Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3253/2021 Sentenza del 22 luglio 2021 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Libia, rappresentato dalla MLaw Zoe Cometti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 7 luglio 2021 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 5 giugno 2021, la procura conferita dall'interessato il 10 giugno 2021 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale relativo al rilevamento dei dati personali dell'11 giugno 2021, il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 16 giugno 2021 (cfr. atto SEM [...]-15/3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 7 luglio 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 28/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Romania, il ricorso del 15 luglio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 16 luglio 2021), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha preliminarmente chiesto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la concessione dell'effetto sospensivo; in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per un esame nazionale della domanda d'asilo o per complemento dell'istruttoria; altresì egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, le due fotografie allegate in sede ricorsuale, le misure supercautelari del 16 luglio 2021 tramite le quali il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Romania, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che in particolare non vi sarebbero prove della sua espulsione in Serbia; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che la natura del sostegno al quale l'interessato avrebbe diritto in Romania dipenderebbe dalla legislazione nazionale in vigore; che tale Stato sarebbe competente per la sua procedura fino all'esecuzione del rinvio; che egli sarebbe un giovane uomo, in buona salute e senza legame particolare con la Svizzera, che nel proprio gravame l'insorgente rileva anzitutto che contrariamente a quanto rilevato nella decisione impugnata, l'assenza di informazioni da parte della Romania sul presunto allontanamento in Serbia non escluderebbe il fatto che egli sarebbe stato effettivamente allontanato; che un'esplicita domanda in tal senso avrebbe dovuto essere formulata; che la Romania inoltre avrebbe indicato quale data del deposito della domanda d'asilo il 28 marzo 2021 nonostante dalla banca dati «EURODAC» risulterebbe il 29 marzo 2021; che vi sarebbe dunque già un vizio formale nella procedura di riammissione; che altresì apparirebbe altamente inverosimile che la Romania, in piena pandemia COVID abbia potuto ascoltare il richiedente sui motivi d'asilo ed emettere una decisione finale in merito in meno di 20 giorni; che tali tempistiche avrebbero dovuto insospettire l'autorità inferiore la quale avrebbe dovuto richiedere maggiori informazioni in merito; che al momento della notifica della decisione SEM il ricorrente avrebbe negato di aver inoltrato qualsivoglia tipo di reclamo alle autorità rumene; che in seguito, l'autorità inferiore non avrebbe fatto alcun riferimento alla pratica dei pushbacks nella decisione impugnata, tuttavia rapporti di diversi enti farebbero riferimento a dei respingimenti collettivi dalla Romania verso la Serbia già durante il 2019 e il 2020, così come l'aumento degli episodi di violenza nei confronti dei migranti nei controlli alla frontiera a causa del forte afflusso di richiedenti l'asilo; che di conseguenza l'allontanamento del richiedente in Serbia sarebbe illegale; che infine, l'accoglienza riservata dalle autorità romene all'insorgente sarebbe assolutamente indegna; che in particolare le condizioni d'alloggio non rispetterebbero alcuna norma di igiene; che le punture di insetti avrebbero potuto essere medicate soltanto in Austria; che le condizioni di alloggio e assistenza materiale sarebbero sotto pressione a causa dell'aumento considerevole delle domande di asilo; che di conseguenza andrebbero riconosciute delle carenze sistemiche in Romania; che per quanto riguarda la clausola di sovranità, l'analisi della SEM sarebbe erronea ed incompleta; che la Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza C163/17 del 19 marzo 2019 avrebbe precisato che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire in modo permanente e senza interruzioni uno stile di vita dignitoso; che nella fattispecie sarebbe dunque necessario un esame attento, concreto e individualizzato circa le effettive conseguenze di una riammissione in Romania; cha la SEM avrebbe omesso di stabilire in maniera compiuta la sussistenza di un real risk per il ricorrente in caso di trasferimento in Romania, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che il richiedente ha depositato una domanda d'asilo in Romania il 29 marzo 2021 (cfr. atto SEM 10/1), che la SEM ha presentato alle autorità rumene competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III; che nella richiesta l'autorità inferiore ha fatto riferimento all'asserita espulsione in Serbia nella richiesta di ripresa in carico (cfr. atto SEM19/5), che il 1° luglio 2021, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Romania, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, che il fatto che le autorità rumene abbiano indicato quale data del deposito della domanda d'asilo il 28 marzo 2021 e non il giorno seguente come da risultanze «EURODAC» appare essere una svista non rilevante, che l'insorgente in sede di colloquio Dublino ha contestato di aver depositato una domanda d'asilo in Romania dichiarando di aver unicamente rilasciato le impronte digitali (cfr. atto SEM 15/3, pag. 2); che in sede ricorsuale egli non contesta più il deposito della domanda in sé, ma nega di aver voluto domandare asilo in tale Paese e asserisce di essere stato ingannato dalle autorità rumene (cfr. ricorso pag. 4), che già solo per aver fornito due versioni differenti a proposito del deposito della domanda d'asilo sorgono dubbi quanto alla credibilità dell'insorgente; che ad ogni modo il Tribunale rileva che il Regolamento Dublino III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3); che di conseguenza, la sua mancata volontà di depositare una domanda in Romania non risulta essere rilevante per la determinazione dello Stato competente, che, di conseguenza, la competenza della Romania è di principio data, che occorre ora determinare se vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che ad oggi, né lo scrivente Tribunale né la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), così come neppure la Corte di giustizia dell'Unione europea hanno constatato l'esistenza di carenze sistemiche in Romania (cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-2325/2021 del 12 luglio 2021 consid. 7 e ulteriori riferimenti, D-2895/2021 del 28 giugno 2021 consid. 8.1 e ulteriori riferimenti), che di conseguenza, la Romania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, segnatamente il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed a garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), in particolare rispettosa del principio di non respingimento ex art. 33 Conv. rifugiati così come il divieto di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU ed alla Conv. tortura (cfr. fra le tante le sentenze D-2476/2021 dell'8 giugno 2021 consid. 7 e F-2380/2021 del 27 maggio 2021 consid. 5.2), che tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che il Tribunale rileva che le dichiarazioni del ricorrente circa il presunto respingimento in Serbia (pratica conosciuta come «pushback») si riducono in mere affermazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto, e pertanto inadeguate a sovvertire la giurisprudenza testé enucleata; che parimenti, neppure dai rapporti richiamati in sede ricorsuale è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione; che in verità, questi ultimi affrontano la cosiddetta problematica dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Romania e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la Serbia, impedendo loro di depositare una domanda d'asilo; che ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Romania, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo (cfr. accettazione di ripresa in carico, atto SEM 25/1); che per il resto, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia (cfr. sentenze del Tribunale D-2476/2021 dell'8 giugno 2021 consid. 7.2; E-1243/2021 del 25 marzo 2021 consid. 5.6), che anche le successive argomentazioni contenute nel ricorso, riguardo alle condizioni di accoglienza e di assistenza materiale, non sono atte a provare, in modo concreto e circostanziato, l'esistenza di una pratica attuale e avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, che sovvertirebbero la summenzionata presunzione; che malgrado dalle fotografie presentate dinanzi all'autorità inferiore risultano delle condizioni del campo in cui l'insorgente avrebbe alloggiato per 10 giorni effettivamente deplorevoli, non risulta che egli si sia rivolto alle autorità per tale motivo o abbia richiesto assistenza e cure per le punture d'insetto rispettivamente che le autorità gli abbiano negato tali cure (cfr. atto SEM 25/1); che altresì egli ha lasciato volontariamente l'alloggio assegnatoli, che in tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Romania esporrebbe effettivamente l'insorgente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza, che infine, dagli atti all'inserto non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Romania non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere, che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta ora da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che le riserve emesse dall'insorgente in sede ricorsuale quanto alla rapidità della procedura non permettono, ad esse sole, di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso, che, inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), che come già rilevato in precedenza, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì l'insorgente non soffre di problemi medici tali da risultare ostativi al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Romania, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Romania è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Romania, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 16 luglio 2021 sono revocate, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: