Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadina marocchina originaria di C._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data 23 dicembre 2020 congiunta- mente all’allora compagno (oggi: marito, cfr. lettera P) D._______, oggetto di una procedura separata (N […]; D-2360/2021). A sostegno della sua do- manda ella ha trasmesso la copia della sua carta d'identità e la trascrizione di un messaggio audio ricevuto dalla madre. B. Il 30 dicembre 2020 ella ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (…). C. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'inte- ressata sulle sue generalità il 4 gennaio 2021, mentre nel corso del collo- quio personale conformemente al Regolamento Dublino III dell'8 gen- naio 2021 le è stato concesso il diritto di essere sentita in merito allo stato di salute. Sui motivi d'asilo ella è stata interrogata in data 23 febbraio 2021. D. Con decisione del 1° marzo 2021 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo nell'ambito della procedura ampliata e con decisione di ripartizione del 2 marzo 2021 ha attribuito l'interessata al cantone E._______. E. In data 1° marzo 2021 la Protezione giuridica ha sottoscritto la dichiara- zione di rinuncia al mandato di rappresentanza, mentre l'interessata in me- desima data ha autorizzato la suddetta rappresentanza legale a trasmet- tere al consultorio giuridico del cantone di attribuzione le informazioni sullo stato della sua procedura d'asilo. F. In corso di procedura la richiedente è stata a più riprese visitata da un me- dico. G. Con decisione del 22 aprile 2021, notificata il 23 aprile 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente, ha respinto la do- manda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incari- cando il cantone E._______ dell'esecuzione della misura.
D-2382/2021 Pagina 3 H. In data 20 maggio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 maggio 2021) A._______ è insorta con ricorso contro la summenzio- nata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine, ella ha postu- lato la concessione dell'ammissione provvisoria e la restituzione dell'effetto sospensivo. Contestualmente la ricorrente ha presentato anche una do- manda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, protestando spese e ripetibili. Ella ha inoltre chiesto che l'autorità inferiore venga intimata di non prendere contatto con il paese d'origine o di non trasmettere informa- zioni e qualora delle informazioni fossero già state trasmesse, la ricorrente dovrebbe venire informata. I. Con corrispondenza elettronica del 24 maggio 2021 la ricorrente ha tra- smesso al Tribunale delle fotografie a sostegno del suo ricorso. Mentre in data 18 ottobre 2021 (data d'entrata) ella ha trasmesso uno scritto per il tramite di un monaco del Convento di F._______. J. In data 23 novembre 2021 e 5 dicembre 2022 una ex gran consigliera del cantone G._______ ha trasmesso al Tribunale degli scritti a nome della ricorrente e del compagno. K. In data 30 settembre 2022 ella ha inoltrato al Tribunale un rapporto medico della (…) ("[…]") del 29 settembre 2022. L. Con decisione incidentale del 21 dicembre 2022 il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e le ha con- cesso un termine di 14 giorni per designare un patrocinatore d'ufficio, con comminatoria di nomina d'ufficio del patrocinatore in caso di decorso infrut- tuoso del termine. M. Con decisione incidentale del 24 gennaio 2023 il Tribunale ha accolto l'i- stanza di concessione del gratuito patrocinio e non avendo la ricorrente designato un patrocinatore, il Tribunale ha d'ufficio nominato Patrizia Te- stori di (…) in qualità di patrocinatrice d'ufficio della ricorrente. Nel
D-2382/2021 Pagina 4 contempo, la patrocinatrice è stata invitata, entro un termine di 14 giorni a trasmettere una procura scritta, con possibilità di rivedere la nomina in caso di decorso infruttuoso del termine. N. Con scritto del 1° febbraio 2023 la patrocinatrice ha allegato la procura ri- chiesta ed ha richiesto la visione degli atti del procedimento ed un termine di 30 giorni per integrare il ricorso. O. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 febbraio 2023 ha inoltrato all'insorgente una copia degli atti del Tribunale, ha invitato la SEM a tra- smettere alla patrocinatrice della ricorrente gli atti in libera consultazione e copia dell'indice di paginazione dell'incarto entro il 22 febbraio 2023 ed ha concesso all'insorgente un termine fino al 9 marzo 2023, prorogato poi fino al 23 marzo 2023, per inoltrare ulteriori osservazioni rilevanti. P. L'insorgente ha inviato le proprie osservazioni integrative al ricorso in data 17 marzo 2022 (recte: 2023). In allegato ella ha inoltrato la copia del certi- ficato di matrimonio contratto con il compagno D._______ il 15 marzo 2023, di un certificato medico attestante la gravidanza della ricorrente e la nota d'onorario. Le stesse sono state trasmesse alla SEM con invito ad esprimersi. Q. In data 23 marzo 2023 la SEM ha inoltrato la comunicazione di matrimonio della ricorrente, mentre con scritto del 30 marzo 2023 l'autorità inferiore ha trasmesso le proprie osservazioni. Le stesse sono state inviate all'insor- gente con possibilità di esprimersi in merito. R. Ella ha trasmesso le proprie osservazioni in data 28 aprile 2023. S. In data 18 maggio 2023 un monaco del Convento di F._______ ha inviato uno scritto in favore della ricorrente e del marito D._______. T. L'8 agosto 2023 è nata B._______, figlia della ricorrente e del marito.
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Erwägungen (69 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi con- tro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame, ad eccezione del punto seguente.
E. 3 Per quanto riguarda la richiesta della ricorrente di non trasmettere informa- zioni alle autorità del suo paese d'origine, e se del caso di essere informata di un'eventuale trasmissione avvenuta, si osserva quanto segue: ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LAsi è vietato comunicare allo Stato d'origine o di prove- nienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, a un rifugiato ricono- sciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comuni- cazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicare dati relativi a una domanda d'asilo. Orbene, dagli atti non vi sono indizi che l'autorità inferiore abbia violato tale disposizione o che ab- bia intenzione di farlo in futuro, per il che tale censura ricorsuale, per quanto ricevibile, è respinta.
E. 4 In seguito, vista la nascita della figlia B._______ in corso di procedura, la stessa viene inserita nella presente procedura di ricorso.
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E. 5 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.
E. 6.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segna- tamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un
D-2382/2021 Pagina 7 timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro- babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 7.1 Sentita sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di aver conosciuto D._______, cittadino algerino, mentre questi era in vacanza in Marocco a novembre 2019. In seguito, essi si sarebbero sentiti regolarmente tramite scambio di messaggi fino all'aprile 2020 quando egli le avrebbe proposto di sposarlo. La richiedente avrebbe tuttavia rifiutato a causa della sua fa- miglia molto conservatrice. Poco dopo, la famiglia l'avrebbe informata che avrebbe dovuto sposare un cugino paterno di età molto maggiore alla sua, contro la sua volontà. A quel punto, a novembre 2020, D._______ avrebbe deciso di recarsi in Marocco e presentarsi alla famiglia di A._______. Quando il padre ed il fratello dell'interessata sarebbero rientrati a casa, la situazione sarebbe degenerata. Essi avrebbero ferito al braccio con un col- tello D._______ e l'avrebbero picchiato. Egli sarebbe riuscito a scappare solo grazie all'aiuto della madre dell'interessata e dopo la sua fuga an- ch'ella (la ricorrente) sarebbe stata picchiata dal fratello. Avendo saputo che la famiglia stava organizzando il matrimonio con il cugino per gennaio 2021, ella avrebbe deciso di scappare e si sarebbe ritrovata in Turchia in- sieme al fidanzato. In tale Paese essi si sarebbero sposati religiosamente prima di raggiungere la Svizzera. In seguito sarebbero venuti a sapere dalla madre di D._______ che il padre ed il fratello dell'interessata si sa- rebbero presentati a casa del marito ed avrebbero minacciato la sua fami- glia (cfr. atto SEM 25/16, D15 segg.).
E. 7.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che i motivi allegati dalla richiedente non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Il timore di dover
D-2382/2021 Pagina 8 sposare il cugino paterno non sarebbe più attuale poiché avendo sposato D._______ ella non adempirebbe più ai requisiti per poter diventare la mo- glie di suo cugino paterno. Per di più in Marocco il matrimonio forzato sa- rebbe condannato dalla legge sulla violenza contro le donne ed il Codice di famiglia stabilirebbe la necessità del consenso reciproco come condi- zione fondamentale per il matrimonio. Ella avrebbe quindi potuto rivolgersi alle autorità come pure a diverse associazioni esistenti per chiedere aiuto. In seguito, per quanto riguarda il timore di venire uccisa dai famigliari in caso di ritorno, non ci sarebbero indizi che permetterebbero di ritenere che le autorità del suo Paese d'origine non la proteggerebbero dai suoi fami- gliari. Invero, da una parte, essi non avrebbero alcun diritto di forzarla a sposare il cugino paterno, e dall'altra, ella ritornerebbe in Patria come donna sposata e la sua relazione con D._______ sarebbe considerata del tutto legale. Pertanto, il fatto che ella si sia rifiutata di sposare il cugino paterno, sia fuggita dal Marocco e si sia sposata, non costituirebbero atti reprensibili agli occhi delle autorità marocchine. In seguito, in base al prin- cipio di sussidiarietà, non vi sarebbero indizi che permetterebbero di rite- nere che la richiedente non avrebbe potuto recarsi in un'altra città del suo Paese per sfuggire ai suoi famigliari. Altresì, ella potrebbe pure installarsi in Algeria insieme al marito e chiedere protezione alle autorità algerine.
E. 7.3 In sede ricorsuale l'insorgente, dopo aver riassunto i fatti, osserva che quand'anche avesse depositato una denuncia, la legge in questi casi sa- rebbe debole. Se dovesse fare ritorno in Patria, anche in un'altra città, ver- rebbe sicuramente trovata e la sua vita sarebbe in pericolo. Anche in Alge- ria non potrebbe andare, non sarebbe la benvenuta a causa dei problemi tra il Marocco e l'Algeria.
E. 7.4 Con osservazioni integrative del 17 marzo 2022, la ricorrente ha anzi- tutto ritenuto che essendo le allegazioni in materia d'asilo rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, la SEM non avrebbe potuto esimersi dall'analizzarne la ve- rosimiglianza. Nel caso specifico, già durante l'audizione la ricorrente avrebbe dato segni di una forte emotività ed il suo precario stato di salute mentale sarebbe stato successivamente certificato dal rapporto medico del 29 settembre 2022, alla ricorrente sarebbe infatti stato diagnosticato un se- vero episodio depressivo e un disturbo da stress postraumatico. Nono- stante il suo stato psichico molto fragile ella avrebbe risposto in modo coe- rente e dettagliato a tutte le domande della prima istanza, inoltre le sue risposte sarebbero coerenti con quelle date dal compagno. Dalle loro con- cordi allegazioni si evincerebbe il fondato timore di essere vittime della ven- detta della famiglia della ricorrente, risulterebbe infatti chiaro che i suoi fa- migliari sarebbero pericolosi trafficanti di sostanze stupefacenti che
D-2382/2021 Pagina 9 svolgerebbero i loro affari in Marocco, ma anche in Algeria e in Tunisia. Altresì, le sue dichiarazioni sarebbero ricche di dettagli e di indicatori reali. Infine, l'autorità inferiore non avrebbe nemmeno compiuto in modo esau- stivo, secondo il principio inquisitorio, l'accertamento dei fatti. In particolare, non sarebbe stato approfondito di quale effettiva protezione potesse avva- lersi l'insorgente per proteggersi dalla sua famiglia, invero vi sarebbero nu- merosi rapporti che riporterebbero che la legge marocchina rimarrebbe let- tera morta. La SEM non avrebbe neppure approfondito la questione della validità del matrimonio religioso concluso in Turchia e si sarebbe limitata ad affermare che la coppia potrebbe far ritorno in Algeria. Tuttavia, il matri- monio non sarebbe con tutta probabilità valido in Algeria poiché la legge algerina prevede che per la validità del matrimonio la sposa si sposi in pre- senza di un tutore matrimoniale (chiamato wali) altrimenti l'atto di matrimo- nio sarebbe nullo. D'altronde, il matrimonio non sarebbe considerato valido neppure in Marocco, poiché sarebbe stata necessaria la presenza di due testimoni musulmani e la registrazione del matrimonio entro tre mesi dalla conclusione presso un consolato marocchino. In seguito, l'insorgente ri- tiene che, contrariamente alla SEM, le sue dichiarazioni sarebbero perti- nenti in materia d'asilo. Tali fatti costituirebbero invero per A._______ una persecuzione di genere e per il compagno una persecuzione riflessa. Nel caso in cui il matrimonio religioso non dovesse essere riconosciuto, ella potrebbe venire nuovamente forzata dalla famiglia a sposare il cugino. Con maggiore probabilità però, la famiglia e il cugino potrebbero non perdonarla per essersi opposta al volere del padre ed essere fuggita. Inoltre, la ricor- rente sarebbe attualmente incinta, pertanto rischierebbe di essere vittima di un delitto d'onore per mano della sua famiglia e lo stato non avrebbe né la volontà né la capacità di proteggerla. Secondo la società marocchina e i principi islamici questi delitti non verrebbero criminalizzati, bensì verrebbe criminalizzato il comportamento dell'insorgente. Nonostante la ricorrente vivesse a C._______ ed avesse un lavoro, non sarebbe stata a cono- scenza del fatto che la legge marocchina proibisse i matrimoni forzati.
E. 7.5 In sede di risposta al ricorso, la SEM ritiene anzitutto che il matrimonio della ricorrente con D._______ sosterrebbe l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Algeria. Secondo il Codice della fa- miglia, lo Stato algerino riconoscerebbe il matrimonio misto e secondo il Codice della nazionalità ella potrebbe richiedere la cittadinanza algerina tramite il suo matrimonio. Altresì, la famiglia del marito, sostenendo la loro unione, potrebbe aiutarli nelle pratiche per la trascrizione del matrimonio celebrato in Svizzera. In seguito, l'autorità inferiore rileva che dall'audizione sui motivi non vi sarebbero più notizie di persecuzioni da parte della sua famiglia. Ad ogni modo, in caso di bisogno, ella potrebbe richiedere la
D-2382/2021 Pagina 10 protezione allo Stato algerino, il quale sarebbe generalmente disposto ad accordare protezione ed in misura di attuare una protezione.
E. 7.6 In sede di replica l'insorgente ritiene che il pericolo di essere sottoposta ad un matrimonio forzato o ad un delitto d'onore sarebbe ancora fortemente attuale. La ricorrente ed il marito non sarebbero neppure al sicuro in Alge- ria. In particolare, ella non potrebbe essere rinviata in Algeria poiché il ma- trimonio contratto in Turchia e quello contratto in Svizzera non sarebbero validi per la legge algerina ed il loro riconoscimento sarebbe sottoposto alla discrezionalità delle autorità algerine.
E. 8.1 La ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed ha fatto valere, in primo luogo, la violazione del principio inquisitorio.
E. 8.1.1 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in rela- zione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documenta- zione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. AUER/BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesge- setz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, n. 9 ad art. 12 PA).
E. 8.1.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'i- struzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo ac- certamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rela- tivi riferimenti; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).
E. 8.2 In seguito, vista la doglianza in tal senso è necessario determinare se la SEM, con l'esimersi dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni, abbia violato il diritto di essere sentito della ricorrente, rispettivamente il suo obbligo di motivazione.
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E. 8.2.1 Anzitutto, giova rammentare che rilevanza e verosimiglianza sono condizioni cumulative per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Se i motivi addotti, poiché non rilevanti, non danno titolo ad ottenere la protezione internazionale richiesta, non vi è necessità alcuna, ai fini dell'obbligo di motivazione, di esprimersi anche sulla loro ve- rosimiglianza in materia d'asilo (cfr., tra le tante, le sentenze del Tribunale D-3262/2022 del 13 novembre 2023 pag. 5 seg. e D-1587/2021 del 17 aprile 2023 consid. 6.43423/2022)
E. 8.2.2 Nel provvedimento sindacato, la SEM ha indicato i motivi per cui non ha ritenuto le dichiarazioni della richiedente pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Altresì, dall'argomentazione del memoriale ricor- suale si evince che la ricorrente si sia resa pienamente conto della portata della decisione impugnandola in piena conoscenza di causa. Pertanto, fa- cendo difetto di una delle due condizioni cumulative, la SEM non ha violato il suo obbligo di motivazione con l'esimersi dall'analizzare la verosimi- glianza delle allegazioni della ricorrente.
E. 8.2.3 Di conseguenza, il provvedimento sindacato ossequia pienamente i criteri giurisprudenziali esposti sopra e la doglianza è quindi infondata.
E. 9.1 Passando ora alle censure materiali, la ricorrente ha affermato di te- mere di essere uccisa dai suoi famigliari poiché sarebbe espatriata sot- traendosi al matrimonio previsto con il cugino e si sarebbe sposata con D._______ il quale non sarebbe stato accettato dalla famiglia. Orbene, i timori di subire tali atti non provengono dalle autorità statali, bensì da terzi.
E. 9.2 Le persecuzioni riconducibili a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la prote- zione necessaria al richiedente. Infatti, secondo il principio della sussidia- rietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di pro- tezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sen- tenza del TAF D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5),
D-2382/2021 Pagina 12 In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verifi- care unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3).
E. 9.3 È ora necessario verificare se la ricorrente potrebbe cercare protezione alle autorità marocchine contro le eventuali e presunte persecuzioni da parte dei suoi famigliari.
E. 9.3.1 Per quanto riguarda la situazione delle donne in Marocco, va rilevato come nel 2019 l'Haut-Commissariat au Plan ha condotto un'indagine na- zionale sulla violenza sulle donne dalla quale è risultato che il 57.1% delle donne ha subito uno o più tipi di violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica o digitale) nell'anno precedente. Malgrado vi sia stata una di- minuzione di quasi il 6% rispetto all'indagine precedente del 2009, i risultati confermerebbero la persistenza dell'alta prevalenza della violenza contro le donne nella società (cfr. Haut-Commissariat au Plan, Rapport sur les violences faites aux femmes et aux filles, Enquête nationale sur la violence à l'encontre des femmes et des hommes 2019, pag. 19, [di seguito: Haut- Commissariat au Plan]). L'indagine mostra che le donne di tutte le età, strati socio-economici e aree geografiche sarebbero esposte alla violenza. Tut- tavia, l'estensione sarebbe maggiore tra le giovani donne che vivono nelle aree urbane. L'entità della violenza aumenterebbe anche con il livello di istruzione della donna (Haut-Commissariat au Plan, pag. 20). La violenza si verificherebbe principalmente all'interno del matrimonio, seguita dai luo- ghi d'insegnamento e formazione (cfr. Haut-Commissariat au Plan, pag. 29). La dipendenza socio-economica costituirebbe un significativo fat- tore di rischio, in particolare nel contesto coniugale e famigliare (Haut-Com- missariat au Plan, pag. 33). Nella popolazione marocchina esisterebbe una certa accettazione della violenza contro le donne, anche tra le donne stesse. Una donna su due riterrebbe, infatti, che la violenza sia una que- stione privata che non dovrebbe essere esposta al di fuori dalla famiglia, in particolare per quanto riguarda la violenza coniugale (cfr. Haut-Commissa- riat au Plan, pag. 28-29). Paradossalmente, mentre molte donne afferme- rebbero di essere consapevoli dell'esistenza di associazioni e strutture sta- tali dedicate a sostenere e proteggere le donne vittime di violenza, pochis- sime vittime di violenza utilizzerebbero effettivamente i loro servizi (Haut- Commissariat au Plan, pag. 67).
E. 9.3.2 Nonostante questi risultati, le autorità marocchine stanno dimo- strando la volontà di prevenire e combattere la violenza contro le donne. Il Codice penale ha subito delle successive revisioni che hanno parzialmente rafforzato la protezione delle donne contro la violenza (cfr. Commissariat
D-2382/2021 Pagina 13 général aux réfugiés et aux apatrides, COI Focus, Maroc, Le mariage forcé, pto. 3.1.2 Législation nationale, Code pénal, pag. 19, […], consultato l'8 gennaio 2024). Il matrimonio forzato è, a titolo d'esempio, punito dall'art. 503-2-1 del Codice penale. Nonostante tale divieto, il matrimonio religioso con minori continuerebbe a crescere nelle aree rurali in quanto sfuggirebbe al controllo delle autorità competenti (cfr. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Maroc: Situation des femmes, del 22 giu- gno 2022, pag. 18, […], consultato l'8 gennaio 2024). Inoltre, nel febbraio 2018, il Parlamento marocchino, dopo un decennio di dibattiti e diversi pro- getti di legge, ha approvato una legge sulla violenza contro le donne (Loi 103.13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes 2018), che è entrata in vigore nel settembre 2018 e rafforza le disposizioni del Codice penale applicabili. La legge definisce diversi tipi di violenza e criminalizza gli atti di violenza precedentemente non coperti dalla legislazione (Lan- dinfo, Marokko: Vold mot kvinner, del 28 aprile 2023, […], [di seguito: Lan- dinfo], pag. 3, consultato l'8 gennaio 2024). Human Rights Watch e diverse altre organizzazioni ritengono tuttavia che la legge presenti importanti la- cune, ad esempio i ruoli e le responsabilità della polizia e delle autorità inquirenti sarebbero poco chiari, ciò che renderebbe il processo di denun- cia poco chiaro e burocratico, mentre la legge non specificherebbe quali diritti abbia una donna che ha subito violenza (cfr. Landinfo, pag. 3). Nono- stante la legge sia considerata debole da molti soggetti interessati, il Ma- rocco ha fatto progressi nel rafforzamento dei diritti delle donne negli ultimi due decenni (cfr. Landinfo, pag. 4 e relativi riferimenti). Le autorità maroc- chine hanno lanciato il programma Tamkin, un programma multisettoriale volto a combattere la violenza di genere, mentre nel 2014 è stato istituito l'osservatorio nazionale per la violenza contro le donne che ha il compito di raccogliere statistiche regionali e nazionali. Inoltre, le autorità maroc- chine hanno avviato un programma strategico per incorporare e coordinare la dimensione di genere in altri ambiti politici, tra cui un piano d'azione sulla violenza contro le donne, attualmente in fase di revisione (Plan Gouverne- mental pour l'Égalité; cfr. Landinfo pag. 4). La polizia nazionale (Direzione Generale della Sicurezza Nazionale, DGSN) ha istituito un'unità di sup- porto per le donne vittime di violenza e funzionari di accoglienza in 440 distretti di polizia per garantire l'accoglienza delle vittime in condizioni otti- mali, oltre a unità istituzionali create a livello dei servizi della Gendarmeria Reale, degli ospedali e dei tribunali (cfr. Haut-Commissariat au Plan, Rap- port National 2020 sur la mise en œuvre par le Royaume du Maroc des Objectifs de Développement Durable, pag. 64 e seg.). Il Marocco ha inoltre sottoscritto la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discrimina- zione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (CEDAW, RS 0.108) e altre leggi internazionali che rafforzano i diritti delle donne. Nonostante
D-2382/2021 Pagina 14 l'intenzione delle autorità di prevenire e combattere la violenza di genere, ci sarebbero ancora numerose sfide di natura legale (legislazione debole e responsabilità poco chiare nel legale delle donne vittime di violenza), di natura attitudinale (la violenza sarebbe percepita da molti, sia nella popo- lazione che tra i dipendenti pubblici, come accettabile e appartenente alla sfera privata) e di natura economica (mancanza di risorse per gestire i ser- vizi di consulenza per le donne vittime di violenza; cfr. Landinfo pag. 4). Nonostante vi sia stato un aumento del numero di casi denunciati all'auto- rità giudiziaria, si stima che soltanto l'8% dei casi di violenza coniugale e l'11% dei casi di violenza non coniugale vengono denunciati alla polizia. Il Consiglio marocchino per i diritti umani (CNDH) conclude che non esiste- rebbe una "cultura" della denuncia della violenza contro le donne in Ma- rocco, e questo perché la violenza sarebbe "normalizzata" e considerata una questione privata (cfr. Landinfo pag. 5 e relativi riferimenti). Le fonti concordano sul fatto che il processo di denuncia sarebbe complesso e ri- chiederebbe tempo, che i casi si protrarrebbero e che molte donne finireb- bero per ritirare la denuncia contro l'autore del reato (cfr. Landinfo pag. 7). I servizi di consulenza sarebbero inoltre limitati in Marocco, il funziona- mento del sistema di assistenza sarebbe in gran parte lasciato alle orga- nizzazioni della società civile, le quali tuttavia sarebbero costrette a ridi- mensionare le proprie attività a causa della mancanza di fondi. Nelle città di una certa dimensione ci sarebbero di solito una o due organizzazioni non governative (ONG) che gestirebbero i rifugi (cfr. Landinfo pag. 8 e ulteriori riferimenti). Tuttavia, l'offerta di centri diurni dove le donne possono rice- vere consulenza legale, sostegno psicosociale e follow-up sarebbe più dif- fusa ed esisterebbero nella maggior parte delle città del Marocco. Nono- stante le debolezze in termine di legislazione, organizzazione e risorse, Mobilising for rights associates (MRA, una ONG con sede a Rabat) sotto- linea che a livello locale si starebbe facendo un buon lavoro e che le ONG locali in molti casi collaborerebbero bene con la polizia, le istituzioni sani- tarie e gli attori locali (cfr. Landinfo pag. 8 ed ulteriori riferimenti). Infine, va rilevato che vari rapporti di organismi internazionali riportano che i cosid- detti "crimini d'onore", in cui le donne vengono uccise da membri della fa- miglia per presunte trasgressioni sessuali o morali, sarebbero invece rela- tivamente rari, rispetto ad esempio ad altri Paesi della regione (cfr. Lan- dinfo, pag. 10; cfr. OFPRA, Maroc: Situation des femmes, del 22 giu- gno 2022, pag. 21).
E. 9.3.3 Tornando ora al caso di specie, la ricorrente non ha tentato di chie- dere protezione alle autorità marocchine dalle riferite minacce e violenze da parte della propria famiglia, limitandosi a dichiarare che, se avesse de- nunciato i propri famigliari per la violenza subita e la minaccia di essere
D-2382/2021 Pagina 15 sposata contro la propria volontà con il cugino le stesse non sarebbero intervenute. Tale affermazione costituisce però una mera supposizione di parte, la quale non è basata su alcun indizio concreto. Invero, alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti, nonostante vi siano ancora delle sfide nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne ed il si- stema presenti ancora delle lacune, non si può di certo ritenere che le au- torità non abbiano la volontà e/o la capacità di proteggere le donne. Il fatto che la ricorrente non fosse a conoscenza della legge a protezione delle donne non costituisce una giustificazione valida per il suo mancato tenta- tivo di cercare protezione nel proprio paese d'origine. Invero, non va di- menticato che nel caso in disamina si tratta di una giovane donna ben istruita (con un diploma in […]), con un lavoro, che conduceva una vita piuttosto libera (frequentava dei corsi in (…), usciva con le amiche, cfr. atto SEM 25/16, D77-D79) e che aveva accesso alle tecnologie moderne (pos- sedeva ad esempio un telefono cellulare con una connessione internet) e che proviene da C._______, (…) grande città del Marocco. Pertanto, anche se ella non fosse effettivamente stata a conoscenza della legge sulla lotta contro la violenza sulle donne, ella avrebbe potuto effettuare una ricerca ed ottenere le informazioni necessarie in proposito o rispettivamente, rivol- gersi ad un'ONG per richiedere una consulenza. Essendo, dunque, la pro- tezione internazionale solo sussidiaria alla protezione nazionale, la ricor- rente avrebbe dovuto innanzitutto rivolgersi alle autorità marocchine e de- nunciare le violenze, prima di sollecitare la protezione da parte della Sviz- zera.
E. 9.3.4 In conclusione dunque, le presunte persecuzioni da parte dei fami- gliari non sono rilevanti in materia d'asilo.
E. 9.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva poi che venendo la ricorrente e la figlia allontanate in Algeria insieme al marito (cfr. infra consid. 10.3 e 12.2), ella potrà anche rivolgersi alle autorità algerine al fine di chiedere protezione contro le potenziali rappresaglie da parte dei suoi famigliari sul suolo algerino (cfr. per ulteriori dettagli in merito alla capacità ed alla vo- lontà di garantire protezione da parte dell'Algeria la sentenza D-2360/2021 consid. 7.1 inerente al marito della ricorrente).
E. 9.5 Ad oggi, non vi sono dunque sufficientemente elementi che permettano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
D-2382/2021 Pagina 16
E. 9.6 Per quanto concerne dunque il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata.
E. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 10.2 Per quanto riguarda l'unità della famiglia, l'art. 44 LAsi non si applica se i rapporti familiari possono essere mantenuti nel Paese per il quale non sussistono ostacoli all'esecuzioni dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1). Segnatamente, il Tribunale ha più volte ribadito che nel caso di coniugi di nazionalità differente, l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile, purché essi possano stabilirsi insieme nel Paese d'ori- gine del coniuge non minacciato (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1 e Giuri- sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate- ria d'asilo [GICRA] 1998 n. 31 consid. 8.c/ee). In questo contesto, va ricor- dato che una persona che viene rimpatriata in un Paese di cui non ha la cittadinanza deve essere in grado, sia materialmente che legalmente, di recarvisi e deve poter ottenere il diritto di soggiornarvi a lungo termine, cioè oltre il periodo solitamente previsto per i soggiorni turistici. Spetta inoltre all'autorità che ordina l'allontanamento dimostrare che le condizioni legate alla possibilità di applicare questa misura siano state soddisfatte (cfr. sen- tenza del Tribunale E-4076/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.3).
E. 10.2.1 La SEM ha ritenuto date tali condizioni, invero, secondo il Codice della famiglia, lo stato algerino riconoscerebbe il matrimonio misto, mentre secondo il Codice della nazionalità ella potrebbe richiedere la cittadinanza algerina tramite il suo matrimonio.
E. 10.2.2 La ricorrente ritiene invece che non potrebbe recarsi in Algeria poi- ché il matrimonio non sarebbe ritenuto valido.
E. 10.3 È dunque necessario verificare se la ricorrente e la figlia possano sta- bilirsi in Algeria congiuntamente al marito D._______, cittadino algerino.
E. 10.3.1 In linea di principio, tutte le persone che non possiedono la cittadi- nanza algerina devono richiedere un permesso d'ingresso, sotto forma di visto, prima o al momento dell'ingresso in Algeria. I cittadini di alcuni Paesi, tra cui il Marocco, fanno però parte del gruppo di persone che beneficiano di alcune agevolazioni per l'ingresso e il soggiorno nel Paese e sono esenti
D-2382/2021 Pagina 17 da questo obbligo. Essi possono segnatamente entrare liberamente in Al- geria senza necessità di richiedere un visto d'entrata e possono soggior- narvi per una durata di tre mesi (cfr. Royaume du Maroc – Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Pays où les maro- cains peuvent accéder sans visa, senza data, […]; République Algérienne Démocratique et Populaire – Ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l'Etranger, Travail et résidence en Algérie, senza data, […], consultati l'8 gennaio 2024). Il Ministero degli Affari Esteri alge- rino scrive in merito al soggiorno che i cittadini marocchini che richiedono un permesso di soggiorno a partire dal 1° gennaio 1990 riceveranno un permesso di soggiorno valido per due anni, rinnovabile (cfr. République Algérienne Démocratique et Populaire – Ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l'Etranger, Travail et résidence en Algé- rie, senza data, pag. 7, […], consultato l'8 gennaio 2024). Di conseguenza, la ricorrente, in quanto cittadina marocchina potrà da una parte entrare le- galmente in Algeria senza la necessità di richiedere un visto e dall'altra ri- chiedere un permesso di residenza.
E. 10.3.2 La figlia B._______, risulta dagli atti essere stata registrata quale cittadina algerina, di conseguenza ella potrà accompagnare senza pro- blemi i genitori in Algeria.
E. 10.3.3 In seguito, l'insorgente ed il marito possono richiedere il rilascio del libretto di famiglia. Invero, lo stesso viene rilasciato – per sposo algerino e sposa straniera – su presentazione della copia integrale dell'atto di matri- monio, dell'atto di nascita attuale (meno di tre mesi) dello sposo o della copia dell'atto di nascita S12, la carta consolare dello sposo e la copia della carta d'identità della sposa (cfr. République Algérienne Démocratique et Populaire – Ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté Natio- nale à l'Etranger, Etat civil, Etat civil, 3. Livret de famille, senza data, […], consultato l'8 gennaio 2024).
E. 10.3.4 Per quanto riguarda ora il matrimonio celebrato in Svizzera, si rileva che la trascrizione prevede la registrazione degli atti di stato civile (nascite, matrimoni e decessi) redatti dai municipi svizzeri presso il servizio di stato civile del Consolato Generale d'Algeria a Ginevra. Per quanto riguarda in particolare la trascrizione del matrimonio, questa è effettuata sulla base della copia integrale dell'atto di matrimonio originale rilasciato dal servizio dello stato civile del luogo di celebrazione, la copia del certificato di fami- glia, un documento d'identità algerino, l'atto di nascita (datato di meno di tre mesi) e la copia del passaporto della coppia (cfr. République Algérienne Démocratique et Populaire Consulat Général d'Algérie à Genève, Etat civil,
D-2382/2021 Pagina 18 Transcription des actes de l'état civil […], consultato l'8 gennaio 2024). La trascrizione dell'atto di matrimonio tra una cittadina algerina e un non-mu- sulmano è irricevibile a meno che lo sposo non si sia convertito alla reli- gione musulmana (cfr. ibidem). Il Ministero degli Affari Esteri e della Comu- nità algerina all'estero aggiunge che è inoltre possibile trascrivere gli atti di matrimonio rilasciati da cancellerie straniere e matrimoni religiosi sulla base di un ordine di trascrizione emesso da un tribunale algerino (Républi- que Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des Affaires Etrangè- res et de la Communauté Nationale à l'Etranger, Etat civil, 12. Transcription des actes de l'état civil, […]; cfr. nel senso anche: […] e […], consultati l'8 gennaio 2024).
E. 10.3.5 Nel caso in disamina, non emergono indizi che permetterebbero di ritenere che le autorità algerine non trascrivano il matrimonio tra la ricor- rente, cittadina marocchina, ed il marito, cittadino algerino. Invero, essi sono entrambi di fede musulmana. Quanto sollevato in sede ricorsuale, ovvero che il matrimonio non sarebbe stato concluso con un wali, secondo quanto rilevato in precedenza, non è una condizione essenziale per rico- noscere, rispettivamente trascrivere un matrimonio contratto all'estero.
E. 10.3.6 Alla luce di quanto sopra, come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, si può ritenere che la ricorrente può stabilirsi in Algeria insieme al marito ed alla figlia.
E. 10.4 L'insorgente non adempie, dunque, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz- zera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a- silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento.
E. 11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 di- cembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontana- mento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In ragione del ca- rattere alternativo delle succitate condizioni (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e relativi riferimenti; DTAF 2009/51 consid. 5.4) in caso di mancato adempi- mento di una di queste la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
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E. 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta- colo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allonta- namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 11.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In partico- lare, la ricorrente sarebbe giovane, in buona salute ed avrebbe lavorato in diverse aziende prima di espatriare. Non vi sarebbero pertanto particolari ostacoli che le impedirebbero di trovare un lavoro o una casa. Inoltre ella potrebbe sempre contare sul sostegno del marito algerino.
E. 12 In sede di ricorso l'insorgente ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria poiché rischierebbe di venire uccisa dai famigliari. Inoltre, ella rischierebbe di essere ampiamente discriminata e condannata per relazioni sessuali extraconiugali avendo avuto un bambino fuori dal matrimonio.
E. 12.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 12.1.2 Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingi- mento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare osta- tivi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 no- vembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tor- tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei mal- trattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli cor- rerà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
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E. 12.1.3 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pre- giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in Marocco (cfr. supra consid. 9.3), rispetti- vamente in Algeria (cfr. supra consid. 9.4), il principio del divieto di respin- gimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il Ma- rocco o l'Algeria è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, dagli atti di causa non risultano nep- pure esservi elementi che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposta, nel suo Paese d'origine o in Algeria a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura).
E. 12.1.4 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI).
E. 12.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 12.2.2 Innanzitutto, non essendo i motivi della ricorrente rilevanti in materia d'asilo, ella potrebbe fare ritorno in Marocco. Invero, da costante giurispru- denza di questo Tribunale, in Marocco non vige, ora come prima, un con- testo di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integrità del territorio nazionale ed ella non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali. La ricorrente è inoltre giovane, in buona salute, con un diploma in (…) ed esperienza professionale presso diverse aziende di C._______ ed è inoltre riuscita a finanziarsi da sola l'espatrio (cfr. atto SEM A25/16, D76, D80-D84, D97-D99).
E. 12.2.3 In secondo luogo, per i motivi di cui sopra (cfr. supra consid. 10.3), l'insorgente e la figlia potranno stabilirsi in Algeria con il marito, in confor- mità al principio dell'unità della famiglia. In tale Paese non vige neppure un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'inte- gralità del territorio e la ricorrente potrà dipoi contare sul sostegno del ma- rito e dei suoi famigliari per integrarsi nel Paese. Dal punto di vista cultu- rale, si aggiunge il fatto che Algeria e Marocco sono paesi limitrofi, che parlano la stessa lingua (l'arabo) e sono di fede principalmente musul- mana.
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E. 12.2.4 A questo proposito, le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dell'allontanamento sono invitate a rispettare l'unità della famiglia rinviando la ricorrente e la figlia congiuntamente al marito rispettivamente padre (N […]; oggetto della procedura D-2360/2021).
E. 12.2.5 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana- mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 12.3 In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, la ricorrente usando la necessaria diligenza, potrà pro- curarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), come per altro è riuscita a fare per contrarre il matri- monio con il compagno in Svizzera. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 12.4 Ne consegue che, anche in materia di allontanamento e della sua esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, ritenuto che con decisione inci- dentale del 21 dicembre 2022 la ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, ed è tuttora indigente, ella è esentata dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13.2.1 Per quanto riguarda l'indennità di patrocinio, per prassi del Tribu- nale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– e tra i CHF 100.– ed i CHF 150.– per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 in relazione con l'art. 10 cpv. 2 del regolamento del 21 feb- braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); solo le spese ne- cessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Poiché nel caso in narrativa la legale del ricorrente ha presentato una nota particolareggiata parziale relativa all'onorario e alle spese il 17 marzo 2023 l'indennità è fis- sata dal Tribunale sulla base della predetta e sulla base degli atti (art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF).
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E. 13.2.2 Con nota d'onorario Patrizia Testori ha postulato il riconoscimento di un'indennità totale (arrotondata) di CHF 2'961.80, corrispondente a
E. 13.2.3 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.– all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare eccessivo e va ridotto a 11 ore di lavoro. In particolare, superano il lavoro necessario la lunga durata della redazione del ricorso (9 ore e 30 minuti di lavoro), anche tenuto conto del fatto che si tratta di due casi paralleli (con quello del marito D-2360/2021). Non essendo state conteggiate le osser- vazioni del 28 aprile 2023, si può riconoscere un'ulteriore ora di attività, per un totale di 12 ore.
E. 13.2.4 L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessiva- mente fissato in CHF 1'800.– a cui vanno ad aggiungersi CHF 50.– per le spese di segreteria, di fotocopiatura e di porto, per un totale di CHF 1'850.–. Siccome la patrocinatrice è assoggettata all'IVA, viene attri- buito un importo supplementare a questo titolo. L'indennità totale di patro- cinio si attesta quindi a CHF 2'000.–. 14. La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab- bandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2382/2021 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le autorità cantonali competenti sono invitate a rinviare congiuntamente le ricorrenti con il marito rispettivamente il padre (N […]; oggetto della proce- dura D-2360/2021). 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Alla patrocinatrice d'ufficio è accordato un onorario di complessivamente CHF 2'000.– a carico della cassa del Tribunale. 5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
E. 14 La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
E. 15 ore d'attività ad una tariffa oraria di CHF 180.–, comprensiva di un im- porto di CHF 50.– a titolo di spese di segreteria, di fotocopiatura e di porto (cfr. allegato 1 allo scritto del 17 marzo 2023). Tale nota non comprende il dispendio orario per la stesura delle osservazioni del 28 aprile 2023.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2382/2021 Sentenza del 22 gennaio 2024 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), David R. Wenger, Yanick Felley, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Marocco, con la figlia B._______, nata (...), Algeria, patrocinate da Patrizia Testori, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 aprile 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina marocchina originaria di C._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data 23 dicembre 2020 congiuntamente all'allora compagno (oggi: marito, cfr. lettera P) D._______, oggetto di una procedura separata (N [...]; D-2360/2021). A sostegno della sua domanda ella ha trasmesso la copia della sua carta d'identità e la trascrizione di un messaggio audio ricevuto dalla madre. B. Il 30 dicembre 2020 ella ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). C. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'interessata sulle sue generalità il 4 gennaio 2021, mentre nel corso del colloquio personale conformemente al Regolamento Dublino III dell'8 gennaio 2021 le è stato concesso il diritto di essere sentita in merito allo stato di salute. Sui motivi d'asilo ella è stata interrogata in data 23 febbraio 2021. D. Con decisione del 1° marzo 2021 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo nell'ambito della procedura ampliata e con decisione di ripartizione del 2 marzo 2021 ha attribuito l'interessata al cantone E._______. E. In data 1° marzo 2021 la Protezione giuridica ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza, mentre l'interessata in medesima data ha autorizzato la suddetta rappresentanza legale a trasmettere al consultorio giuridico del cantone di attribuzione le informazioni sullo stato della sua procedura d'asilo. F. In corso di procedura la richiedente è stata a più riprese visitata da un medico. G. Con decisione del 22 aprile 2021, notificata il 23 aprile 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il cantone E._______ dell'esecuzione della misura. H. In data 20 maggio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 maggio 2021) A._______ è insorta con ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine, ella ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria e la restituzione dell'effetto sospensivo. Contestualmente la ricorrente ha presentato anche una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, protestando spese e ripetibili. Ella ha inoltre chiesto che l'autorità inferiore venga intimata di non prendere contatto con il paese d'origine o di non trasmettere informazioni e qualora delle informazioni fossero già state trasmesse, la ricorrente dovrebbe venire informata. I. Con corrispondenza elettronica del 24 maggio 2021 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale delle fotografie a sostegno del suo ricorso. Mentre in data 18 ottobre 2021 (data d'entrata) ella ha trasmesso uno scritto per il tramite di un monaco del Convento di F._______. J. In data 23 novembre 2021 e 5 dicembre 2022 una ex gran consigliera del cantone G._______ ha trasmesso al Tribunale degli scritti a nome della ricorrente e del compagno. K. In data 30 settembre 2022 ella ha inoltrato al Tribunale un rapporto medico della (...) ("[...]") del 29 settembre 2022. L. Con decisione incidentale del 21 dicembre 2022 il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e le ha concesso un termine di 14 giorni per designare un patrocinatore d'ufficio, con comminatoria di nomina d'ufficio del patrocinatore in caso di decorso infruttuoso del termine. M. Con decisione incidentale del 24 gennaio 2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio e non avendo la ricorrente designato un patrocinatore, il Tribunale ha d'ufficio nominato Patrizia Testori di (...) in qualità di patrocinatrice d'ufficio della ricorrente. Nel contempo, la patrocinatrice è stata invitata, entro un termine di 14 giorni a trasmettere una procura scritta, con possibilità di rivedere la nomina in caso di decorso infruttuoso del termine. N. Con scritto del 1° febbraio 2023 la patrocinatrice ha allegato la procura richiesta ed ha richiesto la visione degli atti del procedimento ed un termine di 30 giorni per integrare il ricorso. O. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 febbraio 2023 ha inoltrato all'insorgente una copia degli atti del Tribunale, ha invitato la SEM a trasmettere alla patrocinatrice della ricorrente gli atti in libera consultazione e copia dell'indice di paginazione dell'incarto entro il 22 febbraio 2023 ed ha concesso all'insorgente un termine fino al 9 marzo 2023, prorogato poi fino al 23 marzo 2023, per inoltrare ulteriori osservazioni rilevanti. P. L'insorgente ha inviato le proprie osservazioni integrative al ricorso in data 17 marzo 2022 (recte: 2023). In allegato ella ha inoltrato la copia del certificato di matrimonio contratto con il compagno D._______ il 15 marzo 2023, di un certificato medico attestante la gravidanza della ricorrente e la nota d'onorario. Le stesse sono state trasmesse alla SEM con invito ad esprimersi. Q. In data 23 marzo 2023 la SEM ha inoltrato la comunicazione di matrimonio della ricorrente, mentre con scritto del 30 marzo 2023 l'autorità inferiore ha trasmesso le proprie osservazioni. Le stesse sono state inviate all'insorgente con possibilità di esprimersi in merito. R. Ella ha trasmesso le proprie osservazioni in data 28 aprile 2023. S. In data 18 maggio 2023 un monaco del Convento di F._______ ha inviato uno scritto in favore della ricorrente e del marito D._______. T. L'8 agosto 2023 è nata B._______, figlia della ricorrente e del marito. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame, ad eccezione del punto seguente.
3. Per quanto riguarda la richiesta della ricorrente di non trasmettere informazioni alle autorità del suo paese d'origine, e se del caso di essere informata di un'eventuale trasmissione avvenuta, si osserva quanto segue: ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LAsi è vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicare dati relativi a una domanda d'asilo. Orbene, dagli atti non vi sono indizi che l'autorità inferiore abbia violato tale disposizione o che abbia intenzione di farlo in futuro, per il che tale censura ricorsuale, per quanto ricevibile, è respinta.
4. In seguito, vista la nascita della figlia B._______ in corso di procedura, la stessa viene inserita nella presente procedura di ricorso.
5. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 6.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 6.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7. 7.1 Sentita sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di aver conosciuto D._______, cittadino algerino, mentre questi era in vacanza in Marocco a novembre 2019. In seguito, essi si sarebbero sentiti regolarmente tramite scambio di messaggi fino all'aprile 2020 quando egli le avrebbe proposto di sposarlo. La richiedente avrebbe tuttavia rifiutato a causa della sua famiglia molto conservatrice. Poco dopo, la famiglia l'avrebbe informata che avrebbe dovuto sposare un cugino paterno di età molto maggiore alla sua, contro la sua volontà. A quel punto, a novembre 2020, D._______ avrebbe deciso di recarsi in Marocco e presentarsi alla famiglia di A._______. Quando il padre ed il fratello dell'interessata sarebbero rientrati a casa, la situazione sarebbe degenerata. Essi avrebbero ferito al braccio con un coltello D._______ e l'avrebbero picchiato. Egli sarebbe riuscito a scappare solo grazie all'aiuto della madre dell'interessata e dopo la sua fuga anch'ella (la ricorrente) sarebbe stata picchiata dal fratello. Avendo saputo che la famiglia stava organizzando il matrimonio con il cugino per gennaio 2021, ella avrebbe deciso di scappare e si sarebbe ritrovata in Turchia insieme al fidanzato. In tale Paese essi si sarebbero sposati religiosamente prima di raggiungere la Svizzera. In seguito sarebbero venuti a sapere dalla madre di D._______ che il padre ed il fratello dell'interessata si sarebbero presentati a casa del marito ed avrebbero minacciato la sua famiglia (cfr. atto SEM 25/16, D15 segg.). 7.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che i motivi allegati dalla richiedente non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Il timore di dover sposare il cugino paterno non sarebbe più attuale poiché avendo sposato D._______ ella non adempirebbe più ai requisiti per poter diventare la moglie di suo cugino paterno. Per di più in Marocco il matrimonio forzato sarebbe condannato dalla legge sulla violenza contro le donne ed il Codice di famiglia stabilirebbe la necessità del consenso reciproco come condizione fondamentale per il matrimonio. Ella avrebbe quindi potuto rivolgersi alle autorità come pure a diverse associazioni esistenti per chiedere aiuto. In seguito, per quanto riguarda il timore di venire uccisa dai famigliari in caso di ritorno, non ci sarebbero indizi che permetterebbero di ritenere che le autorità del suo Paese d'origine non la proteggerebbero dai suoi famigliari. Invero, da una parte, essi non avrebbero alcun diritto di forzarla a sposare il cugino paterno, e dall'altra, ella ritornerebbe in Patria come donna sposata e la sua relazione con D._______ sarebbe considerata del tutto legale. Pertanto, il fatto che ella si sia rifiutata di sposare il cugino paterno, sia fuggita dal Marocco e si sia sposata, non costituirebbero atti reprensibili agli occhi delle autorità marocchine. In seguito, in base al principio di sussidiarietà, non vi sarebbero indizi che permetterebbero di ritenere che la richiedente non avrebbe potuto recarsi in un'altra città del suo Paese per sfuggire ai suoi famigliari. Altresì, ella potrebbe pure installarsi in Algeria insieme al marito e chiedere protezione alle autorità algerine. 7.3 In sede ricorsuale l'insorgente, dopo aver riassunto i fatti, osserva che quand'anche avesse depositato una denuncia, la legge in questi casi sarebbe debole. Se dovesse fare ritorno in Patria, anche in un'altra città, verrebbe sicuramente trovata e la sua vita sarebbe in pericolo. Anche in Algeria non potrebbe andare, non sarebbe la benvenuta a causa dei problemi tra il Marocco e l'Algeria. 7.4 Con osservazioni integrative del 17 marzo 2022, la ricorrente ha anzitutto ritenuto che essendo le allegazioni in materia d'asilo rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, la SEM non avrebbe potuto esimersi dall'analizzarne la verosimiglianza. Nel caso specifico, già durante l'audizione la ricorrente avrebbe dato segni di una forte emotività ed il suo precario stato di salute mentale sarebbe stato successivamente certificato dal rapporto medico del 29 settembre 2022, alla ricorrente sarebbe infatti stato diagnosticato un severo episodio depressivo e un disturbo da stress postraumatico. Nonostante il suo stato psichico molto fragile ella avrebbe risposto in modo coerente e dettagliato a tutte le domande della prima istanza, inoltre le sue risposte sarebbero coerenti con quelle date dal compagno. Dalle loro concordi allegazioni si evincerebbe il fondato timore di essere vittime della vendetta della famiglia della ricorrente, risulterebbe infatti chiaro che i suoi famigliari sarebbero pericolosi trafficanti di sostanze stupefacenti che svolgerebbero i loro affari in Marocco, ma anche in Algeria e in Tunisia. Altresì, le sue dichiarazioni sarebbero ricche di dettagli e di indicatori reali. Infine, l'autorità inferiore non avrebbe nemmeno compiuto in modo esaustivo, secondo il principio inquisitorio, l'accertamento dei fatti. In particolare, non sarebbe stato approfondito di quale effettiva protezione potesse avvalersi l'insorgente per proteggersi dalla sua famiglia, invero vi sarebbero numerosi rapporti che riporterebbero che la legge marocchina rimarrebbe lettera morta. La SEM non avrebbe neppure approfondito la questione della validità del matrimonio religioso concluso in Turchia e si sarebbe limitata ad affermare che la coppia potrebbe far ritorno in Algeria. Tuttavia, il matrimonio non sarebbe con tutta probabilità valido in Algeria poiché la legge algerina prevede che per la validità del matrimonio la sposa si sposi in presenza di un tutore matrimoniale (chiamato wali) altrimenti l'atto di matrimonio sarebbe nullo. D'altronde, il matrimonio non sarebbe considerato valido neppure in Marocco, poiché sarebbe stata necessaria la presenza di due testimoni musulmani e la registrazione del matrimonio entro tre mesi dalla conclusione presso un consolato marocchino. In seguito, l'insorgente ritiene che, contrariamente alla SEM, le sue dichiarazioni sarebbero pertinenti in materia d'asilo. Tali fatti costituirebbero invero per A._______ una persecuzione di genere e per il compagno una persecuzione riflessa. Nel caso in cui il matrimonio religioso non dovesse essere riconosciuto, ella potrebbe venire nuovamente forzata dalla famiglia a sposare il cugino. Con maggiore probabilità però, la famiglia e il cugino potrebbero non perdonarla per essersi opposta al volere del padre ed essere fuggita. Inoltre, la ricorrente sarebbe attualmente incinta, pertanto rischierebbe di essere vittima di un delitto d'onore per mano della sua famiglia e lo stato non avrebbe né la volontà né la capacità di proteggerla. Secondo la società marocchina e i principi islamici questi delitti non verrebbero criminalizzati, bensì verrebbe criminalizzato il comportamento dell'insorgente. Nonostante la ricorrente vivesse a C._______ ed avesse un lavoro, non sarebbe stata a conoscenza del fatto che la legge marocchina proibisse i matrimoni forzati. 7.5 In sede di risposta al ricorso, la SEM ritiene anzitutto che il matrimonio della ricorrente con D._______ sosterrebbe l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Algeria. Secondo il Codice della famiglia, lo Stato algerino riconoscerebbe il matrimonio misto e secondo il Codice della nazionalità ella potrebbe richiedere la cittadinanza algerina tramite il suo matrimonio. Altresì, la famiglia del marito, sostenendo la loro unione, potrebbe aiutarli nelle pratiche per la trascrizione del matrimonio celebrato in Svizzera. In seguito, l'autorità inferiore rileva che dall'audizione sui motivi non vi sarebbero più notizie di persecuzioni da parte della sua famiglia. Ad ogni modo, in caso di bisogno, ella potrebbe richiedere la protezione allo Stato algerino, il quale sarebbe generalmente disposto ad accordare protezione ed in misura di attuare una protezione. 7.6 In sede di replica l'insorgente ritiene che il pericolo di essere sottoposta ad un matrimonio forzato o ad un delitto d'onore sarebbe ancora fortemente attuale. La ricorrente ed il marito non sarebbero neppure al sicuro in Algeria. In particolare, ella non potrebbe essere rinviata in Algeria poiché il matrimonio contratto in Turchia e quello contratto in Svizzera non sarebbero validi per la legge algerina ed il loro riconoscimento sarebbe sottoposto alla discrezionalità delle autorità algerine. 8. 8.1 La ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed ha fatto valere, in primo luogo, la violazione del principio inquisitorio. 8.1.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, n. 9 ad art. 12 PA). 8.1.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 8.2 In seguito, vista la doglianza in tal senso è necessario determinare se la SEM, con l'esimersi dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni, abbia violato il diritto di essere sentito della ricorrente, rispettivamente il suo obbligo di motivazione. 8.2.1 Anzitutto, giova rammentare che rilevanza e verosimiglianza sono condizioni cumulative per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Se i motivi addotti, poiché non rilevanti, non danno titolo ad ottenere la protezione internazionale richiesta, non vi è necessità alcuna, ai fini dell'obbligo di motivazione, di esprimersi anche sulla loro verosimiglianza in materia d'asilo (cfr., tra le tante, le sentenze del Tribunale D-3262/2022 del 13 novembre 2023 pag. 5 seg. e D-1587/2021 del 17 aprile 2023 consid. 6.43423/2022) 8.2.2 Nel provvedimento sindacato, la SEM ha indicato i motivi per cui non ha ritenuto le dichiarazioni della richiedente pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Altresì, dall'argomentazione del memoriale ricorsuale si evince che la ricorrente si sia resa pienamente conto della portata della decisione impugnandola in piena conoscenza di causa. Pertanto, facendo difetto di una delle due condizioni cumulative, la SEM non ha violato il suo obbligo di motivazione con l'esimersi dall'analizzare la verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente. 8.2.3 Di conseguenza, il provvedimento sindacato ossequia pienamente i criteri giurisprudenziali esposti sopra e la doglianza è quindi infondata. 9. 9.1 Passando ora alle censure materiali, la ricorrente ha affermato di temere di essere uccisa dai suoi famigliari poiché sarebbe espatriata sottraendosi al matrimonio previsto con il cugino e si sarebbe sposata con D._______ il quale non sarebbe stato accettato dalla famiglia. Orbene, i timori di subire tali atti non provengono dalle autorità statali, bensì da terzi. 9.2 Le persecuzioni riconducibili a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del TAF D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). 9.3 È ora necessario verificare se la ricorrente potrebbe cercare protezione alle autorità marocchine contro le eventuali e presunte persecuzioni da parte dei suoi famigliari. 9.3.1 Per quanto riguarda la situazione delle donne in Marocco, va rilevato come nel 2019 l'Haut-Commissariat au Plan ha condotto un'indagine nazionale sulla violenza sulle donne dalla quale è risultato che il 57.1% delle donne ha subito uno o più tipi di violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica o digitale) nell'anno precedente. Malgrado vi sia stata una diminuzione di quasi il 6% rispetto all'indagine precedente del 2009, i risultati confermerebbero la persistenza dell'alta prevalenza della violenza contro le donne nella società (cfr. Haut-Commissariat au Plan, Rapport sur les violences faites aux femmes et aux filles, Enquête nationale sur la violence à l'encontre des femmes et des hommes 2019, pag. 19, [di seguito: Haut-Commissariat au Plan]). L'indagine mostra che le donne di tutte le età, strati socio-economici e aree geografiche sarebbero esposte alla violenza. Tuttavia, l'estensione sarebbe maggiore tra le giovani donne che vivono nelle aree urbane. L'entità della violenza aumenterebbe anche con il livello di istruzione della donna (Haut-Commissariat au Plan, pag. 20). La violenza si verificherebbe principalmente all'interno del matrimonio, seguita dai luoghi d'insegnamento e formazione (cfr. Haut-Commissariat au Plan, pag. 29). La dipendenza socio-economica costituirebbe un significativo fattore di rischio, in particolare nel contesto coniugale e famigliare (Haut-Commissariat au Plan, pag. 33). Nella popolazione marocchina esisterebbe una certa accettazione della violenza contro le donne, anche tra le donne stesse. Una donna su due riterrebbe, infatti, che la violenza sia una questione privata che non dovrebbe essere esposta al di fuori dalla famiglia, in particolare per quanto riguarda la violenza coniugale (cfr. Haut-Commissariat au Plan, pag. 28-29). Paradossalmente, mentre molte donne affermerebbero di essere consapevoli dell'esistenza di associazioni e strutture statali dedicate a sostenere e proteggere le donne vittime di violenza, pochissime vittime di violenza utilizzerebbero effettivamente i loro servizi (Haut-Commissariat au Plan, pag. 67). 9.3.2 Nonostante questi risultati, le autorità marocchine stanno dimostrando la volontà di prevenire e combattere la violenza contro le donne. Il Codice penale ha subito delle successive revisioni che hanno parzialmente rafforzato la protezione delle donne contro la violenza (cfr. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, COI Focus, Maroc, Le mariage forcé, pto. 3.1.2 Législation nationale, Code pénal, pag. 19, [...], consultato l'8 gennaio 2024). Il matrimonio forzato è, a titolo d'esempio, punito dall'art. 503-2-1 del Codice penale. Nonostante tale divieto, il matrimonio religioso con minori continuerebbe a crescere nelle aree rurali in quanto sfuggirebbe al controllo delle autorità competenti (cfr. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Maroc: Situation des femmes, del 22 giugno 2022, pag. 18, [...], consultato l'8 gennaio 2024). Inoltre, nel febbraio 2018, il Parlamento marocchino, dopo un decennio di dibattiti e diversi progetti di legge, ha approvato una legge sulla violenza contro le donne (Loi 103.13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes 2018), che è entrata in vigore nel settembre 2018 e rafforza le disposizioni del Codice penale applicabili. La legge definisce diversi tipi di violenza e criminalizza gli atti di violenza precedentemente non coperti dalla legislazione (Landinfo, Marokko: Vold mot kvinner, del 28 aprile 2023, [...], [di seguito: Landinfo], pag. 3, consultato l'8 gennaio 2024). Human Rights Watch e diverse altre organizzazioni ritengono tuttavia che la legge presenti importanti lacune, ad esempio i ruoli e le responsabilità della polizia e delle autorità inquirenti sarebbero poco chiari, ciò che renderebbe il processo di denuncia poco chiaro e burocratico, mentre la legge non specificherebbe quali diritti abbia una donna che ha subito violenza (cfr. Landinfo, pag. 3). Nonostante la legge sia considerata debole da molti soggetti interessati, il Marocco ha fatto progressi nel rafforzamento dei diritti delle donne negli ultimi due decenni (cfr. Landinfo, pag. 4 e relativi riferimenti). Le autorità marocchine hanno lanciato il programma Tamkin, un programma multisettoriale volto a combattere la violenza di genere, mentre nel 2014 è stato istituito l'osservatorio nazionale per la violenza contro le donne che ha il compito di raccogliere statistiche regionali e nazionali. Inoltre, le autorità marocchine hanno avviato un programma strategico per incorporare e coordinare la dimensione di genere in altri ambiti politici, tra cui un piano d'azione sulla violenza contro le donne, attualmente in fase di revisione (Plan Gouvernemental pour l'Égalité; cfr. Landinfo pag. 4). La polizia nazionale (Direzione Generale della Sicurezza Nazionale, DGSN) ha istituito un'unità di supporto per le donne vittime di violenza e funzionari di accoglienza in 440 distretti di polizia per garantire l'accoglienza delle vittime in condizioni ottimali, oltre a unità istituzionali create a livello dei servizi della Gendarmeria Reale, degli ospedali e dei tribunali (cfr. Haut-Commissariat au Plan, Rapport National 2020 sur la mise en oeuvre par le Royaume du Maroc des Objectifs de Développement Durable, pag. 64 e seg.). Il Marocco ha inoltre sottoscritto la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (CEDAW, RS 0.108) e altre leggi internazionali che rafforzano i diritti delle donne. Nonostante l'intenzione delle autorità di prevenire e combattere la violenza di genere, ci sarebbero ancora numerose sfide di natura legale (legislazione debole e responsabilità poco chiare nel legale delle donne vittime di violenza), di natura attitudinale (la violenza sarebbe percepita da molti, sia nella popolazione che tra i dipendenti pubblici, come accettabile e appartenente alla sfera privata) e di natura economica (mancanza di risorse per gestire i servizi di consulenza per le donne vittime di violenza; cfr. Landinfo pag. 4). Nonostante vi sia stato un aumento del numero di casi denunciati all'autorità giudiziaria, si stima che soltanto l'8% dei casi di violenza coniugale e l'11% dei casi di violenza non coniugale vengono denunciati alla polizia. Il Consiglio marocchino per i diritti umani (CNDH) conclude che non esisterebbe una "cultura" della denuncia della violenza contro le donne in Marocco, e questo perché la violenza sarebbe "normalizzata" e considerata una questione privata (cfr. Landinfo pag. 5 e relativi riferimenti). Le fonti concordano sul fatto che il processo di denuncia sarebbe complesso e richiederebbe tempo, che i casi si protrarrebbero e che molte donne finirebbero per ritirare la denuncia contro l'autore del reato (cfr. Landinfo pag. 7). I servizi di consulenza sarebbero inoltre limitati in Marocco, il funzionamento del sistema di assistenza sarebbe in gran parte lasciato alle organizzazioni della società civile, le quali tuttavia sarebbero costrette a ridimensionare le proprie attività a causa della mancanza di fondi. Nelle città di una certa dimensione ci sarebbero di solito una o due organizzazioni non governative (ONG) che gestirebbero i rifugi (cfr. Landinfo pag. 8 e ulteriori riferimenti). Tuttavia, l'offerta di centri diurni dove le donne possono ricevere consulenza legale, sostegno psicosociale e follow-up sarebbe più diffusa ed esisterebbero nella maggior parte delle città del Marocco. Nonostante le debolezze in termine di legislazione, organizzazione e risorse, Mobilising for rights associates (MRA, una ONG con sede a Rabat) sottolinea che a livello locale si starebbe facendo un buon lavoro e che le ONG locali in molti casi collaborerebbero bene con la polizia, le istituzioni sanitarie e gli attori locali (cfr. Landinfo pag. 8 ed ulteriori riferimenti). Infine, va rilevato che vari rapporti di organismi internazionali riportano che i cosiddetti "crimini d'onore", in cui le donne vengono uccise da membri della famiglia per presunte trasgressioni sessuali o morali, sarebbero invece relativamente rari, rispetto ad esempio ad altri Paesi della regione (cfr. Landinfo, pag. 10; cfr. OFPRA, Maroc: Situation des femmes, del 22 giugno 2022, pag. 21). 9.3.3 Tornando ora al caso di specie, la ricorrente non ha tentato di chiedere protezione alle autorità marocchine dalle riferite minacce e violenze da parte della propria famiglia, limitandosi a dichiarare che, se avesse denunciato i propri famigliari per la violenza subita e la minaccia di essere sposata contro la propria volontà con il cugino le stesse non sarebbero intervenute. Tale affermazione costituisce però una mera supposizione di parte, la quale non è basata su alcun indizio concreto. Invero, alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti, nonostante vi siano ancora delle sfide nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne ed il sistema presenti ancora delle lacune, non si può di certo ritenere che le autorità non abbiano la volontà e/o la capacità di proteggere le donne. Il fatto che la ricorrente non fosse a conoscenza della legge a protezione delle donne non costituisce una giustificazione valida per il suo mancato tentativo di cercare protezione nel proprio paese d'origine. Invero, non va dimenticato che nel caso in disamina si tratta di una giovane donna ben istruita (con un diploma in [...]), con un lavoro, che conduceva una vita piuttosto libera (frequentava dei corsi in (...), usciva con le amiche, cfr. atto SEM 25/16, D77-D79) e che aveva accesso alle tecnologie moderne (possedeva ad esempio un telefono cellulare con una connessione internet) e che proviene da C._______, (...) grande città del Marocco. Pertanto, anche se ella non fosse effettivamente stata a conoscenza della legge sulla lotta contro la violenza sulle donne, ella avrebbe potuto effettuare una ricerca ed ottenere le informazioni necessarie in proposito o rispettivamente, rivolgersi ad un'ONG per richiedere una consulenza. Essendo, dunque, la protezione internazionale solo sussidiaria alla protezione nazionale, la ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto rivolgersi alle autorità marocchine e denunciare le violenze, prima di sollecitare la protezione da parte della Svizzera. 9.3.4 In conclusione dunque, le presunte persecuzioni da parte dei famigliari non sono rilevanti in materia d'asilo. 9.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva poi che venendo la ricorrente e la figlia allontanate in Algeria insieme al marito (cfr. infra consid. 10.3 e 12.2), ella potrà anche rivolgersi alle autorità algerine al fine di chiedere protezione contro le potenziali rappresaglie da parte dei suoi famigliari sul suolo algerino (cfr. per ulteriori dettagli in merito alla capacità ed alla volontà di garantire protezione da parte dell'Algeria la sentenza D-2360/ 2021 consid. 7.1 inerente al marito della ricorrente). 9.5 Ad oggi, non vi sono dunque sufficientemente elementi che permettano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9.6 Per quanto concerne dunque il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 10.2 Per quanto riguarda l'unità della famiglia, l'art. 44 LAsi non si applica se i rapporti familiari possono essere mantenuti nel Paese per il quale non sussistono ostacoli all'esecuzioni dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1). Segnatamente, il Tribunale ha più volte ribadito che nel caso di coniugi di nazionalità differente, l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile, purché essi possano stabilirsi insieme nel Paese d'origine del coniuge non minacciato (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 31 consid. 8.c/ee). In questo contesto, va ricordato che una persona che viene rimpatriata in un Paese di cui non ha la cittadinanza deve essere in grado, sia materialmente che legalmente, di recarvisi e deve poter ottenere il diritto di soggiornarvi a lungo termine, cioè oltre il periodo solitamente previsto per i soggiorni turistici. Spetta inoltre all'autorità che ordina l'allontanamento dimostrare che le condizioni legate alla possibilità di applicare questa misura siano state soddisfatte (cfr. sentenza del Tribunale E-4076/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.3). 10.2.1 La SEM ha ritenuto date tali condizioni, invero, secondo il Codice della famiglia, lo stato algerino riconoscerebbe il matrimonio misto, mentre secondo il Codice della nazionalità ella potrebbe richiedere la cittadinanza algerina tramite il suo matrimonio. 10.2.2 La ricorrente ritiene invece che non potrebbe recarsi in Algeria poiché il matrimonio non sarebbe ritenuto valido. 10.3 È dunque necessario verificare se la ricorrente e la figlia possano stabilirsi in Algeria congiuntamente al marito D._______, cittadino algerino. 10.3.1 In linea di principio, tutte le persone che non possiedono la cittadinanza algerina devono richiedere un permesso d'ingresso, sotto forma di visto, prima o al momento dell'ingresso in Algeria. I cittadini di alcuni Paesi, tra cui il Marocco, fanno però parte del gruppo di persone che beneficiano di alcune agevolazioni per l'ingresso e il soggiorno nel Paese e sono esenti da questo obbligo. Essi possono segnatamente entrare liberamente in Algeria senza necessità di richiedere un visto d'entrata e possono soggiornarvi per una durata di tre mesi (cfr. Royaume du Maroc - Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Pays où les marocains peuvent accéder sans visa, senza data, [...]; République Algérienne Démocratique et Populaire - Ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l'Etranger, Travail et résidence en Algérie, senza data, [...], consultati l'8 gennaio 2024). Il Ministero degli Affari Esteri algerino scrive in merito al soggiorno che i cittadini marocchini che richiedono un permesso di soggiorno a partire dal 1° gennaio 1990 riceveranno un permesso di soggiorno valido per due anni, rinnovabile (cfr. République Algérienne Démocratique et Populaire - Ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l'Etranger, Travail et résidence en Algérie, senza data, pag. 7, [...], consultato l'8 gennaio 2024). Di conseguenza, la ricorrente, in quanto cittadina marocchina potrà da una parte entrare legalmente in Algeria senza la necessità di richiedere un visto e dall'altra richiedere un permesso di residenza. 10.3.2 La figlia B._______, risulta dagli atti essere stata registrata quale cittadina algerina, di conseguenza ella potrà accompagnare senza problemi i genitori in Algeria. 10.3.3 In seguito, l'insorgente ed il marito possono richiedere il rilascio del libretto di famiglia. Invero, lo stesso viene rilasciato - per sposo algerino e sposa straniera - su presentazione della copia integrale dell'atto di matrimonio, dell'atto di nascita attuale (meno di tre mesi) dello sposo o della copia dell'atto di nascita S12, la carta consolare dello sposo e la copia della carta d'identità della sposa (cfr. République Algérienne Démocratique et Populaire - Ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l'Etranger, Etat civil, Etat civil, 3. Livret de famille, senza data, [...], consultato l'8 gennaio 2024). 10.3.4 Per quanto riguarda ora il matrimonio celebrato in Svizzera, si rileva che la trascrizione prevede la registrazione degli atti di stato civile (nascite, matrimoni e decessi) redatti dai municipi svizzeri presso il servizio di stato civile del Consolato Generale d'Algeria a Ginevra. Per quanto riguarda in particolare la trascrizione del matrimonio, questa è effettuata sulla base della copia integrale dell'atto di matrimonio originale rilasciato dal servizio dello stato civile del luogo di celebrazione, la copia del certificato di famiglia, un documento d'identità algerino, l'atto di nascita (datato di meno di tre mesi) e la copia del passaporto della coppia (cfr. République Algérienne Démocratique et Populaire Consulat Général d'Algérie à Genève, Etat civil, Transcription des actes de l'état civil [...], consultato l'8 gennaio 2024). La trascrizione dell'atto di matrimonio tra una cittadina algerina e un non-musulmano è irricevibile a meno che lo sposo non si sia convertito alla religione musulmana (cfr. ibidem). Il Ministero degli Affari Esteri e della Comunità algerina all'estero aggiunge che è inoltre possibile trascrivere gli atti di matrimonio rilasciati da cancellerie straniere e matrimoni religiosi sulla base di un ordine di trascrizione emesso da un tribunale algerino (République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l'Etranger, Etat civil, 12. Transcription des actes de l'état civil, [...]; cfr. nel senso anche: [...] e [...], consultati l'8 gennaio 2024). 10.3.5 Nel caso in disamina, non emergono indizi che permetterebbero di ritenere che le autorità algerine non trascrivano il matrimonio tra la ricorrente, cittadina marocchina, ed il marito, cittadino algerino. Invero, essi sono entrambi di fede musulmana. Quanto sollevato in sede ricorsuale, ovvero che il matrimonio non sarebbe stato concluso con un wali, secondo quanto rilevato in precedenza, non è una condizione essenziale per riconoscere, rispettivamente trascrivere un matrimonio contratto all'estero. 10.3.6 Alla luce di quanto sopra, come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, si può ritenere che la ricorrente può stabilirsi in Algeria insieme al marito ed alla figlia. 10.4 L'insorgente non adempie, dunque, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 11. 11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In ragione del carattere alternativo delle succitate condizioni (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e relativi riferimenti; DTAF 2009/51 consid. 5.4) in caso di mancato adempimento di una di queste la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, la ricorrente sarebbe giovane, in buona salute ed avrebbe lavorato in diverse aziende prima di espatriare. Non vi sarebbero pertanto particolari ostacoli che le impedirebbero di trovare un lavoro o una casa. Inoltre ella potrebbe sempre contare sul sostegno del marito algerino.
12. In sede di ricorso l'insorgente ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria poiché rischierebbe di venire uccisa dai famigliari. Inoltre, ella rischierebbe di essere ampiamente discriminata e condannata per relazioni sessuali extraconiugali avendo avuto un bambino fuori dal matrimonio. 12.1 12.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 12.1.2 Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 12.1.3 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in Marocco (cfr. supra consid. 9.3), rispettivamente in Algeria (cfr. supra consid. 9.4), il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il Marocco o l'Algeria è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, dagli atti di causa non risultano neppure esservi elementi che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposta, nel suo Paese d'origine o in Algeria a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura). 12.1.4 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI). 12.2 12.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2.2 Innanzitutto, non essendo i motivi della ricorrente rilevanti in materia d'asilo, ella potrebbe fare ritorno in Marocco. Invero, da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Marocco non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integrità del territorio nazionale ed ella non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali. La ricorrente è inoltre giovane, in buona salute, con un diploma in (...) ed esperienza professionale presso diverse aziende di C._______ ed è inoltre riuscita a finanziarsi da sola l'espatrio (cfr. atto SEM A25/16, D76, D80-D84, D97-D99). 12.2.3 In secondo luogo, per i motivi di cui sopra (cfr. supra consid. 10.3), l'insorgente e la figlia potranno stabilirsi in Algeria con il marito, in conformità al principio dell'unità della famiglia. In tale Paese non vige neppure un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio e la ricorrente potrà dipoi contare sul sostegno del marito e dei suoi famigliari per integrarsi nel Paese. Dal punto di vista culturale, si aggiunge il fatto che Algeria e Marocco sono paesi limitrofi, che parlano la stessa lingua (l'arabo) e sono di fede principalmente musulmana. 12.2.4 A questo proposito, le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dell'allontanamento sono invitate a rispettare l'unità della famiglia rinviando la ricorrente e la figlia congiuntamente al marito rispettivamente padre (N [...]; oggetto della procedura D-2360/2021). 12.2.5 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 12.3 In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, la ricorrente usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), come per altro è riuscita a fare per contrarre il matrimonio con il compagno in Svizzera. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12.4 Ne consegue che, anche in materia di allontanamento e della sua esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 13. 13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, ritenuto che con decisione incidentale del 21 dicembre 2022 la ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, ed è tuttora indigente, ella è esentata dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 13.2 13.2.1 Per quanto riguarda l'indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- e tra i CHF 100.- ed i CHF 150.- per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 in relazione con l'art. 10 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Poiché nel caso in narrativa la legale del ricorrente ha presentato una nota particolareggiata parziale relativa all'onorario e alle spese il 17 marzo 2023 l'indennità è fissata dal Tribunale sulla base della predetta e sulla base degli atti (art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF). 13.2.2 Con nota d'onorario Patrizia Testori ha postulato il riconoscimento di un'indennità totale (arrotondata) di CHF 2'961.80, corrispondente a 15 ore d'attività ad una tariffa oraria di CHF 180.-, comprensiva di un importo di CHF 50.- a titolo di spese di segreteria, di fotocopiatura e di porto (cfr. allegato 1 allo scritto del 17 marzo 2023). Tale nota non comprende il dispendio orario per la stesura delle osservazioni del 28 aprile 2023. 13.2.3 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.- all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare eccessivo e va ridotto a 11 ore di lavoro. In particolare, superano il lavoro necessario la lunga durata della redazione del ricorso (9 ore e 30 minuti di lavoro), anche tenuto conto del fatto che si tratta di due casi paralleli (con quello del marito D-2360/2021). Non essendo state conteggiate le osservazioni del 28 aprile 2023, si può riconoscere un'ulteriore ora di attività, per un totale di 12 ore. 13.2.4 L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessivamente fissato in CHF 1'800.- a cui vanno ad aggiungersi CHF 50.- per le spese di segreteria, di fotocopiatura e di porto, per un totale di CHF 1'850.-. Siccome la patrocinatrice è assoggettata all'IVA, viene attribuito un importo supplementare a questo titolo. L'indennità totale di patrocinio si attesta quindi a CHF 2'000.-.
14. La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le autorità cantonali competenti sono invitate a rinviare congiuntamente le ricorrenti con il marito rispettivamente il padre (N [...]; oggetto della procedura D-2360/2021).
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Alla patrocinatrice d'ufficio è accordato un onorario di complessivamente CHF 2'000.- a carico della cassa del Tribunale.
5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: