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D-2895/2021

D-2895/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, asserito cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2021, dichiarandosi minorenne, nato il (...) (cfr. atto SEM n. [{...}]-1/2). B. Le successive indagini svolte dalla SEM il (...), hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati «EURODAC», il richiedente asilo aveva già depositato delle domande d'asilo pregresse: la prima in E._______ il (...), mentre che la seconda in Romania in data (...) (cfr. atti SEM n. 8/1, 9/1 e 10/1). C. Il (...) maggio 2021, l'interessato è stato sentito nell'ambito di un verbale inerente la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (cfr. atto SEM n. 13/17; di seguito: verbale RMNA). Segnatamente, nell'ambito dello stesso gli è stata offerta la possibilità di essere sentito in merito all'asserita minore età, e la SEM ha concluso all'inverosimiglianza della medesima ed alla considerazione dell'interessato quale maggiorenne per il proseguo della procedura d'asilo (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 seg. e p.to 8.01, pag.13 seg.). Questionato anche in merito all'eventuale competenza della E._______ o della Romania per lo svolgimento della sua procedura d'asilo e di allontanamento, il richiedente ha riferito segnatamente di opporsi ad un rinvio in Romania, in quanto la sua destinazione non sarebbe stata quella, vorrebbe rimanere in Svizzera, nonché il primo Paese non gli piacerebbe (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 14 seg.). D. In data (...), la E._______ ha risposto negativamente alla richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), presentata dalla SEM il (...) (cfr. atti SEM n. 15/5, 16/1, 17/1 e 19/1). Le autorità (...), in applicazione dell'art. 23 par. 3 Regolamento Dublino III, hanno infatti indicato la Romania quale Stato membro competente (cfr. atto SEM n. 19/1). E. Il (...), l'autorità preposta svizzera, ha quindi presentato alla sua omologa romena, una richiesta di ripresa in carico dell'interessato, sempre fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 20/6 e 21/1). Le autorità romene competenti, hanno risposto affermativamente alla stessa il (...) in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III. Hanno inoltre segnatamente riportato come in Romania il richiedente sarebbe conosciuto con le generalità di F._______, nato il (...) (cfr. atto SEM n. 23/1). F. Con decisione del 14 giugno 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 28/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato dalla Svizzera verso la Romania, nonché l'esecuzione della predetta misura. L'autorità inferiore ha inoltre tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. G. Il 22 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM, postulando, in limine, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato a titolo di misura supercautelare. Nel merito egli ha concluso all'annullamento della decisione avversata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni, affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Contestualmente, il medesimo ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Nel provvedimento querelato, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto come data la competenza della Romania per condurre la procedura d'asilo del ricorrente. In secondo luogo la SEM ha rilevato che l'interessato non sia stato in grado di rendere verosimile la sua presunta minore età. Questo in quanto egli non avrebbe consegnato alcun documento comprovante la sua identità, avrebbe rilasciato delle allegazioni vaghe, imprecise ed a tratti incoerenti, rispetto ai suoi dati personali, alla sua biografia, al suo percorso scolastico, alle sue relazioni famigliari, nonché circa il suo viaggio d'espatrio. Pertanto, la SEM ha concluso alla sua maggiore età, negando quindi l'applicazione per l'insorgente delle disposizioni del Regolamento Dublino III relative i minorenni. Proseguendo nell'analisi, le sue dichiarazioni non sarebbero neppure atte a confutare la competenza della Romania per condurre il seguito della sua procedura. In un passo successivo, l'autorità di prime cure ha inoltre escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento. Infine la SEM ha negato l'esistenza di motivi che imporrebbero l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

E. 4.2 Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa le conclusioni dell'autorità resistente. In un primo tempo egli censura la valutazione espressa dalla SEM circa l'inverosimiglianza della sua minore età. Invero, per la stessa, anche se in presenza di motivi di dubbio, la precitata autorità si sarebbe basata unicamente sulle asserzioni dell'insorgente, omettendo invece di sottoporre il medesimo ad una perizia medica volta a stabilire con un sufficiente grado di certezza scientifica la sua età anagrafica, come sarebbe prassi in situazioni analoghe. Per quanto attiene le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del verbale RMNA, per le stesse andrebbe tenuto conto del contesto sociale e culturale svantaggiato dal quale egli proverrebbe, della sua scarsa scolarizzazione, e delle difficoltà di fare di conto che si sarebbero palesate durante l'audizione. Il medesimo, in risposta ai quesiti dell'autorità inferiore, avrebbe peraltro fornito tutte le informazioni congruenti in suo possesso, ed avrebbe effettuato i semplici calcoli in conformità con il suo ridottissimo grado d'istruzione. Inoltre, nello scambio di comunicazioni tra le autorità svizzere e rispettivamente (...) e romene, come pure tra le autorità (...) (sic!: romene) e (...), non vi sarebbe traccia di un accertamento specifico sulla sua età, nonché le date di nascita discordanti registrate in E._______ ed in Romania, in assenza di perizia medica, non sarebbero idonee ad escludere la minore età del ricorrente. Le difficoltà espositive emerse durante l'audizione RMNA, andrebbero peraltro lette alla luce della presunzione di minore età del minore e della traumaticità delle esperienze che egli avrebbe vissuto in patria e nel corso del viaggio d'espatrio. Pertanto il medesimo, in assenza di una perizia medica, non potrebbe essere ritenuto maggiorenne. Dipoi nel caso in esame, andrebbe tenuto conto che l'accettazione delle autorità romene, si fonda sull'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III, con la conseguenza che l'insorgente - per il quale non si potrebbe escludere la minore età - dovrebbe ripresentare una nuova domanda di asilo in Romania. Inoltre, andrebbe tenuto conto di quanto indicato in sede d'audizione dall'insorgente quali motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio nel predetto Paese, nonché dell'interesse superiore del minore, seguendo l'interpretazione per il Regolamento Dublino III, fornita per tale ultimo aspetto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (di seguito: CGUE). Oltretutto, sarebbe notorio che il sistema d'accoglienza d'asilo romeno sarebbe terreno di intensi episodi di violenza da parte della polizia a scapito dei richiedenti l'asilo, nonché presenterebbe delle carenze sistemiche sia a livello di alloggi che di assistenza materiale. Alla luce di tali evenienze, l'autorità inferiore avrebbe pertanto proceduto ad un accertamento inaccurato dei fatti giuridicamente rilevanti per la causa sia in merito alla sussistenza di carenze sistemiche nel sistema d'asilo romeno, che in relazione alla valutazione dell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 rispettivamente dell'art. 17 Regolamento Dublino III. Ciò in quanto un rinvio dell'interessato in Romania, sarebbe incompatibile con il diritto internazionale imperativo, in particolare con l'art. 3 CEDU. Circostanza che potrebbe essere ovviata soltanto qualora vi siano delle garanzie concrete ed individuali fornite per il ricorrente in merito all'accoglienza nel predetto Paese.

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

E. 5.2.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.2.2 Nel succitato contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). Nella sentenza precitata, il Tribunale ha in particolare ritenuto come, per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova derivante da un'applicazione analogica dell'art. 8 CC (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3). Inoltre, in presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto da parte dell'autorità inferiore, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato abbia reso verosimile la minore età, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. consid. 5.1-5.4 con ulteriori rif. citati). Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra esposti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 e rif. citati).

E. 5.2.3 Nella presente disamina, il Tribunale concorda con la conclusione alla quale l'autorità resistente è giunta in esito all'inverosimiglianza della minore età asserita dall'insorgente. Invero, il ricorrente nel corso della procedura di prima istanza, ha fornito delle indicazioni anagrafiche e biografiche nel loro complesso incoerenti e contraddittorie, che possono essere soltanto in parte relativizzate a fronte delle asserite vicende drammatiche vissute dallo stesso in patria e durante il suo viaggio, come pure a causa della sua carente scolarizzazione e del contesto specifico dal quale il medesimo proverrebbe, così come proposto nel gravame dall'insorgente. Quandanche possa difatti essere verosimile che una persona proveniente da tale contesto culturale e con una scolarizzazione precaria, non conosca la sua data di nascita esatta e che non sappia fare bene di conto, tuttavia le motivazioni testé enunciate del ricorrente vengono di fatto smentite dalle sue stesse asserzioni. In primo luogo, si denota come non convincano le risposte fornite dall'insorgente circa le modalità con le quali egli sarebbe venuto a conoscenza della sua data di nascita, rispettivamente di aver compiuto (...) nell'anno (...) (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Invero egli ha riferito essere nato il (...), data che avrebbe calcolato un suo amico, mentre che dalla sua famiglia avrebbe appreso soltanto che egli "Quando arriverà il (...), avrai compiuto (...) anni" (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Tuttavia stupisce d'un canto come abbia fatto l'amico a calcolare la stessa, se l'insorgente non era neppure a conoscenza della sua data di nascita espressa secondo il calendario persiano, e d'altro canto che da parte della sua famiglia gli abbiano comunicato il compimento dei (...) anni con l'anno espresso nel calendario gregoriano e non invece, come d'uso per persone viventi in Afghanistan, con quello persiano, vista anche la poca istruzione e le difficoltà asserite dall'insorgente, nonché il contesto svantaggiato dal quale egli riferisce provenire. Del resto, come osservato rettamente dalla SEM nel provvedimento avversato, il fatto che egli abbia compiuto (...) anni, risulta essere incongruente con la data di nascita fornita dal medesimo del (...) (cfr. p.to 1.06, pag. 4), e la spiegazione data dal medesimo sia nel verbale RMNA che esposta nel ricorso a supporto, non sono in alcun modo esplicative di tale discrepanza. L'insorgente, malgrado abbia nel corso dell'audizione RMNA più volte risposto che non conosceva l'anno o la sua età di alcuni eventi della sua biografia, del suo espatrio o ancora in relazione all'età dei genitori al momento del suo espatrio (cfr. verbale RMNA, p.to 1.17.04, pag. 6, p.to 1.17.05, pag. 7; p.to 2.06, pag. 9), asserendo addirittura di non avere contezza delle date (cfr. p.to 1.17.05, pag. 7); tuttavia poco dopo su richiesta di effettuare il calcolo relativo l'anno del suo espatrio che sarebbe avvenuto, secondo le sue stesse asserzioni (...) anni prima, allorché aveva (...) o (...) anni, il richiedente è stato di fatto in grado di effettuare lo stesso, asserendo che fosse il (...) (cfr. p.to 1.17.05, pag. 7: "[...] Per esempio se faccio un calcolo, questo Ramadan è il [...] Ramadan che io sono uscito dall'Afghanistan. Se faccio un calcolo, penso che era il [...] quando sono partito per venire qua"). Tale risposta insinua quindi il forte dubbio che egli in realtà sia in grado di effettuare tali semplici calcoli, e che le sue presunte difficoltà di calcolo espresse sia in ambito del verbale RMNA (cfr. anche p.to 7.02, pag. 13) che con il ricorso, in realtà non sussistano. Egli stesso ha peraltro asserito di saper fare i calcoli matematici, di aver imparato anche a scrivere tramite un vicino di casa (cfr. verbale RMNA, p.to 7.02, pag. 13), nonché che a scuola, gli avrebbero insegnato il dari e il pashtu (cfr. verbale RMNA, p.to 7.02, pag. 13). Affermazione quest'ultima che risulta contraddittoria rispetto a quanto poco prima riferito, di non essere capace neppure di scrivere il suo nome, malgrado i (...) o (...) anni di scuola effettuati (cfr. verbale RMNA, p.to 7.02, pag. 12). Nemmeno allorché il ricorrente è stato confrontato con le incongruenze e vaghezze rilevate dal funzionario della SEM nelle sue risposte nell'ambito del verbale RMNA, egli è stato in grado di delucidarle, affermando unicamente di non avere nulla da dire (cfr. p.to 8.01, pag. 13). Per di più, l'evenienza che la data di nascita registrata sia in E._______ (del [...], cfr. atto SEM n. 19/1) che in Romania (del [...], cfr. atto SEM n. 23/1), stabiliscano la maggiore età del medesimo al momento dell'inoltro della domanda d'asilo in Svizzera, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 6), in realtà sono un ulteriore elemento a sostegno dell'inverosimiglianza della minore età allegata dal medesimo nella presente procedura. Oltracciò, l'autorità inferiore appare aver proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in merito all'età dell'insorgente, ponendo segnatamente a quest'ultimo dei quesiti puntuali e precisi durante l'audizione RMNA, come pure concedendogli un diritto di essere sentito specifico circa l'età asserita. È basandosi sulle informazioni raccolte, ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, che l'autorità resistente ha quindi concluso circa la maggiore età dell'insorgente. A fronte degli elementi testé considerati, anche il Tribunale ritiene pertanto che sia a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica per accertare l'età del ricorrente, come preteso nel ricorso da questi, in quanto l'istruzione svolta risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-871/2021 dell'8 marzo 2021 consid. 5.3).

E. 5.2.4 Nelle surriferite circostanze, l'insorgente - al quale si ribadisce incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze; ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 5.2.2), che le disposizioni normative relative i minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata dalla SEM.

E. 6.1 Ciò posto, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III).

E. 6.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 6.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III).

E. 7 Nella presente disamina, come già sopra evinto, le investigazioni effettuate dalla SEM, hanno rivelato che l'interessato aveva depositato due precedenti domande d'asilo in E._______ ed in Romania, rispettivamente il (...) ed il (...) (cfr. atto SEM n. 8/1). Di conseguenza, il (...), l'autorità preposta elvetica ha presentato all'autorità competente romena - nei termini prescritti dall'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III - una richiesta di ripresa in carico basata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 20/6). Quest'ultima autorità ha espressamente accettato il trasferimento il (...), in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 23/1). Di conseguenza la competenza della Romania è di principio data. Alle precitate condizioni, sia l'eventualità che il ricorrente debba ripresentare una domanda d'asilo in Romania, che il fatto che egli non avrebbe depositato volontariamente la sua domanda d'asilo nel predetto Stato membro, o ancora della sua volontà di raggiungere la Svizzera e di volervi rimanere, come rammentato anche nel gravame (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 8), risultano essere delle circostanze ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente. Si rammenta inoltre in tale contesto come, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»). Infine, visto quanto già sopra rilevato circa l'inverosimiglianza della minore età allegata dall'insorgente (cfr. supra consid. 5.2) le argomentazioni ricorsuali circa la presa in considerazione nella valutazione dell'interesse superiore del minore (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 8), sono da scartare senza attardarsi oltre sulle stesse.

E. 8.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti l'asilo, in primo luogo si osserva come la Romania è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Appare inoltre doveroso rilevare che ad oggi, né lo scrivente Tribunale - a differenza di quanto implicitamente allega l'insorgente nel suo gravame (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 9) - né la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), così come neppure la Corte di giustizia dell'Unione europea hanno constatato l'esistenza di carenze sistemiche in Romania (cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-2476/2021 dell'8 giugno 2021 consid. 7; F-2570/2021 del 7 giugno 2021 consid. 7; E-2412/2021 del 31 maggio 2021 consid. 6.2.2; F-2380/2021 del 27 maggio 2021 consid. 5.2). Di conseguenza, la Romania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, segnatamente il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed a garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, in particolare rispettosa del principio di non respingimento ex art. 33 Conv. rifugiati così come il divieto di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU ed alla Conv. tortura (cfr. fra le tante le sentenze D-2476/2021 consid. 7 e F-2380/2021 consid. 5.2).

E. 8.2 Tornando alla presente disamina, le allegazioni generiche di maltrattamenti che subirebbero i richiedenti l'asilo da parte della polizia di frontiera romena come pure di respingimenti forzati, contenute nel gravame, con riferimento a diversi rapporti, non contengono alcun elemento concreto, che possa sovvertire né l'invalsa giurisprudenza testé enucleata né la presunzione succitata. Al contrario, il ricorrente stesso ha asserito che le autorità romene si sarebbero comportate bene nei suoi confronti (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 15). Ad ogni modo, giova osservare in merito che essendo la Romania uno Stato di diritto, apparterrebbe al richiedente di adire le competenti autorità giudiziarie romene onde tutelare i propri diritti, se delle evenienze sopra citate dovessero occorrergli in futuro (cfr. sentenza del Tribunale F-2380/2021 consid. 5.2).

E. 8.3 Anche le successive argomentazioni contenute nel ricorso, riguardo un'asserita mancanza di garanzia da parte della Romania di rispetto degli standard minimi in materia di alloggio e di assistenza materiale, non sono atte a provare, in modo concreto e circostanziato, l'esistenza di una pratica attuale e avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, che sovvertirebbero la summenzionata presunzione. Difatti, dalle tavole processuali, non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Romania - ove già in passato il ricorrente è stato accolto ed ha potuto beneficiare anche dell'assistenza medica presente (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 15) - esporrebbe effettivamente il precitato al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. In ogni caso, se egli dovesse eventualmente riscontrare in futuro una temporanea restrizione alle sue condizioni vitali minime, in tale evenienza potrà, se del caso, indirizzarsi alle autorità romene per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. nello stesso senso tra le altre la sentenza del Tribunale E-2412/2021 consid. 6.2.3).

E. 8.4 Infine, dagli atti all'inserto non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Romania non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.

E. 8.5 Ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. In tal senso, una richiesta di garanzie supplementari in merito all'accoglienza in Romania del richiedente, così come postulato nel gravame dal ricorrente, non risulta essere in alcun modo necessario. Per il resto, visto quanto sopra considerato, non è ravvisabile nella valutazione della SEM, alcun accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) - e quindi di convesso neppure è rilevabile alcuna violazione contraria al principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore - in ordine alla sussistenza di carenze sistemiche nel sistema d'asilo romeno, così come censurato dall'interessato nel gravame.

E. 9 Da ultimo, riguardo alla sussistenza di "motivi umanitari" nel caso di specie, come implicitamente addotto nel ricorso dall'insorgente (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 10), occorre considerare quanto segue.

E. 9.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 9.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 - disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità - se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prime cure, nell'applicazione della succitata disposizione, dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Invero, la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione dell'autorità inferiore sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio di parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).

E. 9.3 Nella fattispecie, alla luce di tutto quanto già sopra rilevato e dagli atti, non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Peraltro, ha stabilito in maniera completa ed esatta i fatti pertinenti per la causa - e si può quindi di convesso respingere fermamente la censura ricorsuale mossa genericamente in tal senso nei confronti del provvedimento avversato (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 10) - e non ha commesso né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l'esistenza di motivi umanitari ai sensi della disposizione precitata in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 10 Ne discende che, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Romania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del richiedente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto Regolamento.

E. 11 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il medesimo non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1).

E. 12 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Romania confermata.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, risulta senza oggetto.

E. 14 Altresì, per lo stesso motivo di cui al consid. 13, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 15 Da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 17 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2895/2021 Sentenza del 28 giugno 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla signora Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 14 giugno 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2021, dichiarandosi minorenne, nato il (...) (cfr. atto SEM n. [{...}]-1/2). B. Le successive indagini svolte dalla SEM il (...), hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati «EURODAC», il richiedente asilo aveva già depositato delle domande d'asilo pregresse: la prima in E._______ il (...), mentre che la seconda in Romania in data (...) (cfr. atti SEM n. 8/1, 9/1 e 10/1). C. Il (...) maggio 2021, l'interessato è stato sentito nell'ambito di un verbale inerente la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (cfr. atto SEM n. 13/17; di seguito: verbale RMNA). Segnatamente, nell'ambito dello stesso gli è stata offerta la possibilità di essere sentito in merito all'asserita minore età, e la SEM ha concluso all'inverosimiglianza della medesima ed alla considerazione dell'interessato quale maggiorenne per il proseguo della procedura d'asilo (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 seg. e p.to 8.01, pag.13 seg.). Questionato anche in merito all'eventuale competenza della E._______ o della Romania per lo svolgimento della sua procedura d'asilo e di allontanamento, il richiedente ha riferito segnatamente di opporsi ad un rinvio in Romania, in quanto la sua destinazione non sarebbe stata quella, vorrebbe rimanere in Svizzera, nonché il primo Paese non gli piacerebbe (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 14 seg.). D. In data (...), la E._______ ha risposto negativamente alla richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), presentata dalla SEM il (...) (cfr. atti SEM n. 15/5, 16/1, 17/1 e 19/1). Le autorità (...), in applicazione dell'art. 23 par. 3 Regolamento Dublino III, hanno infatti indicato la Romania quale Stato membro competente (cfr. atto SEM n. 19/1). E. Il (...), l'autorità preposta svizzera, ha quindi presentato alla sua omologa romena, una richiesta di ripresa in carico dell'interessato, sempre fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 20/6 e 21/1). Le autorità romene competenti, hanno risposto affermativamente alla stessa il (...) in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III. Hanno inoltre segnatamente riportato come in Romania il richiedente sarebbe conosciuto con le generalità di F._______, nato il (...) (cfr. atto SEM n. 23/1). F. Con decisione del 14 giugno 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 28/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato dalla Svizzera verso la Romania, nonché l'esecuzione della predetta misura. L'autorità inferiore ha inoltre tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. G. Il 22 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM, postulando, in limine, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato a titolo di misura supercautelare. Nel merito egli ha concluso all'annullamento della decisione avversata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni, affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Contestualmente, il medesimo ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Nel provvedimento querelato, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto come data la competenza della Romania per condurre la procedura d'asilo del ricorrente. In secondo luogo la SEM ha rilevato che l'interessato non sia stato in grado di rendere verosimile la sua presunta minore età. Questo in quanto egli non avrebbe consegnato alcun documento comprovante la sua identità, avrebbe rilasciato delle allegazioni vaghe, imprecise ed a tratti incoerenti, rispetto ai suoi dati personali, alla sua biografia, al suo percorso scolastico, alle sue relazioni famigliari, nonché circa il suo viaggio d'espatrio. Pertanto, la SEM ha concluso alla sua maggiore età, negando quindi l'applicazione per l'insorgente delle disposizioni del Regolamento Dublino III relative i minorenni. Proseguendo nell'analisi, le sue dichiarazioni non sarebbero neppure atte a confutare la competenza della Romania per condurre il seguito della sua procedura. In un passo successivo, l'autorità di prime cure ha inoltre escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento. Infine la SEM ha negato l'esistenza di motivi che imporrebbero l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 4.2 Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa le conclusioni dell'autorità resistente. In un primo tempo egli censura la valutazione espressa dalla SEM circa l'inverosimiglianza della sua minore età. Invero, per la stessa, anche se in presenza di motivi di dubbio, la precitata autorità si sarebbe basata unicamente sulle asserzioni dell'insorgente, omettendo invece di sottoporre il medesimo ad una perizia medica volta a stabilire con un sufficiente grado di certezza scientifica la sua età anagrafica, come sarebbe prassi in situazioni analoghe. Per quanto attiene le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del verbale RMNA, per le stesse andrebbe tenuto conto del contesto sociale e culturale svantaggiato dal quale egli proverrebbe, della sua scarsa scolarizzazione, e delle difficoltà di fare di conto che si sarebbero palesate durante l'audizione. Il medesimo, in risposta ai quesiti dell'autorità inferiore, avrebbe peraltro fornito tutte le informazioni congruenti in suo possesso, ed avrebbe effettuato i semplici calcoli in conformità con il suo ridottissimo grado d'istruzione. Inoltre, nello scambio di comunicazioni tra le autorità svizzere e rispettivamente (...) e romene, come pure tra le autorità (...) (sic!: romene) e (...), non vi sarebbe traccia di un accertamento specifico sulla sua età, nonché le date di nascita discordanti registrate in E._______ ed in Romania, in assenza di perizia medica, non sarebbero idonee ad escludere la minore età del ricorrente. Le difficoltà espositive emerse durante l'audizione RMNA, andrebbero peraltro lette alla luce della presunzione di minore età del minore e della traumaticità delle esperienze che egli avrebbe vissuto in patria e nel corso del viaggio d'espatrio. Pertanto il medesimo, in assenza di una perizia medica, non potrebbe essere ritenuto maggiorenne. Dipoi nel caso in esame, andrebbe tenuto conto che l'accettazione delle autorità romene, si fonda sull'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III, con la conseguenza che l'insorgente - per il quale non si potrebbe escludere la minore età - dovrebbe ripresentare una nuova domanda di asilo in Romania. Inoltre, andrebbe tenuto conto di quanto indicato in sede d'audizione dall'insorgente quali motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio nel predetto Paese, nonché dell'interesse superiore del minore, seguendo l'interpretazione per il Regolamento Dublino III, fornita per tale ultimo aspetto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (di seguito: CGUE). Oltretutto, sarebbe notorio che il sistema d'accoglienza d'asilo romeno sarebbe terreno di intensi episodi di violenza da parte della polizia a scapito dei richiedenti l'asilo, nonché presenterebbe delle carenze sistemiche sia a livello di alloggi che di assistenza materiale. Alla luce di tali evenienze, l'autorità inferiore avrebbe pertanto proceduto ad un accertamento inaccurato dei fatti giuridicamente rilevanti per la causa sia in merito alla sussistenza di carenze sistemiche nel sistema d'asilo romeno, che in relazione alla valutazione dell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 rispettivamente dell'art. 17 Regolamento Dublino III. Ciò in quanto un rinvio dell'interessato in Romania, sarebbe incompatibile con il diritto internazionale imperativo, in particolare con l'art. 3 CEDU. Circostanza che potrebbe essere ovviata soltanto qualora vi siano delle garanzie concrete ed individuali fornite per il ricorrente in merito all'accoglienza nel predetto Paese. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 5.2 5.2.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2.2 Nel succitato contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). Nella sentenza precitata, il Tribunale ha in particolare ritenuto come, per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova derivante da un'applicazione analogica dell'art. 8 CC (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3). Inoltre, in presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto da parte dell'autorità inferiore, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato abbia reso verosimile la minore età, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. consid. 5.1-5.4 con ulteriori rif. citati). Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra esposti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 e rif. citati). 5.2.3 Nella presente disamina, il Tribunale concorda con la conclusione alla quale l'autorità resistente è giunta in esito all'inverosimiglianza della minore età asserita dall'insorgente. Invero, il ricorrente nel corso della procedura di prima istanza, ha fornito delle indicazioni anagrafiche e biografiche nel loro complesso incoerenti e contraddittorie, che possono essere soltanto in parte relativizzate a fronte delle asserite vicende drammatiche vissute dallo stesso in patria e durante il suo viaggio, come pure a causa della sua carente scolarizzazione e del contesto specifico dal quale il medesimo proverrebbe, così come proposto nel gravame dall'insorgente. Quandanche possa difatti essere verosimile che una persona proveniente da tale contesto culturale e con una scolarizzazione precaria, non conosca la sua data di nascita esatta e che non sappia fare bene di conto, tuttavia le motivazioni testé enunciate del ricorrente vengono di fatto smentite dalle sue stesse asserzioni. In primo luogo, si denota come non convincano le risposte fornite dall'insorgente circa le modalità con le quali egli sarebbe venuto a conoscenza della sua data di nascita, rispettivamente di aver compiuto (...) nell'anno (...) (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Invero egli ha riferito essere nato il (...), data che avrebbe calcolato un suo amico, mentre che dalla sua famiglia avrebbe appreso soltanto che egli "Quando arriverà il (...), avrai compiuto (...) anni" (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Tuttavia stupisce d'un canto come abbia fatto l'amico a calcolare la stessa, se l'insorgente non era neppure a conoscenza della sua data di nascita espressa secondo il calendario persiano, e d'altro canto che da parte della sua famiglia gli abbiano comunicato il compimento dei (...) anni con l'anno espresso nel calendario gregoriano e non invece, come d'uso per persone viventi in Afghanistan, con quello persiano, vista anche la poca istruzione e le difficoltà asserite dall'insorgente, nonché il contesto svantaggiato dal quale egli riferisce provenire. Del resto, come osservato rettamente dalla SEM nel provvedimento avversato, il fatto che egli abbia compiuto (...) anni, risulta essere incongruente con la data di nascita fornita dal medesimo del (...) (cfr. p.to 1.06, pag. 4), e la spiegazione data dal medesimo sia nel verbale RMNA che esposta nel ricorso a supporto, non sono in alcun modo esplicative di tale discrepanza. L'insorgente, malgrado abbia nel corso dell'audizione RMNA più volte risposto che non conosceva l'anno o la sua età di alcuni eventi della sua biografia, del suo espatrio o ancora in relazione all'età dei genitori al momento del suo espatrio (cfr. verbale RMNA, p.to 1.17.04, pag. 6, p.to 1.17.05, pag. 7; p.to 2.06, pag. 9), asserendo addirittura di non avere contezza delle date (cfr. p.to 1.17.05, pag. 7); tuttavia poco dopo su richiesta di effettuare il calcolo relativo l'anno del suo espatrio che sarebbe avvenuto, secondo le sue stesse asserzioni (...) anni prima, allorché aveva (...) o (...) anni, il richiedente è stato di fatto in grado di effettuare lo stesso, asserendo che fosse il (...) (cfr. p.to 1.17.05, pag. 7: "[...] Per esempio se faccio un calcolo, questo Ramadan è il [...] Ramadan che io sono uscito dall'Afghanistan. Se faccio un calcolo, penso che era il [...] quando sono partito per venire qua"). Tale risposta insinua quindi il forte dubbio che egli in realtà sia in grado di effettuare tali semplici calcoli, e che le sue presunte difficoltà di calcolo espresse sia in ambito del verbale RMNA (cfr. anche p.to 7.02, pag. 13) che con il ricorso, in realtà non sussistano. Egli stesso ha peraltro asserito di saper fare i calcoli matematici, di aver imparato anche a scrivere tramite un vicino di casa (cfr. verbale RMNA, p.to 7.02, pag. 13), nonché che a scuola, gli avrebbero insegnato il dari e il pashtu (cfr. verbale RMNA, p.to 7.02, pag. 13). Affermazione quest'ultima che risulta contraddittoria rispetto a quanto poco prima riferito, di non essere capace neppure di scrivere il suo nome, malgrado i (...) o (...) anni di scuola effettuati (cfr. verbale RMNA, p.to 7.02, pag. 12). Nemmeno allorché il ricorrente è stato confrontato con le incongruenze e vaghezze rilevate dal funzionario della SEM nelle sue risposte nell'ambito del verbale RMNA, egli è stato in grado di delucidarle, affermando unicamente di non avere nulla da dire (cfr. p.to 8.01, pag. 13). Per di più, l'evenienza che la data di nascita registrata sia in E._______ (del [...], cfr. atto SEM n. 19/1) che in Romania (del [...], cfr. atto SEM n. 23/1), stabiliscano la maggiore età del medesimo al momento dell'inoltro della domanda d'asilo in Svizzera, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 6), in realtà sono un ulteriore elemento a sostegno dell'inverosimiglianza della minore età allegata dal medesimo nella presente procedura. Oltracciò, l'autorità inferiore appare aver proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in merito all'età dell'insorgente, ponendo segnatamente a quest'ultimo dei quesiti puntuali e precisi durante l'audizione RMNA, come pure concedendogli un diritto di essere sentito specifico circa l'età asserita. È basandosi sulle informazioni raccolte, ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, che l'autorità resistente ha quindi concluso circa la maggiore età dell'insorgente. A fronte degli elementi testé considerati, anche il Tribunale ritiene pertanto che sia a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica per accertare l'età del ricorrente, come preteso nel ricorso da questi, in quanto l'istruzione svolta risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-871/2021 dell'8 marzo 2021 consid. 5.3). 5.2.4 Nelle surriferite circostanze, l'insorgente - al quale si ribadisce incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze; ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 5.2.2), che le disposizioni normative relative i minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata dalla SEM. 6. 6.1 Ciò posto, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). 6.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 6.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III).

7. Nella presente disamina, come già sopra evinto, le investigazioni effettuate dalla SEM, hanno rivelato che l'interessato aveva depositato due precedenti domande d'asilo in E._______ ed in Romania, rispettivamente il (...) ed il (...) (cfr. atto SEM n. 8/1). Di conseguenza, il (...), l'autorità preposta elvetica ha presentato all'autorità competente romena - nei termini prescritti dall'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III - una richiesta di ripresa in carico basata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 20/6). Quest'ultima autorità ha espressamente accettato il trasferimento il (...), in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 23/1). Di conseguenza la competenza della Romania è di principio data. Alle precitate condizioni, sia l'eventualità che il ricorrente debba ripresentare una domanda d'asilo in Romania, che il fatto che egli non avrebbe depositato volontariamente la sua domanda d'asilo nel predetto Stato membro, o ancora della sua volontà di raggiungere la Svizzera e di volervi rimanere, come rammentato anche nel gravame (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 8), risultano essere delle circostanze ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente. Si rammenta inoltre in tale contesto come, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»). Infine, visto quanto già sopra rilevato circa l'inverosimiglianza della minore età allegata dall'insorgente (cfr. supra consid. 5.2) le argomentazioni ricorsuali circa la presa in considerazione nella valutazione dell'interesse superiore del minore (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 8), sono da scartare senza attardarsi oltre sulle stesse. 8. 8.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti l'asilo, in primo luogo si osserva come la Romania è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Appare inoltre doveroso rilevare che ad oggi, né lo scrivente Tribunale - a differenza di quanto implicitamente allega l'insorgente nel suo gravame (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 9) - né la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), così come neppure la Corte di giustizia dell'Unione europea hanno constatato l'esistenza di carenze sistemiche in Romania (cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-2476/2021 dell'8 giugno 2021 consid. 7; F-2570/2021 del 7 giugno 2021 consid. 7; E-2412/2021 del 31 maggio 2021 consid. 6.2.2; F-2380/2021 del 27 maggio 2021 consid. 5.2). Di conseguenza, la Romania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, segnatamente il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed a garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, in particolare rispettosa del principio di non respingimento ex art. 33 Conv. rifugiati così come il divieto di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU ed alla Conv. tortura (cfr. fra le tante le sentenze D-2476/2021 consid. 7 e F-2380/2021 consid. 5.2). 8.2 Tornando alla presente disamina, le allegazioni generiche di maltrattamenti che subirebbero i richiedenti l'asilo da parte della polizia di frontiera romena come pure di respingimenti forzati, contenute nel gravame, con riferimento a diversi rapporti, non contengono alcun elemento concreto, che possa sovvertire né l'invalsa giurisprudenza testé enucleata né la presunzione succitata. Al contrario, il ricorrente stesso ha asserito che le autorità romene si sarebbero comportate bene nei suoi confronti (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 15). Ad ogni modo, giova osservare in merito che essendo la Romania uno Stato di diritto, apparterrebbe al richiedente di adire le competenti autorità giudiziarie romene onde tutelare i propri diritti, se delle evenienze sopra citate dovessero occorrergli in futuro (cfr. sentenza del Tribunale F-2380/2021 consid. 5.2). 8.3 Anche le successive argomentazioni contenute nel ricorso, riguardo un'asserita mancanza di garanzia da parte della Romania di rispetto degli standard minimi in materia di alloggio e di assistenza materiale, non sono atte a provare, in modo concreto e circostanziato, l'esistenza di una pratica attuale e avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, che sovvertirebbero la summenzionata presunzione. Difatti, dalle tavole processuali, non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Romania - ove già in passato il ricorrente è stato accolto ed ha potuto beneficiare anche dell'assistenza medica presente (cfr. verbale RMNA, p.to 8.01, pag. 15) - esporrebbe effettivamente il precitato al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. In ogni caso, se egli dovesse eventualmente riscontrare in futuro una temporanea restrizione alle sue condizioni vitali minime, in tale evenienza potrà, se del caso, indirizzarsi alle autorità romene per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. nello stesso senso tra le altre la sentenza del Tribunale E-2412/2021 consid. 6.2.3). 8.4 Infine, dagli atti all'inserto non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Romania non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. 8.5 Ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. In tal senso, una richiesta di garanzie supplementari in merito all'accoglienza in Romania del richiedente, così come postulato nel gravame dal ricorrente, non risulta essere in alcun modo necessario. Per il resto, visto quanto sopra considerato, non è ravvisabile nella valutazione della SEM, alcun accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) - e quindi di convesso neppure è rilevabile alcuna violazione contraria al principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore - in ordine alla sussistenza di carenze sistemiche nel sistema d'asilo romeno, così come censurato dall'interessato nel gravame.

9. Da ultimo, riguardo alla sussistenza di "motivi umanitari" nel caso di specie, come implicitamente addotto nel ricorso dall'insorgente (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 10), occorre considerare quanto segue. 9.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 9.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 - disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità - se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prime cure, nell'applicazione della succitata disposizione, dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Invero, la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione dell'autorità inferiore sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio di parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 9.3 Nella fattispecie, alla luce di tutto quanto già sopra rilevato e dagli atti, non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Peraltro, ha stabilito in maniera completa ed esatta i fatti pertinenti per la causa - e si può quindi di convesso respingere fermamente la censura ricorsuale mossa genericamente in tal senso nei confronti del provvedimento avversato (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 10) - e non ha commesso né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l'esistenza di motivi umanitari ai sensi della disposizione precitata in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

10. Ne discende che, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Romania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del richiedente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto Regolamento.

11. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il medesimo non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1).

12. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Romania confermata.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, risulta senza oggetto.

14. Altresì, per lo stesso motivo di cui al consid. 13, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

15. Da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: