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D-2360/2021

D-2360/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-22 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, cittadino algerino originario di B._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data 23 dicembre 2020 congiuntamente alla (allora) compagna (oggi: moglie, cfr. lettera N) C._______, oggetto di una procedura separata (N […]; D-2382/2021). A sostegno della sua domanda d'asilo egli ha trasmesso la copia del suo atto di nascita. B. Il 30 dicembre 2020 egli ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (…). C. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'inte- ressato sulle sue generalità il 4 gennaio 2021, mentre nel corso del collo- quio personale conformemente al Regolamento Dublino III dell'8 gen- naio 2021 gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito allo stato di salute. Sui motivi d'asilo egli è stato interrogato in data 23 febbraio 2021. D. Con decisione del 1° marzo 2021 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo nell'ambito della procedura ampliata e con decisione di ripartizione del 2 marzo 2021 ha attribuito l'interessato al cantone D._______. E. In data 1° marzo 2021 la Protezione giuridica ha sottoscritto la dichiara- zione di rinuncia al mandato di rappresentanza, mentre l'interessato in me- desima data ha autorizzato la suddetta rappresentanza legale a trasmet- tere al consultorio giuridico del cantone di attribuzione le informazioni sullo stato della sua procedura d'asilo. F. In corso di procedura il richiedente è stato a due riprese visitato dal medico. G. Con decisione del 22 aprile 2021, notificata il 23 aprile 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il cantone D._______ dell'esecuzione della misura. H. In data 15 maggio 2021 A._______ è insorto con ricorso contro la

D-2360/2021 Pagina 3 summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine, egli ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria e la restituzione dell'effetto sospensivo. Contestualmente il ricorrente ha presentato una do- manda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, protestando spese e ripetibili. I. In data 5 dicembre 2022 una ex gran consigliera del cantone E._______ha trasmesso al Tribunale degli scritti a nome del ricorrente e della compagna. J. Con decisione incidentale del 21 dicembre 2022 il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e gli ha con- cesso un termine di 14 giorni per designare un patrocinatore d'ufficio, con comminatoria di nomina d'ufficio del patrocinatore in caso di decorso infrut- tuoso del termine. K. Con decisione incidentale del 24 gennaio 2023 il Tribunale ha accolto l'i- stanza di concessione del gratuito patrocinio e non avendo il ricorrente de- signato un patrocinatore, il Tribunale ha d'ufficio nominato Patrizia Testori di (…) in qualità di patrocinatrice d'ufficio del ricorrente. Nel contempo, la patrocinatrice è stata invitata, entro un termine di 14 giorni, a trasmettere una procura scritta, con possibilità di rivedere la nomina in caso di decorso infruttuoso del termine. L. Con scritto del 1° febbraio 2023 la patrocinatrice ha trasmesso la procura richiesta ed ha richiesto la visione degli atti del procedimento ed un termine di 30 giorni per integrare il ricorso. M. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 febbraio 2023 ha trasmesso all'insorgente una copia degli atti del Tribunale, ha invitato la SEM a tra- smettere alla patrocinatrice del ricorrente gli atti in libera consultazione e copia dell'indice di paginazione dell'incarto entro il 22 febbraio 2023 ed ha concesso all'insorgente un termine fino al 9 marzo 2023, prorogato poi fino al 23 marzo 2023, per inoltrare ulteriori osservazioni rilevanti.

D-2360/2021 Pagina 4 N. L'insorgente ha trasmesso le proprie osservazioni integrative al ricorso in data 17 marzo 2022 (recte: 2023). In allegato egli ha inoltrato la copia del certificato di matrimonio contratto con la compagna C._______ il 15 marzo 2023 e la nota d'onorario. Le stesse sono state trasmesse alla SEM con invito ad esprimersi. O. In data 23 marzo 2023 la SEM ha inoltrato al Tribunale la comunicazione di matrimonio del ricorrente, mentre con scritto del 30 marzo 2023 l'autorità inferiore ha trasmesso le proprie osservazioni. Le stesse sono state inviate all'insorgente con possibilità di esprimersi in merito. P. Egli ha trasmesso le proprie osservazioni in data 28 aprile 2023. Q. In data 17 maggio 2023 un monaco del Convento di F._______ ha inoltrato al Tribunale uno scritto in favore del ricorrente e della moglie C._______. R. L'8 agosto 2023 è nata G._______, figlia del ricorrente e della moglie C._______, ella è stata inclusa nella procedura della madre.

Erwägungen (58 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

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E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.

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E. 4.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segna- tamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro- babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.1 Sentito sui suoi motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di aver cono- sciuto C._______ nel corso di una vacanza in Marocco a fine 2019. In se- guito, essi si sarebbero sentiti regolarmente tramite scambio di messaggi fino all'aprile 2020 quando l'interessato avrebbe proposto alla compagna di sposarsi. Ella avrebbe tuttavia rifiutato a causa della sua famiglia molto conservatrice e poco dopo sarebbe stata promessa in sposa ad un cugino paterno di età molto maggiore di quella della sua compagna. L'interessato avrebbe quindi deciso di recarsi in Marocco a novembre 2020 e presentarsi alla di lei famiglia. L'incontro sarebbe stato cordiale fino all'arrivo del padre e del fratello della compagna i quali sarebbero intervenuti ferendolo con un coltello al braccio e picchiandolo con un bastone, egli sarebbe quindi fug- gito. Siccome il matrimonio con il cugino sarebbe dovuto avvenire entro

D-2360/2021 Pagina 7 gennaio 2021, l'interessato e la compagna si sarebbero messi d'accordo di espatriare e ritrovarsi in Turchia, dove si sarebbero sposati religiosamente prima di continuare il loro viaggio verso la Svizzera. Una volta in Turchia, a metà dicembre 2020, egli avrebbe appreso dai suoi famigliari che sarebbe stato ricercato più volte al suo domicilio (cfr. atto SEM 45/13, D17 seg.). Tornando in Algeria, egli temerebbe di essere ucciso dalla famiglia della sua compagna.

E. 5.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che la paura del richie- dente di essere assassinato dalla famiglia della compagna sarebbe da con- siderare un atto di vendetta per aver fatto sì che ella fuggisse di casa e non sposasse il cugino come da loro previsto. Pertanto, il suo timore di perse- cuzione non sarebbe fondato su un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. In seguito, in merito al fatto che i famigliari della compagna fossero traffi- canti di sostanze stupefacenti, egli ne sarebbe venuto a conoscenza uni- camente dalla fidanzata e non avrebbe saputo come la stessa fosse stata messa al corrente delle attività della sua famiglia. Inoltre, egli avrebbe di- chiarato che avrebbe potuto sporgere denuncia contro la famiglia della compagna, ma che a questo punto avrebbe potuto proseguire la relazione sentimentale con lei. Di conseguenza, non ci sarebbero fatti rilevanti che lascerebbero pensare che egli non si sarebbe potuto recare dalle autorità algerine per chiedere la loro protezione. Pertanto, non soddisfando pale- semente le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifu- giato, la SEM potrebbe esimersi dall'esaminare la verosimiglianza delle al- legazioni.

E. 5.3 Dal canto suo, nel proprio gravame, l'insorgente contesta anzitutto la possibilità di chiedere protezione alle autorità algerine dal momento che i famigliari della compagna entrerebbero illegalmente in Algeria ed egli non avrebbe il tempo di informare nessuno, la sua vita e quella della sua com- pagna sarebbero dunque in pericolo. Altresì, in assenza del padre di C._______ essi non potrebbero sposarsi civilmente in Algeria. Egli avrebbe subito persecuzioni, violenze e pressione psichica insopportabile a causa della famiglia della compagna.

E. 5.4 Con osservazioni integrative del 17 marzo 2022 (recte: 2023), il ricor- rente ha anzitutto ritenuto che essendo le allegazioni in materia d'asilo ri- levanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, la SEM non avrebbe potuto esimersi dall'a- nalizzarne la verosimiglianza. Nel caso specifico, il ricorrente avrebbe ri- sposto in modo coerente e dettagliato a tutte le domande dell'autorità di prima istanza ed avrebbe fornito riferimenti temporali molto precisi sulle date, inoltre le sue risposte sarebbero coerenti con quelle date dalla

D-2360/2021 Pagina 8 compagna. Altresì, le sue dichiarazioni sarebbero ricche di dettagli e di in- dicatori reali. Dalle loro allegazioni si evincerebbe il fondato timore di es- sere vittima della vendetta della famiglia di C._______. Infine, l'autorità in- feriore non avrebbe nemmeno compiuto in modo esaustivo, secondo il prin- cipio inquisitorio, l'accertamento dei fatti. Sarebbero state in generale poste poche domande e non sarebbe stato approfondito il modo in cui si sarebbe svolta l'aggressione, né le dinamiche di fuga dall'appartamento. La SEM non avrebbe neppure approfondito la questione della validità del matrimo- nio religioso concluso in Turchia di fronte alla legge algerina e si sarebbe limitata ad affermare che la coppia potrebbe far ritorno in Algeria. Tuttavia, il matrimonio non sarebbe con tutta probabilità valido in Algeria poiché la legge algerina prevedrebbe che per la validità del matrimonio la sposa si sposi in presenza di un tutore matrimoniale (chiamato wali) altrimenti l'atto di matrimonio sarebbe nullo. D'altronde, il matrimonio non sarebbe consi- derato valido neppure in Marocco, poiché sarebbe stata necessaria la pre- senza di due testimoni musulmani e la registrazione del matrimonio entro tre mesi dalla conclusione presso un consolato marocchino. In seguito, l'in- sorgente ritiene che, contrariamente alla SEM, le sue dichiarazioni sareb- bero pertinenti in materia d'asilo. Tali fatti costituirebbero invero per C._______ una persecuzione di genere e per il qui ricorrente una persecu- zione riflessa. Essendosi sottratta con la fuga al matrimonio forzato, ella avrebbe disonorato la famiglia e rischierebbe di essere vittima di un delitto d'onore per mano della sua famiglia o del promesso sposo. Il ricorrente d'altronde l'avrebbe aiutata a sottrarsi al matrimonio forzato, l'avrebbe spo- sata e messa incinta, contrastando così il volere della di lei famiglia e ri- schierebbe pertanto anch'egli di essere vittima di persecuzione riflessa, come peraltro ritenuto in numerosi casi. Entrambi rischierebbero poi di es- sere perseguitati poiché ritenuti responsabili di una violazione dei valori morali tradizionali relativi alle donne, violazione dei costumi prevalenti e comportamento immorale. Nel caso in questione si dovrebbe inoltre presu- mere l'assenza di protezione da parte dello stato poiché gli agenti della persecuzione sarebbero trafficanti di sostanze stupefacenti con traffici sia in Marocco che in Algeria e Tunisia. Le autorità sarebbero incapaci di fer- mare i loro traffici illeciti, per cui si dovrebbe presumere che non siano nem- meno capaci di offrire protezione ai ricorrenti contro la persecuzione di traf- ficanti che agiscono sovra e contro il potere statale.

E. 5.5 Con osservazioni del 30 marzo 2023 l'autorità inferiore ritiene che il matrimonio del ricorrente con la compagna sosterrebbe l'esigibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento in Algeria. Invero, secondo il Codice della famiglia, lo Stato algerino riconoscerebbe il matrimonio misto tra un citta- dino algerino ed una persona straniera. Inoltre, la famiglia del ricorrente,

D-2360/2021 Pagina 9 approvando l'unione matrimoniale, potrebbe sostenere la coppia nella pro- cedura amministrativa per la trascrizione del matrimonio celebrato in Sviz- zera. Altresì, essendo ora il ricorrente sposato ufficialmente, potrebbe ri- chiedere la protezione alle autorità algerine, queste sarebbero infatti in mi- sura e disposte ad accordare protezione.

E. 5.6 Con replica del 28 aprile 2023 il ricorrente ribadisce che anche all'uomo che aiuta la donna a sottrarsi ad un matrimonio forzato e che è stato vittima delle persecuzioni da parte della famiglia della donna andrebbe ricono- sciuta la qualità di rifugiato. Nel caso in disamina, l'insorgente sarebbe stato brutalmente picchiato e sarebbe riuscito a sfuggire alla famiglia della ricorrente soltanto grazie all'intervento della di lei madre. La famiglia della compagna l'avrebbe però ricercato varie volte anche in Patria presso la casa dei suoi genitori in Algeria e l'ultimo episodio risalirebbe a circa quattro mesi fa. Egli correrebbe dunque un grave rischio alla sua integrità fisica in caso di ritorno in Algeria. In seguito, egli ritiene che la SEM non avrebbe tenuto conto della natura criminale delle attività dei parenti della moglie, i quali sarebbero dediti da anni al contrabbando di sostanze stupefacenti. L'Algeria ed il Marocco sarebbero stati incapaci di arrestare questi traffici illeciti e da ciò si potrebbe desumere l'inadeguatezza di questi stati di con- trastare la famiglia della ricorrente nella commissione di questi gravi reati.

E. 6.1 Nel caso in disamina il ricorrente ha innanzitutto chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed ha fatto valere la violazione del principio in- quisitorio poiché la SEM non avrebbe accertato in maniera corretta i fatti. In particolare, sarebbero state poste poche domande e non sarebbe stato approfondito il modo in cui si sarebbe svolta l'aggressione. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe aprioristicamente asserito che il ricorrente e la compagna sarebbero potuti rientrare in Algeria e in Marocco come una coppia rego- larmente sposata senza approfondire la questione della validità del matri- monio.

E. 6.1.1 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in rela- zione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documenta- zione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. AUER/BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundes-

D-2360/2021 Pagina 10 gesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, n. 9 ad art. 12 PA).

E. 6.1.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'i- struzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo ac- certamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rela- tivi riferimenti; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 6.1.3 Nel caso in disamina, non può essere dato seguito alla censura ricor- suale. Innanzitutto vi è modo di rilevare che il ricorrente è ora sposato ci- vilmente con C._______ (cfr. atto dello stato civile). In secondo luogo, per quanto riguarda il riconoscimento del matrimonio e la possibilità di entrare in Algeria si rinvia al caso della moglie (cfr. D-2382/2021). Per quanto ri- guarda i fatti inerenti all'aggressione, vi è modo di rilevare che contraria- mente a quanto ritenuto dal ricorrente, la SEM ha posto diverse domande ed i fatti risultano essere sufficientemente chiari. Inoltre, dal momento che l'autorità inferiore non ne ha messo in discussione la verosimiglianza, non risultavano necessari ulteriori approfondimenti.

E. 6.2 In seguito, vista la doglianza in tal senso è necessario determinare se la SEM, con l'esimersi dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni, abbia violato il diritto di essere sentito del ricorrente, rispettivamente il suo obbligo di motivazione.

E. 6.2.1 Anzitutto, giova rammentare che rilevanza e verosimiglianza sono condizioni cumulative per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Se i motivi addotti, poiché non rilevanti, non danno titolo ad ottenere la protezione internazionale richiesta, non vi è necessità alcuna, ai fini dell'obbligo di motivazione, di esprimersi anche sulla loro ve- rosimiglianza in materia d'asilo (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-3262/2022 del 13 novembre 2023 pag. 5 seg. e D-1587/2021 del 17 aprile 2023 consid. 6.4).

E. 6.2.2 Nel provvedimento sindacato, la SEM ha indicato i motivi per cui non ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Altresì, dall'argomentazione del memoriale ricor- suale si evince che il ricorrente si sia reso pienamente conto della portata della decisione impugnandola in piena conoscenza di causa. Pertanto,

D-2360/2021 Pagina 11 facendo difetto di una delle due condizioni cumulative, la SEM non ha vio- lato il suo obbligo di motivazione con l'esimersi dall'analizzare la verosimi- glianza delle allegazioni del ricorrente.

E. 6.2.3 Di conseguenza, il provvedimento sindacato ossequia pienamente i criteri giurisprudenziali esposti sopra e la doglianza è quindi infondata.

E. 7.1 Passando ora alle censure materiali, nel caso in esame è necessario determinare se il ricorrente rischi, in caso di ritorno nel suo paese di origine, l'Algeria, di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo.

E. 7.1.1 Il ricorrente ha affermato di temere di essere ucciso dai famigliari della moglie poiché l'avrebbe aiutata a fuggire per sottrarsi al matrimonio previsto con il di lei cugino. Orbene, i timori di subire tali atti di persecuzione (riflessa) non provengono dalle autorità algerine, bensì da terzi.

E. 7.1.2 Le persecuzioni riconducibili a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la prote- zione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussi- diarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazio- nale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solleci- tare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del TAF D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5),

E. 7.1.3 In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3).

E. 7.2 Orbene, nel caso di specie va anzitutto rilevato che il ricorrente è partito ancor prima che gli accadesse qualcosa in Patria e che le minacce, rispet- tivamente il fatto che egli sia stato ricercato sono avvenuti quando egli era già espatriato (cfr. atto SEM 45/13, D21). Di conseguenza egli non si è mai rivolto alle autorità, né ha denunciato i famigliari marocchini della moglie. Pertanto, qualora dovesse essere nuovamente minacciato o aggredito da parte dei famigliari della moglie, egli ha la possibilità in Algeria di difendersi dalle presunte molestie presentando una denuncia alle autorità compe-

D-2360/2021 Pagina 12 tenti. Nonostante egli abbia riferito di non potersi recare presso le autorità per chiedere protezione poiché i famigliari della moglie sarebbero dei traf- ficanti di droga ed abiterebbero fuori dal paese (cfr. atto SEM 45/13, D52 e D63), tali argomentazioni non sono atte a giustificare una minaccia rile- vante ai fini dell'asilo per il ricorrente nel suo paese d'origine. Invero, non vi è alcuna ragione concreta per ritenere che le autorità algerine non siano né in grado né disposte a garantire al ricorrente la protezione dello Stato contro le molestie/persecuzioni da parte dei famigliari, oltretutto membri di un gruppo criminale (cfr. nel senso anche la sentenza del Tribunale D-3423/2022 del 25 agosto 2022 consid. 5.3). Giova ricordare, a questo punto, che secondo il principio della sussidiarietà della protezione interna- zionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 Conv. Rifugiati, si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali per- secuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Spetta all'insorgente cercare attivamente tale protezione sta- tale se ne dovesse vedere la necessità. Inoltre, si deve presumere nel caso di specie che esista un'alternativa di domicilio interna al paese del ricor- rente.

E. 7.2.1 Alla luce delle suesposte considerazioni, può essere lasciata aperta la questione dell'attualità delle persecuzioni, ovvero se i famigliari della mo- glie li abbiano effettivamente nuovamente ricercati in Algeria presso la fa- miglia del ricorrente.

E. 7.2.2 Pertanto, ad oggi, non vi sono sufficientemente elementi che permet- tano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 7.3 Per quanto concerne, dunque, il riconoscimento della qualità di rifu- giato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata.

E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 8.2 Per quanto riguarda l'unità della famiglia, l'art. 44 LAsi non si applica se i rapporti famigliari possono essere mantenuti nel paese per il quale non

D-2360/2021 Pagina 13 sussistono ostacoli all'esecuzioni dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1).

E. 8.3 Nel caso in disamina, dal momento che anche la moglie e la figlia del ricorrente (entrambe oggetto della procedura D-2382/2021 consid. 10.3) potranno essere allontanate verso l'Algeria, come il ricorrente, non vi è vio- lazione dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie inoltre le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re- lativa a questioni procedurali dell'11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).

E. 8.4 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 di- cembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontana- mento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In ragione del ca- rattere alternativo delle succitate condizioni (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e relativi riferimenti; DTAF 2009/51 consid. 5.4) in caso di mancato adempi- mento di una di queste la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta- colo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allonta- namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 9.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In partico- lare, il suo stato di salute non costituirebbe un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento.

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E. 9.4 In sede di ricorso l'insorgente ha chiesto la concessione dell'ammis- sione provvisoria. L'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe essere rite- nuta inesigibile in quanto vi sarebbe un "real risk" di subire persecuzioni da parte della famiglia della compagna.

E. 10.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 10.1.2 Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingi- mento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare osta- tivi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 no- vembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tor- tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei mal- trattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli cor- rerà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 10.1.3 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre- giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Algeria è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 Conv. Rifu- giati. Inoltre, dagli atti di causa non risultano neppure esservi elementi che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo paese d'origine a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura).

E. 10.1.4 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI).

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E. 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato d'origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimedia- bilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 10.3 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Algeria non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio nazionale ed egli non può nem- meno avvalersi di motivi ostativi individuali. Invero, il ricorrente è giovane, possiede un master in (…) e lavorava in diverse (…) come (…) (cfr. atto SEM A45, D70-D71). Questa attività gli permetteva di mantenersi piena- mente. In Patria egli dispone altresì di una solida rete famigliare con la quale egli è in buoni contatti e sulla quale egli potrà contare una volta rien- trato nel suo paese d'origine (cfr. atto SEM A45, D22-D23, D69, D75). Non vi sono dunque motivi che permettono di ritenere che egli non potrebbe trovare un lavoro e mantenersi economicamente, rispettivamente mante- nere la moglie e la figlia.

E. 10.3.1 Per quanto riguarda poi lo stato di salute del ricorrente, non risultano esservi stati ulteriori consulti medici posteriori a quello del 24 febbraio 2021 in cui gli è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento e gli è stato

D-2360/2021 Pagina 16 prescritto il farmaco (…). Né in sede ricorsuale, né in sede di ulteriori scambi di scritti (l'ultimo avvenuto ad aprile 2023) sono stati fatti valere dei problemi medici. Lo stato di salute non risulta dunque costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 10.3.2 Infine, come già rilevato in precedenza, dal momento che anche la moglie e la figlia del ricorrente (cfr. supra consid. 8.3) potranno essere al- lontanate verso l'Algeria, egli non verrà separato dai famigliari. A questo proposito, le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dell'allontana- mento sono invitate a rispettare l'unità della famiglia rinviando congiunta- mente il ricorrente con la moglie e la figlia (N […]; entrambe oggetto della procedura D-2382/2021).

E. 10.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana- mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10.4 In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente usando la necessaria diligenza, potrà pro- curarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), come per altro egli è stato in grado di fare per con- trarre il matrimonio in Svizzera con la compagna (cfr. atto SEM 88/29). L'e- secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10.5 Ne consegue che, anche in materia di allontanamento e della sua esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 11 Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).

Il ricorso va dunque respinto.

E. 12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, ritenuto che con decisione inci- dentale del 21 dicembre 2022 il ricorrente è stato posto al beneficio

D-2360/2021 Pagina 17 dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, ed è tuttora indigente, egli è esentato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12.2.1 Per quanto riguarda l'indennità di patrocinio, per prassi del Tribu- nale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– e tra i CHF 100.– ed i CHF 150.– per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 in relazione con l'art. 10 cpv. 2 del regolamento del 21 feb- braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le spese di rappre- sentanza e di patrocinio comprendono l'onorario (art. 9 cpv. 1 lett. a TS- TAF) e i disborsi, quali segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche (art. 9 cpv. 1 lett. b TS-TAF). Poiché nel caso in narrativa la legale del ri- corrente ha presentato una nota particolareggiata parziale relativa all'ono- rario e alle spese il 17 marzo 2023 l'indennità è fissata dal Tribunale sulla base della predetta e sulla base degli atti (art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF).

E. 12.2.2 Con nota d'onorario Patrizia Testori ha postulato il riconoscimento di un'indennità totale (arrotondata) di CHF 2'186.40, corrispondente a 11 ore d'attività ad una tariffa oraria di CHF 180.–, comprensiva di un im- porto di CHF 50.– a titolo di spese di segreteria, di fotocopiatura e di porto e con l'aggiunta dell'IVA (cfr. allegato 1 allo scritto del 17 marzo 2023). Tale nota non comprende il dispendio orario per la stesura delle osservazioni del 28 aprile 2023.

E. 12.2.3 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.– all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare eccessivo e va ridotto a 8 ore di lavoro. In particolare, superano il lavoro necessario la lunga durata della redazione del ricorso (quasi 6 ore di la- voro), anche tenuto conto del fatto che si tratta di due casi paralleli (con quello della moglie D-2382/2021). Non essendo state conteggiate le osser- vazioni del 28 aprile 2023, si può riconoscere un'ulteriore ora di attività, per un totale di 9 ore.

E. 12.2.4 L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessiva- mente fissato in CHF 1'350.– a cui vanno ad aggiungersi CHF 50.– per le spese di segreteria, di fotocopiatura e di porto, per un totale di CHF 1'400.--. Siccome la patrocinatrice è assoggettata all'IVA, viene

D-2360/2021 Pagina 18 attribuito un importo supplementare a questo titolo. L'indennità totale di pa- trocinio si attesta quindi a CHF 1'514.–.

E. 13 La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab- bandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2360/2021 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le autorità cantonali competenti sono invitate ad allontanare il ricorrente verso l'Algeria congiuntamente alla moglie ed alla figlia (N […]; entrambe oggetto della procedura D-2382/2021). 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Alla patrocinatrice d'ufficio è accordato un onorario di complessivamente CHF 1'514.– a carico della cassa del Tribunale. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2360/2021 Sentenza del 22 gennaio 2024 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), David R. Wenger, Yanick Felley, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Algeria, patrocinato da Patrizia Testori, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 aprile 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino algerino originario di B._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data 23 dicembre 2020 congiuntamente alla (allora) compagna (oggi: moglie, cfr. lettera N) C._______, oggetto di una procedura separata (N [...]; D-2382/2021). A sostegno della sua domanda d'asilo egli ha trasmesso la copia del suo atto di nascita. B. Il 30 dicembre 2020 egli ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). C. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'interessato sulle sue generalità il 4 gennaio 2021, mentre nel corso del colloquio personale conformemente al Regolamento Dublino III dell'8 gennaio 2021 gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito allo stato di salute. Sui motivi d'asilo egli è stato interrogato in data 23 febbraio 2021. D. Con decisione del 1° marzo 2021 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo nell'ambito della procedura ampliata e con decisione di ripartizione del 2 marzo 2021 ha attribuito l'interessato al cantone D._______. E. In data 1° marzo 2021 la Protezione giuridica ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza, mentre l'interessato in medesima data ha autorizzato la suddetta rappresentanza legale a trasmettere al consultorio giuridico del cantone di attribuzione le informazioni sullo stato della sua procedura d'asilo. F. In corso di procedura il richiedente è stato a due riprese visitato dal medico. G. Con decisione del 22 aprile 2021, notificata il 23 aprile 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il cantone D._______ dell'esecuzione della misura. H. In data 15 maggio 2021 A._______ è insorto con ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine, egli ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria e la restituzione dell'effetto sospensivo. Contestualmente il ricorrente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, protestando spese e ripetibili. I. In data 5 dicembre 2022 una ex gran consigliera del cantone E._______ha trasmesso al Tribunale degli scritti a nome del ricorrente e della compagna. J. Con decisione incidentale del 21 dicembre 2022 il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e gli ha concesso un termine di 14 giorni per designare un patrocinatore d'ufficio, con comminatoria di nomina d'ufficio del patrocinatore in caso di decorso infruttuoso del termine. K. Con decisione incidentale del 24 gennaio 2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio e non avendo il ricorrente designato un patrocinatore, il Tribunale ha d'ufficio nominato Patrizia Testori di (...) in qualità di patrocinatrice d'ufficio del ricorrente. Nel contempo, la patrocinatrice è stata invitata, entro un termine di 14 giorni, a trasmettere una procura scritta, con possibilità di rivedere la nomina in caso di decorso infruttuoso del termine. L. Con scritto del 1° febbraio 2023 la patrocinatrice ha trasmesso la procura richiesta ed ha richiesto la visione degli atti del procedimento ed un termine di 30 giorni per integrare il ricorso. M. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 febbraio 2023 ha trasmesso all'insorgente una copia degli atti del Tribunale, ha invitato la SEM a trasmettere alla patrocinatrice del ricorrente gli atti in libera consultazione e copia dell'indice di paginazione dell'incarto entro il 22 febbraio 2023 ed ha concesso all'insorgente un termine fino al 9 marzo 2023, prorogato poi fino al 23 marzo 2023, per inoltrare ulteriori osservazioni rilevanti. N. L'insorgente ha trasmesso le proprie osservazioni integrative al ricorso in data 17 marzo 2022 (recte: 2023). In allegato egli ha inoltrato la copia del certificato di matrimonio contratto con la compagna C._______ il 15 marzo 2023 e la nota d'onorario. Le stesse sono state trasmesse alla SEM con invito ad esprimersi. O. In data 23 marzo 2023 la SEM ha inoltrato al Tribunale la comunicazione di matrimonio del ricorrente, mentre con scritto del 30 marzo 2023 l'autorità inferiore ha trasmesso le proprie osservazioni. Le stesse sono state inviate all'insorgente con possibilità di esprimersi in merito. P. Egli ha trasmesso le proprie osservazioni in data 28 aprile 2023. Q. In data 17 maggio 2023 un monaco del Convento di F._______ ha inoltrato al Tribunale uno scritto in favore del ricorrente e della moglie C._______. R. L'8 agosto 2023 è nata G._______, figlia del ricorrente e della moglie C._______, ella è stata inclusa nella procedura della madre. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 4.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. 5.1 Sentito sui suoi motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di aver conosciuto C._______ nel corso di una vacanza in Marocco a fine 2019. In seguito, essi si sarebbero sentiti regolarmente tramite scambio di messaggi fino all'aprile 2020 quando l'interessato avrebbe proposto alla compagna di sposarsi. Ella avrebbe tuttavia rifiutato a causa della sua famiglia molto conservatrice e poco dopo sarebbe stata promessa in sposa ad un cugino paterno di età molto maggiore di quella della sua compagna. L'interessato avrebbe quindi deciso di recarsi in Marocco a novembre 2020 e presentarsi alla di lei famiglia. L'incontro sarebbe stato cordiale fino all'arrivo del padre e del fratello della compagna i quali sarebbero intervenuti ferendolo con un coltello al braccio e picchiandolo con un bastone, egli sarebbe quindi fuggito. Siccome il matrimonio con il cugino sarebbe dovuto avvenire entro gennaio 2021, l'interessato e la compagna si sarebbero messi d'accordo di espatriare e ritrovarsi in Turchia, dove si sarebbero sposati religiosamente prima di continuare il loro viaggio verso la Svizzera. Una volta in Turchia, a metà dicembre 2020, egli avrebbe appreso dai suoi famigliari che sarebbe stato ricercato più volte al suo domicilio (cfr. atto SEM 45/13, D17 seg.). Tornando in Algeria, egli temerebbe di essere ucciso dalla famiglia della sua compagna. 5.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che la paura del richiedente di essere assassinato dalla famiglia della compagna sarebbe da considerare un atto di vendetta per aver fatto sì che ella fuggisse di casa e non sposasse il cugino come da loro previsto. Pertanto, il suo timore di persecuzione non sarebbe fondato su un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. In seguito, in merito al fatto che i famigliari della compagna fossero trafficanti di sostanze stupefacenti, egli ne sarebbe venuto a conoscenza unicamente dalla fidanzata e non avrebbe saputo come la stessa fosse stata messa al corrente delle attività della sua famiglia. Inoltre, egli avrebbe dichiarato che avrebbe potuto sporgere denuncia contro la famiglia della compagna, ma che a questo punto avrebbe potuto proseguire la relazione sentimentale con lei. Di conseguenza, non ci sarebbero fatti rilevanti che lascerebbero pensare che egli non si sarebbe potuto recare dalle autorità algerine per chiedere la loro protezione. Pertanto, non soddisfando palesemente le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, la SEM potrebbe esimersi dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni. 5.3 Dal canto suo, nel proprio gravame, l'insorgente contesta anzitutto la possibilità di chiedere protezione alle autorità algerine dal momento che i famigliari della compagna entrerebbero illegalmente in Algeria ed egli non avrebbe il tempo di informare nessuno, la sua vita e quella della sua compagna sarebbero dunque in pericolo. Altresì, in assenza del padre di C._______ essi non potrebbero sposarsi civilmente in Algeria. Egli avrebbe subito persecuzioni, violenze e pressione psichica insopportabile a causa della famiglia della compagna. 5.4 Con osservazioni integrative del 17 marzo 2022 (recte: 2023), il ricorrente ha anzitutto ritenuto che essendo le allegazioni in materia d'asilo rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, la SEM non avrebbe potuto esimersi dall'analizzarne la verosimiglianza. Nel caso specifico, il ricorrente avrebbe risposto in modo coerente e dettagliato a tutte le domande dell'autorità di prima istanza ed avrebbe fornito riferimenti temporali molto precisi sulle date, inoltre le sue risposte sarebbero coerenti con quelle date dalla compagna. Altresì, le sue dichiarazioni sarebbero ricche di dettagli e di indicatori reali. Dalle loro allegazioni si evincerebbe il fondato timore di essere vittima della vendetta della famiglia di C._______. Infine, l'autorità inferiore non avrebbe nemmeno compiuto in modo esaustivo, secondo il principio inquisitorio, l'accertamento dei fatti. Sarebbero state in generale poste poche domande e non sarebbe stato approfondito il modo in cui si sarebbe svolta l'aggressione, né le dinamiche di fuga dall'appartamento. La SEM non avrebbe neppure approfondito la questione della validità del matrimonio religioso concluso in Turchia di fronte alla legge algerina e si sarebbe limitata ad affermare che la coppia potrebbe far ritorno in Algeria. Tuttavia, il matrimonio non sarebbe con tutta probabilità valido in Algeria poiché la legge algerina prevedrebbe che per la validità del matrimonio la sposa si sposi in presenza di un tutore matrimoniale (chiamato wali) altrimenti l'atto di matrimonio sarebbe nullo. D'altronde, il matrimonio non sarebbe considerato valido neppure in Marocco, poiché sarebbe stata necessaria la presenza di due testimoni musulmani e la registrazione del matrimonio entro tre mesi dalla conclusione presso un consolato marocchino. In seguito, l'insorgente ritiene che, contrariamente alla SEM, le sue dichiarazioni sarebbero pertinenti in materia d'asilo. Tali fatti costituirebbero invero per C._______ una persecuzione di genere e per il qui ricorrente una persecuzione riflessa. Essendosi sottratta con la fuga al matrimonio forzato, ella avrebbe disonorato la famiglia e rischierebbe di essere vittima di un delitto d'onore per mano della sua famiglia o del promesso sposo. Il ricorrente d'altronde l'avrebbe aiutata a sottrarsi al matrimonio forzato, l'avrebbe sposata e messa incinta, contrastando così il volere della di lei famiglia e rischierebbe pertanto anch'egli di essere vittima di persecuzione riflessa, come peraltro ritenuto in numerosi casi. Entrambi rischierebbero poi di essere perseguitati poiché ritenuti responsabili di una violazione dei valori morali tradizionali relativi alle donne, violazione dei costumi prevalenti e comportamento immorale. Nel caso in questione si dovrebbe inoltre presumere l'assenza di protezione da parte dello stato poiché gli agenti della persecuzione sarebbero trafficanti di sostanze stupefacenti con traffici sia in Marocco che in Algeria e Tunisia. Le autorità sarebbero incapaci di fermare i loro traffici illeciti, per cui si dovrebbe presumere che non siano nemmeno capaci di offrire protezione ai ricorrenti contro la persecuzione di trafficanti che agiscono sovra e contro il potere statale. 5.5 Con osservazioni del 30 marzo 2023 l'autorità inferiore ritiene che il matrimonio del ricorrente con la compagna sosterrebbe l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Algeria. Invero, secondo il Codice della famiglia, lo Stato algerino riconoscerebbe il matrimonio misto tra un cittadino algerino ed una persona straniera. Inoltre, la famiglia del ricorrente, approvando l'unione matrimoniale, potrebbe sostenere la coppia nella procedura amministrativa per la trascrizione del matrimonio celebrato in Svizzera. Altresì, essendo ora il ricorrente sposato ufficialmente, potrebbe richiedere la protezione alle autorità algerine, queste sarebbero infatti in misura e disposte ad accordare protezione. 5.6 Con replica del 28 aprile 2023 il ricorrente ribadisce che anche all'uomo che aiuta la donna a sottrarsi ad un matrimonio forzato e che è stato vittima delle persecuzioni da parte della famiglia della donna andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato. Nel caso in disamina, l'insorgente sarebbe stato brutalmente picchiato e sarebbe riuscito a sfuggire alla famiglia della ricorrente soltanto grazie all'intervento della di lei madre. La famiglia della compagna l'avrebbe però ricercato varie volte anche in Patria presso la casa dei suoi genitori in Algeria e l'ultimo episodio risalirebbe a circa quattro mesi fa. Egli correrebbe dunque un grave rischio alla sua integrità fisica in caso di ritorno in Algeria. In seguito, egli ritiene che la SEM non avrebbe tenuto conto della natura criminale delle attività dei parenti della moglie, i quali sarebbero dediti da anni al contrabbando di sostanze stupefacenti. L'Algeria ed il Marocco sarebbero stati incapaci di arrestare questi traffici illeciti e da ciò si potrebbe desumere l'inadeguatezza di questi stati di contrastare la famiglia della ricorrente nella commissione di questi gravi reati. 6. 6.1 Nel caso in disamina il ricorrente ha innanzitutto chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed ha fatto valere la violazione del principio inquisitorio poiché la SEM non avrebbe accertato in maniera corretta i fatti. In particolare, sarebbero state poste poche domande e non sarebbe stato approfondito il modo in cui si sarebbe svolta l'aggressione. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe aprioristicamente asserito che il ricorrente e la compagna sarebbero potuti rientrare in Algeria e in Marocco come una coppia regolarmente sposata senza approfondire la questione della validità del matrimonio. 6.1.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, n. 9 ad art. 12 PA). 6.1.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 6.1.3 Nel caso in disamina, non può essere dato seguito alla censura ricorsuale. Innanzitutto vi è modo di rilevare che il ricorrente è ora sposato civilmente con C._______ (cfr. atto dello stato civile). In secondo luogo, per quanto riguarda il riconoscimento del matrimonio e la possibilità di entrare in Algeria si rinvia al caso della moglie (cfr. D-2382/2021). Per quanto riguarda i fatti inerenti all'aggressione, vi è modo di rilevare che contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la SEM ha posto diverse domande ed i fatti risultano essere sufficientemente chiari. Inoltre, dal momento che l'autorità inferiore non ne ha messo in discussione la verosimiglianza, non risultavano necessari ulteriori approfondimenti. 6.2 In seguito, vista la doglianza in tal senso è necessario determinare se la SEM, con l'esimersi dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni, abbia violato il diritto di essere sentito del ricorrente, rispettivamente il suo obbligo di motivazione. 6.2.1 Anzitutto, giova rammentare che rilevanza e verosimiglianza sono condizioni cumulative per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Se i motivi addotti, poiché non rilevanti, non danno titolo ad ottenere la protezione internazionale richiesta, non vi è necessità alcuna, ai fini dell'obbligo di motivazione, di esprimersi anche sulla loro verosimiglianza in materia d'asilo (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-3262/2022 del 13 novembre 2023 pag. 5 seg. e D-1587/2021 del 17 aprile 2023 consid. 6.4). 6.2.2 Nel provvedimento sindacato, la SEM ha indicato i motivi per cui non ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Altresì, dall'argomentazione del memoriale ricorsuale si evince che il ricorrente si sia reso pienamente conto della portata della decisione impugnandola in piena conoscenza di causa. Pertanto, facendo difetto di una delle due condizioni cumulative, la SEM non ha violato il suo obbligo di motivazione con l'esimersi dall'analizzare la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. 6.2.3 Di conseguenza, il provvedimento sindacato ossequia pienamente i criteri giurisprudenziali esposti sopra e la doglianza è quindi infondata. 7. 7.1 Passando ora alle censure materiali, nel caso in esame è necessario determinare se il ricorrente rischi, in caso di ritorno nel suo paese di origine, l'Algeria, di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. 7.1.1 Il ricorrente ha affermato di temere di essere ucciso dai famigliari della moglie poiché l'avrebbe aiutata a fuggire per sottrarsi al matrimonio previsto con il di lei cugino. Orbene, i timori di subire tali atti di persecuzione (riflessa) non provengono dalle autorità algerine, bensì da terzi. 7.1.2 Le persecuzioni riconducibili a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del TAF D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), 7.1.3 In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). 7.2 Orbene, nel caso di specie va anzitutto rilevato che il ricorrente è partito ancor prima che gli accadesse qualcosa in Patria e che le minacce, rispettivamente il fatto che egli sia stato ricercato sono avvenuti quando egli era già espatriato (cfr. atto SEM 45/13, D21). Di conseguenza egli non si è mai rivolto alle autorità, né ha denunciato i famigliari marocchini della moglie. Pertanto, qualora dovesse essere nuovamente minacciato o aggredito da parte dei famigliari della moglie, egli ha la possibilità in Algeria di difendersi dalle presunte molestie presentando una denuncia alle autorità competenti. Nonostante egli abbia riferito di non potersi recare presso le autorità per chiedere protezione poiché i famigliari della moglie sarebbero dei trafficanti di droga ed abiterebbero fuori dal paese (cfr. atto SEM 45/13, D52 e D63), tali argomentazioni non sono atte a giustificare una minaccia rilevante ai fini dell'asilo per il ricorrente nel suo paese d'origine. Invero, non vi è alcuna ragione concreta per ritenere che le autorità algerine non siano né in grado né disposte a garantire al ricorrente la protezione dello Stato contro le molestie/persecuzioni da parte dei famigliari, oltretutto membri di un gruppo criminale (cfr. nel senso anche la sentenza del Tribunale D-3423/2022 del 25 agosto 2022 consid. 5.3). Giova ricordare, a questo punto, che secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 Conv. Rifugiati, si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Spetta all'insorgente cercare attivamente tale protezione statale se ne dovesse vedere la necessità. Inoltre, si deve presumere nel caso di specie che esista un'alternativa di domicilio interna al paese del ricorrente. 7.2.1 Alla luce delle suesposte considerazioni, può essere lasciata aperta la questione dell'attualità delle persecuzioni, ovvero se i famigliari della moglie li abbiano effettivamente nuovamente ricercati in Algeria presso la famiglia del ricorrente. 7.2.2 Pertanto, ad oggi, non vi sono sufficientemente elementi che permettano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.3 Per quanto concerne, dunque, il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 Per quanto riguarda l'unità della famiglia, l'art. 44 LAsi non si applica se i rapporti famigliari possono essere mantenuti nel paese per il quale non sussistono ostacoli all'esecuzioni dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1). 8.3 Nel caso in disamina, dal momento che anche la moglie e la figlia del ricorrente (entrambe oggetto della procedura D-2382/2021 consid. 10.3) potranno essere allontanate verso l'Algeria, come il ricorrente, non vi è violazione dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie inoltre le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). 8.4 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In ragione del carattere alternativo delle succitate condizioni (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e relativi riferimenti; DTAF 2009/51 consid. 5.4) in caso di mancato adempimento di una di queste la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, il suo stato di salute non costituirebbe un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. 9.4 In sede di ricorso l'insorgente ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria. L'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe essere ritenuta inesigibile in quanto vi sarebbe un "real risk" di subire persecuzioni da parte della famiglia della compagna. 10. 10.1 10.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 10.1.2 Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.1.3 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Algeria è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 Conv. Rifugiati. Inoltre, dagli atti di causa non risultano neppure esservi elementi che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo paese d'origine a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura). 10.1.4 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 10.3 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Algeria non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio nazionale ed egli non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali. Invero, il ricorrente è giovane, possiede un master in (...) e lavorava in diverse (...) come (...) (cfr. atto SEM A45, D70-D71). Questa attività gli permetteva di mantenersi pienamente. In Patria egli dispone altresì di una solida rete famigliare con la quale egli è in buoni contatti e sulla quale egli potrà contare una volta rientrato nel suo paese d'origine (cfr. atto SEM A45, D22-D23, D69, D75). Non vi sono dunque motivi che permettono di ritenere che egli non potrebbe trovare un lavoro e mantenersi economicamente, rispettivamente mantenere la moglie e la figlia. 10.3.1 Per quanto riguarda poi lo stato di salute del ricorrente, non risultano esservi stati ulteriori consulti medici posteriori a quello del 24 febbraio 2021 in cui gli è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento e gli è stato prescritto il farmaco (...). Né in sede ricorsuale, né in sede di ulteriori scambi di scritti (l'ultimo avvenuto ad aprile 2023) sono stati fatti valere dei problemi medici. Lo stato di salute non risulta dunque costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. 10.3.2 Infine, come già rilevato in precedenza, dal momento che anche la moglie e la figlia del ricorrente (cfr. supra consid. 8.3) potranno essere allontanate verso l'Algeria, egli non verrà separato dai famigliari. A questo proposito, le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dell'allontanamento sono invitate a rispettare l'unità della famiglia rinviando congiuntamente il ricorrente con la moglie e la figlia (N [...]; entrambe oggetto della procedura D-2382/2021). 10.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.4 In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), come per altro egli è stato in grado di fare per contrarre il matrimonio in Svizzera con la compagna (cfr. atto SEM 88/29). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.5 Ne consegue che, anche in materia di allontanamento e della sua esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

11. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, ritenuto che con decisione incidentale del 21 dicembre 2022 il ricorrente è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, ed è tuttora indigente, egli è esentato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 12.2 12.2.1 Per quanto riguarda l'indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- e tra i CHF 100.- ed i CHF 150.- per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 in relazione con l'art. 10 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono l'onorario (art. 9 cpv. 1 lett. a TS-TAF) e i disborsi, quali segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche (art. 9 cpv. 1 lett. b TS-TAF). Poiché nel caso in narrativa la legale del ricorrente ha presentato una nota particolareggiata parziale relativa all'onorario e alle spese il 17 marzo 2023 l'indennità è fissata dal Tribunale sulla base della predetta e sulla base degli atti (art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF). 12.2.2 Con nota d'onorario Patrizia Testori ha postulato il riconoscimento di un'indennità totale (arrotondata) di CHF 2'186.40, corrispondente a 11 ore d'attività ad una tariffa oraria di CHF 180.-, comprensiva di un importo di CHF 50.- a titolo di spese di segreteria, di fotocopiatura e di porto e con l'aggiunta dell'IVA (cfr. allegato 1 allo scritto del 17 marzo 2023). Tale nota non comprende il dispendio orario per la stesura delle osservazioni del 28 aprile 2023. 12.2.3 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.- all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare eccessivo e va ridotto a 8 ore di lavoro. In particolare, superano il lavoro necessario la lunga durata della redazione del ricorso (quasi 6 ore di lavoro), anche tenuto conto del fatto che si tratta di due casi paralleli (con quello della moglie D-2382/2021). Non essendo state conteggiate le osservazioni del 28 aprile 2023, si può riconoscere un'ulteriore ora di attività, per un totale di 9 ore. 12.2.4 L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessivamente fissato in CHF 1'350.- a cui vanno ad aggiungersi CHF 50.- per le spese di segreteria, di fotocopiatura e di porto, per un totale di CHF 1'400.--. Siccome la patrocinatrice è assoggettata all'IVA, viene attribuito un importo supplementare a questo titolo. L'indennità totale di patrocinio si attesta quindi a CHF 1'514.-.

13. La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le autorità cantonali competenti sono invitate ad allontanare il ricorrente verso l'Algeria congiuntamente alla moglie ed alla figlia (N [...]; entrambe oggetto della procedura D-2382/2021).

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Alla patrocinatrice d'ufficio è accordato un onorario di complessivamente CHF 1'514.- a carico della cassa del Tribunale.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: