Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, di nazionalità siriana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (...) 2021 (cfr. atto SEM [...]-2/1). B. Il 15 aprile 2021 egli è stato sentito nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto 12/11). C. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) - inizialmente impossibilitate dalla scadente qualità delle impronte digitali inizialmente rilevate (cfr. atto 9/1) - hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente asilo aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Romania e in Austria rispettivamente il (...) 2021 e il (...) 2021 (cfr. atti 14/1, 15/1 e 16/2). D. Con l'atto medico F2 del 20 aprile 2021, all'interessato è stata diagnosticata una lombalgia (cfr. atto 20/2). E. Il 29 aprile 2021 si è svolto con il richiedente, il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto 18/3). Nel corso dell'audizione egli ha sostanzialmente confermato i summenzionati riscontri, dichiarando di aver presentato una domanda d'asilo in Romania il (...) 2021, e in Austria il (...) 2021. Egli ha in seguito affermato di non essere al corrente dello stato della procedura avviata dinanzi alle autorità rumene, aggiungendo altresì che quella presentata alle autorità austriache sarebbe stata rifiutata. Questionato in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Romania, l'interessato ha spiegato di non volervi fare ritorno. Egli non vi avrebbe in effetti depositato alcuna domanda d'asilo; piuttosto, le autorità rumene, prima di malmenarlo e abbandonarlo per strada, lo avrebbero costretto a farsi rilevare le impronte digitali. F. Il 30 aprile 2021, la SEM ha presentato alle competenti autorità rumene una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. G. Per mezzo dello scritto del 12 maggio 2021, la patrocinatrice del richiedente l'asilo ha sollecitato l'autorità inferiore quanto alla necessità di valutare l'applicazione dell'art. 17 Regolamento Dublino III e art. 29a cpv. 3 OAsi 1. H. In data 14 maggio 2021, le autorità rumene hanno accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto 29/1). I. Con decisione del 18 maggio 2021, notificata in medesima data (cfr. atto 32/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Romania, come pure incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione del provvedimento medesimo. L'autorità inferiore ha oltretutto tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. J. Il 26 maggio 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 27 maggio 2021) l'interessato è insorto contro la decisione dell'autorità inferiore, postulando, in limine, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e - quale misura supercautelare - la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. In via principale, l'insorgente ha concluso all'accoglimento del gravame, all'annullamento della decisione avversata e alla restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per un nuovo esame delle allegazioni e un trattamento nazionale della procedura d'asilo. Contestualmente, il medesimo ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, il tutto con protesta di tasse e spese. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dal richiedente, oltreché dell'accettazione della sua ripresa in carico - la competenza della Romania per la trattazione della domanda d'asilo di cui al corrente procedimento. In tal senso, l'asserzione con la quale l'interessato ha sostenuto che gli sarebbero unicamente state rilevate le impronte digitali, non sarebbe sorretta da alcun elemento concreto, in particolare alla luce di quanto emerso dal raffronto con la banca dati "EURODAC". Allo stesso modo, non vi sarebbero indicatori comprovanti il mancato rispetto, da parte della Romania, dei suoi obblighi internazionali, così come indizi suggerenti che la stessa non svolga correttamente la procedura di asilo e di rinvio. Parimenti, la supposta presenza in Svizzera della sorella e della zia dell'interessato sarebbero ininfluente. Quest'ultime non rientrerebbero in effetti nel novero dei membri di famiglia di cui all'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III. Dappoi, la SEM ha considerato che in Romania - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti, tanto più che tale Paese sarebbe anche firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e della CEDU. Conseguentemente, in caso di trasferimento verso Stato membro in parola, si potrebbe partire dal presupposto che il ricorrente non sarebbero esposti a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrebbe rinviato nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. D'altra parte, a mente dell'autorità di prima istanza nemmeno le asserite violenze subite dall'interessato per mano delle autorità rumene permetterebbero diversa valutazione. Difatti, dagli atti all'inserto non emergerebbero elementi comprovanti le supposte violenze che, ad ogni modo, sarebbero ascrivibili ad un abuso di potere da parte di singoli. Così, quandanche effettivamente intercorsi, tali atti andrebbero tutelati adendo le competenti autorità rumene. Vieppiù, non esisterebbero motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe giustificato nella fattispecie. Parimenti, non sussisterebbero neppure motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della predetta clausola secondo i disposti dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Anzitutto, circa il suo stato di salute, il ricorrente avrebbe dichiarato di stare bene, affermazione che troverebbe riscontro negli atti medici agli atti, dai quali si evincerebbe ch'egli avrebbe unicamente beneficiato di un consulto medico in ragione di una lombalgia, poi curata con un trattamento farmacologico a base di Vimovo e Dafalgan. Oltracciò, in merito alle condizioni di accoglienza e in considerazione dell'asserita mancata assegnazione di un alloggio in Romania, egli potrebbe far capo alle competenti autorità di quest'ultimo Paese onde ottenere il sostegno necessario. Alla luce delle considerazioni che precedono, la SEM ha pertanto ritenuto che in casu non si giustificasse l'applicazione della summenzionata clausola di sovranità.
E. 4.2 Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa le conclusioni dell'autorità resistente.
E. 4.2.1 Innanzitutto, un rinvio in Romania sarebbe contrario all'art. 3 CEDU giacché il sistema di accoglienza ivi in essere sarebbe contraddistinto da molteplici lacune. Ebbene, a seguito della pressione esercitata sulle strutture statali dall'importante flusso migratorio, in tale Paese si sarebbe verificato un aumento degli atti di violenza perpetrati ai danni dei richiedenti l'asilo per mano della polizia rumena. A mente dell'insorgente - il quale richiama a supporto della propria versione dei fatti alcuni rapporti di ONG e un articolo di una testata giornalistica - le autorità in parola si renderebbero protagoniste nei confronti dei migranti, di aggressioni fisiche, distruzione di effetti personali e, finanche, di respingimenti forzati verso la Serbia e la Turchia (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto V). Invero, nella sindacata decisione la SEM si sarebbe limitata a rilevare l'assenza di elementi concreti a sostegno delle allegazioni di violenza subite dal ricorrente, senza tuttavia considerarne la verosimiglianza alla luce di tali aspetti e malgrado l'interessato abbia spiegato di non poter produrre prove a sostegno di quanto asserito, essendosi visto distruggere il cellulare. Ne conseguirebbe che la SEM avrebbe dovuto indagare maggiormente sui maltrattamenti allegati, tanto più se considerato che il richiedente non potrebbe far capo all'aiuto delle autorità rumene, esse stesse autrici delle persecuzioni.
E. 4.2.2 Dipoi, nel caso in esame si giustificherebbe l'applicazione degli art. 29a cpv. 3 OAsi 1 e art. 17 Regolamento Dublino III, posto che l'insorgente non avrebbe accesso ad un alloggio in Romania, aspetto ch'egli avrebbe del resto già addotto nel corso del colloquio Dublino avendo egli spiegato di essere stato abbandonato per strada dalla polizia rumena e di non aver beneficiato, de facto, di un alloggio. Invero, tali considerazioni sarebbero coerenti con il contesto della menzionata pressione migratoria in Romania, e la loro plausibilità sarebbe comprovata dagli ulteriori rapporti e articoli giornalistici richiamati con il ricorso. A suo dire, le autorità avrebbero quindi contravvenuto agli obblighi imposti dalla direttiva accoglienza.
E. 4.2.3 In ultimo, a mente dell'insorgente, un trasferimento verso la Romania sarebbe compatibile con il diritto internazionale imperativo unicamente qualora vi siano garanzie concrete ed individuali circa l'accesso a strutture di accoglienza e alla procedura d'asilo (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7).
E. 5.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.
E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 5.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 5.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, così come un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b e lett. c Regolamento Dublino III),
E. 6 Nel caso di specie, come detto, le investigazioni effettuale dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato due precedenti domande d'asilo in Romania e in Austria, rispettivamente il (...) 2021 e il (...) 2021 (cfr. atto 16/2). Di conseguenza, il 30 aprile 2021 la SEM ha presentato alle autorità rumene, nei termini fissati dall'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Il 14 maggio 2021, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto 29/1). Di conseguenza, la competenza della Romania è di principio data.
E. 7 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Romania, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Romania è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale ti-tolo, le disposizioni. Inoltre, è doveroso rilevare che né il Tribunale, né la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) così come neppure la Corte di giustizia dell'Unione europea hanno, ad oggi, constatato l'esistenza di carenze sistemiche in Romania (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1243/2021 del 25 marzo 2021 consid. 5.2 con riferimenti ivi citati). Di conseguenza, la Romania è presunta rispettare la sicurezza del richiedente l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. fra le tante, sentenza D-6557/2020 del 7 gennaio 2021 consid. 9.1).
E. 7.1 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]).
E. 7.2 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva anzitutto circa i presunti maltrattamenti subiti da parte delle autorità rumene - ed alla stregua di quanto concluso dall'autorità inferiore - che le dichiarazioni del ricorrente si riducono effettivamente in mere affermazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto, e pertanto inadeguate a sovvertire l'invalsa giurisprudenza testé enucleata. Tale ponderazione non muta nemmeno alla luce della documentazione richiamata con l'impugnativa, dalla quale non è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione. In verità, quest'ultima menziona genericamente asseriti episodi di maltrattamenti ad opera delle autorità rumene nei pressi del confine con la Serbia senza comprovare minimamente gli atti di violenza subiti personalmente dal ricorrente. Ad ogni modo, giova osservare che essendo la Romania uno Stato di diritto, apparterrebbe al richiedente di adire le competenti autorità giudiziarie rumene onde tutelare i propri diritti (cfr. sentenza del Tribunale F-1506/2021 del 9 aprile 2021). Per il resto, la documentazione in parola affronta abbondantemente la cosiddetta problematica "push back" concernente persone che entrano illegalmente in Romania e vengono fermate venendo rinviate alla frontiera, impendendo alle medesime di depositare una domanda d'asilo in Romania. Ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Romania, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo. Vieppiù, anche prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Romania esporrebbe effettivamente il ricorrente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Romania non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
E. 7.3 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
E. 8.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM.
E. 8.3 Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 9.1 Ferme tali premesse, è quindi ora necessario determinare se le evenienze esposte dall'insorgente siano atte a rendere il suo trasferimento verso la Romania contrario all'art. 3 CEDU.
E. 9.2 Innanzitutto, il Tribunale rileva che indipendentemente dalla generica documentazione citata nell'impugnativa, le dichiarazioni dell'interessato circa la mancata attribuzione di un alloggio e l'assenza di sostegno da parte della autorità rumene non sono supportate da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, e si riducono pertanto a mere asserzioni di parte. Come tali, quest'ultime non risultano quindi essere sufficienti per dimostrare che il suo trasferimento in tale Paese gli farebbe effettivamente correre il rischio di vedere i suoi bisogni esistenziali minimi insoddisfatti in violazione della direttiva accoglienza, e ciò, in modo durevole e senza prospettiva di miglioramento, al punto che occorrerebbe rinunciare a tale trasferimento, o ancora ch'egli non potrebbe beneficiare dell'aiuto del quale avrebbe bisogno per far valere i suoi diritti.
E. 9.3 Dappoi, circa lo stato valetudinario del ricorrente, aspetto peraltro nemmeno eccepito con l'impugnativa, il Tribunale osserva che all'occorrenza, dagli atti all'inserto non è possibile desumere un quadro clinico cagionevole a tal punto da essere messo gravemente e irrimediabilmente a rischio da un trasferimento verso la Romania (cfr. atto medico F2 del 20 aprile 2021), Paese che dispone ad ogni modo di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1195/2021 del 30 marzo 2021 consid. 5.4).
E. 9.4 In altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Romania. Sia quel che sia, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Pertanto, non è nemmeno necessario l'ottenimento di garanzie concrete (cfr. sentenza del Tribunale F-1123/2021 del 24 marzo 2021 consid. 5.3).
E. 10 In conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono dunque elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale. Conseguentemente, ritenuto che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), non v'è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).
E. 11 Ne discende che, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Romania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del richiedente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.
E. 12 È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto ch'egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).
E. 13 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).
E. 14 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Romania, confermata.
E. 15 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.
E. 16 Altresì, per lo stesso motivo di cui al consid. 15, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.
E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 18 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2476/2021 Sentenza dell'8 giugno 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Siria, patrocinato dall'MLaw Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 17 maggio 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, di nazionalità siriana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (...) 2021 (cfr. atto SEM [...]-2/1). B. Il 15 aprile 2021 egli è stato sentito nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto 12/11). C. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) - inizialmente impossibilitate dalla scadente qualità delle impronte digitali inizialmente rilevate (cfr. atto 9/1) - hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente asilo aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Romania e in Austria rispettivamente il (...) 2021 e il (...) 2021 (cfr. atti 14/1, 15/1 e 16/2). D. Con l'atto medico F2 del 20 aprile 2021, all'interessato è stata diagnosticata una lombalgia (cfr. atto 20/2). E. Il 29 aprile 2021 si è svolto con il richiedente, il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto 18/3). Nel corso dell'audizione egli ha sostanzialmente confermato i summenzionati riscontri, dichiarando di aver presentato una domanda d'asilo in Romania il (...) 2021, e in Austria il (...) 2021. Egli ha in seguito affermato di non essere al corrente dello stato della procedura avviata dinanzi alle autorità rumene, aggiungendo altresì che quella presentata alle autorità austriache sarebbe stata rifiutata. Questionato in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Romania, l'interessato ha spiegato di non volervi fare ritorno. Egli non vi avrebbe in effetti depositato alcuna domanda d'asilo; piuttosto, le autorità rumene, prima di malmenarlo e abbandonarlo per strada, lo avrebbero costretto a farsi rilevare le impronte digitali. F. Il 30 aprile 2021, la SEM ha presentato alle competenti autorità rumene una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. G. Per mezzo dello scritto del 12 maggio 2021, la patrocinatrice del richiedente l'asilo ha sollecitato l'autorità inferiore quanto alla necessità di valutare l'applicazione dell'art. 17 Regolamento Dublino III e art. 29a cpv. 3 OAsi 1. H. In data 14 maggio 2021, le autorità rumene hanno accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto 29/1). I. Con decisione del 18 maggio 2021, notificata in medesima data (cfr. atto 32/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Romania, come pure incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione del provvedimento medesimo. L'autorità inferiore ha oltretutto tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. J. Il 26 maggio 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 27 maggio 2021) l'interessato è insorto contro la decisione dell'autorità inferiore, postulando, in limine, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e - quale misura supercautelare - la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. In via principale, l'insorgente ha concluso all'accoglimento del gravame, all'annullamento della decisione avversata e alla restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per un nuovo esame delle allegazioni e un trattamento nazionale della procedura d'asilo. Contestualmente, il medesimo ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, il tutto con protesta di tasse e spese. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dal richiedente, oltreché dell'accettazione della sua ripresa in carico - la competenza della Romania per la trattazione della domanda d'asilo di cui al corrente procedimento. In tal senso, l'asserzione con la quale l'interessato ha sostenuto che gli sarebbero unicamente state rilevate le impronte digitali, non sarebbe sorretta da alcun elemento concreto, in particolare alla luce di quanto emerso dal raffronto con la banca dati "EURODAC". Allo stesso modo, non vi sarebbero indicatori comprovanti il mancato rispetto, da parte della Romania, dei suoi obblighi internazionali, così come indizi suggerenti che la stessa non svolga correttamente la procedura di asilo e di rinvio. Parimenti, la supposta presenza in Svizzera della sorella e della zia dell'interessato sarebbero ininfluente. Quest'ultime non rientrerebbero in effetti nel novero dei membri di famiglia di cui all'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III. Dappoi, la SEM ha considerato che in Romania - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti, tanto più che tale Paese sarebbe anche firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e della CEDU. Conseguentemente, in caso di trasferimento verso Stato membro in parola, si potrebbe partire dal presupposto che il ricorrente non sarebbero esposti a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrebbe rinviato nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. D'altra parte, a mente dell'autorità di prima istanza nemmeno le asserite violenze subite dall'interessato per mano delle autorità rumene permetterebbero diversa valutazione. Difatti, dagli atti all'inserto non emergerebbero elementi comprovanti le supposte violenze che, ad ogni modo, sarebbero ascrivibili ad un abuso di potere da parte di singoli. Così, quandanche effettivamente intercorsi, tali atti andrebbero tutelati adendo le competenti autorità rumene. Vieppiù, non esisterebbero motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe giustificato nella fattispecie. Parimenti, non sussisterebbero neppure motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della predetta clausola secondo i disposti dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Anzitutto, circa il suo stato di salute, il ricorrente avrebbe dichiarato di stare bene, affermazione che troverebbe riscontro negli atti medici agli atti, dai quali si evincerebbe ch'egli avrebbe unicamente beneficiato di un consulto medico in ragione di una lombalgia, poi curata con un trattamento farmacologico a base di Vimovo e Dafalgan. Oltracciò, in merito alle condizioni di accoglienza e in considerazione dell'asserita mancata assegnazione di un alloggio in Romania, egli potrebbe far capo alle competenti autorità di quest'ultimo Paese onde ottenere il sostegno necessario. Alla luce delle considerazioni che precedono, la SEM ha pertanto ritenuto che in casu non si giustificasse l'applicazione della summenzionata clausola di sovranità. 4.2 Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa le conclusioni dell'autorità resistente. 4.2.1 Innanzitutto, un rinvio in Romania sarebbe contrario all'art. 3 CEDU giacché il sistema di accoglienza ivi in essere sarebbe contraddistinto da molteplici lacune. Ebbene, a seguito della pressione esercitata sulle strutture statali dall'importante flusso migratorio, in tale Paese si sarebbe verificato un aumento degli atti di violenza perpetrati ai danni dei richiedenti l'asilo per mano della polizia rumena. A mente dell'insorgente - il quale richiama a supporto della propria versione dei fatti alcuni rapporti di ONG e un articolo di una testata giornalistica - le autorità in parola si renderebbero protagoniste nei confronti dei migranti, di aggressioni fisiche, distruzione di effetti personali e, finanche, di respingimenti forzati verso la Serbia e la Turchia (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto V). Invero, nella sindacata decisione la SEM si sarebbe limitata a rilevare l'assenza di elementi concreti a sostegno delle allegazioni di violenza subite dal ricorrente, senza tuttavia considerarne la verosimiglianza alla luce di tali aspetti e malgrado l'interessato abbia spiegato di non poter produrre prove a sostegno di quanto asserito, essendosi visto distruggere il cellulare. Ne conseguirebbe che la SEM avrebbe dovuto indagare maggiormente sui maltrattamenti allegati, tanto più se considerato che il richiedente non potrebbe far capo all'aiuto delle autorità rumene, esse stesse autrici delle persecuzioni. 4.2.2 Dipoi, nel caso in esame si giustificherebbe l'applicazione degli art. 29a cpv. 3 OAsi 1 e art. 17 Regolamento Dublino III, posto che l'insorgente non avrebbe accesso ad un alloggio in Romania, aspetto ch'egli avrebbe del resto già addotto nel corso del colloquio Dublino avendo egli spiegato di essere stato abbandonato per strada dalla polizia rumena e di non aver beneficiato, de facto, di un alloggio. Invero, tali considerazioni sarebbero coerenti con il contesto della menzionata pressione migratoria in Romania, e la loro plausibilità sarebbe comprovata dagli ulteriori rapporti e articoli giornalistici richiamati con il ricorso. A suo dire, le autorità avrebbero quindi contravvenuto agli obblighi imposti dalla direttiva accoglienza. 4.2.3 In ultimo, a mente dell'insorgente, un trasferimento verso la Romania sarebbe compatibile con il diritto internazionale imperativo unicamente qualora vi siano garanzie concrete ed individuali circa l'accesso a strutture di accoglienza e alla procedura d'asilo (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7). 5. 5.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 5.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 5.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, così come un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b e lett. c Regolamento Dublino III),
6. Nel caso di specie, come detto, le investigazioni effettuale dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato due precedenti domande d'asilo in Romania e in Austria, rispettivamente il (...) 2021 e il (...) 2021 (cfr. atto 16/2). Di conseguenza, il 30 aprile 2021 la SEM ha presentato alle autorità rumene, nei termini fissati dall'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Il 14 maggio 2021, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto 29/1). Di conseguenza, la competenza della Romania è di principio data.
7. Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Romania, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Romania è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale ti-tolo, le disposizioni. Inoltre, è doveroso rilevare che né il Tribunale, né la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) così come neppure la Corte di giustizia dell'Unione europea hanno, ad oggi, constatato l'esistenza di carenze sistemiche in Romania (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1243/2021 del 25 marzo 2021 consid. 5.2 con riferimenti ivi citati). Di conseguenza, la Romania è presunta rispettare la sicurezza del richiedente l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. fra le tante, sentenza D-6557/2020 del 7 gennaio 2021 consid. 9.1). 7.1 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]). 7.2 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva anzitutto circa i presunti maltrattamenti subiti da parte delle autorità rumene - ed alla stregua di quanto concluso dall'autorità inferiore - che le dichiarazioni del ricorrente si riducono effettivamente in mere affermazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto, e pertanto inadeguate a sovvertire l'invalsa giurisprudenza testé enucleata. Tale ponderazione non muta nemmeno alla luce della documentazione richiamata con l'impugnativa, dalla quale non è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione. In verità, quest'ultima menziona genericamente asseriti episodi di maltrattamenti ad opera delle autorità rumene nei pressi del confine con la Serbia senza comprovare minimamente gli atti di violenza subiti personalmente dal ricorrente. Ad ogni modo, giova osservare che essendo la Romania uno Stato di diritto, apparterrebbe al richiedente di adire le competenti autorità giudiziarie rumene onde tutelare i propri diritti (cfr. sentenza del Tribunale F-1506/2021 del 9 aprile 2021). Per il resto, la documentazione in parola affronta abbondantemente la cosiddetta problematica "push back" concernente persone che entrano illegalmente in Romania e vengono fermate venendo rinviate alla frontiera, impendendo alle medesime di depositare una domanda d'asilo in Romania. Ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Romania, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo. Vieppiù, anche prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Romania esporrebbe effettivamente il ricorrente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Romania non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. 7.3 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 8.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM. 8.3 Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9. 9.1 Ferme tali premesse, è quindi ora necessario determinare se le evenienze esposte dall'insorgente siano atte a rendere il suo trasferimento verso la Romania contrario all'art. 3 CEDU. 9.2 Innanzitutto, il Tribunale rileva che indipendentemente dalla generica documentazione citata nell'impugnativa, le dichiarazioni dell'interessato circa la mancata attribuzione di un alloggio e l'assenza di sostegno da parte della autorità rumene non sono supportate da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, e si riducono pertanto a mere asserzioni di parte. Come tali, quest'ultime non risultano quindi essere sufficienti per dimostrare che il suo trasferimento in tale Paese gli farebbe effettivamente correre il rischio di vedere i suoi bisogni esistenziali minimi insoddisfatti in violazione della direttiva accoglienza, e ciò, in modo durevole e senza prospettiva di miglioramento, al punto che occorrerebbe rinunciare a tale trasferimento, o ancora ch'egli non potrebbe beneficiare dell'aiuto del quale avrebbe bisogno per far valere i suoi diritti. 9.3 Dappoi, circa lo stato valetudinario del ricorrente, aspetto peraltro nemmeno eccepito con l'impugnativa, il Tribunale osserva che all'occorrenza, dagli atti all'inserto non è possibile desumere un quadro clinico cagionevole a tal punto da essere messo gravemente e irrimediabilmente a rischio da un trasferimento verso la Romania (cfr. atto medico F2 del 20 aprile 2021), Paese che dispone ad ogni modo di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1195/2021 del 30 marzo 2021 consid. 5.4). 9.4 In altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Romania. Sia quel che sia, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Pertanto, non è nemmeno necessario l'ottenimento di garanzie concrete (cfr. sentenza del Tribunale F-1123/2021 del 24 marzo 2021 consid. 5.3).
10. In conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono dunque elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale. Conseguentemente, ritenuto che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), non v'è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).
11. Ne discende che, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Romania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del richiedente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.
12. È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto ch'egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).
13. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).
14. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Romania, confermata.
15. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.
16. Altresì, per lo stesso motivo di cui al consid. 15, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.
17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
18. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: