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D-4294/2024

D-4294/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4294/2024 Sì lo spero Sentenza dell'11 luglio 2024 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dall'avv. Alice Rossi, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 26 giugno 2024. Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 30 maggio 2024, l'estratto della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 31 maggio 2024, dal quale risulta che il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Romania il (...) maggio 2024, la richiesta del 3 giugno 2024 di ripresa in carico del richiedente presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità romene fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, la procura del 4 giugno 2024 conferita dall'interessato alla Protezione giuridica della Regione (...), il colloquio personale del 10 giugno 2024 conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), l'accettazione dell'11 giugno 2024 della suddetta richiesta da parte delle autorità romene in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, le visite mediche alle quali l'interessato è stato sottoposto in corso di procedura, la decisione della SEM del 26 giugno 2024, notificata il 28 giugno 2024, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Romania, il ricorso del 5 luglio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 luglio 2024) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha chiesto, per il tramite della sua rappresentante legale, l'annullamento della decisione e la restituzione degli atti per l'esame nazionale della domanda d'asilo, in subordine per complemento istruttorio; contestualmente egli ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, e dell'effetto sospensivo al ricorso; infine, egli ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sede di colloquio Dublino l'interessato ha dichiarato di non voler tornare in Romania poiché in tale Paese sarebbe stato picchiato e maltrattato dalla polizia ed inoltre sarebbe stato messo in prigione per un giorno senza cibo né acqua, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Romania per la trattazione della domanda d'asilo e di allontanamento; che in seguito è stata esclusa la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che altresì, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, per quanto riguarda i maltrattamenti subiti, le sue allegazioni costituirebbero delle mere allegazioni di parte; che inoltre, la Romania sarebbe uno stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e non vi sarebbero indizi che permetterebbero di ritenere che le autorità tollererebbero comportamenti scorretti da parte dei loro agenti; che in caso di necessità egli potrebbe rivolgersi alle autorità per chiedere protezione; che infine, i suoi problemi medici non sarebbero ostativi al trasferimento, che in sede ricorsuale, l'insorgente evidenzia anzitutto le difficoltà nel denunciare gli abusi di alcuni agenti di polizia alla stessa autorità di cui questi agenti farebbero parte, oltretutto in assenza di un interprete; che dopo le percosse egli non sarebbe neppure stato assistito dal personale medico; che in secondo luogo, con riferimento a rapporti di organismi internazionali nonché a quanto personalmente subito egli ritiene che in Romania vi siano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III; che in seguito, il ricorrente rileva che l'istruttoria sul suo stato di salute sarebbe stata incompleta in quanto al momento dell'emissione della decisione egli sarebbe ancora stato in attesa di una valutazione specialistica più approfondita; che pertanto l'autorità inferiore avrebbe effettuato un accertamento incompleto dei fatti in violazione del principio inquisitorio; che con il suo trasferimento in Romania non esisterebbe alcuna garanzia che egli avrà accesso ad una struttura di accoglienza in grado di fornire un'assistenza sanitaria e specialistica adeguata; che di conseguenza, la SEM non avrebbe neppure accertato la presenza di motivi giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che nel caso di specie, dall'estratto "EURODAC" risulta che il ricorrente aveva già depositato una domanda d'asilo in Romania il (...) maggio 2024 (cfr. atto SEM 8/1), che la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM è stata espressamente accettata dalle autorità romene competenti in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 10/5 e 18/1), che di conseguenza, la competenza della Romania, per altro non contestata in sede ricorsuale, è di principio data, che proseguendo nella disamina, il Tribunale rimarca che la Romania è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-2895/2021 del 28 giugno 2021 consid. 8.1 con riferimenti ivi citati), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, [Grande Camera], 30696/09, oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che nondimeno, anche tenuto conto dei rapporti di organismi internazionali citati in sede ricorsuale, né il Tribunale, né la Corte EDU, così come neppure la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), hanno ad oggi ammesso l'esistenza di carenze sistemiche in Romania (cfr. sentenza della Corte EDU Muhammad e Muhammad contro Romania del 15 ottobre 2020, 80982/12, e, tra le tante, sentenze del Tribunale E-3975/2024 del 28 giugno 2024 consid. 4.1 e F-3704/2023 del 23 maggio 2024 consid. 5.2.), che pertanto, nella fattispecie, non si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, che resta ancora da stabilire se nel caso di specie trovi applicazione la clausola di sovranità, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che anzitutto, il ricorrente ha dichiarato di essere stato picchiato e maltrattato dalla polizia romena e di essere stato messo in prigione per un giorno senza cibo né acqua; che egli ha pure asserito che gli avrebbero preso le impronte con la forza e che non sarebbe stato visitato da un medico (cfr. atto SEM 17/3), che a prescindere dalla fondatezza di tali allegazioni - essendo delle mere allegazioni di parte - le stesse non sono sufficienti per dimostrare che in caso di trasferimento in Romania nell'ambito del Regolamento Dublino le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura (cfr. anche nel senso la sentenza del Tribunale F-3704/2023 del 23 maggio 2024 consid. 6.4), che in seguito, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che occorre ora determinare se, come censurato dal ricorrente, il suo stato di salute sia stato accertato in maniera incompleta, rispettivamente se lo stesso sia ostativo al trasferimento in Romania, che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera] 41738/10, § 181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, [Grande Camera] 57467/15, § 121-148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa, contrariamente a quanto sollevato in sede ricorsuale, non appare che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima; che al momento dell'emissione della decisione impugnata, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento; che invero, il ricorrente il 3 giugno 2024 è stato visitato da un medico il quale ha riscontrato un verosimile disturbo da stress post-traumatico (PTSD) con insonnia ed inappetenza ed una gonalgia post-traumatica e gli ha prescritto due farmaci fitoterapeutici - (...) e (...) - per il PTDS ed una pomata ed un farmaco antiinfiammatorio per la gonalgia; che inoltre è stata richiesta una presa a carico psichiatrica (cfr. atto SEM 14/2), che quand'anche la presa a carico psichiatrica non sia ancora stata organizzata al momento dell'emissione della decisione impugnata, non vi erano indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente, rispettivamente che queste non possano essere trattate in Romania, che la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva dunque sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento; che invero, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che tale conclusione è tuttora attuale; che invero, l'insorgente dopo la notificazione della decisione è stato visto per un consulto psichiatrico in data 2 luglio 2024; che il medico psichiatra ha confermato la diagnosi di PTSD (ICD-10: F43.1) ed ha modificato la terapia, prescrivendo in aggiunta un antipsicotico ([...]) ed un antidepressivo ([...]) e sostituendo il (...) con un altro farmaco fitoterapeutico ([...]; cfr. atto SEM 29/2), che tenuto anche conto del fatto che la Romania dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. sentenza del Tribunale F-3704/2023 del 23 maggio 2024 consid. 6.5.4 e relativi riferimenti) e che in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), non era necessario l'ottenimento di garanzie specifiche ed il trasferimento del ricorrente in tale Paese non viola l'art. 3 CEDU, che infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità romene dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che in seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Romania è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: