Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino afghano di etnia tagica, proveniente da C._______, Distretto di Khan Abad, Provincia di Kunduz, è cresciuto - dopo essere rimasto orfano - con uno zio il quale l'avrebbe venduto ad un signore di nome D._______. Questo l'avrebbe a sua volta rivenduto all'età di otto anni ad un signore influente che si faceva chiamare il "Comandante". Nel 2016 egli è espatriato ed il 4 novembre 2017 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 20 novembre 2017, atto A6/10, di seguito: verbale 1). B. Sentito approfonditamente sui suoi motivi d'asilo il 17 settembre 2018, il richiedente ha allegato che dopo essere stato venduto al Comandante costui avrebbe abusato sessualmente di lui e l'avrebbe costretto a travestirsi da donna ed a ballare per altri uomini. Verso l'età di quattordici anni sarebbe riuscito a fuggire a Kabul dove avrebbe lavorato presso un sarto per due anni. A Kabul sarebbe stato ritrovato dal "Comandante", sequestrato e trattenuto in una cella per parecchi mesi. Dopodiché sarebbe riuscito a scappare insieme ad altri ragazzi (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 17 settembre 2018, atto A21/24, di seguito: verbale 2, Q49 segg., Q90 segg.). A sostengo della sua domanda d'asilo egli ha fornito:
- la copia della sua Taskera;
- un rapporto medico del Centromedico di E._______ del 10 settembre 2018,
- un referto del Centro di radiologia di E._______ del 25 aprile 2018 inerente un'ecotomografia della caviglia destra ed un RM cerebrale,
- un referto medico del Centromedico di E._______, servizio di Neurologia del 27 aprile 2018 inerente ad un elettroencefalogramma. C. Con decisione del 29 ottobre 2018, notificata il 31 ottobre 2018 (cfr. atto 25/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo del richiedente, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ammettendolo tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Il 30 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 dicembre 2018) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, ed in via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per una nuova decisione. Altresì, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 14 dicembre 2018, notificata il 17 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali), il Tribunale ha invitato il ricorrente a sottoscrivere in originale l'atto ricorsuale entro un termine di sette giorni dalla notificazione della decisione incidentale con comminatoria d'irricevibilità in caso di decorso infruttuoso del termine. Il 19 dicembre 2108 egli ha tempestivamente regolarizzato il gravame. F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 30 gennaio 2019, ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, riservandosi di decidere in merito alla domanda di assistenza giudiziaria in prosieguo di procedura, ed ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. G. Con osservazioni del 7 febbraio 2019 la SEM ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata confermandoli pienamente ed ha considerato che il ricorso non contiene elementi nuovi suscettibili di indurre una diversa valutazione. Lo scritto è stato trasmesso per informazione al ricorrente.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi, cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto ritenuto inverosimili i motivi d'asilo dell'interessato inerenti alle due fughe dal Comandante. Le allegazioni non sarebbero infatti sufficientemente motivate, il racconto della prima fuga sarebbe inconsistente e superficiale. Egli non sarebbe poi riuscito a fornire delle dichiarazioni precise e dettagliate circa le intenzioni del Comandante dopo il sequestro a Kabul. Anche le circostanze della seconda fuga non sarebbero convincenti data la facilità con cui egli sarebbe riuscito ad evadere. Infine, sarebbero emerse delle importanti incongruenze temporali della storia fornita nel corso di procedura. Per quanto riguarda invece la parte del racconto dell'interessato antecedente la fuga a Kabul - ed in particolare gli abusi, i maltrattamenti e l'obbligo a cui egli era sottoposto di travestirsi da donna e ballare per degli uomini - la SEM ha considerato che seppur verosimili le allegazioni non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. L'autorità inferiore ha in particolare rilevato che il timore del richiedente di essere nuovamente costretto a ballare per altri uomini qualora dovesse far ritorno in Afghanistan non sarebbe fondato. Questa pratica (chiamata anche di "Bacha bazi") concernerebbe di regola soltanto dei giovani adolescenti. Dal momento che egli avrebbe nel frattempo raggiunto la maggiore età non avrebbe di principio da temere di subire nuovamente una tale sorte. Di conseguenza, sul piano oggettivo il suo timore non sarebbe fondato dal momento che non riposerebbe su nessun elemento concreto che lascerebbe presupporre che delle misure determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbero verificarsi con elevata probabilità e in un futuro prossimo.
E. 3.2 Con ricorso l'insorgente contesta le valutazioni dell'autorità inferiore. Da un lato, egli ritiene in particolare che per quanto riguarda la prima fuga dal Comandate gli eventi si sarebbero svolti proprio come li avrebbe raccontati ed egli non avrebbe avuto ulteriori spiegazioni da fornire. Andrebbe poi tenuto conto della sua giovane età ai momenti dei fatti. Dall'altro lato, l'insorgente ritiene la motivazione della SEM in merito all'assenza di un timore fondato di subire persecuzioni future poiché sarebbe divenuto maggiorenne contraddittoria. Sembrerebbe che da una parte l'autorità inferiore avrebbe ritenuto inverosimili i maltrattamenti subiti da parte del Comandante mentre dall'altra avrebbe ritenuto che non vi sarebbero persecuzioni future data la sua maggiore età.
E. 3.3 La SEM, con risposta al ricorso, ha rilevato che contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, non si ravvedrebbe una contraddizione nell'argomentazione della decisione impugnata. Infatti sarebbe stata ritenuta inverosimile soltanto la parte di storia inerente le due fughe dal Comandante. Pertanto, l'analisi sulla presenza di timori fondati in caso di ritorno in Afghanistan sarebbe stata fatta solamente in relazione alla pratica di Bacha bazi subita dal ricorrente in età adolescenziale.
E. 4 Preliminarmente, essendo stato posto il ricorrente al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 29 ottobre 2018 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo.
E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 6 È innanzitutto d'uopo determinare se le allegazioni del ricorrente circa le due fughe dalla prigionia del Comandante adempiano le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.
E. 6.1 Come a giusto titolo fatto dalla SEM nella decisione impugnata, tali dichiarazioni non sono sufficientemente dettagliate. In primo luogo, la descrizione dell'insorgente del cosiddetto "Comandante" si distingue per la sua pochezza di particolari e di informazioni (cfr. verbale 2, Q90, Q97-Q98). L'insussistenza della descrizione appare quanto più sorprendente tenuto conto dei diversi anni trascorsi dal ricorrente presso costui nonché il ruolo importante che questi ha avuto nella vita dell'interessato. In secondo luogo, risulta altresì sorprendente la facilità con cui egli sia riuscito ad evadere dalla prigionia del Comandante e l'impulsività di tali decisioni. In entrambi i casi egli non sembra infatti né essersi preparato in alcun modo alla fuga e non sembra neppure aver incontrato alcuna difficolta. Segnatamente, per quanto riguarda la prima evasione, alla richiesta di descriverla in modo preciso l'insorgente ha risposto in modo vago e stereotipato. Egli non è infatti stato in grado di riferire che cosa l'avesse spinto a scappare proprio quel giorno, così come non è riuscito a fornire una spiegazione plausibile in merito al fatto che si fosse trovato completamente solo (cfr. verbale 2, Q53-Q54, Q90, Q134-Q138). Parimenti poco dettagliate risultano le sue dichiarazioni in merito al ritrovamento da parte del Comandante a Kabul - una città di più di 3 milioni di abitanti - ed il seguente periodo di prigionia. L'insorgente ha laconicamente affermato di essere stato ritrovato - senza tuttavia spiegare come - e di essere stato imprigionato in un luogo sconosciuto (cfr. verbale 2, Q68-Q73, Q90). La descrizione del tempo passato in cella risulta parimenti stereotipata. Egli si è infatti limitato ad affermare di essere stato rinchiuso e di non aver fatto nulla, di ricevere del pane e dell'acqua e di venire regolarmente picchiato (cfr. verbale 2, Q90, Q145 segg.). Tuttavia, il ricorrente non ha saputo circostanziare ulteriormente gli episodi di maltrattamento. Infine, anche l'affermazione secondo cui il Comandante avrebbe voluto farlo lavorare come contrabbandiere e per questo motivo l'avrebbe imprigionato non è sufficientemente dettagliata. Egli infatti, si è limitato a dire di essere stato imprigionato per questo motivo, ma di non aver ricevuto nessun tipo di formazione al riguardo e di essersi semplicemente rifiutato di farlo (cfr. verbale 2, Q149-Q152).
E. 6.2 In seguito, le dichiarazioni del ricorrente presentato diverse contraddizioni, in particolare per quel che riguarda questi ultimi mesi di imprigionamento. Da una parte egli ha asserito di essere fuggito con molta difficoltà in tre o quattro (cfr. verbale 2, Q90), salvo poi affermare nel corso della medesima audizione di essere stati cinque fuggitivi e di essere riusciti ad uscire semplicemente dalla finestra della cella la quale non era né chiusa né custodita (cfr. verbale 2, Q153 segg.). Per finire, delle importanti incongruenze - che l'interessato non è stato in grado di giustificare - risultano anche circa gli elementi temporali (cfr. verbale 2, Q175-Q184).
E. 6.3 Alla luce delle suesposte considerazioni dunque il racconto dell'insorgente in merito alle due fughe non può essere considerato in preponderanza verosimile.
E. 7 Occorre ora determinare se le ulteriori allegazioni del ricorrente siano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, verranno analizzati i maltrattamenti, gli abusi sessuali subiti dall'interessato tra gli otto ed i quattordici anni circa da parte del Comandante, così come l'obbligo di doversi travestire da donna e ballare per altri uomini ed il rischio di essere nuovamente vittima ti tali sevizie.
E. 7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 7.2 Va innanzitutto rilevato che il Tribunale, al pari della SEM, riconosce la verosimiglianza degli avvenimenti descritti dal ricorrente. I fatti invocati dall'insorgente rientrano invero nel contesto delle pratiche di abuso sessuale commesse nei confronti di giovani ragazzi e note come "Bacha Bazi". Sebbene proibita dalla legge afghana, questa forma di sfruttamento sessuale dei ragazzi è ancora relativamente diffusa e tollerata dalla popolazione e dalle autorità. Questi abusi coinvolgono di solito giovani adolescenti, generalmente di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, per lo più provenienti da ambienti svantaggiati. Gli abusatori godono ancora di una certa impunità. Queste pratiche possono avere conseguenze fisiologiche, psicologiche e sociali significative per le vittime (cfr. sentenza del Tribunale E-7611/2016 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3.3 e relativi riferimenti nonché consid. 4.3; confermata dalla più recente sentenza E-7216/2018 del 29 aprile 2020 consid. 3.4; così come nel caso in disamina, la documentazione medica fornita dall'interessato).
E. 7.3 Ciò detto, il Tribunale rammenta in secondo luogo che secondo giurisprudenza costante l'asilo non viene concesso come risarcimento per dei pregiudizi subiti, ma bensì qualora la necessità di ottenere protezione risulti tuttora comprovata. In altre parole, il riconoscimento dello statuto di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e, se del caso, la concessione dell'asilo dipende dall'attuale necessità di protezione, in relazione alla situazione esistente al momento della decisione.
E. 7.3.1 Nella fattispecie il Tribunale considera che, pur non volendo in alcun modo minimizzare gli eventi traumatici vissuti dal ricorrente prima di lasciare il suo Paese d'origine, il suo bisogno di protezione non sia più attuale. Per quanto riguarda infatti il rischio che il richiedente possa nuovamente cadere nelle mani del suo aggressore, come rilevato precedentemente (cfr. supra consid. 7.2 e relativi riferimenti), la pratica di Bacha Bazi riguarda in genere giovani ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Nel caso in disamina tuttavia, il richiedente è nel frattempo diventato maggiorenne. Pertanto, in considerazione della sua età e soprattutto del sua attuale aspetto fisico, egli in linea di principio non è più suscettibile di essere sottoposto a tali pratiche. Di conseguenza, sul piano oggettivo, il timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni non è più fondato, poiché non è basato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Vista l'inverosimiglianza (cfr. supra consid. 6) delle allegazioni concernenti la prima fuga ed il seguente imprigionamento da parte del cosiddetto Comandante, non vi sono indizi che permettano di ritenere che il ricorrente rischierebbe di essere ritrovato dal suo aggressore in caso di rientro in Afghanistan e di essere nuovamente sottoposto alla pratica di Bacha Bazi.
E. 7.3.2 In conclusione, quand'anche sul piano soggettivo l'insorgente, in considerazione del suo passato, possa temere di essere nuovamente perseguitato, il timore di una futura persecuzione deve basarsi essenzialmente su un elemento oggettivo. Il solo elemento soggettivo non è infatti sufficiente per concludere, nella fattispecie, che tale timore sia fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. per ulteriori esempi E-7216/2018 consid. 3.6 e sentenza del Tribunale E-4640/2017 del 27 dicembre 2017 consid. 3.2.3).
E. 7.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, i motivi d'asilo dell'insorgente non adempiono dunque le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 8 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6802/2018 Sentenza del 18 maggio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 29 ottobre 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino afghano di etnia tagica, proveniente da C._______, Distretto di Khan Abad, Provincia di Kunduz, è cresciuto - dopo essere rimasto orfano - con uno zio il quale l'avrebbe venduto ad un signore di nome D._______. Questo l'avrebbe a sua volta rivenduto all'età di otto anni ad un signore influente che si faceva chiamare il "Comandante". Nel 2016 egli è espatriato ed il 4 novembre 2017 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 20 novembre 2017, atto A6/10, di seguito: verbale 1). B. Sentito approfonditamente sui suoi motivi d'asilo il 17 settembre 2018, il richiedente ha allegato che dopo essere stato venduto al Comandante costui avrebbe abusato sessualmente di lui e l'avrebbe costretto a travestirsi da donna ed a ballare per altri uomini. Verso l'età di quattordici anni sarebbe riuscito a fuggire a Kabul dove avrebbe lavorato presso un sarto per due anni. A Kabul sarebbe stato ritrovato dal "Comandante", sequestrato e trattenuto in una cella per parecchi mesi. Dopodiché sarebbe riuscito a scappare insieme ad altri ragazzi (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 17 settembre 2018, atto A21/24, di seguito: verbale 2, Q49 segg., Q90 segg.). A sostengo della sua domanda d'asilo egli ha fornito:
- la copia della sua Taskera;
- un rapporto medico del Centromedico di E._______ del 10 settembre 2018,
- un referto del Centro di radiologia di E._______ del 25 aprile 2018 inerente un'ecotomografia della caviglia destra ed un RM cerebrale,
- un referto medico del Centromedico di E._______, servizio di Neurologia del 27 aprile 2018 inerente ad un elettroencefalogramma. C. Con decisione del 29 ottobre 2018, notificata il 31 ottobre 2018 (cfr. atto 25/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo del richiedente, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ammettendolo tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Il 30 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 dicembre 2018) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, ed in via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per una nuova decisione. Altresì, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 14 dicembre 2018, notificata il 17 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali), il Tribunale ha invitato il ricorrente a sottoscrivere in originale l'atto ricorsuale entro un termine di sette giorni dalla notificazione della decisione incidentale con comminatoria d'irricevibilità in caso di decorso infruttuoso del termine. Il 19 dicembre 2108 egli ha tempestivamente regolarizzato il gravame. F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 30 gennaio 2019, ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, riservandosi di decidere in merito alla domanda di assistenza giudiziaria in prosieguo di procedura, ed ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. G. Con osservazioni del 7 febbraio 2019 la SEM ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata confermandoli pienamente ed ha considerato che il ricorso non contiene elementi nuovi suscettibili di indurre una diversa valutazione. Lo scritto è stato trasmesso per informazione al ricorrente. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi, cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto ritenuto inverosimili i motivi d'asilo dell'interessato inerenti alle due fughe dal Comandante. Le allegazioni non sarebbero infatti sufficientemente motivate, il racconto della prima fuga sarebbe inconsistente e superficiale. Egli non sarebbe poi riuscito a fornire delle dichiarazioni precise e dettagliate circa le intenzioni del Comandante dopo il sequestro a Kabul. Anche le circostanze della seconda fuga non sarebbero convincenti data la facilità con cui egli sarebbe riuscito ad evadere. Infine, sarebbero emerse delle importanti incongruenze temporali della storia fornita nel corso di procedura. Per quanto riguarda invece la parte del racconto dell'interessato antecedente la fuga a Kabul - ed in particolare gli abusi, i maltrattamenti e l'obbligo a cui egli era sottoposto di travestirsi da donna e ballare per degli uomini - la SEM ha considerato che seppur verosimili le allegazioni non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. L'autorità inferiore ha in particolare rilevato che il timore del richiedente di essere nuovamente costretto a ballare per altri uomini qualora dovesse far ritorno in Afghanistan non sarebbe fondato. Questa pratica (chiamata anche di "Bacha bazi") concernerebbe di regola soltanto dei giovani adolescenti. Dal momento che egli avrebbe nel frattempo raggiunto la maggiore età non avrebbe di principio da temere di subire nuovamente una tale sorte. Di conseguenza, sul piano oggettivo il suo timore non sarebbe fondato dal momento che non riposerebbe su nessun elemento concreto che lascerebbe presupporre che delle misure determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbero verificarsi con elevata probabilità e in un futuro prossimo. 3.2 Con ricorso l'insorgente contesta le valutazioni dell'autorità inferiore. Da un lato, egli ritiene in particolare che per quanto riguarda la prima fuga dal Comandate gli eventi si sarebbero svolti proprio come li avrebbe raccontati ed egli non avrebbe avuto ulteriori spiegazioni da fornire. Andrebbe poi tenuto conto della sua giovane età ai momenti dei fatti. Dall'altro lato, l'insorgente ritiene la motivazione della SEM in merito all'assenza di un timore fondato di subire persecuzioni future poiché sarebbe divenuto maggiorenne contraddittoria. Sembrerebbe che da una parte l'autorità inferiore avrebbe ritenuto inverosimili i maltrattamenti subiti da parte del Comandante mentre dall'altra avrebbe ritenuto che non vi sarebbero persecuzioni future data la sua maggiore età. 3.3 La SEM, con risposta al ricorso, ha rilevato che contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, non si ravvedrebbe una contraddizione nell'argomentazione della decisione impugnata. Infatti sarebbe stata ritenuta inverosimile soltanto la parte di storia inerente le due fughe dal Comandante. Pertanto, l'analisi sulla presenza di timori fondati in caso di ritorno in Afghanistan sarebbe stata fatta solamente in relazione alla pratica di Bacha bazi subita dal ricorrente in età adolescenziale.
4. Preliminarmente, essendo stato posto il ricorrente al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 29 ottobre 2018 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo.
5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6. È innanzitutto d'uopo determinare se le allegazioni del ricorrente circa le due fughe dalla prigionia del Comandante adempiano le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6.1 Come a giusto titolo fatto dalla SEM nella decisione impugnata, tali dichiarazioni non sono sufficientemente dettagliate. In primo luogo, la descrizione dell'insorgente del cosiddetto "Comandante" si distingue per la sua pochezza di particolari e di informazioni (cfr. verbale 2, Q90, Q97-Q98). L'insussistenza della descrizione appare quanto più sorprendente tenuto conto dei diversi anni trascorsi dal ricorrente presso costui nonché il ruolo importante che questi ha avuto nella vita dell'interessato. In secondo luogo, risulta altresì sorprendente la facilità con cui egli sia riuscito ad evadere dalla prigionia del Comandante e l'impulsività di tali decisioni. In entrambi i casi egli non sembra infatti né essersi preparato in alcun modo alla fuga e non sembra neppure aver incontrato alcuna difficolta. Segnatamente, per quanto riguarda la prima evasione, alla richiesta di descriverla in modo preciso l'insorgente ha risposto in modo vago e stereotipato. Egli non è infatti stato in grado di riferire che cosa l'avesse spinto a scappare proprio quel giorno, così come non è riuscito a fornire una spiegazione plausibile in merito al fatto che si fosse trovato completamente solo (cfr. verbale 2, Q53-Q54, Q90, Q134-Q138). Parimenti poco dettagliate risultano le sue dichiarazioni in merito al ritrovamento da parte del Comandante a Kabul - una città di più di 3 milioni di abitanti - ed il seguente periodo di prigionia. L'insorgente ha laconicamente affermato di essere stato ritrovato - senza tuttavia spiegare come - e di essere stato imprigionato in un luogo sconosciuto (cfr. verbale 2, Q68-Q73, Q90). La descrizione del tempo passato in cella risulta parimenti stereotipata. Egli si è infatti limitato ad affermare di essere stato rinchiuso e di non aver fatto nulla, di ricevere del pane e dell'acqua e di venire regolarmente picchiato (cfr. verbale 2, Q90, Q145 segg.). Tuttavia, il ricorrente non ha saputo circostanziare ulteriormente gli episodi di maltrattamento. Infine, anche l'affermazione secondo cui il Comandante avrebbe voluto farlo lavorare come contrabbandiere e per questo motivo l'avrebbe imprigionato non è sufficientemente dettagliata. Egli infatti, si è limitato a dire di essere stato imprigionato per questo motivo, ma di non aver ricevuto nessun tipo di formazione al riguardo e di essersi semplicemente rifiutato di farlo (cfr. verbale 2, Q149-Q152). 6.2 In seguito, le dichiarazioni del ricorrente presentato diverse contraddizioni, in particolare per quel che riguarda questi ultimi mesi di imprigionamento. Da una parte egli ha asserito di essere fuggito con molta difficoltà in tre o quattro (cfr. verbale 2, Q90), salvo poi affermare nel corso della medesima audizione di essere stati cinque fuggitivi e di essere riusciti ad uscire semplicemente dalla finestra della cella la quale non era né chiusa né custodita (cfr. verbale 2, Q153 segg.). Per finire, delle importanti incongruenze - che l'interessato non è stato in grado di giustificare - risultano anche circa gli elementi temporali (cfr. verbale 2, Q175-Q184). 6.3 Alla luce delle suesposte considerazioni dunque il racconto dell'insorgente in merito alle due fughe non può essere considerato in preponderanza verosimile.
7. Occorre ora determinare se le ulteriori allegazioni del ricorrente siano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, verranno analizzati i maltrattamenti, gli abusi sessuali subiti dall'interessato tra gli otto ed i quattordici anni circa da parte del Comandante, così come l'obbligo di doversi travestire da donna e ballare per altri uomini ed il rischio di essere nuovamente vittima ti tali sevizie. 7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.2 Va innanzitutto rilevato che il Tribunale, al pari della SEM, riconosce la verosimiglianza degli avvenimenti descritti dal ricorrente. I fatti invocati dall'insorgente rientrano invero nel contesto delle pratiche di abuso sessuale commesse nei confronti di giovani ragazzi e note come "Bacha Bazi". Sebbene proibita dalla legge afghana, questa forma di sfruttamento sessuale dei ragazzi è ancora relativamente diffusa e tollerata dalla popolazione e dalle autorità. Questi abusi coinvolgono di solito giovani adolescenti, generalmente di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, per lo più provenienti da ambienti svantaggiati. Gli abusatori godono ancora di una certa impunità. Queste pratiche possono avere conseguenze fisiologiche, psicologiche e sociali significative per le vittime (cfr. sentenza del Tribunale E-7611/2016 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3.3 e relativi riferimenti nonché consid. 4.3; confermata dalla più recente sentenza E-7216/2018 del 29 aprile 2020 consid. 3.4; così come nel caso in disamina, la documentazione medica fornita dall'interessato). 7.3 Ciò detto, il Tribunale rammenta in secondo luogo che secondo giurisprudenza costante l'asilo non viene concesso come risarcimento per dei pregiudizi subiti, ma bensì qualora la necessità di ottenere protezione risulti tuttora comprovata. In altre parole, il riconoscimento dello statuto di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e, se del caso, la concessione dell'asilo dipende dall'attuale necessità di protezione, in relazione alla situazione esistente al momento della decisione. 7.3.1 Nella fattispecie il Tribunale considera che, pur non volendo in alcun modo minimizzare gli eventi traumatici vissuti dal ricorrente prima di lasciare il suo Paese d'origine, il suo bisogno di protezione non sia più attuale. Per quanto riguarda infatti il rischio che il richiedente possa nuovamente cadere nelle mani del suo aggressore, come rilevato precedentemente (cfr. supra consid. 7.2 e relativi riferimenti), la pratica di Bacha Bazi riguarda in genere giovani ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Nel caso in disamina tuttavia, il richiedente è nel frattempo diventato maggiorenne. Pertanto, in considerazione della sua età e soprattutto del sua attuale aspetto fisico, egli in linea di principio non è più suscettibile di essere sottoposto a tali pratiche. Di conseguenza, sul piano oggettivo, il timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni non è più fondato, poiché non è basato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Vista l'inverosimiglianza (cfr. supra consid. 6) delle allegazioni concernenti la prima fuga ed il seguente imprigionamento da parte del cosiddetto Comandante, non vi sono indizi che permettano di ritenere che il ricorrente rischierebbe di essere ritrovato dal suo aggressore in caso di rientro in Afghanistan e di essere nuovamente sottoposto alla pratica di Bacha Bazi. 7.3.2 In conclusione, quand'anche sul piano soggettivo l'insorgente, in considerazione del suo passato, possa temere di essere nuovamente perseguitato, il timore di una futura persecuzione deve basarsi essenzialmente su un elemento oggettivo. Il solo elemento soggettivo non è infatti sufficiente per concludere, nella fattispecie, che tale timore sia fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. per ulteriori esempi E-7216/2018 consid. 3.6 e sentenza del Tribunale E-4640/2017 del 27 dicembre 2017 consid. 3.2.3). 7.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, i motivi d'asilo dell'insorgente non adempiono dunque le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: