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D-5146/2023

D-5146/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-29 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5146/2023 Sentenza del 29 settembre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Siria, patrocinato da Lucrezia Butti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 11 settembre 2023. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 7 agosto 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [(...)] 2/2), il verbale del colloquio personale ex. art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) dell'interessato del 22 agosto 2023, la decisione della SEM del 12 settembre 2023, notificata il 15 settembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 30/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando al contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) del richiedente dalla Svizzera verso la Romania, come pure incaricando il Canton Lucerna dell'esecuzione della decisione di trasferimento e constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione, il ricorso del 22 settembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 25 settembre 2023) tramite il quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; nel merito, ha concluso alla restituzione degli atti alla SEM affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo; mentre, in subordine, ha postulato la restituzione degli atti alla SEM affinché effettui i necessari complementi istruttori; contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che durante il colloquio Dublino (cfr. atto della SEM n. 14/4) l'insorgente, posto di fronte alla possibile competenza della Romania ha asseverato di non volervi fare ritorno e di non vedere un motivo per tornarci; che ha affermato che le sue impronte digitali sarebbero state rilevate sotto costrizione e, essendosi rifiutato di lasciarle alle autorità, sarebbe stato arrestato e imprigionato; che egli sarebbe rimasto un mese e mezzo presso tale penitenziario; che, nonostante il suo rifiuto, sarebbe stato costretto a firmare e rilasciare le sue impronte digitali, che nella querelata decisione, la SEM dopo aver constatato l'ammissione della competenza da parte delle autorità rumene ha in primo luogo rilevato che le ragioni d'ordine personale evocate dal richiedente nel corso del colloquio Dublino non confuterebbero i criteri prescritti dal RD III atti a stabilire il Paese membro competente, ragion per cui non potrebbero essere prese in considerazione; che oltretutto, nel caso in esame, non si ravviserebbero elementi a sostegno del fatto che la Romania non rispetti i suoi obblighi internazionali esimendosi dallo svolgere correttamente la procedura d'asilo e di eventuale rinvio, che nel prosieguo della sua disamina, l'autorità inferiore ha escluso che nello Stato di destinazione - il quale, oltre ad essere firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e della CEDU, applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, un rischio di trattamenti contrari all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE) e all'art. 3 CEDU o ancora, di violazione del principio del divieto di respingimento; che l'autorità in parola ha dipoi negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 RD III, che infine, nel caso in esame non si ravviserebbero nemmeno motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che dopo aver riportato quanto dichiarato dal richiedente nel colloquio Dublino in merito ai suoi problemi di salute, la SEM ha osservato che il richiedente attualmente non beneficia di alcuna presa a carico medica; che nel prosieguo della sua disamina l'autorità inferiore ha poi aggiunto che la Romania disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente alla quale l'interessato avrebbe accesso in base al diritto comunitario; che oltretutto, in specie non sarebbero ravvisabili elementi suggerenti che lo Stato in parola priverebbe l'interessato dell'assistenza medica necessaria; che ad ogni modo, nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capacità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima dello svolgimento dello stesso; che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio gravame, il ricorrente avversa su vari aspetti l'argomentazione di cui al sindacato provvedimento; che innanzitutto, un rinvio in Romania sarebbe contrario all'art. 3 CEDU giacché il sistema di accoglienza ivi in essere sarebbe contraddistinto da molteplici lacune; che a mente dell'insorgente egli correrebbe un rischio elevato di essere rinviato dalle autorità rumene in Siria, Paese per il quale la Svizzera ritiene il rinvio inesigibile; che, inoltre, l'autorità inferiore non avrebbe considerato né le pregresse esperienze traumatiche che egli avrebbe vissuto, né la vulnerabilità attuali in ragione delle sue condizioni di salute psichica, la quale non sarebbe stata debitamente accertata dalla SEM; che non sarebbe noto se quest'ultimo fosse stato assistito da un interprete e da un rappresentante legale, al momento del fermo delle autorità e della rilevazione delle sue generalità; che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III; che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri); che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III); che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III), che, giusta l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Romania il (...) gennaio 2020 e in Germania il (...) febbraio 2020 (cfr. atti della SEM n. 8/1 e 14/1), che su tali presupposti, il (...) agosto 2023 la SEM ha presentato alle autorità rumene competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto della SEM 15/5); che con scritto (...) agosto 2023, la Romania ha respinto inizialmente la richiesta di ripresa in carico del richiedente (cfr. atto della SEM n. 18/1); che, sempre il (...) agosto 2023, la SEM ha presentato alla Germania una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti fondata sulla medesima disposizione; che la stessa è stata respinta il (...) settembre 2023, che in data (...) settembre 2023, la SEM, sulla scorta dell'art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE), ha presentato una richiesta di riesame alle autorità rumene (cfr. atto della SEM n. 23/2), che con scritto del (...) settembre 2023, la Romania ha espressamente accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione della sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. atto della SEM n. 27/1); che conseguentemente, la competenza della Romania risulta di principio essere data, che proseguendo nella disamina, il Tribunale rimarca che la Romania è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-2895/2021 del 28 giugno 2021 consid. 8.1 con riferimenti ivi citati), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che nondimeno, né il Tribunale, né la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), così come neppure la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), hanno ad oggi ammesso l'esistenza di carenze sistemiche in Romania (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-2895/2021 del 28 giugno 2021 consid. 8.1 e sentenza del Tribunale F-1506/2021 del 9 aprile 2021, con riferimenti ivi citati), che all'occorrenza non vi sono quindi fondati motivi di ritenere che in Romania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che in tal senso, una richiesta di garanzie supplementari in merito all'accoglienza del richiedente in Romania, così come postulato nel gravame, non risulta in alcun modo necessaria (cfr. fra le tante, sentenza D-2895/2021 del 28 giugno 2021 consid. 8.5), che parimenti, la censura sollevata nel ricorso in merito alla carente analisi effettuata dall'autorità inferiore sull'esistenza in Romania della cosiddetta problematica dei "push-backs", non permette in specie di confutare la summenzionata presunzione; che la tematica in parola tratta dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Romania, venendo poi fermate e rinviate alla frontiera impedendo loro di depositare una domanda d'asilo; che orbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in siffatta categoria avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Romania, come del resto esplicitamente confermato dalle autorità rumene (cfr. atto della SEM n. 27/1), che all'occorrenza non vi sono quindi fondati motivi di ritenere che in Romania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III); che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che il ricorrente non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che per il resto, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche di salute costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio [Grande Camera] del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima; che al momento dell'emissione della decisione impugnata, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento; che invero, il ricorrente l'(...) agosto 2023 è stato visitato da un medico il quale ha riscontrato una sindrome ansiosa verosimile reattiva per la quale ha consigliato una presa a carico psicoterapeutica; che per quanto riguarda l'assenza di informazioni in merito allo stato di salute psichico dell'insorgente, rispettivamente una mancata presa in carico psicologica, tali mancanze non possono essere imputate alla SEM; che innanzitutto si rileva come nel corso del colloquio Dublino l'insorgente ha dichiarato di non sentire bene, di avere problemi agli occhi, alle orecchie alla testa e che avrebbe avuto un appuntamento previsto il giorno tesso dell'audizione per le sue problematiche psicologiche; che in tale occasione la SEM gli ha inoltre rammentato che sarebbe sua responsabilità far valere qualsiasi problematica medica che potrebbe rivelarsi determinante per la sua procedura d'asilo; che in secondo luogo, nonostante il ricorrente nel corso della visita medica dell' (...) agosto 2023 e del colloquio Dublino del 22 agosto 2023 abbia dichiarato di avere problemi psicologici e di aver preso un appuntamento presso uno specialista, non vi sono indizi per ritenere che egli si sia rivolto all'infermeria del Centro e che la stessa gli abbia negato un consulto psicologico rispettivamente una visita medica, che quand'anche non vi sia ancora una diagnosi per eventuali problemi psicologici, non vi sono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Romania; che invero, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti; che altresì, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva); che infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità rumene dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III), che in ogni caso, se dopo il suo trasferimento in Romania egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti neppure appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) RD III, che, di conseguenza, la Romania rimane competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impugnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Romania, va confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto; che altresì, per lo stesso motivo la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: