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D-1587/2021

D-1587/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-17 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino afghano, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera (…) settembre 2020 quale minorenne non accompagnato. A.b Il 15 settembre 2020 l'interessato ha conferito procura alla rappresen- tanza legale assegnatagli. A.c In data 1° ottobre 2020 il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (PA-RMNA) in presenza della sua rappresentate legale e persona di fiducia. A.d Il 10 dicembre 2020 l'interessato è stato sentito sui motivi d'asilo nell'ambito di una audizione ex art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.e L'autorità inferiore, in data 29 dicembre 2020, ha incaricato il "Centre universitaire romand de médecine légale" (CURML) di eseguire una perizia medico-legale al fine di determinare l'età del richiedente. Tale esame è av- venuto in data 7 gennaio 2021. Dalle conclusioni è emerso che è possibile che l'interessato abbia meno di 18 anni. A.f Il 20 gennaio 2021, la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata. Il richiedente l'asilo, in stessa data, ha conferito man- dato di rappresentanza anche per tale procedura alla stessa patrocinatrice. A.g Con decisione del 22 gennaio 2021, l'interessato è stato attribuito al Canton Ticino. A.h In data 2 marzo 2021 si è svolta un'audizione integrativa in merito ai suoi motivi d'asilo. A.i Il richiedente in corso di procedura è stato sottoposto a diverse visite mediche e consulti psichiatrici (cfr. documentazione agli atti). Con scritti del 7 ottobre 2020, 9 novembre 2020 e del 22 dicembre 2020 la rappresen- tante legale ha trasmesso alla SEM informazioni mediche rilevanti concer- nenti l'interessato. B. Con decisione dell'8 marzo 2021, notificata il giorno seguente, la SEM non

D-1587/2021 Pagina 3 ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la succi- tata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell’in- teressato. Detta autorità ha però concesso l'ammissione provvisoria al ri- chiedente l'asilo per causa d'inesigibilità del provvedimento. C. L'8 aprile 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 9 aprile 2021), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulandone l'annul- lamento, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'a- silo; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente, pro- testando tasse e spese, il ricorrente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 24 maggio 2022, ha accolto l'i- stanza di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso. E. L'autorità inferiore ha presentato la sua risposta al ricorso con osservazioni del 7 giugno 2022. F. Con scritto del 24 giugno 2022, l'insorgente ha replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore. Tale scritto è stato trasmesso alla SEM per informa- zione il 28 giugno 2022.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi

D-1587/2021 Pagina 4 dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che il ricorrente è stato posto al be- neficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’al- lontanamento. Le condizioni prescritte dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) sono di natura alternativa. Oggetto del litigio in questa sede risulta, dunque, essere il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 Per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato, in so- stanza e per quanto qui di rilievo, di essere cittadino afghano, di etnia hazara, e di essere nato e cresciuto nel villaggio di B._______ (distretto di C._______; provincia di D._______. Egli avrebbe lasciato la sua abitazione a seguito dell'uccisione dei suoi genitori per mano dei Talebani nell'autunno del 2018 e si sarebbe recato a Kabul insieme alla famiglia di un vicino di casa (di seguito: K.), il quale sarebbe stata la sua unica figura di riferimento dopo l'uccisione dei genitori. Il richiedente l'asilo avrebbe alloggiato da solo in un albergo pagato dal vicino K. per due notti mentre lo stesso con la

D-1587/2021 Pagina 5 famiglia avrebbe affittato una casa. Durante il soggiorno nell'albergo, il ri- chiedente sarebbe stato violentato dal proprietario. Egli si sarebbe imme- diatamente rivolto alla polizia per denunciare i fatti ma sarebbe stato insul- tato quale omosessuale, ammanettato, picchiato e violentato anche dal po- liziotto a cui egli aveva chiesto aiuto. Il giorno seguente, l'interessato avrebbe raccontato degli abusi al vicino K., il quale gli avrebbe riferito di non poterlo aiutare. Tuttavia, quest'ultimo gli avrebbe offerto dei soldi in cambio dei terreni della sua famiglia per poter espatriare. Il ricorrente avrebbe accettato e lasciato il paese. 5.2 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell’interessato non soddisfarebbero le condizioni richieste per il riconosci- mento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi. In particolare, ha con- statato come, oltre all'interessato stesso ed agli autori delle violenze, sola- mente il vicino di casa K. – ritenuto come un padre dall'interessato – sa- rebbe a conoscenza di quanto accadutogli durante il breve soggiorno a Kabul. Di conseguenza, la SEM ha rilevato come gli abusi sessuali da parte del proprietario dell'albergo e da parte dei poliziotti (o del poliziotto) non risulterebbero pertinenti ai sensi dell'asilo. Ulteriormente, l'autorità di prima istanza, ha specificato di esimersi dall'esaminare la verosimiglianza in quanto le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero palesemente le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 5.3 Con ricorso, l’insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l’autorità inferiore. In primo luogo, egli rileva una violazione del diritto di essere sen- tito, rispettivamente dell'obbligo di motivazione da parte della SEM. A suo dire, nella decisione avversata, il ragionamento dell'autorità di prima istanza risulterebbe per certi versi oscuro e per altri incompleto, in quanto

– da una parte – si esime dall'esaminare la verosimiglianza delle allega- zioni e – dall'altra – avrebbe eseguito solo parzialmente l'esame della per- tinenza. In secondo luogo, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore un apprezzamento inesatto e incompleto del suo profilo di rischio. In partico- lare, sottolinea come la SEM avrebbe omesso di considerare in toto le con- seguenze di essere ritenuto omosessuale in Afghanistan, e ancor più gra- vemente, da parte delle stesse autorità di polizia. A tal proposito, l'interes- sato osserva come il numero di persone già a conoscenza degli abusi – almeno quattro, di cui due poliziotti – sarebbe sufficiente a rendere incon- trollabile la diffusione di informazioni al riguardo. Pertanto, egli in caso di ritorno in Afghanistan sarebbe sottoposto a un'insostenibile pressione psi- cologica per il costante pericolo di denuncia, di repressione sociale e timore dell'arresto e dell'esecuzione della pena. Altresì, il richiedente, citando la sentenza del Tribunale del 23 aprile 2020 D-6301/2018, ritiene come gli

D-1587/2021 Pagina 6 avvenimenti traumatici da lui vissuti sarebbero da considerarsi "motivi im- perativi" ai fini del riconoscimento dell'asilo. Infine, egli sostiene, che in ra- gione allo stigma sociale correlato alla condizione di vittima di violenze ses- suali da parte di uomini, sarebbe sottoposto al fondato timore di essere esposto in futuro a persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. In aggiunta, l'inte- ressato sottolinea come nella decisione impugnata la SEM avrebbe dovuto valutare anche il rischio di rivittimizzazione, considerando per affinità di contesto e parziale analogia anche il fenomeno dei "Bacha Bazi" nel suo paese d'origine. 5.4 In sede di risposta, la SEM si riconferma in buona sostanza nelle argo- mentazioni e nelle conclusioni di cui alla decisione dell'8 marzo 2021. In particolare, l'autorità inferiore afferma di non riuscire a comprendere il mo- tivo per cui gli stessi poliziotti (o lo stesso poliziotto) che avrebbero abusato sessualmente del richiedente dovrebbero (o dovrebbe) perseguitarlo per la sua presunta omosessualità. Inoltre, la SEM ritiene non convincente l'ar- gomentazione fatta valere nel gravame che la divulgazione di quanto ac- caduto sia incontrollabile, sottolineando che la metà delle persone a cono- scenza degli abusi sessuali sarebbero gli autori di tali atti, ciò che a rigore di logica escluderebbe che una più ampia cerchia di persone ne verrebbe a conoscenza essendo oltretutto le altre due persone al corrente il richie- dente stesso e il vicino K., considerato da lui come un padre. In conclu- sione, l'autorità intimata costata come la sentenza citata riguardo ai motivi imperativi non sarebbe applicabile al caso di specie e rileva parimenti che il riconoscimento della qualità di rifugiato presupporrebbe l'esistenza di una minaccia attuale e come il diritto d'asilo non sarebbe destinato a riparare un torto subito in passato. 5.5 In riscontro a quanto precede, con replica del 24 giugno 2022, il ricor- rente confuta ulteriormente le argomentazioni della SEM. Innanzitutto, l'in- teressato evidenzia come l'autorità inferiore non si sarebbe espressa in sede di risposta in merito alla violazione dell'obbligo di motivazione circa la valutazione della verosimiglianza delle allegazioni non esaminate. Egli ri- tiene dunque per assodato che tutte le sue dichiarazioni sarebbero da con- siderarsi verosimili. Inoltre, egli ritiene che la SEM – in merito al sollevato inesatto e incompleto apprezzamento del suo profilo di rischio – avrebbe unicamente considerato in maniera del tutto atomizzata un'unica sua alle- gazione. Pertanto, l'autorità di prima istanza avrebbe ancora omesso di va- lutare in maniera completa la sua situazione. Altresì, l'insorgente reitera che egli, in caso di ritorno in Afghanistan, sarebbe sottoposto ad un'inso- stenibile pressione psicologia a causa del costante pericolo di denuncia, di repressione sociale e di timore dell'arresto e dell'esecuzione della pena.

D-1587/2021 Pagina 7 Ulteriormente, quanto ai richiamati motivi imperativi, il ricorrente rimprovera all'autorità intimata di essersi limitata ad osservare che la sentenza richia- mata non si applicherebbe al caso di specie senza addure ulteriori motiva- zioni. Infine, egli ribadisce di essere ora sottoposto al fondato timore di es- sere esposto in futuro a persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. 6. 6.1 Vista la doglianza in tal senso è necessario anzitutto determinare se la SEM, con l'esimersi dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni, ab- bia violato il diritto di essere sentito del ricorrente, rispettivamente il suo obbligo di motivazione. Tale censura formale va analizzata a titolo prelimi- nare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impu- gnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 6.2 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 della Costitu- zione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assun- zione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risul- tanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di espri- mersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere de- finita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 con- sid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2). 6.3 L’obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronun- ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è ne- cessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fon- dato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

D-1587/2021 Pagina 8 6.4 Anzitutto, giova rammentare che rilevanza e verosimiglianza sono con- dizioni cumulative per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la con- cessione dell’asilo (cfr. infra consid. 7). Se i motivi addotti, poiché non rile- vanti, non danno titolo ad ottenere la protezione internazionale richiesta, non vi è necessità alcuna, ai fini dell’obbligo di motivazione, di esprimersi anche sulla loro verosimiglianza in materia d’asilo (cfr., tra le tante, la sen- tenza del TAF D-5026/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 7.3.2.1). 6.5 Inoltre, nel provvedimento sindacato, la SEM ha indicato i motivi per cui non ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente pertinenti per il ricono- scimento della qualità di rifugiato. Altresì, dall’argomentazione del memo- riale ricorsuale si evince che il ricorrente si sia reso pienamente conto della portata della decisione impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. ri- corso pag. 4 e seg.). Pertanto, facendo difetto di una delle due condizioni cumulative, la SEM non ha violato il suo obbligo di motivazione con l'esi- mersi dall'analizzare la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. 6.6 Di conseguenza il provvedimento sindacato ossequia pienamente i cri- teri giurisprudenziali esposti sopra. La doglianza è quindi infondata. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

D-1587/2021 Pagina 9 7.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 8. 8.1 Ora, senza approfondire la questione se il racconto del ricorrente con- tenga degli indicatori d’inverosimiglianza, come rettamente rilevato dall'au- torità inferiore nell'impugnato giudizio, cui può essere rimandato, le vio- lenze e le persecuzioni riferite, non permettono di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d’asilo. 8.2 Anzitutto, si rileva che l'insorgente ha dichiarato di essere stato tacciato di omosessualità da parte di un'agente di polizia, dopo aver denunciato l'abuso sessuale subito nell'albergo. Tuttavia, come riferito dallo stesso, l’omosessualità sarebbe stata una supposizione del poliziotto: "Secondo me tu sei omosessuale" (cfr. atto SEM 45/13 D61). Sempre nella stessa circostanza egli sarebbe stato violentato da parte dello stesso poliziotto, il quale prima di rilasciarlo gli avrebbe detto: "Ora vai dove vuoi" (cfr. atto SEM 45/13 D56). Ne discende che nemmeno il Tribunale, al pari della SEM, è in grado di comprendere la tesi ricorsuale, per cui il poliziotto che avrebbe abusato del richiedente dovrebbe in futuro perseguitarlo per la sua presunta omosessualità. Per di più, con la presa di potere da parte dei Ta- lebani, al momento attuale è da ritenere altamente improbabile che l'agente di polizia autore delle violenze sia ancora in carica; è piuttosto presumibile

D-1587/2021 Pagina 10 che anch’egli abbia lasciato il Paese. La sfiducia espressa dal vicino K. nei riguardi dello Stato afghano (cfr. atto SEM 65/9 D29), non permette, per di più, di concludere all'esistenza di una persecuzione nei confronti del richie- dente. Piuttosto, la decisione della sua partenza sembrerebbe dettata dall'offerta del vicino K., il quale non essendo disposto a prendersi cura di lui, gli avrebbe proposto dei soldi in cambio dei terreni appartenenti alla sua famiglia (cfr. atto SEM 45/13 D18). Inoltre, come già constatato dall'au- torità di prima istanza, risulta estremamente improbabile una divulgazione dei fatti,

Erwägungen (7 Absätze)

E. 9 Visto tutto quanto precede, è a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non ha concesso l'asilo all'inte- ressato. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).

E. 10.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re- lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 10.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allonta- namento. Tuttavia, si osserva che l'interessato è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontana- mento.

E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 24 maggio 2022, non sono riscosse spese processuali.

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso

D-1587/2021 Pagina 12 in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1587/2021 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Chiara Piras Francesca Bertini

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1587/2021 Sentenza del 17 aprile 2023 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Simona Cautela, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM dell'8 marzo 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino afghano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (...) settembre 2020 quale minorenne non accompagnato. A.b Il 15 settembre 2020 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. A.c In data 1° ottobre 2020 il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (PA-RMNA) in presenza della sua rappresentate legale e persona di fiducia. A.d Il 10 dicembre 2020 l'interessato è stato sentito sui motivi d'asilo nell'ambito di una audizione ex art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.e L'autorità inferiore, in data 29 dicembre 2020, ha incaricato il "Centre universitaire romand de médecine légale" (CURML) di eseguire una perizia medico-legale al fine di determinare l'età del richiedente. Tale esame è avvenuto in data 7 gennaio 2021. Dalle conclusioni è emerso che è possibile che l'interessato abbia meno di 18 anni. A.f Il 20 gennaio 2021, la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata. Il richiedente l'asilo, in stessa data, ha conferito mandato di rappresentanza anche per tale procedura alla stessa patrocinatrice. A.g Con decisione del 22 gennaio 2021, l'interessato è stato attribuito al Canton Ticino. A.h In data 2 marzo 2021 si è svolta un'audizione integrativa in merito ai suoi motivi d'asilo. A.i Il richiedente in corso di procedura è stato sottoposto a diverse visite mediche e consulti psichiatrici (cfr. documentazione agli atti). Con scritti del 7 ottobre 2020, 9 novembre 2020 e del 22 dicembre 2020 la rappresentante legale ha trasmesso alla SEM informazioni mediche rilevanti concernenti l'interessato. B. Con decisione dell'8 marzo 2021, notificata il giorno seguente, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato. Detta autorità ha però concesso l'ammissione provvisoria al richiedente l'asilo per causa d'inesigibilità del provvedimento. C. L'8 aprile 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 9 aprile 2021), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulandone l'annullamento, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente, protestando tasse e spese, il ricorrente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 24 maggio 2022, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso. E. L'autorità inferiore ha presentato la sua risposta al ricorso con osservazioni del 7 giugno 2022. F. Con scritto del 24 giugno 2022, l'insorgente ha replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore. Tale scritto è stato trasmesso alla SEM per informazione il 28 giugno 2022. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Le condizioni prescritte dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) sono di natura alternativa. Oggetto del litigio in questa sede risulta, dunque, essere il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 Per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere cittadino afghano, di etnia hazara, e di essere nato e cresciuto nel villaggio di B._______ (distretto di C._______; provincia di D._______. Egli avrebbe lasciato la sua abitazione a seguito dell'uccisione dei suoi genitori per mano dei Talebani nell'autunno del 2018 e si sarebbe recato a Kabul insieme alla famiglia di un vicino di casa (di seguito: K.), il quale sarebbe stata la sua unica figura di riferimento dopo l'uccisione dei genitori. Il richiedente l'asilo avrebbe alloggiato da solo in un albergo pagato dal vicino K. per due notti mentre lo stesso con la famiglia avrebbe affittato una casa. Durante il soggiorno nell'albergo, il richiedente sarebbe stato violentato dal proprietario. Egli si sarebbe immediatamente rivolto alla polizia per denunciare i fatti ma sarebbe stato insultato quale omosessuale, ammanettato, picchiato e violentato anche dal poliziotto a cui egli aveva chiesto aiuto. Il giorno seguente, l'interessato avrebbe raccontato degli abusi al vicino K., il quale gli avrebbe riferito di non poterlo aiutare. Tuttavia, quest'ultimo gli avrebbe offerto dei soldi in cambio dei terreni della sua famiglia per poter espatriare. Il ricorrente avrebbe accettato e lasciato il paese. 5.2 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato non soddisfarebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi. In particolare, ha constatato come, oltre all'interessato stesso ed agli autori delle violenze, solamente il vicino di casa K. - ritenuto come un padre dall'interessato - sarebbe a conoscenza di quanto accadutogli durante il breve soggiorno a Kabul. Di conseguenza, la SEM ha rilevato come gli abusi sessuali da parte del proprietario dell'albergo e da parte dei poliziotti (o del poliziotto) non risulterebbero pertinenti ai sensi dell'asilo. Ulteriormente, l'autorità di prima istanza, ha specificato di esimersi dall'esaminare la verosimiglianza in quanto le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero palesemente le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 5.3 Con ricorso, l'insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore. In primo luogo, egli rileva una violazione del diritto di essere sentito, rispettivamente dell'obbligo di motivazione da parte della SEM. A suo dire, nella decisione avversata, il ragionamento dell'autorità di prima istanza risulterebbe per certi versi oscuro e per altri incompleto, in quanto - da una parte - si esime dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni e - dall'altra - avrebbe eseguito solo parzialmente l'esame della pertinenza. In secondo luogo, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore un apprezzamento inesatto e incompleto del suo profilo di rischio. In particolare, sottolinea come la SEM avrebbe omesso di considerare in toto le conseguenze di essere ritenuto omosessuale in Afghanistan, e ancor più gravemente, da parte delle stesse autorità di polizia. A tal proposito, l'interessato osserva come il numero di persone già a conoscenza degli abusi - almeno quattro, di cui due poliziotti - sarebbe sufficiente a rendere incontrollabile la diffusione di informazioni al riguardo. Pertanto, egli in caso di ritorno in Afghanistan sarebbe sottoposto a un'insostenibile pressione psicologica per il costante pericolo di denuncia, di repressione sociale e timore dell'arresto e dell'esecuzione della pena. Altresì, il richiedente, citando la sentenza del Tribunale del 23 aprile 2020 D-6301/2018, ritiene come gli avvenimenti traumatici da lui vissuti sarebbero da considerarsi "motivi imperativi" ai fini del riconoscimento dell'asilo. Infine, egli sostiene, che in ragione allo stigma sociale correlato alla condizione di vittima di violenze sessuali da parte di uomini, sarebbe sottoposto al fondato timore di essere esposto in futuro a persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. In aggiunta, l'interessato sottolinea come nella decisione impugnata la SEM avrebbe dovuto valutare anche il rischio di rivittimizzazione, considerando per affinità di contesto e parziale analogia anche il fenomeno dei "Bacha Bazi" nel suo paese d'origine. 5.4 In sede di risposta, la SEM si riconferma in buona sostanza nelle argomentazioni e nelle conclusioni di cui alla decisione dell'8 marzo 2021. In particolare, l'autorità inferiore afferma di non riuscire a comprendere il motivo per cui gli stessi poliziotti (o lo stesso poliziotto) che avrebbero abusato sessualmente del richiedente dovrebbero (o dovrebbe) perseguitarlo per la sua presunta omosessualità. Inoltre, la SEM ritiene non convincente l'argomentazione fatta valere nel gravame che la divulgazione di quanto accaduto sia incontrollabile, sottolineando che la metà delle persone a conoscenza degli abusi sessuali sarebbero gli autori di tali atti, ciò che a rigore di logica escluderebbe che una più ampia cerchia di persone ne verrebbe a conoscenza essendo oltretutto le altre due persone al corrente il richiedente stesso e il vicino K., considerato da lui come un padre. In conclusione, l'autorità intimata costata come la sentenza citata riguardo ai motivi imperativi non sarebbe applicabile al caso di specie e rileva parimenti che il riconoscimento della qualità di rifugiato presupporrebbe l'esistenza di una minaccia attuale e come il diritto d'asilo non sarebbe destinato a riparare un torto subito in passato. 5.5 In riscontro a quanto precede, con replica del 24 giugno 2022, il ricorrente confuta ulteriormente le argomentazioni della SEM. Innanzitutto, l'interessato evidenzia come l'autorità inferiore non si sarebbe espressa in sede di risposta in merito alla violazione dell'obbligo di motivazione circa la valutazione della verosimiglianza delle allegazioni non esaminate. Egli ritiene dunque per assodato che tutte le sue dichiarazioni sarebbero da considerarsi verosimili. Inoltre, egli ritiene che la SEM - in merito al sollevato inesatto e incompleto apprezzamento del suo profilo di rischio - avrebbe unicamente considerato in maniera del tutto atomizzata un'unica sua allegazione. Pertanto, l'autorità di prima istanza avrebbe ancora omesso di valutare in maniera completa la sua situazione. Altresì, l'insorgente reitera che egli, in caso di ritorno in Afghanistan, sarebbe sottoposto ad un'insostenibile pressione psicologia a causa del costante pericolo di denuncia, di repressione sociale e di timore dell'arresto e dell'esecuzione della pena. Ulteriormente, quanto ai richiamati motivi imperativi, il ricorrente rimprovera all'autorità intimata di essersi limitata ad osservare che la sentenza richiamata non si applicherebbe al caso di specie senza addure ulteriori motivazioni. Infine, egli ribadisce di essere ora sottoposto al fondato timore di essere esposto in futuro a persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. 6. 6.1 Vista la doglianza in tal senso è necessario anzitutto determinare se la SEM, con l'esimersi dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni, abbia violato il diritto di essere sentito del ricorrente, rispettivamente il suo obbligo di motivazione. Tale censura formale va analizzata a titolo preliminare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 6.2 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 6.3 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.4 Anzitutto, giova rammentare che rilevanza e verosimiglianza sono condizioni cumulative per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo (cfr. infra consid. 7). Se i motivi addotti, poiché non rilevanti, non danno titolo ad ottenere la protezione internazionale richiesta, non vi è necessità alcuna, ai fini dell'obbligo di motivazione, di esprimersi anche sulla loro verosimiglianza in materia d'asilo (cfr., tra le tante, la sentenza del TAF D-5026/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 7.3.2.1). 6.5 Inoltre, nel provvedimento sindacato, la SEM ha indicato i motivi per cui non ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Altresì, dall'argomentazione del memoriale ricorsuale si evince che il ricorrente si sia reso pienamente conto della portata della decisione impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. ricorso pag. 4 e seg.). Pertanto, facendo difetto di una delle due condizioni cumulative, la SEM non ha violato il suo obbligo di motivazione con l'esimersi dall'analizzare la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. 6.6 Di conseguenza il provvedimento sindacato ossequia pienamente i criteri giurisprudenziali esposti sopra. La doglianza è quindi infondata. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 8. 8.1 Ora, senza approfondire la questione se il racconto del ricorrente contenga degli indicatori d'inverosimiglianza, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nell'impugnato giudizio, cui può essere rimandato, le violenze e le persecuzioni riferite, non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo. 8.2 Anzitutto, si rileva che l'insorgente ha dichiarato di essere stato tacciato di omosessualità da parte di un'agente di polizia, dopo aver denunciato l'abuso sessuale subito nell'albergo. Tuttavia, come riferito dallo stesso, l'omosessualità sarebbe stata una supposizione del poliziotto: "Secondo me tu sei omosessuale" (cfr. atto SEM 45/13 D61). Sempre nella stessa circostanza egli sarebbe stato violentato da parte dello stesso poliziotto, il quale prima di rilasciarlo gli avrebbe detto: "Ora vai dove vuoi" (cfr. atto SEM 45/13 D56). Ne discende che nemmeno il Tribunale, al pari della SEM, è in grado di comprendere la tesi ricorsuale, per cui il poliziotto che avrebbe abusato del richiedente dovrebbe in futuro perseguitarlo per la sua presunta omosessualità. Per di più, con la presa di potere da parte dei Talebani, al momento attuale è da ritenere altamente improbabile che l'agente di polizia autore delle violenze sia ancora in carica; è piuttosto presumibile che anch'egli abbia lasciato il Paese. La sfiducia espressa dal vicino K. nei riguardi dello Stato afghano (cfr. atto SEM 65/9 D29), non permette, per di più, di concludere all'esistenza di una persecuzione nei confronti del richiedente. Piuttosto, la decisione della sua partenza sembrerebbe dettata dall'offerta del vicino K., il quale non essendo disposto a prendersi cura di lui, gli avrebbe proposto dei soldi in cambio dei terreni appartenenti alla sua famiglia (cfr. atto SEM 45/13 D18). Inoltre, come già constatato dall'autorità di prima istanza, risulta estremamente improbabile una divulgazione dei fatti, considerando che unicamente gli autori delle violenze e il vicino K. ne sarebbero a conoscenza. Pertanto, il Tribunale non ritiene giustificato l'asserito costante rischio di denuncia, repressione sociale e di timore dell'arresto e dell'esecuzione della pena che comporterebbe una pressione psicologica insostenibile per il richiedente. 8.3 Altresì, in merito al rischio di rivittimizzazione, si constata che in caso di un ipotetico ritorno in Patria del ricorrente, egli non sarà più un bambino e che le violenze vissute non si riferiscono a pregiudizi sulla base di uno dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. in merito agli abusi sessuali noti come "Bacha Bazi", la sentenza del Tribunale D-6802/2018 del 18 maggio 2020 consid. 7.2 e relativi riferimenti). Inoltre, il Tribunale osserva che l'autorità inferiore ha tenuto in conto nel provvedimento avversato, al punto della concessione dell'ammissione provvisoria (esigibilità), il fatto che il giovane ricorrente si ritroverebbe senza famigliari in Afghanistan (cfr. decisione avversata, pagg. 3-4). 8.4 Ciò detto, il Tribunale rammenta che secondo giurisprudenza costante l'asilo non viene concesso come risarcimento per dei pregiudizi subiti, ma bensì qualora la necessità di ottenere protezione risulti tuttora comprovata. In altre parole, il riconoscimento dello statuto di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e, se del caso, la concessione dell'asilo dipende dall'attuale necessità di protezione, in relazione alla situazione esistente al momento della decisione. 8.5 Visto tutto quanto precede, l'apprezzamento dell'autorità inferiore in base alle allegazioni del ricorrente risulta accurato e completo. Nel richiedente non si individualizza un profilo di rischio particolare e nemmeno possono essere riconosciuti dei motivi imperativi ai fini del riconoscimento dell'asilo (cfr. DTAF 2007/31 consid. 5.4). 8.6 Alla luce delle suesposte considerazioni, i motivi d'asilo dell'insorgente non adempiono dunque le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.

9. Visto tutto quanto precede, è a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non ha concesso l'asilo all'interessato. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 10.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 10.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. Tuttavia, si osserva che l'interessato è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 24 maggio 2022, non sono riscosse spese processuali.

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: