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D-3622/2021

D-3622/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-19 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3622/2021 Sentenza del 19 agosto 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dalla signora Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 4 agosto 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) 2021, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 6 luglio 2021 (cfr. atto SEM [...]-12/10) ed al colloquio personale Dublino, tenutosi il 12 luglio 2021 (cfr. atto SEM 15/3), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 27/2, 29/2, 30/1, 31/2, 36/2, 37/3 e 42/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 4 agosto 2021, notificata il 5 agosto 2021 (cfr. atto SEM 41/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Romania, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 12 agosto 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 13 agosto 2021), con il quale il ricorrente ha concluso preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito egli ha postulato l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale per mezzo della quale egli ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che durante il colloquio Dublino l'insorgente, posto di fronte alla possibile competenza della Romania ha asseverato di non volervi fare ritorno; ch'egli non avrebbe difatti depositato una domanda d'asilo in tale Paese, né gli sarebbero state rilevate le impronte digitali; che nel corso del viaggio d'espatrio egli sarebbe stato interpellato in un'unica occasione, dalle autorità di un non meglio precisato Paese; che ad ogni modo, siffatti funzionari l'avrebbero trattato male giacché gli avrebbero negato aiuto e cibo, limitandosi a domandargli se avesse del denaro; che a mente dell'interessato, egli non sarebbe quindi stato protetto, che nella querelata decisione, la SEM dopo aver constatato l'ammissione della competenza da parte delle autorità rumene ha in primo luogo rilevato che le ragioni d'ordine personale evocate dal richiedente nel corso del colloquio Dublino non farebbero parte dei criteri prescritti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) atti a stabilire il Paese membro competente, ragion per cui non potrebbero essere prese in considerazione; che oltretutto, nel caso in esame non si ravviserebbero elementi a sostegno del fatto che la Romania non rispetti i suoi obblighi internazionali esimendosi dallo svolgere correttamente la procedura d'asilo e di eventuale rinvio, che nel prosieguo della sua disamina, l'autorità inferiore ha escluso che nello Stato di destinazione - il quale, oltre ad essere firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e della CEDU, applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, un rischio di trattamenti contrari all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE) e all'art. 3 CEDU o ancora, di violazione del principio del divieto di respingimento; che l'autorità in parola ha dipoi negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che infine, nel caso in esame non si ravviserebbero nemmeno motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che dopo aver doviziosamente riassunto l'esito dei diversi consulti medici e le problematiche cliniche lamentate dal richiedente, la SEM ha osservato che lo stato di salute di quest'ultimo sarebbe chiaro e non necessiterebbe di ulteriori approfondimenti; che nel prosieguo della sua disamina l'autorità inferiore ha poi aggiunto che la Romania disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente alla quale l'interessato avrebbe accesso in base al diritto comunitario; che oltretutto, in specie non sarebbero ravvisabili elementi suggerenti che lo Stato in parola priverebbe l'interessato dell'assistenza medica necessaria; che ad ogni modo, nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capacità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima dello svolgimento dello stesso; che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio gravame, il ricorrente avversa su vari aspetti l'argomentazione di cui al sindacato provvedimento, che innanzitutto, ribadendo quanto già esposto durante il colloquio Dublino (cfr. supra) egli non avrebbe mai depositato una domanda d'asilo in Romania, né le autorità di tale Paese gli avrebbero mai rilevato le impronte digitali, che vieppiù, nel ritenere poco sostanziato e inverosimile il narrato relativo ai torti subiti dal ricorrente in Romania, l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentito dell'interessato; che in effetti, dal racconto esposto nel corso dell'audizione indetta il 12 luglio 2021, emergerebbero chiari indizi di push-backs, prassi a suo dire nota nel Paese in rassegna, come d'altro canto comproverebbero i numerosi rapporti richiamati nel gravame; che su tali presupposti, ed in assenza di domande volte ad approfondire le allegazioni del richiedente, non v'era modo per la SEM di imputare all'interessato la natura poco dettagliata di quanto riferito; che d'altra parte, la stessa natura succinta del colloquio Dublino risulterebbe incompatibile con un simile rimprovero, che alla luce di quanto sopra, non sarebbe possibile concludere al rispetto, da parte della Romania, dei suoi obblighi internazionali; che in particolare, non sarebbe certo che quest'ultima ossequi il principio di non-refoulement qualora il richiedente vi fosse trasferito (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 1), che inoltre, a mente dell'insorgente il sistema sanitario rumeno sarebbe contraddistinto da numerose lacune, tanto più accentuate dalla pressione ingenerata dalla corrente pandemia di coronavirus (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 2); che conseguentemente, prima di predisporre il trasferimento, la SEM avrebbe dovuto ottenere dagli omologhi rumeni rassicurazioni in merito alla disponibilità e all'accessibilità del trattamento richiesto dal suo stato valetudinario; che da ultimo, l'insorgente eccepisce la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti medici onde determinare l'impatto del trasferimento sul suo stato di salute, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Romania il 17 giugno 2021 (cfr. atti SEM 8/1 e 14/1), che su tali presupposti, il 12 luglio 2021 la SEM ha presentato alle autorità rumene competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 19/5), che con scritto del 26 luglio 2021, la Romania ha espressamente accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione della medesima disposizione di legge (cfr. atto SEM 33/1), che conseguentemente, la competenza della Romania risulta di principio essere data, che sul punto, ancorché tale aspetto non sia stato esplicitamente censurato dall'interessato, non appare inopportuno rammentare che la questione dell'effettiva volontà quanto al deposito di una domanda d'asilo è del tutto ininfluente, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che proseguendo nella disamina, il Tribunale rimarca che la Romania è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-2895/2021 del 28 giugno 2021 consid. 8.1 con riferimenti ivi citati), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che nondimeno, né il Tribunale, né la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), così come neppure la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), hanno ad oggi ammesso l'esistenza di carenze sistemiche in Romania (cfr. recentemente, sentenza del Tribunale F-1506/2021 del 9 aprile 2021 con riferimenti ivi citati), che oltretutto, con riferimento al caso concreto e come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni del ricorrente circa presunti torti subiti per mano delle autorità rumene si riducono in mere affermazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto e pertanto inadeguate a sovvertire la giurisprudenza testé enucleata; che comunque, essendo la Romania uno Stato di diritto, apparterrebbe al ricorrente di adire le competenti autorità giudiziarie rumene onde tutelare i propri diritti, che parimenti, il richiamo a numerosi rapporti di Organizzazioni non governative (ONG) che testimonierebbero dell'esistenza in Romania della cosiddetta problematica dei "push-backs", non permette in specie di confutare la summenzionata presunzione; che la tematica in parola tratta dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Romania, venendo poi fermate e rinviate alla frontiera impedendo loro di depositare una domanda d'asilo; che orbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in siffatta categoria avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Romania, come del resto esplicitamente confermato dalle autorità rumene (cfr. atto SEM 33/1), che d'altra parte, il richiedente non è neppure sicuro che i fatti da lui denunciati siano effettivamente avvenuti in Romania (cfr. atto SEM 15/3), che all'occorrenza non vi sono quindi fondati motivi di ritenere che in Romania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, cosicché una richiesta di garanzie supplementari in merito all'accoglienza in Romania non risulta in alcun modo necessaria (cfr. nello stesso senso, sentenza del Tribunale D-2895/2021 del 28 giugno 2021 consid. 8.5), che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che il ricorrente non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che per il resto, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio [Grande Camera] del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che sulla base della documentazione medica agli atti al momento dell'emissione della decisione sindacata, risultava infatti chiaro che la situazione medica dell'insorgente non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale né tantomeno che rientrasse nelle casistiche per cui, a causa di un peggioramento serio ed immediato delle affezioni occorreva richiedere garanzie individualizzate alle autorità rumene, che nell'ambito del corrente procedimento, il richiedente ha beneficiato di svariati consulti medici; che in tal senso, con il certificato medico confezionato in data 4 agosto 2021 (cfr. atto SEM 42/2) gli è stato diagnosticato un disturbo psicotico transitorio acuto non specificato (F23.9 secondo ICD-10) e un disturbo del sonno, patologie per le quali i medici curanti gli hanno prescritto - oltre alla raccomandazione di un ritmo sonno-veglia regolare con concomitante integrazione di attività domestiche o manuali presso il Centro di alloggio un trattamento farmacologico a base di Temesta Expidet e Sequase Xr, che orbene, nulla permette in specie di partire dall'assunto che il trasferimento dell'insorgente comporti delle gravi sofferenze dal profilo medico, a tal punto che dopo l'arrivo in Romania, risulti necessaria una presa in carico medica immediata ed ininterrotta secondo la giurisprudenza succitata, che per il resto, v'è da rimarcare che la Romania dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; [cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1195/2021 del 30 marzo 2021 consid. 5.4]); che per sovrabbondanza, appare giudizioso evidenziare che l'interessato potrà ovviare ad eventuali difficoltà nell'ottenimento dei farmaci prescrittigli venendo trasferito con una riserva sufficiente, che agli atti non figurano vieppiù elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in ogni caso, se dopo il suo trasferimento in Romania egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti neppure appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Romania rimane competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impugnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Romania, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto; che altresì, per lo stesso motivo la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: