Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
D-3262/2022 Pagina 4 che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della conces- sione dell’asilo e la pronuncia dell’allontanamento, che l’insorgente, cittadino afghano, di etnia tagica, proveniente dal villaggio di B._______ (distretto di C._______; provincia di D._______) ha dichia- rato che il padre e il fratello F. sarebbero stati uccisi, almeno tre anni fa, da parte dei talebani; che quest’ultimi avrebbero attaccato la postazione della polizia del distretto di E._______, nella quale si sarebbero trovati entrambi i famigliari; che il padre sarebbe stato un comandante della polizia mentre il fratello F. un soldato; che due settimane più tardi, la madre avrebbe esor- tato il fratello J., il quale era un uomo d’affari, a lasciare il Paese, in quanto avrebbe temuto per la sua vita; che da quel momento, il richiedente e il resto della famiglia, si sarebbero trasferiti presso lo zio materno; che tempo dopo, il fratello J., avrebbe chiamato i famigliari comunicando loro di tro- varsi in F._______; che durante la sua assenza, il suo vice e socio d’azienda avrebbe informato i talebani che J. si sarebbe trasferito in Eu- ropa; che i talebani, oltre a confiscare l’azienda e tutti i beni, avrebbero iniziato a minacciare la famiglia rimasta in Afghanistan; che inoltre, avreb- bero affermato: “Adesso uno di voi si trova in un Paese di infedeli e sta collaborando con loro, bisogna uccidervi” e diverse volte avrebbero attac- cato la casa dello zio materno dove il richiedente e il resto della famiglia viveva; che dipoi, una sera una persona avrebbe tentato di entrare nella loro abitazione fingendosi di essere lo zio; che la famiglia si sarebbe molto spaventata e lo zio avrebbe chiamato il fratello J. pregandolo di tornare in Afghanistan in quanto egli non sarebbe più stato in grado di dare prote- zione; che il fratello J. avrebbe fatto ritorno a marzo 2020 e il richiedente assieme alla famiglia si sarebbero trasferiti in un appartamento; che suc- cessivamente, i talebani avrebbero tentato di sequestrare il richiedente senza successo mentre rientrava una sera dalla palestra; che tale episodio avrebbe indotto l’interessato a lasciare il Paese d’origine, che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell’interessato non soddisfarebbero le condizioni richieste per il riconosci- mento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi; che in particolare, l’autorità inferiore ha sottolineato come il richiedente sarebbe rimasto dall’inizio delle minacce dei talebani per almeno due anni nel suo Paese d’origine e senza prendere precauzioni particolari; che ad ogni modo, no- nostante l’interessato e la sua famiglia avessero subito due o tre attacchi alla loro casa ed una persona mascherata avrebbe tentato di entrare nella
D-3262/2022 Pagina 5 loro proprietà non gli sarebbe accaduto nulla; che inoltre, a dire dell’autorità inferiore, il fratello J. non avrebbe fatto ritorno in Afghanistan se i precitati sarebbero stati in pericolo di vita e sicuramente non si sarebbe trattenuto per circa un anno; che altresì, dal ritorno del fratello J., le persecuzioni sa- rebbero diminuite; che infatti, il richiedente – per un intervallo di circa un anno – avrebbe vissuto unicamente un tentato sequestro; che oltretutto, egli non sarebbe stato in grado di dare informazioni al riguardo; che dipoi, la SEM ha constatato come il richiedente, se fosse stato veramente in pe- ricolo, non avrebbe atteso altri sei mesi dal presunto sequestro per espa- triare illegalmente; che pertanto, l’autorità inferiore non ha ritenuto, per la loro caratteristica ed intensità, le persecuzioni allegate sufficienti per aver costretto il richiedente ad espatriare; che dipoi, l’autorità di prima istanza ha osservato come i mezzi di prova prodotti non sarebbero atti a dimostrare un’intensità pertinente in materia d’asilo delle persecuzioni da parte dei ta- lebani; che infine, la SEM ha osservato che non essendo palesemente sod- disfatte le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, ella si sarebbe potuta esimere dall’esaminare la verosimiglianza delle di- chiarazioni, che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che in primo luogo, egli censura una violazione del diritto di essere sentito; che a suo dire, il ragionamento dell’autorità di prima istanza parrebbe per certi versi “oscuro” e per altri incompleto; che in effetti, da una parte l’autorità l’inferiore non avrebbe esaminato la verosimiglianza delle sue allegazioni, ma dall’altra avrebbe messo in dubbio quanto da lui dichiarato e avrebbe eseguito solo parzialmente l’esame della pertinenza rispetto a determinati aspetti; che pertanto, la SEM sarebbe incorsa in una violazione dell’obbligo di motivazione oppure le sue allegazioni sarebbero da ritenersi verosimili, che vista la doglianza in tal senso è necessario anzitutto determinare se la SEM, con l'esimersi dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni, ab- bia violato il diritto di essere sentito del ricorrente, rispettivamente il suo obbligo di motivazione; che tale censura formale va analizzata a titolo pre- liminare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione im- pugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5), che l’obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito; che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destina- tari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di im- pugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 con- sid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2); che ciò non significa che l’autorità sia tenuta
D-3262/2022 Pagina 6 a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprez- zarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 con- sid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che anzitutto, giova rammentare che rilevanza e verosimiglianza sono con- dizioni cumulative per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la con- cessione dell’asilo; che se i motivi addotti, poiché non rilevanti, non danno titolo ad ottenere la protezione internazionale richiesta, non vi è necessità alcuna, ai fini dell’obbligo di motivazione, di esprimersi anche sulla loro ve- rosimiglianza in materia d’asilo (cfr., tra le tante, le sentenze del TAF D-1587/2021 del 17 aprile 2023 consid. 6.4; D-5026/2021 del 13 dicem- bre 2021 consid. 7.3.2.1), che inoltre, nel provvedimento sindacato, la SEM ha indicato i motivi per cui non ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente pertinenti per il ricono- scimento della qualità di rifugiato e ciò indipendentemente dai dubbi espressi in merito alla verosimiglianza di alcune allegazioni; che altresì, dall’argomentazione del memoriale ricorsuale si evince che il ricorrente si sia reso pienamente conto della portata della decisione impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. ricorso pag. 4 e seg.); che pertanto, fa- cendo difetto di una delle due condizioni cumulative, la SEM non ha violato il suo obbligo di motivazione con l'esimersi dall'analizzare la verosimi- glianza delle allegazioni del ricorrente, che di conseguenza, il provvedimento sindacato ossequia pienamente i cri- teri giurisprudenziali esposti sopra e la doglianza è quindi infondata, che in secondo luogo, nel suo gravame l’insorgente rileva come nel prov- vedimento sindacato sarebbe stato omesso di menzionare il motivo princi- pale delle persecuzioni del richiedente e della sua famiglia, ossia il lavoro del padre e del fratello F. per il governo e contro i talebani, nelle loro rispet- tive mansioni di comandante e soldato della polizia; che di conseguenza, egli sarebbe esposto ad una persecuzione riflessa; che inoltre, l’espatrio verso l’Europa di J. avrebbe rappresentato un ulteriore motivo per i talebani per perseguitare la famiglia; che altresì, il pericolo di persecuzione dei ta- lebani sarebbe stato e sarebbe tutt’ora concreto, nonostante il ritorno di in Afghanistan di J.; che infatti, J. sarebbe unicamente tornato per proteggere
D-3262/2022 Pagina 7 la sua famiglia dal momento che lo zio non sarebbe più stato in grado di farlo; che dipoi il richiedente specifica come l’espatrio non sarebbe avve- nuto immediatamente dopo il tentato sequestro, in quanto vi sarebbero stati problemi – tra i quali la mancanza di documenti – che avrebbero ostacolato la sua partenza; che tuttavia, in seguito, data la situazione insostenibile egli sarebbe stato costretto a partire senza documenti e visto; che pertanto, egli ribadisce il timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni rile- vanti ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di ritorno in Afghanistan, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà rico- nosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, se- gnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua ap- partenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni, che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi
D-3262/2022 Pagina 8 riferimenti); che sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che ora, senza approfondire la questione se il racconto del ricorrente con- tenga degli indicatori d’inverosimiglianza, le violenze e le persecuzioni rife- rite, non permettono di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d’asilo, che anzitutto, il padre e fratello F. avrebbero perso la vita anni prima du- rante un attacco della postazione della polizia del distretto di E._______ da parte dei talebani (cfr. atto SEM 33/11 D12, D14), che sebbene, entrambi hanno fatto parte delle forze di polizia del prece- dente governo, ciò non comporta a priori una persecuzione riflessa per i famigliari, inoltre ogni caso deve essere esaminato singolarmente (cfr. sen- tenza del TAF D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.4.2), che nella fattispecie, il richiedente assieme al resto della famiglia – eccetto il fratello maggiore J., il quale si sarebbe trasferito in F._______ per circa un anno – avrebbero continuato a vivere in Afghanistan, presso lo zio ma- terno (cfr. atto SEM 33/11 D12), che durante questo periodo, il richiedente ha riferito di due o tre attacchi alla casa dello zio (cfr. atto SEM 31/11 D35-36); che tuttavia, egli non sa- rebbe entrato direttamente in contatto con i talebani; che invero, gli aggres- sori avrebbero bussato alla porta/campanello e non ricevendo nessuna ri- sposta si sarebbero arrampicati sul tetto (cfr. atto SEM 33/11 D37); che una sola volta sarebbero riusciti ad entrare in casa, ma l’interessato e i suoi famigliari sarebbero riusciti a nascondersi (cfr. atto SEM 31/11 D37), che nemmeno l’episodio inerente al personaggio camuffato da zio che avrebbe tentato di entrare in casa avrebbe avuto alcuna conseguenza no- nostante gli avessero chiuso la porta in faccia (cfr. atto SEM 31/11 D12), che inoltre, per quanto concerne il fratello J., al quale i talebani durante la sua assenza avrebbero confiscato tutti i beni della sua azienda con l’aiuto del suo vice, non si riscontrano atti successivi al suo ritorno in Patria che avrebbe attentato alla sua incolumità; che infatti, sebbene abbia ricevuto,
D-3262/2022 Pagina 9 sette mesi dopo il suo rientro in Afghanistan, una convocazione ad un’udienza da parte dei talebani (cfr. atto SEM 16/- ID-Nr. 006/2; 33/11 D56-57), la sua mancata comparsa non ha avuto conseguenze (cfr. atto SEM 33/11 D58, D69); che neppure, la lettera di minacce (cfr. atto SEM 16/- ID-Nr. 007/2) – priva di data – non ha condotto a persecuzioni con- crete, che pertanto, non vi sono indizi tesi a sostanziare l’esistenza di un fondato timore, in un prossimo futuro, in ordine a misure di persecuzione riflessa, né in ragione del legame con il padre e il fratello F. né in ragione del legame con il fratello J. (cfr. sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4), che altresì il richiedente, dal ritorno del fratello J. in Afghanistan, ha unica- mente riportato di esser stato seguito, di rientro dalla palestra, dai talebani, i quali avrebbero avuto l’intenzione di sequestrarlo (cfr. atto SEM 33/11 D41-43); che tuttavia, egli avrebbe continuato a recarsi in tale luogo (cfr. atto SEM 33/11, D42); che nonostante egli abbia atteso sei mesi prima di espatriare (cfr. atto SEM 33/11 D44), oltre a tale tentativo non gli sarebbe accaduto altro (cfr. atto SEM 33/11 D50), che pertanto, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell’insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, che confermino come quest’ultimo sia stato espo- sto o lo sarà in un futuro prossimo, e secondo un’elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
D-3262/2022 Pagina 10 che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa era mi- norenne al momento del deposito della domanda d’asilo e lo è tutt’ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali; che pertanto si ri- nuncia a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)
D-3262/2022 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta.
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3262/2022 Sentenza del 13 novembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Deborah D'Aveni; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Michela Gentile, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento; procedura celere); decisione della SEM del 8 luglio 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ (di seguito: il ricorrente) ha presentato in Svizzera il (...) aprile 2022, la procura conferita dall'interessato il 13 aprile 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale relativo alla prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (PA RMNA) del 26 aprile 2022, in presenza della sua rappresentante legale e persona di fiducia, la copia della taskera consegnata dall'interessato in stessa data, l'esame clinico del 3 maggio 2022 per accertare l'età del richiedente ed i risultati della perizia sull'età del 16 maggio 2022, lo scritto del 30 maggio 2022, mediante il quale il ricorrente ha trasmesso:
- licenza di lavoro del fratello J.;
- taskera del fratello J.;
- denuncia alle autorità del fratello J.;
- risposta alla denuncia;
- convocazione del fratello J. dai talebani;
- lettera di minaccia dai talebani al fratello J.; il verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 30 giugno 2022, il parere della rappresentante legale del 7 luglio 2022 sul progetto di decisione della SEM del 4 luglio 2022, la decisione della SEM dell'8 luglio 2022, notificata il medesimo giorno, mediante la quale detta autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria, a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, il ricorso del 28 luglio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 luglio 2022), per mezzo del quale l'insorgente ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato egli ha invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa proceda ad nuovo esame delle allegazioni e ad un completamento di istruttoria in merito alla qualità di rifugiato e all'asilo; egli ha altresì presentato, anche in considerazione della minore età, istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, che l'insorgente, cittadino afghano, di etnia tagica, proveniente dal villaggio di B._______ (distretto di C._______; provincia di D._______) ha dichiarato che il padre e il fratello F. sarebbero stati uccisi, almeno tre anni fa, da parte dei talebani; che quest'ultimi avrebbero attaccato la postazione della polizia del distretto di E._______, nella quale si sarebbero trovati entrambi i famigliari; che il padre sarebbe stato un comandante della polizia mentre il fratello F. un soldato; che due settimane più tardi, la madre avrebbe esortato il fratello J., il quale era un uomo d'affari, a lasciare il Paese, in quanto avrebbe temuto per la sua vita; che da quel momento, il richiedente e il resto della famiglia, si sarebbero trasferiti presso lo zio materno; che tempo dopo, il fratello J., avrebbe chiamato i famigliari comunicando loro di trovarsi in F._______; che durante la sua assenza, il suo vice e socio d'azienda avrebbe informato i talebani che J. si sarebbe trasferito in Europa; che i talebani, oltre a confiscare l'azienda e tutti i beni, avrebbero iniziato a minacciare la famiglia rimasta in Afghanistan; che inoltre, avrebbero affermato: "Adesso uno di voi si trova in un Paese di infedeli e sta collaborando con loro, bisogna uccidervi" e diverse volte avrebbero attaccato la casa dello zio materno dove il richiedente e il resto della famiglia viveva; che dipoi, una sera una persona avrebbe tentato di entrare nella loro abitazione fingendosi di essere lo zio; che la famiglia si sarebbe molto spaventata e lo zio avrebbe chiamato il fratello J. pregandolo di tornare in Afghanistan in quanto egli non sarebbe più stato in grado di dare protezione; che il fratello J. avrebbe fatto ritorno a marzo 2020 e il richiedente assieme alla famiglia si sarebbero trasferiti in un appartamento; che successivamente, i talebani avrebbero tentato di sequestrare il richiedente senza successo mentre rientrava una sera dalla palestra; che tale episodio avrebbe indotto l'interessato a lasciare il Paese d'origine, che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato non soddisfarebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che in particolare, l'autorità inferiore ha sottolineato come il richiedente sarebbe rimasto dall'inizio delle minacce dei talebani per almeno due anni nel suo Paese d'origine e senza prendere precauzioni particolari; che ad ogni modo, nonostante l'interessato e la sua famiglia avessero subito due o tre attacchi alla loro casa ed una persona mascherata avrebbe tentato di entrare nella loro proprietà non gli sarebbe accaduto nulla; che inoltre, a dire dell'autorità inferiore, il fratello J. non avrebbe fatto ritorno in Afghanistan se i precitati sarebbero stati in pericolo di vita e sicuramente non si sarebbe trattenuto per circa un anno; che altresì, dal ritorno del fratello J., le persecuzioni sarebbero diminuite; che infatti, il richiedente - per un intervallo di circa un anno - avrebbe vissuto unicamente un tentato sequestro; che oltretutto, egli non sarebbe stato in grado di dare informazioni al riguardo; che dipoi, la SEM ha constatato come il richiedente, se fosse stato veramente in pericolo, non avrebbe atteso altri sei mesi dal presunto sequestro per espatriare illegalmente; che pertanto, l'autorità inferiore non ha ritenuto, per la loro caratteristica ed intensità, le persecuzioni allegate sufficienti per aver costretto il richiedente ad espatriare; che dipoi, l'autorità di prima istanza ha osservato come i mezzi di prova prodotti non sarebbero atti a dimostrare un'intensità pertinente in materia d'asilo delle persecuzioni da parte dei talebani; che infine, la SEM ha osservato che non essendo palesemente soddisfatte le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, ella si sarebbe potuta esimere dall'esaminare la verosimiglianza delle dichiarazioni, che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che in primo luogo, egli censura una violazione del diritto di essere sentito; che a suo dire, il ragionamento dell'autorità di prima istanza parrebbe per certi versi "oscuro" e per altri incompleto; che in effetti, da una parte l'autorità l'inferiore non avrebbe esaminato la verosimiglianza delle sue allegazioni, ma dall'altra avrebbe messo in dubbio quanto da lui dichiarato e avrebbe eseguito solo parzialmente l'esame della pertinenza rispetto a determinati aspetti; che pertanto, la SEM sarebbe incorsa in una violazione dell'obbligo di motivazione oppure le sue allegazioni sarebbero da ritenersi verosimili, che vista la doglianza in tal senso è necessario anzitutto determinare se la SEM, con l'esimersi dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni, abbia violato il diritto di essere sentito del ricorrente, rispettivamente il suo obbligo di motivazione; che tale censura formale va analizzata a titolo preliminare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5), che l'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito; che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che anzitutto, giova rammentare che rilevanza e verosimiglianza sono condizioni cumulative per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo; che se i motivi addotti, poiché non rilevanti, non danno titolo ad ottenere la protezione internazionale richiesta, non vi è necessità alcuna, ai fini dell'obbligo di motivazione, di esprimersi anche sulla loro verosimiglianza in materia d'asilo (cfr., tra le tante, le sentenze del TAF D-1587/2021 del 17 aprile 2023 consid. 6.4; D-5026/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 7.3.2.1), che inoltre, nel provvedimento sindacato, la SEM ha indicato i motivi per cui non ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato e ciò indipendentemente dai dubbi espressi in merito alla verosimiglianza di alcune allegazioni; che altresì, dall'argomentazione del memoriale ricorsuale si evince che il ricorrente si sia reso pienamente conto della portata della decisione impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. ricorso pag. 4 e seg.); che pertanto, facendo difetto di una delle due condizioni cumulative, la SEM non ha violato il suo obbligo di motivazione con l'esimersi dall'analizzare la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, che di conseguenza, il provvedimento sindacato ossequia pienamente i criteri giurisprudenziali esposti sopra e la doglianza è quindi infondata, che in secondo luogo, nel suo gravame l'insorgente rileva come nel provvedimento sindacato sarebbe stato omesso di menzionare il motivo principale delle persecuzioni del richiedente e della sua famiglia, ossia il lavoro del padre e del fratello F. per il governo e contro i talebani, nelle loro rispettive mansioni di comandante e soldato della polizia; che di conseguenza, egli sarebbe esposto ad una persecuzione riflessa; che inoltre, l'espatrio verso l'Europa di J. avrebbe rappresentato un ulteriore motivo per i talebani per perseguitare la famiglia; che altresì, il pericolo di persecuzione dei talebani sarebbe stato e sarebbe tutt'ora concreto, nonostante il ritorno di in Afghanistan di J.; che infatti, J. sarebbe unicamente tornato per proteggere la sua famiglia dal momento che lo zio non sarebbe più stato in grado di farlo; che dipoi il richiedente specifica come l'espatrio non sarebbe avvenuto immediatamente dopo il tentato sequestro, in quanto vi sarebbero stati problemi - tra i quali la mancanza di documenti - che avrebbero ostacolato la sua partenza; che tuttavia, in seguito, data la situazione insostenibile egli sarebbe stato costretto a partire senza documenti e visto; che pertanto, egli ribadisce il timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Afghanistan, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni, che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che ora, senza approfondire la questione se il racconto del ricorrente contenga degli indicatori d'inverosimiglianza, le violenze e le persecuzioni riferite, non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo, che anzitutto, il padre e fratello F. avrebbero perso la vita anni prima durante un attacco della postazione della polizia del distretto di E._______ da parte dei talebani (cfr. atto SEM 33/11 D12, D14), che sebbene, entrambi hanno fatto parte delle forze di polizia del precedente governo, ciò non comporta a priori una persecuzione riflessa per i famigliari, inoltre ogni caso deve essere esaminato singolarmente (cfr. sentenza del TAF D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.4.2), che nella fattispecie, il richiedente assieme al resto della famiglia - eccetto il fratello maggiore J., il quale si sarebbe trasferito in F._______ per circa un anno - avrebbero continuato a vivere in Afghanistan, presso lo zio materno (cfr. atto SEM 33/11 D12), che durante questo periodo, il richiedente ha riferito di due o tre attacchi alla casa dello zio (cfr. atto SEM 31/11 D35-36); che tuttavia, egli non sarebbe entrato direttamente in contatto con i talebani; che invero, gli aggressori avrebbero bussato alla porta/campanello e non ricevendo nessuna risposta si sarebbero arrampicati sul tetto (cfr. atto SEM 33/11 D37); che una sola volta sarebbero riusciti ad entrare in casa, ma l'interessato e i suoi famigliari sarebbero riusciti a nascondersi (cfr. atto SEM 31/11 D37), che nemmeno l'episodio inerente al personaggio camuffato da zio che avrebbe tentato di entrare in casa avrebbe avuto alcuna conseguenza nonostante gli avessero chiuso la porta in faccia (cfr. atto SEM 31/11 D12), che inoltre, per quanto concerne il fratello J., al quale i talebani durante la sua assenza avrebbero confiscato tutti i beni della sua azienda con l'aiuto del suo vice, non si riscontrano atti successivi al suo ritorno in Patria che avrebbe attentato alla sua incolumità; che infatti, sebbene abbia ricevuto, sette mesi dopo il suo rientro in Afghanistan, una convocazione ad un'udienza da parte dei talebani (cfr. atto SEM 16/- ID-Nr. 006/2; 33/11 D56-57), la sua mancata comparsa non ha avuto conseguenze (cfr. atto SEM 33/11 D58, D69); che neppure, la lettera di minacce (cfr. atto SEM 16/- ID-Nr. 007/2) - priva di data - non ha condotto a persecuzioni concrete, che pertanto, non vi sono indizi tesi a sostanziare l'esistenza di un fondato timore, in un prossimo futuro, in ordine a misure di persecuzione riflessa, né in ragione del legame con il padre e il fratello F. né in ragione del legame con il fratello J. (cfr. sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4), che altresì il richiedente, dal ritorno del fratello J. in Afghanistan, ha unicamente riportato di esser stato seguito, di rientro dalla palestra, dai talebani, i quali avrebbero avuto l'intenzione di sequestrarlo (cfr. atto SEM 33/11 D41-43); che tuttavia, egli avrebbe continuato a recarsi in tale luogo (cfr. atto SEM 33/11, D42); che nonostante egli abbia atteso sei mesi prima di espatriare (cfr. atto SEM 33/11 D44), oltre a tale tentativo non gli sarebbe accaduto altro (cfr. atto SEM 33/11 D50), che pertanto, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, che confermino come quest'ultimo sia stato esposto o lo sarà in un futuro prossimo, e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa era minorenne al momento del deposito della domanda d'asilo e lo è tutt'ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali; che pertanto si rinuncia a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: