Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessata, di nazionalità iraniana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2), dopo essere entrata ed essere stata arrestata su territorio elvetico dalla (...) dell'(...) il (...), poiché trovata in possesso di un documento contraffatto, nonché per entrata e soggiorno illegali (cfr. atto SEM n. [...]-12/35, e atto d'accusa del [...] del [...], cfr. atti SEM n. [...]-23/5 e n. [...]-30/15). B. Le seguenti indagini svolte dall'autorità inferiore, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati del Sistema centrale d'informazione sui visti («CS-VIS»), alla richiedente asilo era stato rilasciato, in data (...), dalle autorità italiane competenti, un visto (categoria C) valido dal (...) sino al (...), con durata di sette giorni e per motivo turistico (cfr. atti SEM n. [...]-6/2 e n. [...]-11/2). C. Il (...) febbraio 2020, l'interessata è stata sentita dalla SEM in particolare in merito alle sue generalità, alle relazioni familiari e personali, al viaggio d'espatrio e riguardo ad eventuali documenti d'identità (cfr. atto SEM n. [...]-10/8; di seguito: verbale 1). D. In data (...) febbraio 2020, l'autorità inferiore ha svolto con la richiedente un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Durante il medesimo, le è stato in particolare concesso il diritto di essere sentita in merito all'eventuale competenza dell'Italia e riguardo al suo stato di salute. Concernente quest'ultimo ella ha dichiarato di soffrire di problemi psicologici, per i quali sarebbe già stata in cura nel suo Paese d'origine e che assumeva un farmaco denominato "Felaxitin", nonché di disturbi al cuore dall'età di (...) anni, per i quali assumerebbe una terapia a base di "Plavix" e Propanolo (cfr. atto SEM n. [...]-16/2; di seguito: verbale 2). Nel corso della stessa audizione, la richiedente asilo ha consegnato copie della sua carta d'identità (cfr. carta "melli" e traduzione; atto SEM n. [...]-22/3) e del suo "shenasnameh" (cfr. atto di nascita e traduzione; atto SEM n. [...]-21/3), nonché il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-17/3). E. Il (...), la SEM ha chiesto all'autorità italiana competente, la presa in carico della richiedente sulla base dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM dal n. [...]-18/7 al n. [...]-20/3). Non avendo ricevuto una risposta in merito entro i termini legali posti dal precitato Regolamento, l'autorità svizzera preposta ha ritenuto che l'Italia sia divenuta responsabile per l'esame della domanda della richiedente a partire dal (...) (cfr. atti SEM n. [...]-36/1 e n. [...]-37/3). F. Dal profilo medico, dopo essere stata visitata una prima volta il (...) (cfr. atto SEM n. [...]-17/3), l'interessata ha beneficiato di un consulto per segnalato sospetto di gravidanza all'entrata nel (...), in data (...), test che è risultato positivo e per questo il medicamento "Clopidogrel" (denominato anche "Plavix") è stato sospeso, mentre la cura con il "Propranolol" proseguito (cfr. atto SEM n. [...]-24/2). A causa di tale motivo, il (...) la richiedente è stata sottoposta ad una visita medico-ginecologica (cfr. atto SEM n. [...]-25/3), ed il giorno successivo ad una visita generica, concernente la medicazione da assumere nonché il suo stato di salute generale (cfr. atto SEM n. [...]-26/2). Il (...), l'interessata ha beneficiato di un consulto cardiologico specialistico presso l'(...), ove in particolare il medico che l'ha visitata, ha escluso che le dispnee che lei ha dichiarato avere, fossero legate a problemi cardiaci, essendo che dall'ecocardiogramma non sarebbero stati rilevati problemi particolari, ma che sarebbero piuttosto da ricondurre ad un'asma bronchiale. Circa invece la paresi facciale che la richiedente avrebbe dichiarato aver avuto all'età di (...) anni in Iran, il cardiologo ha concluso per un'ostruzione del setto atriale (arterial septal defect, ASD), che spiegherebbe l'assunzione di Plavix a suo tempo, ma che un dispositivo di occlusione non sarebbe visualizzabile in modo ecocardiografico (cfr. atto SEM n. [...]-27/4). Successivamente, il (...), la richiedente è dovuta essere trasportata all'(...), dove le è stata posta una diagnosi di sincope vasovagale con dolori al basso ventre e paura per il bambino in gestazione. I medici hanno inoltre consigliato alla paziente di continuare a diminuire il medicamento "Propanolol", in quanto una certa richiesta tachicardica è probabilmente necessaria durante la gravidanza. Quest'ultima è risultata per il resto con decorso normale, ed il termine di gestazione è stato posto al (...) (cfr. atto SEM n. [...]-33/5). Nel seguente F2 del (...), viene segnalato un controllo ginecologico di continuità, nonché che a causa della nausea e vomito che la richiedente lamentava, avrebbero adattato la sua dieta nel Centro federale dove ella è alloggiata (cfr. atto SEM n. [...]-34/4). G. Con messaggio elettronico del (...) aprile 2020, la SEM ha richiesto al (...) del (...) alcune precisazioni circa lo stato di valetudinario attuale della richiedente, in riferimento alle allegate problematiche psichiche e cardiache, nonché riguardo alle effettive constatazioni mediche sul suo stato di salute ed alle cure necessarie. Infine è stato chiesto se fossero previsti ulteriori appuntamenti medici per l'interessata (cfr. atto SEM n. [...]-38/3). Il (...) questionato, ha risposto in data (...) aprile 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-38/3), segnalando in particolare che la richiedente non avrebbe esposto alcuna problematica psichica, a parte un'insicurezza iniziale all'inizio della gravidanza. La stessa sarebbe infatti attualmente stabile sia dal profilo psichico che cardiaco. Dal lato ginecologico, la gravidanza starebbe procedendo senza problematiche, e sarebbe stato programmato un consulto di continuità il (...) (cfr. anche atto SEM n. [...]-42/2). H. Il (...), l'autorità svizzera competente, ha informato l'Italia che l'interessata risultava essere incinta alla diciottesima settimana (cfr. atti SEM n. [...]-40/1 e n. [...]-41/3). I. Con decisione del 6 maggio 2020, notificata il 7 maggio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-45/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando parimenti il suo allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso l'Italia, come pure incaricando il (...) dell'esecuzione della decisione di trasferimento, nonché togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. J. Il 14 maggio 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessata è insorta con ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e sino a decisione in merito allo stesso che venga comunicato alle autorità d'esecuzione dell'allontanamento che in via supercautelare l'esecuzione dell'allontanamento è da sospendere, nonché in via principale che la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati all'autorità inferiore per nuova valutazione. A titolo eventuale, l'insorgente ha concluso che venga riconosciuta la competenza della Svizzera nella trattazione della procedura e che la domanda d'asilo sia pertanto materialmente esaminata in Svizzera. Contestualmente, la ricorrente ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. K. Sempre il (...), la richiedente ha beneficiato del consulto ginecologico di decorso programmato, dove si è segnalata una gravidanza regolare e da prevedere un prossimo controllo di continuità tra circa quattro settimane (cfr. atto SEM n. [...]-47/2). L. In data 15 maggio 2020, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in via supercautelare (cfr. risultanze processuali). M. Il (...) maggio 2020, la richiedente ha allegato dei dolori lombari lievi alla schiena, i quali sono stati messi in relazione dal medico consultato verosimilmente con la gravidanza, e prescritta l'assunzione di un analgesico (Paracetamolo) al bisogno, da assumere al massimo tre-quattro volte al giorno (cfr. F2 del [...] maggio 2020 agli atti SEM). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato invece inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità di prime cure ha in primo luogo ritenuto che l'Italia è competente per la trattazione della domanda d'asilo della richiedente, visto che ella era titolare di un visto valido rilasciato dal succitato Stato membro e malgrado le autorità italiane non abbiano risposto alla richiesta della SEM entro il termine legalmente prescritto. L'obiezione sollevata dall'interessata in merito alla competenza, non sarebbe inoltre in grado di confutarne la fondatezza. In secondo luogo, poiché ella si troverebbe in una fase precoce di gravidanza, e partendo dal presupposto che il suo trasferimento nella vicina Penisola avverrà prima della nascita del suo bambino, la giurisprudenza del Tribunale di cui alla sentenza di riferimento E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (prevista per la pubblicazione quale DTAF) non si applicherebbe e non sarebbe quindi necessario ottenere delle garanzie specifiche da parte delle autorità italiane prima del suo trasferimento. L'autorità inferiore ha tuttavia osservato che, se il bambino dovesse nascere prima del trasferimento della richiedente verso l'Italia, informerà le autorità italiane e provvederà a sospendere l'esecuzione dell'allontanamento fintanto che non verranno fornite da queste ultime le specifiche garanzie in merito all'accoglienza dell'interessata e del figlio su suolo italiano, come previsto dalla sentenza del Tribunale summenzionata. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che l'Italia - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), così come sarebbe firmataria della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 e della CEDU - non sussisterebbero delle carenze sistemiche nel suo sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Pertanto, si potrebbe partire dal presupposto che la ricorrente non sarà esposta a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrà a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrà rinviata nel suo Paese d'origine o di provenienza, senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero infine motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la sua domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. Circa la mancata applicazione della clausola di sovranità dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l'autorità inferiore ha essenzialmente rilevato che, basandosi sia sulle varie visite ed esami esperiti, che sulle informazioni raccolte presso il servizio Medic-Help, emergerebbe un quadro clinico chiaro ed una situazione medica stabile, sia dal profilo cardiologico che psicologico dello stato di salute della ricorrente, come pure della sua gravidanza. Pertanto, un ulteriore approfondimento medico-sanitario non sarebbe necessario per la valutazione dell'applicazione della clausola di sovranità. Non vi sarebbero inoltre agli occhi della SEM ulteriori patologie rispetto a quelle già riscontrate ed in trattamento con una terapia adeguata, tra l'altro già a sua conoscenza ed in cura in patria, e le stesse non sarebbero neppure di una gravità tale da essere costitutive di una violazione dell'art. 3 CEDU e pertanto da rappresentare un ostacolo al suo trasferimento in Italia. Neppure l'entrata in vigore del decreto-legge 113/2018 (detto anche "decreto Salvini") in merito al sistema di accoglienza in Italia, non rimetterebbe in questione l'accesso alle cure medico-sanitarie per i richiedenti l'asilo, e non modificherebbe la loro situazione rispetto all'assetto precedente. Si potrebbe pertanto presumere che l'Italia fornirebbe le cure mediche adeguate e garantirebbe l'accesso necessario alle stesse. Il suo stato di salute, non sarebbe peraltro equiparabile a dei gravi problemi di salute così come previsto nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 summenzionata. Da ultimo, neppure il Coronavirus, non pregiudicherebbe all'ammissibilità, all'esigibilità ed alla praticabilità dell'esecuzione del suo trasferimento, in quanto si tratterebbe di una situazione temporanea. Essendo che soltanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il seguito della procedura Dublino, quest'ultima verrebbe valutata in modo definitivo soltanto poco prima del suo trasferimento, informando di conseguenza ed anticipatamente le autorità italiane preposte circa il suo stato di salute come pure in merito ad i trattamenti di cui necessita.
E. 5.2 Nel suo ricorso, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa le conclusioni dell'autorità resistente. Ella ritiene in primo luogo che l'autorità inferiore abbia accertato in modo incompleto il suo stato di salute, violando il principio inquisitorio ed il diritto di essere sentito. Invero, malgrado la SEM abbia ritenuto necessario richiedere delle precisazioni ed una valutazione sulle problematiche valetudinarie della ricorrente al (...), tuttavia sarebbe poco comprensibile perché tale accertamento sia stato fatto via scambio di messaggi elettronici. Questo poiché, a fronte della situazione iniziale e della complessità medica dovuta alle diverse problematiche - psicologiche, cardiologiche e di assunzione dei medicamenti in combinazione con la gravidanza - sarebbe stato più opportuno, richiedere al personale medico un rapporto riassuntivo circa lo stato di salute della stessa. Per di più un messaggio elettronico non avrebbe lo stesso valore probatorio e non sarebbe valutabile chi avrebbe riassunto lo stato di salute dell'insorgente e secondo quali documenti, e non sarebbe neppure stata data la possibilità alla ricorrente di esprimersi prima della presa di decisione sul contenuto dello stesso messaggio elettronico, sul quale si sarebbe basata, a titolo primario, la valutazione della SEM contenuta nella decisione avversata. Nella comunicazione elettronica di (...), sarebbe inoltre stato riportato, a torto, che la richiedente non avrebbe mai annunciato dei problemi psicologici, essendo agli atti ravvisabile il contrario. Sarebbe stato indicato anche in questo caso, richiedere l'avviso dei medici specialisti che l'hanno avuta in cura, invece di basarsi su una mail. In seguito, riportando alcuni eventi e citando alcune sentenze sia della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) che dello scrivente Tribunale, circa la situazione di accoglienza e di procedura dei richiedenti l'asilo in Italia nell'ambito della procedura Dublino, l'insorgente ha ritenuto che la situazione predetta sarebbe recentemente peggiorata. Tale situazione già difficile, si sarebbe ulteriormente aggravata con l'insorgenza dell'attuale pandemia di Coronavirus (detto anche Covid-19), che secondo diverse fonti avrebbe comportato la chiusura di diverse "Questure", presso le quali dovrebbe essere fatta la registrazione per poter beneficiare di cure mediche su suolo italiano, come pure la vita pubblica sarebbe seriamente limitata e l'infrastruttura medica sarebbe fortemente gravata. Alla luce di tali elementi, la richiedente in stato di gravidanza con gli allegati problemi di salute - che a parte per il passaggio nel viaggio d'espatrio, non si sarebbe trattenuta oltre in Italia, e dovrebbe inoltre ancora presentarvi una domanda d'asilo - sarebbe confrontata con delle condizioni d'accoglienza maggiormente difficili, in particolare dal profilo amministrativo, e bisognerebbe quindi dedurre dalle stesse, che ella rimarrà senza cure mediche ed alloggio se dovesse essere rinviata in Italia. Proseguendo nell'analisi, la ricorrente ritiene che l'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, abbia pure misconosciuto che il suo stato di salute - e le conseguenti problematiche psicologiche e cardiologiche - sarebbe in relazione con la sua gravidanza. In tal senso, ella assumerebbe ancora dei medicamenti come in precedenza che, in ordine alla sua gestazione, necessitano di una presa a carico medica. Inoltre, come risulterebbe dall'evento del (...), dove ella sarebbe dovuta essere trasportata d'urgenza all'ospedale, come pure dalla successiva valutazione medica, che le problematiche cardiologiche, psichiche e la gravidanza - per la quale non si potrebbe peraltro escludere che possano insorgere nel futuro eventuali complicanze - abbiano un'interazione reciproca. Pertanto ella dovrebbe essere seguita medicalmente, altrimenti la sua salute o quella del suo bambino non ancora nato, potrebbero venire seriamente compromesse. Anche ritenuto come l'autorità inferiore non potrebbe valutare da quando i trasferimenti verso l'Italia potranno essere ripresi ed in quale stato di salute e di gravidanza si troverà la richiedente in tale momento, come pure la situazione generale in Italia. Riguardo quest'ultima evenienza la SEM avrebbe pure dovuto concretamente pronunciarsi circa l'applicazione nel caso di specie della clausola di sovranità per motivi umanitari. Il fatto che l'autorità inferiore si sia espressa in merito con una formulazione generica invece che esaminare la situazione concreta dell'insorgente, rappresenterebbe dipoi una violazione del suo obbligo di motivare sufficientemente la sua decisione come pure esatto dal Tribunale nella DTAF 2015/9. In sunto quindi, l'attuale situazione in Italia, così come l'assenza di accertamenti medici necessari, comporterebbe in caso di un trasferimento della ricorrente un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU. Da ultimo, la ricorrente ritiene che visto il suo statuto di giovane donna sola, in combinazione con il suo stato di salute e la sua gravidanza, sarebbe da qualificare come persona particolarmente vulnerabile. Pertanto la SEM, nel caso in cui avesse ritenuto una non entrata nel merito, avrebbe dovuto richiedere le garanzie specifiche, e pregresse al suo trasferimento, all'Italia. Questo anche in quanto la sua gravidanza, sempre che il suo allontanamento sia effettivamente possibile prima della nascita del figlio, si troverà in uno stadio avanzato. Inoltre, ella necessiterebbe di un seguito medico sia per quanto concerne le sue problematiche al cuore che riguardo ai medicamenti che assume, ed inoltre dei consulti ginecologici di decorso risulterebbero essere indispensabili. Se invece il bambino dovesse nascere in Svizzera, nella decisione della SEM non sarebbe sufficientemente chiaro quando le stesse verrebbero richieste, e non adempirebbe le condizioni poste nella sua giurisprudenza dal Tribunale, come neppure gli obblighi internazionali della Svizzera, poiché le stesse verrebbero prese al di fuori di qualsiasi decisione, e quindi non sarebbero soggette ad un controllo giurisdizionale.
E. 6 In limine, appare necessario esaminare dapprima le censure formali sollevate dalla ricorrente nel gravame, ovvero un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti per quanto attiene il suo stato di salute (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come pure la violazione del suo diritto di essere sentita (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], e per la procedura amministrativa federale regolamentato agli art. 26 e seg. PA) sia riguardo un mezzo di prova utilizzato dalla SEM nella sua decisione, che circa la carente motivazione dell'applicazione della clausola di sovranità al suo caso specifico nella decisione impugnata (art. 35 PA).
E. 6.1 Nella presente disamina, le censure formali non sono atte a condurre alla cassazione della decisione avversata (per la violazione del principio inquisitorio si veda la sentenza D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1 con ulteriori riferimenti citati; e per la violazione del diritto di essere sentito cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5; cfr. anche sull'argomento tra le tante le sentenze del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3 con ulteriori riferimenti ivi citati).
E. 6.2 Invero, a differenza delle allegazioni della ricorrente inerente un accertamento inesatto ed incompleto del suo stato di salute da parte dell'autorità inferiore, v'è innanzitutto da rimarcare che ella è stata visitata dal (...) di B._______ in data (...), dove il medico consultato aveva segnatamente proposto di segnalarla al (...) per le riferite problematiche psichiatriche (cfr. atto SEM n. [...]-17/3). Tuttavia, gli asseriti problemi psicologici e psichiatrici, non sono emersi in alcun modo, né stati più segnalati dalla stessa nei successivi controlli medici, avvenuti dopo l'arrivo della richiedente al (...) (generici: cfr. atti SEM n. [...]-24/2, n. [...]-26/2, n. [...]-31/2 e F2 del [...] maggio 2020; ginecologici: cfr. atti SEM n. [...]-25/3, n. [...]-33/5, n. [...]-34/4 e n. [...]-47/2 e cardiologici: cfr. atti SEM n. [...]-27/4 e n. [...]-33/5). Invero, a parte un'iniziale insicurezza legata alla sua gravidanza (cfr. atto SEM n. [...]-25/3), come pure sempre per il suo stato interessante dovuta ad un timore per il figlio che porta in grembo (cfr. atto SEM n. [...]-33/5), nonché da ultimo per le paure notturne e le difficoltà di sonno (cfr. atto SEM n. [...]-26/2), i medici - anche specialisti consultati - non hanno osservato alcuna problematica dal profilo psicologico o psichiatrico, descrivendo il suo stato generale come buono (cfr. in particolare atti SEM n. [...]-26/2 e n. [...]-27/4). Pertanto, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, non si ravvisa alcun errore nel riassunto proposto con il messaggio elettronico del (...) aprile 2020 da parte del (...) del (...), dove si segnala che la ricorrente non avrebbe mai asserito di soffrire di problemi psichiatrici. Altresì, al contrario di quanto affermato nel ricorso, nella decisione impugnata la SEM ha descritto in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione medica che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione, e non si è basata soltanto o primariamente sul messaggio elettronico del (...) aprile 2020. Non vi era inoltre necessità di concedere d'ufficio già in corso di procedura tale scambio di messaggi elettronici in compulsazione, perché l'interessata potesse pronunciarsi anticipatamente sullo stesso. Invero, quand'anche non sia decisivo sapere se detto mezzo di prova fosse o meno rilevante per il giudizio, dovendosi dare la possibilità al diretto interessato di valutarne la portata (cfr. sentenza del Tribunale A-7021/2007 del 21 aprile 2008, consid. 6.6; Waldmann/Oeschger in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 60 ad art. 26), resta il fatto che non risulta dagli atti che l'insorgente ne abbia fatto richiesta in corso di procedura. Comunque sia, godendo questo Tribunale di pieno potere di cognizione sulla questione, ed avendo la ricorrente potuto prendere visione anche di questo mezzo di prova e censurarlo nel gravame con piena cognizione di causa, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe ad ogni modo da considerarsi sanata. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha altresì dettagliato la sua analisi in modo pertinente, nonché spiegato in particolare gli elementi che avrebbe utilizzato per giungere ad un giudizio conclusivo riguardo allo stato di salute dell'insorgente. Dalle considerazioni esposte, il Tribunale giunge quindi alla conclusione che dal profilo medico i fatti sono stati sufficientemente acclarati e non si ravvisa pertanto nel procedere della SEM alcuna violazione del principio inquisitorio o del diritto di essere sentito della ricorrente.
E. 6.3 Per il resto, non si individua nel provvedimento impugnato, alcuna carente motivazione dal profilo della clausola di sovranità a differenza di quanto censurato dalla ricorrente nel gravame. Invero, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 - disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III - se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Nel caso di specie l'autorità di prime cure ha tenuto conto nelle sue considerazioni dei fatti allegati dall'interessata suscettibili di costituire dei "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 - in particolare per quanto attiene il suo stato di salute -, e pertanto, a prescindere dalla formulazione generica delle norme legali che prevedono la clausola di sovranità presente nella decisione impugnata, l'autorità inferiore si è chinata concretamente sulla situazione della ricorrente anche per verificare l'applicazione o meno della predetta clausola al caso specifico. Se tuttavia la SEM - conoscendo ed avendo pure motivato in tal senso la decisione avversata in ordine alla vigente situazione in Italia ed alla recente giurisprudenza del Tribunale in relazione ai nuclei familiari nonché ai richiedenti l'asilo che soffrono di gravi problematiche di salute nel caso di un loro trasferimento in Italia (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019) - è giunta ad una valutazione giuridica differente sulla vulnerabilità della ricorrente rispetto a quest'ultima (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg.), ciò non è costitutivo di una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore (art. 35 PA), derivante dal diritto di essere sentito.
E. 7 Chiariti tali aspetti, dal profilo materiale, occorre ora chiedersi se l'autorità inferiore, che nella decisione del 6 maggio 2020 ha ritenuto data la competenza dell'Italia e non ha riscontrato degli ostacoli al trasferimento dell'insorgente verso tale Paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultima.
E. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.
E. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come risulta essere il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III).
E. 7.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 7.5 Lo Stato membro competente in forza del succitato Regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri (cfr. art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, che rinvia ai par. 1, 2 e 3 della medesima disposizione).
E. 7.6 Altresì, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
E. 8 Nel caso di specie, sia dai riscontri «CS-VIS», che dalle dichiarazioni della stessa interessata (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 5; verbale 2, pag. 1), risulta che la predetta è entrata in Italia - e questo anche se soltanto facendo scalo nella vicina Penisola nel suo viaggio d'espatrio - con un visto regolarmente rilasciato dal precitato Stato membro il (...) presso il consolato italiano di C._______, e con una validità dello stesso dal (...) al (...). Su tali presupposti, il (...), l'autorità svizzera preposta ha presentato all' autorità omologa italiana, entro i termini fissati sia per l'applicazione dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III che dell'art. 21 par. 1 secondo comma Regolamento Dublino III, una domanda di presa in carico ai sensi dell'art. 12 par. 4 del precitato Regolamento. Non avendo risposto entro il termine di due mesi previsto dall'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, l'autorità inferiore poteva legittimamente partire dal presupposto che l'Italia abbia tacitamente accettato la richiesta di presa in carico della richiedente e che sia divenuta responsabile per la trattazione dell'eventuale procedura d'asilo della ricorrente a partire dal (...) (cfr. atto SEM n. [...]-36/1). Ciò comporta l'obbligo di presa in carico dell'interessata nonché di prendere disposizioni appropriate all'arrivo della stessa da parte italiana, così come disposto dall'art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III. Ne deriva quindi che, la competenza dell'Italia risulta di principio data nella presente disamina. L'allegazione generica e per nulla resa verosimile o provata dalla ricorrente in corso di procedura, che ella venga rinviata nel suo Paese d'origine da parte dell'Italia, poiché le avrebbe concesso un visto d'entrata (cfr. verbale 2, pag. 2), non è atta a confutare tale conclusione. Invero, nel caso in disamina, la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderla in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione - che potrà essere depositata dall'insorgente una volta giunta in tale Paese - in violazione della direttiva procedura, di cui è firmataria anche l'Italia. Ella non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese.
E. 9.1 Per quanto attiene la situazione d'accoglienza per i richiedenti asilo nella vicina Penisola, il Tribunale ha analizzato recentemente i cambiamenti intervenuti dal profilo fattuale e legislativo nel predetto Paese nella sentenza di riferimento E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (cfr. consid. 6.2 segg.), ed è giunto alla conclusione che anche se il sistema d'asilo italiano presenta un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza (cfr. consid. 6.2; ed in particolare consid. 6.2.4, 6.2.7 e 6.2.8), tuttavia non possono essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel sistema d'accoglienza in Italia, malgrado le importanti modifiche introdotte dal "decreto Salvini" (cfr. ibidem, consid. 6.3). Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. ibidem, consid. 6.4; cfr. anche sull'argomento tra le altre la sentenza del Tribunale D-1979/2020 del 21 aprile 2020 consid. 10).
E. 9.2 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente nella presente disamina.
E. 10.1 Tuttavia, la presunzione di sicurezza sopra esposta (cfr. consid. 9.1) può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità italiane non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; sentenza di riferimento E-962/2019 consid. 5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
E. 10.2 Sempre nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 precitata, la scrivente autorità ha stabilito che, tenuto conto della situazione attuale del sistema di accoglienza in Italia e dei cambiamenti intervenuti dopo l'entrata in vigore del "decreto Salvini", sia nel caso di trasferimenti Dublino di famiglie con bambini (in applicazione sia della giurisprudenza della CorteEDU esposta nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, che concretizzata nella giurisprudenza dello scrivente Tribunale nella DTAF 2015/4 in particolare consid. 4.3 e per le garanzie fornite dall'Italia cfr. DTAF 2016/2 consid. 5 ) che di richiedenti l'asilo affetti da malattie (somatiche o psichiche) gravi o croniche - ovvero persone il cui stato di salute peggiorerebbe seriamente in caso d'interruzione, anche breve, del loro trattamento - le autorità svizzere devono richiedere delle garanzie scritte individuali e preliminari da parte delle autorità italiane, in particolare per quanto concerne l'accesso immediato (già all'arrivo in Italia) ad una presa in carico medica e ad un alloggio adatti (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 8.3.4 per le famiglie; consid. 7.4.3 per le persone con malattie gravi o croniche). In assenza di tali garanzie il trasferimento è da considerarsi illecito (cfr. sentenza di riferimento E-962/2019 consid. 7.4, ed in particolare per le persone con patologie gravi o croniche consid. 7.4.3).
E. 10.3 Nella presente disamina tuttavia, al contrario delle argomentazioni proposte con il gravame dalla ricorrente, ella non rientra nelle succitate categorie. La ricorrente risulta essere una giovane donna gravida, che secondo la documentazione medica si trova ad uno stadio iniziale della sua gravidanza (il termine per la nascita del bambino è stato posto al [...]; cfr. atto SEM n. [...]-34/4), e fino ad ora con decorso senza problematiche particolari, in quanto anche l'evento di sincope vasovagale del (...) non ha comportato alcun effetto negativo sul seguito della sua gravidanza. Dal profilo cardiaco, le allegate dispnee che l'interessata accuserebbe e per le quali assumerebbe il Propanolol già da diversi anni, non sarebbero inoltre da ricondurre a dei problemi cardiaci, ma piuttosto secondo il cardiologo consultato ad un'asma bronchiale. Circa invece la paresi facciale che la richiedente avrebbe dichiarato aver avuto all'età di (...) anni in Iran, il cardiologo ha concluso per un'ostruzione del setto atriale, che spiegherebbe l'assunzione del medicamento Plavix a suo tempo, che secondo il medico specialista potrebbe anche essere abbandonato quale medicamento durante la gravidanza (cfr. anche supra lett. F). Da tale quadro, risulta quindi pacificamente che le problematiche di salute della ricorrente non sono a tal punto gravi da rappresentare un ostacolo all'esecuzione del trasferimento della ricorrente, in quanto le dispnee che la medesima accusa sono state già da tempo trattate con dei medicamenti. Neppure i lievi dolori lombari alla schiena, lamentati dall'insorgente il (...) maggio 2020, e la prescrizione di un analgesico al bisogno (cfr. anche supra lett. M), sono atti a mutare tale conclusione. Inoltre non ci si trova in una delle costellazioni previste dalla giurisprudenza della CorteEDU (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1, giurisprudenza precisata successivamente nella sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Invero, nel caso della ricorrente non ci troviamo dinanzi ad uno stato di salute di particolare gravità. Seppur risulta corretto che l'insorgente, essendo in stato di gravidanza, necessiterà secondo anche l'ultima visita del (...), di controlli ginecologici regolari (a circa quattro settimane il prossimo), tuttavia una gravidanza che come quella della ricorrente ha un decorso sino ad oggi normale e che si trova ad uno stadio iniziale, non comporterà delle gravi sofferenze dal profilo medico, a tal punto che, dopo l'arrivo in Italia, risulti necessaria una presa in carico medica immediata ed ininterrotta secondo la giurisprudenza succitata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1026/2020 del 4 marzo 2020 consid. 5.4). Anche in combinazione con le problematiche di dispnee ed i medicamenti che la stessa starebbe ancora assumendo, come pure con le asserite problematiche psicologiche, non ne risulta uno stato valetudinario che sarebbe contrario all'art. 3 CEDU secondo la giurisprudenza della CorteEDU precitata, nel caso di un suo trasferimento in Italia. Lo stato di salute della ricorrente verrà inoltre preso in considerazione al momento del trasferimento, e sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa, dettagliata e completa le autorità italiane dell'arrivo, degli eventuali problemi di salute dell'insorgente e dei farmaci che la stessa assume (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III), come peraltro già comunicato per la sua gravidanza (cfr. atto SEM n. [...]-40/1).
E. 10.4 Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l'Italia, dispone di una sufficiente infrastruttura sanitaria (tra le tante: sentenze del Tribunale E-1026/2020 consid. 5.5; E-6298/2019 del 5 dicembre 2019 e F-4617/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 5.3). Inoltre, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Anche se nella prassi l'accesso al sistema di salute italiano può subire attualmente dei ritardi, tuttavia le prestazioni di pronto soccorso risultano sostanzialmente essere garantite (cfr. sentenze del Tribunale E-1026/2020 consid. 5.5, E-962/2019 consid. 6.2.7). Anche le problematiche legate alla pandemia di Coronavirus sollevate dalla ricorrente nel gravame, non permettono di giungere ad una diversa conclusione rispetto a quella di cui nell'impugnata decisione. La situazione attuale risulta invero solamente una circostanza transitoria che, sebbene giustifichi una temporanea sospensione del trasferimento, non impedisce che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1827/2020 del 9 aprile 2020, F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Dipoi, il bambino della ricorrente dovrebbe venire alla luce nell'(...) del (...), e quindi, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente nel suo gravame, l'autorità di prime cure ha stabilito a giusto titolo che se ella dovesse partorire prima del suo trasferimento verso l'Italia, richiederebbe le garanzie sufficienti alla stessa, perché in particolare venga assicurato un appropriato alloggio al nucleo familiare secondo la giurisprudenza summenzionata. Ma, poiché al momento (ovvero prima della nascita del bambino della ricorrente) non ci si trova in una situazione simile ad un nucleo familiare così come predisposto dalla giurisprudenza succitata, la richiedente non rientra nella predetta categoria, e la giurisprudenza inerente la famiglia non può esserle applicata a titolo eventuale ed anticipatamente (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-440/2019 del 12 febbraio 2019 con ulteriori riferimenti ivi citati).
E. 10.5 Per il resto, la ricorrente, come da ella stessa ricordato nel gravame, non ha presentato in Italia alcuna domanda d'asilo, e risulta di conseguenza suo obbligo chiedere protezione alle autorità italiane. Altresì, se, dopo il suo trasferimento in Italia, ella dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva precitata, o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà alla medesima sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Nella fattispecie non figurano inoltre - a parte delle generiche allegazioni - indizi oggettivi, concreti e seri, che permettano di concludere che in caso di un suo trasferimento in Italia la ricorrente sarebbe durevolmente privata del sostentamento minimo e rischierebbe di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, di cui anche l'Italia è Stato firmatario. Inoltre, il Paese in questione è legato alla CartaUE, e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni.
E. 10.6 Ne discende quindi che la ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, e questo in particolare senza la richiesta di speciali garanzie individuali pregresse allo Stato membro competente.
E. 11.1 Da ultimo, la ricorrente con le sue censure circa la situazione attuale in Italia e la sua particolare vulnerabilità quale donna sola, in attesa di un figlio, e con problematiche di salute, postula l'applicazione della clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, rispettivamente della clausola per motivi umanitari prevista all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 11.2 Come già sopra considerato (cfr. consid. 6.3), la SEM ha stabilito in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, anche sotto il profilo delle succitate clausole. Circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono del resto elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
E. 12 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della precitata norma da parte della Svizzera, l'Italia permane competente per l'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 del predetto.
E. 13 Alla luce di quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 14 Visto tutto quanto sopra, il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia della ricorrente, confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate il 15 maggio 2020.
E. 15 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 16 Da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 18 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le misure supercautelari pronunciate il 15 maggio 2020 sono revocate.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: [1]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
[1] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2497/2020 Sentenza del 22 maggio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Iran, rappresentata dall'avv. MLaw Eliane Schmid, Rechtsanwältin, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 6 maggio 2020. Fatti: A. L'interessata, di nazionalità iraniana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2), dopo essere entrata ed essere stata arrestata su territorio elvetico dalla (...) dell'(...) il (...), poiché trovata in possesso di un documento contraffatto, nonché per entrata e soggiorno illegali (cfr. atto SEM n. [...]-12/35, e atto d'accusa del [...] del [...], cfr. atti SEM n. [...]-23/5 e n. [...]-30/15). B. Le seguenti indagini svolte dall'autorità inferiore, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati del Sistema centrale d'informazione sui visti («CS-VIS»), alla richiedente asilo era stato rilasciato, in data (...), dalle autorità italiane competenti, un visto (categoria C) valido dal (...) sino al (...), con durata di sette giorni e per motivo turistico (cfr. atti SEM n. [...]-6/2 e n. [...]-11/2). C. Il (...) febbraio 2020, l'interessata è stata sentita dalla SEM in particolare in merito alle sue generalità, alle relazioni familiari e personali, al viaggio d'espatrio e riguardo ad eventuali documenti d'identità (cfr. atto SEM n. [...]-10/8; di seguito: verbale 1). D. In data (...) febbraio 2020, l'autorità inferiore ha svolto con la richiedente un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Durante il medesimo, le è stato in particolare concesso il diritto di essere sentita in merito all'eventuale competenza dell'Italia e riguardo al suo stato di salute. Concernente quest'ultimo ella ha dichiarato di soffrire di problemi psicologici, per i quali sarebbe già stata in cura nel suo Paese d'origine e che assumeva un farmaco denominato "Felaxitin", nonché di disturbi al cuore dall'età di (...) anni, per i quali assumerebbe una terapia a base di "Plavix" e Propanolo (cfr. atto SEM n. [...]-16/2; di seguito: verbale 2). Nel corso della stessa audizione, la richiedente asilo ha consegnato copie della sua carta d'identità (cfr. carta "melli" e traduzione; atto SEM n. [...]-22/3) e del suo "shenasnameh" (cfr. atto di nascita e traduzione; atto SEM n. [...]-21/3), nonché il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-17/3). E. Il (...), la SEM ha chiesto all'autorità italiana competente, la presa in carico della richiedente sulla base dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM dal n. [...]-18/7 al n. [...]-20/3). Non avendo ricevuto una risposta in merito entro i termini legali posti dal precitato Regolamento, l'autorità svizzera preposta ha ritenuto che l'Italia sia divenuta responsabile per l'esame della domanda della richiedente a partire dal (...) (cfr. atti SEM n. [...]-36/1 e n. [...]-37/3). F. Dal profilo medico, dopo essere stata visitata una prima volta il (...) (cfr. atto SEM n. [...]-17/3), l'interessata ha beneficiato di un consulto per segnalato sospetto di gravidanza all'entrata nel (...), in data (...), test che è risultato positivo e per questo il medicamento "Clopidogrel" (denominato anche "Plavix") è stato sospeso, mentre la cura con il "Propranolol" proseguito (cfr. atto SEM n. [...]-24/2). A causa di tale motivo, il (...) la richiedente è stata sottoposta ad una visita medico-ginecologica (cfr. atto SEM n. [...]-25/3), ed il giorno successivo ad una visita generica, concernente la medicazione da assumere nonché il suo stato di salute generale (cfr. atto SEM n. [...]-26/2). Il (...), l'interessata ha beneficiato di un consulto cardiologico specialistico presso l'(...), ove in particolare il medico che l'ha visitata, ha escluso che le dispnee che lei ha dichiarato avere, fossero legate a problemi cardiaci, essendo che dall'ecocardiogramma non sarebbero stati rilevati problemi particolari, ma che sarebbero piuttosto da ricondurre ad un'asma bronchiale. Circa invece la paresi facciale che la richiedente avrebbe dichiarato aver avuto all'età di (...) anni in Iran, il cardiologo ha concluso per un'ostruzione del setto atriale (arterial septal defect, ASD), che spiegherebbe l'assunzione di Plavix a suo tempo, ma che un dispositivo di occlusione non sarebbe visualizzabile in modo ecocardiografico (cfr. atto SEM n. [...]-27/4). Successivamente, il (...), la richiedente è dovuta essere trasportata all'(...), dove le è stata posta una diagnosi di sincope vasovagale con dolori al basso ventre e paura per il bambino in gestazione. I medici hanno inoltre consigliato alla paziente di continuare a diminuire il medicamento "Propanolol", in quanto una certa richiesta tachicardica è probabilmente necessaria durante la gravidanza. Quest'ultima è risultata per il resto con decorso normale, ed il termine di gestazione è stato posto al (...) (cfr. atto SEM n. [...]-33/5). Nel seguente F2 del (...), viene segnalato un controllo ginecologico di continuità, nonché che a causa della nausea e vomito che la richiedente lamentava, avrebbero adattato la sua dieta nel Centro federale dove ella è alloggiata (cfr. atto SEM n. [...]-34/4). G. Con messaggio elettronico del (...) aprile 2020, la SEM ha richiesto al (...) del (...) alcune precisazioni circa lo stato di valetudinario attuale della richiedente, in riferimento alle allegate problematiche psichiche e cardiache, nonché riguardo alle effettive constatazioni mediche sul suo stato di salute ed alle cure necessarie. Infine è stato chiesto se fossero previsti ulteriori appuntamenti medici per l'interessata (cfr. atto SEM n. [...]-38/3). Il (...) questionato, ha risposto in data (...) aprile 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-38/3), segnalando in particolare che la richiedente non avrebbe esposto alcuna problematica psichica, a parte un'insicurezza iniziale all'inizio della gravidanza. La stessa sarebbe infatti attualmente stabile sia dal profilo psichico che cardiaco. Dal lato ginecologico, la gravidanza starebbe procedendo senza problematiche, e sarebbe stato programmato un consulto di continuità il (...) (cfr. anche atto SEM n. [...]-42/2). H. Il (...), l'autorità svizzera competente, ha informato l'Italia che l'interessata risultava essere incinta alla diciottesima settimana (cfr. atti SEM n. [...]-40/1 e n. [...]-41/3). I. Con decisione del 6 maggio 2020, notificata il 7 maggio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-45/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando parimenti il suo allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso l'Italia, come pure incaricando il (...) dell'esecuzione della decisione di trasferimento, nonché togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. J. Il 14 maggio 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessata è insorta con ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e sino a decisione in merito allo stesso che venga comunicato alle autorità d'esecuzione dell'allontanamento che in via supercautelare l'esecuzione dell'allontanamento è da sospendere, nonché in via principale che la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati all'autorità inferiore per nuova valutazione. A titolo eventuale, l'insorgente ha concluso che venga riconosciuta la competenza della Svizzera nella trattazione della procedura e che la domanda d'asilo sia pertanto materialmente esaminata in Svizzera. Contestualmente, la ricorrente ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. K. Sempre il (...), la richiedente ha beneficiato del consulto ginecologico di decorso programmato, dove si è segnalata una gravidanza regolare e da prevedere un prossimo controllo di continuità tra circa quattro settimane (cfr. atto SEM n. [...]-47/2). L. In data 15 maggio 2020, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in via supercautelare (cfr. risultanze processuali). M. Il (...) maggio 2020, la richiedente ha allegato dei dolori lombari lievi alla schiena, i quali sono stati messi in relazione dal medico consultato verosimilmente con la gravidanza, e prescritta l'assunzione di un analgesico (Paracetamolo) al bisogno, da assumere al massimo tre-quattro volte al giorno (cfr. F2 del [...] maggio 2020 agli atti SEM). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato invece inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità di prime cure ha in primo luogo ritenuto che l'Italia è competente per la trattazione della domanda d'asilo della richiedente, visto che ella era titolare di un visto valido rilasciato dal succitato Stato membro e malgrado le autorità italiane non abbiano risposto alla richiesta della SEM entro il termine legalmente prescritto. L'obiezione sollevata dall'interessata in merito alla competenza, non sarebbe inoltre in grado di confutarne la fondatezza. In secondo luogo, poiché ella si troverebbe in una fase precoce di gravidanza, e partendo dal presupposto che il suo trasferimento nella vicina Penisola avverrà prima della nascita del suo bambino, la giurisprudenza del Tribunale di cui alla sentenza di riferimento E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (prevista per la pubblicazione quale DTAF) non si applicherebbe e non sarebbe quindi necessario ottenere delle garanzie specifiche da parte delle autorità italiane prima del suo trasferimento. L'autorità inferiore ha tuttavia osservato che, se il bambino dovesse nascere prima del trasferimento della richiedente verso l'Italia, informerà le autorità italiane e provvederà a sospendere l'esecuzione dell'allontanamento fintanto che non verranno fornite da queste ultime le specifiche garanzie in merito all'accoglienza dell'interessata e del figlio su suolo italiano, come previsto dalla sentenza del Tribunale summenzionata. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che l'Italia - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), così come sarebbe firmataria della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 e della CEDU - non sussisterebbero delle carenze sistemiche nel suo sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Pertanto, si potrebbe partire dal presupposto che la ricorrente non sarà esposta a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrà a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrà rinviata nel suo Paese d'origine o di provenienza, senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero infine motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la sua domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. Circa la mancata applicazione della clausola di sovranità dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l'autorità inferiore ha essenzialmente rilevato che, basandosi sia sulle varie visite ed esami esperiti, che sulle informazioni raccolte presso il servizio Medic-Help, emergerebbe un quadro clinico chiaro ed una situazione medica stabile, sia dal profilo cardiologico che psicologico dello stato di salute della ricorrente, come pure della sua gravidanza. Pertanto, un ulteriore approfondimento medico-sanitario non sarebbe necessario per la valutazione dell'applicazione della clausola di sovranità. Non vi sarebbero inoltre agli occhi della SEM ulteriori patologie rispetto a quelle già riscontrate ed in trattamento con una terapia adeguata, tra l'altro già a sua conoscenza ed in cura in patria, e le stesse non sarebbero neppure di una gravità tale da essere costitutive di una violazione dell'art. 3 CEDU e pertanto da rappresentare un ostacolo al suo trasferimento in Italia. Neppure l'entrata in vigore del decreto-legge 113/2018 (detto anche "decreto Salvini") in merito al sistema di accoglienza in Italia, non rimetterebbe in questione l'accesso alle cure medico-sanitarie per i richiedenti l'asilo, e non modificherebbe la loro situazione rispetto all'assetto precedente. Si potrebbe pertanto presumere che l'Italia fornirebbe le cure mediche adeguate e garantirebbe l'accesso necessario alle stesse. Il suo stato di salute, non sarebbe peraltro equiparabile a dei gravi problemi di salute così come previsto nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 summenzionata. Da ultimo, neppure il Coronavirus, non pregiudicherebbe all'ammissibilità, all'esigibilità ed alla praticabilità dell'esecuzione del suo trasferimento, in quanto si tratterebbe di una situazione temporanea. Essendo che soltanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il seguito della procedura Dublino, quest'ultima verrebbe valutata in modo definitivo soltanto poco prima del suo trasferimento, informando di conseguenza ed anticipatamente le autorità italiane preposte circa il suo stato di salute come pure in merito ad i trattamenti di cui necessita. 5.2 Nel suo ricorso, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa le conclusioni dell'autorità resistente. Ella ritiene in primo luogo che l'autorità inferiore abbia accertato in modo incompleto il suo stato di salute, violando il principio inquisitorio ed il diritto di essere sentito. Invero, malgrado la SEM abbia ritenuto necessario richiedere delle precisazioni ed una valutazione sulle problematiche valetudinarie della ricorrente al (...), tuttavia sarebbe poco comprensibile perché tale accertamento sia stato fatto via scambio di messaggi elettronici. Questo poiché, a fronte della situazione iniziale e della complessità medica dovuta alle diverse problematiche - psicologiche, cardiologiche e di assunzione dei medicamenti in combinazione con la gravidanza - sarebbe stato più opportuno, richiedere al personale medico un rapporto riassuntivo circa lo stato di salute della stessa. Per di più un messaggio elettronico non avrebbe lo stesso valore probatorio e non sarebbe valutabile chi avrebbe riassunto lo stato di salute dell'insorgente e secondo quali documenti, e non sarebbe neppure stata data la possibilità alla ricorrente di esprimersi prima della presa di decisione sul contenuto dello stesso messaggio elettronico, sul quale si sarebbe basata, a titolo primario, la valutazione della SEM contenuta nella decisione avversata. Nella comunicazione elettronica di (...), sarebbe inoltre stato riportato, a torto, che la richiedente non avrebbe mai annunciato dei problemi psicologici, essendo agli atti ravvisabile il contrario. Sarebbe stato indicato anche in questo caso, richiedere l'avviso dei medici specialisti che l'hanno avuta in cura, invece di basarsi su una mail. In seguito, riportando alcuni eventi e citando alcune sentenze sia della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) che dello scrivente Tribunale, circa la situazione di accoglienza e di procedura dei richiedenti l'asilo in Italia nell'ambito della procedura Dublino, l'insorgente ha ritenuto che la situazione predetta sarebbe recentemente peggiorata. Tale situazione già difficile, si sarebbe ulteriormente aggravata con l'insorgenza dell'attuale pandemia di Coronavirus (detto anche Covid-19), che secondo diverse fonti avrebbe comportato la chiusura di diverse "Questure", presso le quali dovrebbe essere fatta la registrazione per poter beneficiare di cure mediche su suolo italiano, come pure la vita pubblica sarebbe seriamente limitata e l'infrastruttura medica sarebbe fortemente gravata. Alla luce di tali elementi, la richiedente in stato di gravidanza con gli allegati problemi di salute - che a parte per il passaggio nel viaggio d'espatrio, non si sarebbe trattenuta oltre in Italia, e dovrebbe inoltre ancora presentarvi una domanda d'asilo - sarebbe confrontata con delle condizioni d'accoglienza maggiormente difficili, in particolare dal profilo amministrativo, e bisognerebbe quindi dedurre dalle stesse, che ella rimarrà senza cure mediche ed alloggio se dovesse essere rinviata in Italia. Proseguendo nell'analisi, la ricorrente ritiene che l'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, abbia pure misconosciuto che il suo stato di salute - e le conseguenti problematiche psicologiche e cardiologiche - sarebbe in relazione con la sua gravidanza. In tal senso, ella assumerebbe ancora dei medicamenti come in precedenza che, in ordine alla sua gestazione, necessitano di una presa a carico medica. Inoltre, come risulterebbe dall'evento del (...), dove ella sarebbe dovuta essere trasportata d'urgenza all'ospedale, come pure dalla successiva valutazione medica, che le problematiche cardiologiche, psichiche e la gravidanza - per la quale non si potrebbe peraltro escludere che possano insorgere nel futuro eventuali complicanze - abbiano un'interazione reciproca. Pertanto ella dovrebbe essere seguita medicalmente, altrimenti la sua salute o quella del suo bambino non ancora nato, potrebbero venire seriamente compromesse. Anche ritenuto come l'autorità inferiore non potrebbe valutare da quando i trasferimenti verso l'Italia potranno essere ripresi ed in quale stato di salute e di gravidanza si troverà la richiedente in tale momento, come pure la situazione generale in Italia. Riguardo quest'ultima evenienza la SEM avrebbe pure dovuto concretamente pronunciarsi circa l'applicazione nel caso di specie della clausola di sovranità per motivi umanitari. Il fatto che l'autorità inferiore si sia espressa in merito con una formulazione generica invece che esaminare la situazione concreta dell'insorgente, rappresenterebbe dipoi una violazione del suo obbligo di motivare sufficientemente la sua decisione come pure esatto dal Tribunale nella DTAF 2015/9. In sunto quindi, l'attuale situazione in Italia, così come l'assenza di accertamenti medici necessari, comporterebbe in caso di un trasferimento della ricorrente un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU. Da ultimo, la ricorrente ritiene che visto il suo statuto di giovane donna sola, in combinazione con il suo stato di salute e la sua gravidanza, sarebbe da qualificare come persona particolarmente vulnerabile. Pertanto la SEM, nel caso in cui avesse ritenuto una non entrata nel merito, avrebbe dovuto richiedere le garanzie specifiche, e pregresse al suo trasferimento, all'Italia. Questo anche in quanto la sua gravidanza, sempre che il suo allontanamento sia effettivamente possibile prima della nascita del figlio, si troverà in uno stadio avanzato. Inoltre, ella necessiterebbe di un seguito medico sia per quanto concerne le sue problematiche al cuore che riguardo ai medicamenti che assume, ed inoltre dei consulti ginecologici di decorso risulterebbero essere indispensabili. Se invece il bambino dovesse nascere in Svizzera, nella decisione della SEM non sarebbe sufficientemente chiaro quando le stesse verrebbero richieste, e non adempirebbe le condizioni poste nella sua giurisprudenza dal Tribunale, come neppure gli obblighi internazionali della Svizzera, poiché le stesse verrebbero prese al di fuori di qualsiasi decisione, e quindi non sarebbero soggette ad un controllo giurisdizionale.
6. In limine, appare necessario esaminare dapprima le censure formali sollevate dalla ricorrente nel gravame, ovvero un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti per quanto attiene il suo stato di salute (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come pure la violazione del suo diritto di essere sentita (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], e per la procedura amministrativa federale regolamentato agli art. 26 e seg. PA) sia riguardo un mezzo di prova utilizzato dalla SEM nella sua decisione, che circa la carente motivazione dell'applicazione della clausola di sovranità al suo caso specifico nella decisione impugnata (art. 35 PA). 6.1 Nella presente disamina, le censure formali non sono atte a condurre alla cassazione della decisione avversata (per la violazione del principio inquisitorio si veda la sentenza D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1 con ulteriori riferimenti citati; e per la violazione del diritto di essere sentito cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5; cfr. anche sull'argomento tra le tante le sentenze del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3 con ulteriori riferimenti ivi citati). 6.2 Invero, a differenza delle allegazioni della ricorrente inerente un accertamento inesatto ed incompleto del suo stato di salute da parte dell'autorità inferiore, v'è innanzitutto da rimarcare che ella è stata visitata dal (...) di B._______ in data (...), dove il medico consultato aveva segnatamente proposto di segnalarla al (...) per le riferite problematiche psichiatriche (cfr. atto SEM n. [...]-17/3). Tuttavia, gli asseriti problemi psicologici e psichiatrici, non sono emersi in alcun modo, né stati più segnalati dalla stessa nei successivi controlli medici, avvenuti dopo l'arrivo della richiedente al (...) (generici: cfr. atti SEM n. [...]-24/2, n. [...]-26/2, n. [...]-31/2 e F2 del [...] maggio 2020; ginecologici: cfr. atti SEM n. [...]-25/3, n. [...]-33/5, n. [...]-34/4 e n. [...]-47/2 e cardiologici: cfr. atti SEM n. [...]-27/4 e n. [...]-33/5). Invero, a parte un'iniziale insicurezza legata alla sua gravidanza (cfr. atto SEM n. [...]-25/3), come pure sempre per il suo stato interessante dovuta ad un timore per il figlio che porta in grembo (cfr. atto SEM n. [...]-33/5), nonché da ultimo per le paure notturne e le difficoltà di sonno (cfr. atto SEM n. [...]-26/2), i medici - anche specialisti consultati - non hanno osservato alcuna problematica dal profilo psicologico o psichiatrico, descrivendo il suo stato generale come buono (cfr. in particolare atti SEM n. [...]-26/2 e n. [...]-27/4). Pertanto, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, non si ravvisa alcun errore nel riassunto proposto con il messaggio elettronico del (...) aprile 2020 da parte del (...) del (...), dove si segnala che la ricorrente non avrebbe mai asserito di soffrire di problemi psichiatrici. Altresì, al contrario di quanto affermato nel ricorso, nella decisione impugnata la SEM ha descritto in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione medica che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione, e non si è basata soltanto o primariamente sul messaggio elettronico del (...) aprile 2020. Non vi era inoltre necessità di concedere d'ufficio già in corso di procedura tale scambio di messaggi elettronici in compulsazione, perché l'interessata potesse pronunciarsi anticipatamente sullo stesso. Invero, quand'anche non sia decisivo sapere se detto mezzo di prova fosse o meno rilevante per il giudizio, dovendosi dare la possibilità al diretto interessato di valutarne la portata (cfr. sentenza del Tribunale A-7021/2007 del 21 aprile 2008, consid. 6.6; Waldmann/Oeschger in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 60 ad art. 26), resta il fatto che non risulta dagli atti che l'insorgente ne abbia fatto richiesta in corso di procedura. Comunque sia, godendo questo Tribunale di pieno potere di cognizione sulla questione, ed avendo la ricorrente potuto prendere visione anche di questo mezzo di prova e censurarlo nel gravame con piena cognizione di causa, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe ad ogni modo da considerarsi sanata. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha altresì dettagliato la sua analisi in modo pertinente, nonché spiegato in particolare gli elementi che avrebbe utilizzato per giungere ad un giudizio conclusivo riguardo allo stato di salute dell'insorgente. Dalle considerazioni esposte, il Tribunale giunge quindi alla conclusione che dal profilo medico i fatti sono stati sufficientemente acclarati e non si ravvisa pertanto nel procedere della SEM alcuna violazione del principio inquisitorio o del diritto di essere sentito della ricorrente. 6.3 Per il resto, non si individua nel provvedimento impugnato, alcuna carente motivazione dal profilo della clausola di sovranità a differenza di quanto censurato dalla ricorrente nel gravame. Invero, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 - disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III - se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Nel caso di specie l'autorità di prime cure ha tenuto conto nelle sue considerazioni dei fatti allegati dall'interessata suscettibili di costituire dei "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 - in particolare per quanto attiene il suo stato di salute -, e pertanto, a prescindere dalla formulazione generica delle norme legali che prevedono la clausola di sovranità presente nella decisione impugnata, l'autorità inferiore si è chinata concretamente sulla situazione della ricorrente anche per verificare l'applicazione o meno della predetta clausola al caso specifico. Se tuttavia la SEM - conoscendo ed avendo pure motivato in tal senso la decisione avversata in ordine alla vigente situazione in Italia ed alla recente giurisprudenza del Tribunale in relazione ai nuclei familiari nonché ai richiedenti l'asilo che soffrono di gravi problematiche di salute nel caso di un loro trasferimento in Italia (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019) - è giunta ad una valutazione giuridica differente sulla vulnerabilità della ricorrente rispetto a quest'ultima (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg.), ciò non è costitutivo di una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore (art. 35 PA), derivante dal diritto di essere sentito.
7. Chiariti tali aspetti, dal profilo materiale, occorre ora chiedersi se l'autorità inferiore, che nella decisione del 6 maggio 2020 ha ritenuto data la competenza dell'Italia e non ha riscontrato degli ostacoli al trasferimento dell'insorgente verso tale Paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultima. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come risulta essere il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). 7.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 7.5 Lo Stato membro competente in forza del succitato Regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri (cfr. art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, che rinvia ai par. 1, 2 e 3 della medesima disposizione). 7.6 Altresì, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
8. Nel caso di specie, sia dai riscontri «CS-VIS», che dalle dichiarazioni della stessa interessata (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 5; verbale 2, pag. 1), risulta che la predetta è entrata in Italia - e questo anche se soltanto facendo scalo nella vicina Penisola nel suo viaggio d'espatrio - con un visto regolarmente rilasciato dal precitato Stato membro il (...) presso il consolato italiano di C._______, e con una validità dello stesso dal (...) al (...). Su tali presupposti, il (...), l'autorità svizzera preposta ha presentato all' autorità omologa italiana, entro i termini fissati sia per l'applicazione dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III che dell'art. 21 par. 1 secondo comma Regolamento Dublino III, una domanda di presa in carico ai sensi dell'art. 12 par. 4 del precitato Regolamento. Non avendo risposto entro il termine di due mesi previsto dall'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, l'autorità inferiore poteva legittimamente partire dal presupposto che l'Italia abbia tacitamente accettato la richiesta di presa in carico della richiedente e che sia divenuta responsabile per la trattazione dell'eventuale procedura d'asilo della ricorrente a partire dal (...) (cfr. atto SEM n. [...]-36/1). Ciò comporta l'obbligo di presa in carico dell'interessata nonché di prendere disposizioni appropriate all'arrivo della stessa da parte italiana, così come disposto dall'art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III. Ne deriva quindi che, la competenza dell'Italia risulta di principio data nella presente disamina. L'allegazione generica e per nulla resa verosimile o provata dalla ricorrente in corso di procedura, che ella venga rinviata nel suo Paese d'origine da parte dell'Italia, poiché le avrebbe concesso un visto d'entrata (cfr. verbale 2, pag. 2), non è atta a confutare tale conclusione. Invero, nel caso in disamina, la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderla in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione - che potrà essere depositata dall'insorgente una volta giunta in tale Paese - in violazione della direttiva procedura, di cui è firmataria anche l'Italia. Ella non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese. 9. 9.1 Per quanto attiene la situazione d'accoglienza per i richiedenti asilo nella vicina Penisola, il Tribunale ha analizzato recentemente i cambiamenti intervenuti dal profilo fattuale e legislativo nel predetto Paese nella sentenza di riferimento E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (cfr. consid. 6.2 segg.), ed è giunto alla conclusione che anche se il sistema d'asilo italiano presenta un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza (cfr. consid. 6.2; ed in particolare consid. 6.2.4, 6.2.7 e 6.2.8), tuttavia non possono essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel sistema d'accoglienza in Italia, malgrado le importanti modifiche introdotte dal "decreto Salvini" (cfr. ibidem, consid. 6.3). Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. ibidem, consid. 6.4; cfr. anche sull'argomento tra le altre la sentenza del Tribunale D-1979/2020 del 21 aprile 2020 consid. 10). 9.2 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente nella presente disamina. 10. 10.1 Tuttavia, la presunzione di sicurezza sopra esposta (cfr. consid. 9.1) può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità italiane non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; sentenza di riferimento E-962/2019 consid. 5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 10.2 Sempre nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 precitata, la scrivente autorità ha stabilito che, tenuto conto della situazione attuale del sistema di accoglienza in Italia e dei cambiamenti intervenuti dopo l'entrata in vigore del "decreto Salvini", sia nel caso di trasferimenti Dublino di famiglie con bambini (in applicazione sia della giurisprudenza della CorteEDU esposta nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, che concretizzata nella giurisprudenza dello scrivente Tribunale nella DTAF 2015/4 in particolare consid. 4.3 e per le garanzie fornite dall'Italia cfr. DTAF 2016/2 consid. 5 ) che di richiedenti l'asilo affetti da malattie (somatiche o psichiche) gravi o croniche - ovvero persone il cui stato di salute peggiorerebbe seriamente in caso d'interruzione, anche breve, del loro trattamento - le autorità svizzere devono richiedere delle garanzie scritte individuali e preliminari da parte delle autorità italiane, in particolare per quanto concerne l'accesso immediato (già all'arrivo in Italia) ad una presa in carico medica e ad un alloggio adatti (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 8.3.4 per le famiglie; consid. 7.4.3 per le persone con malattie gravi o croniche). In assenza di tali garanzie il trasferimento è da considerarsi illecito (cfr. sentenza di riferimento E-962/2019 consid. 7.4, ed in particolare per le persone con patologie gravi o croniche consid. 7.4.3). 10.3 Nella presente disamina tuttavia, al contrario delle argomentazioni proposte con il gravame dalla ricorrente, ella non rientra nelle succitate categorie. La ricorrente risulta essere una giovane donna gravida, che secondo la documentazione medica si trova ad uno stadio iniziale della sua gravidanza (il termine per la nascita del bambino è stato posto al [...]; cfr. atto SEM n. [...]-34/4), e fino ad ora con decorso senza problematiche particolari, in quanto anche l'evento di sincope vasovagale del (...) non ha comportato alcun effetto negativo sul seguito della sua gravidanza. Dal profilo cardiaco, le allegate dispnee che l'interessata accuserebbe e per le quali assumerebbe il Propanolol già da diversi anni, non sarebbero inoltre da ricondurre a dei problemi cardiaci, ma piuttosto secondo il cardiologo consultato ad un'asma bronchiale. Circa invece la paresi facciale che la richiedente avrebbe dichiarato aver avuto all'età di (...) anni in Iran, il cardiologo ha concluso per un'ostruzione del setto atriale, che spiegherebbe l'assunzione del medicamento Plavix a suo tempo, che secondo il medico specialista potrebbe anche essere abbandonato quale medicamento durante la gravidanza (cfr. anche supra lett. F). Da tale quadro, risulta quindi pacificamente che le problematiche di salute della ricorrente non sono a tal punto gravi da rappresentare un ostacolo all'esecuzione del trasferimento della ricorrente, in quanto le dispnee che la medesima accusa sono state già da tempo trattate con dei medicamenti. Neppure i lievi dolori lombari alla schiena, lamentati dall'insorgente il (...) maggio 2020, e la prescrizione di un analgesico al bisogno (cfr. anche supra lett. M), sono atti a mutare tale conclusione. Inoltre non ci si trova in una delle costellazioni previste dalla giurisprudenza della CorteEDU (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1, giurisprudenza precisata successivamente nella sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Invero, nel caso della ricorrente non ci troviamo dinanzi ad uno stato di salute di particolare gravità. Seppur risulta corretto che l'insorgente, essendo in stato di gravidanza, necessiterà secondo anche l'ultima visita del (...), di controlli ginecologici regolari (a circa quattro settimane il prossimo), tuttavia una gravidanza che come quella della ricorrente ha un decorso sino ad oggi normale e che si trova ad uno stadio iniziale, non comporterà delle gravi sofferenze dal profilo medico, a tal punto che, dopo l'arrivo in Italia, risulti necessaria una presa in carico medica immediata ed ininterrotta secondo la giurisprudenza succitata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1026/2020 del 4 marzo 2020 consid. 5.4). Anche in combinazione con le problematiche di dispnee ed i medicamenti che la stessa starebbe ancora assumendo, come pure con le asserite problematiche psicologiche, non ne risulta uno stato valetudinario che sarebbe contrario all'art. 3 CEDU secondo la giurisprudenza della CorteEDU precitata, nel caso di un suo trasferimento in Italia. Lo stato di salute della ricorrente verrà inoltre preso in considerazione al momento del trasferimento, e sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa, dettagliata e completa le autorità italiane dell'arrivo, degli eventuali problemi di salute dell'insorgente e dei farmaci che la stessa assume (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III), come peraltro già comunicato per la sua gravidanza (cfr. atto SEM n. [...]-40/1). 10.4 Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l'Italia, dispone di una sufficiente infrastruttura sanitaria (tra le tante: sentenze del Tribunale E-1026/2020 consid. 5.5; E-6298/2019 del 5 dicembre 2019 e F-4617/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 5.3). Inoltre, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Anche se nella prassi l'accesso al sistema di salute italiano può subire attualmente dei ritardi, tuttavia le prestazioni di pronto soccorso risultano sostanzialmente essere garantite (cfr. sentenze del Tribunale E-1026/2020 consid. 5.5, E-962/2019 consid. 6.2.7). Anche le problematiche legate alla pandemia di Coronavirus sollevate dalla ricorrente nel gravame, non permettono di giungere ad una diversa conclusione rispetto a quella di cui nell'impugnata decisione. La situazione attuale risulta invero solamente una circostanza transitoria che, sebbene giustifichi una temporanea sospensione del trasferimento, non impedisce che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1827/2020 del 9 aprile 2020, F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Dipoi, il bambino della ricorrente dovrebbe venire alla luce nell'(...) del (...), e quindi, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente nel suo gravame, l'autorità di prime cure ha stabilito a giusto titolo che se ella dovesse partorire prima del suo trasferimento verso l'Italia, richiederebbe le garanzie sufficienti alla stessa, perché in particolare venga assicurato un appropriato alloggio al nucleo familiare secondo la giurisprudenza summenzionata. Ma, poiché al momento (ovvero prima della nascita del bambino della ricorrente) non ci si trova in una situazione simile ad un nucleo familiare così come predisposto dalla giurisprudenza succitata, la richiedente non rientra nella predetta categoria, e la giurisprudenza inerente la famiglia non può esserle applicata a titolo eventuale ed anticipatamente (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-440/2019 del 12 febbraio 2019 con ulteriori riferimenti ivi citati). 10.5 Per il resto, la ricorrente, come da ella stessa ricordato nel gravame, non ha presentato in Italia alcuna domanda d'asilo, e risulta di conseguenza suo obbligo chiedere protezione alle autorità italiane. Altresì, se, dopo il suo trasferimento in Italia, ella dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva precitata, o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà alla medesima sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Nella fattispecie non figurano inoltre - a parte delle generiche allegazioni - indizi oggettivi, concreti e seri, che permettano di concludere che in caso di un suo trasferimento in Italia la ricorrente sarebbe durevolmente privata del sostentamento minimo e rischierebbe di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, di cui anche l'Italia è Stato firmatario. Inoltre, il Paese in questione è legato alla CartaUE, e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. 10.6 Ne discende quindi che la ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, e questo in particolare senza la richiesta di speciali garanzie individuali pregresse allo Stato membro competente. 11. 11.1 Da ultimo, la ricorrente con le sue censure circa la situazione attuale in Italia e la sua particolare vulnerabilità quale donna sola, in attesa di un figlio, e con problematiche di salute, postula l'applicazione della clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, rispettivamente della clausola per motivi umanitari prevista all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 11.2 Come già sopra considerato (cfr. consid. 6.3), la SEM ha stabilito in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti, anche sotto il profilo delle succitate clausole. Circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono del resto elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
12. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della precitata norma da parte della Svizzera, l'Italia permane competente per l'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 del predetto.
13. Alla luce di quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
14. Visto tutto quanto sopra, il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia della ricorrente, confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate il 15 maggio 2020.
15. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
16. Da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
18. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le misure supercautelari pronunciate il 15 maggio 2020 sono revocate.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: [1]