Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insor- gente) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data 14 maggio 2023. A.b In data 19 maggio 2023, l’interessato ha conferito procura alla Prote- zione giuridica della Regione (…). A.c In data 23 maggio 2023, con contestuale revoca del sopracitato man- dato, l’interessato ha conferito procura alla (…), Consultazione giuridica per stranieri. A.d Con decisione del 10 ottobre 2023, la Segreteria di Stato della migra- zione (di seguito: SEM) ha attribuito il richiedente al Canton B._______. A.e In data 4 aprile 2024, la SEM ha sentito il richiedente nell’ambito di un’audizione ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.f Con decisione del 12 aprile 2024, notificata il 16 aprile 2024, la SEM ha assegnato la domanda d’asilo dell’interessato alla procedura ampliata. A.g Con scritto del 13 maggio 2024, la SEM ha evidenziato numerose in- congruenze tra il racconto del richiedente e quello fornito dal fratello C._______ (cfr. N […] e D-4836/2024) e concesso un termine fino al 27 maggio 2024 – in seguito prorogato su richiesta dell’insorgente fino al 20 giugno 2024 – per prendere posizione. Il termine è scaduto infruttuoso. B. B.a Con decisione del 28 giugno 2024, notificata il 1° luglio 2024, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell’interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen del richiedente e incaricato il Canton B._______ dell'e- secuzione della misura. B.b Sempre il 28 giugno 2024 (timbro postale del 29 giugno 2024; data d’entrata 1° luglio 2024), il ricorrente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha preso posizione in merito alle incongruenze segnalate dalla SEM con scritto del 13 maggio 2024.
D-4839/2024 Pagina 3 C. C.a In data 31 luglio 2024 (data d'entrata: 2 agosto 2024), l’interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, il rico- noscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per illiceità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; in via ulteriormente su- bordinata, il rinvio degli atti alla SEM per un complemento istruttorio e una nuova decisione, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giusti- zia e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio. Al gravame ha allegato della documentazione in parte già presente agli atti dell’incarto della SEM di cui si dirà se del caso e per quanto rilevante in seguito. C.b Mediante decisione incidentale del 25 settembre 2024, questo Tribu- nale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclu- sione della procedura, respinto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, e chiesto al ricorrente il versamento, entro il 10 ottobre 2024, di un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese pro- cessuali. C.c Con versamento del 10 ottobre 2024, il ricorrente ha corrisposto il ri- chiesto anticipo delle presumibili spese processuali. C.d Con scritto dell’11 novembre 2024 (timbro postale del 21 novembre 2024; data d’entrata: 22 novembre 2024), la (…) ha comunicato di rappre- sentare il ricorrente in seguito alla dissoluzione dell’associazione (…).
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
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E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomenta- zioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La presente procedura espone, sostanzialmente, la medesima fattispecie di cui alla procedura, pure pendente al Tribunale, presentata dal fratello del ricorrente (C._______, D-4836/2024). Pertanto, il presente procedimento è coordinato con la procedura D-4836/2024. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante.
E. 4 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rap- porto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
D-4839/2024 Pagina 5 tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5).
E. 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elabo- rato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).
E. 6.1 Sentito sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricor- rente, di etnia (…) e di religione (…), ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d’origine, il Congo, a causa dell’omosessualità di suo fratello e per stregoneria. In particolare, ha raccontato che avrebbe assi- stito con suo fratello a un abuso sessuale nei confronti di sua madre e che la madre l’avrebbe poi affidato, insieme a suo fratello, a una zia e non sa- rebbe più tornata. Avrebbe vissuto bene da questa zia fino al giorno in cui la zia avrebbe scoperto suo fratello in atteggiamenti intimi con suo cugino, il figlio della zia. La zia l’avrebbe accusato, insieme al fratello, di essere come una strega e avrebbe anche accoltellato al piede il fratello. Per poter pagare le cure mediche del fratello, il richiedente avrebbe lavorato come fattorino di merci. Lo zio, che sarebbe un uomo politico, avrebbe fatto in- carcerare i due fratelli per tre giorni e al loro ritorno a casa sarebbero stati maltrattati e obbligati a svolgere tutti i lavori di casa. La zia si sarebbe poi ammalata, avrebbe incolpato i fratelli della sua malattia e li avrebbe lasciati in una chiesa per tre giorni per liberarli dagli spiriti maligni. In seguito si sarebbe ammalata anche la figlia della zia e i fratelli sarebbero stati incol- pati della sua morte, sarebbero nuovamente stati incarcerati e avrebbero subito torture dagli altri prigionieri. Con l’aiuto di un altro detenuto sarebbe riuscito ad evadere insieme al fratello e ad espatriare. Sarebbe stato ac- colto, con il fratello, in una chiesa e avrebbero svolto semplici mansioni. Con dei pastori tunisini, che gli avrebbero procurato un passaporto, sa- rebbe arrivato insieme al fratello in D._______. Imbarcatosi insieme al fra- tello, sarebbero stati salvati dopo un naufragio e portati in E._______ per poi arrivare in Svizzera in treno. In caso di ritorno in Congo ha dichiarato che avrebbe paura di essere ucciso.
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E. 6.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che il racconto della sto- ria del richiedente non sarebbe verosimile. Segnatamente, la SEM ha os- servato che le dichiarazioni del ricorrente e di suo fratello divergerebbero in numerosi punti essenziali. In particolare, quanto all’episodio in cui sareb- bero giunti dei militari presso la loro abituazione e avrebbero violentato la madre, le dichiarazioni sarebbero contrastanti e pertanto di dubbia verosi- miglianza. Affermazioni contrastanti ed incompatibili vi sarebbero altresì in merito al periodo in cui il ricorrente avrebbe vissuto con suo fratello presso una zia, segnatamente per quanto riguardo la durata di tale convivenza, nonché i nomi degli zii e dei cugini. Le dichiarazioni in merito all’episodio in cui la zia avrebbe scoperto la relazione omosessuale tra il fratello del ricor- rente ed il loro cugino, alle sue conseguenze sulla sua vita e del fratello, alle date riferite, nonché alle condizioni in cui avrebbe vissuto con suo fra- tello in seguito, sarebbero contrastanti con quelle del fratello, ciò che cree- rebbe ulteriori sospetti quanto alla verosimiglianza delle allegazioni del ri- corrente. Peraltro, il ricorrente sarebbe stato evasivo, sommario e non avrebbe saputo giustificare il fatto per cui sarebbe stato anch’egli maltrat- tato a causa dell’omosessualità di suo fratello. Mancanza di dettagli e con- traddizioni vi sarebbero anche in merito alla prigione in cui sarebbe stato incarcerato insieme al fratello e alle modalità di fuga dal carcere. Le alle- gazioni sarebbero inoltre stereotipate, vaghe e lacunose anche quanto al fatto che sarebbe stato condannato al carcere a vita a causa della morte di sua cugina. La SEM ha quindi concluso che le dichiarazioni del richiedente risulterebbero complessivamente inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi.
E. 6.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha sostanzialmente fatto valere i mede- simi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all’autorità inferiore, segnata- mente che avrebbe subito percosse, maltrattamenti ed incarcerazioni a causa dell’omosessualità di suo fratello. L’insorgente ha giustificato la man- canza di dettagli e le contraddizioni con la sua giovane età all’epoca dei fatti, col lungo tempo già trascorso dalle menzionate esperienze traumati- che, nonché con il fatto di essere affetto da malattie psichiche che compro- metterebbero la sua facoltà di ricordare i dettagli. Ha sostenuto che le con- traddizioni e le incoerenze riscontrate in rapporto alle dichiarazioni di suo fratello non metterebbero in dubbio la verosimiglianza del suo racconto in quanto sarebbe noto che le persone che avrebbero subito torture e mal- trattamenti inumani e degradanti avrebbero serie difficoltà a rendere vero- simile la loro qualità di rifugiato in sede di audizione. Ha nondimeno altresì sostenuto di avere fornito dettagli importanti che supererebbero il quadro generale e corrisponderebbero ai racconti delle persone che avrebbero realmente vissuto tali episodi, che le sue dichiarazioni risponderebbero alla logica e all’esperienza generale di vita, nonché che le allegazioni
D-4839/2024 Pagina 7 sarebbero abituali nel suo Paese d’origine. Il ricorrente ha ritenuto di avere reso verosimile la sua qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Al gravame ha allegato della documentazione medica in parte già agli atti di cui si dirà
– se del caso e per quanto rilevate nella presente fattispecie – in seguito (cfr. consid. 10.2.3 della presente sentenza).
E. 7.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che – come già rilevato dalla SEM – i racconti del ricorrente e di suo fratello (cfr. incarto D- 4836/2024) divergono in maniera eclatante in numerosi punti essenziali e queste incompatibilità rendono le dichiarazioni del ricorrente fortemente dubbie e non meritevoli di essere credute. In particolare, questo Tribunale osserva che i due fratelli hanno indicato nomi del tutto diversi dei parenti nel Paese d’origine (cfr. atto SEM 47/15, D49, D72 e D76 e procedura TAF D-4836/2024, atto SEM 56/18, D43 e D46). Inoltre, il ricorrente ha indicato che suo fratello sarebbe stato scoperto in atteggiamenti intimi con il cugino il (…) 2021 (cfr. atto SEM 47/15, D32-D37), mentre suo fratello ha dichia- rato che tale episodio sarebbe avvenuto nel (…) del 2015, ossia ben sei anni prima (cfr. procedura D-4836/2024, atto SEM 56/18, D70). Oltretutto, il ricorrente ha asserito che il fratello sarebbe stato accoltellato al (…) dalla zia e che si sarebbe fatto carico dei costi per le sue cure (cfr. atto SEM 47/15, D11, D33 e D50-D56), mentre il fratello ha menzionato brevemente di essere stato accoltellato al (…), ma non le circostanze o la zia (cfr. pro- cedura D-4836/2024, atto SEM 56/18, D19). Entrambi i fratelli concordano sul fatto di essere stati ingiustamente accusati della morte della loro cugina, tuttavia il ricorrente ha dichiarato che sarebbe successo l’(…) 2021 e ha precisato che sarebbero stati accusati di averla avvelenata (cfr. atto SEM 47/15, D75 e D116), mentre secondo il fratello la stessa sarebbe deceduta il (…) 2016 (cfr. procedura D-4836/2024, atto SEM 56/18, D90), ossia con una differenza (inspiegabile) di ben cinque anni. Inoltre, il ricorrente ha di- chiarato di avere vissuto presso la zia fino al (…) 2021 e di avere lavorato come facchino solo per quattro mesi per pagare le cure del fratello (cfr. atto SEM 47/15, D11, D15, D55 e D57), tuttavia il fratello ha asserito di avere vissuto per strada dal 2017 al 2020 e di avere fatto l’elemosina e di essersi prostituito per sopravvivere, mentre il fratello avrebbe lavorato come fac- chino (cfr. procedura D-4836/2024, atto SEM 56/18, D97-D99). Confuse, contraddittorie ed estremamente vaghe sono inoltre le allegazioni quanto alla fuga dal carcere. Il ricorrente ha difatti dichiarato di avere svegliato suo fratello e che vi sarebbero state altre cinque persone ad evadere con loro (cfr. atto SEM 47/15, D11 e D81), mentre suo fratello ha dichiarato di essere stato lui a svegliare il ricorrente e che sarebbero evasi in tre (cfr. procedura D-4836/2024, atto SEM 56/18, D32, D120 e D125) e nessuno dei due
D-4839/2024 Pagina 8 fratelli ha fornito dettagli sulle modalità d’evasione da un carcere che sa- rebbe stato sorvegliato (cfr. atto SEM 47/15, D79). Ancora, pure la data d’espatrio non coincide, avendo il richiedente indicato il (…) 2022 (cfr. atto SEM 47/15, D16) e il fratello il (…) 2020 (cfr. procedura D-4836/2024, atto SEM 56/18, D10). In totale, la SEM ha rilevato ben diciotto incongruenze tra il racconto del ricorrente e il racconto esposto dal fratello (cfr. atto SEM 43/4) e tali incongruenze sono state riprese poi nella decisione impugnata alla quale si rinvia per completezza.
E. 7.2 Il Tribunale rileva altresì che, anche se preso singolarmente e non con- frontato con le dichiarazioni del fratello di cui alla procedura D-4836/2024, il racconto del ricorrente risulta contraddittorio, confuso, illogico, stereoti- pato, vago e pertanto inverosimile. Infatti, il ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a lavorare come fattorino il (…) 2021 per (…) mesi per pagare le spese per le cure mediche per suo fratello (cfr. atto SEM 47/15, D55, D57 e D88), ma ciò è in completa contraddizione con l’allegazione secondo cui suo fratello sarebbe stato accoltellato il (…) 2021 (cfr. atto SEM 47/15, D32), nonché con quella secondo cui l’ultimo giorno di lavoro sarebbe stato il (…) 2021 (cfr. atto SEM 47/15, D91). Inoltre, il richiedente è stato evasivo, contraddittorio, confuso e non ha saputo spiegare perché anche lui sa- rebbe stato trattato come se fosse una strega non essendo lui (conside- rato) un omosessuale (cfr. atto SEM 47/15, D11, D40-D43, D67-D71 e D78). Estrema vaghezza si riscontra – e tralasciando il fatto che non ne abbia già parlato nel suo racconto spontaneo (cfr. atto SEM 47/15, D11) – anche nelle allegazioni secondo cui avrebbe vissuto per strada (cfr. atto SEM 47/15, D15 e D85). Contraddittorio e interrogativo è il racconto riferito in merito alla morte della figlia della zia e alle sue conseguenze. Egli infatti ha indicato che “dopo un anno” l’episodio in cui la zia avrebbe scoperto suo fratello in atteggiamenti intimi con il cugino (vicenda che sarebbe avvenuta il (…) 2021 [cfr. atto SEM 47/15, D32-D37]), la figlia della zia si sarebbe ammalata e sarebbe morta (cfr. atto SEM 47/15, D11), per poi asserire che la morte della cugina sarebbe sopraggiunta l’(…) 2021 (cfr. atto SEM 47/15, D75). Per di più, solo alla fine dell’audizione sui motivi d’asilo ha affermato
– in maniera estremamente vaga, confusa e non suffragata da qualsivoglia mezzo di prova – che sarebbe stato condannato per la morte della cugina (cfr. atto SEM 47/15, D107 e segg.). Ancora, il racconto dell’evasione dal carcere risulta estremamente vago, succinto e illogico, avendo egli dichia- rato di essere riuscito ad evadere da un carcere ben sorvegliato e per di più con l’aiuto di un altro carcerato che non gli avrebbe chiesto nulla in cambio (cfr. atto SEM 47/15, D11, D66 e D79-D81).
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E. 7.3 Quanto all’attestato di famiglia – unico mezzo di prova prodotto dal ri- corrente –, il Tribunale rileva che non è manifestamente atto a comprovare le allegazioni fatte valere in materia d’asilo dal ricorrente, ma dimostre- rebbe unicamente che l’insorgente proverrebbe da una famiglia numerosa.
E. 7.4 Per tutto quanto precede, insorgono seri e numerosi dubbi quanto alla veridicità/verosimiglianza del racconto del ricorrente. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla deci- sione impugnata.
E. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 8.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
E. 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allonta- namento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 9.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha indicato che apparterrebbe a un gruppo vulnerabile a causa delle sue affezioni psichiatriche e che nel Paese d’origine non avrebbe famigliari, sarebbe stato accusato di strego- neria e un rinvio lo esporrebbe a gravi pregiudizi. Inoltre, non avrebbe né una formazione professionale né esperienza professionale. Conto tenuto
D-4839/2024 Pagina 10 dei menzionati elementi, ha chiesto, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria.
E. 9.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Congo.
E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Con- venzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de- gradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecu- zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto inter- nazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.
E. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Congo (Kin- shasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o vio- lenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale E-3122/2025 del 3 giu- gno 2025 consid. 9.3 e D-2240/2023 del 13 settembre 2023 pag. 13, con ulteriori rif. cit.).
E. 10.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente è un giovane uomo (classe […]) e ha sempre vissuto a F._______. Ha dichiarato di avere frequentato la scuola elementare per (…) anni e di essersi fermato al (…) ciclo di orientamento (cfr. atto SEM 47/15, D87), è in buone condizioni
D-4839/2024 Pagina 11 generali di salute (cfr. atto SEM 47/15, D2-D10) ed è sempre riuscito a provvedere al suo sostentamento. Infatti, ha già lavorato in qualità di (…) per farsi carico delle spese per le cure mediche di suo fratello, nonché come (…) in una chiesa, come (…) e come aiutante per costruire (…) e (…) (cfr. atto SEM 47/15, D11, D55, D57 e D88-D90). Quanto ai suoi pro- blemi di salute, i referti medici riportano la diagnosi di disturbo post-trau- matico da stress (ICD-10: F43.1) e fanno stato di un quadro psichico non solo stabile ma in miglioramento traendo il ricorrente beneficio dalla terapia e che una certa instabilità sarebbe dovuta unicamente all’incertezza della situazione dovuta alla presente procedura (cfr. referti delle visite psichiatri- che del 6 giugno 2023, del 27 giugno 2023, del 4 luglio 2023, del 19 luglio 2023, del 25 luglio 2023, del 17 agosto 2023, del 5 settembre 2023 e del 7 settembre 2023 [allegati al ricorso] e atti SEM 12/1, 15/2). Al riguardo, que- sto Tribunale osserva che in Congo vi sono le infrastrutture mediche che possono fornire un trattamento medico adeguato anche per le malattie psi- chiatriche, compreso il disturbo post-traumatico da stress, e pertanto il pro- seguo delle cure è possibile nel Paese d’origine (cfr. sentenze del TAF D- 2032/2025 del 3 aprile 2025 consid. 7.2; D-6068/2024 del 9 gennaio 2025 pagg.10 e 11; D-1186/2024 del 18 marzo 2024 consid. 6.3.2 e consid. 6.4.2; E-729/2024 del 1° marzo 2024 pagg. 10 e 11). Dal profilo somatico, il richiedente ha subito un trauma distorsivo al piede (…), che è stato trat- tato con riposo, stampelle e antidolorifici e antiinfiammatori (cfr. atto SEM 12/2), e ha lamentato dolore alla mano e al mignolo (…) (cfr. atto SEM 47/15, D2-D9 [pag. 2 segg.]). In sede ricorsuale non ha né documentato né circostanziato la persistenza o un peggioramento di tali problematiche, le quali possono dunque essere considerate risolte, ma che potranno cer- tamente essere curate in Congo se dovessero ripresentarsi. Infine, potrà contare su suo fratello con il quale ha condiviso tutta la sua esistenza. Non vi sono quindi indizi, dal profilo dello stato di salute, ostativi all’esecuzione dell’allontanamento. Pertanto, non si ravvisano motivi per cui il ricorrente non dovrebbe rientrare in Congo.
E. 10.2.4 Peraltro, si osserva che l’insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 75 dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [Oasi 2, RS 142.312]).
E. 10.2.5 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
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E. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontana- mento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 11 Infine, posto quanto sopra, nel caso in disamina non è riscontrabile un ac- certamento inesatto o incompleto dei fatti e non s’impone dunque un rinvio degli atti all’autorità inferiore per un completamento istruttorio e una nuova decisione, motivo per il quale la richiesta del ricorrente in via ulteriormente subordinata è respinta.
E. 12 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione im- pugnata confermata.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di me- desimo importo versato dall'insorgente in data 10 ottobre 2024.
E. 14 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
D-4839/2024 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 10 otto- bre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Anna Borner
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4839/2024 Sentenza del 16 luglio 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), patrocinato dall'avv. MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 giugno 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 14 maggio 2023. A.b In data 19 maggio 2023, l'interessato ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c In data 23 maggio 2023, con contestuale revoca del sopracitato mandato, l'interessato ha conferito procura alla (...), Consultazione giuridica per stranieri. A.d Con decisione del 10 ottobre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha attribuito il richiedente al Canton B._______. A.e In data 4 aprile 2024, la SEM ha sentito il richiedente nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.f Con decisione del 12 aprile 2024, notificata il 16 aprile 2024, la SEM ha assegnato la domanda d'asilo dell'interessato alla procedura ampliata. A.g Con scritto del 13 maggio 2024, la SEM ha evidenziato numerose incongruenze tra il racconto del richiedente e quello fornito dal fratello C._______ (cfr. N [...] e D-4836/2024) e concesso un termine fino al 27 maggio 2024 - in seguito prorogato su richiesta dell'insorgente fino al 20 giugno 2024 - per prendere posizione. Il termine è scaduto infruttuoso. B. B.a Con decisione del 28 giugno 2024, notificata il 1° luglio 2024, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen del richiedente e incaricato il Canton B._______ dell'esecuzione della misura. B.b Sempre il 28 giugno 2024 (timbro postale del 29 giugno 2024; data d'entrata 1° luglio 2024), il ricorrente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha preso posizione in merito alle incongruenze segnalate dalla SEM con scritto del 13 maggio 2024. C. C.a In data 31 luglio 2024 (data d'entrata: 2 agosto 2024), l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per illiceità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; in via ulteriormente subordinata, il rinvio degli atti alla SEM per un complemento istruttorio e una nuova decisione, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio. Al gravame ha allegato della documentazione in parte già presente agli atti dell'incarto della SEM di cui si dirà se del caso e per quanto rilevante in seguito. C.b Mediante decisione incidentale del 25 settembre 2024, questo Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respinto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, e chiesto al ricorrente il versamento, entro il 10 ottobre 2024, di un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. C.c Con versamento del 10 ottobre 2024, il ricorrente ha corrisposto il richiesto anticipo delle presumibili spese processuali. C.d Con scritto dell'11 novembre 2024 (timbro postale del 21 novembre 2024; data d'entrata: 22 novembre 2024), la (...) ha comunicato di rappresentare il ricorrente in seguito alla dissoluzione dell'associazione (...). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. La presente procedura espone, sostanzialmente, la medesima fattispecie di cui alla procedura, pure pendente al Tribunale, presentata dal fratello del ricorrente (C._______, D-4836/2024). Pertanto, il presente procedimento è coordinato con la procedura D-4836/2024. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante.
4. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 6. 6.1 Sentito sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente, di etnia (...) e di religione (...), ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d'origine, il Congo, a causa dell'omosessualità di suo fratello e per stregoneria. In particolare, ha raccontato che avrebbe assistito con suo fratello a un abuso sessuale nei confronti di sua madre e che la madre l'avrebbe poi affidato, insieme a suo fratello, a una zia e non sarebbe più tornata. Avrebbe vissuto bene da questa zia fino al giorno in cui la zia avrebbe scoperto suo fratello in atteggiamenti intimi con suo cugino, il figlio della zia. La zia l'avrebbe accusato, insieme al fratello, di essere come una strega e avrebbe anche accoltellato al piede il fratello. Per poter pagare le cure mediche del fratello, il richiedente avrebbe lavorato come fattorino di merci. Lo zio, che sarebbe un uomo politico, avrebbe fatto incarcerare i due fratelli per tre giorni e al loro ritorno a casa sarebbero stati maltrattati e obbligati a svolgere tutti i lavori di casa. La zia si sarebbe poi ammalata, avrebbe incolpato i fratelli della sua malattia e li avrebbe lasciati in una chiesa per tre giorni per liberarli dagli spiriti maligni. In seguito si sarebbe ammalata anche la figlia della zia e i fratelli sarebbero stati incolpati della sua morte, sarebbero nuovamente stati incarcerati e avrebbero subito torture dagli altri prigionieri. Con l'aiuto di un altro detenuto sarebbe riuscito ad evadere insieme al fratello e ad espatriare. Sarebbe stato accolto, con il fratello, in una chiesa e avrebbero svolto semplici mansioni. Con dei pastori tunisini, che gli avrebbero procurato un passaporto, sarebbe arrivato insieme al fratello in D._______. Imbarcatosi insieme al fratello, sarebbero stati salvati dopo un naufragio e portati in E._______ per poi arrivare in Svizzera in treno. In caso di ritorno in Congo ha dichiarato che avrebbe paura di essere ucciso. 6.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che il racconto della storia del richiedente non sarebbe verosimile. Segnatamente, la SEM ha osservato che le dichiarazioni del ricorrente e di suo fratello divergerebbero in numerosi punti essenziali. In particolare, quanto all'episodio in cui sarebbero giunti dei militari presso la loro abituazione e avrebbero violentato la madre, le dichiarazioni sarebbero contrastanti e pertanto di dubbia verosimiglianza. Affermazioni contrastanti ed incompatibili vi sarebbero altresì in merito al periodo in cui il ricorrente avrebbe vissuto con suo fratello presso una zia, segnatamente per quanto riguardo la durata di tale convivenza, nonché i nomi degli zii e dei cugini. Le dichiarazioni in merito all'episodio in cui la zia avrebbe scoperto la relazione omosessuale tra il fratello del ricorrente ed il loro cugino, alle sue conseguenze sulla sua vita e del fratello, alle date riferite, nonché alle condizioni in cui avrebbe vissuto con suo fratello in seguito, sarebbero contrastanti con quelle del fratello, ciò che creerebbe ulteriori sospetti quanto alla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. Peraltro, il ricorrente sarebbe stato evasivo, sommario e non avrebbe saputo giustificare il fatto per cui sarebbe stato anch'egli maltrattato a causa dell'omosessualità di suo fratello. Mancanza di dettagli e contraddizioni vi sarebbero anche in merito alla prigione in cui sarebbe stato incarcerato insieme al fratello e alle modalità di fuga dal carcere. Le allegazioni sarebbero inoltre stereotipate, vaghe e lacunose anche quanto al fatto che sarebbe stato condannato al carcere a vita a causa della morte di sua cugina. La SEM ha quindi concluso che le dichiarazioni del richiedente risulterebbero complessivamente inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che avrebbe subito percosse, maltrattamenti ed incarcerazioni a causa dell'omosessualità di suo fratello. L'insorgente ha giustificato la mancanza di dettagli e le contraddizioni con la sua giovane età all'epoca dei fatti, col lungo tempo già trascorso dalle menzionate esperienze traumatiche, nonché con il fatto di essere affetto da malattie psichiche che comprometterebbero la sua facoltà di ricordare i dettagli. Ha sostenuto che le contraddizioni e le incoerenze riscontrate in rapporto alle dichiarazioni di suo fratello non metterebbero in dubbio la verosimiglianza del suo racconto in quanto sarebbe noto che le persone che avrebbero subito torture e maltrattamenti inumani e degradanti avrebbero serie difficoltà a rendere verosimile la loro qualità di rifugiato in sede di audizione. Ha nondimeno altresì sostenuto di avere fornito dettagli importanti che supererebbero il quadro generale e corrisponderebbero ai racconti delle persone che avrebbero realmente vissuto tali episodi, che le sue dichiarazioni risponderebbero alla logica e all'esperienza generale di vita, nonché che le allegazioni sarebbero abituali nel suo Paese d'origine. Il ricorrente ha ritenuto di avere reso verosimile la sua qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Al gravame ha allegato della documentazione medica in parte già agli atti di cui si dirà - se del caso e per quanto rilevate nella presente fattispecie - in seguito (cfr. consid. 10.2.3 della presente sentenza). 7. 7.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che - come già rilevato dalla SEM - i racconti del ricorrente e di suo fratello (cfr. incarto D-4836/2024) divergono in maniera eclatante in numerosi punti essenziali e queste incompatibilità rendono le dichiarazioni del ricorrente fortemente dubbie e non meritevoli di essere credute. In particolare, questo Tribunale osserva che i due fratelli hanno indicato nomi del tutto diversi dei parenti nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 47/15, D49, D72 e D76 e procedura TAF D-4836/2024, atto SEM 56/18, D43 e D46). Inoltre, il ricorrente ha indicato che suo fratello sarebbe stato scoperto in atteggiamenti intimi con il cugino il (...) 2021 (cfr. atto SEM 47/15, D32-D37), mentre suo fratello ha dichiarato che tale episodio sarebbe avvenuto nel (...) del 2015, ossia ben sei anni prima (cfr. procedura D-4836/2024, atto SEM 56/18, D70). Oltretutto, il ricorrente ha asserito che il fratello sarebbe stato accoltellato al (...) dalla zia e che si sarebbe fatto carico dei costi per le sue cure (cfr. atto SEM 47/15, D11, D33 e D50-D56), mentre il fratello ha menzionato brevemente di essere stato accoltellato al (...), ma non le circostanze o la zia (cfr. procedura D-4836/2024, atto SEM 56/18, D19). Entrambi i fratelli concordano sul fatto di essere stati ingiustamente accusati della morte della loro cugina, tuttavia il ricorrente ha dichiarato che sarebbe successo l'(...) 2021 e ha precisato che sarebbero stati accusati di averla avvelenata (cfr. atto SEM 47/15, D75 e D116), mentre secondo il fratello la stessa sarebbe deceduta il (...) 2016 (cfr. procedura D-4836/2024, atto SEM 56/18, D90), ossia con una differenza (inspiegabile) di ben cinque anni. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di avere vissuto presso la zia fino al (...) 2021 e di avere lavorato come facchino solo per quattro mesi per pagare le cure del fratello (cfr. atto SEM 47/15, D11, D15, D55 e D57), tuttavia il fratello ha asserito di avere vissuto per strada dal 2017 al 2020 e di avere fatto l'elemosina e di essersi prostituito per sopravvivere, mentre il fratello avrebbe lavorato come facchino (cfr. procedura D-4836/2024, atto SEM 56/18, D97-D99). Confuse, contraddittorie ed estremamente vaghe sono inoltre le allegazioni quanto alla fuga dal carcere. Il ricorrente ha difatti dichiarato di avere svegliato suo fratello e che vi sarebbero state altre cinque persone ad evadere con loro (cfr. atto SEM 47/15, D11 e D81), mentre suo fratello ha dichiarato di essere stato lui a svegliare il ricorrente e che sarebbero evasi in tre (cfr. procedura D-4836/2024, atto SEM 56/18, D32, D120 e D125) e nessuno dei due fratelli ha fornito dettagli sulle modalità d'evasione da un carcere che sarebbe stato sorvegliato (cfr. atto SEM 47/15, D79). Ancora, pure la data d'espatrio non coincide, avendo il richiedente indicato il (...) 2022 (cfr. atto SEM 47/15, D16) e il fratello il (...) 2020 (cfr. procedura D-4836/2024, atto SEM 56/18, D10). In totale, la SEM ha rilevato ben diciotto incongruenze tra il racconto del ricorrente e il racconto esposto dal fratello (cfr. atto SEM 43/4) e tali incongruenze sono state riprese poi nella decisione impugnata alla quale si rinvia per completezza. 7.2 Il Tribunale rileva altresì che, anche se preso singolarmente e non confrontato con le dichiarazioni del fratello di cui alla procedura D-4836/2024, il racconto del ricorrente risulta contraddittorio, confuso, illogico, stereotipato, vago e pertanto inverosimile. Infatti, il ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a lavorare come fattorino il (...) 2021 per (...) mesi per pagare le spese per le cure mediche per suo fratello (cfr. atto SEM 47/15, D55, D57 e D88), ma ciò è in completa contraddizione con l'allegazione secondo cui suo fratello sarebbe stato accoltellato il (...) 2021 (cfr. atto SEM 47/15, D32), nonché con quella secondo cui l'ultimo giorno di lavoro sarebbe stato il (...) 2021 (cfr. atto SEM 47/15, D91). Inoltre, il richiedente è stato evasivo, contraddittorio, confuso e non ha saputo spiegare perché anche lui sarebbe stato trattato come se fosse una strega non essendo lui (considerato) un omosessuale (cfr. atto SEM 47/15, D11, D40-D43, D67-D71 e D78). Estrema vaghezza si riscontra - e tralasciando il fatto che non ne abbia già parlato nel suo racconto spontaneo (cfr. atto SEM 47/15, D11) - anche nelle allegazioni secondo cui avrebbe vissuto per strada (cfr. atto SEM 47/15, D15 e D85). Contraddittorio e interrogativo è il racconto riferito in merito alla morte della figlia della zia e alle sue conseguenze. Egli infatti ha indicato che "dopo un anno" l'episodio in cui la zia avrebbe scoperto suo fratello in atteggiamenti intimi con il cugino (vicenda che sarebbe avvenuta il (...) 2021 [cfr. atto SEM 47/15, D32-D37]), la figlia della zia si sarebbe ammalata e sarebbe morta (cfr. atto SEM 47/15, D11), per poi asserire che la morte della cugina sarebbe sopraggiunta l'(...) 2021 (cfr. atto SEM 47/15, D75). Per di più, solo alla fine dell'audizione sui motivi d'asilo ha affermato - in maniera estremamente vaga, confusa e non suffragata da qualsivoglia mezzo di prova - che sarebbe stato condannato per la morte della cugina (cfr. atto SEM 47/15, D107 e segg.). Ancora, il racconto dell'evasione dal carcere risulta estremamente vago, succinto e illogico, avendo egli dichiarato di essere riuscito ad evadere da un carcere ben sorvegliato e per di più con l'aiuto di un altro carcerato che non gli avrebbe chiesto nulla in cambio (cfr. atto SEM 47/15, D11, D66 e D79-D81). 7.3 Quanto all'attestato di famiglia - unico mezzo di prova prodotto dal ricorrente -, il Tribunale rileva che non è manifestamente atto a comprovare le allegazioni fatte valere in materia d'asilo dal ricorrente, ma dimostrerebbe unicamente che l'insorgente proverrebbe da una famiglia numerosa. 7.4 Per tutto quanto precede, insorgono seri e numerosi dubbi quanto alla veridicità/verosimiglianza del racconto del ricorrente. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha indicato che apparterrebbe a un gruppo vulnerabile a causa delle sue affezioni psichiatriche e che nel Paese d'origine non avrebbe famigliari, sarebbe stato accusato di stregoneria e un rinvio lo esporrebbe a gravi pregiudizi. Inoltre, non avrebbe né una formazione professionale né esperienza professionale. Conto tenuto dei menzionati elementi, ha chiesto, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. 9.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Congo. 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale E-3122/2025 del 3 giugno 2025 consid. 9.3 e D-2240/2023 del 13 settembre 2023 pag. 13, con ulteriori rif. cit.). 10.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente è un giovane uomo (classe [...]) e ha sempre vissuto a F._______. Ha dichiarato di avere frequentato la scuola elementare per (...) anni e di essersi fermato al (...) ciclo di orientamento (cfr. atto SEM 47/15, D87), è in buone condizioni generali di salute (cfr. atto SEM 47/15, D2-D10) ed è sempre riuscito a provvedere al suo sostentamento. Infatti, ha già lavorato in qualità di (...) per farsi carico delle spese per le cure mediche di suo fratello, nonché come (...) in una chiesa, come (...) e come aiutante per costruire (...) e (...) (cfr. atto SEM 47/15, D11, D55, D57 e D88-D90). Quanto ai suoi problemi di salute, i referti medici riportano la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1) e fanno stato di un quadro psichico non solo stabile ma in miglioramento traendo il ricorrente beneficio dalla terapia e che una certa instabilità sarebbe dovuta unicamente all'incertezza della situazione dovuta alla presente procedura (cfr. referti delle visite psichiatriche del 6 giugno 2023, del 27 giugno 2023, del 4 luglio 2023, del 19 luglio 2023, del 25 luglio 2023, del 17 agosto 2023, del 5 settembre 2023 e del 7 settembre 2023 [allegati al ricorso] e atti SEM 12/1, 15/2). Al riguardo, questo Tribunale osserva che in Congo vi sono le infrastrutture mediche che possono fornire un trattamento medico adeguato anche per le malattie psichiatriche, compreso il disturbo post-traumatico da stress, e pertanto il proseguo delle cure è possibile nel Paese d'origine (cfr. sentenze del TAF D-2032/2025 del 3 aprile 2025 consid. 7.2; D-6068/2024 del 9 gennaio 2025 pagg.10 e 11; D-1186/2024 del 18 marzo 2024 consid. 6.3.2 e consid. 6.4.2; E-729/2024 del 1° marzo 2024 pagg. 10 e 11). Dal profilo somatico, il richiedente ha subito un trauma distorsivo al piede (...), che è stato trattato con riposo, stampelle e antidolorifici e antiinfiammatori (cfr. atto SEM 12/2), e ha lamentato dolore alla mano e al mignolo (...) (cfr. atto SEM 47/15, D2-D9 [pag. 2 segg.]). In sede ricorsuale non ha né documentato né circostanziato la persistenza o un peggioramento di tali problematiche, le quali possono dunque essere considerate risolte, ma che potranno certamente essere curate in Congo se dovessero ripresentarsi. Infine, potrà contare su suo fratello con il quale ha condiviso tutta la sua esistenza. Non vi sono quindi indizi, dal profilo dello stato di salute, ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, non si ravvisano motivi per cui il ricorrente non dovrebbe rientrare in Congo. 10.2.4 Peraltro, si osserva che l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 75 dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [Oasi 2, RS 142.312]). 10.2.5 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
11. Infine, posto quanto sopra, nel caso in disamina non è riscontrabile un accertamento inesatto o incompleto dei fatti e non s'impone dunque un rinvio degli atti all'autorità inferiore per un completamento istruttorio e una nuova decisione, motivo per il quale la richiesta del ricorrente in via ulteriormente subordinata è respinta.
12. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente in data 10 ottobre 2024.
14. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 10 ottobre 2024.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner Data di spedizione: