Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-353/2021 Sentenza del 2 febbraio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla signora Joëlle Spahni, AsyLex, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 15 gennaio 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 30 ottobre 2020, il verbale relativo al rilevamento delle generalità del 9 novembre 2020 (cfr. atto [...]-13/10) ed al colloquio Dublino del 12 novembre 2020 (cfr. atto 15/2), l'atto medico F2 del 10 novembre 2020 (cfr. atto 21/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 15 gennaio 2021, notificata il 18 gennaio 2021 (cfr. atto 30/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 25 gennaio 2021 (cfr. timbro postale sul plico raccomandato; data d'entrata: 26 gennaio 2021) per mezzo del quale l'insorgente ha postulato in limine il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e che questo venga comunicato all'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento perché si astenga dall'intraprendere tale misura; a titolo principale l'annullamento della precitata decisione e la trattazione nazionale della sua domanda d'asilo; a titolo eventuale egli ha demandato la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione; l'interessato ha inoltre demandato di vedersi riconoscere la facoltà di inoltrare, previa consultazione degli atti del procedimento di prima istanza, un memoriale integrativo al gravame; contestualmente, e con protesta di spese e ripetibili, di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico e con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel colloquio Dublino del 12 novembre 2020 l'insorgente, posto di fronte alla possibile competenza dell'Italia, non l'ha esplicitamente contestata, limitandosi ad asseverare di non voler tornare in tale Paese poiché - contrariamente alla Svizzera, ove risiederebbe un amico non avrebbe conoscenze, che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver constatato la tacita ammissione di competenza da parte dell'Italia, ha anzitutto ritenuto che il Regolamento Dublino III non permetterebbe di scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo; che inoltre, l'amico evocato dall'insorgente, non rientrerebbe nel novero dei famigliari ai sensi dell'art. 2 lett. g del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III); che parimenti, nemmeno la presenza del fratello in Svizzera, in assenza di una relazione di dipendenza, consentirebbe di confutare la competenza italiana, che nel prosieguo della sua disamina, l'autorità inferiore escluso che in tale Stato sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che oltracciò, la SEM non ha rilevato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in particolare, egli stesso avrebbe riferito di essere in buona salute, ciò che sarebbe confermato dal fatto ch'egli avrebbe necessitato di un solo consulto medico, il 10 novembre 2020, in ragione di eruzioni cutanee pruriginose e dolenti a livello del cuoio capelluto, per le quali gli sarebbe stata prescritta una terapia a base di Dermovate skalp per un periodo di dieci giorni; che in specie, posto che non vi sarebbero ulteriori consulti medici in programma, lo stato di salute dell'insorgente sarebbe da considerarsi sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori accertamenti; che l'Italia disporrebbe altresì di una sufficiente infrastruttura medica, alla quale il ricorrente avrebbe acceso in base al diritto comunitario; che ad ogni modo, nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capacità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima del trasferimento; che l'interessato sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che con la sua impugnativa, A._______ avversa su vari aspetti le valutazioni di cui al sindacato provvedimento; che in primo luogo, la giurisprudenza in vigore non terrebbe debitamente conto delle effettive carenze che contraddistinguerebbero la procedura di asilo e il sistema di accoglienza in Italia, segnatamente a seguito dell'adozione del Decreto Salvini (cfr. memoriale ricorsuale, punto 17); che in tal senso, i richiedenti l'asilo trasferiti in Italia sarebbero confrontati con attese particolarmente lunghe prima di poter accedere al sistema di accoglienza, se non addirittura da esclusi da esso (cfr. memoriale ricorsuale, punto 15); che oltretutto, lo stato di salute del ricorrente sarebbe cagionevole; ch'egli sarebbe afflitto da una problematica dermatologica antecedente il arrivo in Svizzera, patologia per la quale non sarebbe sicuro di ricevere il necessario seguito medico in Italia (cfr. memoriale ricorsuale, punto 18); che in effetti, il sistema sanitario italiano sarebbe lacunoso; che i requisiti di accesso al medesimo risulterebbero opachi, che inoltre sarebbe difficoltoso beneficiare di una consultazione specialistica e che i tempi di attesa per accedere ad un trattamento sarebbero lunghi, a maggior ragione se considerata l'attuale pandemia di Coronavirus (Covid-19) (cfr. memoriale ricorsuale, punto 19 e 25); che oltre a ciò, in alcune Regioni e in determinati casi, i richiedenti l'asilo non sarebbero esonerati dal costo dei farmaci prescritti (cfr. memoriale ricorsuale, punto 20); che d'altro canto, il Tribunale, con sentenza E-3232/2019 avrebbe ritenuto che, con l'adozione del Decreto Salvini, non v'erano più le condizioni per trasferire l'interessato verso la vicina penisola giacché - pur essendovi stato in cura due anni prima del suo arrivo in Svizzera - non sussistevano garanzie quanto alla continuazione di un'assistenza medica (cfr. memoriale ricorsuale, punto 22); che infine, la SEM si sarebbe limitata a menzionare la legislazione italiana, senza tuttavia ottenere dalle corrispondenti autorità italiane delle garanzie individuali prima del trasferimento, che pertanto, vi sarebbe ragione in casu di applicare l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. memoriale ricorsuale, punto 26), che da ultimo, a mente dell'insorgente l'autorità di primo grado nel proprio esposto avrebbe succintamente oltre che a torto negato l'applicazione della clausola di sovranità, senza tuttavia esaminare l'esistenza di obblighi internazionali e motivi umanitari, violando così il diritto di essere sentito del ricorrente, che orbene, occorre preliminarmente chinarsi sulle censure formali sollevate dal ricorrente, che il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3), che l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione ne è inoltre corollario fondamentale; che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 ; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che nella fattispecie concreta, la motivazione articolata dalla SEM nel provvedimento impugnato circa l'applicazione della clausola di sovranità non appare carente allo scrivente Tribunale; che l'autorità inferiore ha difatti tenuto conto nelle sue considerazioni dei fatti allegati dall'interessato suscettibili di costituire dei "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 - in particolare per quanto concerne lo stato di salute dell'interessato e pertanto, indipendentemente dalla formulazione generica delle norme legali che prevedono la clausola di sovranità presente nella decisione impugnata, l'autorità in parola si è chinata concretamente sulla situazione della ricorrente anche per verificare l'applicazione o meno della predetta clausola al caso specifico; che il fatto di essere giunta ad una valutazione giuridica differente sulla vulnerabilità del ricorrente rispetto a quanto sostenuto da quest'ultimo non è quindi costitutivo di una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore (art. 35 PA), che inoltre, vista la più o meno implicita doglianza ricorsuale in tal senso (cfr. memoriale ricorsuale, punto 28), v'è pure da respingere la tesi circa la mancata consultazione degli atti del procedimento di prima istanza; che invero, posto che l'accesso ai medesimi non è garantito d'ufficio, tale censura appare pretestuosa nella misura in cui la patrocinatrice dell'insorgente - dopo averne fatto esplicita richiesta (cfr. atto 31/4) - non ha dato alcun seguito allo scritto di risposta della SEM, per mezzo del quale quest'ultima l'informava di aver già rimesso l'insieme della documentazione al richiedente l'asilo e di poter eventualmente trasmettere di nuovo la medesima dietro pagamento (cfr. 32/1), che chiariti tali aspetti, dal profilo materiale, occorre ora chiedersi se l'autorità inferiore, che nella decisione impugnata ha ritenuto data la competenza dell'Italia e non ha riscontrato motivi ostativi al trasferimento dell'insorgente verso tale Paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo, che, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato è stato interpellato a Roccella Ionica (Italia) il 4 ottobre 2020 (cfr. atto 10/1), che nel corso del colloquio personale Dublino del 12 novembre 2020, l'interessato ha confermato tale riscontro; ch'egli ha inoltre dichiarato che in tale Paese, sarebbero tate registrate le sue impronte digitali contro la sua volontà; che oltracciò, egli ha spiegato che dopo una quarantena di undici giorni in un campo profughi in Sicilia, si sarebbe allontanato spontaneamente in treno, giungendo in Svizzera il 30 ottobre 2020, che su questi presupposti, in medesima data la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto 17/7), che non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento di Dublino III, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che di conseguenza, la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all'occorrenza non vi sono innanzitutto fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che la CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l'Italia, ha a più riprese ribadito che la situazione non può essere comparata a quella relativa alla Grecia e constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011,30696/09 ed ha finora sempre negato l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. sentenze CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015, 51428/10; decisione CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, par. 33), che nemmeno le recenti evoluzioni nel sistema italiano, che pure prevedono un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza, permettono di rimettere in discussione in modo generalizzato tale assunto (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6, recentemente anche la sentenza del Tribunale F-4872/2020 del 5 novembre 2020 consid. 4.2), che, conseguentemente, anche tenuto conto delle argomentazioni addotte con il gravame, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che con la sua impugnativa, l'interessato allega tuttavia un quadro clinico precario, contraddistinto da problemi dermatologici, che in proposito, il Tribunale ritiene anzitutto giudizioso rammentare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che sempre in questo contesto, come rettamente segnalato dall'insorgente, l'attuale giurisprudenza del Tribunale impone alle autorità svizzere che non vogliono rinunciare all'esecuzione del trasferimento, di richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.3 e D-6060/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 4.4.4), che essendo decisivo occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che sulla base della documentazione medica agli atti al momento dell'emissione della sindacata decisione, risultava infatti chiaro che lo stato valetudinario dell'insorgente, comportante una patologia dermatologica al cuoio capelluto - sia essa riconducibile a lesioni psoriasiche piuttosto che ad acne non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale né tantomeno che rientrasse nelle casistiche per cui, a causa di un rischio di peggioramento serio ed immediato delle affezioni, occorreva richiedere garanzie individualizzate, che del resto, come detto, l'insorgente stesso ha riferito nell'ambito del colloquio Dublino di essere in buona salute, che non si può dunque partire dall'assunto che il suo trasferimento comporti delle gravi sofferenze dal profilo medico, a tal punto che, dopo l'arrivo in Italia, risulti necessaria una presa in carico medica immediata ed ininterrotta secondo la giurisprudenza succitata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1026/2020 del 4 marzo 2020 consid. 5.4), che il richiamo alla sentenza E-3232/2019 del 15 ottobre 2019, concernente un richiedente l'asilo affetto da un'importante insufficienza renale necessitante numerose sedute di emodialisi settimanali, non muta la valutazione che precede, che per il resto, giova rammentare che l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva); ch'egli potrà dipoi ovviare ad eventuali difficoltà nell'ottenimento del farmaco prescrittogli venendo trasferito con una riserva sufficiente, che in ogni caso le prestazioni di pronto soccorso risultano sostanzialmente garantite in Italia (cfr. sentenze del Tribunale E-1026/2020 consid. 5.5, E-962/2019 consid. 6.2.7), che anche le problematiche legate alla pandemia di Coronavirus non permettono di giungere ad una diversa conclusione (cfr. sentenza del Tribunale D-2497/2020 del 22 maggio 2020 consid. 10.4 e rif. citati), che agli atti non figurano d'altro canto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che, in altre parole, l'interessato non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impugnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto; che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: