opencaselaw.ch

D-5026/2021

D-5026/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-13 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, dichiaratosi cittadino srilankese di etnia tamil, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). B. Il (...) agosto 2021 il richiedente ha sostenuto un'audizione inerente il rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 12/10; di seguito: verbale 1). In data (...) settembre 2021 si è tenuto con il medesimo un colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 15/2); rispettivamente l'(...) ottobre 2021 l'interessato è stato sentito riguardo i suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 19/13; di seguito: verbale 2). Nel corso delle summenzionate audizioni egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario del distretto di B._______ (ubicato nella Provincia del (...) dello Sri Lanka; cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg., pag. 4; verbale 2, D65, pag. 10). Il mattino del (...), allorché egli si sarebbe recato al mercato come solito poiché ivi (...), lo avrebbero fermato delle persone che si trovavano in un "Van". Esse lo avrebbero dapprima questionato circa dove stesse andando, e poi fatto salire sul veicolo, lo avrebbero bendato, picchiato, e condotto in una casa e successivamente rilasciato lo stesso giorno. Tali persone, durante il rapimento, non gli avrebbero rivolto nessuna parola ulteriore, anche su sua richiesta del perché si comportassero in quel modo con lui, ma avrebbero continuato unicamente a malmenarlo, fratturandogli anche il (...). Nel pomeriggio del medesimo giorno, dopo essere stato liberato, egli si sarebbe poi recato all'ospedale per farsi medicare, rimanendo in seguito per (...) a casa, senza svolgere attività lavorativa. Il (...) avrebbe tuttavia ripreso il suo lavoro di (...). Il (...), sarebbe nuovamente stato rapito da un gruppo di persone, che lo avrebbero fatto salire sul loro veicolo accusandolo di averli denunciati alla polizia per (...), ciò che egli avrebbe negato. Tali persone gli avrebbero sottratto una (...) e l'(...), come pure (...) che aveva con sé. In tale occasione l'interessato sarebbe stato bendato, minacciato, picchiato e torturato alle parti intime, nonché condotto in una casa. Lo avrebbero rilasciato soltanto nel pomeriggio, dopo che egli avrebbe promesso loro di consegnare (...) o (...) (...) (...) giorni dopo, con la minaccia che lo avrebbero accoltellato o comunque non lasciato in vita se non avesse portato loro i soldi richiesti. Per tale rapimento, l'(...), si sarebbe recato in polizia, presentando denuncia. Successivamente, per timore di essere trovato ed ucciso da tali persone, si sarebbe rifugiato presso degli amici a C._______, B._______, fino all'espatrio intervenuto il (...). In caso di rientro nel suo Paese d'origine, egli teme per la sua vita, a causa delle minacce che avrebbe ricevuto. L'interessato non ha presentato alcuna documentazione a supporto delle sue allegazioni. C. Il 18 ottobre 2021 il richiedente asilo, per il tramite della sua rappresentante legale, ha presentato il parere (cfr. atto SEM n. 23/5) al progetto di decisione della SEM del 14 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 22/9). D. Con decisione del 19 ottobre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 26/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Per mezzo del plico raccomandato del 18 novembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione, concludendo all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni con il passaggio alla procedura ampliata. Contestualmente il ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]; sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione quale DTAF]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 5.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore dopo aver citato alcune osservazioni per la valutazione di racconti basati sull'esperienza piuttosto che su quelli inventati - richiamandosi anche alla cosiddetta "psicologica della testimonianza" - riferendosi a varie fonti, ha ritenuto entrambi i rapimenti allegati dall'insorgente come inverosimili. Invero, in merito l'insorgente avrebbe rilasciato delle dichiarazioni vaghe, prive di dettagli e poco sostanziate. Riguardo al primo evento che gli sarebbe occorso il (...), il richiedente avrebbe riportato anche delle asserzioni incoerenti riguardo a quando sarebbe stato picchiato, nonché non avrebbe più nominato spontaneamente il fatto che il gruppo di persone che lo avrebbe rapito gli avrebbe occasionato la rottura del (...), dopo il suo racconto spontaneo, allorché gli sarebbe stata offerta in modo reiterato la possibilità di esporre una narrazione dettagliata riguardo all'accaduto. Anche rispetto al secondo rapimento, che sarebbe avvenuto il (...), avrebbe rilasciato delle allegazioni discrepanti circa come si sarebbero svolti i fatti, in particolare di ciò che gli sarebbe accaduto all'interno del van. Non contenendo quindi quei criteri di qualità che farebbero propendere per la verosimiglianza del suo esposto, malgrado le sue capacità individuali, la SEM ha inoltre osservato come le sue dichiarazioni non sarebbero neppure pertinenti dal profilo dell'asilo. Altresì, ritenuto come le asserzioni circa i due rapimenti siano inverosimili, ad uguale conclusione si giungerebbe di convesso per la denuncia ed il fatto che egli avrebbe vissuto nascosto fino all'espatrio. L'autorità inferiore ha, in un passo successivo, ritenuto come posto che le dichiarazioni dell'insorgente non soddisferebbero le condizioni di credibilità di cui all'art. 7 LAsi, possa esimersi dall'esaminare se i fatti addotti siano rilevanti in materia d'asilo. Proseguendo nell'analisi, nel provvedimento sindacato vengono espresse delle osservazioni in rapporto al parere al progetto di decisione della SEM, ritenendo che le stesse non contengano elementi che giustificherebbero una modifica della valutazione formulata in precedenza. In particolare l'autorità pregressa ha ribadito come, a prescindere dal tipo di valutazione e dalla "gravità" degli episodi che una persona avrebbe vissuto, le asserzioni dell'interessato sarebbero senza dubbio di sorta inconsistenti, vaghe e superficiali. Malgrado gli sarebbe stata offerta nel corso dell'audizione più volte la possibilità di esporre in dettaglio quanto vissuto, egli non avrebbe mai aggiunto alcun particolare che facesse propendere per la verosimiglianza di quanto da lui narrato. Altresì, riguardo all'annotazione della sua rappresentante legale di aver interrotto l'insorgente in due occasioni nel corso dell'audizione federale, la SEM ha rammentato come abbia la facoltà di interrompere il richiedente l'asilo allorché quest'ultimo si distaccherebbe dall'argomento trattato, ciò che sarebbe avvenuto in specie. Concernente poi l'affermazione della rappresentante legale che l'autorità inferiore non avrebbe messo in dubbio le torture alle parti intime da lui subite nel corso dei rapimenti, si dedurrebbe chiaramente dall'argomentazione presentata nella decisione, come avendo ritenuto l'autorità inferiore inverosimili i detti rapimenti, anche le torture subite siano conseguentemente da ritenersi non credibili. Circa infine l'evenienza presentata dalla rappresentante legale che la polizia non avrebbe potuto fornirgli la protezione adeguata nel suo Paese d'origine contro le violenze subite, l'autorità sindacata ha ritenuto superflua ed inutile un'analisi riguardo alla volontà di protezione della polizia srilankese, come postulato dall'insorgente, ai fini della valutazione della verosimiglianza delle sue asserzioni. Dalle sue dichiarazioni non sarebbe difatti emerso alcun elemento o indizio che possa condurre la SEM a credere che le autorità srilankesi non lo avrebbero aiutato o protetto da qualsiasi problematica egli possa riscontrare in patria.

E. 5.2 Dal canto suo, nel gravame, l'insorgente, dopo aver ripercorso alcuni fatti esposti nel corso di procedura di prima istanza, critica la valutazione della verosimiglianza che avrebbe proposto la SEM nella decisione avversata, che sarebbe irrispettosa dei principi invece sanciti dalla giurisprudenza del Tribunale. Invero, riferendosi alla giurisprudenza ed alle fonti richiamate nella decisione avversata riguardo alle conoscenze ed ai metodi della "psicologia della testimonianza", il ricorrente denota come gli stessi sarebbero attinenti ai procedimenti penali e pertanto sostanzialmente inapplicabili alla procedura d'asilo secondo i principi giurisprudenziali sanciti dal Tribunale. A tal proposito, rimarca in particolare come vi sarebbe una sostanziale differenza di contenuti, senso ed obiettivo, tra il termine "interrogatorio" e l'espressione "audizione sui motivi d'asilo". Successivamente, il ricorrente censura le conclusioni a cui è giunta la SEM nel provvedimento avversato in merito alle allegazioni dei due rapimenti da lui rilasciate. Invero, al contrario di quanto ritenuto nella decisione impugnata, egli avrebbe esposto il primo episodio in modo dettagliato, non soltanto illustrando quanto accaduto nella vettura, ma aggiungendo anche numerosi dettagli circa l'aggressione subita nell'abitazione. Emergerebbe poi chiaramente dalle sue dichiarazioni, come egli sarebbe stato picchiato sia nel van che una volta giunto nella casa, come peraltro sarebbe stato evidenziato nella decisione medesima. Il ricorrente rileva inoltre come il rivivere tali dolorosi avvenimenti gli provocherebbe angoscia ed agitazione, ciò che avrebbe forse influito sulla qualità del racconto esposto in audizione. Anche riguardo alla circostanza del (...) fratturato, egli non sarebbe stato contraddittorio, né lo avrebbe negato in corso di audizione, ma interrogato in merito, avrebbe confermato tale evenienza. Per di più, nel racconto spontaneo, avrebbe descritto l'episodio della frattura dell'(...) con dovizia di particolari, come pure le conseguenze che ciò gli avrebbe comportato sulla sua attività lavorativa. La rappresentante del ricorrente ribadisce inoltre come la funzionaria incaricata nel corso dell'audizione lo avrebbe interrotto in due occasioni riguardo l'esposizione del primo rapimento, anche se le predette interruzioni non sarebbero state supportate da un reale discostamento dell'interessato dall'argomento trattato, ciò che avrebbe paradossalmente contribuito al raggiungimento della vaghezza delle allegazioni dell'insorgente denotata dalla SEM nella decisione avversata. In merito poi alle dichiarazioni rese rispetto al secondo rapimento, l'interessato sottolinea dapprima come sarebbe stato picchiato, spogliato, derubato, come pure torturato alle parti intime e gli avrebbero richiesto dei soldi già nel van. Poiché la descrizione di tali avvenimenti sarebbe risultata al ricorrente particolarmente gravosa, sarebbe verosimile che le emozioni abbiano influito sul suo racconto portandolo ad inevitabili incongruenze. Peraltro, analizzando nel complesso le sue allegazioni, esse apparirebbero al contrario di quanto rimarcato dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, sufficientemente concrete, prive di contraddizioni e plausibili. In un passo successivo, il ricorrente ritiene come la SEM non avrebbe correttamente esaminato il rischio di violazione degli art. 3 CEDU (RS 0.101), art. 3 della Convenzione conto la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura) e art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), se il ricorrente dovesse rientrare in Sri Lanka. Invero egli rischierebbe al suo rientro di essere ingiustamente arrestato e torturato per la sua attività (...), oltreché per essere espatriato ed aver domandato asilo all'estero. Al riguardo la SEM avrebbe pure omesso di analizzare le implicazioni dell'attuale contesto politico sul suo profilo di rischio, come pure se lo Stato d'origine possiederebbe sia la capacità che la volontà di offrire protezione all'interessato. Alla luce di tali elementi, l'insorgente ritiene come le sue dichiarazioni siano da giudicare verosimili e chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame delle sue allegazioni dal profilo dell'art. 3 LAsi, segnatamente rispetto alla capacità ed alla volontà di protezione delle autorità srilankesi, nel distretto di B._______ ed in relazione ai rapimenti, violenze e tentata estorsione di cui sarebbe stato vittima il ricorrente. Ciò sarebbe peraltro da trattare nell'ambito di una procedura ampliata, essendo la procedura celere inadeguata per la valutazione di un caso quale quello in oggetto.

E. 6 Risulta d'uopo evidenziare come, nella presente disamina, il ricorrente, per mezzo della propria rappresentante legale, si sia limitato a presentare delle conclusioni meramente cassatorie riguardo all'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti pertinenti da parte dell'autorità inferiore, senza tuttavia proporre alcuna conclusione relativa al riconoscimento della qualità di rifugiato e/o alla concessione dell'asilo. Tuttavia il gravame è articolato in preponderanza su delle argomentazioni in rapporto alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d'asilo dell'insorgente (cfr. p.ti 12 e 13, pag. 6 segg. del ricorso), e pertanto quest'ultimo dimostra con tali considerazioni di non voler rinunciare di fatto totalmente agli aspetti materiali d'asilo. Pertanto il Tribunale esaminerà nei considerandi successivi anche la verosimiglianza e la rilevanza dei motivi d'asilo allegati dall'insorgente (cfr. infra consid. 8-10).

E. 7.1 Occorre dapprima denotare come le censure formali sollevate dal ricorrente circa l'incompletezza dell'istruzione adempiuta dalla SEM, in particolare rispetto all'analisi delle sue allegazioni dal profilo dell'art. 3 LAsi e della capacità e volontà di protezione delle autorità srilankesi nel suo caso specifico, nonché dell'inadeguatezza della trattazione del presente caso nella procedura celere invece che in quella ampliata, vanno trattate d'ingresso, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata.

E. 7.2.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 7.2.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144).

E. 7.2.3 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA).

E. 7.2.4 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 6.2 e F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 7.3.1 Nella presente disamina, innanzitutto il Tribunale rileva che nel corso dell'audizione federale, il ricorrente ha potuto essere sentito diffusamente sui suoi motivi d'asilo e né nel suo parere, né men che meno nel suo gravame, il ricorrente ha presentato ulteriori elementi che già non fossero presenti nella prima. A tal proposito, la tesi evidenziata nel ricorso che l'interessato sarebbe stato interrotto inopportunamente due volte da parte dell'auditrice, ciò che avrebbe contribuito a rendere le sue risposte incomplete, non può essere in alcun modo seguita. Invero, appare limpidamente dai quesiti reiterati postigli dalla funzionaria incaricata della SEM rispetto a quanto sarebbe successo nel corso del primo rapimento (cfr. verbale 2, D11 e D12, pag. 5), che allorché egli è stato interrotto, lui stava esulando dal quesito posto dall'interrogante, essendo che stava proseguendo raccontando di quando avrebbe incontrato "un signore", ovvero a conclusione del rapimento e di quanto veniva chiesto. Non può quindi essere accolta la censura in tal senso in merito all'agire della SEM. Egli ha peraltro avuto l'occasione, anche successivamente, di raccontare in modo dettagliato gli accadimenti che sarebbero occorsi durante tale primo rapimento (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 5 segg.), e quindi di presentare degli eventuali elementi aggiuntivi al suo narrato. Per quanto poi a ragione la rappresentante legale dell'insorgente sottolinei come la valutazione della verosimiglianza delle allegazioni vada effettuata nell'ambito di quanto disposto dall'art. 7 LAsi, e non invece sull'approccio basato sulla psicologia della testimonianza, valido in ambito penale ma non in materia d'asilo, appare in maniera chiara dall'argomentazione presentata dalla SEM - a prescindere quindi dai riferimenti giurisprudenziali alla predetta teoria (cfr. p.to II/pag. 4 della decisione impugnata) - che la sua valutazione delle allegazioni dell'insorgente si sia basata rettamente sul disposto di cui all'art. 7 LAsi ed i criteri applicabili in materia. Ciò che invero traspare dal gravame rispetto alla valutazione adempiuta dall'autorità inferiore, è che il ricorrente contesti in realtà l'apprezzamento giuridico della situazione effettuato dall'istanza inferiore, ciò che però non risulta essere una questione formale da trattare preliminarmente, bensì attiene al merito della questione, e verrà quindi esposta dappresso (cfr. infra consid. 8). Per quanto poi concerne il fatto che la SEM avrebbe dovuto valutare la capacità e la volontà di protezione delle autorità srilankesi nel caso specifico, avendo l'autorità inferiore ritenuto a ragione, come si vedrà nei considerandi seguenti, inverosimili e non pertinenti gli eventi che avrebbero condotto l'insorgente all'espatrio (cfr. infra consid. 8-10), un tale esame non risultava essere in alcun modo necessario.

E. 7.3.2.1 Proseguendo nell'analisi, l'insorgente lamenta l'evenienza che la SEM avrebbe omesso, a torto, nella valutazione esposta nella decisione avversata di analizzare il profilo di rischio dell'insorgente in caso di rientro in Sri Lanka. Appare invero nella querelata decisione, che l'autorità inferiore, dopo averli valutati come inverosimili ha ritenuto di potersi esimere dall'esaminare se i fatti addotti fossero rilevanti in materia d'asilo. Il Tribunale, pur osservando come rilevanza e verosimiglianza sono condizioni cumulative per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, e che quindi se i motivi addotti non danno titolo ad ottenere la protezione internazionale richiesta, non vi sarebbe necessità alcuna, ai fini dell'obbligo di motivazione, di esprimersi anche sulla loro rilevanza in materia d'asilo. Tuttavia, per quanto concerne la situazione di richiedenti l'asilo srilankesi, secondo la sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. consid. 6, 8 e 9), anche nel caso in cui i motivi d'asilo siano ritenuti inverosimili, occorre esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, per dei motivi insorti dopo la fuga. Nella stessa sentenza di riferimento testé referenziata, il Tribunale ha analizzato la problematica del rischio, per i richiedenti tamil che rientrano in Sri Lanka, di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità, se non persino di seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l'opposizione e segnatamente con il movimento delle LTTE, del quale le autorità temono sempre una rinascita. In tale sentenza il Tribunale ha esposto determinati fattori di rischio detti "forti", i quali sono di per sé soli suscettibili di fondare un timore di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo - l'iscrizione nella "Stop List" (cfr. consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2); l'esistenza di legami presunti o avverati con le LTTE, attuali o passati, per quanto la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi, di voler riavviare il conflitto etnico nel Paese (cfr. consid. 8.4.1 e 8.5.3); nonché un impegno politico particolare in esilio contro il regime srilankese (cfr. consid. 8.4.2 e 8.5.4). Il Tribunale ha anche descritto dei fattori di rischio cosiddetti "deboli", ovvero quelli che non sono sufficienti presi singolarmente ed a sé stanti, per fondare un timore di persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. Rientrano in quest'ultima categoria: il ritorno in Sri Lanka senza alcun documento d'identità valido ed il rinvio forzato o il rimpatrio per l'intermediazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (cfr. ibidem, consid. 8.4.4); nonché la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo del richiedente asilo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5). Tuttavia questi ultimi, combinati con dei fattori di rischio forti, sono di natura da aumentare il pericolo incorso dal richiedente asilo di essere interrogato e controllato al suo ritorno in Sri Lanka. Inoltre, secondo il caso di specie, i fattori di rischio deboli possono essere pure tra loro combinati ed avverarsi determinanti per far ritenere un timore fondato di persecuzione (cfr. sentenza E-1866/2015 succitata consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto con tutti gli elementi del dossier, per determinare se siano o meno di natura a conferire un profilo di rischio all'interessato (cfr. sentenza del Tribunale E-807/2018 del 24 gennaio 2020 consid. 6.1.1). In tali fattispecie, occorrerà esaminare in particolare se i fattori di rischio concreti, invocati e resi verosimili, siano suscettibili di fondare un timore di persecuzione in caso di ritorno. Tale esame si baserà su dei motivi posteriori alla fuga, ma tenendo conto di fattori di rischio che esistevano già prima della partenza.

E. 7.3.3 Ora, dalla decisione avversata, non appare che un esame degli eventuali fattori di rischio presenti all'incarto sia stato adempiuto dall'autorità inferiore nella presente fattispecie, in rispetto alla giurisprudenza del Tribunale succitata, che per quanto non pertinenti per la concessione dell'asilo, potrebbero entrare in linea di conto per valutare se il ricorrente sia esposto ad un pericolo nel caso di ritorno nel Paese d'origine. Tuttavia, nell'argomentazione della SEM, si rileva come la stessa abbia perlomeno ritenuto come le problematiche occorse in patria all'insorgente non soltanto fossero inverosimili, ma neppure pertinenti (cfr. p.to II, pag. 6 ab initio). Tale motivazione, anche se non appare iscriversi per la sua brevità e laconicità nei criteri testé citati della giurisprudenza del Tribunale, e quindi in tal senso, si ravvisi da parte dell'autorità inferiore una lacuna nella motivazione della decisione impugnata - e quindi di convesso pure una violazione del diritto di essere sentito della parte - e non risponderebbe neppure alle esigenze dell'obbligo di accertare i fatti rilevanti in modo completo da parte dell'autorità inferiore. Tuttavia, tale carenza di motivazione della decisione impugnata non conduce, in casu, alla cassazione della medesima da parte del Tribunale. Invero, d'un canto l'insorgente ha potuto impugnare, con piena conoscenza di causa la decisione avversata e d'altro canto, per quanto attiene la rilevanza degli asserti dell'insorgente, il Tribunale dispone di pieno potere di apprezzamento in materia. Altresì, per i motivi che si vedranno dappresso, tali elementi non risultano essere determinanti nel caso di specie (cfr. infra consid. 11). Si ritiene pertanto che, anche venisse constatata una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, a causa di una motivazione lacunosa della decisione della SEM, la stessa sarebbe stata sanata in questa sede. Ne consegue che il Tribunale, anche per motivi di economia procedurale, ritiene di non dover annullare il provvedimento impugnato unicamente per il fatto che la SEM, senza peraltro alcuna indicazione né nelle asserzioni dell'insorgente contenute nel verbale d'audizione sui motivi d'asilo né nel gravame di un profilo di rischio particolare (cfr. infra consid. 11), abbia omesso di effettuare una valutazione completa sotto tale profilo nella decisione impugnata. Gli ulteriori aspetti sollevati nel ricorso dall'insorgente, ovvero il fatto che egli tema di essere arrestato e torturato al momento del suo rientro in Sri Lanka, come pure del contesto politico srilankese, risultano essere stati valutati nell'ambito dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata (cfr p.to III/1 e p.to III/2, pag. 8 della decisione impugnata). Peraltro, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, egli non ha mai dichiarato nel corso delle sue audizioni né con il parere che, per le sue attività (...), egli tema di essere arrestato e torturato da parte delle autorità srilankesi al momento del suo rientro in patria, avendo ricondotto le sue problematiche unicamente a terze persone e per lo più asserito di non aver mai riscontrato problematiche né con la polizia, né con i militari o con terze persone (cfr. verbale 2, D58 seg., pag. 10), ed affermato pure di aver potuto presentare una denuncia dopo il secondo rapimento (cfr. verbale 2, D9, pag. 4), ciò che risulta in antitesi con quanto allegato invece nel gravame dall'insorgente (cfr. p.to 9, pag. 4 e p.to 14, pag. 12 del ricorso). Neppure ha citato delle problematiche riferibili al contesto politico previgente in Sri Lanka, che sarebbero atte a sostanziare un suo profilo di rischio particolare, né nelle sue allegazioni, come neppure ne ha apportato di concrete nel suo gravame (cfr. anche su tale aspetto infra consid. 11). Non si vede quindi come la SEM avrebbe dovuto esaminare e valutare degli elementi che non risultavano in alcun modo dalle asserzioni dell'insorgente. Da ultimo, vista la conclusione d'inverosimiglianza dei motivi addotti dall'insorgente a fondamento del suo espatrio a cui è giunta l'autorità inferiore, il fatto che la SEM abbia valutato l'esecuzione dell'allontanamento del medesimo come ammissibile ed esigibile, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, non deriva da una valutazione della SEM fondata su fatti erronei (cfr. p.to 14, pag. 12 del ricorso), bensì su un diverso apprezzamento degli asserti dell'insorgente che attiene al merito della questione e non ad un aspetto formale, e come tale verrà trattato dappresso (cfr. infra consid. 13 segg.).

E. 7.3.4 Alla luce di quanto sopra, non risulta che la SEM, con la decisione impugnata, sia venuta meno al suo obbligo di stabilire in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, a parte quanto sopra rilevato anche in merito alla lacuna nella motivazione della decisione avversata (cfr. supra consid. 7.3.3). In tal senso, neppure si può seguire l'argomentazione del ricorrente inerente il fatto che la sua domanda d'asilo sarebbe dovuta essere trattata in procedura ampliata (circa la questione dello smistamento tra procedura celere [art. 26c LAsi] e procedura ampliata [art. 26d LAsi], si rinvia per maggiori dettagli alla sentenza di principio del Tribunale E-6713/2019 del 9 giugno 2020, pubblicata parzialmente nella DTAF 2020 VI/5 consid. 7-10) piuttosto che in quella celere, in quanto al momento dell'emissione della decisione avversata, l'autorità inferiore disponeva di tutti gli elementi giuridicamente rilevanti per esprimersi in merito alla presente causa. Le censure, sono quindi in tal senso da respingere ed il provvedimento impugnato viene invece confermato.

E. 8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 8.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 8.3 In specie il Tribunale constata come, anche volendo considerare le giustificazioni addotte nell'ambito della presente procedura ricorsuale, le allegazioni dell'insorgente lascino effettivamente sorgere legittimi dubbi quanto alla credibilità dei due eventi narrati che lo avrebbero condotto all'espatrio, in quanto caratterizzate da riferimenti incoerenti, generici e poco persuasivi proprio sui presunti contatti avuti con dei gruppi di persone alla base del timore del ricorrente di subire persecuzioni.

E. 8.3.1 Innanzitutto, incoerente appare la descrizione della dinamica del primo rapimento che sarebbe occorso il (...). Invero dall'esposto libero, si evince che questi sarebbe stato picchiato e che gli avrebbero bendato gli occhi soltanto allorché lo avrebbero portato "in un luogo" (cfr. verbale 2, D6, pag. 3), dinamica che è in seguito stata pure ribadita (cfr. verbale 2, D11 seg., pag. 5); salvo poi, senza alcuna spiegazione, ricondurre invece le percosse ed il bendaggio sugli occhi, già all'interno del van, dopo che lo avrebbero fatto salire sullo stesso (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 5). Tali versioni rese, su dei punti chiave del suo racconto, risultano essere fortemente incoerenti, ed in alcun modo spiegabili con quanto affermato dall'insorgente nel gravame, dove ha unicamente ribadito di essere stato picchiato sia all'interno del van che della casa, senza tuttavia apportare alcun elemento concreto atto ad appianare la divergenza di tali suoi asserti. Anche l'evenienza della frattura del (...), risulta essere poco credibile, proprio poiché, come a ragione denotato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, se in un primo momento egli ha citato nel suo racconto spontaneo tale circostanza ed il fatto che in seguito avrebbe dovuto farsi medicare come pure che sarebbe rimasto a casa per (...) prima di riprendere a lavorare; successivamente egli non ne ha più fatto alcuna menzione, allorché gli è stata offerta più volte la possibilità di raccontare nel dettaglio come si sarebbero svolti i fatti (cfr. verbale 2, D11 segg., pag. 5 seg.). Soltanto di seguito, ma su preciso quesito della funzionaria incaricata della SEM, egli ha confermato tale evenienza, con una risposta lapidaria (cfr. verbale 2, D26, pag. 6: "Sì, si è rotto mentre mi picchiavano") senza tuttavia dare alcuna spiegazione del perché non avesse più addotto tale circostanza. Anche con il gravame, il ricorrente ribadisce quanto precede, attardandosi sui particolari che lui avrebbe reso nel racconto spontaneo, senza però di fatto neanche in tale contesto offrire una spiegazione dell'incoerenza del suo narrato su tale evenienza di una certa importanza, e pertanto non arrivando a delucidarla in modo credibile. Appare inoltre poco plausibile che d'un canto egli abbia potuto vedere che la casa dove si sarebbe trovato era vicino a dei (...), anzi addirittura riferendo che assomigliava un po' al suo (...) (cfr. verbale 2, D24, pag. 6); e d'altro canto invece asserendo che non avrebbe visto né i volti dei suoi rapitori, né ha descritto ulteriori dettagli riguardo ai medesimi, lasciando intendere fosse bendato (cfr. verbale 2, D6 seg., pag. 2; D11 segg., pag. 6). Anche la dinamica descritta del secondo rapimento, che si sarebbe invece svolto il (...), non risulta essere maggiormente coerente nella narrazione del primo evento. Ciò in quanto dapprima egli ha ricondotto il bendaggio agli occhi, come pure le torture subite e la richiesta di denaro, soltanto a dopo che sarebbe giunto in "una vecchia casa" (cfr. verbale 2, D6, pag. 3 seg.); mentre che in un secondo momento dell'audizione, senza alcuna spiegazione plausibile, ha reso una versione non combaciante affermando invece che già all'interno del veicolo gli avrebbero bendato subito gli occhi, gli avrebbero chiesto il denaro e cominciato a torturarlo (cfr. verbale 2, D28 segg., pag. 7), senza tuttavia neppure accennare - anzi negando fosse successo altro rispetto a quanto descritto (cfr. verbale 2, D34, pag. 7) - alle torture che avrebbe subito all'interno della casa (cfr. verbale 2, D32 segg., pag. 7) come invece precedentemente descritto. Sorprendentemente però, dopo che la funzionaria interrogante l'ha questionato circa la suddetta discrepanza, egli ha reso una terza versione di tale circostanza, asserendo che sarebbe stato torturato sia nel veicolo che nella casa, ma senza fornire alcuna spiegazione intelligibile circa la contraddizione (cfr. verbale 2, D35 segg., pag. 7 seg.). Anche con il gravame il ricorrente non ha offerto nessun ulteriore elemento per chiarire la stessa, limitandosi unicamente a ribadire che le torture alle parti intime le avrebbe subite sia nella vettura che nella vecchia abitazione. Pur volendo considerare con il massimo zelo il fatto che per il ricorrente rivivere tali episodi potesse risultare difficile e non privo di emozioni, visto anche il tempo trascorso dagli eventi e l'importanza di tali circostanze rispetto ai motivi di fuga, era non di meno lecito attendersi dall'insorgente una coerenza generale nell'esposizione dei medesimi. Per di più, dal verbale d'audizione non traspare alcuna particolare emozione o difficoltà nel raccontare tali circostanze, che il ricorrente avrebbe palesato. Appare inoltre quanto mai singolare e contraddittoria l'evenienza secondo la quale il ricorrente, interrogato circa il suo ultimo giorno di lavoro, ha in primo luogo asserito non ricordarsene esattamente (cfr. verbale 2, D44, pag. 8), per poi affermare che dopo (...) non avrebbe più lavorato (cfr. verbale 2, D45, pag. 8); salvo poi in secondo luogo, e soltanto dopo che l'interrogante ha esplicitato quanto da lui addotto, asserire invece che dopo la denuncia in polizia avvenuta l'(...), non avrebbe più lavorato (cfr. verbale 2, D46 segg., pag. 8 seg.). Invero, stupisce la circostanza che, malgrado il ricorrente abbia riferito senza problemi della data della denuncia (cfr. verbale 2, D41, pag. 8), se effettivamente non avesse più lavorato dopo la stessa, non abbia fornito già nelle sue prime dichiarazioni in merito una data esatta di quando avrebbe compiuto la sua ultima giornata lavorativa (cfr. verbale 2, D44 segg., pag. 8), anzi dichiarando un periodo non combaciante (cfr. verbale 2, D45, pag. 8).

E. 8.3.2 Proseguendo nell'analisi, pur riconoscendo che l'insorgente abbia riferito di determinati elementi, segnatamente della data in cui gli stessi episodi si sarebbero svolti, il tempo di prigionia che egli avrebbe subito, o ancora che gli avrebbero fratturato il (...) durante il primo rapimento e sottratto la (...), l'(...) e le (...) che egli aveva in tasca nel secondo episodio; tuttavia la descrizione complessiva degli interi avvenimenti, non contengono un certo numero di indicatori che diano l'impressione di un vissuto personale di tali circostanze così come da lui narrate. Invero, nonostante le precise richieste di delucidazioni quo a quanto sarebbe successo dal momento in cui lo avrebbero fatto salire sul veicolo sino a quando lo avrebbero rilasciato sia durante il primo rapimento che nel secondo, il ricorrente ha sostanzialmente e brevemente ripreso alcuni elementi già narrati nel corso del racconto spontaneo, senza tuttavia aggiungere maggiori dettagli allo stesso (cfr. verbale 2, D11 segg., pag. 5 segg.), anzi addirittura contraddicendosi e non riportando più alcuni particolari in precedenza narrati (cfr. supra consid. 8.3.1). Nel racconto nulla è specificato ad esempio di come si sarebbe ritrovato sul van e di una descrizione delle persone che lo avrebbero rapito, salvo per il primo episodio asserire che il veicolo si sarebbe fermato, delle persone lo avrebbero questionato su dove stesse andando, e gli avrebbero detto di salire rispettivamente fatto salire (cfr. verbale 2, D6, pag. 2; D11 segg., pag. 5); e nel secondo evento, che un gruppo di persone giunto a bordo di un veicolo lo avrebbe fatto salire (cfr. verbale 2, D6, pag. 3; D27, pag. 6), che si trattava di un gruppo che (...), ma che tali "(...) persone" sarebbero state tutte con il volto coperto, e che il veicolo sarebbe stato (...) (cfr. verbale 2, D9, pag. 4). Neppure ulteriori dettagli sono stati dati dall'insorgente circa le percosse che avrebbe subito in entrambe le circostanze, asserendo soltanto di essere stato picchiato, o ancora riguardo al posto in cui sarebbe stato trattenuto, descrivendo unicamente trattarsi in entrambe le evenienze di una casa (cfr. verbale 2, D11 e D12, pag. 5; D20, pag. 6; D24 seg., pag. 6; D32 seg., pag. 7); o vecchia casa (cfr. verbale 2, D6, pag. 3) - per il secondo episodio si sarebbe trovata vicino ad un (...) (cfr. verbale 2, D24, pag. 6) - dettagli propinati che appaiono essere del tutto stereotipati e per nulla convincenti di un'esperienza realmente vissuta. Stupisce inoltre come, seppure egli avrebbe ricevuto delle minacce, anche di morte, da parte degli individui nel secondo rapimento se non avesse ottemperato al pagamento della somma richiesta di lì a (...) giorni (cfr. verbale 2, D27 seg., pag. 6), non ha mai riferito il luogo o il modo in cui avrebbe dovuto consegnare il denaro, neppure allorché avrebbe depositato la denuncia in polizia (cfr. verbale 2, D9, pag. 4), mancanza di un aspetto che appare particolarmente importante per i motivi d'asilo dell'insorgente, in quanto è a seguito di tale tentata estorsione che egli avrebbe deciso di darsi alla fuga e che temerebbe delle ripercussioni nel caso di un suo rientro in Sri Lanka (cfr. verbale 2, D77, pag. 11).

E. 8.3.3 Visto quanto precede, l'insieme delle dichiarazioni dell'insorgente che lo avrebbero condotto all'espatrio, non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 9 A titolo meramente abbondanziale, e per buona pace del ricorrente, anche si ritenessero le allegazioni dell'insorgente verosimili, neppure dal profilo della rilevanza (art. 3 LAsi) i suoi asserti appaiono essere pertinenti ai sensi dell'asilo. Per quanto concerne il primo rapimento, essendo che il ricorrente non appare dalle sue dichiarazioni aver subito alcuna ripercussione di sorta, ed anzi avrebbe ripreso a lavorare indisturbato per circa (...) anni dopo il medesimo, il nesso di causalità materiale tra il medesimo evento ed il timore di essere perseguitato in patria e l'espatrio conseguente, difetta, in quanto quest'ultimo non risulta essere stato ingenerato da tale avvenimento (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). Anche dopo il secondo rapimento, malgrado il ricorrente abbia asserito di essersi nascosto presso degli amici, fino al suo espatrio, avvenuto a distanza di ben (...) dallo stesso, egli non risulta essere mai stato ricercato dall'asserito gruppo criminale che lo avrebbe rapito e minacciato di ripercussioni se non avesse loro consegnato il denaro richiesto, neppure dopo il suo espatrio. Pertanto, il timore per il ricorrente - almeno dal profilo oggettivo - di essere esposto a dei seri pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, già al momento del suo espatrio non appariva più in alcun modo essere attuale e concreto, essendo rammentato in tale contesto come degli indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano, non risultano sufficienti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Non da ultimo, appare inoltre che i motivi addotti dall'insorgente non siano riconducibili ad uno dei motivi elencati esaustivamente all'art. 3 LAsi, ma derivanti secondo i suoi asserti da problematiche di concorrenza sul lavoro (cfr. verbale 2, D9, pag. 4; D22, pag. 6), risultando pertanto irrilevanti in materia d'asilo. Per di più, trattandosi di un rischio di esposizione ad atti pregiudizievoli emananti da terzi e non da entità statali, occorrerebbe ancora, perché il gravame meriti accoglimento, che il ricorrente non sia in misura di ottenere un'appropriata protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4 e DTAF 2011/51), ciò che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo con i suoi asserti ricorsuali, anzi dalle affermazioni da lui rese in corso d'audizione, risulta come le autorità srilankesi, nell'unica evenienza in cui egli si è rivolto alla polizia, abbiano dimostrato la loro volontà di proteggerlo e di poter offrire l'aiuto richiesto (cfr. verbale 2, D9, pag. 4).

E. 10 Alla luce di tutto quanto precede, sia del profilo della verosimiglianza (art. 7 LAsi) che della rilevanza (art. 3 LAsi), il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tali punti in questione confermata.

E. 11.1 L'insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga. Difatti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente non risulta aver mai interessato la giustizia srilankese ed ha dichiarato di non avere mai avuto problematiche con le autorità del suo paese d'origine (cfr. verbale 2, D58, pag. 10), ciò che esclude che egli possa essere stato registrato nella "Stop List" dalle autorità srilankesi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Egli non appare nemmeno essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3), non avendo in particolare narrato di attività politiche da lui svolte o di una sua appartenenza alle LTTE. In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. anche in merito la sentenza del Tribunale E-350/2017 consid. 4.4). Le sole evenienze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia (...) e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. anche a tal proposito fra le tante la sentenza del Tribunale E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle predette al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette quindi di riconoscere, in casu, il rischio di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria dell'insorgente. Anche la circostanza allegata da quest'ultimo di avere dei segni sulla schiena che attesterebbero delle percosse che lui avrebbe ricevuto (cfr. verbale 2, D77, pag. 11 e atto SEM n. 23/5, pag. 4), peraltro evenienza mai concretizzata dal ricorrente non avendo segnatamente mai presentato della documentazione medica a supporto, non è di per sé sola, né in una valutazione globale con gli elementi sopra citati, atta a mutare la conclusione testé esposta. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto, o apportati con il gravame, che rendano verosimile che l'insorgente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2).

E. 11.2 Riassumendo, ne discende che il ricorrente non può pertanto prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'elevata probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga. Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

E. 12 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 13.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20, LStrI), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 13.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per le meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 14 Nel provvedimento querelato, la SEM ha ritenuto in sunto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile - non essendo in particolare ravvisabili né dalle dichiarazioni né dagli atti degli indizi che facciano ritenere come un rientro nel suo Paese d'origine potrebbe esporlo ad un'elevata probabilità di subire una pena o un trattamento vietati dalle disposizioni di diritto internazionale referenziate - ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d'origine che personale, come pure possibile. Nella propria impugnativa, secondo il senso, il ricorrente contesta anche tale valutazione dal profilo dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In primo luogo ritiene come proprio perché egli sarebbe entrato nel mirino di bande criminali, temerebbe per la sua vita ed incolumità in caso di un suo rientro in Sri Lanka. Inoltre, sarebbe proprio l'attività nel (...) che gli avrebbe causato i problemi che lo avrebbero spinto a lasciare il suo Paese d'origine. Egli sarebbe pertanto sprovvisto della sua attività lavorativa, e non saprebbe neppure al momento chi si stia occupando del suo (...).

E. 15.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 15.2 Nel caso in esame, il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'art. 5 cpv. 1 LAsi, non trova applicazione nella sua fattispecie. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili né agli atti né men che meno apportati con il gravame degli elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura, o ancora dall'art. 33 Conv. rifugiati. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 15.3 Per il resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è ad essa sola a tal punto compromessa da rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. La stessa CorteEDU ha affrontato ripetutamente la questione, giungendo a conclusione che non si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 54705/08). Inoltre, la recente evoluzione congiunturale susseguente all'elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa - al quale il ricorrente fa pure riferimento nel suo ricorso (cfr. p.to 13, pag. 11) - non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di patire atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). Altresì, né dal gravame, né dagli atti, risultano elementi per ritenere che lo stato valetudinario del ricorrente, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 15.4 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 16.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 16.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 16.3 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esigibile in tutta la provincia (...) - dal quale il ricorrente proviene essendo originario di B._______ - ad eccezione della regione di D._______ (per quest'ultima regione cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale D-3619/2016 del 16 ottobre 2017, in particolare consid. 9.5), qualora i criteri individuali di esigibilità siano dati, ovvero segnatamente: l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3). Inoltre, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti più recentemente in Sri Lanka, anche rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, l'analisi già effettuata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 succitata, risulta essere tutt'ora attuale, e ciò anche successivamente alle elezioni parlamentari del 5 agosto 2020 (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5610/2017 del 25 novembre 2021 consid. 9.3.1 con ulteriori riferimenti citati).

E. 16.4 All'occorrenza, non sono ravvisabili all'incarto neppure dei motivi individuali che renderebbero inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. In primo luogo, dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, il medesimo nel corso dell'audizione federale ha allegato di soffrire unicamente di un po' di mal di testa poiché non avrebbe dormito bene, ma ha negato di soffrire di problemi di salute particolari (cfr. verbale 2, D4 seg., pag. 2). Non si ritrovano più quindi nelle sue affermazioni quanto dichiarato dal medesimo nel corso del colloquio Dublino, ovvero che soffrirebbe di vene varicose che gli causerebbero dolenze alla gamba destra da un anno, come pure, sempre da un anno, di allergie alimentari che gli occasionerebbero dei rigonfiamenti alla gamba sinistra (cfr. atto SEM n. 15/2). Tali ultime problematiche di salute, si possono quindi ritenere guarite, o comunque anche non lo fossero non rappresenterebbero un ostacolo per l'allontanamento dell'insorgente, in quanto non lo esporrebbero ad una degradazione rapida del suo stato di salute al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Ciò in quanto egli stesso ha riferito di aver ricevuto le necessarie cure in Sri Lanka in passato, e non v'è alcun indizio che faccia presagire che non ne riceverebbe anche in futuro, in caso di bisogno. Per il resto, si può senz'altro rinviare alle considerazioni contenute nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 8 seg. della decisione impugnata), che risultano essere da questo profilo sufficientemente complete e corrette (cfr. anche supra consid. 7.3.3). Invero, le sole evenienze che il ricorrente non beneficerebbe più della sua attività lucrativa né saprebbe chi si occuperebbe del suo (...), come allegato nel ricorso, non sono di per sé degli elementi che rendano inesigibile il suo allontanamento, in quanto egli non dimostra né rende per lo meno verosimile che per questi motivi egli si ritroverebbe al suo ritorno in Sri Lanka in una situazione di minaccia esistenziale, potendo segnatamente beneficiare di una rete famigliare e sociale, sulla quale far capo, in caso di necessità, nel contesto di un reinserimento. Si rammenta inoltre in tale ambito come le autorità di asilo possano esigere al momento dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone la quale età e stato di salute permetta loro, in caso di rientro, di sormontare le difficoltà iniziali per trovarsi un alloggio ed un lavoro che assicuri loro un minimo vitale (cfr. in particolare DTAF 2010/41 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2140/2018 del 18 agosto 2021 consid. 12.5). Per il resto, avendo già ritenuto inverosimili ed irrilevanti i motivi d'asilo dell'insorgente, non si entrerà ulteriormente in merito a quanto sollevato nel gravame sotto tale aspetto.

E. 16.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, risulta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 17 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Per il resto, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all'epidemia da coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. a titolo d'esempio le sentenze del Tribunale D-5610/2017 consid. 9.4 e D-4495/2019 del 17 novembre 2021 consid. 12.2).

E. 18 Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

E. 19 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 20 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 21 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 22 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5026/2021 Sentenza del 13 dicembre 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Mia Fuchs, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, rappresentato dalla MLaw Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 19 ottobre 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi cittadino srilankese di etnia tamil, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). B. Il (...) agosto 2021 il richiedente ha sostenuto un'audizione inerente il rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 12/10; di seguito: verbale 1). In data (...) settembre 2021 si è tenuto con il medesimo un colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 15/2); rispettivamente l'(...) ottobre 2021 l'interessato è stato sentito riguardo i suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 19/13; di seguito: verbale 2). Nel corso delle summenzionate audizioni egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario del distretto di B._______ (ubicato nella Provincia del (...) dello Sri Lanka; cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg., pag. 4; verbale 2, D65, pag. 10). Il mattino del (...), allorché egli si sarebbe recato al mercato come solito poiché ivi (...), lo avrebbero fermato delle persone che si trovavano in un "Van". Esse lo avrebbero dapprima questionato circa dove stesse andando, e poi fatto salire sul veicolo, lo avrebbero bendato, picchiato, e condotto in una casa e successivamente rilasciato lo stesso giorno. Tali persone, durante il rapimento, non gli avrebbero rivolto nessuna parola ulteriore, anche su sua richiesta del perché si comportassero in quel modo con lui, ma avrebbero continuato unicamente a malmenarlo, fratturandogli anche il (...). Nel pomeriggio del medesimo giorno, dopo essere stato liberato, egli si sarebbe poi recato all'ospedale per farsi medicare, rimanendo in seguito per (...) a casa, senza svolgere attività lavorativa. Il (...) avrebbe tuttavia ripreso il suo lavoro di (...). Il (...), sarebbe nuovamente stato rapito da un gruppo di persone, che lo avrebbero fatto salire sul loro veicolo accusandolo di averli denunciati alla polizia per (...), ciò che egli avrebbe negato. Tali persone gli avrebbero sottratto una (...) e l'(...), come pure (...) che aveva con sé. In tale occasione l'interessato sarebbe stato bendato, minacciato, picchiato e torturato alle parti intime, nonché condotto in una casa. Lo avrebbero rilasciato soltanto nel pomeriggio, dopo che egli avrebbe promesso loro di consegnare (...) o (...) (...) (...) giorni dopo, con la minaccia che lo avrebbero accoltellato o comunque non lasciato in vita se non avesse portato loro i soldi richiesti. Per tale rapimento, l'(...), si sarebbe recato in polizia, presentando denuncia. Successivamente, per timore di essere trovato ed ucciso da tali persone, si sarebbe rifugiato presso degli amici a C._______, B._______, fino all'espatrio intervenuto il (...). In caso di rientro nel suo Paese d'origine, egli teme per la sua vita, a causa delle minacce che avrebbe ricevuto. L'interessato non ha presentato alcuna documentazione a supporto delle sue allegazioni. C. Il 18 ottobre 2021 il richiedente asilo, per il tramite della sua rappresentante legale, ha presentato il parere (cfr. atto SEM n. 23/5) al progetto di decisione della SEM del 14 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 22/9). D. Con decisione del 19 ottobre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 26/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Per mezzo del plico raccomandato del 18 novembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione, concludendo all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni con il passaggio alla procedura ampliata. Contestualmente il ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

2. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]; sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione quale DTAF]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore dopo aver citato alcune osservazioni per la valutazione di racconti basati sull'esperienza piuttosto che su quelli inventati - richiamandosi anche alla cosiddetta "psicologica della testimonianza" - riferendosi a varie fonti, ha ritenuto entrambi i rapimenti allegati dall'insorgente come inverosimili. Invero, in merito l'insorgente avrebbe rilasciato delle dichiarazioni vaghe, prive di dettagli e poco sostanziate. Riguardo al primo evento che gli sarebbe occorso il (...), il richiedente avrebbe riportato anche delle asserzioni incoerenti riguardo a quando sarebbe stato picchiato, nonché non avrebbe più nominato spontaneamente il fatto che il gruppo di persone che lo avrebbe rapito gli avrebbe occasionato la rottura del (...), dopo il suo racconto spontaneo, allorché gli sarebbe stata offerta in modo reiterato la possibilità di esporre una narrazione dettagliata riguardo all'accaduto. Anche rispetto al secondo rapimento, che sarebbe avvenuto il (...), avrebbe rilasciato delle allegazioni discrepanti circa come si sarebbero svolti i fatti, in particolare di ciò che gli sarebbe accaduto all'interno del van. Non contenendo quindi quei criteri di qualità che farebbero propendere per la verosimiglianza del suo esposto, malgrado le sue capacità individuali, la SEM ha inoltre osservato come le sue dichiarazioni non sarebbero neppure pertinenti dal profilo dell'asilo. Altresì, ritenuto come le asserzioni circa i due rapimenti siano inverosimili, ad uguale conclusione si giungerebbe di convesso per la denuncia ed il fatto che egli avrebbe vissuto nascosto fino all'espatrio. L'autorità inferiore ha, in un passo successivo, ritenuto come posto che le dichiarazioni dell'insorgente non soddisferebbero le condizioni di credibilità di cui all'art. 7 LAsi, possa esimersi dall'esaminare se i fatti addotti siano rilevanti in materia d'asilo. Proseguendo nell'analisi, nel provvedimento sindacato vengono espresse delle osservazioni in rapporto al parere al progetto di decisione della SEM, ritenendo che le stesse non contengano elementi che giustificherebbero una modifica della valutazione formulata in precedenza. In particolare l'autorità pregressa ha ribadito come, a prescindere dal tipo di valutazione e dalla "gravità" degli episodi che una persona avrebbe vissuto, le asserzioni dell'interessato sarebbero senza dubbio di sorta inconsistenti, vaghe e superficiali. Malgrado gli sarebbe stata offerta nel corso dell'audizione più volte la possibilità di esporre in dettaglio quanto vissuto, egli non avrebbe mai aggiunto alcun particolare che facesse propendere per la verosimiglianza di quanto da lui narrato. Altresì, riguardo all'annotazione della sua rappresentante legale di aver interrotto l'insorgente in due occasioni nel corso dell'audizione federale, la SEM ha rammentato come abbia la facoltà di interrompere il richiedente l'asilo allorché quest'ultimo si distaccherebbe dall'argomento trattato, ciò che sarebbe avvenuto in specie. Concernente poi l'affermazione della rappresentante legale che l'autorità inferiore non avrebbe messo in dubbio le torture alle parti intime da lui subite nel corso dei rapimenti, si dedurrebbe chiaramente dall'argomentazione presentata nella decisione, come avendo ritenuto l'autorità inferiore inverosimili i detti rapimenti, anche le torture subite siano conseguentemente da ritenersi non credibili. Circa infine l'evenienza presentata dalla rappresentante legale che la polizia non avrebbe potuto fornirgli la protezione adeguata nel suo Paese d'origine contro le violenze subite, l'autorità sindacata ha ritenuto superflua ed inutile un'analisi riguardo alla volontà di protezione della polizia srilankese, come postulato dall'insorgente, ai fini della valutazione della verosimiglianza delle sue asserzioni. Dalle sue dichiarazioni non sarebbe difatti emerso alcun elemento o indizio che possa condurre la SEM a credere che le autorità srilankesi non lo avrebbero aiutato o protetto da qualsiasi problematica egli possa riscontrare in patria. 5.2 Dal canto suo, nel gravame, l'insorgente, dopo aver ripercorso alcuni fatti esposti nel corso di procedura di prima istanza, critica la valutazione della verosimiglianza che avrebbe proposto la SEM nella decisione avversata, che sarebbe irrispettosa dei principi invece sanciti dalla giurisprudenza del Tribunale. Invero, riferendosi alla giurisprudenza ed alle fonti richiamate nella decisione avversata riguardo alle conoscenze ed ai metodi della "psicologia della testimonianza", il ricorrente denota come gli stessi sarebbero attinenti ai procedimenti penali e pertanto sostanzialmente inapplicabili alla procedura d'asilo secondo i principi giurisprudenziali sanciti dal Tribunale. A tal proposito, rimarca in particolare come vi sarebbe una sostanziale differenza di contenuti, senso ed obiettivo, tra il termine "interrogatorio" e l'espressione "audizione sui motivi d'asilo". Successivamente, il ricorrente censura le conclusioni a cui è giunta la SEM nel provvedimento avversato in merito alle allegazioni dei due rapimenti da lui rilasciate. Invero, al contrario di quanto ritenuto nella decisione impugnata, egli avrebbe esposto il primo episodio in modo dettagliato, non soltanto illustrando quanto accaduto nella vettura, ma aggiungendo anche numerosi dettagli circa l'aggressione subita nell'abitazione. Emergerebbe poi chiaramente dalle sue dichiarazioni, come egli sarebbe stato picchiato sia nel van che una volta giunto nella casa, come peraltro sarebbe stato evidenziato nella decisione medesima. Il ricorrente rileva inoltre come il rivivere tali dolorosi avvenimenti gli provocherebbe angoscia ed agitazione, ciò che avrebbe forse influito sulla qualità del racconto esposto in audizione. Anche riguardo alla circostanza del (...) fratturato, egli non sarebbe stato contraddittorio, né lo avrebbe negato in corso di audizione, ma interrogato in merito, avrebbe confermato tale evenienza. Per di più, nel racconto spontaneo, avrebbe descritto l'episodio della frattura dell'(...) con dovizia di particolari, come pure le conseguenze che ciò gli avrebbe comportato sulla sua attività lavorativa. La rappresentante del ricorrente ribadisce inoltre come la funzionaria incaricata nel corso dell'audizione lo avrebbe interrotto in due occasioni riguardo l'esposizione del primo rapimento, anche se le predette interruzioni non sarebbero state supportate da un reale discostamento dell'interessato dall'argomento trattato, ciò che avrebbe paradossalmente contribuito al raggiungimento della vaghezza delle allegazioni dell'insorgente denotata dalla SEM nella decisione avversata. In merito poi alle dichiarazioni rese rispetto al secondo rapimento, l'interessato sottolinea dapprima come sarebbe stato picchiato, spogliato, derubato, come pure torturato alle parti intime e gli avrebbero richiesto dei soldi già nel van. Poiché la descrizione di tali avvenimenti sarebbe risultata al ricorrente particolarmente gravosa, sarebbe verosimile che le emozioni abbiano influito sul suo racconto portandolo ad inevitabili incongruenze. Peraltro, analizzando nel complesso le sue allegazioni, esse apparirebbero al contrario di quanto rimarcato dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, sufficientemente concrete, prive di contraddizioni e plausibili. In un passo successivo, il ricorrente ritiene come la SEM non avrebbe correttamente esaminato il rischio di violazione degli art. 3 CEDU (RS 0.101), art. 3 della Convenzione conto la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura) e art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), se il ricorrente dovesse rientrare in Sri Lanka. Invero egli rischierebbe al suo rientro di essere ingiustamente arrestato e torturato per la sua attività (...), oltreché per essere espatriato ed aver domandato asilo all'estero. Al riguardo la SEM avrebbe pure omesso di analizzare le implicazioni dell'attuale contesto politico sul suo profilo di rischio, come pure se lo Stato d'origine possiederebbe sia la capacità che la volontà di offrire protezione all'interessato. Alla luce di tali elementi, l'insorgente ritiene come le sue dichiarazioni siano da giudicare verosimili e chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame delle sue allegazioni dal profilo dell'art. 3 LAsi, segnatamente rispetto alla capacità ed alla volontà di protezione delle autorità srilankesi, nel distretto di B._______ ed in relazione ai rapimenti, violenze e tentata estorsione di cui sarebbe stato vittima il ricorrente. Ciò sarebbe peraltro da trattare nell'ambito di una procedura ampliata, essendo la procedura celere inadeguata per la valutazione di un caso quale quello in oggetto.

6. Risulta d'uopo evidenziare come, nella presente disamina, il ricorrente, per mezzo della propria rappresentante legale, si sia limitato a presentare delle conclusioni meramente cassatorie riguardo all'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti pertinenti da parte dell'autorità inferiore, senza tuttavia proporre alcuna conclusione relativa al riconoscimento della qualità di rifugiato e/o alla concessione dell'asilo. Tuttavia il gravame è articolato in preponderanza su delle argomentazioni in rapporto alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d'asilo dell'insorgente (cfr. p.ti 12 e 13, pag. 6 segg. del ricorso), e pertanto quest'ultimo dimostra con tali considerazioni di non voler rinunciare di fatto totalmente agli aspetti materiali d'asilo. Pertanto il Tribunale esaminerà nei considerandi successivi anche la verosimiglianza e la rilevanza dei motivi d'asilo allegati dall'insorgente (cfr. infra consid. 8-10). 7. 7.1 Occorre dapprima denotare come le censure formali sollevate dal ricorrente circa l'incompletezza dell'istruzione adempiuta dalla SEM, in particolare rispetto all'analisi delle sue allegazioni dal profilo dell'art. 3 LAsi e della capacità e volontà di protezione delle autorità srilankesi nel suo caso specifico, nonché dell'inadeguatezza della trattazione del presente caso nella procedura celere invece che in quella ampliata, vanno trattate d'ingresso, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata. 7.2 7.2.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 7.2.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). 7.2.3 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). 7.2.4 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 6.2 e F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 7.3 7.3.1 Nella presente disamina, innanzitutto il Tribunale rileva che nel corso dell'audizione federale, il ricorrente ha potuto essere sentito diffusamente sui suoi motivi d'asilo e né nel suo parere, né men che meno nel suo gravame, il ricorrente ha presentato ulteriori elementi che già non fossero presenti nella prima. A tal proposito, la tesi evidenziata nel ricorso che l'interessato sarebbe stato interrotto inopportunamente due volte da parte dell'auditrice, ciò che avrebbe contribuito a rendere le sue risposte incomplete, non può essere in alcun modo seguita. Invero, appare limpidamente dai quesiti reiterati postigli dalla funzionaria incaricata della SEM rispetto a quanto sarebbe successo nel corso del primo rapimento (cfr. verbale 2, D11 e D12, pag. 5), che allorché egli è stato interrotto, lui stava esulando dal quesito posto dall'interrogante, essendo che stava proseguendo raccontando di quando avrebbe incontrato "un signore", ovvero a conclusione del rapimento e di quanto veniva chiesto. Non può quindi essere accolta la censura in tal senso in merito all'agire della SEM. Egli ha peraltro avuto l'occasione, anche successivamente, di raccontare in modo dettagliato gli accadimenti che sarebbero occorsi durante tale primo rapimento (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 5 segg.), e quindi di presentare degli eventuali elementi aggiuntivi al suo narrato. Per quanto poi a ragione la rappresentante legale dell'insorgente sottolinei come la valutazione della verosimiglianza delle allegazioni vada effettuata nell'ambito di quanto disposto dall'art. 7 LAsi, e non invece sull'approccio basato sulla psicologia della testimonianza, valido in ambito penale ma non in materia d'asilo, appare in maniera chiara dall'argomentazione presentata dalla SEM - a prescindere quindi dai riferimenti giurisprudenziali alla predetta teoria (cfr. p.to II/pag. 4 della decisione impugnata) - che la sua valutazione delle allegazioni dell'insorgente si sia basata rettamente sul disposto di cui all'art. 7 LAsi ed i criteri applicabili in materia. Ciò che invero traspare dal gravame rispetto alla valutazione adempiuta dall'autorità inferiore, è che il ricorrente contesti in realtà l'apprezzamento giuridico della situazione effettuato dall'istanza inferiore, ciò che però non risulta essere una questione formale da trattare preliminarmente, bensì attiene al merito della questione, e verrà quindi esposta dappresso (cfr. infra consid. 8). Per quanto poi concerne il fatto che la SEM avrebbe dovuto valutare la capacità e la volontà di protezione delle autorità srilankesi nel caso specifico, avendo l'autorità inferiore ritenuto a ragione, come si vedrà nei considerandi seguenti, inverosimili e non pertinenti gli eventi che avrebbero condotto l'insorgente all'espatrio (cfr. infra consid. 8-10), un tale esame non risultava essere in alcun modo necessario. 7.3.2 7.3.2.1 Proseguendo nell'analisi, l'insorgente lamenta l'evenienza che la SEM avrebbe omesso, a torto, nella valutazione esposta nella decisione avversata di analizzare il profilo di rischio dell'insorgente in caso di rientro in Sri Lanka. Appare invero nella querelata decisione, che l'autorità inferiore, dopo averli valutati come inverosimili ha ritenuto di potersi esimere dall'esaminare se i fatti addotti fossero rilevanti in materia d'asilo. Il Tribunale, pur osservando come rilevanza e verosimiglianza sono condizioni cumulative per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, e che quindi se i motivi addotti non danno titolo ad ottenere la protezione internazionale richiesta, non vi sarebbe necessità alcuna, ai fini dell'obbligo di motivazione, di esprimersi anche sulla loro rilevanza in materia d'asilo. Tuttavia, per quanto concerne la situazione di richiedenti l'asilo srilankesi, secondo la sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. consid. 6, 8 e 9), anche nel caso in cui i motivi d'asilo siano ritenuti inverosimili, occorre esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, per dei motivi insorti dopo la fuga. Nella stessa sentenza di riferimento testé referenziata, il Tribunale ha analizzato la problematica del rischio, per i richiedenti tamil che rientrano in Sri Lanka, di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità, se non persino di seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l'opposizione e segnatamente con il movimento delle LTTE, del quale le autorità temono sempre una rinascita. In tale sentenza il Tribunale ha esposto determinati fattori di rischio detti "forti", i quali sono di per sé soli suscettibili di fondare un timore di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo - l'iscrizione nella "Stop List" (cfr. consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2); l'esistenza di legami presunti o avverati con le LTTE, attuali o passati, per quanto la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi, di voler riavviare il conflitto etnico nel Paese (cfr. consid. 8.4.1 e 8.5.3); nonché un impegno politico particolare in esilio contro il regime srilankese (cfr. consid. 8.4.2 e 8.5.4). Il Tribunale ha anche descritto dei fattori di rischio cosiddetti "deboli", ovvero quelli che non sono sufficienti presi singolarmente ed a sé stanti, per fondare un timore di persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. Rientrano in quest'ultima categoria: il ritorno in Sri Lanka senza alcun documento d'identità valido ed il rinvio forzato o il rimpatrio per l'intermediazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (cfr. ibidem, consid. 8.4.4); nonché la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo del richiedente asilo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5). Tuttavia questi ultimi, combinati con dei fattori di rischio forti, sono di natura da aumentare il pericolo incorso dal richiedente asilo di essere interrogato e controllato al suo ritorno in Sri Lanka. Inoltre, secondo il caso di specie, i fattori di rischio deboli possono essere pure tra loro combinati ed avverarsi determinanti per far ritenere un timore fondato di persecuzione (cfr. sentenza E-1866/2015 succitata consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto con tutti gli elementi del dossier, per determinare se siano o meno di natura a conferire un profilo di rischio all'interessato (cfr. sentenza del Tribunale E-807/2018 del 24 gennaio 2020 consid. 6.1.1). In tali fattispecie, occorrerà esaminare in particolare se i fattori di rischio concreti, invocati e resi verosimili, siano suscettibili di fondare un timore di persecuzione in caso di ritorno. Tale esame si baserà su dei motivi posteriori alla fuga, ma tenendo conto di fattori di rischio che esistevano già prima della partenza. 7.3.3 Ora, dalla decisione avversata, non appare che un esame degli eventuali fattori di rischio presenti all'incarto sia stato adempiuto dall'autorità inferiore nella presente fattispecie, in rispetto alla giurisprudenza del Tribunale succitata, che per quanto non pertinenti per la concessione dell'asilo, potrebbero entrare in linea di conto per valutare se il ricorrente sia esposto ad un pericolo nel caso di ritorno nel Paese d'origine. Tuttavia, nell'argomentazione della SEM, si rileva come la stessa abbia perlomeno ritenuto come le problematiche occorse in patria all'insorgente non soltanto fossero inverosimili, ma neppure pertinenti (cfr. p.to II, pag. 6 ab initio). Tale motivazione, anche se non appare iscriversi per la sua brevità e laconicità nei criteri testé citati della giurisprudenza del Tribunale, e quindi in tal senso, si ravvisi da parte dell'autorità inferiore una lacuna nella motivazione della decisione impugnata - e quindi di convesso pure una violazione del diritto di essere sentito della parte - e non risponderebbe neppure alle esigenze dell'obbligo di accertare i fatti rilevanti in modo completo da parte dell'autorità inferiore. Tuttavia, tale carenza di motivazione della decisione impugnata non conduce, in casu, alla cassazione della medesima da parte del Tribunale. Invero, d'un canto l'insorgente ha potuto impugnare, con piena conoscenza di causa la decisione avversata e d'altro canto, per quanto attiene la rilevanza degli asserti dell'insorgente, il Tribunale dispone di pieno potere di apprezzamento in materia. Altresì, per i motivi che si vedranno dappresso, tali elementi non risultano essere determinanti nel caso di specie (cfr. infra consid. 11). Si ritiene pertanto che, anche venisse constatata una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, a causa di una motivazione lacunosa della decisione della SEM, la stessa sarebbe stata sanata in questa sede. Ne consegue che il Tribunale, anche per motivi di economia procedurale, ritiene di non dover annullare il provvedimento impugnato unicamente per il fatto che la SEM, senza peraltro alcuna indicazione né nelle asserzioni dell'insorgente contenute nel verbale d'audizione sui motivi d'asilo né nel gravame di un profilo di rischio particolare (cfr. infra consid. 11), abbia omesso di effettuare una valutazione completa sotto tale profilo nella decisione impugnata. Gli ulteriori aspetti sollevati nel ricorso dall'insorgente, ovvero il fatto che egli tema di essere arrestato e torturato al momento del suo rientro in Sri Lanka, come pure del contesto politico srilankese, risultano essere stati valutati nell'ambito dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata (cfr p.to III/1 e p.to III/2, pag. 8 della decisione impugnata). Peraltro, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, egli non ha mai dichiarato nel corso delle sue audizioni né con il parere che, per le sue attività (...), egli tema di essere arrestato e torturato da parte delle autorità srilankesi al momento del suo rientro in patria, avendo ricondotto le sue problematiche unicamente a terze persone e per lo più asserito di non aver mai riscontrato problematiche né con la polizia, né con i militari o con terze persone (cfr. verbale 2, D58 seg., pag. 10), ed affermato pure di aver potuto presentare una denuncia dopo il secondo rapimento (cfr. verbale 2, D9, pag. 4), ciò che risulta in antitesi con quanto allegato invece nel gravame dall'insorgente (cfr. p.to 9, pag. 4 e p.to 14, pag. 12 del ricorso). Neppure ha citato delle problematiche riferibili al contesto politico previgente in Sri Lanka, che sarebbero atte a sostanziare un suo profilo di rischio particolare, né nelle sue allegazioni, come neppure ne ha apportato di concrete nel suo gravame (cfr. anche su tale aspetto infra consid. 11). Non si vede quindi come la SEM avrebbe dovuto esaminare e valutare degli elementi che non risultavano in alcun modo dalle asserzioni dell'insorgente. Da ultimo, vista la conclusione d'inverosimiglianza dei motivi addotti dall'insorgente a fondamento del suo espatrio a cui è giunta l'autorità inferiore, il fatto che la SEM abbia valutato l'esecuzione dell'allontanamento del medesimo come ammissibile ed esigibile, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, non deriva da una valutazione della SEM fondata su fatti erronei (cfr. p.to 14, pag. 12 del ricorso), bensì su un diverso apprezzamento degli asserti dell'insorgente che attiene al merito della questione e non ad un aspetto formale, e come tale verrà trattato dappresso (cfr. infra consid. 13 segg.). 7.3.4 Alla luce di quanto sopra, non risulta che la SEM, con la decisione impugnata, sia venuta meno al suo obbligo di stabilire in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, a parte quanto sopra rilevato anche in merito alla lacuna nella motivazione della decisione avversata (cfr. supra consid. 7.3.3). In tal senso, neppure si può seguire l'argomentazione del ricorrente inerente il fatto che la sua domanda d'asilo sarebbe dovuta essere trattata in procedura ampliata (circa la questione dello smistamento tra procedura celere [art. 26c LAsi] e procedura ampliata [art. 26d LAsi], si rinvia per maggiori dettagli alla sentenza di principio del Tribunale E-6713/2019 del 9 giugno 2020, pubblicata parzialmente nella DTAF 2020 VI/5 consid. 7-10) piuttosto che in quella celere, in quanto al momento dell'emissione della decisione avversata, l'autorità inferiore disponeva di tutti gli elementi giuridicamente rilevanti per esprimersi in merito alla presente causa. Le censure, sono quindi in tal senso da respingere ed il provvedimento impugnato viene invece confermato. 8. 8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 8.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 8.3 In specie il Tribunale constata come, anche volendo considerare le giustificazioni addotte nell'ambito della presente procedura ricorsuale, le allegazioni dell'insorgente lascino effettivamente sorgere legittimi dubbi quanto alla credibilità dei due eventi narrati che lo avrebbero condotto all'espatrio, in quanto caratterizzate da riferimenti incoerenti, generici e poco persuasivi proprio sui presunti contatti avuti con dei gruppi di persone alla base del timore del ricorrente di subire persecuzioni. 8.3.1 Innanzitutto, incoerente appare la descrizione della dinamica del primo rapimento che sarebbe occorso il (...). Invero dall'esposto libero, si evince che questi sarebbe stato picchiato e che gli avrebbero bendato gli occhi soltanto allorché lo avrebbero portato "in un luogo" (cfr. verbale 2, D6, pag. 3), dinamica che è in seguito stata pure ribadita (cfr. verbale 2, D11 seg., pag. 5); salvo poi, senza alcuna spiegazione, ricondurre invece le percosse ed il bendaggio sugli occhi, già all'interno del van, dopo che lo avrebbero fatto salire sullo stesso (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 5). Tali versioni rese, su dei punti chiave del suo racconto, risultano essere fortemente incoerenti, ed in alcun modo spiegabili con quanto affermato dall'insorgente nel gravame, dove ha unicamente ribadito di essere stato picchiato sia all'interno del van che della casa, senza tuttavia apportare alcun elemento concreto atto ad appianare la divergenza di tali suoi asserti. Anche l'evenienza della frattura del (...), risulta essere poco credibile, proprio poiché, come a ragione denotato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, se in un primo momento egli ha citato nel suo racconto spontaneo tale circostanza ed il fatto che in seguito avrebbe dovuto farsi medicare come pure che sarebbe rimasto a casa per (...) prima di riprendere a lavorare; successivamente egli non ne ha più fatto alcuna menzione, allorché gli è stata offerta più volte la possibilità di raccontare nel dettaglio come si sarebbero svolti i fatti (cfr. verbale 2, D11 segg., pag. 5 seg.). Soltanto di seguito, ma su preciso quesito della funzionaria incaricata della SEM, egli ha confermato tale evenienza, con una risposta lapidaria (cfr. verbale 2, D26, pag. 6: "Sì, si è rotto mentre mi picchiavano") senza tuttavia dare alcuna spiegazione del perché non avesse più addotto tale circostanza. Anche con il gravame, il ricorrente ribadisce quanto precede, attardandosi sui particolari che lui avrebbe reso nel racconto spontaneo, senza però di fatto neanche in tale contesto offrire una spiegazione dell'incoerenza del suo narrato su tale evenienza di una certa importanza, e pertanto non arrivando a delucidarla in modo credibile. Appare inoltre poco plausibile che d'un canto egli abbia potuto vedere che la casa dove si sarebbe trovato era vicino a dei (...), anzi addirittura riferendo che assomigliava un po' al suo (...) (cfr. verbale 2, D24, pag. 6); e d'altro canto invece asserendo che non avrebbe visto né i volti dei suoi rapitori, né ha descritto ulteriori dettagli riguardo ai medesimi, lasciando intendere fosse bendato (cfr. verbale 2, D6 seg., pag. 2; D11 segg., pag. 6). Anche la dinamica descritta del secondo rapimento, che si sarebbe invece svolto il (...), non risulta essere maggiormente coerente nella narrazione del primo evento. Ciò in quanto dapprima egli ha ricondotto il bendaggio agli occhi, come pure le torture subite e la richiesta di denaro, soltanto a dopo che sarebbe giunto in "una vecchia casa" (cfr. verbale 2, D6, pag. 3 seg.); mentre che in un secondo momento dell'audizione, senza alcuna spiegazione plausibile, ha reso una versione non combaciante affermando invece che già all'interno del veicolo gli avrebbero bendato subito gli occhi, gli avrebbero chiesto il denaro e cominciato a torturarlo (cfr. verbale 2, D28 segg., pag. 7), senza tuttavia neppure accennare - anzi negando fosse successo altro rispetto a quanto descritto (cfr. verbale 2, D34, pag. 7) - alle torture che avrebbe subito all'interno della casa (cfr. verbale 2, D32 segg., pag. 7) come invece precedentemente descritto. Sorprendentemente però, dopo che la funzionaria interrogante l'ha questionato circa la suddetta discrepanza, egli ha reso una terza versione di tale circostanza, asserendo che sarebbe stato torturato sia nel veicolo che nella casa, ma senza fornire alcuna spiegazione intelligibile circa la contraddizione (cfr. verbale 2, D35 segg., pag. 7 seg.). Anche con il gravame il ricorrente non ha offerto nessun ulteriore elemento per chiarire la stessa, limitandosi unicamente a ribadire che le torture alle parti intime le avrebbe subite sia nella vettura che nella vecchia abitazione. Pur volendo considerare con il massimo zelo il fatto che per il ricorrente rivivere tali episodi potesse risultare difficile e non privo di emozioni, visto anche il tempo trascorso dagli eventi e l'importanza di tali circostanze rispetto ai motivi di fuga, era non di meno lecito attendersi dall'insorgente una coerenza generale nell'esposizione dei medesimi. Per di più, dal verbale d'audizione non traspare alcuna particolare emozione o difficoltà nel raccontare tali circostanze, che il ricorrente avrebbe palesato. Appare inoltre quanto mai singolare e contraddittoria l'evenienza secondo la quale il ricorrente, interrogato circa il suo ultimo giorno di lavoro, ha in primo luogo asserito non ricordarsene esattamente (cfr. verbale 2, D44, pag. 8), per poi affermare che dopo (...) non avrebbe più lavorato (cfr. verbale 2, D45, pag. 8); salvo poi in secondo luogo, e soltanto dopo che l'interrogante ha esplicitato quanto da lui addotto, asserire invece che dopo la denuncia in polizia avvenuta l'(...), non avrebbe più lavorato (cfr. verbale 2, D46 segg., pag. 8 seg.). Invero, stupisce la circostanza che, malgrado il ricorrente abbia riferito senza problemi della data della denuncia (cfr. verbale 2, D41, pag. 8), se effettivamente non avesse più lavorato dopo la stessa, non abbia fornito già nelle sue prime dichiarazioni in merito una data esatta di quando avrebbe compiuto la sua ultima giornata lavorativa (cfr. verbale 2, D44 segg., pag. 8), anzi dichiarando un periodo non combaciante (cfr. verbale 2, D45, pag. 8). 8.3.2 Proseguendo nell'analisi, pur riconoscendo che l'insorgente abbia riferito di determinati elementi, segnatamente della data in cui gli stessi episodi si sarebbero svolti, il tempo di prigionia che egli avrebbe subito, o ancora che gli avrebbero fratturato il (...) durante il primo rapimento e sottratto la (...), l'(...) e le (...) che egli aveva in tasca nel secondo episodio; tuttavia la descrizione complessiva degli interi avvenimenti, non contengono un certo numero di indicatori che diano l'impressione di un vissuto personale di tali circostanze così come da lui narrate. Invero, nonostante le precise richieste di delucidazioni quo a quanto sarebbe successo dal momento in cui lo avrebbero fatto salire sul veicolo sino a quando lo avrebbero rilasciato sia durante il primo rapimento che nel secondo, il ricorrente ha sostanzialmente e brevemente ripreso alcuni elementi già narrati nel corso del racconto spontaneo, senza tuttavia aggiungere maggiori dettagli allo stesso (cfr. verbale 2, D11 segg., pag. 5 segg.), anzi addirittura contraddicendosi e non riportando più alcuni particolari in precedenza narrati (cfr. supra consid. 8.3.1). Nel racconto nulla è specificato ad esempio di come si sarebbe ritrovato sul van e di una descrizione delle persone che lo avrebbero rapito, salvo per il primo episodio asserire che il veicolo si sarebbe fermato, delle persone lo avrebbero questionato su dove stesse andando, e gli avrebbero detto di salire rispettivamente fatto salire (cfr. verbale 2, D6, pag. 2; D11 segg., pag. 5); e nel secondo evento, che un gruppo di persone giunto a bordo di un veicolo lo avrebbe fatto salire (cfr. verbale 2, D6, pag. 3; D27, pag. 6), che si trattava di un gruppo che (...), ma che tali "(...) persone" sarebbero state tutte con il volto coperto, e che il veicolo sarebbe stato (...) (cfr. verbale 2, D9, pag. 4). Neppure ulteriori dettagli sono stati dati dall'insorgente circa le percosse che avrebbe subito in entrambe le circostanze, asserendo soltanto di essere stato picchiato, o ancora riguardo al posto in cui sarebbe stato trattenuto, descrivendo unicamente trattarsi in entrambe le evenienze di una casa (cfr. verbale 2, D11 e D12, pag. 5; D20, pag. 6; D24 seg., pag. 6; D32 seg., pag. 7); o vecchia casa (cfr. verbale 2, D6, pag. 3) - per il secondo episodio si sarebbe trovata vicino ad un (...) (cfr. verbale 2, D24, pag. 6) - dettagli propinati che appaiono essere del tutto stereotipati e per nulla convincenti di un'esperienza realmente vissuta. Stupisce inoltre come, seppure egli avrebbe ricevuto delle minacce, anche di morte, da parte degli individui nel secondo rapimento se non avesse ottemperato al pagamento della somma richiesta di lì a (...) giorni (cfr. verbale 2, D27 seg., pag. 6), non ha mai riferito il luogo o il modo in cui avrebbe dovuto consegnare il denaro, neppure allorché avrebbe depositato la denuncia in polizia (cfr. verbale 2, D9, pag. 4), mancanza di un aspetto che appare particolarmente importante per i motivi d'asilo dell'insorgente, in quanto è a seguito di tale tentata estorsione che egli avrebbe deciso di darsi alla fuga e che temerebbe delle ripercussioni nel caso di un suo rientro in Sri Lanka (cfr. verbale 2, D77, pag. 11). 8.3.3 Visto quanto precede, l'insieme delle dichiarazioni dell'insorgente che lo avrebbero condotto all'espatrio, non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

9. A titolo meramente abbondanziale, e per buona pace del ricorrente, anche si ritenessero le allegazioni dell'insorgente verosimili, neppure dal profilo della rilevanza (art. 3 LAsi) i suoi asserti appaiono essere pertinenti ai sensi dell'asilo. Per quanto concerne il primo rapimento, essendo che il ricorrente non appare dalle sue dichiarazioni aver subito alcuna ripercussione di sorta, ed anzi avrebbe ripreso a lavorare indisturbato per circa (...) anni dopo il medesimo, il nesso di causalità materiale tra il medesimo evento ed il timore di essere perseguitato in patria e l'espatrio conseguente, difetta, in quanto quest'ultimo non risulta essere stato ingenerato da tale avvenimento (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). Anche dopo il secondo rapimento, malgrado il ricorrente abbia asserito di essersi nascosto presso degli amici, fino al suo espatrio, avvenuto a distanza di ben (...) dallo stesso, egli non risulta essere mai stato ricercato dall'asserito gruppo criminale che lo avrebbe rapito e minacciato di ripercussioni se non avesse loro consegnato il denaro richiesto, neppure dopo il suo espatrio. Pertanto, il timore per il ricorrente - almeno dal profilo oggettivo - di essere esposto a dei seri pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, già al momento del suo espatrio non appariva più in alcun modo essere attuale e concreto, essendo rammentato in tale contesto come degli indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano, non risultano sufficienti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Non da ultimo, appare inoltre che i motivi addotti dall'insorgente non siano riconducibili ad uno dei motivi elencati esaustivamente all'art. 3 LAsi, ma derivanti secondo i suoi asserti da problematiche di concorrenza sul lavoro (cfr. verbale 2, D9, pag. 4; D22, pag. 6), risultando pertanto irrilevanti in materia d'asilo. Per di più, trattandosi di un rischio di esposizione ad atti pregiudizievoli emananti da terzi e non da entità statali, occorrerebbe ancora, perché il gravame meriti accoglimento, che il ricorrente non sia in misura di ottenere un'appropriata protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4 e DTAF 2011/51), ciò che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo con i suoi asserti ricorsuali, anzi dalle affermazioni da lui rese in corso d'audizione, risulta come le autorità srilankesi, nell'unica evenienza in cui egli si è rivolto alla polizia, abbiano dimostrato la loro volontà di proteggerlo e di poter offrire l'aiuto richiesto (cfr. verbale 2, D9, pag. 4).

10. Alla luce di tutto quanto precede, sia del profilo della verosimiglianza (art. 7 LAsi) che della rilevanza (art. 3 LAsi), il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tali punti in questione confermata. 11. 11.1 L'insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga. Difatti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente non risulta aver mai interessato la giustizia srilankese ed ha dichiarato di non avere mai avuto problematiche con le autorità del suo paese d'origine (cfr. verbale 2, D58, pag. 10), ciò che esclude che egli possa essere stato registrato nella "Stop List" dalle autorità srilankesi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Egli non appare nemmeno essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3), non avendo in particolare narrato di attività politiche da lui svolte o di una sua appartenenza alle LTTE. In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. anche in merito la sentenza del Tribunale E-350/2017 consid. 4.4). Le sole evenienze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia (...) e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. anche a tal proposito fra le tante la sentenza del Tribunale E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle predette al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette quindi di riconoscere, in casu, il rischio di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria dell'insorgente. Anche la circostanza allegata da quest'ultimo di avere dei segni sulla schiena che attesterebbero delle percosse che lui avrebbe ricevuto (cfr. verbale 2, D77, pag. 11 e atto SEM n. 23/5, pag. 4), peraltro evenienza mai concretizzata dal ricorrente non avendo segnatamente mai presentato della documentazione medica a supporto, non è di per sé sola, né in una valutazione globale con gli elementi sopra citati, atta a mutare la conclusione testé esposta. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto, o apportati con il gravame, che rendano verosimile che l'insorgente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). 11.2 Riassumendo, ne discende che il ricorrente non può pertanto prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'elevata probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga. Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

12. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 13. 13.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20, LStrI), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 13.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per le meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

14. Nel provvedimento querelato, la SEM ha ritenuto in sunto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile - non essendo in particolare ravvisabili né dalle dichiarazioni né dagli atti degli indizi che facciano ritenere come un rientro nel suo Paese d'origine potrebbe esporlo ad un'elevata probabilità di subire una pena o un trattamento vietati dalle disposizioni di diritto internazionale referenziate - ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d'origine che personale, come pure possibile. Nella propria impugnativa, secondo il senso, il ricorrente contesta anche tale valutazione dal profilo dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In primo luogo ritiene come proprio perché egli sarebbe entrato nel mirino di bande criminali, temerebbe per la sua vita ed incolumità in caso di un suo rientro in Sri Lanka. Inoltre, sarebbe proprio l'attività nel (...) che gli avrebbe causato i problemi che lo avrebbero spinto a lasciare il suo Paese d'origine. Egli sarebbe pertanto sprovvisto della sua attività lavorativa, e non saprebbe neppure al momento chi si stia occupando del suo (...). 15. 15.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 15.2 Nel caso in esame, il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'art. 5 cpv. 1 LAsi, non trova applicazione nella sua fattispecie. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili né agli atti né men che meno apportati con il gravame degli elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura, o ancora dall'art. 33 Conv. rifugiati. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 15.3 Per il resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è ad essa sola a tal punto compromessa da rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. La stessa CorteEDU ha affrontato ripetutamente la questione, giungendo a conclusione che non si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 54705/08). Inoltre, la recente evoluzione congiunturale susseguente all'elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa - al quale il ricorrente fa pure riferimento nel suo ricorso (cfr. p.to 13, pag. 11) - non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di patire atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). Altresì, né dal gravame, né dagli atti, risultano elementi per ritenere che lo stato valetudinario del ricorrente, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 15.4 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 16. 16.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 16.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 16.3 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esigibile in tutta la provincia (...) - dal quale il ricorrente proviene essendo originario di B._______ - ad eccezione della regione di D._______ (per quest'ultima regione cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale D-3619/2016 del 16 ottobre 2017, in particolare consid. 9.5), qualora i criteri individuali di esigibilità siano dati, ovvero segnatamente: l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3). Inoltre, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti più recentemente in Sri Lanka, anche rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, l'analisi già effettuata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 succitata, risulta essere tutt'ora attuale, e ciò anche successivamente alle elezioni parlamentari del 5 agosto 2020 (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5610/2017 del 25 novembre 2021 consid. 9.3.1 con ulteriori riferimenti citati). 16.4 All'occorrenza, non sono ravvisabili all'incarto neppure dei motivi individuali che renderebbero inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. In primo luogo, dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, il medesimo nel corso dell'audizione federale ha allegato di soffrire unicamente di un po' di mal di testa poiché non avrebbe dormito bene, ma ha negato di soffrire di problemi di salute particolari (cfr. verbale 2, D4 seg., pag. 2). Non si ritrovano più quindi nelle sue affermazioni quanto dichiarato dal medesimo nel corso del colloquio Dublino, ovvero che soffrirebbe di vene varicose che gli causerebbero dolenze alla gamba destra da un anno, come pure, sempre da un anno, di allergie alimentari che gli occasionerebbero dei rigonfiamenti alla gamba sinistra (cfr. atto SEM n. 15/2). Tali ultime problematiche di salute, si possono quindi ritenere guarite, o comunque anche non lo fossero non rappresenterebbero un ostacolo per l'allontanamento dell'insorgente, in quanto non lo esporrebbero ad una degradazione rapida del suo stato di salute al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Ciò in quanto egli stesso ha riferito di aver ricevuto le necessarie cure in Sri Lanka in passato, e non v'è alcun indizio che faccia presagire che non ne riceverebbe anche in futuro, in caso di bisogno. Per il resto, si può senz'altro rinviare alle considerazioni contenute nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 8 seg. della decisione impugnata), che risultano essere da questo profilo sufficientemente complete e corrette (cfr. anche supra consid. 7.3.3). Invero, le sole evenienze che il ricorrente non beneficerebbe più della sua attività lucrativa né saprebbe chi si occuperebbe del suo (...), come allegato nel ricorso, non sono di per sé degli elementi che rendano inesigibile il suo allontanamento, in quanto egli non dimostra né rende per lo meno verosimile che per questi motivi egli si ritroverebbe al suo ritorno in Sri Lanka in una situazione di minaccia esistenziale, potendo segnatamente beneficiare di una rete famigliare e sociale, sulla quale far capo, in caso di necessità, nel contesto di un reinserimento. Si rammenta inoltre in tale ambito come le autorità di asilo possano esigere al momento dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone la quale età e stato di salute permetta loro, in caso di rientro, di sormontare le difficoltà iniziali per trovarsi un alloggio ed un lavoro che assicuri loro un minimo vitale (cfr. in particolare DTAF 2010/41 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2140/2018 del 18 agosto 2021 consid. 12.5). Per il resto, avendo già ritenuto inverosimili ed irrilevanti i motivi d'asilo dell'insorgente, non si entrerà ulteriormente in merito a quanto sollevato nel gravame sotto tale aspetto. 16.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, risulta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

17. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Per il resto, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all'epidemia da coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. a titolo d'esempio le sentenze del Tribunale D-5610/2017 consid. 9.4 e D-4495/2019 del 17 novembre 2021 consid. 12.2).

18. Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

19. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

20. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

21. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

22. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: