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D-2808/2024

D-2808/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-03 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di

D-2808/2024 Pagina 4 origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil, a sostegno della sua domanda d'asilo ha segnatamente dichiarato di essere nato in Sviz- zera e di avervi vissuto fino al (…) settembre 2014 quando, su decisione del padre e contro la sua volontà, la famiglia avrebbe fatto ritorno in Sri Lanka, stabilendosi a C._______, Provincia dell'Est; che a scuola in Sri Lanka egli sarebbe stato emarginato e discriminato dai compagni di classe e dall'insegnante a causa del suo accento e del fatto che venisse dall'e- stero; che per lo stesso motivo egli sarebbe stato picchiato dai compagni e le sue opinioni non sarebbero state accettate; che di conseguenza, egli non sarebbe andato a scuola volentieri, restando nascosto a casa per diverso tempo; che oltre a ciò, l'interessato sarebbe stato picchiato dai parenti del padre e dal genitore stesso, il quale avrebbe picchiato anche la madre (del ricorrente); che in mancanza di aspetti positivi della sua vita in Sri Lanka, egli sarebbe caduto in depressione; che inoltre, l'attività di suo padre sa- rebbe fallita e la famiglia avrebbe vissuto in povertà; che la loro situazione economica sarebbe ulteriormente peggiorata dopo la morte del genitore avvenuta all'incirca due anni fa essendo rimasta solo la madre a provve- dere al loro sostentamento con il proprio lavoro da sarta; che a tale punto, il richiedente avrebbe deciso di far ritorno in Svizzera; che la madre avrebbe venduto un terreno nonché contattato un passatore al fine di fi- nanziargli e organizzargli il viaggio d'espatrio; che infine, egli avrebbe la- sciato lo Sri Lanka in aereo il (…) gennaio 2024 con un passaporto falso, che nel parere sulla bozza di decisione del 26 aprile 2024, il ricorrente ha ribadito che il suo ritorno in Sri Lanka nel 2014 sarebbe stata una vera e propria costrizione da parte del suo "padre-padrone", alla quale egli non si sarebbe potuto opporre a causa della sua giovane età; che si sarebbe dun- que ritrovato costretto a vivere in un Paese in antitesi con la propria forma- zione culturale e personale maturata in Svizzera, imbattendosi in durissime

D-2808/2024 Pagina 5 e diffuse marginalizzazioni sociali addirittura basate sui concetti di casta; che il fenomeno della discriminazione per caste tra i tamil dello Sri Lanka sarebbe ampiamente documentato; che inoltre, egli non avrebbe la dispo- nibilità economica per trasferirsi in un altro luogo in Sri Lanka per ricomin- ciare una nuova vita; che a ciò si aggiungerebbe la discriminazione da parte della popolazione cingalese; che a causa della pressione psicologica avrebbe dovuto fare ricorso alle terapie di uno psichiatra già dal 2016 e fino al 2019, con frequenti sedute, che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha constatato che dagli atti non risulterebbero indizi di misure persecutorie in atto nei confronti del ricorrente nel suo Paese d'origine; che infatti, egli stesso avrebbe affer- mato di non aver mai riscontrato problemi con le autorità di tale Paese e sarebbe riuscito ad espatriare – quand'anche con l'aiuto di un passatore – senza problemi dall'aeroporto di Colombo; che per quanto concerne i pro- blemi con persone terze, la SEM ha rilevato che non sarebbero basati su uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi; che oltre a ciò, nonostante i problemi descritti, il ricorrente avrebbe concluso i suoi studi in Sri Lanka, ottenendo un diploma; che del resto, le condizioni di vita sfavorevoli in Sri Lanka sa- rebbero dovute alla difficile situazione generale nel Paese e non potreb- bero essere considerate misure persecutorie rilevanti; che i mezzi di prova consegnati non sarebbero atti a cambiare la valutazione esposta; che nel caso dell'interessato non vi sarebbero nemmeno fondati motivi per ritenere che egli potrebbe essere esposto, in un prossimo futuro e con un'alta pro- babilità, a seri pregiudizi rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato secondo l'esame compiuto sulla base dei cosiddetti fattori a rischio come da giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza di riferimento del Tri- bunale del 15 luglio 2016, E-1886/2015 consid. 8., 9.1), che nel gravame, l'insorgente avversa la valutazione di cui al provvedi- mento impugnato, ripetendo in sostanza quanto fatto valere in sede di au- dizione e nella presa di posizione del 26 aprile 2024, aggiungendo di rite- nere incomprensibile lo svolgimento della sua audizione a D._______ in lingua italiana, nonostante egli fosse cresciuto in Svizzera e parlasse il te- desco, che il Tribunale giudica che le argomentazioni esposte nel gravame non possano intaccare le corrette conclusioni a cui è giunta l'autorità di prime cure; che come rettamente constatato da quest'ultima, nei fatti esposti dal ricorrente non è ravvisabile alcuna persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che per evitare ripetizioni il Tribunale rinvia alla decisione impugnata, condivisa pienamente in merito a questo aspetto,

D-2808/2024 Pagina 6 che in aggiunta, il Tribunale rammenta che le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, non rivestono di principio un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata, che, infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione interna- zionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona inte- ressata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solleci- tare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sen- tenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che in casu, il ricorrente ha optato direttamente per l'espatrio in Svizzera senza aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione, che anche le ulteriori dichiarazioni dell'insorgente, ripetute ancora nel gra- vame, secondo le quali egli avrebbe sempre voluto restare rispettivamente tornare a vivere in Svizzera, non risultano essere determinanti e non pos- sono essere prese in considerazione nella valutazione della qualità di rifu- giato e della concessione dell'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI),

D-2808/2024 Pagina 7 ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, esigibile e possibile; che in particolare, quo all'esi- gibilità, il ricorrente sarebbe un uomo giovane con un'ottima formazione scolastica e che disporrebbe di un nucleo famigliare nel Paese d'origine; che egli avrebbe dichiarato di non avere problemi di salute attualmente e che, in ogni caso, come dimostrato dalla lettera del suo psichiatra versata agli atti (mezzo di prova SEM n. 5), egli in passato avrebbe avuto accesso ai farmaci necessari, che nel proprio gravame, l'insorgente sottolinea segnatamente il suo fragile stato di salute psichica e il suo legame con la Svizzera, Paese in cui sa- rebbe nato e cresciuto, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che per quanto riguarda poi lo stato di salute dell'insorgente, né dal gra- vame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontana- mento (cfr. sentenze Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 con- sid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1), che invero, nella lettera dello psichiatra del 10 febbraio 2024 versata agli atti, lo stato di salute del ricorrente viene considerato stabile; che ad ogni modo, in caso di peggioramento dello stato di salute nel futuro, il ricorrente potrà rivolgersi alle strutture mediche del suo Paese come per altro già fatto in passato, che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque da considerarsi ammissi- bile, che essendo le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza di

D-2808/2024 Pagina 8 riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1); che tale conclusione resta valida anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poi- ché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. tra le tante le sen- tenze del Tribunale E-6347/2019 del 3 maggio 2024 e D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati), che infine, si rileva che l'insorgente, oggi (…), ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita in Sri Lanka, dove ha frequentato con successo la scuola, ottenendo un diploma O/L (Ordinary Level), e dove dispone di una rete famigliare; che né dagli atti né dal gravame sono evincibili elementi che permetterebbero una valutazione diversa, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è da conside- rarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'e- secuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che il Tribunale rileva infine che dopo la registrazione da parte della SEM del richiedente l’asilo, viene determinato il Centro federale d’asilo respon- sabile per il trattamento della sua domanda d’asilo; che la distribuzione av- viene in proporzione alla popolazione e vengono presi in considerazione elementi quali la nazionalità, la minore età, la famiglia e determinati pro- blemi medici evidenti (art. 27 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l’alle- gato 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, SR 142.311]), che non sono previsti ulteriori criteri e non sussiste dunque alcun diritto del richiedente l’asilo di esser attribuito ad un Centro federale d’asilo specifico per la durata prevista dalla legge di 140 giorni, che di conseguenza, nella fattispecie, l’attribuzione del ricorrente al Centro federale d’asilo di D._______ non è contestabile, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti

D-2808/2024 Pagina 9 (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favore- vole, le domande di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv.1 PA), e di gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LAsi) sono respinte, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e non possono dunque essere addossate all'autorità inferiore, che non sono attribuite spese ripetibili, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2808/2024 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. La domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta. 5. Non sono attribuite spese ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 La domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

E. 5 Non sono attribuite spese ripetibili.

E. 6 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

E. 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati), che infine, si rileva che l'insorgente, oggi (…), ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita in Sri Lanka, dove ha frequentato con successo la scuola, ottenendo un diploma O/L (Ordinary Level), e dove dispone di una rete famigliare; che né dagli atti né dal gravame sono evincibili elementi che permetterebbero una valutazione diversa, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è da conside- rarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'e- secuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che il Tribunale rileva infine che dopo la registrazione da parte della SEM del richiedente l’asilo, viene determinato il Centro federale d’asilo respon- sabile per il trattamento della sua domanda d’asilo; che la distribuzione av- viene in proporzione alla popolazione e vengono presi in considerazione elementi quali la nazionalità, la minore età, la famiglia e determinati pro- blemi medici evidenti (art. 27 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l’alle- gato 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, SR 142.311]), che non sono previsti ulteriori criteri e non sussiste dunque alcun diritto del richiedente l’asilo di esser attribuito ad un Centro federale d’asilo specifico per la durata prevista dalla legge di 140 giorni, che di conseguenza, nella fattispecie, l’attribuzione del ricorrente al Centro federale d’asilo di D._______ non è contestabile, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti

D-2808/2024 Pagina 9 (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favore- vole, le domande di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv.1 PA), e di gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LAsi) sono respinte, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e non possono dunque essere addossate all'autorità inferiore, che non sono attribuite spese ripetibili, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2808/2024 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. La domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta. 5. Non sono attribuite spese ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2808/2024 Sentenza del 3 luglio 2024 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dal Dr. iur. René Bussien, Rechtsanwalt, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 29 aprile 2024. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 6 febbraio 2024, la procura del 9 febbraio 2024 conferita dall'interessato alla Protezione giuridica della Regione (...), il verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo del 17 aprile 2024, la decisione della SEM del 29 aprile 2024, notificata il medesimo giorno, con la quale detta autorità ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera ed incaricando il Cantone B._______ con l'esecuzione dello stesso siccome ammissibile, esigibile e possibile, la dichiarazione della medesima data da parte della Protezione giuridica della Regione (...) di rinuncia al mandato di rappresentanza, il ricorso del 6 maggio 2024 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 7 maggio 2024) con cui l'interessato - per il tramite del suo avvocato - ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; contestualmente egli ha chiesto, secondo il senso, che le spese processuali siano messe a carico dell'istanza inferiore e che gli siano riconosciute delle adeguate ripetibili; in via sussidiaria che gli sia concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio, ed il gratuito patrocinio, gli allegati al ricorso, ossia una copia del provvedimento avversato, l'atto di nascita del ricorrente, un certificato di domicilio della città di B._______ del (...) agosto 2014, un permesso di soggiorno svizzero del (...) giugno 2014, due pagelle delle scuole elementari del Cantone B._______ degli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, un certificato medico in lingua inglese del 10 febbraio 2024, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil, a sostegno della sua domanda d'asilo ha segnatamente dichiarato di essere nato in Svizzera e di avervi vissuto fino al (...) settembre 2014 quando, su decisione del padre e contro la sua volontà, la famiglia avrebbe fatto ritorno in Sri Lanka, stabilendosi a C._______, Provincia dell'Est; che a scuola in Sri Lanka egli sarebbe stato emarginato e discriminato dai compagni di classe e dall'insegnante a causa del suo accento e del fatto che venisse dall'estero; che per lo stesso motivo egli sarebbe stato picchiato dai compagni e le sue opinioni non sarebbero state accettate; che di conseguenza, egli non sarebbe andato a scuola volentieri, restando nascosto a casa per diverso tempo; che oltre a ciò, l'interessato sarebbe stato picchiato dai parenti del padre e dal genitore stesso, il quale avrebbe picchiato anche la madre (del ricorrente); che in mancanza di aspetti positivi della sua vita in Sri Lanka, egli sarebbe caduto in depressione; che inoltre, l'attività di suo padre sarebbe fallita e la famiglia avrebbe vissuto in povertà; che la loro situazione economica sarebbe ulteriormente peggiorata dopo la morte del genitore avvenuta all'incirca due anni fa essendo rimasta solo la madre a provvedere al loro sostentamento con il proprio lavoro da sarta; che a tale punto, il richiedente avrebbe deciso di far ritorno in Svizzera; che la madre avrebbe venduto un terreno nonché contattato un passatore al fine di finanziargli e organizzargli il viaggio d'espatrio; che infine, egli avrebbe lasciato lo Sri Lanka in aereo il (...) gennaio 2024 con un passaporto falso, che nel parere sulla bozza di decisione del 26 aprile 2024, il ricorrente ha ribadito che il suo ritorno in Sri Lanka nel 2014 sarebbe stata una vera e propria costrizione da parte del suo "padre-padrone", alla quale egli non si sarebbe potuto opporre a causa della sua giovane età; che si sarebbe dunque ritrovato costretto a vivere in un Paese in antitesi con la propria formazione culturale e personale maturata in Svizzera, imbattendosi in durissime e diffuse marginalizzazioni sociali addirittura basate sui concetti di casta; che il fenomeno della discriminazione per caste tra i tamil dello Sri Lanka sarebbe ampiamente documentato; che inoltre, egli non avrebbe la disponibilità economica per trasferirsi in un altro luogo in Sri Lanka per ricominciare una nuova vita; che a ciò si aggiungerebbe la discriminazione da parte della popolazione cingalese; che a causa della pressione psicologica avrebbe dovuto fare ricorso alle terapie di uno psichiatra già dal 2016 e fino al 2019, con frequenti sedute, che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha constatato che dagli atti non risulterebbero indizi di misure persecutorie in atto nei confronti del ricorrente nel suo Paese d'origine; che infatti, egli stesso avrebbe affermato di non aver mai riscontrato problemi con le autorità di tale Paese e sarebbe riuscito ad espatriare - quand'anche con l'aiuto di un passatore - senza problemi dall'aeroporto di Colombo; che per quanto concerne i problemi con persone terze, la SEM ha rilevato che non sarebbero basati su uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi; che oltre a ciò, nonostante i problemi descritti, il ricorrente avrebbe concluso i suoi studi in Sri Lanka, ottenendo un diploma; che del resto, le condizioni di vita sfavorevoli in Sri Lanka sarebbero dovute alla difficile situazione generale nel Paese e non potrebbero essere considerate misure persecutorie rilevanti; che i mezzi di prova consegnati non sarebbero atti a cambiare la valutazione esposta; che nel caso dell'interessato non vi sarebbero nemmeno fondati motivi per ritenere che egli potrebbe essere esposto, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a seri pregiudizi rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato secondo l'esame compiuto sulla base dei cosiddetti fattori a rischio come da giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale del 15 luglio 2016, E-1886/2015 consid. 8., 9.1), che nel gravame, l'insorgente avversa la valutazione di cui al provvedimento impugnato, ripetendo in sostanza quanto fatto valere in sede di audizione e nella presa di posizione del 26 aprile 2024, aggiungendo di ritenere incomprensibile lo svolgimento della sua audizione a D._______ in lingua italiana, nonostante egli fosse cresciuto in Svizzera e parlasse il tedesco, che il Tribunale giudica che le argomentazioni esposte nel gravame non possano intaccare le corrette conclusioni a cui è giunta l'autorità di prime cure; che come rettamente constatato da quest'ultima, nei fatti esposti dal ricorrente non è ravvisabile alcuna persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che per evitare ripetizioni il Tribunale rinvia alla decisione impugnata, condivisa pienamente in merito a questo aspetto, che in aggiunta, il Tribunale rammenta che le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, non rivestono di principio un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata, che, infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sen-tenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che in casu, il ricorrente ha optato direttamente per l'espatrio in Svizzera senza aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione, che anche le ulteriori dichiarazioni dell'insorgente, ripetute ancora nel gravame, secondo le quali egli avrebbe sempre voluto restare rispettivamente tornare a vivere in Svizzera, non risultano essere determinanti e non possono essere prese in considerazione nella valutazione della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile; che in particolare, quo all'esigibilità, il ricorrente sarebbe un uomo giovane con un'ottima formazione scolastica e che disporrebbe di un nucleo famigliare nel Paese d'origine; che egli avrebbe dichiarato di non avere problemi di salute attualmente e che, in ogni caso, come dimostrato dalla lettera del suo psichiatra versata agli atti (mezzo di prova SEM n. 5), egli in passato avrebbe avuto accesso ai farmaci necessari, che nel proprio gravame, l'insorgente sottolinea segnatamente il suo fragile stato di salute psichica e il suo legame con la Svizzera, Paese in cui sarebbe nato e cresciuto, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che per quanto riguarda poi lo stato di salute dell'insorgente, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1), che invero, nella lettera dello psichiatra del 10 febbraio 2024 versata agli atti, lo stato di salute del ricorrente viene considerato stabile; che ad ogni modo, in caso di peggioramento dello stato di salute nel futuro, il ricorrente potrà rivolgersi alle strutture mediche del suo Paese come per altro già fatto in passato, che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque da considerarsi ammissibile, che essendo le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1); che tale conclusione resta valida anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-6347/2019 del 3 maggio 2024 e D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati), che infine, si rileva che l'insorgente, oggi (...), ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita in Sri Lanka, dove ha frequentato con successo la scuola, ottenendo un diploma O/L (Ordinary Level), e dove dispone di una rete famigliare; che né dagli atti né dal gravame sono evincibili elementi che permetterebbero una valutazione diversa, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che il Tribunale rileva infine che dopo la registrazione da parte della SEM del richiedente l'asilo, viene determinato il Centro federale d'asilo responsabile per il trattamento della sua domanda d'asilo; che la distribuzione avviene in proporzione alla popolazione e vengono presi in considerazione elementi quali la nazionalità, la minore età, la famiglia e determinati problemi medici evidenti (art. 27 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'allegato 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, SR 142.311]), che non sono previsti ulteriori criteri e non sussiste dunque alcun diritto del richiedente l'asilo di esser attribuito ad un Centro federale d'asilo specifico per la durata prevista dalla legge di 140 giorni, che di conseguenza, nella fattispecie, l'attribuzione del ricorrente al Centro federale d'asilo di D._______ non è contestabile, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv.1 PA), e di gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LAsi) sono respinte, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e non possono dunque essere addossate all'autorità inferiore, che non sono attribuite spese ripetibili, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. La domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

5. Non sono attribuite spese ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: