Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1951/2023 Sentenza del 1° maggio 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Chiara Piras; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Mongolia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 4 aprile 2023 / N (...). Visto la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in data (...) gennaio 2023 in Svizzera, la procura conferita dall'interessato il 12 gennaio 2023 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale dell'audizione del 24 marzo 2023 giusta l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura dall'interessato, il parere dell'interessato del 3 aprile 2023 sul progetto di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 31 marzo 2023, la decisione del 4 aprile 2023, notificata il medesimo giorno, con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica del 4 aprile 2023, il ricorso dell'11 aprile 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato) per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), postulando l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, i referti delle visite mediche del 20 e del 24 aprile 2023, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino mongolo, proveniente dalla località di B._______, C._______, si sarebbe trasferito nel 2000 a D._______, città nella quale egli avrebbe vissuto fino al suo espatrio, eccetto una parentesi di tre anni - dal (...) - durante la quale l'interessato sarebbe partito per la città di E._______ in F._______; che questionato sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di aver maturato la consapevolezza di essere omosessuale durante il suo soggiorno in F._______; che al suo ritorno, nel (...), l'avrebbe comunicato alla sua famiglia, ma il suo orientamento sessuale non sarebbe stato accettato; che ciò, avrebbe portato ad una discussione con un fratello il quale l'avrebbe picchiato; che da lì in poi, egli avrebbe ricevuto molte pressioni, in particolare da parte della sua famiglia, in quanto avrebbero voluto che egli si sposasse e avesse dei figli; che il richiedente avrebbe così deciso di trasferirsi definitivamente a D._______ lontano dai famigliari; che tuttavia, i fratelli avrebbero scoperto dove egli abitava e gli avrebbero fatto visita presso il suo appartamento in due occasioni, nel 2015 e nel 2017; che in tali occasioni l'avrebbero spintonato e aggredito; che dall'ultima visita non ci sarebbero più state aggressioni fisiche, ma che a volte egli avrebbe incontrato dei membri della famiglia per strada i quali avrebbero posto molte domande facendogli pressione; che inoltre, l'interessato ha affermato di essere stato aggredito il (...) 2016 da un gruppo di persone ubriache e avrebbe dovuto essere ricoverato all'ospedale; che altresì, egli ha affermato di aver subito mobbing sul posto di lavoro e di aver avuto difficoltà a trovare un appartamento in affitto; che dunque, lui e il suo compagno, avrebbero maturato l'idea, già da qualche anno, di trasferirsi altrove, ma sarebbero riusciti ad espatriare solamente a dicembre 2022; che infine, in caso di ritorno in Mongolia, egli temerebbe di non potere vivere una vita tranquilla e di venire discriminato (cfr. atto SEM 19/13), che nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto rilevato che essendo la Mongolia stata designata dal Consiglio federale come Paese esente da persecuzioni («safe Country») ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, si potrebbe presumere che una persecuzione statale rilevante ai sensi dell'asilo non esista e che sia assicurata la protezione contro le persecuzioni da parte di terzi; che pertanto, esisterebbe una relativa sicurezza contro le persecuzioni che, in singoli casi, potrebbe essere smentita da concreti indizi sostanziati; che tuttavia, l'autorità di prima istanza ha osservato come nel caso concreto non risulterebbero esserci indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che in particolare, la SEM ha evidenziato come il richiedente non avrebbe mai riscontrato problemi con le autorità della Mongolia; che inoltre, i problemi con la famiglia - fulcro della questione - sarebbero terminati nel 2017; che ciononostante, egli avrebbe deciso nel 2022 ugualmente di lasciare il Paese d'origine; che altresì, l'interessato non avrebbe mai denunciato i soprusi subiti dai membri della sua famiglia; che nemmeno i mezzi di prova presentati, dimostrerebbero una persecuzione nei suoi confronti; che infine, il parere sulla bozza di decisione non permetterebbe neppure di ritenere una diversa valutazione, che in sede di ricorso, l'insorgente non condivide la valutazione della SEM; che egli osserva che nonostante in Mongolia i discorsi e i crimini d'odio fondati sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere sarebbero contrari alla legge, vi sarebbe un grado particolarmente alto di omofobia; che inoltre, non vi sarebbe un riconoscimento giuridico del matrimonio fra persone dello stesso sesso, né tanto meno a favore delle unioni civili o delle unioni di fatto; che in secondo luogo, egli ritiene che il suo racconto sarebbe da considerarsi attendibile; che in particolare, se la SEM avesse avuto dubbi sulla verosimiglianza delle sue allegazioni, avrebbe dovuto svolgere un'altra audizione; che a suo dire, la sua rappresentante legale si sarebbe dimenticata di esprimersi su questo punto; che altresì, sarebbe di tutta evidenza, che lui avrebbe subito seri pregiudizi a causa del suo orientamento sessuale e che se dovesse tornare nel suo Paese, sarebbe esposto ad una pressione psichica insopportabile; che pertanto, dalle sue allegazioni vi sarebbero svariati indizi che permetterebbero di confutare la presunzione che la Mongolia sarebbe un safe country, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni riconducibili a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del TAF D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità mongole (cfr. anche la sentenza del TAF E-3909/2019 del 13 agosto 2019 consid. 5.3), che secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine, che come riferito in sede d'audizione, l'insorgente non ha mai sporto denuncia nei confronti di un membro della sua famiglia a seguito delle aggressioni verbali e fisiche subite (cfr. atto SEM 19/13 D50), che solamente, dopo il "pestaggio" subito il (...) 2016, egli avrebbe sporto denuncia alle autorità (cfr. atto SEM 19/13 D53-54); che quest'ultime avrebbero aperto un procedimento; che tuttavia, non avrebbe avuto un seguito, in quanto il ricorrente stesso non si sarebbe più interessato (cfr. atto SEM 19/13 D62); che ciò, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, conferma la volontà di protezione da parte delle autorità mongole, che peraltro, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, questo evento non è nemmeno riconducibile all'asserito motivo d'asilo (cfr. atto SEM 19/13 D55), che così stando le cose, non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale; che altresì, la legge nazionale prevede una protezione contro le discriminazioni, oltre ad aver recentemente adottato una nuova legge che mira a proteggere le persone che denunciano preoccupazioni e violazioni dei diritti umani (cfr. , consultato da ultimo il 24 aprile 2023), che è dunque compito del ricorrente, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni/discriminazioni, che a ciò, si aggiunge inoltre il fatto che dall'ultima aggressione da parte dei fratelli avvenuta nel 2017 e l'espatrio sarebbero occorsi più di 5 anni, un lasso temporale molto lungo e neppure giustificabile da motivi oggettivi; che di conseguenza, il nesso di causalità temporale tra i motivi e la fuga risulta essere manifestamente interrotto nel caso di specie, che alla luce di quanto sopra, le allegazioni del ricorrente non risultano rilevanti in materia d'asilo, che di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non ha esaminato nel dettaglio la verosimiglianza, essendo una condizione cumulativa per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo (cfr. tra le tante, la sentenza del TAF D-5026/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 7.3.2.1), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa della sua situazione personale ed a causa della situazione nel suo Paese d'origine, che agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Mongolia, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che inoltre, stante il fatto che in Mongolia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante la sentenza del TAF E-4021/2020 del 26 aprile 2021 consid. 9.5), che nemmeno la situazione personale dell'interessato risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che l'insorgente dispone di una formazione universitaria in (...), con qualifica di interprete (...), indirizzo di (...) (cfr. atto SEM 19/13 D10); che altresì, egli ha seguito dei corsi di lingua (...) (cfr. atto SEM 19/13 D12); che grazie alle conoscenze di quest'ultima lingua egli ha svolto privatamente, dal 2016, un lavoro di (...), (...) in Mongolia (cfr. atto SEM 19/13 D16); che tale attività gli permetteva di mantenersi e di vivere in un appartamento in affitto assieme al suo compagno (cfr. atto SEM 19/13 D18-20); che inoltre, egli è molto unito e vicino ad uno dei suoi fratelli (cfr. atto SEM 19/13 D27-30), che, infine, dal punto di vista medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio; che in particolare dalla visita del 20 aprile 2023, è emerso che il richiedente soffre da 3-5 anni di problemi (...); che egli ha effettuato due anni fa un'ecografia nel suo Paese d'origine e che assume (...); che ad ogni modo, non ci sono indizi di infezione (cfr. atto SEM 25/2), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), in particolare, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che di conseguenza l'istanza di gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m cpv. 1 LAsi è anch'essa respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini Data di spedizione: