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D-4836/2024

D-4836/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-16 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insor- gente) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data 14 maggio 2023. A.b In data 19 maggio 2023, l’interessato ha conferito procura alla Prote- zione giuridica della Regione (…). A.c In data 20 giugno 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di se- guito: SEM) ha sentito l’interessato nell’ambito di una prima audizione per richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati (di seguito: PA-RMNA). A.d In seguito alla pretesa minore età del richiedente, il 20 luglio 2023 il richiedente è stato sottoposto ad un esame clinico e a degli esami radiolo- gici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomo- grafia delle articolazioni sterno-clavicolari). Le risultanze dell’esame peri- tale in merito alla stima dell’età dell’interessato sono state trasmesse alla SEM con perizia medico-legale del 27 luglio 2023. A.e Con scritto del 23 agosto 2023, per il tramite dell’allora rappresentante legale, l’interessato ha preso posizione in merito ai risultati della perizia medico-legale del 27 luglio 2023, nonché in merito alla modifica prevista dei dati del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). A.f In data 31 agosto 2023, la SEM ha modificato la data di nascita dell'in- teressato in SIMIC in (…) e l'ha considerato maggiorenne per il seguito della procedura. A.g Con decisione del 16 ottobre 2023, la SEM ha attribuito il richiedente al Canton B._______. A.h In data 3 aprile 2024, la SEM ha sentito il richiedente nell’ambito di un’audizione ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.i Con decisione del 12 aprile 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM ha assegnato la domanda d’asilo dell’interessato alla procedura ampliata. Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (…) ha rinun- ciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell’interessato.

D-4836/2024 Pagina 3 A.j Sempre il 12 aprile 2024, il richiedente ha firmato l’autorizzazione alla trasmissione delle informazioni relative allo stato della procedura al Con- sultorio giuridico del Canton B._______. A.k In data 26 maggio 2024, con contestuale revoca del sopracitato man- dato, l’interessato ha conferito mandato a (…), Consultazione giuridica per stranieri. A.l Con scritto del 13 maggio 2024, la SEM ha evidenziato numerose in- congruenze tra il racconto del richiedente e quello fornito dal fratello C._______ (cfr. N […] e D-4839/2024). Il termine concesso al richiedente fino al 27 maggio 2024 – in seguito prorogato su richiesta dell’interessato fino al 20 giugno 2024 – per prendere posizione in merito è scaduto infrut- tuoso. B. B.a Con decisione del 28 giugno 2024, notificata il 1° luglio 2024, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell’interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen del richiedente e incaricato il Canton B._______ dell'e- secuzione della misura. B.b Sempre il 28 giugno 2024 (timbro postale del 29 giugno 2024; data d’entrata 1° luglio 2024), il ricorrente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha preso posizione in merito alle incongruenze segnalate dalla SEM con scritto del 13 maggio 2024. C. C.a In data 31 luglio 2024 (data d'entrata: 2 agosto 2024), l’interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, il rico- noscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per illiceità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; in via ulteriormente su- bordinata, il rinvio degli atti alla SEM per un complemento istruttorio e una nuova decisione, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giusti- zia e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio. Al gravame ha allegato della documentazione in parte già presente agli atti dell’incarto della SEM di cui si dirà se del caso e per quanto rilevante in seguito nei considerandi in diritto.

D-4836/2024 Pagina 4 C.b Mediante decisione incidentale del 25 settembre 2024, questo Tribu- nale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclu- sione della procedura, respinto le domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, e chiesto al ricorrente il versamento, entro il 10 ottobre 2024, di un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese pro- cessuali. C.c Con versamento del 10 ottobre 2024, il ricorrente ha corrisposto il ri- chiesto anticipo delle presumibili spese processuali. C.d Con scritto dell’11 novembre 2024 (timbro postale del 21 novembre 2024; data d’entrata: 22 novembre 2024), la (…) ha comunicato di rappre- sentare il ricorrente in seguito alla dissoluzione dell’associazione (…). C.e Con scritto del 5 dicembre 2024, il richiedente ha trasmesso della do- cumentazione medica recente di cui si dirà se del caso e per quanto rile- vante, in seguito.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomenta- zioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

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E. 3 La presente procedura espone, sostanzialmente, la medesima fattispecie di cui alla procedura, pure pendente al Tribunale, presentata dal fratello del ricorrente (C._______, D-4839/2024). Pertanto, il presente procedimento è coordinato con la procedura D-4839/2024. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante.

E. 4 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rap- porto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5).

E. 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di

D-4836/2024 Pagina 6 prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elabo- rato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).

E. 6.1 Sentito sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricor- rente, di etnia (…) e di religione (…), ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d’origine, il Congo, a causa della sua omosessualità. In particolare, ha raccontato che avrebbe assistito con suo fratello a un abuso sessuale nei confronti di sua madre e che la madre l’avrebbe poi affidato, insieme a suo fratello, a una zia e non sarebbe più tornata a ri- prenderli. Avrebbe vissuto bene da questa zia e avrebbe intrapreso una relazione intima con il figlio di sua zia, suo cugino. Un giorno sarebbe stato scoperto in atteggiamenti intimi con suo cugino dalla zia e da quel mo- mento avrebbe iniziato a subire maltrattamenti da parte degli zii, sarebbe stato picchiato dalle loro guardie, sarebbe stato portato in una chiesa e sarebbe stato cacciato di casa insieme a suo fratello. Per ordine di suo zio, che sarebbe un uomo politico, sarebbe anche stato prelevato, sempre in- sieme a suo fratello, da dei militari e portato in una cella. Sarebbe altresì stato accusato della morte di sua cugina a causa della sua omosessualità, che sarebbe considerata come stregoneria, e sarebbe stato portato in car- cere insieme a suo fratello. Sarebbe evaso dal carcere insieme a suo fra- tello e avrebbe poi vissuto per strada. Per sopravvivere avrebbe fatto l’ele- mosina e si sarebbe prostituito mentre il fratello avrebbe fatto il facchino. Per strada i capi dei gruppi di giovani D._______ l’avrebbero maltrattato, obbligato a fare dei tatuaggi e a rubare per loro. Dopo l’espatrio sarebbe andato in E._______, ma sarebbe stato cacciato e sarebbe quindi andato in F._______ per poi arrivare in Svizzera. In caso di ritorno in Congo ha dichiarato che non sopravviverebbe.

E. 6.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che il racconto della sto- ria del richiedente non sarebbe verosimile. Segnatamente, la SEM ha os- servato che le dichiarazioni del ricorrente e di suo fratello divergerebbero in numerosi punti essenziali. In particolare, quanto all’episodio in cui sareb- bero giunti dei militari presso la loro abitazione e avrebbero violentato la madre sarebbero contrastanti e pertanto di dubbia verosimiglianza. Affer- mazioni contrastanti ed incompatibili vi sarebbero altresì in merito al pe- riodo che il ricorrente avrebbe vissuto con suo fratello presso una zia, se- gnatamente per quanto riguarda la durata di tale convivenza, nonché i nomi degli zii e dei cugini. Il racconto del ricorrente sarebbe succinto, vago e stereotipato quanto alla sua omosessualità, in particolare con riferimento

D-4836/2024 Pagina 7 alla scoperta di tale sua natura sessuale, alla sua presunta relazione con suo cugino, nonché all’episodio in cui la zia li avrebbe scoperti in atteggia- menti intimi. Peraltro, le dichiarazioni in merito alla scoperta della zia della relazione omosessuale, alle sue conseguenze nella sua vita e del fratello, alle date riferite, nonché alle condizioni in cui avrebbe vissuto con suo fra- tello in seguito, sarebbero contrastanti con quelle del fratello, ciò che cree- rebbe ulteriori sospetti quanto alla verosimiglianza delle allegazioni del ri- corrente. Mancanza di dettagli e contraddizioni vi sarebbero anche in me- rito alla prigione in cui sarebbe stato incarcerato insieme al fratello e alle modalità di fuga dal carcere. La SEM ha quindi concluso che le dichiara- zioni del richiedente risulterebbero complessivamente inverosimili ai sensi dell’art. 7 Lasi.

E. 6.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha sostanzialmente fatto valere i mede- simi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all’autorità inferiore, segnata- mente che avrebbe subito percosse, maltrattamenti ed incarcerazioni a causa della sua omosessualità. L’insorgente ha giustificato la mancanza di dettagli e le contraddizioni con la sua giovane età all’epoca dei fatti, col lungo tempo già trascorso dalle menzionate esperienze traumatiche, non- ché con il fatto di essere affetto da malattie psichiche che compromette- rebbero la sua facoltà di ricordare i dettagli. Ha sostenuto che le contrad- dizioni e le incoerenze riscontrate in rapporto alle dichiarazioni di suo fra- tello non metterebbero in dubbio la verosimiglianza del suo racconto in quanto sarebbe noto che le persone che avrebbero subito torture e mal- trattamenti inumani e degradanti avrebbero serie difficoltà a rendere vero- simile la loro qualità di rifugiato in sede di audizione. Ha nondimeno altresì sostenuto di avere fornito dettagli importanti che supererebbero il quadro generale e corrisponderebbero ai racconti delle persone che avrebbero realmente vissuto tali episodi, che le sue dichiarazioni risponderebbero alla logica e all’esperienza generale di vita, nonché che le allegazioni sareb- bero abituali nel suo Paese d’origine. Il ricorrente ha ritenuto di avere reso verosimile la sua qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Al gravame ha allegato della documentazione medica in parte già agli atti di cui si dirà – se del caso e per quanto rilevate nella presente fattispecie – in seguito (cfr. consid. 10.2.3 della presente sentenza).

E. 7.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che – come già rilevato dalla SEM – i racconti del ricorrente e di suo fratello (cfr. incarto D- 4839/2024) divergono in maniera eclatante in numerosi punti essenziali e queste incompatibilità rendono le dichiarazioni del ricorrente fortemente dubbie e non meritevoli di essere credute. In particolare, questo Tribunale

D-4836/2024 Pagina 8 osserva che i due fratelli hanno indicato nomi del tutto diversi dei parenti nel Paese d’origine (cfr. atto SEM 56/18, D43 e D46 e procedura TAF D- 4839/2024, atto SEM 47/15, D49, D72 e D76). Inoltre, il ricorrente ha indi- cato di essere stato scoperto in atteggiamenti intimi con suo cugino nel (…) del 2015 (cfr. atto SEM 56/18, D70), mentre suo fratello ha dichiarato che tale episodio sarebbe avvenuto (incomprensibilmente) ben sei anni dopo, ossia il (…) 2021 (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D32- D37). Oltretutto, il fratello ha asserito che il ricorrente sarebbe stato accol- tellato al (…) dalla zia, che si sarebbe fatto carico dei costi per le sue cure e che la zia si sarebbe ammalata due mesi dopo (cfr. procedura TAF D- 4839/2024, atto SEM 47/15, D11, D33 e D50-D56), mentre l’insorgente ha brevemente menzionato di essere stato accoltellato al (…), ma non le cir- costanze o la zia (cfr. atto SEM 56/18, D19). Entrambi i fratelli concordano sul fatto di essere stati ingiustamente accusati della morte della loro cugina, tuttavia secondo il ricorrente la stessa sarebbe deceduta il (…) 2016 (cfr. atto SEM 56/18, D90), mentre il fratello ha dichiarato che sarebbe suc- cesso l’(…) 2021 – ossia con una differenza (inspiegabile) di ben cinque anni – e ha precisato che sarebbero stati accusati di averla avvelenata (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D75 e D116). Inoltre, il ricor- rente ha asserito di avere vissuto per strada dal 2017 al 2020 e di avere fatto l’elemosina e di essersi prostituito per sopravvivere, mentre il fratello avrebbe lavorato come facchino (cfr. atto SEM 56/18, D97-D99), tuttavia il fratello ha dichiarato di avere vissuto presso la zia fino al (…) 2021 e di avere lavorato come facchino solo per quattro mesi per pagare le cure del fratello (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D11, D15, D55 e D57). Confuse, contraddittorie ed estremamente vaghe sono inoltre le allegazioni quanto alla fuga dal carcere. Il ricorrente ha difatti dichiarato di avere svegliato suo fratello e che sarebbero evasi in tre (cfr. atto SEM 56/18, D32, D120 e D125), mentre suo fratello ha dichiarato di essere stato lui a svegliare il ricorrente e che vi sarebbero state altre cinque persone con loro (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D11 e D81) e nessuno dei due fratelli ha fornito dettagli sulle modalità d’evasione da un carcere che sarebbe stato sorvegliato (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D79). Ancora, pure la data d’espatrio non coincide, avendo il richiedente indicato il (…) 2020 (cfr. atto SEM 56/18, D10) e il fratello il (…) 2022 (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D16). In to- tale, la SEM ha rilevato ben diciotto incongruenze tra il racconto del ricor- rente e il racconto esposto dal fratello (cfr. atto SEM 64/5) e tali incon- gruenze sono state riprese poi nella decisione impugnata alla quale si rin- via per completezza.

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E. 7.2 Il Tribunale rileva altresì che, anche se preso singolarmente e non con- frontato con le dichiarazioni del fratello di cui alla procedura D-4839/2024, il racconto del ricorrente risulta contraddittorio, confuso, illogico, stereoti- pato, vago e pertanto inverosimile. Segnatamente, quanto all’episodio in cui sua madre sarebbe stata abusata, inizialmente il ricorrente ha dichia- rato che i militari l’avrebbero bloccato contro il muro (cfr. atto SEM 56/18, D30) mentre in seguito che l’avrebbero fatto sdraiare a terra e gli avrebbero messo un piede sulla testa (cfr. atto SEM 56/18, D38) contraddicendosi chiaramente. Contraddittorietà e confusione sono altresì presenti nelle al- legazioni in merito al fatto che si sarebbe interessato agli uomini intorno ai (…) anni (cfr. atto SEM 56/18, D52) e al contempo ha asserito che la rela- zione intima con suo cugino sarebbe iniziata nel (…) del 2013 (cfr. atto SEM 56/18, D59) – ossia quando avrebbe avuto soli (…) anni –, poi che sarebbe stato scoperto da sua zia in atteggiamenti intimi con suo cugino nel (…) del 2015 (cfr. atto SEM 56/18, D70) ed infine che avrebbe avuto rapporti con suo cugino nell’anno 2016 (cfr. atto SEM 56/18, D90). Tali al- legazioni sono altresì incompatibili con le dichiarazioni secondo cui sua madre l’avrebbe portato a vivere da sua zia quando avrebbe avuto (…) anni (cfr. atto SEM 56/18, D30, D38 e D42) e avrebbe vissuto da questa sua zia fino al 2017 o 2018 (cfr. atto SEM 56/18, D42) ossia fino al massimo al compimento dei (…) anni. Ulteriore contraddizione emersa dall’analisi dell’incarto è che, durante la PA-RMNA del 20 giugno 2023, il richiedente ha dichiarato che la madre l’avrebbe portato presso una sua cugina (cfr. atto SEM 21/10, pto 1.17.04) – e non da sua sorella come raccontato in- vece nel verbale di audizione (cfr. atto SEM 56/18, D30) – e che vi avrebbe vissuto per circa un anno, dunque fino ai (…) o (…) anni, ossia fino al 2015 o 2016 (cfr. atto SEM 21/10, pto 2.01). Priva di logica e quindi difficilmente credibile è inoltre l’affermazione secondo cui avrebbe condiviso la camera con suo cugino anziché con suo fratello a cui sarebbe stata assegnata una camera da solo, e che quindi i suoi zii avrebbero privato il loro stesso figlio di una camera per sé (cfr. atto SEM 56/18, D58, D64 e D65). Prive di logica e contraddittorie sono inoltre le allegazioni secondo cui, da un lato, sarebbe stato cacciato di casa dagli zii (cfr. atto SEM 56/18, D32) e, dall’altro lato, per ordine dello zio, sarebbe stato più volte portato in prigione quando l’avrebbe trovato in casa al suo ritorno (cfr. atto SEM 56/18, D94) e l’avrebbe fatto cercare per strada dai militari per farlo portare in prigione (cfr. atto SEM 56/18, D115). Peraltro, il racconto secondo cui avrebbe vis- suto per strada per anni appare vago e stereotipato, dando l’impressione che il ricorrente non abbia realmente vissuto quanto narrato (cfr. atto SEM 56/18, D32, D97-D104 e D126-D133) e, inoltre, mal si comprende perché il ricorrente avrebbe fatto l’elemosina e si sarebbe prostituito incorrendo in pericoli per la sua incolumità (in Congo l’omosessualità sarebbe proibita e

D-4836/2024 Pagina 10 ritenuta una stregoneria), anziché aiutare il fratello nel lavoro di facchino (cfr. atto SEM 56/18, D32). Vi è confusione contraddittorietà anche in me- rito all’evasione del ricorrente dal carcere e all’espatrio. Ha infatti raccon- tato di essere espatriato il (…) 2020 nella notte stessa in cui sarebbe evaso dalla prigione (cfr. atto SEM 56/18, D32, D35 e D93), seppure nel formula- rio Europa abbia invece indicato di avere lasciato il Paese d’origine il (…) 2021 (cfr. atti SEM 3/2 e 56/18, D36 e D37) e seppure in seguito abbia asserito di essere fuggito dalla prigione di G._______ cinque giorni dopo esservi stato portato in seguito alla morte della cugina nel (…) o (…) del 2016 (cfr. atto SEM 56/18, D90-D93 e D113) e di avere in seguito vissuto per strada dal 2017 al 2020 fino all’espatrio (cfr. atto SEM 56/18, D97-D99). Peraltro, il racconto dell’evasione risulta estremamente vago e succinto (cfr. atto SEM 56/18, D32, D93, D119-D121 e D125). Estremamente vago, evasivo ed interrogativo è altresì il fatto che sarebbe stato accoltellato al (…). Ha infatti segnalato di avere a tutt’oggi dei dolori al (…) ed ha indicato la data precisa in cui sarebbe stato accoltellato (cfr. atto SEM 56/18, D19- D26), ma in seguito durante tutto il corso dell’audizione sui motivi d’asilo non ha più fatto alcun accenno in merito alle circostanze in cui sarebbe stato accoltellato, né da chi.

E. 7.3 Quanto all’attestato di famiglia – unico mezzo di prova prodotto dal ri- corrente –, il Tribunale rileva che non è atto a comprovare le allegazioni fatte valere in materia d’asilo dal ricorrente, anzi le contraddice. Questo Tribunale osserva infatti che l’insorgente ha asserito di avere un solo fra- tello (cfr. atti SEM 21/10, pto 3.01 e 56/18, D144), tuttavia dall’attestato di famiglia emerge che l’insorgente avrebbe ben (…) fratelli e (…) sorelle maggiori. Inoltre, il nome del padre indicato dal ricorrente non è identico a quello di cui al libretto di famiglia (cfr. atto SEM 21/10, pti 1.16.01-1.16.02), ciò che fa insorgere dubbi quanto alla veridicità del documento e/o delle allegazioni del ricorrente.

E. 7.4 Per tutto quanto precede, insorgono seri e numerosi dubbi quanto alla veridicità/verosimiglianza del racconto del ricorrente. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla deci- sione impugnata.

E. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).

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E. 8.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allonta- namento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 9.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha indicato che apparterrebbe a un gruppo vulnerabile a causa delle sue affezioni psichiatriche e che nel Paese d’origine non avrebbe famigliari, sarebbe stato accusato di strego- neria e un rinvio lo esporrebbe a gravi pregiudizi. Inoltre, non avrebbe né una formazione professionale né esperienza professionale. Conto tenuto dei menzionati elementi, ha chiesto, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria.

E. 9.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Congo.

E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della

D-4836/2024 Pagina 12 Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecu- zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto inter- nazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.

E. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Congo (Kin- shasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o vio- lenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale E-3122/2025 del 3 giu- gno 2025 consid. 9.3 e D-2240/2023 del 13 settembre 2023 pag. 13, con ulteriori rif. cit.).

E. 10.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente è un giovane uomo (classe […]) e ha sempre vissuto a H._______. Ha dichiarato di avere frequentato la scuola fino alla (…) elementare, rispettivamente fino ai (…) anni (cfr. atto SEM 21/10, pto 1.17.04), è in buone condizioni gene- rali di salute (cfr. atti SEM 21/10, pto 8.02 e 56/18, D19) ed è sempre riu- scito a provvedere al suo sostentamento. Inoltre, può contare sull’aiuto di suo fratello, il quale ha già lavorato come facchino, come aiutante in una (…), come scaricatore di merci e come aiutante per costruire (…), si è già fatto carico di lui in passato e con il quale ha condiviso tutta la sua esistenza (cfr. atti SEM 21/10, pto 5.02 e 56/18, D32 e D99 e procedura D-4839/2024, atto SEM 47/15, D11, D55, D57 e D88-D90). Infine, l’insorgente non ha in alcun modo sostanziato, circostanziato o documentato problemi di salute di natura psichiatrica (cfr. ricorso pagg. 5 e 8). In particolare, dalla docu- mentazione medica di cui all’incarto non emerge una diagnosi psichiatrica, anzi il ricorrente disporrebbe di risorse personali per proiettarsi nel futuro e avere forza e volontà per definire un progetto di vita (cfr. atti SEM 12/3, 13/2, 14/2, 20/2, 26/2, 34/2, 38/2, 39/2, 41/2), e nel rapporto di consulta- zione alle urgenze del 9 luglio 2024 dell’Ospedale del I._______ allegato al ricorso, è stato indicato che il ricorrente si è presentato a causa di una crisi d’ansia, ma che non sono stati rilevati segni d’allarme né sul piano

D-4836/2024 Pagina 13 somatico né sul piano psichico. Dal “Sprechstundenbericht” del 14 novem- bre 2024 dell’(…) di J._______, trasmesso al Tribunale il 5 dicembre 2024, emerge che il ricorrente è affetto da necrosi della testa del femore (…) di stadio III e che lo specialista in ortopedia ha disposto una terapia conser- vativa con stampelle ed antidolorifici. In seguito, non sono stati versati agli atti ulteriori rapporti medici. Non vi sono quindi indizi, dal profilo dello stato di salute, ostativi all’esecuzione dell’allontanamento. Pertanto, non si rav- visano motivi per cui il ricorrente non dovrebbe rientrare in Congo.

E. 10.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontana- mento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 11 Infine, posto quanto sopra, nel caso in disamina non è riscontrabile un ac- certamento inesatto o incompleto dei fatti e non s’impone dunque un rinvio degli atti all’autorità inferiore per un completamento istruttorio e una nuova decisione, motivo per il quale la richiesta del ricorrente in via ulteriormente subordinata è respinta.

E. 12 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione im- pugnata confermata.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di me- desimo importo versato dall'insorgente in data 10 ottobre 2024.

D-4836/2024 Pagina 14

E. 14 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-4836/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 10 otto- bre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Anna Borner

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4836/2024 Sentenza del 16 luglio 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), patrocinato dall'avv. MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 giugno 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 14 maggio 2023. A.b In data 19 maggio 2023, l'interessato ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c In data 20 giugno 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'interessato nell'ambito di una prima audizione per richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (di seguito: PA-RMNA). A.d In seguito alla pretesa minore età del richiedente, il 20 luglio 2023 il richiedente è stato sottoposto ad un esame clinico e a degli esami radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari). Le risultanze dell'esame peritale in merito alla stima dell'età dell'interessato sono state trasmesse alla SEM con perizia medico-legale del 27 luglio 2023. A.e Con scritto del 23 agosto 2023, per il tramite dell'allora rappresentante legale, l'interessato ha preso posizione in merito ai risultati della perizia medico-legale del 27 luglio 2023, nonché in merito alla modifica prevista dei dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). A.f In data 31 agosto 2023, la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato in SIMIC in (...) e l'ha considerato maggiorenne per il seguito della procedura. A.g Con decisione del 16 ottobre 2023, la SEM ha attribuito il richiedente al Canton B._______. A.h In data 3 aprile 2024, la SEM ha sentito il richiedente nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.i Con decisione del 12 aprile 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM ha assegnato la domanda d'asilo dell'interessato alla procedura ampliata. Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (...) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell'interessato. A.j Sempre il 12 aprile 2024, il richiedente ha firmato l'autorizzazione alla trasmissione delle informazioni relative allo stato della procedura al Consultorio giuridico del Canton B._______. A.k In data 26 maggio 2024, con contestuale revoca del sopracitato mandato, l'interessato ha conferito mandato a (...), Consultazione giuridica per stranieri. A.l Con scritto del 13 maggio 2024, la SEM ha evidenziato numerose incongruenze tra il racconto del richiedente e quello fornito dal fratello C._______ (cfr. N [...] e D-4839/2024). Il termine concesso al richiedente fino al 27 maggio 2024 - in seguito prorogato su richiesta dell'interessato fino al 20 giugno 2024 - per prendere posizione in merito è scaduto infruttuoso. B. B.a Con decisione del 28 giugno 2024, notificata il 1° luglio 2024, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen del richiedente e incaricato il Canton B._______ dell'esecuzione della misura. B.b Sempre il 28 giugno 2024 (timbro postale del 29 giugno 2024; data d'entrata 1° luglio 2024), il ricorrente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha preso posizione in merito alle incongruenze segnalate dalla SEM con scritto del 13 maggio 2024. C. C.a In data 31 luglio 2024 (data d'entrata: 2 agosto 2024), l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per illiceità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; in via ulteriormente subordinata, il rinvio degli atti alla SEM per un complemento istruttorio e una nuova decisione, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio. Al gravame ha allegato della documentazione in parte già presente agli atti dell'incarto della SEM di cui si dirà se del caso e per quanto rilevante in seguito nei considerandi in diritto. C.b Mediante decisione incidentale del 25 settembre 2024, questo Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respinto le domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, e chiesto al ricorrente il versamento, entro il 10 ottobre 2024, di un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. C.c Con versamento del 10 ottobre 2024, il ricorrente ha corrisposto il richiesto anticipo delle presumibili spese processuali. C.d Con scritto dell'11 novembre 2024 (timbro postale del 21 novembre 2024; data d'entrata: 22 novembre 2024), la (...) ha comunicato di rappresentare il ricorrente in seguito alla dissoluzione dell'associazione (...). C.e Con scritto del 5 dicembre 2024, il richiedente ha trasmesso della documentazione medica recente di cui si dirà se del caso e per quanto rilevante, in seguito. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. La presente procedura espone, sostanzialmente, la medesima fattispecie di cui alla procedura, pure pendente al Tribunale, presentata dal fratello del ricorrente (C._______, D-4839/2024). Pertanto, il presente procedimento è coordinato con la procedura D-4839/2024. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante.

4. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 6. 6.1 Sentito sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente, di etnia (...) e di religione (...), ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d'origine, il Congo, a causa della sua omosessualità. In particolare, ha raccontato che avrebbe assistito con suo fratello a un abuso sessuale nei confronti di sua madre e che la madre l'avrebbe poi affidato, insieme a suo fratello, a una zia e non sarebbe più tornata a riprenderli. Avrebbe vissuto bene da questa zia e avrebbe intrapreso una relazione intima con il figlio di sua zia, suo cugino. Un giorno sarebbe stato scoperto in atteggiamenti intimi con suo cugino dalla zia e da quel momento avrebbe iniziato a subire maltrattamenti da parte degli zii, sarebbe stato picchiato dalle loro guardie, sarebbe stato portato in una chiesa e sarebbe stato cacciato di casa insieme a suo fratello. Per ordine di suo zio, che sarebbe un uomo politico, sarebbe anche stato prelevato, sempre insieme a suo fratello, da dei militari e portato in una cella. Sarebbe altresì stato accusato della morte di sua cugina a causa della sua omosessualità, che sarebbe considerata come stregoneria, e sarebbe stato portato in carcere insieme a suo fratello. Sarebbe evaso dal carcere insieme a suo fratello e avrebbe poi vissuto per strada. Per sopravvivere avrebbe fatto l'elemosina e si sarebbe prostituito mentre il fratello avrebbe fatto il facchino. Per strada i capi dei gruppi di giovani D._______ l'avrebbero maltrattato, obbligato a fare dei tatuaggi e a rubare per loro. Dopo l'espatrio sarebbe andato in E._______, ma sarebbe stato cacciato e sarebbe quindi andato in F._______ per poi arrivare in Svizzera. In caso di ritorno in Congo ha dichiarato che non sopravviverebbe. 6.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che il racconto della storia del richiedente non sarebbe verosimile. Segnatamente, la SEM ha osservato che le dichiarazioni del ricorrente e di suo fratello divergerebbero in numerosi punti essenziali. In particolare, quanto all'episodio in cui sarebbero giunti dei militari presso la loro abitazione e avrebbero violentato la madre sarebbero contrastanti e pertanto di dubbia verosimiglianza. Affermazioni contrastanti ed incompatibili vi sarebbero altresì in merito al periodo che il ricorrente avrebbe vissuto con suo fratello presso una zia, segnatamente per quanto riguarda la durata di tale convivenza, nonché i nomi degli zii e dei cugini. Il racconto del ricorrente sarebbe succinto, vago e stereotipato quanto alla sua omosessualità, in particolare con riferimento alla scoperta di tale sua natura sessuale, alla sua presunta relazione con suo cugino, nonché all'episodio in cui la zia li avrebbe scoperti in atteggiamenti intimi. Peraltro, le dichiarazioni in merito alla scoperta della zia della relazione omosessuale, alle sue conseguenze nella sua vita e del fratello, alle date riferite, nonché alle condizioni in cui avrebbe vissuto con suo fratello in seguito, sarebbero contrastanti con quelle del fratello, ciò che creerebbe ulteriori sospetti quanto alla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. Mancanza di dettagli e contraddizioni vi sarebbero anche in merito alla prigione in cui sarebbe stato incarcerato insieme al fratello e alle modalità di fuga dal carcere. La SEM ha quindi concluso che le dichiarazioni del richiedente risulterebbero complessivamente inverosimili ai sensi dell'art. 7 Lasi. 6.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che avrebbe subito percosse, maltrattamenti ed incarcerazioni a causa della sua omosessualità. L'insorgente ha giustificato la mancanza di dettagli e le contraddizioni con la sua giovane età all'epoca dei fatti, col lungo tempo già trascorso dalle menzionate esperienze traumatiche, nonché con il fatto di essere affetto da malattie psichiche che comprometterebbero la sua facoltà di ricordare i dettagli. Ha sostenuto che le contraddizioni e le incoerenze riscontrate in rapporto alle dichiarazioni di suo fratello non metterebbero in dubbio la verosimiglianza del suo racconto in quanto sarebbe noto che le persone che avrebbero subito torture e maltrattamenti inumani e degradanti avrebbero serie difficoltà a rendere verosimile la loro qualità di rifugiato in sede di audizione. Ha nondimeno altresì sostenuto di avere fornito dettagli importanti che supererebbero il quadro generale e corrisponderebbero ai racconti delle persone che avrebbero realmente vissuto tali episodi, che le sue dichiarazioni risponderebbero alla logica e all'esperienza generale di vita, nonché che le allegazioni sarebbero abituali nel suo Paese d'origine. Il ricorrente ha ritenuto di avere reso verosimile la sua qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Al gravame ha allegato della documentazione medica in parte già agli atti di cui si dirà - se del caso e per quanto rilevate nella presente fattispecie - in seguito (cfr. consid. 10.2.3 della presente sentenza). 7. 7.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che - come già rilevato dalla SEM - i racconti del ricorrente e di suo fratello (cfr. incarto D-4839/2024) divergono in maniera eclatante in numerosi punti essenziali e queste incompatibilità rendono le dichiarazioni del ricorrente fortemente dubbie e non meritevoli di essere credute. In particolare, questo Tribunale osserva che i due fratelli hanno indicato nomi del tutto diversi dei parenti nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 56/18, D43 e D46 e procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D49, D72 e D76). Inoltre, il ricorrente ha indicato di essere stato scoperto in atteggiamenti intimi con suo cugino nel (...) del 2015 (cfr. atto SEM 56/18, D70), mentre suo fratello ha dichiarato che tale episodio sarebbe avvenuto (incomprensibilmente) ben sei anni dopo, ossia il (...) 2021 (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D32-D37). Oltretutto, il fratello ha asserito che il ricorrente sarebbe stato accoltellato al (...) dalla zia, che si sarebbe fatto carico dei costi per le sue cure e che la zia si sarebbe ammalata due mesi dopo (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D11, D33 e D50-D56), mentre l'insorgente ha brevemente menzionato di essere stato accoltellato al (...), ma non le circostanze o la zia (cfr. atto SEM 56/18, D19). Entrambi i fratelli concordano sul fatto di essere stati ingiustamente accusati della morte della loro cugina, tuttavia secondo il ricorrente la stessa sarebbe deceduta il (...) 2016 (cfr. atto SEM 56/18, D90), mentre il fratello ha dichiarato che sarebbe successo l'(...) 2021 - ossia con una differenza (inspiegabile) di ben cinque anni - e ha precisato che sarebbero stati accusati di averla avvelenata (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D75 e D116). Inoltre, il ricorrente ha asserito di avere vissuto per strada dal 2017 al 2020 e di avere fatto l'elemosina e di essersi prostituito per sopravvivere, mentre il fratello avrebbe lavorato come facchino (cfr. atto SEM 56/18, D97-D99), tuttavia il fratello ha dichiarato di avere vissuto presso la zia fino al (...) 2021 e di avere lavorato come facchino solo per quattro mesi per pagare le cure del fratello (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D11, D15, D55 e D57). Confuse, contraddittorie ed estremamente vaghe sono inoltre le allegazioni quanto alla fuga dal carcere. Il ricorrente ha difatti dichiarato di avere svegliato suo fratello e che sarebbero evasi in tre (cfr. atto SEM 56/18, D32, D120 e D125), mentre suo fratello ha dichiarato di essere stato lui a svegliare il ricorrente e che vi sarebbero state altre cinque persone con loro (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D11 e D81) e nessuno dei due fratelli ha fornito dettagli sulle modalità d'evasione da un carcere che sarebbe stato sorvegliato (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D79). Ancora, pure la data d'espatrio non coincide, avendo il richiedente indicato il (...) 2020 (cfr. atto SEM 56/18, D10) e il fratello il (...) 2022 (cfr. procedura TAF D-4839/2024, atto SEM 47/15, D16). In totale, la SEM ha rilevato ben diciotto incongruenze tra il racconto del ricorrente e il racconto esposto dal fratello (cfr. atto SEM 64/5) e tali incongruenze sono state riprese poi nella decisione impugnata alla quale si rinvia per completezza. 7.2 Il Tribunale rileva altresì che, anche se preso singolarmente e non confrontato con le dichiarazioni del fratello di cui alla procedura D-4839/2024, il racconto del ricorrente risulta contraddittorio, confuso, illogico, stereotipato, vago e pertanto inverosimile. Segnatamente, quanto all'episodio in cui sua madre sarebbe stata abusata, inizialmente il ricorrente ha dichiarato che i militari l'avrebbero bloccato contro il muro (cfr. atto SEM 56/18, D30) mentre in seguito che l'avrebbero fatto sdraiare a terra e gli avrebbero messo un piede sulla testa (cfr. atto SEM 56/18, D38) contraddicendosi chiaramente. Contraddittorietà e confusione sono altresì presenti nelle allegazioni in merito al fatto che si sarebbe interessato agli uomini intorno ai (...) anni (cfr. atto SEM 56/18, D52) e al contempo ha asserito che la relazione intima con suo cugino sarebbe iniziata nel (...) del 2013 (cfr. atto SEM 56/18, D59) - ossia quando avrebbe avuto soli (...) anni -, poi che sarebbe stato scoperto da sua zia in atteggiamenti intimi con suo cugino nel (...) del 2015 (cfr. atto SEM 56/18, D70) ed infine che avrebbe avuto rapporti con suo cugino nell'anno 2016 (cfr. atto SEM 56/18, D90). Tali allegazioni sono altresì incompatibili con le dichiarazioni secondo cui sua madre l'avrebbe portato a vivere da sua zia quando avrebbe avuto (...) anni (cfr. atto SEM 56/18, D30, D38 e D42) e avrebbe vissuto da questa sua zia fino al 2017 o 2018 (cfr. atto SEM 56/18, D42) ossia fino al massimo al compimento dei (...) anni. Ulteriore contraddizione emersa dall'analisi dell'incarto è che, durante la PA-RMNA del 20 giugno 2023, il richiedente ha dichiarato che la madre l'avrebbe portato presso una sua cugina (cfr. atto SEM 21/10, pto 1.17.04) - e non da sua sorella come raccontato invece nel verbale di audizione (cfr. atto SEM 56/18, D30) - e che vi avrebbe vissuto per circa un anno, dunque fino ai (...) o (...) anni, ossia fino al 2015 o 2016 (cfr. atto SEM 21/10, pto 2.01). Priva di logica e quindi difficilmente credibile è inoltre l'affermazione secondo cui avrebbe condiviso la camera con suo cugino anziché con suo fratello a cui sarebbe stata assegnata una camera da solo, e che quindi i suoi zii avrebbero privato il loro stesso figlio di una camera per sé (cfr. atto SEM 56/18, D58, D64 e D65). Prive di logica e contraddittorie sono inoltre le allegazioni secondo cui, da un lato, sarebbe stato cacciato di casa dagli zii (cfr. atto SEM 56/18, D32) e, dall'altro lato, per ordine dello zio, sarebbe stato più volte portato in prigione quando l'avrebbe trovato in casa al suo ritorno (cfr. atto SEM 56/18, D94) e l'avrebbe fatto cercare per strada dai militari per farlo portare in prigione (cfr. atto SEM 56/18, D115). Peraltro, il racconto secondo cui avrebbe vissuto per strada per anni appare vago e stereotipato, dando l'impressione che il ricorrente non abbia realmente vissuto quanto narrato (cfr. atto SEM 56/18, D32, D97-D104 e D126-D133) e, inoltre, mal si comprende perché il ricorrente avrebbe fatto l'elemosina e si sarebbe prostituito incorrendo in pericoli per la sua incolumità (in Congo l'omosessualità sarebbe proibita e ritenuta una stregoneria), anziché aiutare il fratello nel lavoro di facchino (cfr. atto SEM 56/18, D32). Vi è confusione contraddittorietà anche in merito all'evasione del ricorrente dal carcere e all'espatrio. Ha infatti raccontato di essere espatriato il (...) 2020 nella notte stessa in cui sarebbe evaso dalla prigione (cfr. atto SEM 56/18, D32, D35 e D93), seppure nel formulario Europa abbia invece indicato di avere lasciato il Paese d'origine il (...) 2021 (cfr. atti SEM 3/2 e 56/18, D36 e D37) e seppure in seguito abbia asserito di essere fuggito dalla prigione di G._______ cinque giorni dopo esservi stato portato in seguito alla morte della cugina nel (...) o (...) del 2016 (cfr. atto SEM 56/18, D90-D93 e D113) e di avere in seguito vissuto per strada dal 2017 al 2020 fino all'espatrio (cfr. atto SEM 56/18, D97-D99). Peraltro, il racconto dell'evasione risulta estremamente vago e succinto (cfr. atto SEM 56/18, D32, D93, D119-D121 e D125). Estremamente vago, evasivo ed interrogativo è altresì il fatto che sarebbe stato accoltellato al (...). Ha infatti segnalato di avere a tutt'oggi dei dolori al (...) ed ha indicato la data precisa in cui sarebbe stato accoltellato (cfr. atto SEM 56/18, D19-D26), ma in seguito durante tutto il corso dell'audizione sui motivi d'asilo non ha più fatto alcun accenno in merito alle circostanze in cui sarebbe stato accoltellato, né da chi. 7.3 Quanto all'attestato di famiglia - unico mezzo di prova prodotto dal ricorrente -, il Tribunale rileva che non è atto a comprovare le allegazioni fatte valere in materia d'asilo dal ricorrente, anzi le contraddice. Questo Tribunale osserva infatti che l'insorgente ha asserito di avere un solo fratello (cfr. atti SEM 21/10, pto 3.01 e 56/18, D144), tuttavia dall'attestato di famiglia emerge che l'insorgente avrebbe ben (...) fratelli e (...) sorelle maggiori. Inoltre, il nome del padre indicato dal ricorrente non è identico a quello di cui al libretto di famiglia (cfr. atto SEM 21/10, pti 1.16.01-1.16.02), ciò che fa insorgere dubbi quanto alla veridicità del documento e/o delle allegazioni del ricorrente. 7.4 Per tutto quanto precede, insorgono seri e numerosi dubbi quanto alla veridicità/verosimiglianza del racconto del ricorrente. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha indicato che apparterrebbe a un gruppo vulnerabile a causa delle sue affezioni psichiatriche e che nel Paese d'origine non avrebbe famigliari, sarebbe stato accusato di stregoneria e un rinvio lo esporrebbe a gravi pregiudizi. Inoltre, non avrebbe né una formazione professionale né esperienza professionale. Conto tenuto dei menzionati elementi, ha chiesto, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. 9.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Congo. 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale E-3122/2025 del 3 giugno 2025 consid. 9.3 e D-2240/2023 del 13 settembre 2023 pag. 13, con ulteriori rif. cit.). 10.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente è un giovane uomo (classe [...]) e ha sempre vissuto a H._______. Ha dichiarato di avere frequentato la scuola fino alla (...) elementare, rispettivamente fino ai (...) anni (cfr. atto SEM 21/10, pto 1.17.04), è in buone condizioni generali di salute (cfr. atti SEM 21/10, pto 8.02 e 56/18, D19) ed è sempre riuscito a provvedere al suo sostentamento. Inoltre, può contare sull'aiuto di suo fratello, il quale ha già lavorato come facchino, come aiutante in una (...), come scaricatore di merci e come aiutante per costruire (...), si è già fatto carico di lui in passato e con il quale ha condiviso tutta la sua esistenza (cfr. atti SEM 21/10, pto 5.02 e 56/18, D32 e D99 e procedura D-4839/2024, atto SEM 47/15, D11, D55, D57 e D88-D90). Infine, l'insorgente non ha in alcun modo sostanziato, circostanziato o documentato problemi di salute di natura psichiatrica (cfr. ricorso pagg. 5 e 8). In particolare, dalla documentazione medica di cui all'incarto non emerge una diagnosi psichiatrica, anzi il ricorrente disporrebbe di risorse personali per proiettarsi nel futuro e avere forza e volontà per definire un progetto di vita (cfr. atti SEM 12/3, 13/2, 14/2, 20/2, 26/2, 34/2, 38/2, 39/2, 41/2), e nel rapporto di consultazione alle urgenze del 9 luglio 2024 dell'Ospedale del I._______ allegato al ricorso, è stato indicato che il ricorrente si è presentato a causa di una crisi d'ansia, ma che non sono stati rilevati segni d'allarme né sul piano somatico né sul piano psichico. Dal "Sprechstundenbericht" del 14 novembre 2024 dell'(...) di J._______, trasmesso al Tribunale il 5 dicembre 2024, emerge che il ricorrente è affetto da necrosi della testa del femore (...) di stadio III e che lo specialista in ortopedia ha disposto una terapia conservativa con stampelle ed antidolorifici. In seguito, non sono stati versati agli atti ulteriori rapporti medici. Non vi sono quindi indizi, dal profilo dello stato di salute, ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, non si ravvisano motivi per cui il ricorrente non dovrebbe rientrare in Congo. 10.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

11. Infine, posto quanto sopra, nel caso in disamina non è riscontrabile un accertamento inesatto o incompleto dei fatti e non s'impone dunque un rinvio degli atti all'autorità inferiore per un completamento istruttorio e una nuova decisione, motivo per il quale la richiesta del ricorrente in via ulteriormente subordinata è respinta.

12. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente in data 10 ottobre 2024.

14. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 10 ottobre 2024.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner Data di spedizione: