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D-769/2021

D-769/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-26 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-769/2021 Sentenza del 26 febbraio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), B._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dalla MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM dell'11 febbraio 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 14 dicembre 2020 (cfr. atto SEM [...]-2/2), il verbale relativo al rilevamento dei dati personali (cfr. atto 12/10) e quello concernente il colloquio personale Dublino tenutosi il 24 dicembre 2020 (cfr. atto 14/2), la nutrita documentazione medica agli atti (cfr. atti 16/2, 24/2, 26/2, 27/4), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell'11 febbraio 2021, notificata il 12 febbraio 2021 (cfr. atto SEM 31/11), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Romania, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 19 febbraio 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 22 febbraio 2021) e per mezzo del quale l'insorgente ha postulato in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame; a titolo principale egli ha domandato l'annullamento della querelata decisione e la trasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo; contestualmente ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con protesta di tasse e spese, la documentazione allegata all'impugnativa in parola e composta da quattro atti medici, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che durante il colloquio Dublino l'insorgente, posto di fronte alla possibile competenza della Romania, ha riferito di non volervi fare ritorno poiché sarebbe stato percosso dalle autorità di polizia rumene, violenze delle quali porterebbe ancora i segni; che vieppiù, egli sarebbe stato costretto a sorbirsi l'odore della Marijuana fumata da altri richiedenti l'asilo soggiornati presso il Centro in cui egli era alloggiato in Romania, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'esplicita accettazione della competenza da parte della Romania - rimasta inconfutata dal ricorrente durante il colloquio Dublino ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE) e all'art. 3 CEDU; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che infine, in specie non emergerebbero motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.311); che a tal proposito, la situazione di salute del ricorrente risulterebbe essere acclarata ritenuto che sia le diagnosi che le terapie prescritte sarebbero chiare; che d'altro canto la Romania disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente accessibile al richiedente in base al diritto comunitario; che ad ogni modo, solo la capacità di trasferimento risulterebbe decisiva; che oltretutto, nemmeno le asserite violenze subite per mano delle autorità di polizia rumene - riconducibili a persecuzioni di terzi piuttosto che ad abusi da parte di organi statali ufficiali giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità secondo i dettami dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, atteso non vi sarebbero indizi suscettibili di ritenere che le autorità di polizia rumene non offrirebbero una protezione adeguata contro simili aggressioni; che spetterebbe all'insorgente di adire le competenti autorità di tale Paese qualora ritenesse di essere trattato in modo iniquo o illegale; che per il resto, circa la presenza di individui facenti uso di sostanze stupefacenti presso l'alloggio ove sarebbe stato accolto in Romania, l'autorità inferiore ha rilevato che spetterebbe all'interessato di far capo alle preposte autorità rumene per essere trasferito, aggiungendo che, comunque, quanto fatto valere circa la condizione di alloggio non permetterebbe di presumere ch'egli sarebbe confrontato con una situazione esistenziale critica qualora facesse ritorno in Romania, che con il gravame l'insorgente avversa su vari aspetti l'argomentazione di cui al sindacato provvedimento; che in buona sostanza, l'autorità inferiore avrebbe innanzitutto accertato in modo incompleto il quadro clinico, psicologico e fisico, del ricorrente (cfr. infra); che inoltre, qualora egli venisse trasferimento in Romania, rischierebbe di non avere accesso ad un alloggio, ad un'assistenza materiale così come neppure ad un'adeguata presa in carico sanitaria; che d'altro canto, dalle dichiarazioni rilasciate nel corso del procedimento di prima istanza emergerebbe anche che in tale Paese egli avrebbe patito la fame; che da ultimo, la SEM non avrebbe confacentemente ponderato l'asserzione secondo la quale egli sarebbe stato vittima di violenze perpetrate dalle autorità di polizia rumene, episodi del quale lo scrivente Tribunale sarebbe peraltro già stato messo in guardia nell'ambito di altri procedimenti, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, così come un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b e lett. c Regolamento Dublino III), che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" ha permesso di appurare che l'insorgente ha depositato una domanda d'asilo a Tulcea (Romania) il 13 novembre 2020 (cfr. atto 9/1), che il ricorrente non ha negato di avervi depositato una domanda d'asilo, spiegando nel contempo che le autorità rumene avrebbero rilevato le sue impronte digitali contro la sua volontà (cfr. atto 14/2), che il 28 dicembre 2020, la SEM ha presentato alle omologhe autorità rumene, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che il 6 gennaio 2021 tali autorità hanno espressamente accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto 23/1), che di conseguenza, la competenza della Romania risulta di principio essere data, che la Romania è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all'occorrenza, anche alla luce di quanto sostenuto dal ricorrente, non vi sono fondati motivi di ritenere che in Romania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III) (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-6557/2020 del 7 gennaio 2021 consid. 9.3 con riferimenti ivi citati), che a tal proposito, v'è altresì da osservare circa le asserite violenze subite per mano della polizia rumena, che indipendentemente dalla veridicità di quanto narrato la cui questione può rimanere inevasa - non è possibile desumere dal caso in rassegna che la Romania priverebbe sistematicamente i richiedenti asilo delle condizioni minime di vita a cui hanno diritto secondo la direttiva accoglienza (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale menzionate con il ricorso E-5656/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 6.2.2 e E-300/2021 del 27 gennaio 2021 consid. 3.5.2), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, ch'egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che con la sua impugnativa, l'insorgente allega tuttavia un quadro clinico contraddistinto da un disturbo da stress post-traumatico, con difficoltà di concentrazione e paramnesia, associate a depressione, senso di inquietudine, mancanza di appetito, disturbi del sonno con incubi e risvegli notturni, nonché isolamento sociale (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, punto IV. 1); che tali patologie lo avrebbero finanche spinto a tentare il suicidio il (...) 2021; che invero, le sofferenze psicologiche lamentate da A._______ sarebbero da ricondurre agli avvenimenti accaduti in Patria, così come alle difficili condizioni di vita ed alla situazione di abbandono terapeutico con il quale sarebbe stato confrontato in Romania; che oltretutto, gli sarebbero state diagnosticate delle cicatrici corneali periferiche, una midriasi traumatica con difetto dell'iride e di afachia, con lesioni anche alla retina (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto IV.2); che in proposito, al fine di valutare il possibile impianto di una lente intraoculare, il medico curante avrebbe raccomandato ulteriori approfondimenti medici (cfr. ibidem), che in assenza di un rapporto medico esaustivo e dettagliato, in specie non si disporrebbe di un quadro clinico sufficientemente chiaro, ciò che determinerebbe un accertamento incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore, che orbene, quo alle succitate doglianze ricorsuali, v'è anzitutto da osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che sulla base dei numerosi atti medici di cui all'inserto, al momento dell'emissione della sindacata decisione risultava infatti chiaro che la situazione medica dell'insorgente non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che al ricorrente è infatti stata diagnosticata una sospetta scabbia, la cecità dall'occhio sinistro risalente alla sua infanzia, delle lesioni cutanee, problemi del sonno persistenti con pensieri e un patereccio sottocutaneo al dito medio; che onde curare tali patologie, al ricorrente sono stati prescritti dei trattamenti medicamentosi (cfr. atti 16/2, 24/2, 26/2, 27/4), che allo stato attuale, nulla permette quindi di ritenere che tali problematiche non siano state confacentemente risolte o che versino in condizioni stabili, che oltremodo, tale valutazione non è inficiata dal precario stato psicologico allegato in sede ricorsuale; che anzitutto, vi è da rilevare che il medesimo si è stabilizzato, tanto da permettere una presa in carico ambulatoriale (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, punto IV. 1, e doc. 4 allegato al ricorso); che ad ogni modo, nella misura in cui è emerso unicamente con l'episodio anticonservativo del (...) 2021, lo stato psicologico in parola parrebbe piuttosto cagionato da una reazione alla comunicazione della decisione negativa della SEM, che in proposito, giova quindi rammentare che per quanto riguarda il rischio della messa in atto di tentativi suicidali, il Tribunale federale ha stabilito che il rischio di suicido non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TF 2C_856/2015 del 10 ottobre 2015 consid. 3.2.1); che ciò corrisponde anche alla prassi dello scrivente Tribunale (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-505/2020 del 4 febbraio 2020, F-5933/2019 del 23 gennaio 2020 consid. 7.6, F-5900/2019 del 18 novembre 2019, E-1997/2019 del 2 maggio 2019, F-4514/2018 del 20 agosto 2018), che tuttavia, questa situazione particolare, segnatamente la fragilità dello stato di stato di salute psichico dell'insorgente, dovrà essere debitamente presa in considerazione per le modalità d'organizzazione del trasferimento; che prima di procedere con tale provvedimento, sarà inoltre premura delle autorità competenti - con eventualmente l'aiuto della SEM in applicazione dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, RS 142.281) - informare in maniera precisa e completa le autorità rumene dell'arrivo, dei problemi di salute e del bisogno di protezione dell'insorgente, così da permettere a tali autorità di indirizzare il ricorrente alle strutture terapeutiche adatte per un'eventuale continuazione del trattamento (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III), che su tali presupposti, nel caso in disamina non v'è ragione di chiarire ulteriormente lo stato psicologico del ricorrente, che per il resto va evidenziato che la Romania dispone di infrastrutture mediche sufficienti (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-5656/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 6.3.2) ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà proseguire - ove necessario un trattamento farmacologico e di sostegno psichiatrico e psicologico anche in tale Paese, che pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che comunque, appartiene a quest'ultimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Romania rimane competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Romania, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: