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D-772/2021

D-772/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-01 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento dalle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-772/2021 Sentenza del 1° marzo 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 febbraio 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera il (...) gennaio 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-1/2), le ricerche intraprese dalla SEM, dalle quali è risultato, secondo i riscontri dattiloscopici nella banca dati europea «EURODAC», che il richiedente aveva presentato una domanda d'asilo pregressa in Italia il (...) (cfr. atti SEM n. 7/1 e n. 8/1), la richiesta di ripresa in carico all'Italia, da parte svizzera, del (...), in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), e la risposta d'accettazione dall'autorità italiana competente del (...) (cfr. atti SEM da n. 10/5 a n. 14/1), i verbali di rilevamento dei dati personali dell'interessato dell'(...) febbraio 2021 (cfr. atto SEM n. 16/9) rispettivamente relativo il colloquio personale Dublino dell'(...) febbraio 2021 (cfr. atto SEM n. 25/3), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM n. 22/2, n. 23/2, n. 24/3 e n. 30/2), la decisione della SEM dell'11 febbraio 2021, notificata in data 12 febbraio 2021 (cfr. atto SEM n. 28/1), con cui la predetta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando altresì il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso l'Italia e l'esecuzione della succitata misura, nonché statuendo che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo, la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza legale - sottoscritto il (...) (cfr. atto SEM n. 15/1) - da parte dell'allora rappresentante legale del richiedente in data (...) (cfr. atto SEM n. 29/1), il ricorso inoltrato il 19 febbraio 2021 (cfr. risultanze processuali) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione, per mezzo del quale il ricorrente, ai fini processuali, ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, e nel merito ha postulato l'annullamento del provvedimento avversato e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per nuova decisione; formulando altresì contestuale istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che d'ingresso si rileva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), che in tal senso, non essendo oggetto del provvedimento avversato, le considerazioni esposte nel ricorso in ordine alla presunta discrepanza tra i nominativi presenti nella decisione impugnata rispetto a quelli trascritti nel verbale di rilevamento e nel colloquio Dublino, non verranno esaminati oltre nella presente sentenza; che tuttavia il Tribunale non si può esimere dal rilevare che entrambi i nominativi sono stati dichiarati dal richiedente e sono stati regolarmente registrati entrambi da parte dell'autorità inferiore quali identità del ricorrente (cfr. atto SEM n. 1/2, n. 7/1, n. 8/1, n. 16/9 e n. 25/3); che tale censura risulta pertanto essere non solo irricevibile, ma puramente pretestuosa, che proseguendo nell'analisi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel corso del colloquio Dublino l'insorgente, sentito in merito all'eventuale competenza dell'Italia nella trattazione della sua domanda d'asilo, non l'ha esplicitamente contestata, limitandosi ad osservare di non volervi ritornare, poiché avrebbe vissuto in tale Paese dal (...) - ove avrebbe ricevuto una prima risposta negativa alla domanda d'asilo nell'anno (...), interponendo ricorso; procedura ricorsuale che sarebbe tutt'ora in corso - ma non avrebbe mai ricevuto un documento, un lavoro o un alloggio, che nel provvedimento sindacato, l'autorità inferiore, dopo aver constatato che il ricorrente non avrebbe contestato la competenza dell'Italia nella trattazione della sua domanda d'asilo, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che nel proprio gravame, il ricorrente rimarca come in sede del colloquio Dublino si sarebbe decisamente opposto ad un suo trasferimento in Italia; che ivi avrebbe difatti vissuto quasi (...) anni, senza mai trovare veramente accoglienza e sostegno dal profilo sociale, nonché non gli avrebbero mai rilasciato alcun documento o permesso, né lo avrebbero mai sostenuto nella ricerca di un alloggio o di un lavoro e nel processo d'integrazione; che peraltro, attenderebbe da anni una risposta alla sua domanda d'asilo, ciò che sarebbe "inaccettabile"; che fa da ultimo presente, come sarebbe noto che il sistema di accoglienza italiano - in particolare per i casi sottoposti al Regolamento Dublino III - sarebbe assolutamente inefficace; che per questo egli rischierebbe di trovarsi a vivere in condizioni disumane e degradanti, senza poter avere un accesso concreto alle cure mediche, all'assistenza e ad un alloggio; che per questi motivi, egli chiede pertanto l'applicazione della clausola di sovranità al suo caso, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo, secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro, che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nel caso in parola - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che nel caso in parola, un confronto con la banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», ha permesso di appurare che il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Italia il (...) (cfr. atti SEM n. 7/1 e n. 8/1); che l'insorgente ha pure confermato tale riscontro (cfr. atto SEM n. 25/3), che viste tali evenienze, il (...), la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini prescritti all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico, basata sull'art. 18 par. 1 lett. b del predetto Regolamento (cfr. atti SEM da n. 10/5 a n. 12/3), che il (...), quindi entro i termini fissati all'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, le autorità italiane preposte hanno espressamente accettato la succitata domanda di ripresa in carico (cfr. atti SEM n. 13/1 e n. 14/1), che la competenza dell'Italia è quindi di principio data, che trattandosi di una domanda di ripresa in carico, l'eventualità secondo la quale la domanda d'asilo fosse effettivamente stata respinta in Italia, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del trasferimento dell'interessato, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e riferimento ivi citato), che detto Paese è peraltro legato alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all'occorrenza, non vi sono innanzitutto fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che la CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l'Italia, ha a più riprese ribadito che la situazione non può essere confrontata con quella relativa alla Grecia e constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011 succitata ed ha finora sempre negato l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. sentenze CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, par. 33; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015, 51428/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12), che nemmeno le recenti evoluzioni nel sistema italiano, che pure prevedono un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza, consentono di rimettere in discussione in modo generalizzato tale assunto (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 [prevista per la pubblicazione nelle DTAF] consid. 6, recentemente anche le sentenze del Tribunale D-529/2021 del 10 febbraio 2021 e F-4872/2020 del 5 novembre 2020 consid. 4.2), che inoltre, al di là di una generica censura ricorsuale circa il protrarsi esagerato della sua procedura d'asilo in Italia, nessun indizio serio indica che le autorità italiane abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo; che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia, e dunque che il predetto Stato membro verrebbe meno ai suo obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura, che egli nemmeno ha fornito elementi concreti atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che altresì dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il suo trasferimento in Italia, lo esporrebbe al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza, che invero le sue asserzioni generiche circa la mancanza di un alloggio e di aiuto nella ricerca dello stesso in Italia, presentate sia nel colloquio Dublino che ribadite con il ricorso, come pure dell'assenza di cure mediche e di assistenza, non sono atte a confutare la conclusione sopra esposta; che dalle sue stesse affermazioni risulta peraltro che, almeno sino al (...) egli fosse alloggiato in un Centro di accoglienza ove avrebbe pure beneficiato di cure mediche (cfr. atto SEM n. 25/3), ciò che contraddice le sue stesse affermazioni contrarie in merito, che egli potrà, in caso di necessità, indirizzarsi alle autorità competenti italiane per ottenere l'aiuto necessario per soddisfare i suoi bisogni esistenziali, eventualmente facendo valere i suoi diritti tramite le vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che come peraltro rettamente considerato anche dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, il ricorrente potrà pure indirizzarsi alle numerose organizzazioni caritative presenti su suolo italiano per soddisfare le sue necessità, ciò che dalle medesime dichiarazioni dell'insorgente, risulta essere un aiuto che egli stesso in passato aveva già sollecitato ed ottenuto (cfr. atto SEM n. 25/3), che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che d'altro canto il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che sempre in questo contesto l'attuale giurisprudenza del Tribunale impone alle autorità svizzere, che non vogliono rinunciare all'esecuzione del trasferimento, di richiedere a titolo preventivo alle omologhe italiane delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.3, F-6021/2020 del 3 dicembre 2020 consid. 4.4, D-2497/2020 del 22 maggio 2020 consid. 10.2), che la situazione dell'insorgente, che gode di buona salute (cfr. atti SEM n. 19/1, da n. 22/2 a n. 25/3) - a parte una diagnosi recente di cheloide al tallone bilaterale sintomatic[o], già in cura con una prescrizione di una crema ([...]) ed un controllo previsto tra sette giorni con eventuale incisione chirurgica (cfr. atto SEM n. 30/2) - manifestamente non si iscrive nelle casistiche sopra enucleate, che la diffusione della pandemia di coronavirus (detto anche Covid-19) va annoverata tra le circostanze transitorie che, sebbene giustifichino una temporanea sospensione del trasferimento, non impediscono che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-561/2021 dell'11 febbraio 2021, F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.6), che infine, nella fattispecie, dagli atti non traspaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, come pure l'istanza di esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento dalle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: