Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6552/2020 Sentenza del 5 gennaio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal signor Massimiliano Minì, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 16 dicembre 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 13 agosto 2020, la richiesta di informazioni presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) il 17 agosto 2020 alle competenti autorità austriache in merito all'identità del richiedente (cfr. atto 1072211-13/3) in conformità all'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), il verbale della prima audizione RMNA del 26 agosto 2020 (cfr. atto 17/11 [di seguito: verbale]) nel corso della quale è stato inoltre concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale competenza dell'Austria nella trattazione della sua domanda d'asilo, il mandato dell'8 settembre 2020, per il tramite del quale la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una perizia per determinare l'età del richiedente asilo; le risultanze della medesima, inoltrate all'autorità di prima istanza il 16 settembre 2020 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) svolti il 10 settembre 2020 ed ai sensi dei quali l'età minima di A._______ sarebbe di 18.75 anni (età probabile tra i 20 e i 24 anni) (cfr. atto 22/11, pag. 11) lo scritto del 21 settembre 2020, con cui la SEM ha reso partecipe il richiedente circa le risultanze della perizia medica, consegnandogliene una copia anonimizzata e concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo (cfr. atto 26/3), la comparsa scritta del 25 settembre 2020, per mezzo della quale l'interessato ha esercitato tale facoltà (cfr. atto 30/2), la domanda di ripresa in carico dell'interessato del 7 ottobre 2020, sottoposta dall'autorità inferiore alle preposte autorità austriache in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 35/5), l'accettazione del trasferimento da parte delle autorità austriache avvenuta in data 15 ottobre 2020 (cfr. atto 37/2), gli atti medici F2 del 17 novembre 2020 e del 19 novembre 2020 (cfr. atto 39/2 e 42/2), nonché il certificato medico del 19 novembre 2020 (cfr. atto 41/3), attestanti la diagnosi di infezione da Covid-19 patita dall'insorgente, l'ulteriore atto medico F2 del 15 settembre 2020 (cfr. atto 44/3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 16 dicembre 2020, notificata il 18 dicembre 2020 (cfr. atto 47/1), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Austria, il ricorso del 28 dicembre 2020 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 29 dicembre 2020) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM e con il quale il ricorrente ha postulato in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame; a titolo principale egli ha demandato l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti alla SEM per la trattazione nazionale della domanda d'asilo; in subordine, egli ha concluso alla restituzione degli atti alla SEM per una nuova istruttoria; contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, la copia della takzira del ricorrente, acclusa al gravame, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dei motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda di asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5); che pertanto, nella presente fattispecie, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che in tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III); che la valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito; che qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e D-2739/2020 del 4 giugno 2020), che nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente; che in particolare, le dichiarazioni dell'interessato - e mente della stessa, confuse, incongruenti e prive dei necessari riferimenti temporali - non comproverebbero l'asserita data di nascita; che a titolo esemplificativo, la SEM ha osservato ch'egli avrebbe inizialmente sostenuto di essere nato nell'anno (...) del calendario persiano, ciò che avrebbe significato che la sua età avrebbe dovuto essere di poco superiore ai (...) anni, evenienza che non si sposerebbe però con la precedente dichiarazione dell'interessato, secondo la quale egli avrebbe avuto già compiuto (...) anni al momento dell'audizione; che sul punto l'interessato non sarebbe stato in grado di fornire una valida giustificazione, che inoltre, la perizia del 10 settembre 2020 avrebbe stabilito che l'età probabile del medesimo si situerebbe tra i 20 e i 24 anni, che la sua età minima sarebbe di 18.75 anni e che, di conseguenza, sarebbe possibile escludere formalmente ch'egli abbia meno di 18 anni; che pertanto - posto che entrambe le investigazioni intraprese con la perizia indicherebbero un'età minima superiore ai 18 anni d'età, sinonimo d'indizio molto forte di maggiore età la data di nascita dichiarata, ossia il (...), andrebbe categoricamente esclusa, che con il proprio gravame il ricorrente confuta tali valutazioni, che in primo luogo, la natura e il grado delle incongruenze gravanti il racconto dell'interessato, parrebbero essere riconducibili al suo analfabetismo, alla mancata scolarizzazione, così come al contesto sociale vigente in Afghanistan (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 5); che d'altro canto, l'asserita minore età sarebbe comprovata dalla tazkira prodotta in sede ricorsuale, che infine, la decisione impugnata sarebbe contraddistinta da aspetti poco chiari; ch'essa fisserebbe arbitrariamente il (...) quale data di nascita del ricorrente, a mente di quest'ultimo completamente estranea agli atti di causa e finanche contraria alla prassi in essere (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 5), che parimenti, dal provvedimento querelato emergerebbero ulteriori elementi di incertezza giacché nella richiesta di ripresa in carico, la SEM avrebbe indicato la data di nascita del (...) 2002 oltre a quella riconducibile alla nascita in data (...) 2004, ciò che non collimerebbe con il testo riportato nella medesima, ove l'autorità inferiore avrebbe indicato la data del (...) 2005; che del resto, l'accettazione da parte delle autorità austriache non apporterebbe maggiore chiarezza nella misura in cui queste - indicando quale data di nascita principale il (...) 2004 - non avrebbero negato la minore età di A._______, il quale non saprebbe quindi se in tale Paese sarà considerato maggiorenne o meno, che nel caso di specie, occorre anzitutto rammentare che l'onere della prova circa la determinazione della minore età incombe al richiedente asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 5.4, E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1 Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.); che in presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3 con riferimenti ivi citati), che salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1); che per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019); che se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018); che una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4), che i metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne; che gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale; che l'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età; che la radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale; che la consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età; che la tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo; che qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.6), che la valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3); che l'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4); che gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA); che tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. sentenza del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.7; per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5-6; DTF 122 V 157), che orbene, nella presente fattispecie sia la tomografia sterno clavicolare che l'esame dello sviluppo dentale hanno indicato un'età minima superiore a 18 anni; che quindi, già solo per queste ragioni v'è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età, indizio del resto nemmeno messo direttamente in discussione nell'allegato ricorsuale, che d'altro canto, dagli atti all'inserto non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate; che su questi presupposti, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano la sua età inequivocabilmente oltre i 18 anni, in concreto particolarmente concludente, che la tazkira rimessa dall'insorgente non permette una diversa valutazione; che del resto, come già doviziosamente osservato dallo scrivente Tribunale, a tale documento va di norma riconosciuto un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 con riferimenti ivi citati), in specie peraltro ulteriormente minato dal fatto che essa sia stata prodotta solamente in copia, che le aggiuntive argomentazioni ricorsuali nulla mutano al riguardo; che la data di nascita del (...) 2002 è stata determinata in corso di procedura di prima istanza senza mai essere contestata dall'interessato (cfr. atto 30/2); che la domanda di ripresa in carico sottoposta dalla SEM alle autorità austriache non appare pervasa da vizi sostanziali nella misura in cui contiene sia le date di nascita riferite dal richiedente, così come quella determinata d'ufficio dall'autorità inferiore; che da ultimo, la data di nascita del (...) 2004 indicata nell'accettazione dalle autorità austriache non è atta, ad essa sola, a sovvertire il tenore delle considerazioni che precedono e, in particolare, delle perizie di cui sopra, che in definitiva, ed indipendentemente dagli ulteriori indicatori di inverosimiglianza evidenziati dalla SEM, v'è da partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria minore età, che proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Austria il 25 luglio 2020 (cfr. atto 7/1), che nell'ambito dell'audizione RMNA l'insorgente ha confermato tale riscontro; che in medesima sede, l'insorgente si è opposto ad un ritorno in Austria in ragione di scontri ivi intercorsi con non meglio precisati individui (cfr. verbale, pag. 11, punto 8.01); che altresì, questionato sul suo stato di salute, il richiedente ha dichiarato di non soffrire di patologie di sorta (cfr. verbale, pag. 11, punto 8.02), che sulla base di tali elementi, il 7 ottobre 2020 la SEM ha presentato alle autorità austriache, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 35/5); che queste hanno espressamente accettato di riprendere in carico il ricorrente (cfr. atto 37/2), che la competenza dell'Austria risulta dunque, di principio, data, che in proposito, non vi sono fondati motivi di ritenere che in Austria sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III); che, peraltro, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Austria non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che nel prosieguo della disamina, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che con la sua impugnativa, l'insorgente allega tuttavia un quadro clinico contraddistinto dalla comparsa di ideazioni suicidali; che invero, a mente del suo patrocinatore, nella fattispecie concreta vi sarebbero sufficienti indizi per ritenere che le sofferenze psicologiche lamentate da A._______ sarebbero preesistenti rispetto alla comunicazione della decisione negativa da parte della SEM (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto 6), che conseguentemente, non si disporrebbe di un quadro clinico sufficientemente chiaro per valutare oculatamente un eventuale rischio di violazione dell'art. 3 CEDU per il caso in cui il ricorrente venisse trasferito in Austria, che quo alle succitate doglianze ricorsuali, v'è da osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che orbene, dagli atti all'inserto non è possibile desumere delle condizioni di salute cagionevoli a tal punto da comportare una violazione della precitata giurisprudenza per il caso in cui il richiedente fosse allontanato in Austria, che in tal senso, l'allegato sconforto psicologico non permette diversa ponderazione; che invero, v'è anzitutto da rimarcare che lo stesso parrebbe essere una reazione alla decisione dell'autorità inferiore, siccome apparso unicamente a seguito della comunicazione della stessa; che del resto egli non ne ha fatto menzione alcuna nel corso del procedimento di prima istanza, che ad ogni modo, giova rammentare che per quanto riguarda il rischio della messa in atto di tentativi suicidali, il Tribunale federale ha stabilito che il rischio di suicido non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TF 2C_856/2015 del 10 ottobre 2015 consid. 3.2.1); che ciò corrisponde anche alla prassi dello scrivente Tribunale (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-505/2020 del 4 febbraio 2020, F-5933/2019 del 23 gennaio 2020 consid. 7.6, F-5900/2019 del 18 novembre 2019, E-1997/2019 del 2 maggio 2019, F-4514/2018 del 20 agosto 2018), che su tali presupposti, nel caso in disamina non v'è ragione di chiarire ulteriormente lo stato psicologico dell'insorgente, che per il resto il Tribunale osserva che l'Austria dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che da ultimo, le schermaglie che lo avrebbero contrapposto il richiedente a non meglio precisati individui, non hanno alcun influsso nel caso concreto; che l'Austria è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata, ch'egli può dunque rivolgersi alle autorità di polizia e denunciare eventuali violenze, che pertanto, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Austria, che comunque, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Austria è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del richiedente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Austria, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard