Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A._______, cittadino turco, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 26 settembre 2022 mentre era ancora minorenne (cfr. atto della Segrete- ria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{…}]-2/2). B. In data 14 dicembre 2022 è stato sentito quale minore non accompagnato nell’ambito di una prima audizione (PA RMNA) in presenza del suo rappre- sentante legale (cfr. atto della SEM n. 17/12). C. Sempre in data 14 dicembre 2022 l’interessato è stato sentito sui suoi mo- tivi d’asilo nell’ambito di un’audizione ex art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto della SEM n. 18/8) D. Nelle audizioni da lui sostenute, ha dichiarato di essere cittadino turco, di etnia curda, nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______, nella provincia di D._______. Secondo il suo racconto, tre mesi prima del suo espatrio, due uomini con il volto coperto avrebbero aggredito e picchiato suo, suo padre e suo fratello per non aver consegnato loro del denaro che gli assalitori gli avrebbero chiesto. Egli sostiene che, in prece- denza, questi uomini, la cui identità gli è sconosciuta, avrebbero minacciato la sua famiglia per telefono. Per timore di tali minacce, non si sarebbero rivolti alle autorità. L’interessato teme che, nel caso di un ritorno in Turchia, potrebbe essere nuovamente aggredito da queste due persone. E. Per il tramite del suo parere del 22 dicembre 2022 (cfr. atto della SEM
n. 21/3), il richiedente ha trasmesso le sue osservazioni al progetto di de- cisione dell’autorità inferiore del 21 dicembre 2022 (cfr. atto della SEM
n. 20/8). F. Con decisione della SEM del 23 dicembre 2022, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 23/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qua- lità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pro- nunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile.
D-394/2023 Pagina 3 G. Tramite il ricorso del 23 gennaio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata 24 gennaio 2023) il ricorrente ha concluso, in via principale, all’annullamento della decisione impugnata, alla concessione dell’ammis- sione provvisoria e all’annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo con conseguente restituzione alla SEM per complemento istruttorio e per nuovo esame delle allegazioni per quanto concerne l’asilo. In subordine, l’annul- lamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all’autorità inferiore per completamento istruttorio. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. H. H.a Con scritto spontaneo del 7 febbraio 2023 il ricorrente, tramite il suo rappresentante legale, ha trasmesso un foglio d’informazione medica (F2) informazioni mediche circa il suo stato di salute. H.b In data 24 aprile 2023 l’interessato, sempre coadiuvato dal suo patro- cinatore, ha trasmesso nuove informazioni mediche a lui connesse oltre a sollevare considerazioni in merito al terremoto che ha colpito la Turchia meridionale tra il 5 e il 6 febbraio 2023. H.c Con ulteriore scritto spontaneo del 22 settembre 2023 l’insorgente ha trasmesso un rapporto medico di valutazione pedopsichiatrica e cognitiva datato 9 agosto 2023 redatto dalla Dott.ssa med. E._______ e dalla Dott.ssa med. F._______. H.d Con lettera del 22 novembre 2023 l’interessato ha nuovamente tra- smesso informazioni relative alla sua situazione personale, in particolare un rapporto redatto dalla curatrice dello stesso, Irene Pavesi, il 13 otto- bre 2023. I. Con decisione incidentale del 30 novembre 2023 il Tribunale ha accolto l’istanza di dispensa dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, invitando al contempo la SEM ha inoltrare una risposta al ricorso e a prendere posizione sui successivi scritti trasmessi dall’interessato. J. Invitata a determinarsi sul ricorso del 23 gennaio 2023, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 4 gennaio 2024, confermandosi nelle pro- prie conclusioni.
D-394/2023 Pagina 4 K. Tramite osservazioni del 19 gennaio 2024, il ricorrente ha replicato alle os- servazioni dell’autorità inferiore. L. In data 23 dicembre 2024 è stato trasmesso un ulteriore rapporto da parte della curatrice del ricorrente, la signora G._______. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023 [abrogazione del 22 novembre 2023, RU 2023 694]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto en- trare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
E. 4 Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente
D-394/2023 Pagina 5 e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il de- posito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/44 consid. 3.6).
E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor- dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.1 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo mento rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.1.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto le allegazioni del ri- corrente, concernenti i propri motivi d’asilo, estremamente vaghe, impre- cise e inconsistenti, concludendo per la loro inverosimiglianza. Infatti, l’in- teressato, non sarebbe stato in grado di indicare chi fossero gli uomini che avrebbero aggredito lui e la sua famiglia, il motivo per cui gli stessi avreb- bero voluto dei soldi dalla sua famiglia e perché, successivamente, questi ultimi avrebbero proceduto con telefonate minatorie nei confronti sempre dei suoi famigliari. Altresì, il ricorrente non sarebbe stato in grado di fornire una spiegazione convincente su quanto accaduto a seguito della partenza degli aggressori. Egli non ha saputo chiarire come sia venuto a conoscenza delle minacce telefoniche, né perché, tre mesi dopo le presunte
D-394/2023 Pagina 6 aggressioni, suo zio gli avrebbe consigliato di espatriare, nonostante i due uomini non si fossero più ripresentati. A ciò si aggiungerebbe, secondo la SEM, l’improbabilità dell’affermazione secondo cui il padre dell’interessato sarebbe deceduto, considerata l’incapacità del richiedente di sostanziare tale evento. In merito a questa circostanza, egli non ha saputo indicare né quando, né come, né cosa sarebbe accaduto, limitandosi ad addure di non ricordarlo. L’autorità di prime cure ha ritenuto tale dichiarazione poco cre- dibile, tenuto conto del fatto che, secondo il suo stesso racconto, tre mesi prima del suo espatrio, il padre era ancora in vita. Pertanto la stessa ha valutato come inattendibile il presunto decesso del padre del ricorrente. Peraltro, l’autorità inferiore ha constatato come il livello di aspettative delle risposte che il ricorrente avrebbe dovuto dare sarebbe stato largamente disatteso. Le sue dichiarazioni avrebbero difettato di qualsiasi coerenza in- terna essendo caratterizzate da espressioni come “Non lo so”, “Non me lo ricordo”, nonché da risposte elusive e monosillabiche. Per tali motivi l’au- torità inferiore ha ritenuto inverosimili i motivi d’asilo addotti dal ricorrente esimendosi dall’esaminare la rilevanza degli stessi. Infine, per quanto attiene l’esecuzione dell’allontanamento, esso sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. In particolare l’autorità inferiore ha valutato che, al momento dell’emanazione della decisione im- pugnata sedicenne, l’interessato godesse di ottima salute e che nel suo paese d’origine, segnatamente nel villaggio di B._______, egli disponesse di una rete familiare composta dalla madre, dal fratello, dalla sorella e da suo zio paterno con i quali egli sarebbe in buoni rapporti e con cui sarebbe in contatto. La SEM ha evidenziato che la madre disporrebbe di una casa di proprietà e che suo zio avrebbe provveduto al suo mantenimento fino all’espatrio, pagandogli anche il viaggio per giungere in Svizzera. Pertanto, l’autorità inferiore, non intravvederebbe ostacoli all’esecuzione del rinvio, nonostante la minore età dell’interessato.
E. 6.2.1 Il ricorrente, dal canto suo, contesta le conclusioni a cui è giunta l’au- torità di prime cure. A suo avviso, le valutazioni dell’autorità inferiore in me- rito all’asilo e all’esecuzione dell’allontanamento non sarebbero condivisi- bili, in quanto basate unicamente su quanto sarebbe riuscito a esprimere il richiedente nell’arco di una sola mattinata. Inoltre, non terrebbe conto della sua minore età, dei suo evidenti problemi espositivi, del suo stato di salute, né degli ostacoli a un suo allontanamento verso il proprio Paese d’origine. Egli sostiene che l’autorità inferiore sarebbe incorsa in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti in una violazione del diritto federale nella valutazione della verosimiglianza dei motivi d’asilo
D-394/2023 Pagina 7 addotti dal ricorrente. In primo luogo, contesta la valutazione dell’autorità inferiore concernente la presunta morte del padre, sottolineando che, già durante la PA RMNA, egli avrebbe chiaramente dichiarato che il genitore era deceduto a causa di un colpo d’arma da fuoco, sebbene ricordasse poco di tale evento. Altresì, egli evidenzia la drammaticità di tale evento per chiunque si trovi costretto a viverlo in così giovane età. Proseguendo, egli afferma che la vaghezza delle sue affermazioni sia riconducibile ai traumi subito dallo stesso in Turchia, i quali gli avrebbero causato problemi psicologici e un conseguente ritardo cognitivo. A tali problematiche, già os- servate nel parere sulla bozza, la SEM avrebbe risposto affermando che non vi fosse agli atti nessuna diagnosi circa un’eventuale problematica psi- cologica e che il richiedente fosse stato in grado di sostenere l’audizione. Il ricorrente sostiene che in data 10 gennaio 2023 abbia ricevuto un rap- porto medico (datato 2 dicembre 2022 ovvero anteriore la PA RMNA e l’au- dizione sui motivi di asilo), in cui il dottor H._______ del Centro Pediatrico e Ortodontico di Chiasso aveva riportato come l’interessato riferisse di non stare bene, di avere crisi di pianto e di mangiare poco. Il medico aveva inoltre formulato una diagnosi di “stress post traumatico” e chiedendo una valutazione psicologica presso i servizi medico-psicologici (di seguito: SMP). Alla luce di tali elementi, l’insorgente ritiene che le conclusioni della decisione impugnata sarebbero viziate dalle problematiche psicologiche che lo affliggono, le quali influirebbero indubbiamente sulla sua capacità di ricordare, elaborare ed esporre il proprio vissuto. In merito a ciò, il rappre- sentante legale sostiene come il ricorrente tenderebbe a rimuovere, non ricordare e non riferire adeguatamente circostanze particolarmente stres- sante per lui, come il decesso del padre e l’aggressione che avrebbe subito in Patria. Pertanto, il ricorrente ritiene che il suo stato di salute non risulte- rebbe sufficientemente accertato e chiede che gli atti vengano rinviati alla SEM per procedere con la predisposizione di un rapporto medico completo (segnatamente un rapporto F4).
E. 6.2.2 Per quanto attiene all’esecuzione dell’allontanamento il ricorrente ri- tiene che questa non sia né ammissibile, né ragionevolmente esigibile. In- fatti, circa l’inammissibilità, egli sostiene come il suo rientro, trattandosi di un minorenne, possa implicare una violazione dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) e dell’art. 3 CEDU. A suo avviso, tenuto conto della sua età, del livello di maturità e delle evidenti problematiche psicologiche da lui manifestate, egli sarebbe una persona estremamente vulnerabile e necessiterebbe di un ambiente tranquillo e sereno in cui crescere, nonché di un costante aiuto e supporto per poter condurre una vita dignitosa. Altresì, come sarebbe anche stato confermato dai parenti dello stesso, il contesto socio culturale di origine e
D-394/2023 Pagina 8 la situazione precaria in cui vivrebbe la sua famiglia non sarebbero idonei a garantirgli un ambiente sicuro per la crescita. I familiari del ricorrente vi- vrebbero infatti in uno stato di costante apprensione, temendo di subire nuovamente visite di persone malintenzionate che potrebbero estorcere loro denaro o aggredirli. Alla luce di tali circostanze e visto quanto sarebbe occorso alla famiglia in patria, nonché la situazione precaria in cui vive la sua famiglia, vi sarebbe un real risk per il ricorrente di essere esposto con- cretamente a un trattamento vietato dall’art. 3 CEDU. Per quanto concerne l’esigibilità dell’allontanamento, l’insorgente sostiene come la SEM, nell’analizzare il principio dell’interesse superiore del fanciullo, si sarebbe limitata esclusivamente ad analizzare le dichiarazioni fornite dal ricorrente la mattina del 14 dicembre 2022, durante le audizioni sostenute dall’inte- ressato. Oltre a ciò, in relazione alla rete familiare dello stesso in Turchia, egli sottolinea come sia il cugino, sia la madre, avrebbero riferito telefoni- camente alla rappresentanza legale che la famiglia viva in una casa di pro- prietà di sole due camere e non con lo zio paterno. Inoltre, il padre sarebbe deceduto, la madre non lavorerebbe e i due fratelli sarebbe entrambi inva- lidi e affetti da diversi problemi di salute. Anche la precaria situazione eco- nomica in cui verserebbe la famiglia e il contesto socio-culturale costitui- rebbero elementi ostativi all’allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Altresì, egli sottolinea ancora una volta come la SEM sia giunta a determi- nate conclusioni senza tenere in debita considerazione le difficoltà esposi- tive e le problematiche psicologiche di cui il richiedente è affetto. In conclu- sione, il rappresentante legale propone al Tribunale di ascoltare il giovane in un’audizione personale giusta l’art. 39 cpv. 2 LTAF di modo da poter ac- quisire direttamente ogni elemento utile. Egli ritiene infatti che un accerta- mento giuridicamente corretto dei fatti non possa essere fondato esclusi- vamente sulle dichiarazioni del minore, ma necessiterebbe di ulteriori ac- certamenti da parte dell’autorità inferiore.
E. 6.3 Successivamente al ricorso, l’interessato ha trasmesso diverse lettere al Tribunale datate 7 febbraio 2023, 24 aprile 2023, 22 settembre 2023, 13 ottobre 2023 e 22 novembre 2023. In particolare le stesse si concen- trano principalmente su aggiornamenti sullo stato di salute del ricorrente. Da tali comunicazioni si evince come l’interessato sia stato preso in carico dall’SMP e il medico curante gli ha prescritto una cura farmacologica con Zoloft 50mg (una compressa da prendere alle ore 20). Altresì, successiva- mente al terremoto che ha colpito la sua regione d’origine in Turchia, il rap- presentante legale avrebbe provveduto a contattare il cugino del ricorrente in Svizzera il quale avrebbe comunicato che la casa della famiglia avrebbe subito danni a seguito del terremoto. Proseguendo, con lettera del 22 set- tembre 2023, l’insorgente ha trasmesso un rapporto medico di valutazione
D-394/2023 Pagina 9 pedopsichiatrica e cognitiva del 9 agosto 2023 stilato dalla Dott.ssa med. E._______ e dalla Dott.ssa med. F._______ dal quale emerge che lo stesso soffre di un “ritardo mentale lieve: nessun o minimo disturbo del comportamento (F70.0)” e di “reazioni a gravi stress e sindrome da disa- dattamento (F43)”. Infine, il 22 novembre 2023, egli ha trasmesso un rap- porto della curatrice dell’interessato il quale specificava come, a suo modo di vedere, non sarebbe stato possibile per l’interessato strutturare un pro- getto di integrazione che preveda la possibilità di acquisire capacità suffi- ciente a raggiungere l’autonomia e l’indipendenza, viste le sue “scarse ri- sorse sul versante cognitivo”, i suoi disturbi importanti della memoria, le sue “scarse risorse psicoaffettive” che “possono porlo in una condizione molto difficile da sostenere” e che lo renderebbero bisognoso “di un esteso sostegno di tipo socio ambientale”.
E. 6.4 Con risposta del 4 gennaio 2024, la SEM ha considerato come né il ricorso, né gli ulteriori scritti conterebbero elementi suscettibili di modificare la decisione impugnata. In merito all’esigibilità dell’allontanamento essa af- ferma che nel Paese d’origine del ricorrente vi sono sia lo zio, sia la madre dell’interessato e che ritenga questi ultimi possano accogliere l’insorgente al suo ritorno e prendendosene cura, come d’altronde già accaduto prima del suo espatrio. Inoltre, osserva come l’atto ricorsuale non contenga alcun argomento volto a dimostrare che il ricorrente non verrebbe accolto dai fa- migliari citati. Altresì, per quanto attiene lo stato di salute del richiedente, essa afferma come lo stesso potrà avere accesso alle cure di cui necessita in Patria, come del resto in sede di ricorso ha esplicitato di aver già fatto in passato.
E. 6.5 Tramite replica del 19 gennaio 2024 il ricorrente si riconferma sostan- zialmente nelle allegazioni ricorsuali. In particolare, egli sostiene che alla luce della nuova documentazione prodotta in fase ricorsuale, delle diagnosi effettuate dai medici che hanno visitato il minore e dalle considerazione espresse dalla curatrice, apparirebbe del tutto evidente come le critiche mosse al minore da parte della SEM circa la vaghezza dei suoi asserti in sede di audizione e la presunta violazione del suo obbligo di collaborare, che l’avevano portata a concludere che le sue dichiarazioni non corrispon- dessero al suo reale vissuto, andrebbero riconsiderate. In merito all’esecu- zione dell’allontanamento egli sostiene come la SEM non abbia minimate- mene tenuto in considerazione la peculiare situazione di vulnerabilità ma- nifestata dall’interessato.
E. 7 D-394/2023 Pagina 10
E. 7.1 Occorre chinarsi preliminarmente sulle censure formali (violazione del diritto di essere sentito, cfr. ricorso, pag. 2), poiché, qualora risultassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).
E. 7.2 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di es- sere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indis- sociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un indivi- duo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).
E. 7.3 Per quanto concerne l’istruzione della situazione valetudinaria del ri- corrente, il Tribunale dapprima ravvisa che nell’incarto della SEM, al mo- mento dell’emanazione del provvedimento impugnato, non vi era presente documentazione medica agli atti. L’interessato ha affermato sia nel verbale PA RMNA, sia nell’audizione sui motivi d’asilo, di sentirsi bene (cfr. atti della SEM n. 17/12, p.to 8.02, pag. 11 e n. 18/8, D3, pag. 2). L’autorità inferiore l’ha inoltre reso attento durante il colloquio PA RMNA sul fatto che incom- berebbe al richiedente la responsabilità di far valere qualsiasi problematica medica che potrebbe essere determinate per la procedura d’asilo (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 8.02, pag. 11). Viste tali circostanze, il Tribunale ritiene che la SEM potesse partire dal presupposto che la situazione me- dica dell’insorgente fosse sufficientemente acclarata. L’evenienza che il ri- corrente, a seguito dell’emanazione della decisione impugnata, soffra di un ritardo mentale lieve e che il rapporto medico del 2 dicembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 26/1), non muta tale conclusione. Invero, non vi sono né agli atti, né men che meno sono stati addotti con il ricorso degli elementi con- creti e circostanziati, che inducano a ritenere che il substrato fattuale con- tenga indicatori quanto all’esistenza di affezioni terminali ai sensi della giu- risprudenza convenzionale applicabile, che possano comportare una vio- lazione di disposizioni internazionali in concreto. Allo stesso modo, non vi sono elementi agli atti per sospettare che le problematiche allegate pos- sano raggiungere un livello di gravità tale fa configurare un rischio reale di peggioramento rapido e irreversibile dello stato di salute del ricorrente com- portante delle intense sofferenze o una significante riduzione della spe- ranza di vita in caso di allontanamento in Turchia (cfr. infra consid. 10 e segg.). Inoltre, lo stesso ricorrente, non ha sollevato nulla neanche per il
D-394/2023 Pagina 11 tramite del proprio rappresentante legale, benché quest’ultimo ha avuto tempo e modo di potersi rendere conto di eventuali difficoltà dell’interes- sato, ritenuto che lo stesso ha sottoscritto la procura in data 30 settem- bre 2022 (cfr. atto della SEM n. 13/1), mentre le audizioni si sono tenute il 14 dicembre 2022 (cfr. atti della SEM n. 17/12 e 18/8). Inoltre, si rileva come nel corso delle stesse il patrocinatore non ha reso in alcun modo edotta l’autorità in merito a eventuali problematiche psicologiche potessero influenzare il proprio rappresentato. Altresì, nel corso della procedura l’au- torità inferiore ha avuto modo di potersi esprimere relativamente per quanto attiene ai certificati medici trasmessi dal ricorrente non ritenendo dovesse procedere a ulteriori investigazioni in tal senso. Pertanto, non si vede quindi quali ulteriori accertamenti medici avrebbe dovuto compiere la SEM, in par- ticolare richiedendo dei certificati medici dettagliati (cosiddetti “F4”) circa lo stato di salute dell’insorgente. Ciò essendo che, a differenza di quanto so- stenuto dagli insorgenti nel gravame, la SEM ha ritenuto come la situazione medica del ricorrente fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare all’allontanamento dello stesso.
E. 7.4 Ne discende quindi che le censure mosse dal profilo formale da parte dell’insorgente, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sono in toto respinte. Per il resto le ulteriori censure, riguardando anche in alcuni punti aspetti mate- riali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.
E. 8.1 Venendo ora al merito, nel caso oggetto del presente gravame il Tribunale giunge a conclusione che la questione di sapere se le dichiarazioni della ricorrente soddisfino o meno i criteri di verosimiglianza possa in specie es- sere lasciata aperta. Invero, quandanche realmente svoltisi così come esposti dall’interessato in occasione delle audizioni sostenute il 14 dicem- bre 2022, i fatti alla base della sua domanda d’asilo, non risulterebbero ad ogni modo atti a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera.
E. 8.2 Infatti, l’interessato non è riuscito a rendere verosimile, almeno dal pro- filo oggettivo, il timore circa la concretizzazione di eventuali ripercussioni in caso di ritorno in Turchia, in tutta probabilità e in un futuro prossimo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/51 consid. 6.2). Difatti, secondo la giurisprudenza viene riconosciuto come ri- fugiato colui che dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta
D-394/2023 Pagina 12 verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di perse- cuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129).
E. 8.3.1 Nel caso in disamina, il richiedente, con risposte scarne e poco det- tagliate, ha dichiarato che due uomini con i volti dissimulati sarebbero arri- vati e avrebbero aggredito lui, suo padre e suo fratello, colpendoli con delle pistole, in quanto non avrebbero pagato una somma di denaro. Altresì, il ricorrente afferma che, a seguito di tale evento, né lui né la sua famiglia si sarebbero recati alla polizia per sporgere denuncia, poiché avrebbero rice- vuto minacce da parte dei suddetti uomini. Tuttavia, dagli atti non emerge alcuna specifica in merito all’identità di queste due persone. Solo in sede di ricorso, il cugino del ricorrente avrebbe riferito di un episodio risalente a parecchi anni prima in cui, a suo dire, le forze di sicurezza avrebbero pre- levato il padre e il fratello dell’interessato, per poi sequestrarli e torturarli. Tale affermazione, non suffragata da alcun mezzo di prova, si esaurisce in una mera allegazione di parte. Nel corso della procedura, il ricorrente non ha fornito alcun dettaglio aggiuntivo su questi uomini, limitandosi ad affer- mare che gli stessi avrebbero chiamato ripetutamente a casa per minac- ciare la sua famiglia e tentare di estorcerle del denaro. Per di più, le sue dichiarazioni a verbale sono state: “Sono arrivati due uomini, avevano i volti dissimulati. Sono arrivati e ci hanno chiesto soldi. Noi non agli abbiamo dato i soldi e così ci hanno picchiato con le loro pistole, perché avevano
D-394/2023 Pagina 13 anche le pistole. Dopo è arrivato mio fratello, è stato picchiato anche lui. […] Dopo sono arrivati i soldati e dopo non mi ricordo cosa è successo” (cfr. atto della SEM n. 18/8, D10, pag. 3). Da tale risposta si evince come lo stesso non abbia riconosciuto nei due assalitori dei militari o degli agenti, riconoscendoli tuttavia alla fine della presunta aggressione subita. Per- tanto, tali motivi, riguardando persecuzioni inflitte da terzi, non riconducibili per l’appunto a organi governativi non rivestono, di principio, un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla per- sona interessata. Infatti, se secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sen-tenza del Tribunale D-2808/2024 del 4 luglio 2024). Per invalsa giurisprudenza, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine con- tro persecuzioni non statali. Nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione fun- zionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segna- tamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; fra le tante: sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2). Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di prote- zione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento pe- nale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 con- sid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2).
E. 8.3.2 A ciò si aggiunge che una sola remota possibilità di una persecuzione futura non è sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell’asilo, in quanto occorre la sussistenza di indizi concreti che le conse- guenze attese siano verosimili, perché il timore provato appaia essere rea- listico e condivisibile (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.3). Tali indizi, non sono in casu ravvisabili.
D-394/2023 Pagina 14
E. 8.4 Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allega- zioni del ricorrente, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo sog- gettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconosci- mento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo della decisione impugnata.
E. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 9.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'al- lontanamento va confermata.
E. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento del ricorrente, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Al contrario, il ricorrente ritiene inam- missibile e inesigibile l’allontanamento.
E. 10.2.1 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della Legge federale sugli stra- nieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) pre- vede che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 2 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl).
E. 10.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2 e riferimento ivi citato). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
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E. 10.2.3 L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire alla volta dello Stato di origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrl).
E. 10.2.4 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esauri- sce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 10.2.5 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, ri- spettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).
E. 10.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrl, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.
E. 10.3.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Par- tito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est
D-394/2023 Pagina 16 del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8).
E. 10.3.3 Il 6 febbraio 2023, il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture, motivo per cui il Presidente turco aveva proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Ga- ziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig), revocato il 9 maggio 2023. Tuttavia, posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allonta- namento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1).
E. 10.3.4 A tal proposito, il Tribunale osserva che sebbene il ricorrente pro- venga dalla provincia di Sanliurfa, ossia una delle undici province colpite dal terremoto, nel suo villaggio natio, B._______, risiede la sua rete fami- liare composta dalla madre, dal fratello, dalla sorella e dallo zio del ricor- rente con i quali egli è in buoni rapporti e con cui egli è in contatto (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 3.01, pag. 8). A ciò si aggiunge come lo stesso potrà reinsediarsi in Turchia senza particolari problematiche tenuto conto che la madre possiede una casa di proprietà (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 2.01, pag. 7) e suo zio ha provveduto al sostentamento del ricorrente fino all’espatrio, pagandogli peraltro il viaggio per giungere in Svizzera e accompagnandolo all’aeroporto (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 2.01, pag. 7). In merito alla casa di proprietà agli asseriti danneggiamenti asseriti nella lettera del 24 aprile 2023, essendo gli stessi stati riportarti dal cugino del ricorrente che vive in Svizzera ed essendo che gli stessi non son mai stati documentato i o suffragati da mezzi di prova, tali affermazioni risultano essere mere allegazioni di parte. Altresì, per quanto attiene le condizioni di vita dell’interessato il Tribunale concorda con le motivazioni già esplicate nella decisione avversata, alla quale si rimanda onde evitare inutili ridon- danze (cfr. pt.o III/2, pag. 8).
E. 10.3.5 In merito allo stato di salute dell’interessato, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecu- zione dell’allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche esistenziali (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale
D-394/2023 Pagina 17 ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso ge- nerale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiun- gono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono es- sere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'oc- correnza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecu- zione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si de- graderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, dure- vole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 8.3). Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattispecie.
E. 10.3.6 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente è in trattamento psichia- trico per un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atto della SEM n. 26/1). Inoltre, successivamente all’emanazione della decisione, il ricorrente ha trasmesso un rapporto medico di valutazione pedopsichiatrica e cognitiva del 9 agosto 2023 stilato dalla Dott.ssa med. E._______ e dalla Dott.ssa med. F._______ (cfr. allegato della lettera trasmessa dal ricorrente il 22 settembre 2023) dal quale emerge che lo stesso soffre di un “ritardo mentale lieve: nessun o minimo disturbo del comportamento (F70.0)” e di “reazioni a gravi stress e sindrome da disadattamento (F43)”. Tenuto conto di quanto precede, le affezioni di cui soffre l'insorgente non appaiono es- sere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e se- riamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Turchia, rispettivamente non si rileva dagli atti che lo stato di sa- lute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano es- sere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva appli- cabile in materia. Invero, la Turchia dispone di un sistema sanitario equi- parabile a quello dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i far- maci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 con- sid. 7.3.4).
E. 10.3.7 In seguito, neppure per quanto attiene all’analisi dell’art. 3 CDF emergono indizi per ritenere che tale norma rischi di essere violata. Il
D-394/2023 Pagina 18 Tribunale osserva che nell’evenienza concreta, quand’anche si ritenesse il ricorrente minorenne – situazione nel frattempo superata dal tempo tra- scorso – non sussistono indizi che permettono di ritenere che l’interessato si troverà in difficoltà con il ritorno nel proprio Paese d’origine.
E. 10.3.8 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 10.3.9 Infine non risultano nemmeno impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in rela- zione all’art. 44 LAsi).
E. 11 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.
E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con deci- sione incidentale del 30 novembre 2023, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese proces- suali.
E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-394/2023 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-394/2023 Sentenza del 24 febbraio 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Daniela Brüschweiler, cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Brian-Roberto Tomat, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 23 dicembre 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino turco, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 26 settembre 2022 mentre era ancora minorenne (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). B. In data 14 dicembre 2022 è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (PA RMNA) in presenza del suo rappresentante legale (cfr. atto della SEM n. 17/12). C. Sempre in data 14 dicembre 2022 l'interessato è stato sentito sui suoi motivi d'asilo nell'ambito di un'audizione ex art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto della SEM n. 18/8) D. Nelle audizioni da lui sostenute, ha dichiarato di essere cittadino turco, di etnia curda, nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______, nella provincia di D._______. Secondo il suo racconto, tre mesi prima del suo espatrio, due uomini con il volto coperto avrebbero aggredito e picchiato suo, suo padre e suo fratello per non aver consegnato loro del denaro che gli assalitori gli avrebbero chiesto. Egli sostiene che, in precedenza, questi uomini, la cui identità gli è sconosciuta, avrebbero minacciato la sua famiglia per telefono. Per timore di tali minacce, non si sarebbero rivolti alle autorità. L'interessato teme che, nel caso di un ritorno in Turchia, potrebbe essere nuovamente aggredito da queste due persone. E. Per il tramite del suo parere del 22 dicembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 21/3), il richiedente ha trasmesso le sue osservazioni al progetto di decisione dell'autorità inferiore del 21 dicembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 20/8). F. Con decisione della SEM del 23 dicembre 2022, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 23/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile. G. Tramite il ricorso del 23 gennaio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 24 gennaio 2023) il ricorrente ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata, alla concessione dell'ammissione provvisoria e all'annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo con conseguente restituzione alla SEM per complemento istruttorio e per nuovo esame delle allegazioni per quanto concerne l'asilo. In subordine, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento istruttorio. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. H. H.a Con scritto spontaneo del 7 febbraio 2023 il ricorrente, tramite il suo rappresentante legale, ha trasmesso un foglio d'informazione medica (F2) informazioni mediche circa il suo stato di salute. H.b In data 24 aprile 2023 l'interessato, sempre coadiuvato dal suo patrocinatore, ha trasmesso nuove informazioni mediche a lui connesse oltre a sollevare considerazioni in merito al terremoto che ha colpito la Turchia meridionale tra il 5 e il 6 febbraio 2023. H.c Con ulteriore scritto spontaneo del 22 settembre 2023 l'insorgente ha trasmesso un rapporto medico di valutazione pedopsichiatrica e cognitiva datato 9 agosto 2023 redatto dalla Dott.ssa med. E._______ e dalla Dott.ssa med. F._______. H.d Con lettera del 22 novembre 2023 l'interessato ha nuovamente trasmesso informazioni relative alla sua situazione personale, in particolare un rapporto redatto dalla curatrice dello stesso, Irene Pavesi, il 13 ottobre 2023. I. Con decisione incidentale del 30 novembre 2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di dispensa dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, invitando al contempo la SEM ha inoltrare una risposta al ricorso e a prendere posizione sui successivi scritti trasmessi dall'interessato. J. Invitata a determinarsi sul ricorso del 23 gennaio 2023, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 4 gennaio 2024, confermandosi nelle proprie conclusioni. K. Tramite osservazioni del 19 gennaio 2024, il ricorrente ha replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore. L. In data 23 dicembre 2024 è stato trasmesso un ulteriore rapporto da parte della curatrice del ricorrente, la signora G._______. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023 [abrogazione del 22 novembre 2023, RU 2023 694]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
4. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/44 consid. 3.6).
5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.1 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo mento rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 6.1.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto le allegazioni del ricorrente, concernenti i propri motivi d'asilo, estremamente vaghe, imprecise e inconsistenti, concludendo per la loro inverosimiglianza. Infatti, l'interessato, non sarebbe stato in grado di indicare chi fossero gli uomini che avrebbero aggredito lui e la sua famiglia, il motivo per cui gli stessi avrebbero voluto dei soldi dalla sua famiglia e perché, successivamente, questi ultimi avrebbero proceduto con telefonate minatorie nei confronti sempre dei suoi famigliari. Altresì, il ricorrente non sarebbe stato in grado di fornire una spiegazione convincente su quanto accaduto a seguito della partenza degli aggressori. Egli non ha saputo chiarire come sia venuto a conoscenza delle minacce telefoniche, né perché, tre mesi dopo le presunte aggressioni, suo zio gli avrebbe consigliato di espatriare, nonostante i due uomini non si fossero più ripresentati. A ciò si aggiungerebbe, secondo la SEM, l'improbabilità dell'affermazione secondo cui il padre dell'interessato sarebbe deceduto, considerata l'incapacità del richiedente di sostanziare tale evento. In merito a questa circostanza, egli non ha saputo indicare né quando, né come, né cosa sarebbe accaduto, limitandosi ad addure di non ricordarlo. L'autorità di prime cure ha ritenuto tale dichiarazione poco credibile, tenuto conto del fatto che, secondo il suo stesso racconto, tre mesi prima del suo espatrio, il padre era ancora in vita. Pertanto la stessa ha valutato come inattendibile il presunto decesso del padre del ricorrente. Peraltro, l'autorità inferiore ha constatato come il livello di aspettative delle risposte che il ricorrente avrebbe dovuto dare sarebbe stato largamente disatteso. Le sue dichiarazioni avrebbero difettato di qualsiasi coerenza interna essendo caratterizzate da espressioni come "Non lo so", "Non me lo ricordo", nonché da risposte elusive e monosillabiche. Per tali motivi l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo addotti dal ricorrente esimendosi dall'esaminare la rilevanza degli stessi. Infine, per quanto attiene l'esecuzione dell'allontanamento, esso sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. In particolare l'autorità inferiore ha valutato che, al momento dell'emanazione della decisione impugnata sedicenne, l'interessato godesse di ottima salute e che nel suo paese d'origine, segnatamente nel villaggio di B._______, egli disponesse di una rete familiare composta dalla madre, dal fratello, dalla sorella e da suo zio paterno con i quali egli sarebbe in buoni rapporti e con cui sarebbe in contatto. La SEM ha evidenziato che la madre disporrebbe di una casa di proprietà e che suo zio avrebbe provveduto al suo mantenimento fino all'espatrio, pagandogli anche il viaggio per giungere in Svizzera. Pertanto, l'autorità inferiore, non intravvederebbe ostacoli all'esecuzione del rinvio, nonostante la minore età dell'interessato. 6.2 6.2.1 Il ricorrente, dal canto suo, contesta le conclusioni a cui è giunta l'autorità di prime cure. A suo avviso, le valutazioni dell'autorità inferiore in merito all'asilo e all'esecuzione dell'allontanamento non sarebbero condivisibili, in quanto basate unicamente su quanto sarebbe riuscito a esprimere il richiedente nell'arco di una sola mattinata. Inoltre, non terrebbe conto della sua minore età, dei suo evidenti problemi espositivi, del suo stato di salute, né degli ostacoli a un suo allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli sostiene che l'autorità inferiore sarebbe incorsa in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti in una violazione del diritto federale nella valutazione della verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente. In primo luogo, contesta la valutazione dell'autorità inferiore concernente la presunta morte del padre, sottolineando che, già durante la PA RMNA, egli avrebbe chiaramente dichiarato che il genitore era deceduto a causa di un colpo d'arma da fuoco, sebbene ricordasse poco di tale evento. Altresì, egli evidenzia la drammaticità di tale evento per chiunque si trovi costretto a viverlo in così giovane età. Proseguendo, egli afferma che la vaghezza delle sue affermazioni sia riconducibile ai traumi subito dallo stesso in Turchia, i quali gli avrebbero causato problemi psicologici e un conseguente ritardo cognitivo. A tali problematiche, già osservate nel parere sulla bozza, la SEM avrebbe risposto affermando che non vi fosse agli atti nessuna diagnosi circa un'eventuale problematica psicologica e che il richiedente fosse stato in grado di sostenere l'audizione. Il ricorrente sostiene che in data 10 gennaio 2023 abbia ricevuto un rapporto medico (datato 2 dicembre 2022 ovvero anteriore la PA RMNA e l'audizione sui motivi di asilo), in cui il dottor H._______ del Centro Pediatrico e Ortodontico di Chiasso aveva riportato come l'interessato riferisse di non stare bene, di avere crisi di pianto e di mangiare poco. Il medico aveva inoltre formulato una diagnosi di "stress post traumatico" e chiedendo una valutazione psicologica presso i servizi medico-psicologici (di seguito: SMP). Alla luce di tali elementi, l'insorgente ritiene che le conclusioni della decisione impugnata sarebbero viziate dalle problematiche psicologiche che lo affliggono, le quali influirebbero indubbiamente sulla sua capacità di ricordare, elaborare ed esporre il proprio vissuto. In merito a ciò, il rappresentante legale sostiene come il ricorrente tenderebbe a rimuovere, non ricordare e non riferire adeguatamente circostanze particolarmente stressante per lui, come il decesso del padre e l'aggressione che avrebbe subito in Patria. Pertanto, il ricorrente ritiene che il suo stato di salute non risulterebbe sufficientemente accertato e chiede che gli atti vengano rinviati alla SEM per procedere con la predisposizione di un rapporto medico completo (segnatamente un rapporto F4). 6.2.2 Per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento il ricorrente ritiene che questa non sia né ammissibile, né ragionevolmente esigibile. Infatti, circa l'inammissibilità, egli sostiene come il suo rientro, trattandosi di un minorenne, possa implicare una violazione dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) e dell'art. 3 CEDU. A suo avviso, tenuto conto della sua età, del livello di maturità e delle evidenti problematiche psicologiche da lui manifestate, egli sarebbe una persona estremamente vulnerabile e necessiterebbe di un ambiente tranquillo e sereno in cui crescere, nonché di un costante aiuto e supporto per poter condurre una vita dignitosa. Altresì, come sarebbe anche stato confermato dai parenti dello stesso, il contesto socio culturale di origine e la situazione precaria in cui vivrebbe la sua famiglia non sarebbero idonei a garantirgli un ambiente sicuro per la crescita. I familiari del ricorrente vivrebbero infatti in uno stato di costante apprensione, temendo di subire nuovamente visite di persone malintenzionate che potrebbero estorcere loro denaro o aggredirli. Alla luce di tali circostanze e visto quanto sarebbe occorso alla famiglia in patria, nonché la situazione precaria in cui vive la sua famiglia, vi sarebbe un real risk per il ricorrente di essere esposto concretamente a un trattamento vietato dall'art. 3 CEDU. Per quanto concerne l'esigibilità dell'allontanamento, l'insorgente sostiene come la SEM, nell'analizzare il principio dell'interesse superiore del fanciullo, si sarebbe limitata esclusivamente ad analizzare le dichiarazioni fornite dal ricorrente la mattina del 14 dicembre 2022, durante le audizioni sostenute dall'interessato. Oltre a ciò, in relazione alla rete familiare dello stesso in Turchia, egli sottolinea come sia il cugino, sia la madre, avrebbero riferito telefonicamente alla rappresentanza legale che la famiglia viva in una casa di proprietà di sole due camere e non con lo zio paterno. Inoltre, il padre sarebbe deceduto, la madre non lavorerebbe e i due fratelli sarebbe entrambi invalidi e affetti da diversi problemi di salute. Anche la precaria situazione economica in cui verserebbe la famiglia e il contesto socio-culturale costituirebbero elementi ostativi all'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Altresì, egli sottolinea ancora una volta come la SEM sia giunta a determinate conclusioni senza tenere in debita considerazione le difficoltà espositive e le problematiche psicologiche di cui il richiedente è affetto. In conclusione, il rappresentante legale propone al Tribunale di ascoltare il giovane in un'audizione personale giusta l'art. 39 cpv. 2 LTAF di modo da poter acquisire direttamente ogni elemento utile. Egli ritiene infatti che un accertamento giuridicamente corretto dei fatti non possa essere fondato esclusivamente sulle dichiarazioni del minore, ma necessiterebbe di ulteriori accertamenti da parte dell'autorità inferiore. 6.3 Successivamente al ricorso, l'interessato ha trasmesso diverse lettere al Tribunale datate 7 febbraio 2023, 24 aprile 2023, 22 settembre 2023, 13 ottobre 2023 e 22 novembre 2023. In particolare le stesse si concentrano principalmente su aggiornamenti sullo stato di salute del ricorrente. Da tali comunicazioni si evince come l'interessato sia stato preso in carico dall'SMP e il medico curante gli ha prescritto una cura farmacologica con Zoloft 50mg (una compressa da prendere alle ore 20). Altresì, successivamente al terremoto che ha colpito la sua regione d'origine in Turchia, il rappresentante legale avrebbe provveduto a contattare il cugino del ricorrente in Svizzera il quale avrebbe comunicato che la casa della famiglia avrebbe subito danni a seguito del terremoto. Proseguendo, con lettera del 22 settembre 2023, l'insorgente ha trasmesso un rapporto medico di valutazione pedopsichiatrica e cognitiva del 9 agosto 2023 stilato dalla Dott.ssa med. E._______ e dalla Dott.ssa med. F._______ dal quale emerge che lo stesso soffre di un "ritardo mentale lieve: nessun o minimo disturbo del comportamento (F70.0)" e di "reazioni a gravi stress e sindrome da disadattamento (F43)". Infine, il 22 novembre 2023, egli ha trasmesso un rapporto della curatrice dell'interessato il quale specificava come, a suo modo di vedere, non sarebbe stato possibile per l'interessato strutturare un progetto di integrazione che preveda la possibilità di acquisire capacità sufficiente a raggiungere l'autonomia e l'indipendenza, viste le sue "scarse risorse sul versante cognitivo", i suoi disturbi importanti della memoria, le sue "scarse risorse psicoaffettive" che "possono porlo in una condizione molto difficile da sostenere" e che lo renderebbero bisognoso "di un esteso sostegno di tipo socio ambientale". 6.4 Con risposta del 4 gennaio 2024, la SEM ha considerato come né il ricorso, né gli ulteriori scritti conterebbero elementi suscettibili di modificare la decisione impugnata. In merito all'esigibilità dell'allontanamento essa afferma che nel Paese d'origine del ricorrente vi sono sia lo zio, sia la madre dell'interessato e che ritenga questi ultimi possano accogliere l'insorgente al suo ritorno e prendendosene cura, come d'altronde già accaduto prima del suo espatrio. Inoltre, osserva come l'atto ricorsuale non contenga alcun argomento volto a dimostrare che il ricorrente non verrebbe accolto dai famigliari citati. Altresì, per quanto attiene lo stato di salute del richiedente, essa afferma come lo stesso potrà avere accesso alle cure di cui necessita in Patria, come del resto in sede di ricorso ha esplicitato di aver già fatto in passato. 6.5 Tramite replica del 19 gennaio 2024 il ricorrente si riconferma sostanzialmente nelle allegazioni ricorsuali. In particolare, egli sostiene che alla luce della nuova documentazione prodotta in fase ricorsuale, delle diagnosi effettuate dai medici che hanno visitato il minore e dalle considerazione espresse dalla curatrice, apparirebbe del tutto evidente come le critiche mosse al minore da parte della SEM circa la vaghezza dei suoi asserti in sede di audizione e la presunta violazione del suo obbligo di collaborare, che l'avevano portata a concludere che le sue dichiarazioni non corrispondessero al suo reale vissuto, andrebbero riconsiderate. In merito all'esecuzione dell'allontanamento egli sostiene come la SEM non abbia minimatemene tenuto in considerazione la peculiare situazione di vulnerabilità manifestata dall'interessato. 7. 7.1 Occorre chinarsi preliminarmente sulle censure formali (violazione del diritto di essere sentito, cfr. ricorso, pag. 2), poiché, qualora risultassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 7.2 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). 7.3 Per quanto concerne l'istruzione della situazione valetudinaria del ricorrente, il Tribunale dapprima ravvisa che nell'incarto della SEM, al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato, non vi era presente documentazione medica agli atti. L'interessato ha affermato sia nel verbale PA RMNA, sia nell'audizione sui motivi d'asilo, di sentirsi bene (cfr. atti della SEM n. 17/12, p.to 8.02, pag. 11 e n. 18/8, D3, pag. 2). L'autorità inferiore l'ha inoltre reso attento durante il colloquio PA RMNA sul fatto che incomberebbe al richiedente la responsabilità di far valere qualsiasi problematica medica che potrebbe essere determinate per la procedura d'asilo (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 8.02, pag. 11). Viste tali circostanze, il Tribunale ritiene che la SEM potesse partire dal presupposto che la situazione medica dell'insorgente fosse sufficientemente acclarata. L'evenienza che il ricorrente, a seguito dell'emanazione della decisione impugnata, soffra di un ritardo mentale lieve e che il rapporto medico del 2 dicembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 26/1), non muta tale conclusione. Invero, non vi sono né agli atti, né men che meno sono stati addotti con il ricorso degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere che il substrato fattuale contenga indicatori quanto all'esistenza di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale applicabile, che possano comportare una violazione di disposizioni internazionali in concreto. Allo stesso modo, non vi sono elementi agli atti per sospettare che le problematiche allegate possano raggiungere un livello di gravità tale fa configurare un rischio reale di peggioramento rapido e irreversibile dello stato di salute del ricorrente comportante delle intense sofferenze o una significante riduzione della speranza di vita in caso di allontanamento in Turchia (cfr. infra consid. 10 e segg.). Inoltre, lo stesso ricorrente, non ha sollevato nulla neanche per il tramite del proprio rappresentante legale, benché quest'ultimo ha avuto tempo e modo di potersi rendere conto di eventuali difficoltà dell'interessato, ritenuto che lo stesso ha sottoscritto la procura in data 30 settembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 13/1), mentre le audizioni si sono tenute il 14 dicembre 2022 (cfr. atti della SEM n. 17/12 e 18/8). Inoltre, si rileva come nel corso delle stesse il patrocinatore non ha reso in alcun modo edotta l'autorità in merito a eventuali problematiche psicologiche potessero influenzare il proprio rappresentato. Altresì, nel corso della procedura l'autorità inferiore ha avuto modo di potersi esprimere relativamente per quanto attiene ai certificati medici trasmessi dal ricorrente non ritenendo dovesse procedere a ulteriori investigazioni in tal senso. Pertanto, non si vede quindi quali ulteriori accertamenti medici avrebbe dovuto compiere la SEM, in particolare richiedendo dei certificati medici dettagliati (cosiddetti "F4") circa lo stato di salute dell'insorgente. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, la SEM ha ritenuto come la situazione medica del ricorrente fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare all'allontanamento dello stesso. 7.4 Ne discende quindi che le censure mosse dal profilo formale da parte dell'insorgente, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sono in toto respinte. Per il resto le ulteriori censure, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso. 8. 8.1 Venendo ora al merito, nel caso oggetto del presente gravame il Tribunale giunge a conclusione che la questione di sapere se le dichiarazioni della ricorrente soddisfino o meno i criteri di verosimiglianza possa in specie essere lasciata aperta. Invero, quandanche realmente svoltisi così come esposti dall'interessato in occasione delle audizioni sostenute il 14 dicembre 2022, i fatti alla base della sua domanda d'asilo, non risulterebbero ad ogni modo atti a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. 8.2 Infatti, l'interessato non è riuscito a rendere verosimile, almeno dal profilo oggettivo, il timore circa la concretizzazione di eventuali ripercussioni in caso di ritorno in Turchia, in tutta probabilità e in un futuro prossimo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/51 consid. 6.2). Difatti, secondo la giurisprudenza viene riconosciuto come rifugiato colui che dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129). 8.3 8.3.1 Nel caso in disamina, il richiedente, con risposte scarne e poco dettagliate, ha dichiarato che due uomini con i volti dissimulati sarebbero arrivati e avrebbero aggredito lui, suo padre e suo fratello, colpendoli con delle pistole, in quanto non avrebbero pagato una somma di denaro. Altresì, il ricorrente afferma che, a seguito di tale evento, né lui né la sua famiglia si sarebbero recati alla polizia per sporgere denuncia, poiché avrebbero ricevuto minacce da parte dei suddetti uomini. Tuttavia, dagli atti non emerge alcuna specifica in merito all'identità di queste due persone. Solo in sede di ricorso, il cugino del ricorrente avrebbe riferito di un episodio risalente a parecchi anni prima in cui, a suo dire, le forze di sicurezza avrebbero prelevato il padre e il fratello dell'interessato, per poi sequestrarli e torturarli. Tale affermazione, non suffragata da alcun mezzo di prova, si esaurisce in una mera allegazione di parte. Nel corso della procedura, il ricorrente non ha fornito alcun dettaglio aggiuntivo su questi uomini, limitandosi ad affermare che gli stessi avrebbero chiamato ripetutamente a casa per minacciare la sua famiglia e tentare di estorcerle del denaro. Per di più, le sue dichiarazioni a verbale sono state: "Sono arrivati due uomini, avevano i volti dissimulati. Sono arrivati e ci hanno chiesto soldi. Noi non agli abbiamo dato i soldi e così ci hanno picchiato con le loro pistole, perché avevano anche le pistole. Dopo è arrivato mio fratello, è stato picchiato anche lui. [...] Dopo sono arrivati i soldati e dopo non mi ricordo cosa è successo" (cfr. atto della SEM n. 18/8, D10, pag. 3). Da tale risposta si evince come lo stesso non abbia riconosciuto nei due assalitori dei militari o degli agenti, riconoscendoli tuttavia alla fine della presunta aggressione subita. Pertanto, tali motivi, riguardando persecuzioni inflitte da terzi, non riconducibili per l'appunto a organi governativi non rivestono, di principio, un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Infatti, se secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sen-tenza del Tribunale D-2808/2024 del 4 luglio 2024). Per invalsa giurisprudenza, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali. Nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; fra le tante: sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2). Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2). 8.3.2 A ciò si aggiunge che una sola remota possibilità di una persecuzione futura non è sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell'asilo, in quanto occorre la sussistenza di indizi concreti che le conseguenze attese siano verosimili, perché il timore provato appaia essere realistico e condivisibile (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.3). Tali indizi, non sono in casu ravvisabili. 8.4 Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo della decisione impugnata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del ricorrente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Al contrario, il ricorrente ritiene inammissibile e inesigibile l'allontanamento. 10.2 10.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 2 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl). 10.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.2.3 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire alla volta dello Stato di origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrl). 10.2.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 10.2.5 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 10.3 10.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrl, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.3.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8). 10.3.3 Il 6 febbraio 2023, il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture, motivo per cui il Presidente turco aveva proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig), revocato il 9 maggio 2023. Tuttavia, posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1). 10.3.4 A tal proposito, il Tribunale osserva che sebbene il ricorrente provenga dalla provincia di Sanliurfa, ossia una delle undici province colpite dal terremoto, nel suo villaggio natio, B._______, risiede la sua rete familiare composta dalla madre, dal fratello, dalla sorella e dallo zio del ricorrente con i quali egli è in buoni rapporti e con cui egli è in contatto (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 3.01, pag. 8). A ciò si aggiunge come lo stesso potrà reinsediarsi in Turchia senza particolari problematiche tenuto conto che la madre possiede una casa di proprietà (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 2.01, pag. 7) e suo zio ha provveduto al sostentamento del ricorrente fino all'espatrio, pagandogli peraltro il viaggio per giungere in Svizzera e accompagnandolo all'aeroporto (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 2.01, pag. 7). In merito alla casa di proprietà agli asseriti danneggiamenti asseriti nella lettera del 24 aprile 2023, essendo gli stessi stati riportarti dal cugino del ricorrente che vive in Svizzera ed essendo che gli stessi non son mai stati documentato i o suffragati da mezzi di prova, tali affermazioni risultano essere mere allegazioni di parte. Altresì, per quanto attiene le condizioni di vita dell'interessato il Tribunale concorda con le motivazioni già esplicate nella decisione avversata, alla quale si rimanda onde evitare inutili ridondanze (cfr. pt.o III/2, pag. 8). 10.3.5 In merito allo stato di salute dell'interessato, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche esistenziali (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattispecie. 10.3.6 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente è in trattamento psichiatrico per un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atto della SEM n. 26/1). Inoltre, successivamente all'emanazione della decisione, il ricorrente ha trasmesso un rapporto medico di valutazione pedopsichiatrica e cognitiva del 9 agosto 2023 stilato dalla Dott.ssa med. E._______ e dalla Dott.ssa med. F._______ (cfr. allegato della lettera trasmessa dal ricorrente il 22 settembre 2023) dal quale emerge che lo stesso soffre di un "ritardo mentale lieve: nessun o minimo disturbo del comportamento (F70.0)" e di "reazioni a gravi stress e sindrome da disadattamento (F43)". Tenuto conto di quanto precede, le affezioni di cui soffre l'insorgente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Turchia, rispettivamente non si rileva dagli atti che lo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia. Invero, la Turchia dispone di un sistema sanitario equiparabile a quello dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). 10.3.7 In seguito, neppure per quanto attiene all'analisi dell'art. 3 CDF emergono indizi per ritenere che tale norma rischi di essere violata. Il Tribunale osserva che nell'evenienza concreta, quand'anche si ritenesse il ricorrente minorenne - situazione nel frattempo superata dal tempo trascorso - non sussistono indizi che permettono di ritenere che l'interessato si troverà in difficoltà con il ritorno nel proprio Paese d'origine. 10.3.8 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3.9 Infine non risultano nemmeno impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in relazione all'art. 44 LAsi).
11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 30 novembre 2023, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: