazione della minaccia di vendetta da parte di terze per- sone, non sarebbe pertinente in materia d’asilo. Tuttavia, pur chinandosi la SEM sulla portata degli evocati timori di persecuzione presenti e/o futuri ai danni dell’interessato, ha ritenuto come egli non avrebbe avanzato a loro supporto alcun indizio serio e concreto di un rischio di pregiudizi per la sua vita, o ancora che l’identificazione da parte di uno dei famigliari di una vit- tima al processo provi che costoro desiderino vendicarsi di lui uccidendolo e/o conducendolo in giustizia. Emergerebbero peraltro dai suoi asserti più indizi che lascerebbero presagire che lui abbia cercato di mascherare il reale rapporto di forza che esisterebbe tra lui e le persone che afferme- rebbe invece di temere. Da ultimo, per quanto la SEM abbia riconosciuto la gravità della situazione in cui egli si sarebbe trovato da bambino, ha esposto come il diritto all’asilo non sarebbe destinato a riparare un torto subito in passato. Anche le dichiarazioni rese in tale contesto non risulte- rebbero quindi rilevanti ai sensi dell’asilo.
D-3235/2021 Pagina 7 Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, la stessa sarebbe ammis- sibile, in quanto in particolare ad oggi nessun procedimento giudiziario per (…) sarebbe stato aperto in Liberia. Neppure sussisterebbero elementi per ritenere che egli rischierebbe di essere concretamente esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU per essersi recato in Sviz- zera a testimoniare nel processo a carico di C._______. La misura d’allon- tanamento risulterebbe inoltre esigibile, sia dal lato della situazione di sicu- rezza del paese d’origine che dal lato personale, nonché possibile.
E. 3.2 Nel suo gravame, il ricorrente sottolinea dapprima, al fine di contestua- lizzare la qualità del suo eloquio rinvenibile nei suoi verbali, come egli sia analfabeta. Inoltre, andrebbe pure considerata la condizione decisamente singolare in cui egli si troverebbe nei confronti di C._______ che d’un canto lo avrebbe sfruttato come bambino-soldato e d’altro canto che egli consi- dererebbe quale mentore, e ciò in circostanze nelle quali egli teme gravi ripercussioni per la testimonianza resa. Nel proseguo del suo ricorso, l’in- teressato si attarda su alcune incongruenze, vaghezze ed illogicità conte- stategli dalla SEM nella decisione avversata, giungendo alla conclusione che si ravviserebbe nelle sue allegazioni un quadro di generale plausibilità ed un’approssimativa ricognizione delle stesse invece da parte dell’autorità inferiore. Altresì egli ritiene che diversi fatti alla base del suo profilo di ri- schio sarebbero attestati – o destinati ad essere provati – dalla sentenza integrale del (…) non ancora pubblicata, che ha condannato il (…) C._______, processo che lo avrebbe attualmente reso riconoscibile tra i testimoni. Apparirebbe pertanto a mente sua prudente attendere la pubbli- cazione della stessa sentenza, onde far ulteriore luce sulle dichiarazioni da lui rese, anche per stabilire al meglio la verosimiglianza delle sue allega- zioni. In tal senso, l’attività istruttoria della SEM sarebbe incompleta, poiché non terrebbe conto del rilievo determinante del processo svoltosi dinnanzi al (…) e che i contenuti della sentenza avrebbero un impatto anche sulla sua procedura d’asilo. Gli accertamenti istruttori difetterebbero inoltre an- che rispetto al suo stato di salute, il quale necessiterebbe di una terapia continua visti i suoi problemi epatici. Tale quadro clinico, unito alle carenze in capo alla struttura sanitaria sita a G._______ citata nella decisione av- versata, sarebbero dimostrativi del fatto che i rischi di un inadeguato se- guito terapeutico sarebbero molto elevati in caso di un suo rinvio in Liberia. Inoltre il ricorrente, testimone in un processo penale, si troverebbe esposto ad un pericolo attuale di persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, data, suo malgrado, la divulgazione della sua identità. In tale contesto, la deci- sione impugnata ometterebbe di considerare adeguatamente il profilo di rischio dell’insorgente in quanto, a seconda della percezione della sua te-
D-3235/2021 Pagina 8 stimonianza, vi sarebbe la possibilità che egli sia d’un lato associato politi- camente ad C._______ ed alla sua cerchia, oppure ai suoi nemici. Merite- rebbe quindi di essere valutata pure la circostanza che il ricorrente, quan- danche non adempisse le condizioni secondo l’art. 3 LAsi prima della sua testimonianza resa nel (…), le soddisfi in seguito ed a causa della stessa, quantomeno nel senso dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Se venisse rinviato in Liberia, la sua situazione personale lo esporrebbe infatti a peri- colo della vita, dell’integrità fisica e/o della libertà, nonché al minimo a mi- sure che comporterebbero una pressione psichica insopportabile. L’insorgente contesta pure l’ammissibilità e l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Difatti, per quanto concerne la prima, citando anche alcune fonti, il ricorrente osserva come il rischio in capo a lui non sarebbe l’istituzione in Liberia di un tribunale per (…), bensì piuttosto l’imparzialità dello stesso. Egli teme invero che di lui se ne faccia un esempio per pro- paganda locale, istituendo un processo senza però le dovute garanzie, vi- sta anche la situazione di corruzione diffusa nel paese, presente sia in am- bito giudiziario che in contesti più generali della società. Alla luce delle con- siderazioni sopra rilevate, a mente del ricorrente, la decisione della SEM si fonderebbe – per quanto attinente all’esecuzione dell’allontanamento – su di un accertamento incompleto dei fatti di causa, dell’effettiva realtà sociale e sanitaria vigente nel suo paese d’origine, nonché su di un’applicazione inesatta del diritto. Nello scritto del 3 settembre 2021, l’insorgente in particolare insiste sull’os- servare come le allegazioni da lui rese dinnanzi al (…) siano parte inte- grante della fattispecie. A mente sua, pertanto, una sentenza del Tribunale in merito, se venisse emessa prima della pubblicazione integrale della sen- tenza del (…), rischierebbe di esporre la fattispecie ad incongruenze di va- lutazione, anche con un rischio di soddisfacimento della causa alle condi- zioni dell’art. 111b LAsi. E ciò in particolare se le allegazioni del ricorrente rese davanti al (…) – che rappresentano parte integrante della decisione avversata – fossero considerate da quest’ultimo degne di considerazione nel suo verdetto, ma non invece dal Tribunale.
E. 3.3 Per il tramite della sua risposta al ricorso, l’autorità di prima istanza sottolinea in particolare come, per quanto attinente alle testimonianze rese dal ricorrente dinnanzi al (…), la SEM nella sua decisione avrebbe unica- mente preso in esame le allegazioni strettamente correlate al suo profilo di “fuggitivo” in patria per i motivi d’asilo invocati. Risulterebbe peraltro chiara la contrapposizione degli scopi e degli interessi dell’interessato nell’ambito dei procedimenti a cui egli ha preso parte, alimentando i dubbi della SEM
D-3235/2021 Pagina 9 quanto alla credibilità dello stesso ricorrente. Inoltre, dalla condanna di C._______ ad oggi, l’interessato non si sarebbe prevalso di alcun serio e concreto rischio per la sua persona e/o quella dei suoi famigliari in patria, e pertanto non sussisterebbero elementi che implicherebbero una rivaluta- zione della sua situazione oggettiva. Pertanto, la necessità di verificare le argomentazioni della condanna di C._______, così come espresso nell’atto ricorsuale dall’insorgente, ed al cui processo hanno testimoniato anche altri ex combattenti in seguito rimpatriati, parrebbe ridursi ad una mera speculazione di parte sull’ipotetico comportamento di terze persone, tesa unicamente ad allungare i tempi del procedimento in materia d’asilo del ricorrente.
E. 3.4 Con la sua replica, l’insorgente ribadisce innanzitutto l’importanza dell’acquisizione agli atti del verdetto motivato del (…) prima di emettere una sentenza da parte del Tribunale, proprio perché la prima autorità sta- tuirebbe anche sulla rilevanza e sulla verosimiglianza del contenuto delle testimonianze rese dall’insorgente. Peraltro, a differenza di quanto soste- nuto dalla SEM, i due procedimenti (per […] d’un canto e di richiesta d’asilo dall’altro) sarebbero del tutto diversi quanto ad oggetto, scopo, giurisdi- zione e modalità, e quindi non risulterebbe chiaro ove si ravviserebbe la contrapposizione di scopi ed interessi da parte dell’interessato. Vi sarebbe semmai una differenza di scopi, ma un identico interesse del predetto ad ottenere protezione. Inoltre, l’affermazione della SEM che non sussistereb- bero fatti che implicherebbero una rivalutazione della situazione oggettiva nel paese d’origine del richiedente, sarebbe assai opinabile. D’un canto, poiché la Svizzera avrebbe dei canali informativi molto limitati rispetto alla Liberia, non disponendo neppure di un’ambasciata sul posto; d’altro canto, i timori dell’insorgente sussisterebbero tutt’ora.
E. 3.5 L’autorità inferiore, nella sua duplica, osserva come il ricorrente non avrebbe a tutt’oggi fatto valere fatti, né prodotto mezzi di prova, che potreb- bero modificare la conclusione espressa nella decisione impugnata, se- condo la quale egli non è mai stato in serio e concreto pericolo in passato nel suo paese d’origine a causa delle sue testimonianze rese in Svizzera, né tantomeno che lo sarebbe stato sinora.
E. 4.1 Preliminarmente occorre esaminare le censure formali proposte dall’in- sorgente nel suo ricorso, il quale lamenta un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) sia in merito alla mancanza della sentenza completa del (…) agli atti, che del suo stato
D-3235/2021 Pagina 10 di salute, come pure in relazione al suo profilo di rischio giusta l’art. 3 LAsi ed all’esecuzione dell’allontanamento.
E. 4.2 In primo luogo, al contrario di quanto addotto dall’insorgente nel suo gravame e negli scritti successivi, il Tribunale è d’avviso che la SEM po- tesse pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla presente fattispe- cie, anche senza conoscere il testo integrale della sentenza di condanna di C._______ del (…), di cui il Tribunale ha preso atto e visione dopo l’inol- tro dello scritto del ricorrente del 5 maggio 2022. Il ruolo di quest’ultimo nei due procedimenti è, come del resto riconosciuto anche dallo stesso insor- gente, ben diverso nelle due procedure, come pure lo scopo perseguito nei due procedimenti. Se nel procedimento penale, che è stato aperto a carico di C._______, il ruolo dell’insorgente era quello di testimone (della difesa), con lo scopo che le sue deposizioni potessero supportare o meno le ac- cuse mosse contro il precitato C._______; nella procedura d’asilo, invece, è lo stesso insorgente che si trova ad essere, dopo il deposito della sua domanda d’asilo, al centro dell’attività istruttoria della SEM. In tale ultimo contesto, sta all’insorgente provare o per lo meno rendere verosimile i fatti da lui addotti per sostenere la sua domanda d’asilo (art. 7 LAsi). In quest’ot- tica, i verbali resi dall’insorgente quale testimone dinnanzi al (…) – e as- sunti agli atti dall’autorità inferiore – contengono già integralmente le as- serzioni rilasciate dal ricorrente nel predetto ambito, delle quali la SEM ha tenuto debitamente conto – ove il caso – per decidere della verosimiglianza e della rilevanza dei suoi motivi d’asilo. Come evincibile facilmente dalla sentenza del (…) del (…), e tra l’altro pure rimarcato dall’insorgente nel suo scritto del 5 maggio 2022, la predetta contiene un apprezzamento circa l’attendibilità delle allegazioni dell’insorgente (pag. 122 seg. della sentenza del […]). Quest’ultima è però effettuata unicamente nell’ottica di una testi- monianza resa in un procedimento penale aperto a carico di una terza per- sona, ovvero C._______, e non, come nella presente disamina, per valu- tare della verosimiglianza e della rilevanza dei suoi asserti resi sia dinnanzi al (…), ma specialmente anche difronte all’autorità inferiore e nella sua procedura ricorsuale, nell’ottica di una procedura d’asilo il cui soggetto è il ricorrente medesimo. In secondo luogo, non possono neppure essere se- guite le argomentazioni ricorsuali circa un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore in relazione al profilo di rischio dell’insorgente ex art. 3 LAsi. Come invero rilevabile agevolmente dalla decisione avversata, l’autorità inferiore ha ampiamente preso in esame e disquisito i timori addotti dall’insorgente nel corso della procedura di prima istanza a sostegno della sua domanda d’asilo (cfr. p.to II/3, pag. 11 segg.), senza intravvedere nelle stesse motivazioni alcuna lacuna di sorta
D-3235/2021 Pagina 11 rispetto ai fatti giuridicamente rilevanti. Del resto le argomentazioni dell’in- sorgente sono piuttosto riferibili al merito della questione, ovverossia tro- vandosi in disaccordo con l’apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso, argomenti che verranno pertanto trattati dappresso (cfr. infra con- sid. 7). In terzo ed ultimo luogo, dal profilo della situazione del paese d’ori- gine dell’insorgente e dello stato di salute del medesimo, tenuto conto di quanto risulta rilevante per la causa (cfr. anche infra consid. 11.2 e 12), non si ravvisa in specie alcun accertamento inaccurato o incompleto da parte dell’autorità inferiore, la quale al momento dell’emanazione della decisione, disponeva di ogni elemento utile sui punti in questione per statuire con piena cognizione di causa, e di cui ne ha tenuto debitamente e corretta- mente conto nella parte dedicata all’ammissibilità ed esigibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (cfr. p.to III, pag. 14 segg. del provvedimento im- pugnato). Anche in tale contesto, le obiezioni sollevate contro la decisione avversata dal ricorrente, tendono in realtà ad un apprezzamento differente del suo caso specifico rispetto a quanto compiuto dalla SEM, e quindi al merito della questione, che verrà pertanto pure esaminato di seguito (cfr. infra consid. 10-12). Ne discende quindi che le censure formali del ricor- rente, in quanto infondate, vanno conseguentemente respinte.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).
E. 5.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l’asilo.
E. 5.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
D-3235/2021 Pagina 12 (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5).
E. 5.5 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi ci- tata).
E. 6.1 In riscontro a quando precede, il Tribunale osserva come alcune delle dichiarazioni decisive rese dall’insorgente in corso di procedura, circa i luo- ghi e gli avvenimenti che egli avrebbe vissuto in patria dal (…) in poi, risul- tano essere contraddistinti da diversi indicatori di inverosimiglianza.
E. 6.1.1 Innanzitutto, si constata nelle asserzioni dell’insorgente delle con- traddizioni e vaghezze inerenti al suo vissuto in patria prima dell’espatrio definitivo, che ne minano fortemente l’intero narrato. Riguardo dapprima le minacce che lui avrebbe ricevuto, egli ha riferito in un primo momento che
D-3235/2021 Pagina 13 sarebbe stato minacciato prima dell’espatrio avvenuto nel (…), dai fami- gliari di C._______, come pure dai parenti delle vittime, in quanto lo accu- serebbero di essere il mandante delle persone (…) da C._______ (cfr.
n. 21/20, D26, pag. 4; D154 e D158, pag. 16). In seguito invece ha asserito che sarebbe stato minacciato soltanto dai genitori di C._______ (cfr.
n. 21/20, D173 segg., pag. 18). Durante l’audizione integrativa, ha allegato che “la gente” lo avrebbe minacciato (cfr. n. 35/23, D12, pag. 3). Ciò in as- senza dapprima di maggiori dettagli circa gli autori, le modalità ed il conte- nuto delle stesse. Questionato nuovamente in merito, per fornire ulteriori dettagli, egli ha dichiarato in un primo tempo che sarebbe stato accusato da famigliari di C._______ di essere la causa per cui quest’ultimo sarebbe stato incriminato, lasciando intendere di aver discusso con loro personal- mente della questione (cfr. n. 35/25, D13 seg., pag. 4). Sorprendentemente invece, poco più avanti, egli nega di aver mai incontrato o sentito i mede- simi personalmente, ma si sarebbe trattata unicamente di una “voce che circolava” che egli, con la sua testimonianza, sarebbe stato la causa dell’accusa di C._______ (cfr. n. 35/25, D15 seg., pag. 4). Successiva- mente, ha riportato ancora una diversa versione, ovvero che sarebbero stati degli ex-combattenti, suoi amici, che lo avrebbero informato di tali mi- nacce (cfr. n. 35/25, D27 segg., pag. 6). Anche riguardo ai parenti delle vit- time, egli nel corso della sua seconda audizione sui motivi, si è contrad- detto rispetto a quanto riportato in precedenza, adducendo invece di non essere mai stato minacciato dai medesimi (cfr. n. 35/25, D51, pag. 8). Pure in relazione ai contatti che egli avrebbe intrattenuto con i famigliari di C._______, le sue dichiarazioni risultano completamente discordanti. Se, come già sopra evinto, in prima battuta egli ha lasciato intendere di avere avuto dei contatti personali con i medesimi (cfr. n. 35/25, D13 seg.; pag. 4); di seguito ha invece negato qualsiasi tipo di contatto con gli stessi (cfr.
n. 35/25, D15 segg., pag. 4). Proseguendo, nella medesima audizione, si è però nuovamente contraddetto, asserendo dapprima che nel (…) o nel (…) avrebbe avuto una telefonata con un fratello di C._______ (cfr.
n. 35/25, D38 segg., pag. 7). Medesimo parente con il quale però ha ne- gato di avere avuto qualsiasi contatto dopo il suo rientro dalla Svizzera nel (…), dinnanzi al (…) (cfr. n. 40/35, D89, pag. 21). Per tentare di spiegare l’incoerenza rilevata, successivamente ha in realtà aggiunto maggiore con- traddittorietà ai suoi asserti, affermando che allorché il (…) non riusciva a raggiungerlo telefonicamente o l’avvocato di C._______ voleva contattarlo, si sarebbero dapprima indirizzati ai famigliari di quest’ultimo, che in seguito avrebbero contattato direttamente lui (cfr. n. 35/25, D48 seg., pag. 8). Ciò che lascerebbe intendere che lo avrebbero contattato svariate volte. Tutta- via, in modo nuovamente discordante e per nulla convincente, al quesito
D-3235/2021 Pagina 14 successivo di quante volte i predetti lo avrebbero contattato, egli ha rispo- sto, soltanto una volta (cfr. n. 35/25, D50, pag. 8). Nelle osservazioni al suo diritto di essere sentito, poi ribadite anche in fase ricorsuale (cfr. p.to 2, pag. 15 del ricorso), l’insorgente offre un’altra versione dei fatti, smentendo nuovamente di avere avuto qualsivoglia contatto con il fratello di C._______, ed apportando così, al contrario di quanto da lui argomentato, maggiore confusione ed ambiguità nei suoi asserti, rendendoli per nulla convincenti.
E. 6.1.2 A ragione poi l’autorità inferiore riscontra un comportamento incoe- rente tenuto dall’insorgente dopo il suo rientro in patria nel (…) rispetto ai timori da lui palesati (cfr. p.to II/1, pag. 7 seg. della decisione impugnata). Invero, se d’un canto egli ha esposto di aver vissuto nascosto dopo il suo rientro in Liberia nell’anno succitato (cfr. n. 35/23, D3, pag. 2; D10 seg., pag. 4; D24, pag. 5; n. 21/20, D173, pag. 18), d’altro canto ha invece rife- rito che si sarebbe spostato frequentemente da J._______ a G._______ (cfr. n. 21/20, D42 segg, pag. 6 seg.), ove avrebbe continuato ad incontrare i suoi amici ed ex combattenti, gli stessi che avrebbero potuto attuare le minacce dei parenti di C._______ (cfr. n. 21/20, D173 segg., pag. 18;
n. 35/23, D5 segg., pag. 3), in quanto peraltro sarebbero stati i medesimi a riportarle all’interessato (cfr. n. 35/23, D27 segg., pag. 6). In merito, in un altro momento dell’audizione integrativa, ha per di più riferito che nessuno lo avrebbe conosciuto come ex combattente e che egli avrebbe vissuto la sua vita normalmente sino al (…) (cfr. n. 35/23, D108 segg., pag. 14 seg.). Inoltre, se dapprima ha asserito che un procedimento giudiziario sarebbe stato aperto nei suoi confronti in Liberia, e di essersi pure dovuto presen- tare dinnanzi ad un tribunale nel suo Paese d’origine, in quanto dopo il (…) le autorità libanesi avrebbero saputo che egli era un ex combattente (cfr.
n. 21/20, D155 segg., pag. 16 seg.), in modo sorprendente e per nulla esplicativo, successivamente ha invece negato di avere avuto qualsivoglia conseguenza giuridica dal (…) ad oggi in Liberia, e di essersi nascosto (cfr.
n. 21/20, D163, pag. 17). Queste ultime asserzioni, oltre che essere discre- panti con quanto allegato in precedenza, risultano pure contraddittorie con lo stesso mezzo di prova da lui presentato (la tessera della […]), che avrebbe certificato del riconoscimento da parte delle autorità del suo sta- tuto di ex combattente, e che gli avrebbe anche aperto la possibilità di ot- tenere dei benefici economici (cfr. n. 21/20, D129 segg., pag.14 seg.). A loro volta, queste ultime evenienze si scontrano con quanto affermato dall’insorgente riguardo al fatto che le autorità liberiane non lo potrebbero proteggere, poiché non lo conoscerebbero di persona e non avrebbero sa- puto del suo viaggio in Svizzera (cfr. n. 35/23, D140 segg., pag. 19). Peral- tro lui stesso, non soltanto poco prima, al quesito a chi potrebbe rivolgersi
D-3235/2021 Pagina 15 in caso di problematiche con terzi, ha risposto alle autorità, con le quali non avrebbe mai avuto alcuna problematica di sorta (cfr. n. 35/23, D133 e D135, pag. 18); ma pure in seguito si è nuovamente contraddetto, asse- rendo che non lo potrebbero proteggere poiché sapevano che egli era un ex combattente (cfr. n. 35/23, D143 seg., pag. 19 seg.). Altresì, la circo- stanza ripetuta dall’insorgente che le autorità liberiane non avrebbero sa- puto del suo arrivo in Svizzera, e per questo non potrebbero neppure pro- teggerlo in caso di necessità nel suo Paese d’origine (cfr. n. 35/23, D3, pag. 2; D140 segg., pag. 19 seg.), si scontra con quanto è stato accertato dalla SEM presso l’ambasciata svizzera ad H._______, che le autorità erano informate dell’audizione quale testimone in Svizzera del ricorrente, per il quale avrebbero anche rilasciato delle assicurazioni diplomatiche per i (…) (cfr. n. 61/1). Quanto allegato nelle osservazioni al diritto di essere sentito da parte del ricorrente, come pure nel suo ricorso, ovvero che il governo liberiano non conoscesse i dettagli del suo viaggio in Svizzera, non apporta alcun elemento chiarificatore alle sue evidenti allegazioni dis- sonanti testé rilevate nei predetti atti di causa.
E. 6.1.3 Proseguendo, il Tribunale riscontra poi una discrepanza importante tra quanto da egli addotto circa le accuse che gli avrebbero mosso i fami- gliari delle vittime nel processo a carico di C._______ (cfr. n. 21/20, D26, pag. 4 seg.; D97 segg., pag. 11 seg.; n. 35/23, D3 seg., pag. 2 seg.; D68 segg., pag. 10 seg.), e quanto invece riscontrabile nel verbale d’interroga- torio del (…) del (…). Se effettivamente da quest’ultimo si evince che un famigliare di una vittima avrebbe riconosciuto il ricorrente; al contrario di quanto da lui addotto in audizione dinnanzi all’autorità inferiore, non è mai stato accusato di aver (…) o (…), bensì di trovarsi con C._______, allorché dei fatti a carico di quest’ultimo sarebbero avvenuti (cfr. n. 40/35, D171 segg., pag. 34). In merito a tali circostanze, si rileva inoltre, per comple- tezza, che la sentenza del (…) del (…) non contiene alcun accenno. Per il resto, sia circa le ulteriori allegazioni fatte valere dall’insorgente, che in me- rito ai mezzi di prova – per quanto non già sopra considerato – il Tribunale rinvia senz’altro alla decisione impugnata (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF, applica- bile per rinvio dell’art. 4 PA), la quale risulta in merito sufficientemente mo- tivata, chiara ed esplicita (cfr. p.to II/1, pag. 4 segg. e p.to II/2, pag. 10 seg.), non avendo per il resto il ricorrente né con il suo gravame né con i suoi scritti successivi apportato alcun elemento nuovo, atto a rimetterne in discussione le conclusioni.
E. 6.1.4 Visto tutto quanto precede, in una valutazione d’insieme, il Tribunale ritiene d’un canto che il ricorrente non abbia reso verosimile il suo trascorso
D-3235/2021 Pagina 16 in patria sia dopo la (…), sia in modo particolare dopo il suo ritorno in Libe- ria a seguito del primo interrogatorio quale testimone in Svizzera nel (…). D’altro canto, egli non ha neppure reso credibili le mi- nacce e le accuse che gli avrebbero mosso i parenti di C._______ rispetti- vamente i famigliari delle vittime a causa della sua partecipazione quale testimone al processo in Svizzera ed il suo timore di subire delle persecu- zioni da parte delle medesime, nel caso di un rientro in patria. Le circo- stanze che il ricorrente sia analfabeta come pure del suo vissuto quale bambino-soldato proposte dall’insorgente nel suo gravame, non appaiono all’evidenza come scusanti le tante ed importanti incongruenze ed illogicità sopra rilevate.
E. 7.1 In seguito risulta necessario verificare se i timori del ricorrente di subire delle persecuzioni prima del suo espatrio o future a seguito dell’asserita apparizione del suo appellativo nei social media dopo la partecipazione quale testimone al processo contro C._______ siano o meno fondati. A questo proposito, si osserva innanzitutto come, a ragione l’autorità inferiore ha dapprima considerato irrilevanti ai sensi dell’asilo la vendetta che terze persone attuerebbero nei suoi confronti a causa del comportamento da lui tenuto durante la sua partecipazione alla (…). Difatti, tale motivo non è annoverabile in quelli esaustivamente previsti all’art. 3 cpv. 1 LAsi. Ciò po- sto, si osserva nel prosieguo come, a differenza di quanto argomentato nel ricorso dall’insorgente, né dagli atti all’incarto né da quanto addotto a sup- porto del gravame, sono rilevabili elementi concreti, seri e oggettivi, atti a ritenere che egli sia in pericolo dopo che il suo soprannome (“K._______” o “F._______”) è divenuto di dominio pubblico. Egli ha invero riferito che, malgrado il suo soprannome sarebbe comparso prima del suo ultimo espa- trio nei social media, non gli sarebbe capitato nulla di concreto in patria (cfr.
n. 21/20, D26, pag. 4; n. 35/23, D23 seg., pag. 5; D35, pag. 6; D102 segg., pag. 14; D126, pag. 17; n. 40/35, pag. 2 e pag. 6). E ciò anche se tale so- prannome sarebbe già stato conosciuto da molti suoi conoscenti, amici e famigliari (cfr. n. 35/23, D86 segg., pag. 12 segg.). Peraltro, a differenza di quanto sostenuto sia nel ricorso che nel suo scritto del 5 maggio 2022 dall’insorgente, gli articoli di giornale prodotti in causa dallo stesso e quelli menzionati nella decisione avversata (cfr. p.to II/1, pag. 9; consultati da ul- timo il 26 aprile 2022), non appaiono contenere degli elementi che possano far identificare il ricorrente all’intera popolazione liberiana come da egli as- serito (cfr. n. 21/20, D161 seg., pag. 17; D176 segg., pag. 18 seg.). Invero, non soltanto a detta stessa dell’insorgente, il nominativo di “K._______” risulta essere assai comune in Liberia per i (…), in particolare nell’ambito
D-3235/2021 Pagina 17 dell’etnia (…) – etnia (…) nel suo Paese d’origine – alla quale egli appar- tiene (cfr. n. 35/23, D88 segg., pag. 12 seg.); bensì, a mente sua, neppure le autorità del suo Paese d’origine lo avrebbero individuato, malgrado a conoscenza del suo nominativo “K._______” (cfr. n. 35/23, D142, pag. 19). Pertanto, soltanto i suoi conoscenti e famigliari, nonché coloro che hanno preso attivamente parte al processo contro C._______, che peraltro molti di essi risultavano a conoscenza del suo trascorso da ben prima del (…), possono eventualmente mettere in relazione il suo nominativo con il pro- cedimento penale a carico di C._______. Egli non è tuttavia riuscito, nep- pure con il gravame, a rendere credibili i suoi timori di aver subito o di poter subire in futuro alcunché a causa dell’uscita di alcuni articoli di giornale o alla radio del suo soprannome o di alcuni dettagli limitati sulla sua persona. Invero, oltre a non essergli successo nulla di concreto in passato, egli ignora se sia accaduto qualcosa in patria da quando è partito nel (…) (cfr.
n. 35/23, D59, pag. 9 seg.). Per di più l’insorgente non ha avuto alcun con- tatto con i famigliari di C._______ e non conosce neppure la reazione di quest’ultimo e dei suoi conoscenti dopo l’ultima testimonianza resa (cfr.
n. 35/23, D52 segg., D58, pag. 9 seg.), né ha apportato qualsivoglia infor- mazione in merito neppure nel corso della procedura ricorsuale dopo l’emissione della sentenza di condanna di C._______. A tal proposito oc- corre aggiungere che, anche nel contenuto di quest’ultima, non si rimar- cano, al contrario di quanto addotto dal ricorrente nel suo scritto del 5 mag- gio 2022, indizi che facciano facilmente individuare l’insorgente da parte di terze persone, ovvero di persone che non erano già a conoscenza del pas- sato dell’insorgente o presenti nel corso dei verbali di testimonianza resi dinnanzi al (…) dal ricorrente. Le sue dichiarazioni circa i timori di rientrare nel suo Paese d’origine, risultano quindi delle mere supposizioni ed ipotesi di parte, non supportate dal benché minimo elemento concreto e sostan- ziato. Alla medesima conclusione si giunge anche per i timori espressi sol- tanto in fase ricorsuale dall’insorgente legati al fatto che egli possa venire processato in Liberia a causa della testimonianza resa dall’insorgente in Svizzera, in quanto non soltanto come indicato rettamente anche dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to III/1, pag. 15) ad oggi nessun pro- cedimento giudiziario è stato aperto in Liberia per (…) (cfr. U.S. Departe- ment of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Liberia, 12.04.2022, < https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-hu- man-rights-practices/liberia >; United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel [S/2021/1091], 15.12.2021, < https://www.ecoi.net/en /file/local/2066461/S_2021_1091_ E.pdf >, p.to 14, pag. 3; Front Page Af- rica [FPA], Liberia, […], […], < […] >; […], […], […] < […] >; tutti consultati il 26 aprile 2022), bensì egli non ha indicato alcuna conseguenza giuridica
D-3235/2021 Pagina 18 in patria che avrebbe subito concretamente (cfr. n. 21/20, D162 seg., pag. 17). Inoltre risulta che in Svizzera non si è proceduto penalmente oltre con le accuse che lo avrebbero potuto incriminare in tal senso, in quanto gli elementi costitutivi dell’infrazione di (…) non sarebbero adempiuti (cfr. il decreto di non luogo a procedere del […] del […]), ciò che è maggiormente dimostrativo dell’inconsistenza dei timori suddetti. Non essendo infine stata apportata in fase ricorsuale alcuna argomentazione che ne metta in dubbio le conclusioni, riguardo alle ulteriori allegazioni dell’insorgente in quanto vittima di guerra, si può senz’altro rinviare alla decisione avversata (cfr. p.to II/4, pag. 14), poiché sufficientemente dettagliata nonché corretta.
E. 7.2 Di conseguenza, da un’analisi complessiva nel caso di specie, non ri- sultano esservi sufficienti elementi per ritenere che l’insorgente, in caso di ritorno in Liberia, abbia un timore fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 8 In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione im- pugnata va confermata.
E. 9 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell’allontana- mento va confermata.
E. 10.1 Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia am- missibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
D-3235/2021 Pagina 19 della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecu- zione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali di- sposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interes- sato (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti; 2008/34 con- sid. 10).
E. 11.2 Tornando alla presente disamina, anzitutto il ricorrente, per i motivi già sopra enucleati, non può prevalersi del principio del divieto di respingi- mento (art. 5 cpv. 1 LAsi), poiché è una disposizione che protegge unica- mente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per le stesse ragioni sopra esposte (cfr. consid. 6-8), il Tribunale constata poi che l’interessato non ha stabilito l’elevata probabilità che in caso di ritorno nel suo Paese d’origine, egli possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Segna- tamente, i suoi timori avanzati in ambito ricorsuale che venga istituito un tribunale per (…) in Liberia che non gli garantirebbe le dovute garanzie, visto anche già quanto ritenuto in merito (cfr. supra consid. 7.1), risultano essere del tutto generici ed ipotetici, e pertanto non sono atti a provare o rendere verosimile un rischio reale di subire dei maltrattamenti contrari alle succitate norme in caso di ritorno nel Paese d’origine. Inoltre, le problema- tiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 12.3.2).
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E. 11.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI).
E. 12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 12.2 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto ge- nerale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe- daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure ne- cessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esi- gibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di sa- lute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da con- durlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
E. 12.3.1 Come ritenuto a ragione dalla SEM nella sua decisione, non vige attualmente in Liberia una situazione di guerra, guerra civile o violenza ge- neralizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del ter- ritorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83
D-3235/2021 Pagina 21 cpv. 4 LStrI. Tuttavia, il paese è stato lungamente marcato dall’instabilità politica e dalla guerra civile e la sua situazione economica e sociale per- mane difficile e fragile, rimanendo uno dei 10 paesi più poveri al Mondo, con un alto livello di corruzione e forniture minime di beni e servizi pubblici (cfr. U.S. Departement of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Liberia, 12.04.2022 < https://www.state.gov/reports/2021-coun- try-reports-on-human-rights-practices/Liberia >; Bertelsmann Stiftung, BTI 2022 Country Report – Liberia, 23.02.2022, < https://bti-project.org/filead- min/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_LBR.pdf >, tutti consultati il 26 aprile 2022; cfr. in proposito anche la sentenza del Tri- bunale E-1684/2019 del 21 settembre 2021 consid. 6.1).
E. 12.3.2 Dagli ultimi documenti medici all’inserto, risulta che l’insorgente è affetto da un’epatite B cronica con una fibrosi avanzata, per la quale è stata indicata l’introduzione di una terapia a lungo termine a base di Tenofovir Mepha 245 mg, oltreché una co-infezione cronica con epatite D, senza vi- remia. Inoltre egli presenta un’ipertensione arteriosa di nuovo riscontro (con segni di ipertrofia ventricolare sinistra a ECG), in trattamento con Am- lodipina 5 mg/die; una lesione della (…) per colpo di proiettile passato at- traverso il collo (cfr. lettera ambulatoriale del 28 maggio 2021 del […]; cfr. anche n. 17/2, 20/2, 24/2, 26/1, 30/2, 31/2, 33/2 e 57/2). Da accertamenti ortopedici svolti per quest’ultima è risultato per la (…) un conflitto sub acro- miale (…) e di lieve artrosi, per la quale il medico curante ha proposto una terapia miorilassante con magnesio, una fisioterapia di nove sedute ed un’ecografia alla (…) (cfr. rapporto medico del 12 maggio 2021 del Dr. med. I._______). Inoltre il ricorrente presenta un’anchilosi al (…) mano (…), pro- babile granuloma parti molli della mano (…) post-traumatico, per la quale è stata accertata la funzionalità preservata del (…) e l’assenza di necessità di un’operazione chirurgica (cfr. n. 17/2, 20/2 e 31/2). Dal profilo psichico, è stata posta una diagnosi il disturbo post-traumatico da stress, con impo- stazione di una terapia a base di Olanzapin 2,5 mg e Citalopram 20 mg, ma in merito, agli atti, v’è stato soltanto un consulto medico il 20 aprile 2021 (cfr. n. 56/2), senza alcun ulteriore seguito. Dal quadro medico sopra definito, nonché dall’assenza di ulteriore docu- mentazione medica agli atti successiva al maggio 2021, non appare che la situazione di salute dell’insorgente sia a tal punto compromessa che un suo rinvio nel Paese d’origine lo porrebbe in pericolo di vita o lo esporrebbe ad un pregiudizio serio per la sua integrità secondo la giurisprudenza sopra referenziata (cfr. consid. 12.2). Difatti, per l’epatite B cronica e l’iperten- sione arteriosa – le uniche diagnosi per le quali egli risulta tutt’ora in tratta- mento e necessitare di un seguito terapico – a ragione la SEM sostiene
D-3235/2021 Pagina 22 nella decisione avversata che il seguito del trattamento di tali patologie po- trà essere effettuato anche nel suo Paese d’origine. Invero, proprio a G._______, suo ultimo domicilio in patria (cfr. n. 14/6, p.to 2.01 seg., pag. 4), segnatamente presso il (…) a G._______ (che fa parte del com- plesso ospedaliero […], cfr. < […] >, consultato il 26 aprile 2022), vi è un reparto di medicina interna come pure si effettuano dei controlli di labora- torio (cfr. < […] >, consultato il 26 aprile 2022). Inoltre, presso la clinica pri- vata (…) a L._______ è attivo un servizio di diagnostica (laboratorio e di radiografia/diagnostica per immagini), dove possono essere effettuate an- che le ecografie (cfr. < […] >; < […] >, consultati il 26 aprile 2022). Anche dal profilo psichiatrico, nel Paese d’origine vi sono sufficienti strutture che possono, in caso di necessità, assicurare il seguito adeguato (cfr. tra le altre, le predette struttura ospedaliera e clinica privata che offrono anche servizi psichiatrici). L’articolo di giornale citato dal ricorrente nel suo gra- vame in merito al (…), pur sollevando alcuni dubbi circa il fatto di invitare i pazienti a procurarsi i medicinali di cui necessitano al di fuori della struttura sanitaria, dopo prescrizione (cfr. FPA, Liberia: […], […], < […] > , consultato il 26 aprile 2022), non è tuttavia in grado di per sé solo di provare che in Liberia il ricorrente non potrà trovare le cure adeguate, od i medicinali che gli necessitano, come da lui sostenuto nel ricorso. Del resto, onde permet- tergli di finanziare per un certo periodo i trattamenti di cui necessita, il ri- corrente potrà, in caso di bisogno, sollecitare dalla SEM – come del resto già evidenziato da quest’ultima autorità nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 16) – un aiuto al ritorno per motivi medici, anche procurandosi una riserva sufficiente dei farmaci di cui abbisogna in territorio elvetico (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 75 dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Ne di- scende quindi che neppure dal profilo medico vi sono degli ostacoli all’ese- cuzione dell’allontanamento dell’insorgente.
E. 12.3.3 Infine, si osserva come il ricorrente, di (…) anni, pur essendo poco scolarizzato, dispone di un’ampia esperienza lavorativa, avendo da ultimo esercitato quale (…), ed in precedenza segnatamente esercitato per sva- riati anni nei settori dell’(…) ed in quello (…) (cfr. n. 21/20, D39 segg., pag. 6 seg.; D140 segg., pag. 15; n. 39/75, D2, pag. 3 e D5, pag. 4;
n. 40/35, pag. 1). Egli in patria possiede inoltre una rete famigliare e sociale sulla quale potrà senz’altro contare, in caso di necessità, per sopperire ai suoi beni essenziali. Difatti, a M._______, risiederebbero segnatamente le sue (…) figlie (…), nonché due sorelle del richiedente che si prenderebbero cura di queste ultime in sua assenza; altresì avrebbe un fratello ed una zia (…) (cfr. n. 14/6, p.to 1.14, pag. 3; n. 21/20, D51 segg., pag. 7).
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E. 12.4 Pertanto, l’esecuzione del suo allontanamento, risulta pure essere ra- gionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 13 Da ultimo, nemmeno risultano esservi impedimenti sotto il profilo della pos- sibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), essendo che il ricorrente dispone di un passaporto origi- nale liberiano tutt’ora valido (cfr. n. 14/6, p.to 4.01, pag. 4 e n. 1, mezzo di prova n. 1) nonché è tenuto a collaborare all’ottenimento di eventuale ulte- riore documentazione che gli permetta di ritornare nel suo paese d’origine (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 14 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 15 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 30 agosto 2021.
E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-3235/2021 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 30 agosto 2021. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3235/2021 Sentenza del 6 ottobre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Yanick Felley, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Liberia, rappresentato dal signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 giugno 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}]-4/2), dopo aver preso parte, in qualità di testimone della difesa, al procedimento penale aperto dal (...) per (...) a carico di B._______ (di seguito: C._______) dinnanzi al (...) (di seguito: [...]; procedura di cui al n. [...]). B. Il (...) marzo 2021 si è tenuto con il richiedente un colloquio inerente il rilevamento dei suoi dati personali (cfr. n. 14/6), allorché il (...) marzo 2021 egli ha sostenuto un'audizione sui suoi motivi d'asilo (cfr. n. 21/20) rispettivamente il (...) aprile 2021 un'audizione integrativa alla predetta (cfr. n. 35/23). Nel corso delle suddette audizioni egli ha dichiarato di essere di etnia (...) ed originario di D._______. Durante la (...), dal (...) al (...), egli sarebbe stato un bambino-soldato militante tra le fila di (...) (acronimo in inglese per: "[...]"). Giunto sotto il comando di C._______, sarebbe stato dapprima una delle sue (...), combattendo anche al fronte dove sarebbe stato pure ferito in (...) occasioni, e dopo la fine della (...), avrebbe assunto la funzione di (...) allorché C._______ sarebbe divenuto (...) (acronimo inglese di "[...]") del governo liberiano. Dopo l'arrivo al potere di E._______ e la fuga di C._______ dal Paese, dal (...) al (...) avrebbe vissuto in incognito, in quanto avrebbe temuto di essere riconosciuto quale ex combattente per (...) e quindi ucciso. A seguito dell'arresto di E._______, l'interessato ha invece addotto di non avere riscontrato problematiche. Nel (...) del (...) egli è giunto legalmente in Svizzera, poiché chiamato a testimoniare dal (...) nel processo penale aperto nei confronti di C._______. Nel corso del medesimo mese, egli ha fatto rientro in patria. In seguito, per le minacce che gli avrebbero mosso in particolare i parenti di C._______ nel processo summenzionato, egli avrebbe vissuto di nascosto, esercitando tuttavia una sua attività (...). Difatti, dal (...), tramite i social media si sarebbe sparsa la notizia secondo la quale lui, noto in patria come "F._______", avesse preso parte al processo penale succitato. Il (...), con volo speciale dall'aeroporto di G._______, l'interessato è nuovamente giunto in Svizzera per testimoniare dinnanzi al (...). In merito, il richiedente ha segnatamente riferito che durante l'interrogatorio, uno dei parenti delle vittime di guerra, lo avrebbe identificato quale esecutore materiale dell'(...) come pure di (...) di quest'ultimo su ordine di C._______. Poiché le autorità svizzere non gli avrebbero fornito delle garanzie di protezione una volta rimpatriato in Liberia, né ne avrebbe potuto ricevere da parte delle autorità del suo Paese, egli avrebbe deciso di depositare una domanda d'asilo. Egli difatti temerebbe d'un canto la vendetta dei famigliari di C._______, in quanto avrebbero frainteso il senso delle deposizioni da lui rilasciate dinnanzi al (...), e d'altro canto pure quella dei famigliari delle vittime costituitesi parte dell'accusa a processo. Al momento del rilascio di C._______, sarebbe invece disposto a rientrare immantinente nel suo paese d'origine, anche poiché quest'ultimo sarebbe l'unico che potrebbe aiutare economicamente lui e le sue figlie. A supporto delle sue allegazioni, egli ha depositato agli atti il suo passaporto liberiano in originale; la ricevuta di pagamento per l'ottenimento del precitato passaporto del (...); la convocazione del (...) con il salvacondotto del (...); la documentazione per la preparazione della prima convocazione del (...) in Svizzera; tre articoli di media svizzeri inerenti il processo nei confronti di C._______; una tessera della "(...)" valida dal (...) al (...); una tessera professionale liberiana della ditta "(...)". C. Con scritto del 13 aprile 2021 (cfr. n. 38/1), il (...) ha trasmesso alla SEM - su sua richiesta del 26 marzo 2021 - copia anonimizzata dei verbali del (...) (con continuazione nelle date rispettivamente del [...], [...], [...] e [...]; cfr. n. 39/75) nonché del (...) (cfr. n. 40/35) relativi alle deposizioni rilasciate in qualità di testimone dall'interessato nel processo penale sopra citato (cfr. supra lett. A). Successivamente, anche il richiedente ha avuto accesso agli stessi (cfr. n. 45/1). D. D.a Tramite lo scritto del 18 maggio 2021, l'autorità inferiore ha dato la possibilità all'interessato di esprimersi circa gli accertamenti compiuti presso l'Ambasciata svizzera a H._______ riguardo l'organizzazione del viaggio del richiedente dalla Liberia sino in Svizzera per prendere parte al processo penale in qualità di testimone. Nel contempo, la SEM ha pure colto l'occasione di segnalare al richiedente alcune incongruenze inerenti la sua biografia ed i motivi d'asilo riscontrate nei verbali d'audizione resi dinnanzi all'autorità inferiore rispetto a quanto invece addotto dal medesimo in qualità di teste nel processo a carico di C._______ nel (...) e nel (...) (cfr. n. 59/4). D.b Per mezzo della missiva datata 28 maggio 2021, l'interessato ha preso posizione riguardo alle risultanze dell'Ambasciata svizzera ad H._______, come pure rispetto ad alcune contraddizioni sottolineate dall'autorità inferiore nel suo scritto del 18 maggio 2021 (cfr. n. 65/8). E. Con decisione del 15 giugno 2021 - notificata il medesimo giorno (cfr. n. 69/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo pure il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. F. Il 14 luglio 2021 (cfr. risultanze processuali) l'insorgente ha impugnato con ricorso il suddetto provvedimento dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento ed a titolo principale che gli sia concesso l'asilo in Svizzera. In primo subordine, ha postulato la restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio; mentre che in secondo subordine, ha chiesto che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Quale nuova documentazione, ha allegato al ricorso: un comunicato stampa del (...) del (...); lo scritto del suo rappresentante legale del 2 luglio 2021 al (...) di accesso agli atti; la risposta del (...) al predetto scritto del 6 luglio 2021; il referto medico del 12 maggio 2021 del Dr. med. I._______ e la lettera ambulatoriale del 28 maggio 2021 dell'(...) ([...]). G. G.a Per mezzo della decisione incidentale del 20 agosto 2021, il giudice istruttore competente della causa ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha respinto la sua istanza di assistenza giudiziaria, invitandolo nel contempo a versare, entro il 6 settembre 2021, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Il predetto importo, è stato versato tempestivamente dal ricorrente in data 30 agosto 2021 (cfr. risultanze processuali). G.b Con missiva del 3 settembre 2021, l'interessato ha presentato delle osservazioni riguardo ad alcuni punti sollevati nella decisione incidentale del 20 agosto 2021. Alla stessa, è stata annessa copia della ricevuta di versamento dell'anticipo spese richiesto dal Tribunale. H. Il 16 settembre 2021, l'autorità inferiore ha inoltrato al Tribunale la sua risposta al ricorso, confermando le proprie motivazioni e conclusioni esposte nella decisione avversata e proponendo il respingimento del ricorso. I. Con scritto del 22 ottobre 2021, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni di replica. Il 17 dicembre 2021, la SEM ha contrapposto alle stesse la sua duplica. Quest'ultima è stata inviata per conoscenza dal Tribunale al ricorrente, tramite ordinanza del 4 gennaio 2022, con la quale si è pure statuita la conclusione dello scambio degli scritti, salvo rimanere riservate ulteriori misure istruttorie. J. Tramite la missiva del 1° aprile 2022, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale la copia del decreto di non luogo a procedere del (...) del (...) per l'infrazione presunta di (...) a carico di A._______. K. Per mezzo dello scritto del 5 maggio 2022 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale copia di alcuni estratti (pag. 10; da pag. 67 a pag. 82; pag. 122 seg.) della sentenza del (...) (...) del (...) inerente la condanna penale di C._______ (consultabile integralmente al sito seguente: [...] , consultata da ultimo il 6 maggio 2022). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nel suo provvedimento, l'autorità di prima istanza ha innanzitutto osservato come il richiedente non sarebbe stato in grado di esporre in maniera convincente e credibile il suo vissuto in patria dal (...) sino al suo espatrio nel (...) del (...). Ciò sia in merito ai luoghi in cui avrebbe soggiornato, sia concernenti le attività lavorative effettuate che le modalità con le quali egli avrebbe vissuto dalla fine della (...) in poi in Liberia. Pure le dichiarazioni da lui rilasciate circa il periodo successivo al suo rimpatrio dalla Svizzera dal (...) fino alla sua partenza nel (...), sarebbero inconsistenti, contraddittorie ed illogiche, anche in relazione alle minacce che avrebbe ricevuto da parte della gente. Inoltre, visti i suoi presunti timori precedenti l'espatrio del (...), il comportamento da lui adottato nel corso degli ultimi (...) anni sarebbe incoerente. Peraltro, egli si sarebbe pure contraddetto circa i contatti che avrebbe avuto con i famigliari di C._______ durante il medesimo periodo. Emergerebbero finanche dei dubbi in rapporto alle reali motivazioni che lo avrebbero dapprima coinvolto nel procedimento penale a carico di C._______ e poi invece spinto a depositare una domanda d'asilo in Svizzera. La SEM si è poi attardata sui mezzi di prova presentati dall'insorgente, ritenendo i medesimi inadeguati a provare le persecuzioni da lui subite da parte di terzi. Dal profilo dell'art. 3 LAsi, innanzitutto la supposta concretizzazione della minaccia di vendetta da parte di terze persone, non sarebbe pertinente in materia d'asilo. Tuttavia, pur chinandosi la SEM sulla portata degli evocati timori di persecuzione presenti e/o futuri ai danni dell'interessato, ha ritenuto come egli non avrebbe avanzato a loro supporto alcun indizio serio e concreto di un rischio di pregiudizi per la sua vita, o ancora che l'identificazione da parte di uno dei famigliari di una vittima al processo provi che costoro desiderino vendicarsi di lui uccidendolo e/o conducendolo in giustizia. Emergerebbero peraltro dai suoi asserti più indizi che lascerebbero presagire che lui abbia cercato di mascherare il reale rapporto di forza che esisterebbe tra lui e le persone che affermerebbe invece di temere. Da ultimo, per quanto la SEM abbia riconosciuto la gravità della situazione in cui egli si sarebbe trovato da bambino, ha esposto come il diritto all'asilo non sarebbe destinato a riparare un torto subito in passato. Anche le dichiarazioni rese in tale contesto non risulterebbero quindi rilevanti ai sensi dell'asilo. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, la stessa sarebbe ammissibile, in quanto in particolare ad oggi nessun procedimento giudiziario per (...) sarebbe stato aperto in Liberia. Neppure sussisterebbero elementi per ritenere che egli rischierebbe di essere concretamente esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU per essersi recato in Svizzera a testimoniare nel processo a carico di C._______. La misura d'allontanamento risulterebbe inoltre esigibile, sia dal lato della situazione di sicurezza del paese d'origine che dal lato personale, nonché possibile. 3.2 Nel suo gravame, il ricorrente sottolinea dapprima, al fine di contestualizzare la qualità del suo eloquio rinvenibile nei suoi verbali, come egli sia analfabeta. Inoltre, andrebbe pure considerata la condizione decisamente singolare in cui egli si troverebbe nei confronti di C._______ che d'un canto lo avrebbe sfruttato come bambino-soldato e d'altro canto che egli considererebbe quale mentore, e ciò in circostanze nelle quali egli teme gravi ripercussioni per la testimonianza resa. Nel proseguo del suo ricorso, l'interessato si attarda su alcune incongruenze, vaghezze ed illogicità contestategli dalla SEM nella decisione avversata, giungendo alla conclusione che si ravviserebbe nelle sue allegazioni un quadro di generale plausibilità ed un'approssimativa ricognizione delle stesse invece da parte dell'autorità inferiore. Altresì egli ritiene che diversi fatti alla base del suo profilo di rischio sarebbero attestati - o destinati ad essere provati - dalla sentenza integrale del (...) non ancora pubblicata, che ha condannato il (...) C._______, processo che lo avrebbe attualmente reso riconoscibile tra i testimoni. Apparirebbe pertanto a mente sua prudente attendere la pubblicazione della stessa sentenza, onde far ulteriore luce sulle dichiarazioni da lui rese, anche per stabilire al meglio la verosimiglianza delle sue allegazioni. In tal senso, l'attività istruttoria della SEM sarebbe incompleta, poiché non terrebbe conto del rilievo determinante del processo svoltosi dinnanzi al (...) e che i contenuti della sentenza avrebbero un impatto anche sulla sua procedura d'asilo. Gli accertamenti istruttori difetterebbero inoltre anche rispetto al suo stato di salute, il quale necessiterebbe di una terapia continua visti i suoi problemi epatici. Tale quadro clinico, unito alle carenze in capo alla struttura sanitaria sita a G._______ citata nella decisione avversata, sarebbero dimostrativi del fatto che i rischi di un inadeguato seguito terapeutico sarebbero molto elevati in caso di un suo rinvio in Liberia. Inoltre il ricorrente, testimone in un processo penale, si troverebbe esposto ad un pericolo attuale di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, data, suo malgrado, la divulgazione della sua identità. In tale contesto, la decisione impugnata ometterebbe di considerare adeguatamente il profilo di rischio dell'insorgente in quanto, a seconda della percezione della sua testimonianza, vi sarebbe la possibilità che egli sia d'un lato associato politicamente ad C._______ ed alla sua cerchia, oppure ai suoi nemici. Meriterebbe quindi di essere valutata pure la circostanza che il ricorrente, quandanche non adempisse le condizioni secondo l'art. 3 LAsi prima della sua testimonianza resa nel (...), le soddisfi in seguito ed a causa della stessa, quantomeno nel senso dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Se venisse rinviato in Liberia, la sua situazione personale lo esporrebbe infatti a pericolo della vita, dell'integrità fisica e/o della libertà, nonché al minimo a misure che comporterebbero una pressione psichica insopportabile. L'insorgente contesta pure l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Difatti, per quanto concerne la prima, citando anche alcune fonti, il ricorrente osserva come il rischio in capo a lui non sarebbe l'istituzione in Liberia di un tribunale per (...), bensì piuttosto l'imparzialità dello stesso. Egli teme invero che di lui se ne faccia un esempio per propaganda locale, istituendo un processo senza però le dovute garanzie, vista anche la situazione di corruzione diffusa nel paese, presente sia in ambito giudiziario che in contesti più generali della società. Alla luce delle considerazioni sopra rilevate, a mente del ricorrente, la decisione della SEM si fonderebbe - per quanto attinente all'esecuzione dell'allontanamento - su di un accertamento incompleto dei fatti di causa, dell'effettiva realtà sociale e sanitaria vigente nel suo paese d'origine, nonché su di un'applicazione inesatta del diritto. Nello scritto del 3 settembre 2021, l'insorgente in particolare insiste sull'osservare come le allegazioni da lui rese dinnanzi al (...) siano parte integrante della fattispecie. A mente sua, pertanto, una sentenza del Tribunale in merito, se venisse emessa prima della pubblicazione integrale della sentenza del (...), rischierebbe di esporre la fattispecie ad incongruenze di valutazione, anche con un rischio di soddisfacimento della causa alle condizioni dell'art. 111b LAsi. E ciò in particolare se le allegazioni del ricorrente rese davanti al (...) - che rappresentano parte integrante della decisione avversata - fossero considerate da quest'ultimo degne di considerazione nel suo verdetto, ma non invece dal Tribunale. 3.3 Per il tramite della sua risposta al ricorso, l'autorità di prima istanza sottolinea in particolare come, per quanto attinente alle testimonianze rese dal ricorrente dinnanzi al (...), la SEM nella sua decisione avrebbe unicamente preso in esame le allegazioni strettamente correlate al suo profilo di "fuggitivo" in patria per i motivi d'asilo invocati. Risulterebbe peraltro chiara la contrapposizione degli scopi e degli interessi dell'interessato nell'ambito dei procedimenti a cui egli ha preso parte, alimentando i dubbi della SEM quanto alla credibilità dello stesso ricorrente. Inoltre, dalla condanna di C._______ ad oggi, l'interessato non si sarebbe prevalso di alcun serio e concreto rischio per la sua persona e/o quella dei suoi famigliari in patria, e pertanto non sussisterebbero elementi che implicherebbero una rivalutazione della sua situazione oggettiva. Pertanto, la necessità di verificare le argomentazioni della condanna di C._______, così come espresso nell'atto ricorsuale dall'insorgente, ed al cui processo hanno testimoniato anche altri ex combattenti in seguito rimpatriati, parrebbe ridursi ad una mera speculazione di parte sull'ipotetico comportamento di terze persone, tesa unicamente ad allungare i tempi del procedimento in materia d'asilo del ricorrente. 3.4 Con la sua replica, l'insorgente ribadisce innanzitutto l'importanza dell'acquisizione agli atti del verdetto motivato del (...) prima di emettere una sentenza da parte del Tribunale, proprio perché la prima autorità statuirebbe anche sulla rilevanza e sulla verosimiglianza del contenuto delle testimonianze rese dall'insorgente. Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM, i due procedimenti (per [...] d'un canto e di richiesta d'asilo dall'altro) sarebbero del tutto diversi quanto ad oggetto, scopo, giurisdizione e modalità, e quindi non risulterebbe chiaro ove si ravviserebbe la contrapposizione di scopi ed interessi da parte dell'interessato. Vi sarebbe semmai una differenza di scopi, ma un identico interesse del predetto ad ottenere protezione. Inoltre, l'affermazione della SEM che non sussisterebbero fatti che implicherebbero una rivalutazione della situazione oggettiva nel paese d'origine del richiedente, sarebbe assai opinabile. D'un canto, poiché la Svizzera avrebbe dei canali informativi molto limitati rispetto alla Liberia, non disponendo neppure di un'ambasciata sul posto; d'altro canto, i timori dell'insorgente sussisterebbero tutt'ora. 3.5 L'autorità inferiore, nella sua duplica, osserva come il ricorrente non avrebbe a tutt'oggi fatto valere fatti, né prodotto mezzi di prova, che potrebbero modificare la conclusione espressa nella decisione impugnata, secondo la quale egli non è mai stato in serio e concreto pericolo in passato nel suo paese d'origine a causa delle sue testimonianze rese in Svizzera, né tantomeno che lo sarebbe stato sinora. 4. 4.1 Preliminarmente occorre esaminare le censure formali proposte dall'insorgente nel suo ricorso, il quale lamenta un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) sia in merito alla mancanza della sentenza completa del (...) agli atti, che del suo stato di salute, come pure in relazione al suo profilo di rischio giusta l'art. 3 LAsi ed all'esecuzione dell'allontanamento. 4.2 In primo luogo, al contrario di quanto addotto dall'insorgente nel suo gravame e negli scritti successivi, il Tribunale è d'avviso che la SEM potesse pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla presente fattispecie, anche senza conoscere il testo integrale della sentenza di condanna di C._______ del (...), di cui il Tribunale ha preso atto e visione dopo l'inoltro dello scritto del ricorrente del 5 maggio 2022. Il ruolo di quest'ultimo nei due procedimenti è, come del resto riconosciuto anche dallo stesso insorgente, ben diverso nelle due procedure, come pure lo scopo perseguito nei due procedimenti. Se nel procedimento penale, che è stato aperto a carico di C._______, il ruolo dell'insorgente era quello di testimone (della difesa), con lo scopo che le sue deposizioni potessero supportare o meno le accuse mosse contro il precitato C._______; nella procedura d'asilo, invece, è lo stesso insorgente che si trova ad essere, dopo il deposito della sua domanda d'asilo, al centro dell'attività istruttoria della SEM. In tale ultimo contesto, sta all'insorgente provare o per lo meno rendere verosimile i fatti da lui addotti per sostenere la sua domanda d'asilo (art. 7 LAsi). In quest'ottica, i verbali resi dall'insorgente quale testimone dinnanzi al (...) - e assunti agli atti dall'autorità inferiore - contengono già integralmente le asserzioni rilasciate dal ricorrente nel predetto ambito, delle quali la SEM ha tenuto debitamente conto - ove il caso - per decidere della verosimiglianza e della rilevanza dei suoi motivi d'asilo. Come evincibile facilmente dalla sentenza del (...) del (...), e tra l'altro pure rimarcato dall'insorgente nel suo scritto del 5 maggio 2022, la predetta contiene un apprezzamento circa l'attendibilità delle allegazioni dell'insorgente (pag. 122 seg. della sentenza del [...]). Quest'ultima è però effettuata unicamente nell'ottica di una testimonianza resa in un procedimento penale aperto a carico di una terza persona, ovvero C._______, e non, come nella presente disamina, per valutare della verosimiglianza e della rilevanza dei suoi asserti resi sia dinnanzi al (...), ma specialmente anche difronte all'autorità inferiore e nella sua procedura ricorsuale, nell'ottica di una procedura d'asilo il cui soggetto è il ricorrente medesimo. In secondo luogo, non possono neppure essere seguite le argomentazioni ricorsuali circa un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore in relazione al profilo di rischio dell'insorgente ex art. 3 LAsi. Come invero rilevabile agevolmente dalla decisione avversata, l'autorità inferiore ha ampiamente preso in esame e disquisito i timori addotti dall'insorgente nel corso della procedura di prima istanza a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. p.to II/3, pag. 11 segg.), senza intravvedere nelle stesse motivazioni alcuna lacuna di sorta rispetto ai fatti giuridicamente rilevanti. Del resto le argomentazioni dell'insorgente sono piuttosto riferibili al merito della questione, ovverossia trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso, argomenti che verranno pertanto trattati dappresso (cfr. infra consid. 7). In terzo ed ultimo luogo, dal profilo della situazione del paese d'origine dell'insorgente e dello stato di salute del medesimo, tenuto conto di quanto risulta rilevante per la causa (cfr. anche infra consid. 11.2 e 12), non si ravvisa in specie alcun accertamento inaccurato o incompleto da parte dell'autorità inferiore, la quale al momento dell'emanazione della decisione, disponeva di ogni elemento utile sui punti in questione per statuire con piena cognizione di causa, e di cui ne ha tenuto debitamente e correttamente conto nella parte dedicata all'ammissibilità ed esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. p.to III, pag. 14 segg. del provvedimento impugnato). Anche in tale contesto, le obiezioni sollevate contro la decisione avversata dal ricorrente, tendono in realtà ad un apprezzamento differente del suo caso specifico rispetto a quanto compiuto dalla SEM, e quindi al merito della questione, che verrà pertanto pure esaminato di seguito (cfr. infra consid. 10-12). Ne discende quindi che le censure formali del ricorrente, in quanto infondate, vanno conseguentemente respinte. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 5.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 5.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5). 5.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 In riscontro a quando precede, il Tribunale osserva come alcune delle dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura, circa i luoghi e gli avvenimenti che egli avrebbe vissuto in patria dal (...) in poi, risultano essere contraddistinti da diversi indicatori di inverosimiglianza. 6.1.1 Innanzitutto, si constata nelle asserzioni dell'insorgente delle contraddizioni e vaghezze inerenti al suo vissuto in patria prima dell'espatrio definitivo, che ne minano fortemente l'intero narrato. Riguardo dapprima le minacce che lui avrebbe ricevuto, egli ha riferito in un primo momento che sarebbe stato minacciato prima dell'espatrio avvenuto nel (...), dai famigliari di C._______, come pure dai parenti delle vittime, in quanto lo accuserebbero di essere il mandante delle persone (...) da C._______ (cfr. n. 21/20, D26, pag. 4; D154 e D158, pag. 16). In seguito invece ha asserito che sarebbe stato minacciato soltanto dai genitori di C._______ (cfr. n. 21/20, D173 segg., pag. 18). Durante l'audizione integrativa, ha allegato che "la gente" lo avrebbe minacciato (cfr. n. 35/23, D12, pag. 3). Ciò in assenza dapprima di maggiori dettagli circa gli autori, le modalità ed il contenuto delle stesse. Questionato nuovamente in merito, per fornire ulteriori dettagli, egli ha dichiarato in un primo tempo che sarebbe stato accusato da famigliari di C._______ di essere la causa per cui quest'ultimo sarebbe stato incriminato, lasciando intendere di aver discusso con loro personalmente della questione (cfr. n. 35/25, D13 seg., pag. 4). Sorprendentemente invece, poco più avanti, egli nega di aver mai incontrato o sentito i medesimi personalmente, ma si sarebbe trattata unicamente di una "voce che circolava" che egli, con la sua testimonianza, sarebbe stato la causa dell'accusa di C._______ (cfr. n. 35/25, D15 seg., pag. 4). Successivamente, ha riportato ancora una diversa versione, ovvero che sarebbero stati degli ex-combattenti, suoi amici, che lo avrebbero informato di tali minacce (cfr. n. 35/25, D27 segg., pag. 6). Anche riguardo ai parenti delle vittime, egli nel corso della sua seconda audizione sui motivi, si è contraddetto rispetto a quanto riportato in precedenza, adducendo invece di non essere mai stato minacciato dai medesimi (cfr. n. 35/25, D51, pag. 8). Pure in relazione ai contatti che egli avrebbe intrattenuto con i famigliari di C._______, le sue dichiarazioni risultano completamente discordanti. Se, come già sopra evinto, in prima battuta egli ha lasciato intendere di avere avuto dei contatti personali con i medesimi (cfr. n. 35/25, D13 seg.; pag. 4); di seguito ha invece negato qualsiasi tipo di contatto con gli stessi (cfr. n. 35/25, D15 segg., pag. 4). Proseguendo, nella medesima audizione, si è però nuovamente contraddetto, asserendo dapprima che nel (...) o nel (...) avrebbe avuto una telefonata con un fratello di C._______ (cfr. n. 35/25, D38 segg., pag. 7). Medesimo parente con il quale però ha negato di avere avuto qualsiasi contatto dopo il suo rientro dalla Svizzera nel (...), dinnanzi al (...) (cfr. n. 40/35, D89, pag. 21). Per tentare di spiegare l'incoerenza rilevata, successivamente ha in realtà aggiunto maggiore contraddittorietà ai suoi asserti, affermando che allorché il (...) non riusciva a raggiungerlo telefonicamente o l'avvocato di C._______ voleva contattarlo, si sarebbero dapprima indirizzati ai famigliari di quest'ultimo, che in seguito avrebbero contattato direttamente lui (cfr. n. 35/25, D48 seg., pag. 8). Ciò che lascerebbe intendere che lo avrebbero contattato svariate volte. Tuttavia, in modo nuovamente discordante e per nulla convincente, al quesito successivo di quante volte i predetti lo avrebbero contattato, egli ha risposto, soltanto una volta (cfr. n. 35/25, D50, pag. 8). Nelle osservazioni al suo diritto di essere sentito, poi ribadite anche in fase ricorsuale (cfr. p.to 2, pag. 15 del ricorso), l'insorgente offre un'altra versione dei fatti, smentendo nuovamente di avere avuto qualsivoglia contatto con il fratello di C._______, ed apportando così, al contrario di quanto da lui argomentato, maggiore confusione ed ambiguità nei suoi asserti, rendendoli per nulla convincenti. 6.1.2 A ragione poi l'autorità inferiore riscontra un comportamento incoerente tenuto dall'insorgente dopo il suo rientro in patria nel (...) rispetto ai timori da lui palesati (cfr. p.to II/1, pag. 7 seg. della decisione impugnata). Invero, se d'un canto egli ha esposto di aver vissuto nascosto dopo il suo rientro in Liberia nell'anno succitato (cfr. n. 35/23, D3, pag. 2; D10 seg., pag. 4; D24, pag. 5; n. 21/20, D173, pag. 18), d'altro canto ha invece riferito che si sarebbe spostato frequentemente da J._______ a G._______ (cfr. n. 21/20, D42 segg, pag. 6 seg.), ove avrebbe continuato ad incontrare i suoi amici ed ex combattenti, gli stessi che avrebbero potuto attuare le minacce dei parenti di C._______ (cfr. n. 21/20, D173 segg., pag. 18; n. 35/23, D5 segg., pag. 3), in quanto peraltro sarebbero stati i medesimi a riportarle all'interessato (cfr. n. 35/23, D27 segg., pag. 6). In merito, in un altro momento dell'audizione integrativa, ha per di più riferito che nessuno lo avrebbe conosciuto come ex combattente e che egli avrebbe vissuto la sua vita normalmente sino al (...) (cfr. n. 35/23, D108 segg., pag. 14 seg.). Inoltre, se dapprima ha asserito che un procedimento giudiziario sarebbe stato aperto nei suoi confronti in Liberia, e di essersi pure dovuto presentare dinnanzi ad un tribunale nel suo Paese d'origine, in quanto dopo il (...) le autorità libanesi avrebbero saputo che egli era un ex combattente (cfr. n. 21/20, D155 segg., pag. 16 seg.), in modo sorprendente e per nulla esplicativo, successivamente ha invece negato di avere avuto qualsivoglia conseguenza giuridica dal (...) ad oggi in Liberia, e di essersi nascosto (cfr. n. 21/20, D163, pag. 17). Queste ultime asserzioni, oltre che essere discrepanti con quanto allegato in precedenza, risultano pure contraddittorie con lo stesso mezzo di prova da lui presentato (la tessera della [...]), che avrebbe certificato del riconoscimento da parte delle autorità del suo statuto di ex combattente, e che gli avrebbe anche aperto la possibilità di ottenere dei benefici economici (cfr. n. 21/20, D129 segg., pag.14 seg.). A loro volta, queste ultime evenienze si scontrano con quanto affermato dall'insorgente riguardo al fatto che le autorità liberiane non lo potrebbero proteggere, poiché non lo conoscerebbero di persona e non avrebbero saputo del suo viaggio in Svizzera (cfr. n. 35/23, D140 segg., pag. 19). Peraltro lui stesso, non soltanto poco prima, al quesito a chi potrebbe rivolgersi in caso di problematiche con terzi, ha risposto alle autorità, con le quali non avrebbe mai avuto alcuna problematica di sorta (cfr. n. 35/23, D133 e D135, pag. 18); ma pure in seguito si è nuovamente contraddetto, asserendo che non lo potrebbero proteggere poiché sapevano che egli era un ex combattente (cfr. n. 35/23, D143 seg., pag. 19 seg.). Altresì, la circostanza ripetuta dall'insorgente che le autorità liberiane non avrebbero saputo del suo arrivo in Svizzera, e per questo non potrebbero neppure proteggerlo in caso di necessità nel suo Paese d'origine (cfr. n. 35/23, D3, pag. 2; D140 segg., pag. 19 seg.), si scontra con quanto è stato accertato dalla SEM presso l'ambasciata svizzera ad H._______, che le autorità erano informate dell'audizione quale testimone in Svizzera del ricorrente, per il quale avrebbero anche rilasciato delle assicurazioni diplomatiche per i (...) (cfr. n. 61/1). Quanto allegato nelle osservazioni al diritto di essere sentito da parte del ricorrente, come pure nel suo ricorso, ovvero che il governo liberiano non conoscesse i dettagli del suo viaggio in Svizzera, non apporta alcun elemento chiarificatore alle sue evidenti allegazioni dissonanti testé rilevate nei predetti atti di causa. 6.1.3 Proseguendo, il Tribunale riscontra poi una discrepanza importante tra quanto da egli addotto circa le accuse che gli avrebbero mosso i famigliari delle vittime nel processo a carico di C._______ (cfr. n. 21/20, D26, pag. 4 seg.; D97 segg., pag. 11 seg.; n. 35/23, D3 seg., pag. 2 seg.; D68 segg., pag. 10 seg.), e quanto invece riscontrabile nel verbale d'interrogatorio del (...) del (...). Se effettivamente da quest'ultimo si evince che un famigliare di una vittima avrebbe riconosciuto il ricorrente; al contrario di quanto da lui addotto in audizione dinnanzi all'autorità inferiore, non è mai stato accusato di aver (...) o (...), bensì di trovarsi con C._______, allorché dei fatti a carico di quest'ultimo sarebbero avvenuti (cfr. n. 40/35, D171 segg., pag. 34). In merito a tali circostanze, si rileva inoltre, per completezza, che la sentenza del (...) del (...) non contiene alcun accenno. Per il resto, sia circa le ulteriori allegazioni fatte valere dall'insorgente, che in merito ai mezzi di prova - per quanto non già sopra considerato - il Tribunale rinvia senz'altro alla decisione impugnata (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF, applicabile per rinvio dell'art. 4 PA), la quale risulta in merito sufficientemente motivata, chiara ed esplicita (cfr. p.to II/1, pag. 4 segg. e p.to II/2, pag. 10 seg.), non avendo per il resto il ricorrente né con il suo gravame né con i suoi scritti successivi apportato alcun elemento nuovo, atto a rimetterne in discussione le conclusioni. 6.1.4 Visto tutto quanto precede, in una valutazione d'insieme, il Tribunale ritiene d'un canto che il ricorrente non abbia reso verosimile il suo trascorso in patria sia dopo la (...), sia in modo particolare dopo il suo ritorno in Liberia a seguito del primo interrogatorio quale testimone in Svizzera nel (...). D'altro canto, egli non ha neppure reso credibili le minacce e le accuse che gli avrebbero mosso i parenti di C._______ rispettivamente i famigliari delle vittime a causa della sua partecipazione quale testimone al processo in Svizzera ed il suo timore di subire delle persecuzioni da parte delle medesime, nel caso di un rientro in patria. Le circostanze che il ricorrente sia analfabeta come pure del suo vissuto quale bambino-soldato proposte dall'insorgente nel suo gravame, non appaiono all'evidenza come scusanti le tante ed importanti incongruenze ed illogicità sopra rilevate. 7. 7.1 In seguito risulta necessario verificare se i timori del ricorrente di subire delle persecuzioni prima del suo espatrio o future a seguito dell'asserita apparizione del suo appellativo nei social media dopo la partecipazione quale testimone al processo contro C._______ siano o meno fondati. A questo proposito, si osserva innanzitutto come, a ragione l'autorità inferiore ha dapprima considerato irrilevanti ai sensi dell'asilo la vendetta che terze persone attuerebbero nei suoi confronti a causa del comportamento da lui tenuto durante la sua partecipazione alla (...). Difatti, tale motivo non è annoverabile in quelli esaustivamente previsti all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Ciò posto, si osserva nel prosieguo come, a differenza di quanto argomentato nel ricorso dall'insorgente, né dagli atti all'incarto né da quanto addotto a supporto del gravame, sono rilevabili elementi concreti, seri e oggettivi, atti a ritenere che egli sia in pericolo dopo che il suo soprannome ("K._______" o "F._______") è divenuto di dominio pubblico. Egli ha invero riferito che, malgrado il suo soprannome sarebbe comparso prima del suo ultimo espatrio nei social media, non gli sarebbe capitato nulla di concreto in patria (cfr. n. 21/20, D26, pag. 4; n. 35/23, D23 seg., pag. 5; D35, pag. 6; D102 segg., pag. 14; D126, pag. 17; n. 40/35, pag. 2 e pag. 6). E ciò anche se tale soprannome sarebbe già stato conosciuto da molti suoi conoscenti, amici e famigliari (cfr. n. 35/23, D86 segg., pag. 12 segg.). Peraltro, a differenza di quanto sostenuto sia nel ricorso che nel suo scritto del 5 maggio 2022 dall'insorgente, gli articoli di giornale prodotti in causa dallo stesso e quelli menzionati nella decisione avversata (cfr. p.to II/1, pag. 9; consultati da ultimo il 26 aprile 2022), non appaiono contenere degli elementi che possano far identificare il ricorrente all'intera popolazione liberiana come da egli asserito (cfr. n. 21/20, D161 seg., pag. 17; D176 segg., pag. 18 seg.). Invero, non soltanto a detta stessa dell'insorgente, il nominativo di "K._______" risulta essere assai comune in Liberia per i (...), in particolare nell'ambito dell'etnia (...) - etnia (...) nel suo Paese d'origine - alla quale egli appartiene (cfr. n. 35/23, D88 segg., pag. 12 seg.); bensì, a mente sua, neppure le autorità del suo Paese d'origine lo avrebbero individuato, malgrado a conoscenza del suo nominativo "K._______" (cfr. n. 35/23, D142, pag. 19). Pertanto, soltanto i suoi conoscenti e famigliari, nonché coloro che hanno preso attivamente parte al processo contro C._______, che peraltro molti di essi risultavano a conoscenza del suo trascorso da ben prima del (...), possono eventualmente mettere in relazione il suo nominativo con il procedimento penale a carico di C._______. Egli non è tuttavia riuscito, neppure con il gravame, a rendere credibili i suoi timori di aver subito o di poter subire in futuro alcunché a causa dell'uscita di alcuni articoli di giornale o alla radio del suo soprannome o di alcuni dettagli limitati sulla sua persona. Invero, oltre a non essergli successo nulla di concreto in passato, egli ignora se sia accaduto qualcosa in patria da quando è partito nel (...) (cfr. n. 35/23, D59, pag. 9 seg.). Per di più l'insorgente non ha avuto alcun contatto con i famigliari di C._______ e non conosce neppure la reazione di quest'ultimo e dei suoi conoscenti dopo l'ultima testimonianza resa (cfr. n. 35/23, D52 segg., D58, pag. 9 seg.), né ha apportato qualsivoglia informazione in merito neppure nel corso della procedura ricorsuale dopo l'emissione della sentenza di condanna di C._______. A tal proposito occorre aggiungere che, anche nel contenuto di quest'ultima, non si rimarcano, al contrario di quanto addotto dal ricorrente nel suo scritto del 5 maggio 2022, indizi che facciano facilmente individuare l'insorgente da parte di terze persone, ovvero di persone che non erano già a conoscenza del passato dell'insorgente o presenti nel corso dei verbali di testimonianza resi dinnanzi al (...) dal ricorrente. Le sue dichiarazioni circa i timori di rientrare nel suo Paese d'origine, risultano quindi delle mere supposizioni ed ipotesi di parte, non supportate dal benché minimo elemento concreto e sostanziato. Alla medesima conclusione si giunge anche per i timori espressi soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente legati al fatto che egli possa venire processato in Liberia a causa della testimonianza resa dall'insorgente in Svizzera, in quanto non soltanto come indicato rettamente anche dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to III/1, pag. 15) ad oggi nessun procedimento giudiziario è stato aperto in Liberia per (...) (cfr. U.S. Departement of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Liberia, 12.04.2022, https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/liberia ; United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel [S/2021/1091], 15.12.2021, https://www.ecoi.net/en /file/local/2066461/S_2021_1091_ E.pdf , p.to 14, pag. 3; Front Page Africa [FPA], Liberia, [...], [...], [...] ; [...], [...], [...] [...] ; tutti consultati il 26 aprile 2022), bensì egli non ha indicato alcuna conseguenza giuridica in patria che avrebbe subito concretamente (cfr. n. 21/20, D162 seg., pag. 17). Inoltre risulta che in Svizzera non si è proceduto penalmente oltre con le accuse che lo avrebbero potuto incriminare in tal senso, in quanto gli elementi costitutivi dell'infrazione di (...) non sarebbero adempiuti (cfr. il decreto di non luogo a procedere del [...] del [...]), ciò che è maggiormente dimostrativo dell'inconsistenza dei timori suddetti. Non essendo infine stata apportata in fase ricorsuale alcuna argomentazione che ne metta in dubbio le conclusioni, riguardo alle ulteriori allegazioni dell'insorgente in quanto vittima di guerra, si può senz'altro rinviare alla decisione avversata (cfr. p.to II/4, pag. 14), poiché sufficientemente dettagliata nonché corretta. 7.2 Di conseguenza, da un'analisi complessiva nel caso di specie, non risultano esservi sufficienti elementi per ritenere che l'insorgente, in caso di ritorno in Liberia, abbia un timore fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
8. In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti; 2008/34 consid. 10). 11.2 Tornando alla presente disamina, anzitutto il ricorrente, per i motivi già sopra enucleati, non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), poiché è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per le stesse ragioni sopra esposte (cfr. consid. 6-8), il Tribunale constata poi che l'interessato non ha stabilito l'elevata probabilità che in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, egli possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Segnatamente, i suoi timori avanzati in ambito ricorsuale che venga istituito un tribunale per (...) in Liberia che non gli garantirebbe le dovute garanzie, visto anche già quanto ritenuto in merito (cfr. supra consid. 7.1), risultano essere del tutto generici ed ipotetici, e pertanto non sono atti a provare o rendere verosimile un rischio reale di subire dei maltrattamenti contrari alle succitate norme in caso di ritorno nel Paese d'origine. Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 12.3.2). 11.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI). 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 12.3 12.3.1 Come ritenuto a ragione dalla SEM nella sua decisione, non vige attualmente in Liberia una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. Tuttavia, il paese è stato lungamente marcato dall'instabilità politica e dalla guerra civile e la sua situazione economica e sociale permane difficile e fragile, rimanendo uno dei 10 paesi più poveri al Mondo, con un alto livello di corruzione e forniture minime di beni e servizi pubblici (cfr. U.S. Departement of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Liberia, 12.04.2022 https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/Liberia ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2022 Country Report - Liberia, 23.02.2022, https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_LBR.pdf , tutti consultati il 26 aprile 2022; cfr. in proposito anche la sentenza del Tribunale E-1684/2019 del 21 settembre 2021 consid. 6.1). 12.3.2 Dagli ultimi documenti medici all'inserto, risulta che l'insorgente è affetto da un'epatite B cronica con una fibrosi avanzata, per la quale è stata indicata l'introduzione di una terapia a lungo termine a base di Tenofovir Mepha 245 mg, oltreché una co-infezione cronica con epatite D, senza viremia. Inoltre egli presenta un'ipertensione arteriosa di nuovo riscontro (con segni di ipertrofia ventricolare sinistra a ECG), in trattamento con Amlodipina 5 mg/die; una lesione della (...) per colpo di proiettile passato attraverso il collo (cfr. lettera ambulatoriale del 28 maggio 2021 del [...]; cfr. anche n. 17/2, 20/2, 24/2, 26/1, 30/2, 31/2, 33/2 e 57/2). Da accertamenti ortopedici svolti per quest'ultima è risultato per la (...) un conflitto sub acromiale (...) e di lieve artrosi, per la quale il medico curante ha proposto una terapia miorilassante con magnesio, una fisioterapia di nove sedute ed un'ecografia alla (...) (cfr. rapporto medico del 12 maggio 2021 del Dr. med. I._______). Inoltre il ricorrente presenta un'anchilosi al (...) mano (...), probabile granuloma parti molli della mano (...) post-traumatico, per la quale è stata accertata la funzionalità preservata del (...) e l'assenza di necessità di un'operazione chirurgica (cfr. n. 17/2, 20/2 e 31/2). Dal profilo psichico, è stata posta una diagnosi il disturbo post-traumatico da stress, con impostazione di una terapia a base di Olanzapin 2,5 mg e Citalopram 20 mg, ma in merito, agli atti, v'è stato soltanto un consulto medico il 20 aprile 2021 (cfr. n. 56/2), senza alcun ulteriore seguito. Dal quadro medico sopra definito, nonché dall'assenza di ulteriore documentazione medica agli atti successiva al maggio 2021, non appare che la situazione di salute dell'insorgente sia a tal punto compromessa che un suo rinvio nel Paese d'origine lo porrebbe in pericolo di vita o lo esporrebbe ad un pregiudizio serio per la sua integrità secondo la giurisprudenza sopra referenziata (cfr. consid. 12.2). Difatti, per l'epatite B cronica e l'ipertensione arteriosa - le uniche diagnosi per le quali egli risulta tutt'ora in trattamento e necessitare di un seguito terapico - a ragione la SEM sostiene nella decisione avversata che il seguito del trattamento di tali patologie potrà essere effettuato anche nel suo Paese d'origine. Invero, proprio a G._______, suo ultimo domicilio in patria (cfr. n. 14/6, p.to 2.01 seg., pag. 4), segnatamente presso il (...) a G._______ (che fa parte del complesso ospedaliero [...], cfr. [...] , consultato il 26 aprile 2022), vi è un reparto di medicina interna come pure si effettuano dei controlli di laboratorio (cfr. [...] , consultato il 26 aprile 2022). Inoltre, presso la clinica privata (...) a L._______ è attivo un servizio di diagnostica (laboratorio e di radiografia/diagnostica per immagini), dove possono essere effettuate anche le ecografie (cfr. [...] ; [...] , consultati il 26 aprile 2022). Anche dal profilo psichiatrico, nel Paese d'origine vi sono sufficienti strutture che possono, in caso di necessità, assicurare il seguito adeguato (cfr. tra le altre, le predette struttura ospedaliera e clinica privata che offrono anche servizi psichiatrici). L'articolo di giornale citato dal ricorrente nel suo gravame in merito al (...), pur sollevando alcuni dubbi circa il fatto di invitare i pazienti a procurarsi i medicinali di cui necessitano al di fuori della struttura sanitaria, dopo prescrizione (cfr. FPA, Liberia: [...], [...], [...] , consultato il 26 aprile 2022), non è tuttavia in grado di per sé solo di provare che in Liberia il ricorrente non potrà trovare le cure adeguate, od i medicinali che gli necessitano, come da lui sostenuto nel ricorso. Del resto, onde permettergli di finanziare per un certo periodo i trattamenti di cui necessita, il ricorrente potrà, in caso di bisogno, sollecitare dalla SEM - come del resto già evidenziato da quest'ultima autorità nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 16) - un aiuto al ritorno per motivi medici, anche procurandosi una riserva sufficiente dei farmaci di cui abbisogna in territorio elvetico (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 75 dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Ne discende quindi che neppure dal profilo medico vi sono degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 12.3.3 Infine, si osserva come il ricorrente, di (...) anni, pur essendo poco scolarizzato, dispone di un'ampia esperienza lavorativa, avendo da ultimo esercitato quale (...), ed in precedenza segnatamente esercitato per svariati anni nei settori dell'(...) ed in quello (...) (cfr. n. 21/20, D39 segg., pag. 6 seg.; D140 segg., pag. 15; n. 39/75, D2, pag. 3 e D5, pag. 4; n. 40/35, pag. 1). Egli in patria possiede inoltre una rete famigliare e sociale sulla quale potrà senz'altro contare, in caso di necessità, per sopperire ai suoi beni essenziali. Difatti, a M._______, risiederebbero segnatamente le sue (...) figlie (...), nonché due sorelle del richiedente che si prenderebbero cura di queste ultime in sua assenza; altresì avrebbe un fratello ed una zia (...) (cfr. n. 14/6, p.to 1.14, pag. 3; n. 21/20, D51 segg., pag. 7). 12.4 Pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
13. Da ultimo, nemmeno risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), essendo che il ricorrente dispone di un passaporto originale liberiano tutt'ora valido (cfr. n. 14/6, p.to 4.01, pag. 4 e n. 1, mezzo di prova n. 1) nonché è tenuto a collaborare all'ottenimento di eventuale ulteriore documentazione che gli permetta di ritornare nel suo paese d'origine (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
14. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 30 agosto 2021.
16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 30 agosto 2021.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: