Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino afghano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data 16 maggio 2022, dichiarandosi minorenne. A.b Dal riscontro della banca dati Eurodac del 17 maggio 2022 è risultato che il 30 marzo 2022 l’interessato aveva depositato una prima domanda d’asilo in Croazia e il 6 maggio 2022 una seconda in Slovenia. A.c In data 19 maggio 2022 egli ha conferito procura alla Protezione giuri- dica della Regione B._______. A.d Con scritto del 17 giugno 2022 egli ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) la copia della sua tazkira. A.e In data 21 giugno 2022 la SEM ha svolto con l'interessato una prima audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA). A.f In data 12 agosto 2022 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.g Con scritto del 22 agosto 2022 l'interessato ha preso posizione in me- rito alla bozza di decisione della SEM. A.h In corso di procedura, l'interessato è stato sottoposto a diverse visite mediche. B. Con decisione del 23 agosto 2022, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Nel con- tempo, egli è stato messo al beneficio dell'ammissione provvisoria per ine- sigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ed è stato attribuito al Can- tone C._______. C. Con ricorso del 22 settembre 2022 (recte: 21 settembre 2022, cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 settembre 2022), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione chiedendo – in via principale – l'annul- lamento della decisione, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con- cessione dell'asilo – in via sussidiaria – la restituzione degli atti all'autorità
D-4213/2022 Pagina 3 inferiore per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle alle- gazioni. Egli ha inoltre presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del re- lativo anticipo, con protestate tasse e spese.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima.
E. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [Raccolta Ufficiale [RU] 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto en- trare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomen- tazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
D-4213/2022 Pagina 4
E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tri- bunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 23 agosto 2022, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate
D-4213/2022 Pagina 5 verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre- duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce- dura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensa- bile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigo- rose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessiva- mente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibi- lità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 con- sid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 6.1 Sentito sui suoi motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere espa- triato a causa dei problemi avuti con i talebani. Sarebbe, infatti, stato fre- quentemente minacciato e picchiato da loro. I talebani gli avrebbero chie- sto a diverse riprese di uccidere il cognato, il quale avrebbe lavorato per il governo, nonché avrebbero cercato di convincerlo a mettere una bomba in una moschea. In un'occasione, essendosi rifiutato di dare seguito alle loro richieste, l'interessato sarebbe stato accoltellato. Infine, il padre dell’inte- ressato sarebbe stato a sua volta minacciato che, se il richiedente non avesse fatto quanto richiesto dai talebani, sarebbe stato ucciso davanti agli occhi del genitore. Il padre avrebbe così organizzato il suo espatrio.
E. 6.2 Con la decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo dell'interessato in quanto divergenti su punti essenziali. La SEM ha d'altro canto rilevato che le contraddizioni tra le dichiarazioni non potreb- bero essere riconducibili al disturbo post-traumatico da stress (PTSD) dia- gnosticato al richiedente. Invero, il disturbo sarebbe stato preso in consi- derazione nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo ed egli non avrebbe mai mostrato difficoltà nel ricordare gli episodi. Nelle dichiarazioni di per- sone che soffrono di conseguenze di un trauma potrebbero verificarsi al- cune incoerenze e lacune, tuttavia nel caso di affermazioni fortemente con- traddittorie il riferimento all'esperienza non potrebbe essere assunto. In se- guito, la SEM ha ritenuto che le divergenze non sarebbero neppure
D-4213/2022 Pagina 6 giustificabili dalla giovane età del richiedente. Invero, egli avrebbe un'espe- rienza di vita significativa – essendo stato scolarizzato a tre anni, avendo lavorato per diverso tempo in un'officina ed avendo intrapreso un viaggio lungo e traumatico per arrivare in Svizzera – e sarebbe riuscito a spiegare con riferimenti geografici precisi il suo luogo di provenienza. Egli si sarebbe in particolare contraddetto in merito al luogo in cui avrebbe dovuto far esplodere la bomba, riferendo dapprima nell'officina, nella moschea o a casa, per poi dire soltanto nella moschea. In seguito, anche l'episodio dell'accoltellamento sarebbe divergente. In un primo tempo avrebbe riferito di essere stato accoltellato a causa del suo rifiuto di portare una bomba nell'officina in cui lavorava, mentre in un secondo tempo avrebbe allegato di aver dovuto depositare la bomba nella moschea vicino a casa. Altresì nella PA-RMNA avrebbe dichiarato di essere stato fermato mentre si re- cava in officina, per poi riferire nell'audizione sui motivi d'asilo di essere stato fermato rientrando a casa. Incongruenti sarebbero poi anche le di- chiarazioni in merito al numero di persone da cui sarebbe stato fermato, una volta due, una volta invece sarebbero state tre persone. Tali discre- panze, su punti così essenziali dei motivi d'asilo, non sarebbero giustifica- bili con le violenze subite in viaggio. Infine, contraddittorie sarebbero pure le allegazioni in merito all'episodio che avrebbe portato il richiedente all'e- spatrio. In un primo tempo egli avrebbe riferito di aver deciso di espatriare dopo l'accoltellamento, mentre nell'audizione sui motivi d'asilo egli avrebbe riferito di essere partito dopo essere stato cercato dai talebani a casa e dopo le minacce ricevute dal padre nei suoi confronti.
E. 6.3 In sede ricorsuale, l'insorgente ribadisce quanto già sollevato in sede di parere sulla bozza di decisione, ovvero che la sua diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, scaturita da esperienze drammatiche, dovrebbe aver senz'altro avuto peso sulla sua capacità di ricordare e, in generale, di esposizione. Gli studi in merito citati dall'autorità inferiore nella decisione impugnata riporterebbero teorie contrastanti e non permetterebbero dun- que di ritenere delle conclusioni univoche. Pertanto, mal si comprende- rebbe il motivo per il quale l'autorità avrebbe scelto di prendere in conside- razione, nell'esame della qualità delle allegazioni del minore, quella che escluderebbe un legame tra traumi psicologici e difficoltà nel ricordare, piuttosto che l'altra che invece ammetterebbe una consequenzialità. Non si potrebbe inoltre tralasciare che gli eventi traumatici vissuti dal ricorrente sarebbero avvenuti quando egli era ancora bambino e che il PTSD sarebbe stato diagnosticato da adolescente. In seguito, il ricorrente ribadisce che per valutare la verosimiglianza delle allegazioni, sarebbe necessario con- siderare il vissuto fuori dal comune del minore non accompagnato. Egli sa- rebbe infatti stato esposto a situazioni difficili fin dalla più tenera età, dopo
D-4213/2022 Pagina 7 soltanto tre anni di scuola avrebbe dovuto interromperla a causa delle mi- nacce dei talebani, all'età di appena dieci anni avrebbe iniziato a lavorare in un'officina meccanica, ma i talebani avrebbero continuato a minacciarlo al fine di costringerlo a piazzare una bomba, in seguito sarebbe stato ac- coltellato dai talebani ed una volta in viaggio avrebbe subito diversi pe- staggi da parte della polizia croata. A ciò andrebbe poi aggiunta la scarsa scolarizzazione del ricorrente e il contesto di povertà e di degrado in cui egli avrebbe vissuto. L'insorgente osserva che pur ammettendo che posi- zionare una bomba davanti a casa sua o davanti a una moschea avrebbe avuto un impatto diverso sulla sua persona, il pensiero che avrebbe provo- cato in lui una grande pressione psicologica sarebbe stato quello di dover uccidere qualcuno. Il fatto che una volta avrebbe riferito di recarsi in officina e una volta di rientrare a casa non cambierebbe la dinamica dei fatti, ovvero la richiesta dei talebani di posizionare una bomba. Per quanto riguarda l'accoltellamento, egli riferisce di essere stato tenuto fermo da due persone mentre da una terza sarebbe stato accoltellato. L'incongruenza rilevata dalla SEM sarebbe relativa e non modificherebbe la dinamica dei fatti. Per quanto riguarda il motivo scatenante l'espatrio, la PA-RMNA sarebbe stata un'audizione soltanto sommaria. La decisione di partire sarebbe scaturita dalle continue minacce e violenze subite dal ricorrente da parte dei tale- bani. Di conseguenza, nelle allegazioni dell'insorgente non si ravvisereb- bero contraddizioni, ma – al limite – delle incongruenze che potrebbero essere spiegate con la particolare situazione di vulnerabilità psichica dello stesso. In seguito, il ricorrente ritiene che in caso di ritorno in Afghanistan, egli potrebbe nuovamente divenire bersaglio dei talebani, che ora peraltro controllerebbero la totalità del territorio afghano. Egli rischierebbe di essere perseguitato anche a causa del cognato, il quale avrebbe lavorato per il governo. Altresì il rischio di essere perseguitato sarebbe confermato anche dal fatto che i talebani lo starebbero tuttora cercando. Inoltre, la giovane età del ricorrente lo esporrebbe all'ulteriore rischio di essere arruolato tra le fila dei talebani. Le condizioni dell'art. 3 LAsi sarebbero dunque soddi- sfatte.
E. 7.1 È ora necessario verificare se le dichiarazioni del ricorrente adempiono ai criteri di verosimiglianza.
E. 7.1.1 Le dichiarazioni dell'insorgente appaiono sostanzialmente contraddit- torie su due punti essenziali. In primo luogo, risultano divergenti le allega- zioni in merito all'accoltellamento. Inizialmente, egli ha infatti riferito di es- sere stato fermato da due persone mentre andava al lavoro e che queste gli avrebbero chiesto di mettere una bomba in officina, essendosi rifiutato,
D-4213/2022 Pagina 8 uno di loro l'avrebbe colpito con il coltello (cfr. atto SEM 17/13, pto. 7.02). In un secondo momento, egli ha invece dichiarato di essere stato fermato da tre persone tornando a casa dopo il lavoro. Tali persone avrebbero cer- cato di dargli una borsa da mettere in moschea, lo avrebbero picchiato per- ché avrebbe rifiutato. Dopo che egli avrebbe cercato di scappare, sarebbe stato preso ed accoltellato (cfr. atto SEM 26/9, D36, D38, D46-D48).
E. 7.1.2 In secondo luogo, risultano contradditorie le allegazioni dell'insor- gente in merito al fattore che avrebbe scatenato l'espatrio. Dapprima egli ha dichiarato quale motivo d'espatrio il fatto di essere stato accoltellato. Mentre si sarebbe trovato all'ospedale egli avrebbe infatti detto al padre che avrebbero voluto ucciderlo, così avrebbe chiesto al genitore di man- darlo via da qualche parte (cfr. atto SEM 17/13, pto. 7.02). In seguito, egli ha invece riferito un episodio completamente diverso, nel quale i talebani avrebbero minacciato il padre dicendogli che se in due o tre giorni il ricor- rente non avesse accettato le loro richieste, lo avrebbero ammazzato di fronte ai suoi occhi (cfr. atto SEM 26/9, D33, D45). Una simile e importante contraddizione non può essere semplicemente giustificata dal fatto che la PA-RMNA sia stata un'audizione soltanto sommaria e che nella seconda audizione egli avrebbe fornito soltanto degli ulteriori dettagli, come soste- nuto in sede ricorsuale. Invero, la seconda versione fornita non costituisce un'integrazione della prima essendo sostanzialmente divergente.
E. 7.2 Per quanto la spiegazione fornita a giustificazione delle incongruenze
– ovvero che la diagnosi di PTDS debba aver avuto un peso sulla capacità di ricordare e, in generale, di esposizione del ricorrente – il Tribunale rileva quanto segue. Si ricorda dapprima che una diagnosi di disturbo post-trau- matico da stress, così come risulta dalla documentazione medica agli atti, non prova di per sé le violenze allegate dall'insorgente, anche se l'apprez- zamento di un medico specialista basato su di un'osservazione clinica può costituire un indizio del quale occorre tenere conto nella valutazione della credibilità delle allegazioni di persecuzione nel quadro dell'apprezzamento delle prove (cfr. DTAF 2015/11 consid. 7.2.1 e 7.2.2). In proposito, si ri- marca tuttavia che nei certificati medici, il medico specialista non ha rilevato problematiche relative alla perdita di memoria come asserito dal ricorrente (cfr. atti SEM 12/3, 22/4, 23/3, 25/2). Pertanto, i sintomi descritti dal medico psichiatra non corrispondono con le asserzioni ricorsuali secondo le quali il ricorrente non riuscirebbe a ricordare i dettagli degli episodi addotti a fa- vore della propria domanda d'asilo. In secondo luogo, durante i verbali egli non ha fatto menzione di problemi di memoria o di esposizione ed ha sem- pre fornito una risposta alle domande della SEM. Se non avesse ricordato i dettagli di un evento, mal si comprende il motivo per il quale avrebbe
D-4213/2022 Pagina 9 dovuto dare una risposta precisa. Egli avrebbe potuto infatti semplice- mente dire di non ricordare, rispettivamente di non ricordare con esattezza. Giustificare delle risposte contraddittorie con una diagnosi di PTSD appare dunque al limite del pretestuoso.
E. 7.3 Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia e conferma pienamente la valutazione effettuata dalla SEM nella decisione impugnata.
E. 7.4 In un'analisi complessiva dunque, le allegazioni del ricorrente non pos- sono essere ritenute verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
E. 8.1 Infine, dagli atti di causa non emergono indizi per cui l'insorgente si trovi attualmente nel mirino dei talebani e possa per questo motivo essere pu- nito in caso di un (ipotetico) ritorno in patria. Innanzitutto, ritenuta l'invero- simiglianza dei suoi motivi d'asilo, il ricorrente non presenta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico o religioso. Il ri- chiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente espo- sto in altro modo in ragione della sua famiglia, di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani.
E. 8.2 In primo luogo, i talebani non si sarebbero specificamente e diretta- mente rivolti all'insorgente, bensì anche ad altri giovani del villaggio (cfr. atto SEM 26/9, D49). In secondo luogo, non vi sono indizi tesi a so- stanziare l’esistenza di un fondato timore, in un prossimo futuro, in ordine a misure di persecuzione riflessa in ragione del legame con il cognato (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-3262/2022 del 13 no- vembre 2023 pag. 9).
E. 8.3 Visto quanto precede, dalla valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente emerge che non è neppure verosimile l’esistenza di un fon- dato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di rientro nel suo paese d’origine.
E. 8.4 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con- cessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata.
E. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
D-4213/2022 Pagina 10
E. 9.3 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
E. 9.4 Questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento.
E. 10 Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto il ricorso va respinto.
E. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto.
E. 11.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 11.3 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che la parte in causa era minorenne al momento del deposito della domanda d’asilo e lo è tutt’ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali. Per- tanto si rinuncia a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF).
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con
D-4213/2022 Pagina 11 ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4213/2022 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4213/2022 Sentenza del 9 aprile 2024 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Roberta Condemi, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento; procedura celere); decisione della SEM del 23 agosto 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino afghano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data 16 maggio 2022, dichiarandosi minorenne. A.b Dal riscontro della banca dati Eurodac del 17 maggio 2022 è risultato che il 30 marzo 2022 l'interessato aveva depositato una prima domanda d'asilo in Croazia e il 6 maggio 2022 una seconda in Slovenia. A.c In data 19 maggio 2022 egli ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione B._______. A.d Con scritto del 17 giugno 2022 egli ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) la copia della sua tazkira. A.e In data 21 giugno 2022 la SEM ha svolto con l'interessato una prima audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA). A.f In data 12 agosto 2022 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.g Con scritto del 22 agosto 2022 l'interessato ha preso posizione in merito alla bozza di decisione della SEM. A.h In corso di procedura, l'interessato è stato sottoposto a diverse visite mediche. B. Con decisione del 23 agosto 2022, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Nel contempo, egli è stato messo al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ed è stato attribuito al Cantone C._______. C. Con ricorso del 22 settembre 2022 (recte: 21 settembre 2022, cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 settembre 2022), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione chiedendo - in via principale - l'annullamento della decisione, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo - in via sussidiaria - la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Egli ha inoltre presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [Raccolta Ufficiale [RU] 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 23 agosto 2022, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Sentito sui suoi motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere espatriato a causa dei problemi avuti con i talebani. Sarebbe, infatti, stato frequentemente minacciato e picchiato da loro. I talebani gli avrebbero chiesto a diverse riprese di uccidere il cognato, il quale avrebbe lavorato per il governo, nonché avrebbero cercato di convincerlo a mettere una bomba in una moschea. In un'occasione, essendosi rifiutato di dare seguito alle loro richieste, l'interessato sarebbe stato accoltellato. Infine, il padre dell'interessato sarebbe stato a sua volta minacciato che, se il richiedente non avesse fatto quanto richiesto dai talebani, sarebbe stato ucciso davanti agli occhi del genitore. Il padre avrebbe così organizzato il suo espatrio. 6.2 Con la decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo dell'interessato in quanto divergenti su punti essenziali. La SEM ha d'altro canto rilevato che le contraddizioni tra le dichiarazioni non potrebbero essere riconducibili al disturbo post-traumatico da stress (PTSD) diagnosticato al richiedente. Invero, il disturbo sarebbe stato preso in considerazione nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo ed egli non avrebbe mai mostrato difficoltà nel ricordare gli episodi. Nelle dichiarazioni di persone che soffrono di conseguenze di un trauma potrebbero verificarsi alcune incoerenze e lacune, tuttavia nel caso di affermazioni fortemente contraddittorie il riferimento all'esperienza non potrebbe essere assunto. In seguito, la SEM ha ritenuto che le divergenze non sarebbero neppure giustificabili dalla giovane età del richiedente. Invero, egli avrebbe un'esperienza di vita significativa - essendo stato scolarizzato a tre anni, avendo lavorato per diverso tempo in un'officina ed avendo intrapreso un viaggio lungo e traumatico per arrivare in Svizzera - e sarebbe riuscito a spiegare con riferimenti geografici precisi il suo luogo di provenienza. Egli si sarebbe in particolare contraddetto in merito al luogo in cui avrebbe dovuto far esplodere la bomba, riferendo dapprima nell'officina, nella moschea o a casa, per poi dire soltanto nella moschea. In seguito, anche l'episodio dell'accoltellamento sarebbe divergente. In un primo tempo avrebbe riferito di essere stato accoltellato a causa del suo rifiuto di portare una bomba nell'officina in cui lavorava, mentre in un secondo tempo avrebbe allegato di aver dovuto depositare la bomba nella moschea vicino a casa. Altresì nella PA-RMNA avrebbe dichiarato di essere stato fermato mentre si recava in officina, per poi riferire nell'audizione sui motivi d'asilo di essere stato fermato rientrando a casa. Incongruenti sarebbero poi anche le dichiarazioni in merito al numero di persone da cui sarebbe stato fermato, una volta due, una volta invece sarebbero state tre persone. Tali discrepanze, su punti così essenziali dei motivi d'asilo, non sarebbero giustificabili con le violenze subite in viaggio. Infine, contraddittorie sarebbero pure le allegazioni in merito all'episodio che avrebbe portato il richiedente all'espatrio. In un primo tempo egli avrebbe riferito di aver deciso di espatriare dopo l'accoltellamento, mentre nell'audizione sui motivi d'asilo egli avrebbe riferito di essere partito dopo essere stato cercato dai talebani a casa e dopo le minacce ricevute dal padre nei suoi confronti. 6.3 In sede ricorsuale, l'insorgente ribadisce quanto già sollevato in sede di parere sulla bozza di decisione, ovvero che la sua diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, scaturita da esperienze drammatiche, dovrebbe aver senz'altro avuto peso sulla sua capacità di ricordare e, in generale, di esposizione. Gli studi in merito citati dall'autorità inferiore nella decisione impugnata riporterebbero teorie contrastanti e non permetterebbero dunque di ritenere delle conclusioni univoche. Pertanto, mal si comprenderebbe il motivo per il quale l'autorità avrebbe scelto di prendere in considerazione, nell'esame della qualità delle allegazioni del minore, quella che escluderebbe un legame tra traumi psicologici e difficoltà nel ricordare, piuttosto che l'altra che invece ammetterebbe una consequenzialità. Non si potrebbe inoltre tralasciare che gli eventi traumatici vissuti dal ricorrente sarebbero avvenuti quando egli era ancora bambino e che il PTSD sarebbe stato diagnosticato da adolescente. In seguito, il ricorrente ribadisce che per valutare la verosimiglianza delle allegazioni, sarebbe necessario considerare il vissuto fuori dal comune del minore non accompagnato. Egli sarebbe infatti stato esposto a situazioni difficili fin dalla più tenera età, dopo soltanto tre anni di scuola avrebbe dovuto interromperla a causa delle minacce dei talebani, all'età di appena dieci anni avrebbe iniziato a lavorare in un'officina meccanica, ma i talebani avrebbero continuato a minacciarlo al fine di costringerlo a piazzare una bomba, in seguito sarebbe stato accoltellato dai talebani ed una volta in viaggio avrebbe subito diversi pestaggi da parte della polizia croata. A ciò andrebbe poi aggiunta la scarsa scolarizzazione del ricorrente e il contesto di povertà e di degrado in cui egli avrebbe vissuto. L'insorgente osserva che pur ammettendo che posizionare una bomba davanti a casa sua o davanti a una moschea avrebbe avuto un impatto diverso sulla sua persona, il pensiero che avrebbe provocato in lui una grande pressione psicologica sarebbe stato quello di dover uccidere qualcuno. Il fatto che una volta avrebbe riferito di recarsi in officina e una volta di rientrare a casa non cambierebbe la dinamica dei fatti, ovvero la richiesta dei talebani di posizionare una bomba. Per quanto riguarda l'accoltellamento, egli riferisce di essere stato tenuto fermo da due persone mentre da una terza sarebbe stato accoltellato. L'incongruenza rilevata dalla SEM sarebbe relativa e non modificherebbe la dinamica dei fatti. Per quanto riguarda il motivo scatenante l'espatrio, la PA-RMNA sarebbe stata un'audizione soltanto sommaria. La decisione di partire sarebbe scaturita dalle continue minacce e violenze subite dal ricorrente da parte dei talebani. Di conseguenza, nelle allegazioni dell'insorgente non si ravviserebbero contraddizioni, ma - al limite - delle incongruenze che potrebbero essere spiegate con la particolare situazione di vulnerabilità psichica dello stesso. In seguito, il ricorrente ritiene che in caso di ritorno in Afghanistan, egli potrebbe nuovamente divenire bersaglio dei talebani, che ora peraltro controllerebbero la totalità del territorio afghano. Egli rischierebbe di essere perseguitato anche a causa del cognato, il quale avrebbe lavorato per il governo. Altresì il rischio di essere perseguitato sarebbe confermato anche dal fatto che i talebani lo starebbero tuttora cercando. Inoltre, la giovane età del ricorrente lo esporrebbe all'ulteriore rischio di essere arruolato tra le fila dei talebani. Le condizioni dell'art. 3 LAsi sarebbero dunque soddisfatte. 7. 7.1 È ora necessario verificare se le dichiarazioni del ricorrente adempiono ai criteri di verosimiglianza. 7.1.1 Le dichiarazioni dell'insorgente appaiono sostanzialmente contraddittorie su due punti essenziali. In primo luogo, risultano divergenti le allegazioni in merito all'accoltellamento. Inizialmente, egli ha infatti riferito di essere stato fermato da due persone mentre andava al lavoro e che queste gli avrebbero chiesto di mettere una bomba in officina, essendosi rifiutato, uno di loro l'avrebbe colpito con il coltello (cfr. atto SEM 17/13, pto. 7.02). In un secondo momento, egli ha invece dichiarato di essere stato fermato da tre persone tornando a casa dopo il lavoro. Tali persone avrebbero cercato di dargli una borsa da mettere in moschea, lo avrebbero picchiato perché avrebbe rifiutato. Dopo che egli avrebbe cercato di scappare, sarebbe stato preso ed accoltellato (cfr. atto SEM 26/9, D36, D38, D46-D48). 7.1.2 In secondo luogo, risultano contradditorie le allegazioni dell'insorgente in merito al fattore che avrebbe scatenato l'espatrio. Dapprima egli ha dichiarato quale motivo d'espatrio il fatto di essere stato accoltellato. Mentre si sarebbe trovato all'ospedale egli avrebbe infatti detto al padre che avrebbero voluto ucciderlo, così avrebbe chiesto al genitore di mandarlo via da qualche parte (cfr. atto SEM 17/13, pto. 7.02). In seguito, egli ha invece riferito un episodio completamente diverso, nel quale i talebani avrebbero minacciato il padre dicendogli che se in due o tre giorni il ricorrente non avesse accettato le loro richieste, lo avrebbero ammazzato di fronte ai suoi occhi (cfr. atto SEM 26/9, D33, D45). Una simile e importante contraddizione non può essere semplicemente giustificata dal fatto che la PA-RMNA sia stata un'audizione soltanto sommaria e che nella seconda audizione egli avrebbe fornito soltanto degli ulteriori dettagli, come sostenuto in sede ricorsuale. Invero, la seconda versione fornita non costituisce un'integrazione della prima essendo sostanzialmente divergente. 7.2 Per quanto la spiegazione fornita a giustificazione delle incongruenze - ovvero che la diagnosi di PTDS debba aver avuto un peso sulla capacità di ricordare e, in generale, di esposizione del ricorrente - il Tribunale rileva quanto segue. Si ricorda dapprima che una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, così come risulta dalla documentazione medica agli atti, non prova di per sé le violenze allegate dall'insorgente, anche se l'apprezzamento di un medico specialista basato su di un'osservazione clinica può costituire un indizio del quale occorre tenere conto nella valutazione della credibilità delle allegazioni di persecuzione nel quadro dell'apprezzamento delle prove (cfr. DTAF 2015/11 consid. 7.2.1 e 7.2.2). In proposito, si rimarca tuttavia che nei certificati medici, il medico specialista non ha rilevato problematiche relative alla perdita di memoria come asserito dal ricorrente (cfr. atti SEM 12/3, 22/4, 23/3, 25/2). Pertanto, i sintomi descritti dal medico psichiatra non corrispondono con le asserzioni ricorsuali secondo le quali il ricorrente non riuscirebbe a ricordare i dettagli degli episodi addotti a favore della propria domanda d'asilo. In secondo luogo, durante i verbali egli non ha fatto menzione di problemi di memoria o di esposizione ed ha sempre fornito una risposta alle domande della SEM. Se non avesse ricordato i dettagli di un evento, mal si comprende il motivo per il quale avrebbe dovuto dare una risposta precisa. Egli avrebbe potuto infatti semplicemente dire di non ricordare, rispettivamente di non ricordare con esattezza. Giustificare delle risposte contraddittorie con una diagnosi di PTSD appare dunque al limite del pretestuoso. 7.3 Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia e conferma pienamente la valutazione effettuata dalla SEM nella decisione impugnata. 7.4 In un'analisi complessiva dunque, le allegazioni del ricorrente non possono essere ritenute verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 8. 8.1 Infine, dagli atti di causa non emergono indizi per cui l'insorgente si trovi attualmente nel mirino dei talebani e possa per questo motivo essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in patria. Innanzitutto, ritenuta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, il ricorrente non presenta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico o religioso. Il richiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione della sua famiglia, di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani. 8.2 In primo luogo, i talebani non si sarebbero specificamente e direttamente rivolti all'insorgente, bensì anche ad altri giovani del villaggio (cfr. atto SEM 26/9, D49). In secondo luogo, non vi sono indizi tesi a sostanziare l'esistenza di un fondato timore, in un prossimo futuro, in ordine a misure di persecuzione riflessa in ragione del legame con il cognato (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-3262/2022 del 13 novembre 2023 pag. 9). 8.3 Visto quanto precede, dalla valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente emerge che non è neppure verosimile l'esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di rientro nel suo paese d'origine. 8.4 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 9.3 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 9.4 Questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
10. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto il ricorso va respinto. 11. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 11.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che la parte in causa era minorenne al momento del deposito della domanda d'asilo e lo è tutt'ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali. Pertanto si rinuncia a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF).
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt