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D-505/2020

D-505/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-04 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-505/2020 Sentenza del 4 febbraio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio) Regula Schenker Senn, Hans Schürch, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Etiopia, patrocinato dalla Signora. Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 17 gennaio 2020. Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 10 ottobre 2019, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 17 ottobre 2019 (cfr. atto [...]-10/7 [di seguito: verbale 1]) ed al colloquio personale Dublino del 22 ottobre 2019 (cfr. atto 14/2 [di seguito: verbale 2]), i diversi fogli di trasmissioni di informazioni mediche (F2) ed il rapporto medico (F4) del 4 dicembre 2019 (cfr. atto 34/5), il diritto di essere sentito del 17 dicembre 2019 in merito al summenzionato rapporto medico, la documentazione medica tedesca (cfr. atto 44/6), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 17 gennaio 2020, notificata il 20 gennaio 2020 (cfr. atto 49/1), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Francia, il ricorso del 27 gennaio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 gennaio 2020) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso innanzitutto alla sospensione in via cautelare dell'esecuzione della decisione ed alla concessione dell'effetto sospensivo, in seguito all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione in merito alla possibile applicazione della clausola di sovranità, infine all'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio con protestate tasse e spese, gli allegati al ricorso, in particolare i documenti medici tedeschi, la lettera di dimissione dell'Ospedale Regionale di Mendrisio del 20 gennaio 2020 ed un rapporto dell'Ordine internazionale e diritti umani, Osservatorio sulla Corte di Giustizia dell'Unione europea N. 2/2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione della banca dati centrale europea sui visti «CS-VIS» e dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC» che le autorità francesi hanno rilasciato all'insorgente un visto valido dal 01.06.2017 al 01.07.2017 per gli Stati Schengen e che l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Germania il 27 giugno 2017 (cfr. atto 7/1), che egli ha confermato tali riscontri (cfr. verbale 2, pag. 1), che il 22 ottobre 2019, la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto 17/5), che il 30 ottobre 2019 queste autorità hanno respinto la richiesta di ripresa in carico dichiarando che l'interessato sarebbe stato trasferito in Francia il 19 settembre 2019 conformemente al Regolamento Dublino III (cfr. atto 22/2), che il 30 ottobre 2019 le autorità svizzere hanno dunque presentato alle autorità francesi una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 23/10), che il 21 novembre 2019 tali autorità hanno espressamente accettato di prendere in carico il ricorrente, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III (cfr. atto 28/1), che la competenza della Francia risulta dunque, di principio, data, che in sede ricorsuale, l'insorgente ha sollevato dei dubbi quanto all'accettazione di ripresa in carico del ricorrente formulata dalla Germania, in particolare in merito al rispetto dei termini per la presentazione della richiesta, che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) inerente il regolamento Dublino III implica che in una procedura di ricorso contro una decisione di trasferimento Dublino il richiedente l'asilo deve poter censurare l'errata applicazione di tutte le disposizioni del regolamento Dublino III che concorrono alla determinazione dello Stato competente; che in assenza di validi motivi che si oppongano al recepimento di questa giurisprudenza, dev'essere permesso ai richiedenti l'asilo di invocare anche nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale la corretta applicazione di tutti i criteri di competenza (cfr. DTAF 2017 VI/9 consid. 5), che tuttavia, il ricorrente può invocare l'errata applicazione dei criteri di competenza, così come il non rispetto dei termini, soltanto nella procedura in essere, che la richiesta di ri/presa a carico effettuata dalle autorità germaniche e la conseguente accettazione da parte della Francia non risultano oggetto della presente procedura e l'interessato avrebbe dovuto invocarne l'eventuale violazione dinanzi alle autorità competenti tedesche, che di conseguenza, il Tribunale non può entrare nel merito dell'allegata violazione dei termini imperativi e la censura risulta irricevibile, che in seguito non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta - dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - che la legislazione in materia d'asilo in Francia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che egli non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che il ricorrente ha fatto valere di essersi ritrovato in una situazione di completo abbandono in Francia ed in particolare di essersi ritrovato a vivere per strada, che da una parte, si rileva che contrariamente a quanto affermato in sede di colloquio Dublino ed in sede ricorsuale, dai colloqui medici risulta che egli sarebbe fuggito da un centro di accoglienza francese per far ritorno in Germania (cfr. atto 34/5 pag. 2), che d'altra parte, dalle risultanze di EURODAC e dalle allegazioni del ricorrente non risulta che egli abbia mai depositato una domanda d'asilo in Francia (cfr. verbale 2), che di conseguenza egli è tenuto a chiedere protezione alle autorità francesi, per il che, nella fattispecie non figurano indizi oggettivi, concreti e seri che permettano di concludere che in caso di trasferimento in Francia il ricorrente sarebbe durevolmente privato del sostentamento minimo e rischierebbe di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che inoltre, l'insorgente ritiene che la SEM non abbia accertato in modo completo ed esatto i fatti giuridicamente rilevanti, che segnatamente, considerata la sua eccezionale condizione di vulnerabilità, la mera interruzione, foss'anche temporanea, della presa a carico necessaria implicherebbe un rischio grave che non sarebbe stato preso in considerazione nella decisione avversata, che si rileva che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti), che in una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193), che pur non volendo in alcun modo minimizzare lo stato di salute dell'insorgente, le sue condizioni non sono tali da configurare una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento in Francia, che stando al rapporto medico del 4 dicembre 2019, risulta che il ricorrente soffre di disturbo post-traumatico da stress comorbido ad un episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici in assenza di franca suicidialità attiva (cfr. atto 34/5); che egli sarebbe stato da una parte imprigionato per circa 7 mesi in Etiopia dove avrebbe subito torture praticamente quotidiane e d'altra parte una volta giunto in Francia sarebbe stato vittima di un pestaggio e di una violenza sessuale (cfr. ibidem), che il trattamento prevede un approccio farmacologico acuto con sertalina 100mg/die sino a 150mg/die, associata a clonazepam 0.5mg/die e mirtazapina fino a 30mg/die; che altresì è stata concordata una presa in carico psichiatrica integrata a cadenza settimanale e regolari sedute psicologiche di sostegno ed accompagnamento nell'elaborazione del trauma (cfr. ibidem), che gli atti medici tedeschi confermano la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (cfr. allegato 3 al ricorso; atto 44/6), che di conseguenza, sia la diagnosi sia il trattamento necessario risultano nella fattispecie chiari, che, inoltre, è notorio che la Francia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che non vi sono dunque motivi per ritenere che egli non potrà proseguire il suo trattamento farmacologico e di sostegno psichiatrico e psicologico anche in Francia, che per quanto riguarda il rischio della messa in atto di tentativi suicidali, si rileva che il Tribunale federale ha stabilito che il rischio di suicido non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TF 2C_856/2015 del 10 ottobre 2015 consid. 3.2.1); che ciò corrisponde pure alla prassi dello scrivente Tribunale (cfr. ad esempio sentenze del TAF F-5933/2019 del 23 gennaio 2020 consid. 7.6, F-5900/2019 del 18 novembre 2019, E-1997/2019 del 2 maggio 2019 oppure F-4514/2018 del 20 agosto 2018), che tuttavia, questa situazione particolare, segnatamente la fragilità dello stato di stato di salute psichico dell'insorgente, dovrà essere debitamente presa in considerazione per le modalità d'organizzazione del trasferimento; che altresì, siccome già la notificazione della presente sentenza potrebbe comportare un temporaneo peggioramento dello stato psichico del ricorrente, si invita la rappresentante a notificare la decisione in una forma adatta (se del caso in presenza del medico curante); che prima del trasferimento, sarà inoltre premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento - con eventualmente l'aiuto della SEM in applicazione dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, RS 142.281) - informare in maniera precisa e completa le autorità francesi dell'arrivo, dei problemi di salute e del bisogno di protezione dell'insorgente, così da permettere a tali autorità di indirizzare il ricorrente alle strutture terapeutiche adatte per la continuazione del trattamento (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III), che infine, in merito al fatto che il ricorrente non voglia fare ritorno in Francia poiché sarebbe stato aggredito ed avrebbe subito una violenza sessuale (cfr. in particolare allegato 3 al ricorso), non risulta nella fattispecie rilevante; che come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore, tale paese è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata, che non vi sono elementi oggettivi che permettano di ritenere che le autorità francesi non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi; che egli può dunque rivolgersi alle autorità di polizia e denunciare le violenze o se risulta essere ulteriormente esposto a delle minacce concrete, che altresì, la continuazione del trattamento farmacologico e psicoterapeutico permetterà al ricorrente di elaborare pure il trauma, che pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che il caso in disamina risulta essere sostanzialmente diverso da quello ritenuto dal Tribunale nella sentenza D-5488/2019 del 31 ottobre 2019 citata dal ricorrente in sede ricorsuale il quale trattava di una famiglia, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: