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D-2936/2024

D-2936/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-28 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono no- zioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci- sione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che ai sensi dell’art. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata; che in casu, la stessa è stata redatta in italiano; che di conse- guenza la lingua della presente procedura è l’italiano,

D-2936/2024 Pagina 4 che d’entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che il ricorrente chiede infatti la restituzione degli atti all’autorità inferiore per procedere con una nuova decisione; che tuttavia tali censure sono volte a contestare la valutazione effettuata dalla SEM circa la rilevanza dei motivi d’asilo addotti; che pertanto tali aspetti verranno trattati di seguito; che per- tanto tale richiesta viene respinta, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti),

D-2936/2024 Pagina 5 che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, il richiedente, cittadino turco di etnia curda e fede deista ha vissuto a B._______ con la sua famiglia in un immobile di pro- prietà; che ha lavorato nel settore edile per dodici anni dopo il liceo; che suo fratello è stato ucciso il (…) 2010 da un conoscente di suo padre; che nonostante i tentativi di riconciliazione dei parenti dell’assassino, i suoi zii hanno chiesto a lui e agli altri uomini della famiglia di vendicare l’omicidio; che il colpevole è stato incarcerato; che gli è stato riferito che il colpevole sarebbe uscito di prigione a breve; che pochi giorni prima della sua par- tenza dalla Turchia la polizia è venuta a casa sua a chiedere informazioni su di lui; che dopo essere venuto a conoscenza di ciò, ha deciso di espa- triare; che è partito per la Svizzera il (…) aprile 2023; che una volta arrivato in Svizzera ha appreso dal suo avvocato che le autorità turche avevano aperto un’indagine su di lui e avevano emesso un mandato di accompa- gnamento coattivo a causa di sue condivisioni su Facebook considerate propaganda per un’organizzazione terroristica, che alla sua domanda d’asilo il ricorrente ha accluso i seguenti mezzi di prova: o la sua carta d'identità originale e le fotocopie di nove fotografie che ritraggono lei e altre persone (MdP1), o una lettera del suo avvocato che spiega la sua situazione giudiziaria (MdP2) o una denuncia sporta contro di lei da parte di C._______ (MdP3) o una richiesta della Procura di Gaziantep che chiede accertamenti sul suo conto (MdP4) o uno scritto della Polizia di Gaziantep che indica che sono stati svolti degli ac- certamenti (MdP5) o uno scritto della Direzione della sicurezza di Gaziantep in merito agli accerta- menti svolti sui suoi account social media (MdP6)

D-2936/2024 Pagina 6 o un verbale dell'incontro tra la procura e Ia Polizia (MdP7) o uno scritto della procura di Gaziantep che richiede accertamenti più approfon- diti sul proprietario del profilo social investigato (MdP8) o uno scritto della Polizia di Gaziantep che fornisce ulteriori dettagli su di lei (MdP9) o un rapporto d'indagine della Polizia di Gaziantep sulle sue condivisioni social media (MdP10) o una richiesta della Procura di Gaziantep di emettere un mandato di cattura nei suoi confronti alfine di interrogarla (MdP11) o l'accoglienza da parte del Giudice delle pene coercitive di Gaziantep della ri- chiesta di mandato di cattura nei suoi confronti (MdP12) o un mandato di cattura emesso nei suoi confronti dal Tribunale di prima istanza di Gaziantep alfine di interrogarla (MdP13) o una scheda dei procedimenti aperti contro di lei dalle Procure di Gaziantep e Elazig (MdP14) o una decisione di non competenza della Procura di Elazig (MdP15) o uno scritto della Gendarmeria di Elazig che informa la procura delle indagini svolte sulle sue condivisioni (MdP16) o un rapporto della Gendarmeria di Elazig sulle sue condivisioni (MdP17) o un articolo inerente al decesso di suo fratello (MdP18)

che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto irrilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato i fatti relativi all’uccisione del fratello nel 2010; che in tal senso non esiterebbe alcun rischio di persecu- zione statale; che pure da sue dichiarazioni non gli succederebbe nulla se non ottemperasse alla volontà dello zio di vendicarsi dell’omicidio; che inol- tre il ricorrente ha deciso di espatriare dopo che i poliziotti si sarebbero presentati presso la sua abitazione, fatto che non ha alcun collegamento con le problematiche familiari citate, che per quanto concerne l’apertura di una procedura d’indagine nei suoi confronti per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terrori- stica, la SEM constata che egli non ha precedenti penali e che sarebbe altamente improbabile che egli rischi di essere oggetto in un futuro pros- simo di una misura di persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe am- missibile, possibile e ragionevolmente esigibile; che infatti egli è una

D-2936/2024 Pagina 7 persona giovane, in buona salute e possiede una lunga esperienza profes- sionale nell’ambito dell’edilizia; che inoltre la sua famiglia vivrebbe ancora in Turchia e che quando abitava in Turchia la sua situazione finanziaria sarebbe stata nella norma; che egli inoltre ha valutato fino a un mese prima dell’audizione di tornare in Turchia, che l’insorgente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore; che la SEM non avrebbe preso in debita considerazione il profilo politico del ricorrente e della sua famiglia; che la Turchia sarebbe una dittatura in cui le garanzie processuali non sarebbero assicurate; che i cittadini curdi sono esposti a un concreto rischio di persecuzione; che l’apertura di una proce- dura penale nei suoi confronti per il reato di propaganda a favore di un’or- ganizzazione terroristica sarebbe altresì rilevante, in quanto egli sarebbe perseguitato politicamente, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ri- corso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’au- torità inferiore, che per tali motivi occorre analizzare la rilevanza dei motivi d’asilo addotti ex art. 3 LAsi; che per quanto concerne l’omicidio del fratello nell’anno 2010 e le dinamiche di vendetta instauratesi nella sua famiglia, le stesse non risultano rilevanti e ciò in quanto non riferite ad attori statali; che l’omicida del fratello è stato inoltre condannato e starebbe scontando una pena de- tentiva di lunga durata, a dimostrazione della capacità delle autorità turche di perseguire tali crimini; che in ogni caso il ricorrente ha indicato di non temere conseguenze nel caso in cui si dovesse opporre alle indicazioni dello zio di vendicarsi del fratello (cfr. verbale, D115); che per quanto con- cerne la sua attività politica, il ricorrente ha indicato di non essere mai stato un membro iscritto al partito HDP (cfr. verbale, D39) e che si sarebbe limi- tato a cambiare le ruote dell’auto del partito, a portare il tè e i dolci alla sede del partito, andare a pranzare con un membro del partito e presenziare al seggio durante quattro elezioni (cfr. verbale, D38, D40 e D41); che pertanto il ricorrente non possiede un profilo politico di particolare rilevanza, non essendo nemmeno membro ufficiale di alcun partito; che pertanto anche tale motivo risulta essere irrilevante ai sensi della LAsi, che per quanto concerne la procedura penale aperta nei confronti dell’in- teressato per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terrori- stica, il ricorrente ha prodotto diversi mezzi di prova; che la procedura è sfociata in un ordine di comparizione («Yakalama Emri») emesso per il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica in data (…) giugno

D-2936/2024 Pagina 8 2023, con disposizione di rilasciare l’indagato dopo averlo sentito (cfr. MdP13); che pertanto, dagli atti non emergono procedure per altri reati ad eccezione di quello per propaganda per un’organizzazione terroristica, scaturita tramite pubblicazioni sui social network, che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, come già rilevato in precedenza, che oltre a ciò, stando agli atti di causa e alle dichiarazioni del ricorrete egli non ha precedenti penali (cfr. verbale, D89, D90), che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricor- rente non ha precedenti penali politici e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus spropor- zionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un’immi- nente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E- 4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D- 2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novem- bre 2024 consid. 6.3), che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di prin- cipio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rile- vanti per l’asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D‑3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impu- gnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dall’interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confer- mata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;

D-2936/2024 Pagina 9 che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Sviz- zera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a- silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero

D-2936/2024 Pagina 10 venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri ar- mati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, che, nel caso in disamina, l’interessato non può nemmeno avvalersi di mo- tivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, in salute e dispone di una importante esperienza professionale di 12 anni nel settore edile e egli pos- siede una rete familiare; che egli voleva tornare in Turchia sino ad un mese prima della sua audizione e l’unico aspetto che lo avrebbe frenato sarebbe stata l’apertura della procedura penale per propaganda a favore di un’or- ganizzazione terroristica, che, ciò posto, il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le sue conoscenze e la famiglia, di trovare un nuovo alloggio, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese- cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole la domanda di nomina di un patrocinatore d’ufficio viene respinta (art. 65 cpv. 2 PA),

D-2936/2024 Pagina 11 che visto l’esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, addos- sate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tale importo viene prelevato dall’anticipo versato dall’insorgente in data 1° luglio 2024, che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2936/2024 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La lingua della procedura è l’italiano. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d’uf- ficio, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall’anticipo versato dall’interessato in data 1° lu- glio 2024. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La lingua della procedura è l’italiano.

E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d’uf- ficio, è respinta.

E. 4 Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall’anticipo versato dall’interessato in data 1° lu- glio 2024.

E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2936/2024 Sentenza del 28 febbraio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Chrystel Tornare Villanueva; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Ali Tüm, Asylum Rechtsberatung, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 aprile 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera il 7 agosto 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}]- 4/2), il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) datato 5 dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 15/16, di seguito: verbale), la decisione di passaggio alla procedura ampliata del 12 dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 16/2), la decisione del 15 aprile 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso datato 12 maggio 2024 trasmesso elettronicamente e con firma non valida, con il quale l'insorgente chiede al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e la trattazione del gravame in lingua tedesca, in via subordinata la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, la concessione dell'ammissione provvisoria, oltre che la concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, lo stesso ricorso trasmesso in data 13 maggio 2024 in via cartacea (data d'entrata: 14 maggio 2024), la decisione incidentale del Tribunale del 19 giugno 2024 con cui respingeva la domanda di assistenza giudiziaria e impartiva un termine al ricorrente per versare l'anticipo spese entro il 4 luglio 2024, il pagamento di suddetto anticipo in data 1° luglio 2024, gli allegati acclusi al gravame, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che ai sensi dell'art. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata; che in casu, la stessa è stata redatta in italiano; che di conseguenza la lingua della presente procedura è l'italiano, che d'entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che il ricorrente chiede infatti la restituzione degli atti all'autorità inferiore per procedere con una nuova decisione; che tuttavia tali censure sono volte a contestare la valutazione effettuata dalla SEM circa la rilevanza dei motivi d'asilo addotti; che pertanto tali aspetti verranno trattati di seguito; che pertanto tale richiesta viene respinta, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, il richiedente, cittadino turco di etnia curda e fede deista ha vissuto a B._______ con la sua famiglia in un immobile di proprietà; che ha lavorato nel settore edile per dodici anni dopo il liceo; che suo fratello è stato ucciso il (...) 2010 da un conoscente di suo padre; che nonostante i tentativi di riconciliazione dei parenti dell'assassino, i suoi zii hanno chiesto a lui e agli altri uomini della famiglia di vendicare l'omicidio; che il colpevole è stato incarcerato; che gli è stato riferito che il colpevole sarebbe uscito di prigione a breve; che pochi giorni prima della sua partenza dalla Turchia la polizia è venuta a casa sua a chiedere informazioni su di lui; che dopo essere venuto a conoscenza di ciò, ha deciso di espatriare; che è partito per la Svizzera il (...) aprile 2023; che una volta arrivato in Svizzera ha appreso dal suo avvocato che le autorità turche avevano aperto un'indagine su di lui e avevano emesso un mandato di accompagnamento coattivo a causa di sue condivisioni su Facebook considerate propaganda per un'organizzazione terroristica, che alla sua domanda d'asilo il ricorrente ha accluso i seguenti mezzi di prova: o la sua carta d'identità originale e le fotocopie di nove fotografie che ritraggono lei e altre persone (MdP1), o una lettera del suo avvocato che spiega la sua situazione giudiziaria (MdP2) o una denuncia sporta contro di lei da parte di C._______ (MdP3) o una richiesta della Procura di Gaziantep che chiede accertamenti sul suo conto (MdP4) o uno scritto della Polizia di Gaziantep che indica che sono stati svolti degli accertamenti (MdP5) o uno scritto della Direzione della sicurezza di Gaziantep in merito agli accertamenti svolti sui suoi account social media (MdP6) o un verbale dell'incontro tra la procura e Ia Polizia (MdP7) o uno scritto della procura di Gaziantep che richiede accertamenti più approfonditi sul proprietario del profilo social investigato (MdP8) o uno scritto della Polizia di Gaziantep che fornisce ulteriori dettagli su di lei (MdP9) o un rapporto d'indagine della Polizia di Gaziantep sulle sue condivisioni social media (MdP10) o una richiesta della Procura di Gaziantep di emettere un mandato di cattura nei suoi confronti alfine di interrogarla (MdP11) o l'accoglienza da parte del Giudice delle pene coercitive di Gaziantep della richiesta di mandato di cattura nei suoi confronti (MdP12) o un mandato di cattura emesso nei suoi confronti dal Tribunale di prima istanza di Gaziantep alfine di interrogarla (MdP13) o una scheda dei procedimenti aperti contro di lei dalle Procure di Gaziantep e Elazig (MdP14) o una decisione di non competenza della Procura di Elazig (MdP15) o uno scritto della Gendarmeria di Elazig che informa la procura delle indagini svolte sulle sue condivisioni (MdP16) o un rapporto della Gendarmeria di Elazig sulle sue condivisioni (MdP17) o un articolo inerente al decesso di suo fratello (MdP18) che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto irrilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato i fatti relativi all'uccisione del fratello nel 2010; che in tal senso non esiterebbe alcun rischio di persecuzione statale; che pure da sue dichiarazioni non gli succederebbe nulla se non ottemperasse alla volontà dello zio di vendicarsi dell'omicidio; che inoltre il ricorrente ha deciso di espatriare dopo che i poliziotti si sarebbero presentati presso la sua abitazione, fatto che non ha alcun collegamento con le problematiche familiari citate, che per quanto concerne l'apertura di una procedura d'indagine nei suoi confronti per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, la SEM constata che egli non ha precedenti penali e che sarebbe altamente improbabile che egli rischi di essere oggetto in un futuro prossimo di una misura di persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile; che infatti egli è una persona giovane, in buona salute e possiede una lunga esperienza professionale nell'ambito dell'edilizia; che inoltre la sua famiglia vivrebbe ancora in Turchia e che quando abitava in Turchia la sua situazione finanziaria sarebbe stata nella norma; che egli inoltre ha valutato fino a un mese prima dell'audizione di tornare in Turchia, che l'insorgente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore; che la SEM non avrebbe preso in debita considerazione il profilo politico del ricorrente e della sua famiglia; che la Turchia sarebbe una dittatura in cui le garanzie processuali non sarebbero assicurate; che i cittadini curdi sono esposti a un concreto rischio di persecuzione; che l'apertura di una procedura penale nei suoi confronti per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica sarebbe altresì rilevante, in quanto egli sarebbe perseguitato politicamente, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che per tali motivi occorre analizzare la rilevanza dei motivi d'asilo addotti ex art. 3 LAsi; che per quanto concerne l'omicidio del fratello nell'anno 2010 e le dinamiche di vendetta instauratesi nella sua famiglia, le stesse non risultano rilevanti e ciò in quanto non riferite ad attori statali; che l'omicida del fratello è stato inoltre condannato e starebbe scontando una pena detentiva di lunga durata, a dimostrazione della capacità delle autorità turche di perseguire tali crimini; che in ogni caso il ricorrente ha indicato di non temere conseguenze nel caso in cui si dovesse opporre alle indicazioni dello zio di vendicarsi del fratello (cfr. verbale, D115); che per quanto concerne la sua attività politica, il ricorrente ha indicato di non essere mai stato un membro iscritto al partito HDP (cfr. verbale, D39) e che si sarebbe limitato a cambiare le ruote dell'auto del partito, a portare il tè e i dolci alla sede del partito, andare a pranzare con un membro del partito e presenziare al seggio durante quattro elezioni (cfr. verbale, D38, D40 e D41); che pertanto il ricorrente non possiede un profilo politico di particolare rilevanza, non essendo nemmeno membro ufficiale di alcun partito; che pertanto anche tale motivo risulta essere irrilevante ai sensi della LAsi, che per quanto concerne la procedura penale aperta nei confronti dell'interessato per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, il ricorrente ha prodotto diversi mezzi di prova; che la procedura è sfociata in un ordine di comparizione («Yakalama Emri») emesso per il reato di propaganda per un'organizzazione terroristica in data (...) giugno 2023, con disposizione di rilasciare l'indagato dopo averlo sentito (cfr. MdP13); che pertanto, dagli atti non emergono procedure per altri reati ad eccezione di quello per propaganda per un'organizzazione terroristica, scaturita tramite pubblicazioni sui social network, che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, come già rilevato in precedenza, che oltre a ciò, stando agli atti di causa e alle dichiarazioni del ricorrete egli non ha precedenti penali (cfr. verbale, D89, D90), che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricorrente non ha precedenti penali politici e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un'imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3), che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall'interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, che, nel caso in disamina, l'interessato non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, in salute e dispone di una importante esperienza professionale di 12 anni nel settore edile e egli possiede una rete familiare; che egli voleva tornare in Turchia sino ad un mese prima della sua audizione e l'unico aspetto che lo avrebbe frenato sarebbe stata l'apertura della procedura penale per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, che, ciò posto, il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le sue conoscenze e la famiglia, di trovare un nuovo alloggio, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole la domanda di nomina di un patrocinatore d'ufficio viene respinta (art. 65 cpv. 2 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tale importo viene prelevato dall'anticipo versato dall'insorgente in data 1° luglio 2024, che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La lingua della procedura è l'italiano.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d'ufficio, è respinta.

4. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall'anticipo versato dall'interessato in data 1° luglio 2024.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: