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D-1979/2020

D-1979/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...) gennaio 2020 l'interessato, cittadino del Gambia, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, indicando in particolare di essere nato il (...) (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). B. Le successive indagini svolte dall'autorità inferiore, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati «EURODAC», l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Italia l'(...) (cfr. atto SEM n. [...]-7/2). C. Il (...) gennaio 2020, il richiedente asilo ha sottoscritto un mandato di rappresentanza legale con il suo attuale patrocinatore, nel quale segnatamente era stata dapprima indicata la data di nascita (...), tracciata con un segno di penna e corretta, sempre a penna, con la data del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-12/1). D. Per il tramite di una richiesta d'informazioni ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), il (...) la SEM ha invitato le autorità italiane competenti a fornire in particolare i dati anagrafici dell'interessato con i quali è conosciuto in Italia e ad indicare quale è lo statuto del medesimo presso il predetto Paese (cfr. atti SEM n. [...]-14/3 e n. [...]-15/1). Le autorità italiane hanno risposto il (...) (cfr. atti SEM n. [...]-18/2 e n. [...]-19/2), fornendo i nominativi con i quali il richiedente sarebbe conosciuto in Italia. Inoltre hanno segnalato che il medesimo è titolare di un permesso di soggiorno italiano a causa della sua richiesta d'asilo con scadenza il (...), oltreché il medesimo avrebbe presentato un ricorso contro il rifiuto della sua domanda d'asilo (cfr. atti SEM succitati). E. Essendo che il richiedente si è dichiarato minorenne nel corso di procedura, il (...) febbraio 2020, l'autorità inferiore ha svolto con il richiedente un'audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (RMNA). Nel corso della medesima egli è stato interrogato in particolare in merito alla sua età anagrafica ed ai documenti di cui era in possesso al suo arrivo in Svizzera - un permesso di soggiorno italiano emesso il (...) e valido sino al (...) ed una carta d'identità per stranieri italiana non valida per l'espatrio, rilasciata il (...) e valida fino al (...) (cfr. anche atto SEM n. [...]-13/2) -. Altresì, gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla sua presunta età, all'eventuale competenza dell'Italia ed ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno nel predetto paese, così come riguardo al suo stato di salute (cfr. atto SEM n. [...]-21/12; di seguito: verbale). Durante la stessa audizione, la SEM ha informato il richiedente che, sulla base delle sue allegazioni, egli non avrebbe reso verosimile di essere minorenne, e quindi per il proseguo della procedura d'asilo egli sarebbe stato considerato quale maggiorenne, modificando la sua data di nascita con il (...) (cfr. verbale, p.to 8.01, pag. 11 e atto SEM n. [...]-20/1). F. Il (...) la SEM ha richiesto all'autorità italiana competente, la ripresa in carico del richiedente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...]-29/7 e n. [...]-30/4). Non avendo ricevuto una risposta in merito entro i termini legali posti dal predetto Regolamento, l'autorità svizzera competente ha ritenuto che l'Italia sia divenuta responsabile per l'esame della domanda d'asilo del richiedente dal (...), comunicando la stessa risultanza alle autorità della vicina Penisola (cfr. atti SEM n. [...]-38/1 e n. [...]-39/3). G. Dal profilo medico, anche su segnalazione della sua rappresentante legale (cfr. atto SEM n. [...]-23/1), il richiedente ha beneficiato di un consulto neuropsichiatrico d'urgenza (cfr. atto SEM n. [...]-17/2), nonché di una visita medica il (...) a causa di prurito in tutto il corpo, soprattutto al tronco ed al viso, nel corso della quale sono stati svolti degli esami del sangue per ulteriori accertamenti (cfr. atto SEM n. [...]-31/10), i quali risultati sono stati in seguito comunicati al richiedente durante un consulto successivo (cfr. atto SEM n. [...]-36/6). H. Con decisione del 24 marzo 2020, notificata il 2 aprile 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-43/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso l'Italia, come pure incaricando il D._______ dell'esecuzione della decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. I. A seguito di una caduta durante un'attività sportiva, il ricorrente ha ricevuto una consultazione specialistica presso l'E._______ il (...), con diagnosi di contusione alla mano (...), senza frattura a seguito di referto radiologico, nonché di contusione frontale al cranio con escoriazione frontale (...) e debole locale dolenza al tatto (cfr. atti SEM n. [...]-41/2 e n. [...]-44/2). J. Il 9 aprile 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare; nonché a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni affinché effettui una nuova valutazione in merito all'applicazione della clausola di sovranità ex art. 29 (recte:29a) dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Contestualmente, il ricorrente ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. K. In data 14 aprile 2020, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in via supercautelare (cfr. risultanze processuali). L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 L'autorità inferiore, nella sua decisione, ha dapprima constatato che l'Italia è competente per la trattazione della domanda d'asilo del richiedente, e le allegazioni del ricorrente non muterebbero tale conclusione. In seguito, in assenza di documenti d'identità e sulla base dell'apprezzamento delle dichiarazioni ritenute contraddittorie, imprecise ed approssimative rilasciate dall'insorgente, nonché della documentazione in suo possesso e dalle informazioni assunte dalla SEM, quest'ultima ha ritenuto che l'interessato non abbia reso verosimile la sua minore età. Di conseguenza, ha quindi considerato il ricorrente quale persona maggiorenne ritenendo che lo stesso non potesse avvalersi delle disposizioni del Regolamento Dublino III riguardanti i minorenni. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha rilevato che, malgrado l'Italia sia confrontata con alcune difficoltà in relazione alla presa in carico dei richiedenti l'asilo, non sussisterebbero delle carenze sistemiche nel suo sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Inoltre, in merito alle allegazioni dell'interessato che in Italia sarebbe costretto a dormire per strada, la SEM ha rilevato che le autorità svizzere potrebbero legittimamente presumere il rispetto degli obblighi minimi di presa a carico dei richiedenti l'asilo da parte dell'Italia, in conformità con la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e con la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura). Neppure l'entrata in vigore del decreto-legge 113/2018 (detto anche "decreto Salvini") in merito al sistema di accoglienza in Italia, non permetterebbe di confutare la presunzione secondo la quale il precitato paese rispetterebbe i suoi obblighi internazionali. D'un canto tramite la circolare dell'8 gennaio 2019, l'(...) italiana avrebbe comunicato che le strutture designate sarebbero adeguate ed atte a garantire la protezione dei diritti fondamentali. D'altro canto, le strutture di prima accoglienza dove vengono alloggiati i richiedenti l'asilo, offrirebbero delle prestazioni e dei servizi durante tutto il corso della procedura d'asilo denominati "assistenza essenziale". Inoltre l'attuale mansionario di tali strutture prevedrebbe una serie di servizi che dovrebbero essere assicurati. Infine, visto che il flusso migratorio così come le domande d'asilo registrate in Italia sarebbero in diminuzione, tale evoluzione avrebbe avuto un'incidenza sulla capacità degli alloggi, considerando inoltre che le autorità italiane avrebbero compiuto degli sforzi considerevoli per accrescere le loro capacità in materia d'accoglienza. Pertanto, nel caso specifico, non vi sarebbe luogo di procedere ad ulteriori investigazioni supplementari. Anche nel caso in cui una decisione riguardo al suo ricorso fosse stata resa nel frattempo da parte dell'Italia, e risultasse che la sua domanda d'asilo sia stata respinta, la natura del sostegno a cui avrebbe diritto nel predetto Paese dipenderebbe dalla legislazione nazionale in vigore e l'Italia rimarrebbe competente per la sua procedura sino all'esecuzione del suo rinvio. Altresì non sussisterebbero degli elementi concreti che indichino che l'Italia non rispetti i suoi obblighi internazionali, in particolare relativi all'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e all'art. 3 CEDU, come pure in violazione del principio di non-respingimento, e che la sua procedura di asilo e di allontanamento non sia attuata correttamente. Non esisterebbero infine motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la sua domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. In relazione alla mancata applicazione nel caso di specie della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, la SEM ha segnatamente rilevato, circa lo stato di salute del ricorrente, che non risulterebbe dagli atti che egli soffra di malattie gravi o croniche che necessitino di un'assistenza immediata, e rispetto ai suoi problemi di salute relativi alla pelle ed agli esami del sangue effettuati, essi non apparirebbero di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento. Per quanto attiene poi gli asseriti maltrattamenti che avrebbe subito in F._______, gli stessi oltreché non essere stati in alcun modo dettagliati e dimostrati, non risulterebbe che egli abbia sviluppato dei disturbi psicologici direttamente legati a tali eventi. Se tuttavia un'assistenza medica dovesse risultare necessaria in futuro, non sarebbe comunque a mente della SEM a tal punto specifica da dover dubitare della sua disponibilità in Italia, ove vi sarebbe un'infrastruttura sanitaria sufficiente. Neppure esisterebbero degli elementi che inducano a pensare che il suddetto Paese avrebbe privato l'interessato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro. Essendo che soltanto la capacità al trasferimento è decisiva per il seguito della procedura Dublino, quest'ultima sarà valutata in modo definitivo poco prima del suo trasferimento, informando di conseguenza le autorità italiane sul suo stato di salute prima del suo rinvio. Altresì, il Regolamento Dublino non prevedrebbe che lo Stato membro richiedente proceda a delle verifiche supplementari con l'obiettivo di assicurarsi che la presa a carico del richiedente da trasferire sia adeguata nello Stato membro responsabile, ma si limiterebbe unicamente alla trasmissione delle modalità di trasferimento e, se del caso, della documentazione medica. Non vi sarebbero inoltre altri motivi ostativi al trasferimento dell'interessato, essendo in particolare giovane, senza una famiglia a carico e senza alcun legame particolare con la Svizzera. In conclusione non sussisterebbero quindi dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 4.2 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti (tra i quali, probabilmente per un refuso, è stato introdotto un paragrafo inerente una decisione della SEM di non entrata nel merito e di allontanamento dalla Svizzera verso la G._______ del [...], cfr. pag. 2 del memoriale ricorsuale), l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore. Egli confuta dapprima la conclusione dell'autorità di prime cure relativa alla sua maggiore età. Invero, l'inesattezza e l'incoerenza delle allegazioni da lui rese in merito alla sua età anagrafica, sarebbero d'un canto ascrivibili al contesto sociale e culturale molto svantaggiato dal quale egli proverrebbe oltreché dal suo analfabetismo, e d'altro canto al viaggio intrapreso ed all'esperienza del carcere e delle torture che avrebbe subito in F._______. A causa di tali elementi, egli avrebbe fornito una data di nascita puramente casuale alle autorità italiane, e ciò spiegherebbe a mente del ricorrente la sua confusione rispetto alla sua età. Tuttavia, poiché in merito permarrebbero dei dubbi, anche citando alcuni passi della sentenza del Tribunale D-401/2020 del 27 gennaio 2020, il ricorrente conclude che non potrebbe essere ritenuto maggiorenne, in assenza di una perizia medica atta a stabilire la sua età anagrafica con un sufficiente grado di certezza scientifica come sarebbe prassi in situazioni analoghe. Pertanto la decisione impugnata andrebbe annullata per istruzione incompleta dei fatti determinanti, come pure per il dovere di protezione che si imporrebbe alla Svizzera nei confronti di persone vulnerabili, tra le quali rientrerebbe il richiedente se ritenuto minorenne, e questo anche tenendo conto dei rischi attuali derivanti dal drammatico peggioramento delle condizioni di accoglienza e di procedura in Italia. Invero, anche a seguito del "decreto Salvini", e come si sarebbe espresso pure il Tribunale nella sua sentenza E-962/2019, l'Italia non sarebbe di fatto più in grado di prendersi cura dei casi vulnerabili. La SEM non avrebbe inoltre richiesto ed ottenuto le necessarie garanzie di un alloggio adeguato alla situazione del ricorrente, possibile minorenne, e quindi in relazione alla sua effettiva sistemazione ed accoglienza in Italia. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente rileva che il termine di partenza espresso nel dispositivo da parte della SEM, sarebbe a tutt'oggi impossibile da rispettare. Questo poiché d'un canto con comunicato stampa del 26 febbraio 2020, a fronte dell'espansione del Coronavirus (detto anche Covid-19) in Italia, la SEM avrebbe dovuto sospendere i trasferimenti previsti per l'Italia nell'ambito della procedura Dublino. D'altro canto, la situazione pandemica internazionale avrebbe particolarmente toccato l'Italia, esplicando verosimilmente un grande impatto sulla capacità di accoglienza delle sue strutture e dei servizi in materia d'asilo. Il ricorrente verrebbe dipoi trasferito in un Paese che si troverebbe attualmente confrontato con una grave emergenza sanitaria, rischiando verosimilmente di raffrontarsi con delle gravi difficoltà di accesso alle cure mediche in caso di necessità. Altresì, nel provvedimento sindacato non vi sarebbe alcuna menzione a tale emergenza sanitaria, aspetto che apparirebbe prodromico a qualsiasi decisione di rinvio, soprattutto

Erwägungen (30 Absätze)

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

E. 6.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 3.3).

E. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191; tra le tante sentenza del Tribunale D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).

E. 6.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza. Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 6.2), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.2 - 5.3 e rif. citati).

E. 6.4 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di Stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.4 e rif. citati).

E. 6.5 Nel caso di specie, nel corso della procedura di prima istanza, l'insorgente ha fornito delle indicazioni biografiche e anagrafiche nel loro complesso incoerenti e contraddittorie, che possono essere soltanto in parte relativizzate a fronte di un asserito vissuto difficile, in particolare legato alla sua carente scolarizzazione ed al suo analfabetismo, ed al fatto di non essere "avvezzo a questioni anagrafiche" come preteso nel gravame dal ricorrente (cfr. pag. 4 dell'atto ricorsuale). Invero, quandanche possa essere verosimile che una persona proveniente da un contesto culturale e sociale svantaggiato e privo di qualsivoglia scolarizzazione, non conosca la sua data di nascita esatta come pure non sappia fare di conto, tuttavia nel caso specifico del ricorrente tali sue pretese lacune vengono di fatto smentite dalle sue stesse affermazioni e dalla documentazione in suo possesso. Quale data anagrafica iniziale, egli ha indicato nel foglio dei dati personali al momento del deposito della sua domanda d'asilo, il (...) (cfr. atto SEM n. [...]-1/2). Malgrado in seguito abbia invece sostenuto essere nato il (...), ed aver affermato che dovrebbe pertanto corrispondere a (...) anni d'età e di sapere per certo che egli è minorenne (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 3 seg. e p.to 8.01, pag. 11), non ha tuttavia saputo spiegare in modo verosimile l'incongruenza dei dati anagrafici succitati. Egli ha invero affermato che per la compilazione del foglio dei dati personali, l'avrebbe aiutato una signora, alla quale egli rispondeva. In tale contesto, avrebbe indicato inizialmente di essere nato nel (...), salvo poi invece sostenere di essersi ricordato che la data fornita risultava inesatta e chiedere che la stessa venisse corretta, ciò che non sarebbe avvenuto in quanto il documento sarebbe già stato inviato (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 3). Perlomeno l'anno indicato inizialmente, ovvero il (...), risulta essere anche quello fornito alle autorità italiane e presente nei documenti italiani in possesso del ricorrente al momento dell'entrata in Svizzera (quale data di nascita è il [...]), come pure risulta essere coerente con le informazioni assunte dalla SEM da parte delle autorità italiane, che hanno fornito come dati anagrafici pure l'indicazione del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-18/2). Inoltre, il fatto che egli abbia fornito dei dati anagrafici discrepanti tra il momento della sua domanda d'asilo in Svizzera e quanto invece in seguito sostenuto durante l'audizione RMNA, non risulta essere spiegabile con le affermazioni del ricorrente contenute sia nel gravame che nel verbale d'audizione. Egli ha infatti sostenuto di conoscere la sua data di nascita, in quanto anche se uno non è andato a scuola la conoscerebbe (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 3) e che in Africa gliela avrebbero "inculcata" lo stesso (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 4). Appare quindi poco credibile che l'interessato al momento della compilazione del foglio dei dati personali in Svizzera, non abbia fornito i suoi dati anagrafici reali. Quindi il fatto che lui abbia indicato inizialmente l'anno di nascita (...) ed in seguito invece abbia modificato sostanzialmente tale affermazione, pretendendo essere nato il (...), appare essere un'allegazione fallace tendente a beneficiare di disposizioni più favorevoli in materia d'asilo che si applicano ai richiedenti minorenni. Tale conclusione è supportata da ulteriori elementi. Invero, se durante l'audizione egli ha dapprima dichiarato di non ricordarsi quale data avrebbe fornito al momento del suo sbarco in Italia né di quella indicata per i documenti alle autorità italiane, poiché avrebbe fornito una data fittizia in un momento di confusione (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 3 seg. e p.to 5.02, pag. 9), egli si è contraddetto in modo lampante asserendo in seguito su nuovo quesito del funzionario incaricato, che al momento del rilevamento delle impronte digitali avrebbe indicato di avere (...) anni e quindi che l'anno di nascita al momento del suo arrivo in Italia doveva corrispondere con il (...) (cfr. verbale, p.to 5.02, pag. 9). Pertanto, se al suo momento dell'entrata in Italia, nel (...) del (...), egli avrebbe affermato alle autorità italiane di avere (...) anni, ora nel 2020, dovrebbe perlomeno aver compiuto i (...) anni d'età. Dipoi, pare quantomeno singolare che egli asserisca di non ricordare esattamente da quanti anni è deceduta sua madre, né le date che avrebbe fornito alle autorità italiane per i suoi documenti - malgrado gli stessi siano tra l'altro stati emessi in un periodo ben successivo al suo arrivo in Italia e quindi le sue presunte dimenticanze dato il suo asserito trascorso difficile in F._______ non paiono plausibili - né quanti anni avesse al momento del suo espatrio, ma tuttavia ha saputo indicare precisamente di avere lasciato il Gambia nel (...), come pure di essere stato salvato e portato in H._______ dalle autorità italiane l'(...), nonché di aver lasciato l'Italia per la I._______ nell'anno (...) (cfr. verbale, p.to 3.01, pag. 7 e p.to 5.01 segg., pag. 9). Infine, a supporto delle sue allegazioni sulla sua presunta minore età, egli non ha consegnato alcun documento di viaggio e d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'OAsi 1, di modo che egli non ha apportato alcuna prova a sostegno della sua identità, della quale la data di nascita ne è una delle componenti (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale D-7134/2018 del 27 giugno 2016 consid. 2.6). Egli ha invece presentato i documenti italiani succitati (cfr. supra litt. E), che smentiscono di fatto la data di nascita da lui allegata e ne attestano invece la sua maggiore età. Sulla base di tali elementi, il Tribunale non può che sottoscrivere la conclusione alla quale la SEM è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso verosimile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera. L'autorità inferiore ha inoltre proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in merito all'età dell'insorgente. Invero, l'autorità sindacata, durante l'audizione RMNA ha posto al ricorrente dei quesiti puntuali, in particolare sul suo percorso di vita, la sua scolarizzazione e la sua ultima attività lavorativa svolta, come pure sul suo viaggio di espatrio. Un diritto di essere sentito specifico in merito all'età dichiarata gli è stato tra l'altro concesso, durante il quale l'autorità inferiore gli ha esposto i suoi dubbi in merito alla minore età allegata. Basandosi sulle informazioni raccolte ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, l'autorità di prime cure ha ritenuto la maggiore età del ricorrente. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha altresì dettagliato la sua analisi in merito in modo pertinente, nonché spiegato in particolare, la ponderazione degli elementi che avrebbe effettuato. A tali condizioni, come pure visto quanto già sopra considerato, è a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica per accertare l'età del ricorrente come preteso nel gravame da quest'ultimo, in quanto l'istruzione svolta dall'autorità inferiore risulta sufficientemente completa e corretta. Per il resto, non può applicarsi in specie lo stesso ragionamento seguito dal Tribunale nella sua sentenza D-401/2020 del 27 gennaio 2020 come preteso nel gravame dal ricorrente, ove permanevano dei dubbi circa la maggiore età dell'interessato, ciò che non risulta essere invece il caso di specie. In tali circostanze, l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua presunta minore età, ciò che comporta che egli debba assumersene le conseguenze, ovvero che di convesso venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 6.1-6.4). È quindi a giusto titolo che la SEM ha ritenuto che il seguito della procedura si sarebbe svolta con una data di nascita fissata al (...) (recte: [...]), e quindi che il ricorrente fosse maggiorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, per il che le disposizioni normative inerenti i minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere.

E. 7 Chiarito questo aspetto, occorre ora chiedersi se la SEM, che nella decisione del 24 marzo 2020 ha ritenuto data la competenza dell'Italia e non ha riscontrato ostacoli al trasferimento dell'insorgente verso tale Paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo.

E. 8.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 8.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie -, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

E. 8.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 8.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).

E. 9 Nella presente disamina l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Italia l'(...) (cfr. atto SEM n. [...]-7/2). Dalle informazioni assunte dall'autorità italiana competente, si può inoltre rilevare che egli è titolare di un permesso di soggiorno quale richiedente l'asilo scaduto il (...) e che ha presentato in Italia un ricorso contro il rigetto della sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. [...]-18/2). Tali informazioni sono state confermate anche dall'interessato (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 4 e p.to 2.05 seg., pag. 7), ed in parte dai documenti italiani trovati in possesso del ricorrente al momento della sua entrata in Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]-13/2 e verbale, p.to 1.06 pag. 3 seg. e p.to 7.05 seg., pag. 10 seg.). Su tali presupposti, il (...), la SEM ha presentato alle autorità italiane preposte, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. Non avendo risposto al termine di due settimane previsto dall'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, la SEM poteva legittimamente partire dal presupposto che l'Italia abbia accettato tacitamente la richiesta di ripresa in carico e sia divenuta responsabile per la procedura d'asilo del ricorrente dal (...) (cfr. atto SEM n. [...]-38/1), ciò che comporta l'obbligo di ripresa in carico dell'interessato da parte italiana come disposto dall'art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III. Di conseguenza, la competenza dell'Italia - tra l'altro non contestata specificamente nel gravame - risulta di principio essere data nella fattispecie. Le allegazioni generiche del ricorrente in merito al fatto che egli non vorrebbe rientrare in Italia in quanto in particolare non sarebbe in possesso di alcun documento valido, come pure di risorse finanziarie, e che nel predetto Paese avrebbe dormito per strada, essendo stato buttato fuori dal campo in cui stava (cfr. verbale, p.to 8.01, pag. 11), non sono atte a mutare tale conclusione.

E. 10.1 Quanto alla situazione d'accoglienza per i richiedenti asilo nella vicina Penisola, il Tribunale ha analizzato recentemente i cambiamenti intervenuti dal profilo fattuale e legislativo nel predetto Paese nella sentenza E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (pubblicata quale sentenza di riferimento, cfr. consid. 6.2 segg. e prevista per la pubblicazione come DTAF), ed è giunto alla conclusione che il sistema d'asilo italiano presenta un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza. In particolare, come gli altri richiedenti l'asilo, dopo l'adozione del decreto legislativo n. 113/2018 su sicurezza e immigrazione del 4 ottobre 2018, anche chiamato "decreto Salvini" e della sua legge di applicazione (legge del 1° dicembre 2018, n. 132 [legge n. 132/2018]), le persone trasferite in Italia non hanno più accesso al sistema d'accoglienza detto "di seconda linea" (che prima del "decreto Salvini" era assicurato attraverso il sistema SPRAR [Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati], che aveva in particolare come scopo quello di fornire delle misure d'accoglienza specifiche adattate ai richiedenti l'asilo vulnerabili, segnatamente le famiglie, che è stato abolito e trasformato nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati o SIPROIMI, destinato unicamente alle persone che sono a beneficio della protezione internazionale ed ai minori non accompagnati; cfr. sentenza del Tribunale succitata consid. 6.2.4). Di conseguenza non vi sono più dei posti riservati per le famiglie e le persone vulnerabili negli attuali SIPROIMI, e le persone trasferite in virtù del Regolamento Dublino non vi hanno più accesso, essendo accolte invece nei Centri di prima accoglienza così come nei Centri di accoglienza straordinari (CAS, ora denominati "strutture temporanee"; cfr. in proposito anche il recente rapporto dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Conditions d'accueil en Italie, Rapport actualisé sur la situation en Italie des personnes requérantes d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier des personnes renvoyées dans le cadre de Dublin, consultabile sul sito internet https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/2020-osar-conditions-daccueil-en-italie-fr.pdf in particolare cap. 4.5, pag. 37 seg.) e sono confrontati con gli stessi ostacoli che gli altri richiedenti l'asilo. In particolare, pure loro devono frequentemente attendere più giorni, se non più settimane, prima di poter far registrare formalmente la loro domanda d'asilo ed accedere al sistema d'accoglienza ed alle sue componenti, segnatamente al Sistema nazionale di salute (cfr. sentenza del Tribunale precitata consid. 6.2.8). Il Tribunale ha altresì rilevato che, secondo gli osservatori sul terreno, il diritto ad un'assistenza medica - che va al di là delle cure d'urgenza od essenziali - per i richiedenti l'asilo è talvolta ostacolato o ritardato in pratica, poiché dipende dall'attribuzione di un codice fiscale dalla Questura competente alla persona interessata. Tuttavia, la stessa non interviene che al momento della registrazione formale della domanda d'asilo (la così detta "verbalizzazione"). Il ritardo nell'accesso alle cure mediche riflette quindi il ritardo nella registrazione formale della domanda d'asilo, che può essere di più settimane, se non di più mesi, in alcune regioni. Inoltre, anche se il "decreto Salvini" precisa che tutti i servizi devono essere garantiti ai richiedenti l'asilo sulla base unicamente del loro domicilio, succede che, in assenza di circolari interne, i servizi di sanità rifiutino in pratica tale diritto (cfr. sentenza del Tribunale succitata consid. 6.2.7).

E. 10.2 Dall'analisi effettuata, il Tribunale ha constatato che, malgrado la legislazione italiana preveda degli standard minimi comuni per tutto il territorio italiano, tanto in materia d'accesso alla procedura d'asilo, quanto in merito alle condizioni di accoglienza, in pratica questi standard possono variare sensibilmente. Il Tribunale ha altresì rilevato che dopo l'adozione del "decreto Salvini" vi è stato un deterioramento delle condizioni d'accoglienza nei centri di alloggio, in particolare per quanto riguarda le persone vulnerabili o necessitanti di un inquadramento psicologico specifico. Tuttavia, anche se la procedura d'asilo così come il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale presentino alcune carenze, le quali variano secondo le regioni e che si sarebbero accentuate ancor più con l'entrata in vigore del "decreto Salvini", non si potrebbe considerare che esistano in Italia delle carenze strutturali di un'ampiezza tale che vi sarebbe modo di concludere - a priori ed indipendentemente dal caso di specie - che vi siano dei rischi sufficientemente reali e concreti per i richiedenti, di essere sistematicamente esposti ad una situazione di precarietà e di bisogno materiale e psicologico, al punto tale che il loro trasferimento nel predetto paese costituirebbe, in generale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Invero, l'accesso ad una procedura d'asilo conforme al Regolamento Dublino e che permetta un esame corretto della domanda d'asilo è in principio garantito in Italia, malgrado sia in pratica spesso ritardato. Lo stesso vale anche per quanto riguarda l'accesso a condizioni di vita minime nel corso della procedura (cfr. nel dettaglio sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 6.3).

E. 10.3 Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale è dunque giunto alla conclusione che non possano essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel sistema d'accoglienza in Italia, malgrado le importanti modifiche introdotte dal "decreto Salvini" (cfr. ibidem). Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. ibidem, consid. 6.4).

E. 10.4 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente.

E. 11.1 Tuttavia, la presunzione di sicurezza sopra esposta (cfr. consid. 10.3) può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

E. 11.2 Sempre nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 precitata, la scrivente autorità ha stabilito che, tenuto conto della situazione attuale del sistema di accoglienza in Italia e dei cambiamenti intervenuti dopo l'entrata in vigore del "decreto Salvini", nel caso di trasferimenti di richiedenti l'asilo affetti da malattie (somatiche o psichiche) gravi o croniche - ovvero persone il cui stato di salute peggiorerebbe seriamente in caso d'interruzione, anche breve, del loro trattamento - le autorità svizzere devono richiedere delle garanzie scritte individuali e preliminari da parte delle autorità italiane, in particolare per quanto concerne l'accesso immediato (già all'arrivo in Italia) ad una presa in carico medica e ad un alloggio adatti. In assenza di tali garanzie il trasferimento è da considerarsi illecito (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.2 e 7.4.3).

E. 11.3 Altresì secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 11.4 Ora, nel caso di specie, nessun indizio serio indica che le autorità italiane abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo. Piuttosto, il fatto che la sua procedura si trovi in fase ricorsuale, è dimostrativa del contrario, segnatamente che egli abbia avuto accesso ad un'istanza giudiziaria. Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Egli, al di là di generiche allegazioni, non è inoltre stato in misura di portare degli indizi oggettivi, concreti e seri, di essere durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza nel caso di un suo trasferimento in Italia. Il ricorrente, un uomo solo e giovane, non può peraltro essere considerato come una persona vulnerabile ai sensi della sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera, né di essere affetto da patologie (somatiche o psichiche) gravi o croniche, da dover imporre alle autorità svizzere di richiedere preliminarmente al trasferimento delle garanzie scritte ed individuali all'Italia come espresso nella giurisprudenza del Tribunale succitata (cfr. supra consid. 11.2). In tal senso, le censure generiche e non sostanziate espresse nel ricorso dall'interessato, circa una sua asserita vulnerabilità nonché carenza istruttoria da parte della SEM riguardo allo stato di salute del ricorrente come pure rispetto alle garanzie che andavano richieste alle autorità italiane, non risultano essere in alcun modo fondate. In particolare, in relazione al suo stato di salute, il ricorrente non ha apportato alcun ulteriore elemento concreto in fase ricorsuale che possa mutare l'apprezzamento del Tribunale in merito. Dagli atti risulta invero che il richiedente, dopo la valutazione neuropsichiatrica del (...), non ha più necessitato di alcuna assistenza dal profilo psicologico e psichiatrico e che secondo il medico stesso non vi fosse la necessità immediata di una valutazione supplementare (cfr. atto SEM n. [...]-17/2). Segnatamente, gli agiti autolesionistici ed idee suicidali espressi alla sua rappresentante legale durante un colloquio, sarebbero stati fortemente relativizzati dall'interessato durante il consulto neuropsichiatrico succitato, relazionandoli ad uno sfogo di rabbia e con lo scopo di impaurire l'operatrice (cfr. atti SEM n. [...]-23/1 e n. [...]-17/2). Inoltre, le allegazioni di essere stato malmenato in F._______ e di aver subito delle torture, e quindi di essere stato traumatizzato per tale motivo, oltreché non risultare in alcun modo specificate e concretizzate, non sono neppure riscontrabili nelle asserzioni rese durante la visita neuropsichiatrica (cfr. atto SEM n. [...]-17/2). Altresì, per il prurito in tutto il corpo recidivante, diagnosi per la quale gli è stata fornita una terapia sintomatica con antimicotico ed antifungino, associato ad antistaminico sistemico ([...], [...] e [...]; cfr. atto SEM n. [...]-31/10), oltreché non essere una patologia di particolare gravità, dagli atti non risulta aver dato luogo ad alcuna ulteriore doglianza da parte del ricorrente. Alla medesima conclusione si giunge per quanto attiene le diagnosi di contusione alla mano (...) (senza frattura rilevata) e contusione frontale al cranio con ematoma frontale (...) con locale debole dolenza al tatto, esiti di una caduta dell'insorgente nel corso di una (...) (cfr. atti SEM n. [...]-41/2 e n. [...]-44/2). Per tali risultanze gli è stata prescritta una terapia analgesica a base di Ibuprofene per tre volte al giorno e Dafalgan per tre volte al giorno, nonché la tenuta della mano a riposo con una benda per una settimana, al termine della quale gli è stato prescritto un controllo clinico presso il suo medico curante (cfr. atto SEM n. [...]-44/2). Neppure tali esiti hanno esplicato ulteriori doglianze da parte del ricorrente, nonostante lo stesso sia pure legalmente rappresentato. Per il resto, essendo che la pregressa epatite B rilevata tramite gli esami del sangue effettuati al ricorrente, risulta essere guarita e senza rischio di reinfezione (cfr. atti SEM n. [...]-31/10 e n. [...]-36/6), non risultano esserci dei problemi di salute necessitanti di una presa in carico medica, né tantomeno di poter ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente sia ostativo al suo trasferimento verso l'Italia, in quanto rischierebbe di esporlo a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera ed incompatibili con la giurisprudenza in materia della CorteEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l'Italia, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 11.5 Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento in Italia, l'interessato dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva precitata, o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Per quanto riguarda l'eventuale rischio della messa in atto di tentativi suicidali, si rileva che il Tribunale federale ha stabilito che il rischio di suicidio non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TF 2C_856/2015 del 10 ottobre 2015 consid. 3.2.1). Ciò corrisponde pure alla prassi dello scrivente Tribunale (cfr. ad esempio sentenza del Tribunale D-505/2020 del 4 febbraio 2020 con ulteriori riferimenti ivi menzionati). Tuttavia, lo stato di salute del ricorrente verrà preso in considerazione al momento del trasferimento, e sarà inoltre premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo, degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III).

E. 12 Per il resto, v'è da constatare che la SEM ha stabilito in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti e che circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono del resto elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

E. 13 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della precitata norma da parte della Svizzera, l'Italia permane competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

E. 14 In aggiunta, vista la censura presente in tal senso nel gravame, è necessario sottolineare che la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid-19) va annoverata tra le circostanze transitorie che sebbene giustifichino una temporanea sospensione del trasferimento non impediscono che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1827/2020 del 9 aprile 2020, F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Un trasferimento nell'ambito del Regolamento Dublino III dovrebbe avvenire entro il termine di sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente o della decisione definitiva su ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'art. 27 par. 3 Regolamento Dublino III (cfr. art. 29 par. 1 e art. 42 Regolamento Dublino III). Se ciò non fosse possibile, la domanda d'asilo dovrà essere vagliata in Svizzera in procedura nazionale (art. 29 par. 2 Regolamento Dublino III, art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza COVID-19 asilo]; DTAF 2015/19 consid. 5 seg.). Per il resto, la fissazione del termine di partenza riguarda soltanto una modalità dell'esecuzione, che per prassi non risulta essere oggetto di procedura dinnanzi al Tribunale, ma è di competenza delle autorità cantonali preposte al trasferimento (cfr. sentenza del Tribunale F-1829/2020 del 9 aprile 2020 consid. 5.2 con riferimenti ivi citati). In tal senso, né il fatto che la SEM non si sia pronunciata specificamente in merito nella decisione avversata, né la sentenza del Tribunale D-1318/2020 del 12 marzo 2020 (in particolare il consid. 6.5.3) - tra l'altro una fattispecie dal profilo medico-sanitario, molto differente da quella di specie - citata nel gravame dal ricorrente non sono atte a mutare tale apprezzamento. Tuttavia, in tale contesto, l'autorità inferiore dovrà tenere debitamente conto della situazione congiunturale legata al Covid-19, nel senso che l'esecuzione del trasferimento non potrà aver luogo che allorché sarà conforme ai piani di sicurezza sanitari decisi dagli Stati interessati (cfr. sentenza del Tribunale E-6856/2017 del 6 aprile 2020 consid. 9). Le censure sollevate in tal senso dal ricorrente nel gravame, sono pertanto da disattendere.

E. 15 Alla luce di quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 16 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate il 14 aprile 2020.

E. 17 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 18 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 19 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le misure supercautelari pronunciate il 14 aprile 2020 sono revocate.
  3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
  4. Non si prelevano spese processuali.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1979/2020 Sentenza del 21 aprile 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Jürg Marcel Tiefenthal, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Gambia, rappresentato dalla signora Roberta Condemi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 24 marzo 2020. Fatti: A. Il (...) gennaio 2020 l'interessato, cittadino del Gambia, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, indicando in particolare di essere nato il (...) (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). B. Le successive indagini svolte dall'autorità inferiore, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati «EURODAC», l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Italia l'(...) (cfr. atto SEM n. [...]-7/2). C. Il (...) gennaio 2020, il richiedente asilo ha sottoscritto un mandato di rappresentanza legale con il suo attuale patrocinatore, nel quale segnatamente era stata dapprima indicata la data di nascita (...), tracciata con un segno di penna e corretta, sempre a penna, con la data del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-12/1). D. Per il tramite di una richiesta d'informazioni ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), il (...) la SEM ha invitato le autorità italiane competenti a fornire in particolare i dati anagrafici dell'interessato con i quali è conosciuto in Italia e ad indicare quale è lo statuto del medesimo presso il predetto Paese (cfr. atti SEM n. [...]-14/3 e n. [...]-15/1). Le autorità italiane hanno risposto il (...) (cfr. atti SEM n. [...]-18/2 e n. [...]-19/2), fornendo i nominativi con i quali il richiedente sarebbe conosciuto in Italia. Inoltre hanno segnalato che il medesimo è titolare di un permesso di soggiorno italiano a causa della sua richiesta d'asilo con scadenza il (...), oltreché il medesimo avrebbe presentato un ricorso contro il rifiuto della sua domanda d'asilo (cfr. atti SEM succitati). E. Essendo che il richiedente si è dichiarato minorenne nel corso di procedura, il (...) febbraio 2020, l'autorità inferiore ha svolto con il richiedente un'audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (RMNA). Nel corso della medesima egli è stato interrogato in particolare in merito alla sua età anagrafica ed ai documenti di cui era in possesso al suo arrivo in Svizzera - un permesso di soggiorno italiano emesso il (...) e valido sino al (...) ed una carta d'identità per stranieri italiana non valida per l'espatrio, rilasciata il (...) e valida fino al (...) (cfr. anche atto SEM n. [...]-13/2) -. Altresì, gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla sua presunta età, all'eventuale competenza dell'Italia ed ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno nel predetto paese, così come riguardo al suo stato di salute (cfr. atto SEM n. [...]-21/12; di seguito: verbale). Durante la stessa audizione, la SEM ha informato il richiedente che, sulla base delle sue allegazioni, egli non avrebbe reso verosimile di essere minorenne, e quindi per il proseguo della procedura d'asilo egli sarebbe stato considerato quale maggiorenne, modificando la sua data di nascita con il (...) (cfr. verbale, p.to 8.01, pag. 11 e atto SEM n. [...]-20/1). F. Il (...) la SEM ha richiesto all'autorità italiana competente, la ripresa in carico del richiedente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...]-29/7 e n. [...]-30/4). Non avendo ricevuto una risposta in merito entro i termini legali posti dal predetto Regolamento, l'autorità svizzera competente ha ritenuto che l'Italia sia divenuta responsabile per l'esame della domanda d'asilo del richiedente dal (...), comunicando la stessa risultanza alle autorità della vicina Penisola (cfr. atti SEM n. [...]-38/1 e n. [...]-39/3). G. Dal profilo medico, anche su segnalazione della sua rappresentante legale (cfr. atto SEM n. [...]-23/1), il richiedente ha beneficiato di un consulto neuropsichiatrico d'urgenza (cfr. atto SEM n. [...]-17/2), nonché di una visita medica il (...) a causa di prurito in tutto il corpo, soprattutto al tronco ed al viso, nel corso della quale sono stati svolti degli esami del sangue per ulteriori accertamenti (cfr. atto SEM n. [...]-31/10), i quali risultati sono stati in seguito comunicati al richiedente durante un consulto successivo (cfr. atto SEM n. [...]-36/6). H. Con decisione del 24 marzo 2020, notificata il 2 aprile 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-43/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso l'Italia, come pure incaricando il D._______ dell'esecuzione della decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. I. A seguito di una caduta durante un'attività sportiva, il ricorrente ha ricevuto una consultazione specialistica presso l'E._______ il (...), con diagnosi di contusione alla mano (...), senza frattura a seguito di referto radiologico, nonché di contusione frontale al cranio con escoriazione frontale (...) e debole locale dolenza al tatto (cfr. atti SEM n. [...]-41/2 e n. [...]-44/2). J. Il 9 aprile 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare; nonché a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni affinché effettui una nuova valutazione in merito all'applicazione della clausola di sovranità ex art. 29 (recte:29a) dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Contestualmente, il ricorrente ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. K. In data 14 aprile 2020, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in via supercautelare (cfr. risultanze processuali). L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 L'autorità inferiore, nella sua decisione, ha dapprima constatato che l'Italia è competente per la trattazione della domanda d'asilo del richiedente, e le allegazioni del ricorrente non muterebbero tale conclusione. In seguito, in assenza di documenti d'identità e sulla base dell'apprezzamento delle dichiarazioni ritenute contraddittorie, imprecise ed approssimative rilasciate dall'insorgente, nonché della documentazione in suo possesso e dalle informazioni assunte dalla SEM, quest'ultima ha ritenuto che l'interessato non abbia reso verosimile la sua minore età. Di conseguenza, ha quindi considerato il ricorrente quale persona maggiorenne ritenendo che lo stesso non potesse avvalersi delle disposizioni del Regolamento Dublino III riguardanti i minorenni. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha rilevato che, malgrado l'Italia sia confrontata con alcune difficoltà in relazione alla presa in carico dei richiedenti l'asilo, non sussisterebbero delle carenze sistemiche nel suo sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Inoltre, in merito alle allegazioni dell'interessato che in Italia sarebbe costretto a dormire per strada, la SEM ha rilevato che le autorità svizzere potrebbero legittimamente presumere il rispetto degli obblighi minimi di presa a carico dei richiedenti l'asilo da parte dell'Italia, in conformità con la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e con la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura). Neppure l'entrata in vigore del decreto-legge 113/2018 (detto anche "decreto Salvini") in merito al sistema di accoglienza in Italia, non permetterebbe di confutare la presunzione secondo la quale il precitato paese rispetterebbe i suoi obblighi internazionali. D'un canto tramite la circolare dell'8 gennaio 2019, l'(...) italiana avrebbe comunicato che le strutture designate sarebbero adeguate ed atte a garantire la protezione dei diritti fondamentali. D'altro canto, le strutture di prima accoglienza dove vengono alloggiati i richiedenti l'asilo, offrirebbero delle prestazioni e dei servizi durante tutto il corso della procedura d'asilo denominati "assistenza essenziale". Inoltre l'attuale mansionario di tali strutture prevedrebbe una serie di servizi che dovrebbero essere assicurati. Infine, visto che il flusso migratorio così come le domande d'asilo registrate in Italia sarebbero in diminuzione, tale evoluzione avrebbe avuto un'incidenza sulla capacità degli alloggi, considerando inoltre che le autorità italiane avrebbero compiuto degli sforzi considerevoli per accrescere le loro capacità in materia d'accoglienza. Pertanto, nel caso specifico, non vi sarebbe luogo di procedere ad ulteriori investigazioni supplementari. Anche nel caso in cui una decisione riguardo al suo ricorso fosse stata resa nel frattempo da parte dell'Italia, e risultasse che la sua domanda d'asilo sia stata respinta, la natura del sostegno a cui avrebbe diritto nel predetto Paese dipenderebbe dalla legislazione nazionale in vigore e l'Italia rimarrebbe competente per la sua procedura sino all'esecuzione del suo rinvio. Altresì non sussisterebbero degli elementi concreti che indichino che l'Italia non rispetti i suoi obblighi internazionali, in particolare relativi all'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e all'art. 3 CEDU, come pure in violazione del principio di non-respingimento, e che la sua procedura di asilo e di allontanamento non sia attuata correttamente. Non esisterebbero infine motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la sua domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. In relazione alla mancata applicazione nel caso di specie della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, la SEM ha segnatamente rilevato, circa lo stato di salute del ricorrente, che non risulterebbe dagli atti che egli soffra di malattie gravi o croniche che necessitino di un'assistenza immediata, e rispetto ai suoi problemi di salute relativi alla pelle ed agli esami del sangue effettuati, essi non apparirebbero di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento. Per quanto attiene poi gli asseriti maltrattamenti che avrebbe subito in F._______, gli stessi oltreché non essere stati in alcun modo dettagliati e dimostrati, non risulterebbe che egli abbia sviluppato dei disturbi psicologici direttamente legati a tali eventi. Se tuttavia un'assistenza medica dovesse risultare necessaria in futuro, non sarebbe comunque a mente della SEM a tal punto specifica da dover dubitare della sua disponibilità in Italia, ove vi sarebbe un'infrastruttura sanitaria sufficiente. Neppure esisterebbero degli elementi che inducano a pensare che il suddetto Paese avrebbe privato l'interessato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro. Essendo che soltanto la capacità al trasferimento è decisiva per il seguito della procedura Dublino, quest'ultima sarà valutata in modo definitivo poco prima del suo trasferimento, informando di conseguenza le autorità italiane sul suo stato di salute prima del suo rinvio. Altresì, il Regolamento Dublino non prevedrebbe che lo Stato membro richiedente proceda a delle verifiche supplementari con l'obiettivo di assicurarsi che la presa a carico del richiedente da trasferire sia adeguata nello Stato membro responsabile, ma si limiterebbe unicamente alla trasmissione delle modalità di trasferimento e, se del caso, della documentazione medica. Non vi sarebbero inoltre altri motivi ostativi al trasferimento dell'interessato, essendo in particolare giovane, senza una famiglia a carico e senza alcun legame particolare con la Svizzera. In conclusione non sussisterebbero quindi dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 4.2 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti (tra i quali, probabilmente per un refuso, è stato introdotto un paragrafo inerente una decisione della SEM di non entrata nel merito e di allontanamento dalla Svizzera verso la G._______ del [...], cfr. pag. 2 del memoriale ricorsuale), l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore. Egli confuta dapprima la conclusione dell'autorità di prime cure relativa alla sua maggiore età. Invero, l'inesattezza e l'incoerenza delle allegazioni da lui rese in merito alla sua età anagrafica, sarebbero d'un canto ascrivibili al contesto sociale e culturale molto svantaggiato dal quale egli proverrebbe oltreché dal suo analfabetismo, e d'altro canto al viaggio intrapreso ed all'esperienza del carcere e delle torture che avrebbe subito in F._______. A causa di tali elementi, egli avrebbe fornito una data di nascita puramente casuale alle autorità italiane, e ciò spiegherebbe a mente del ricorrente la sua confusione rispetto alla sua età. Tuttavia, poiché in merito permarrebbero dei dubbi, anche citando alcuni passi della sentenza del Tribunale D-401/2020 del 27 gennaio 2020, il ricorrente conclude che non potrebbe essere ritenuto maggiorenne, in assenza di una perizia medica atta a stabilire la sua età anagrafica con un sufficiente grado di certezza scientifica come sarebbe prassi in situazioni analoghe. Pertanto la decisione impugnata andrebbe annullata per istruzione incompleta dei fatti determinanti, come pure per il dovere di protezione che si imporrebbe alla Svizzera nei confronti di persone vulnerabili, tra le quali rientrerebbe il richiedente se ritenuto minorenne, e questo anche tenendo conto dei rischi attuali derivanti dal drammatico peggioramento delle condizioni di accoglienza e di procedura in Italia. Invero, anche a seguito del "decreto Salvini", e come si sarebbe espresso pure il Tribunale nella sua sentenza E-962/2019, l'Italia non sarebbe di fatto più in grado di prendersi cura dei casi vulnerabili. La SEM non avrebbe inoltre richiesto ed ottenuto le necessarie garanzie di un alloggio adeguato alla situazione del ricorrente, possibile minorenne, e quindi in relazione alla sua effettiva sistemazione ed accoglienza in Italia. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente rileva che il termine di partenza espresso nel dispositivo da parte della SEM, sarebbe a tutt'oggi impossibile da rispettare. Questo poiché d'un canto con comunicato stampa del 26 febbraio 2020, a fronte dell'espansione del Coronavirus (detto anche Covid-19) in Italia, la SEM avrebbe dovuto sospendere i trasferimenti previsti per l'Italia nell'ambito della procedura Dublino. D'altro canto, la situazione pandemica internazionale avrebbe particolarmente toccato l'Italia, esplicando verosimilmente un grande impatto sulla capacità di accoglienza delle sue strutture e dei servizi in materia d'asilo. Il ricorrente verrebbe dipoi trasferito in un Paese che si troverebbe attualmente confrontato con una grave emergenza sanitaria, rischiando verosimilmente di raffrontarsi con delle gravi difficoltà di accesso alle cure mediche in caso di necessità. Altresì, nel provvedimento sindacato non vi sarebbe alcuna menzione a tale emergenza sanitaria, aspetto che apparirebbe prodromico a qualsiasi decisione di rinvio, soprattutto considerando che a fronte di tale situazione il governo italiano ha sospeso i trasferimenti Dublino e l'incertezza della pandemia inciderebbe sulla validità temporale di tale provvedimento. Ancora di più tale aspetto andava valutato a seguito della sentenza del Tribunale D-1218 [sic: 1318]/2020 del 12 marzo 2020. In conclusione, secondo il ricorrente, la SEM avrebbe accertato in modo incompleto e non corrispondente alla realtà attuale d'accoglienza in Italia i fatti determinanti. Inoltre l'autorità inferiore avrebbe omesso di vagliare la documentazione medica completa dell'interessato e non avrebbe considerato lo stesso come vulnerabile, non avendo neppure richiesto ed ottenuto dall'Italia le garanzie in merito ad un alloggio adeguato e ad un'assistenza che tenga conto della sua situazione particolare. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 6. 6.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 3.3). 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191; tra le tante sentenza del Tribunale D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 6.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza. Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 6.2), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.2 - 5.3 e rif. citati). 6.4 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di Stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.4 e rif. citati). 6.5 Nel caso di specie, nel corso della procedura di prima istanza, l'insorgente ha fornito delle indicazioni biografiche e anagrafiche nel loro complesso incoerenti e contraddittorie, che possono essere soltanto in parte relativizzate a fronte di un asserito vissuto difficile, in particolare legato alla sua carente scolarizzazione ed al suo analfabetismo, ed al fatto di non essere "avvezzo a questioni anagrafiche" come preteso nel gravame dal ricorrente (cfr. pag. 4 dell'atto ricorsuale). Invero, quandanche possa essere verosimile che una persona proveniente da un contesto culturale e sociale svantaggiato e privo di qualsivoglia scolarizzazione, non conosca la sua data di nascita esatta come pure non sappia fare di conto, tuttavia nel caso specifico del ricorrente tali sue pretese lacune vengono di fatto smentite dalle sue stesse affermazioni e dalla documentazione in suo possesso. Quale data anagrafica iniziale, egli ha indicato nel foglio dei dati personali al momento del deposito della sua domanda d'asilo, il (...) (cfr. atto SEM n. [...]-1/2). Malgrado in seguito abbia invece sostenuto essere nato il (...), ed aver affermato che dovrebbe pertanto corrispondere a (...) anni d'età e di sapere per certo che egli è minorenne (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 3 seg. e p.to 8.01, pag. 11), non ha tuttavia saputo spiegare in modo verosimile l'incongruenza dei dati anagrafici succitati. Egli ha invero affermato che per la compilazione del foglio dei dati personali, l'avrebbe aiutato una signora, alla quale egli rispondeva. In tale contesto, avrebbe indicato inizialmente di essere nato nel (...), salvo poi invece sostenere di essersi ricordato che la data fornita risultava inesatta e chiedere che la stessa venisse corretta, ciò che non sarebbe avvenuto in quanto il documento sarebbe già stato inviato (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 3). Perlomeno l'anno indicato inizialmente, ovvero il (...), risulta essere anche quello fornito alle autorità italiane e presente nei documenti italiani in possesso del ricorrente al momento dell'entrata in Svizzera (quale data di nascita è il [...]), come pure risulta essere coerente con le informazioni assunte dalla SEM da parte delle autorità italiane, che hanno fornito come dati anagrafici pure l'indicazione del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-18/2). Inoltre, il fatto che egli abbia fornito dei dati anagrafici discrepanti tra il momento della sua domanda d'asilo in Svizzera e quanto invece in seguito sostenuto durante l'audizione RMNA, non risulta essere spiegabile con le affermazioni del ricorrente contenute sia nel gravame che nel verbale d'audizione. Egli ha infatti sostenuto di conoscere la sua data di nascita, in quanto anche se uno non è andato a scuola la conoscerebbe (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 3) e che in Africa gliela avrebbero "inculcata" lo stesso (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 4). Appare quindi poco credibile che l'interessato al momento della compilazione del foglio dei dati personali in Svizzera, non abbia fornito i suoi dati anagrafici reali. Quindi il fatto che lui abbia indicato inizialmente l'anno di nascita (...) ed in seguito invece abbia modificato sostanzialmente tale affermazione, pretendendo essere nato il (...), appare essere un'allegazione fallace tendente a beneficiare di disposizioni più favorevoli in materia d'asilo che si applicano ai richiedenti minorenni. Tale conclusione è supportata da ulteriori elementi. Invero, se durante l'audizione egli ha dapprima dichiarato di non ricordarsi quale data avrebbe fornito al momento del suo sbarco in Italia né di quella indicata per i documenti alle autorità italiane, poiché avrebbe fornito una data fittizia in un momento di confusione (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 3 seg. e p.to 5.02, pag. 9), egli si è contraddetto in modo lampante asserendo in seguito su nuovo quesito del funzionario incaricato, che al momento del rilevamento delle impronte digitali avrebbe indicato di avere (...) anni e quindi che l'anno di nascita al momento del suo arrivo in Italia doveva corrispondere con il (...) (cfr. verbale, p.to 5.02, pag. 9). Pertanto, se al suo momento dell'entrata in Italia, nel (...) del (...), egli avrebbe affermato alle autorità italiane di avere (...) anni, ora nel 2020, dovrebbe perlomeno aver compiuto i (...) anni d'età. Dipoi, pare quantomeno singolare che egli asserisca di non ricordare esattamente da quanti anni è deceduta sua madre, né le date che avrebbe fornito alle autorità italiane per i suoi documenti - malgrado gli stessi siano tra l'altro stati emessi in un periodo ben successivo al suo arrivo in Italia e quindi le sue presunte dimenticanze dato il suo asserito trascorso difficile in F._______ non paiono plausibili - né quanti anni avesse al momento del suo espatrio, ma tuttavia ha saputo indicare precisamente di avere lasciato il Gambia nel (...), come pure di essere stato salvato e portato in H._______ dalle autorità italiane l'(...), nonché di aver lasciato l'Italia per la I._______ nell'anno (...) (cfr. verbale, p.to 3.01, pag. 7 e p.to 5.01 segg., pag. 9). Infine, a supporto delle sue allegazioni sulla sua presunta minore età, egli non ha consegnato alcun documento di viaggio e d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'OAsi 1, di modo che egli non ha apportato alcuna prova a sostegno della sua identità, della quale la data di nascita ne è una delle componenti (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale D-7134/2018 del 27 giugno 2016 consid. 2.6). Egli ha invece presentato i documenti italiani succitati (cfr. supra litt. E), che smentiscono di fatto la data di nascita da lui allegata e ne attestano invece la sua maggiore età. Sulla base di tali elementi, il Tribunale non può che sottoscrivere la conclusione alla quale la SEM è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso verosimile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera. L'autorità inferiore ha inoltre proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in merito all'età dell'insorgente. Invero, l'autorità sindacata, durante l'audizione RMNA ha posto al ricorrente dei quesiti puntuali, in particolare sul suo percorso di vita, la sua scolarizzazione e la sua ultima attività lavorativa svolta, come pure sul suo viaggio di espatrio. Un diritto di essere sentito specifico in merito all'età dichiarata gli è stato tra l'altro concesso, durante il quale l'autorità inferiore gli ha esposto i suoi dubbi in merito alla minore età allegata. Basandosi sulle informazioni raccolte ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, l'autorità di prime cure ha ritenuto la maggiore età del ricorrente. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha altresì dettagliato la sua analisi in merito in modo pertinente, nonché spiegato in particolare, la ponderazione degli elementi che avrebbe effettuato. A tali condizioni, come pure visto quanto già sopra considerato, è a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica per accertare l'età del ricorrente come preteso nel gravame da quest'ultimo, in quanto l'istruzione svolta dall'autorità inferiore risulta sufficientemente completa e corretta. Per il resto, non può applicarsi in specie lo stesso ragionamento seguito dal Tribunale nella sua sentenza D-401/2020 del 27 gennaio 2020 come preteso nel gravame dal ricorrente, ove permanevano dei dubbi circa la maggiore età dell'interessato, ciò che non risulta essere invece il caso di specie. In tali circostanze, l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua presunta minore età, ciò che comporta che egli debba assumersene le conseguenze, ovvero che di convesso venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 6.1-6.4). È quindi a giusto titolo che la SEM ha ritenuto che il seguito della procedura si sarebbe svolta con una data di nascita fissata al (...) (recte: [...]), e quindi che il ricorrente fosse maggiorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, per il che le disposizioni normative inerenti i minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere.

7. Chiarito questo aspetto, occorre ora chiedersi se la SEM, che nella decisione del 24 marzo 2020 ha ritenuto data la competenza dell'Italia e non ha riscontrato ostacoli al trasferimento dell'insorgente verso tale Paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo. 8. 8.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 8.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie -, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 8.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 8.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).

9. Nella presente disamina l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Italia l'(...) (cfr. atto SEM n. [...]-7/2). Dalle informazioni assunte dall'autorità italiana competente, si può inoltre rilevare che egli è titolare di un permesso di soggiorno quale richiedente l'asilo scaduto il (...) e che ha presentato in Italia un ricorso contro il rigetto della sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. [...]-18/2). Tali informazioni sono state confermate anche dall'interessato (cfr. verbale, p.to 1.06, pag. 4 e p.to 2.05 seg., pag. 7), ed in parte dai documenti italiani trovati in possesso del ricorrente al momento della sua entrata in Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]-13/2 e verbale, p.to 1.06 pag. 3 seg. e p.to 7.05 seg., pag. 10 seg.). Su tali presupposti, il (...), la SEM ha presentato alle autorità italiane preposte, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. Non avendo risposto al termine di due settimane previsto dall'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, la SEM poteva legittimamente partire dal presupposto che l'Italia abbia accettato tacitamente la richiesta di ripresa in carico e sia divenuta responsabile per la procedura d'asilo del ricorrente dal (...) (cfr. atto SEM n. [...]-38/1), ciò che comporta l'obbligo di ripresa in carico dell'interessato da parte italiana come disposto dall'art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III. Di conseguenza, la competenza dell'Italia - tra l'altro non contestata specificamente nel gravame - risulta di principio essere data nella fattispecie. Le allegazioni generiche del ricorrente in merito al fatto che egli non vorrebbe rientrare in Italia in quanto in particolare non sarebbe in possesso di alcun documento valido, come pure di risorse finanziarie, e che nel predetto Paese avrebbe dormito per strada, essendo stato buttato fuori dal campo in cui stava (cfr. verbale, p.to 8.01, pag. 11), non sono atte a mutare tale conclusione. 10. 10.1 Quanto alla situazione d'accoglienza per i richiedenti asilo nella vicina Penisola, il Tribunale ha analizzato recentemente i cambiamenti intervenuti dal profilo fattuale e legislativo nel predetto Paese nella sentenza E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (pubblicata quale sentenza di riferimento, cfr. consid. 6.2 segg. e prevista per la pubblicazione come DTAF), ed è giunto alla conclusione che il sistema d'asilo italiano presenta un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza. In particolare, come gli altri richiedenti l'asilo, dopo l'adozione del decreto legislativo n. 113/2018 su sicurezza e immigrazione del 4 ottobre 2018, anche chiamato "decreto Salvini" e della sua legge di applicazione (legge del 1° dicembre 2018, n. 132 [legge n. 132/2018]), le persone trasferite in Italia non hanno più accesso al sistema d'accoglienza detto "di seconda linea" (che prima del "decreto Salvini" era assicurato attraverso il sistema SPRAR [Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati], che aveva in particolare come scopo quello di fornire delle misure d'accoglienza specifiche adattate ai richiedenti l'asilo vulnerabili, segnatamente le famiglie, che è stato abolito e trasformato nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati o SIPROIMI, destinato unicamente alle persone che sono a beneficio della protezione internazionale ed ai minori non accompagnati; cfr. sentenza del Tribunale succitata consid. 6.2.4). Di conseguenza non vi sono più dei posti riservati per le famiglie e le persone vulnerabili negli attuali SIPROIMI, e le persone trasferite in virtù del Regolamento Dublino non vi hanno più accesso, essendo accolte invece nei Centri di prima accoglienza così come nei Centri di accoglienza straordinari (CAS, ora denominati "strutture temporanee"; cfr. in proposito anche il recente rapporto dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Conditions d'accueil en Italie, Rapport actualisé sur la situation en Italie des personnes requérantes d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier des personnes renvoyées dans le cadre de Dublin, consultabile sul sito internet https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/2020-osar-conditions-daccueil-en-italie-fr.pdf in particolare cap. 4.5, pag. 37 seg.) e sono confrontati con gli stessi ostacoli che gli altri richiedenti l'asilo. In particolare, pure loro devono frequentemente attendere più giorni, se non più settimane, prima di poter far registrare formalmente la loro domanda d'asilo ed accedere al sistema d'accoglienza ed alle sue componenti, segnatamente al Sistema nazionale di salute (cfr. sentenza del Tribunale precitata consid. 6.2.8). Il Tribunale ha altresì rilevato che, secondo gli osservatori sul terreno, il diritto ad un'assistenza medica - che va al di là delle cure d'urgenza od essenziali - per i richiedenti l'asilo è talvolta ostacolato o ritardato in pratica, poiché dipende dall'attribuzione di un codice fiscale dalla Questura competente alla persona interessata. Tuttavia, la stessa non interviene che al momento della registrazione formale della domanda d'asilo (la così detta "verbalizzazione"). Il ritardo nell'accesso alle cure mediche riflette quindi il ritardo nella registrazione formale della domanda d'asilo, che può essere di più settimane, se non di più mesi, in alcune regioni. Inoltre, anche se il "decreto Salvini" precisa che tutti i servizi devono essere garantiti ai richiedenti l'asilo sulla base unicamente del loro domicilio, succede che, in assenza di circolari interne, i servizi di sanità rifiutino in pratica tale diritto (cfr. sentenza del Tribunale succitata consid. 6.2.7). 10.2 Dall'analisi effettuata, il Tribunale ha constatato che, malgrado la legislazione italiana preveda degli standard minimi comuni per tutto il territorio italiano, tanto in materia d'accesso alla procedura d'asilo, quanto in merito alle condizioni di accoglienza, in pratica questi standard possono variare sensibilmente. Il Tribunale ha altresì rilevato che dopo l'adozione del "decreto Salvini" vi è stato un deterioramento delle condizioni d'accoglienza nei centri di alloggio, in particolare per quanto riguarda le persone vulnerabili o necessitanti di un inquadramento psicologico specifico. Tuttavia, anche se la procedura d'asilo così come il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale presentino alcune carenze, le quali variano secondo le regioni e che si sarebbero accentuate ancor più con l'entrata in vigore del "decreto Salvini", non si potrebbe considerare che esistano in Italia delle carenze strutturali di un'ampiezza tale che vi sarebbe modo di concludere - a priori ed indipendentemente dal caso di specie - che vi siano dei rischi sufficientemente reali e concreti per i richiedenti, di essere sistematicamente esposti ad una situazione di precarietà e di bisogno materiale e psicologico, al punto tale che il loro trasferimento nel predetto paese costituirebbe, in generale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Invero, l'accesso ad una procedura d'asilo conforme al Regolamento Dublino e che permetta un esame corretto della domanda d'asilo è in principio garantito in Italia, malgrado sia in pratica spesso ritardato. Lo stesso vale anche per quanto riguarda l'accesso a condizioni di vita minime nel corso della procedura (cfr. nel dettaglio sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 6.3). 10.3 Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale è dunque giunto alla conclusione che non possano essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel sistema d'accoglienza in Italia, malgrado le importanti modifiche introdotte dal "decreto Salvini" (cfr. ibidem). Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. ibidem, consid. 6.4). 10.4 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente. 11. 11.1 Tuttavia, la presunzione di sicurezza sopra esposta (cfr. consid. 10.3) può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 11.2 Sempre nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 precitata, la scrivente autorità ha stabilito che, tenuto conto della situazione attuale del sistema di accoglienza in Italia e dei cambiamenti intervenuti dopo l'entrata in vigore del "decreto Salvini", nel caso di trasferimenti di richiedenti l'asilo affetti da malattie (somatiche o psichiche) gravi o croniche - ovvero persone il cui stato di salute peggiorerebbe seriamente in caso d'interruzione, anche breve, del loro trattamento - le autorità svizzere devono richiedere delle garanzie scritte individuali e preliminari da parte delle autorità italiane, in particolare per quanto concerne l'accesso immediato (già all'arrivo in Italia) ad una presa in carico medica e ad un alloggio adatti. In assenza di tali garanzie il trasferimento è da considerarsi illecito (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.2 e 7.4.3). 11.3 Altresì secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 11.4 Ora, nel caso di specie, nessun indizio serio indica che le autorità italiane abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo. Piuttosto, il fatto che la sua procedura si trovi in fase ricorsuale, è dimostrativa del contrario, segnatamente che egli abbia avuto accesso ad un'istanza giudiziaria. Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Egli, al di là di generiche allegazioni, non è inoltre stato in misura di portare degli indizi oggettivi, concreti e seri, di essere durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza nel caso di un suo trasferimento in Italia. Il ricorrente, un uomo solo e giovane, non può peraltro essere considerato come una persona vulnerabile ai sensi della sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera, né di essere affetto da patologie (somatiche o psichiche) gravi o croniche, da dover imporre alle autorità svizzere di richiedere preliminarmente al trasferimento delle garanzie scritte ed individuali all'Italia come espresso nella giurisprudenza del Tribunale succitata (cfr. supra consid. 11.2). In tal senso, le censure generiche e non sostanziate espresse nel ricorso dall'interessato, circa una sua asserita vulnerabilità nonché carenza istruttoria da parte della SEM riguardo allo stato di salute del ricorrente come pure rispetto alle garanzie che andavano richieste alle autorità italiane, non risultano essere in alcun modo fondate. In particolare, in relazione al suo stato di salute, il ricorrente non ha apportato alcun ulteriore elemento concreto in fase ricorsuale che possa mutare l'apprezzamento del Tribunale in merito. Dagli atti risulta invero che il richiedente, dopo la valutazione neuropsichiatrica del (...), non ha più necessitato di alcuna assistenza dal profilo psicologico e psichiatrico e che secondo il medico stesso non vi fosse la necessità immediata di una valutazione supplementare (cfr. atto SEM n. [...]-17/2). Segnatamente, gli agiti autolesionistici ed idee suicidali espressi alla sua rappresentante legale durante un colloquio, sarebbero stati fortemente relativizzati dall'interessato durante il consulto neuropsichiatrico succitato, relazionandoli ad uno sfogo di rabbia e con lo scopo di impaurire l'operatrice (cfr. atti SEM n. [...]-23/1 e n. [...]-17/2). Inoltre, le allegazioni di essere stato malmenato in F._______ e di aver subito delle torture, e quindi di essere stato traumatizzato per tale motivo, oltreché non risultare in alcun modo specificate e concretizzate, non sono neppure riscontrabili nelle asserzioni rese durante la visita neuropsichiatrica (cfr. atto SEM n. [...]-17/2). Altresì, per il prurito in tutto il corpo recidivante, diagnosi per la quale gli è stata fornita una terapia sintomatica con antimicotico ed antifungino, associato ad antistaminico sistemico ([...], [...] e [...]; cfr. atto SEM n. [...]-31/10), oltreché non essere una patologia di particolare gravità, dagli atti non risulta aver dato luogo ad alcuna ulteriore doglianza da parte del ricorrente. Alla medesima conclusione si giunge per quanto attiene le diagnosi di contusione alla mano (...) (senza frattura rilevata) e contusione frontale al cranio con ematoma frontale (...) con locale debole dolenza al tatto, esiti di una caduta dell'insorgente nel corso di una (...) (cfr. atti SEM n. [...]-41/2 e n. [...]-44/2). Per tali risultanze gli è stata prescritta una terapia analgesica a base di Ibuprofene per tre volte al giorno e Dafalgan per tre volte al giorno, nonché la tenuta della mano a riposo con una benda per una settimana, al termine della quale gli è stato prescritto un controllo clinico presso il suo medico curante (cfr. atto SEM n. [...]-44/2). Neppure tali esiti hanno esplicato ulteriori doglianze da parte del ricorrente, nonostante lo stesso sia pure legalmente rappresentato. Per il resto, essendo che la pregressa epatite B rilevata tramite gli esami del sangue effettuati al ricorrente, risulta essere guarita e senza rischio di reinfezione (cfr. atti SEM n. [...]-31/10 e n. [...]-36/6), non risultano esserci dei problemi di salute necessitanti di una presa in carico medica, né tantomeno di poter ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente sia ostativo al suo trasferimento verso l'Italia, in quanto rischierebbe di esporlo a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera ed incompatibili con la giurisprudenza in materia della CorteEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l'Italia, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 11.5 Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento in Italia, l'interessato dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva precitata, o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Per quanto riguarda l'eventuale rischio della messa in atto di tentativi suicidali, si rileva che il Tribunale federale ha stabilito che il rischio di suicidio non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TF 2C_856/2015 del 10 ottobre 2015 consid. 3.2.1). Ciò corrisponde pure alla prassi dello scrivente Tribunale (cfr. ad esempio sentenza del Tribunale D-505/2020 del 4 febbraio 2020 con ulteriori riferimenti ivi menzionati). Tuttavia, lo stato di salute del ricorrente verrà preso in considerazione al momento del trasferimento, e sarà inoltre premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo, degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III).

12. Per il resto, v'è da constatare che la SEM ha stabilito in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti e che circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono del resto elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

13. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della precitata norma da parte della Svizzera, l'Italia permane competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

14. In aggiunta, vista la censura presente in tal senso nel gravame, è necessario sottolineare che la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid-19) va annoverata tra le circostanze transitorie che sebbene giustifichino una temporanea sospensione del trasferimento non impediscono che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1827/2020 del 9 aprile 2020, F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Un trasferimento nell'ambito del Regolamento Dublino III dovrebbe avvenire entro il termine di sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente o della decisione definitiva su ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'art. 27 par. 3 Regolamento Dublino III (cfr. art. 29 par. 1 e art. 42 Regolamento Dublino III). Se ciò non fosse possibile, la domanda d'asilo dovrà essere vagliata in Svizzera in procedura nazionale (art. 29 par. 2 Regolamento Dublino III, art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza COVID-19 asilo]; DTAF 2015/19 consid. 5 seg.). Per il resto, la fissazione del termine di partenza riguarda soltanto una modalità dell'esecuzione, che per prassi non risulta essere oggetto di procedura dinnanzi al Tribunale, ma è di competenza delle autorità cantonali preposte al trasferimento (cfr. sentenza del Tribunale F-1829/2020 del 9 aprile 2020 consid. 5.2 con riferimenti ivi citati). In tal senso, né il fatto che la SEM non si sia pronunciata specificamente in merito nella decisione avversata, né la sentenza del Tribunale D-1318/2020 del 12 marzo 2020 (in particolare il consid. 6.5.3) - tra l'altro una fattispecie dal profilo medico-sanitario, molto differente da quella di specie - citata nel gravame dal ricorrente non sono atte a mutare tale apprezzamento. Tuttavia, in tale contesto, l'autorità inferiore dovrà tenere debitamente conto della situazione congiunturale legata al Covid-19, nel senso che l'esecuzione del trasferimento non potrà aver luogo che allorché sarà conforme ai piani di sicurezza sanitari decisi dagli Stati interessati (cfr. sentenza del Tribunale E-6856/2017 del 6 aprile 2020 consid. 9). Le censure sollevate in tal senso dal ricorrente nel gravame, sono pertanto da disattendere.

15. Alla luce di quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

16. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate il 14 aprile 2020.

17. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

18. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

19. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le misure supercautelari pronunciate il 14 aprile 2020 sono revocate.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: