Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 marzo 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Corte IV D-2280/2024
S e n t e n z a d e l 2 2 l u g l i o 2 0 2 4 Composizione Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato dall’avv. Anita Hug, (…), ricorrente,
contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 marzo 2024.
D-2280/2024 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che il ricorrente ha depositato in Svizzera il 9 gennaio 2024, il verbale dell’audizione approfondita sui motivi d’asilo svolta il 30 gennaio 2024 secondo l’art. 29 LAsi (RS 142.31; cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]-18/17). la decisione del 27 febbraio 2024, con la quale la SEM ha assegnato la domanda d’asilo alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 25/2), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura (cfr. mdp SEM n. 1-11), la decisione del 18 marzo 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, revocando altresì l’effetto sospen- sivo ad un eventuale ricorso e incaricando il Cantone di B._______ dell'e- secuzione di quest’ultima misura, il ricorso datato 15 aprile 2024 inoltrato al il Tribunale amministrativo fede- rale (di seguito: il Tribunale), con cui l'insorgente postula l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo nonché, in via subordinata, l’ammissione provvisoria in Svizzera; sul piano procedurale, egli chiede la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso nonché la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, la decisione incidentale del 20 giugno 2024, con la quale il Tribunale ha restituito l’effetto sospensivo al ricorso, autorizzando il ricorrente ha sog- giornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, nonché respinto la domanda d’assistenza giudiziaria, invitando l’interessato a versare, entro il 5 luglio 2024, un anticipo di CHF 750.– corrispondenti alle presunte spese processuali, tempestivamente versato il 2 luglio 2024,
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
D-2280/2024 Pagina 3 che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che, in materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; 2014/1 consid. 2; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di
D-2280/2024 Pagina 4 persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vit- tima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di per- secuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lon- tano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della verosimi- glianza: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo suffi- cientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plau- sibili; che la persona interessata dev’essere inoltre credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il ricorrente, originario di Istanbul dove avrebbe vissuto con la sua fa- miglia, ha sostanzialmente addotto di aver iniziato a partecipare nel 2020 alle attività organizzate dal Partito dei Lavoratori di Turchia (Türkiye İşçi Partisi), alleato del HDP, e di esserne divenuto membro nell’agosto 2023, fatto che gli avrebbe arrecato diversi problemi; che dopo un mese dall’iscri- zione al partito, le autorità turche avrebbero emesso nei suoi confronti un mandato di accompagnamento coattivo per il reato di propaganda all’orga- nizzazione terroristica armata in ragione delle sue condivisioni su Twitter, mediante le quali egli avrebbe criticato il governo turco; che nell’agosto 2023, la madre lo avrebbe informato telefonicamente che la polizia lo aveva cercato presso l’abitazione familiare, evento che sarebbe comprovato da
D-2280/2024 Pagina 5 un verbale di perquisizione versato agli atti; che, lo stesso giorno, egli si sarebbe quindi nascosto per un periodo di tre mesi da un suo amico a C._______, nel corso del quale avrebbe organizzato la propria fuga dal Paese; che il 5 gennaio 2024, sarebbe quindi espatriato per raggiungere la Svizzera (cfr. atto SEM n. 18/17), che a sostegno della propria domanda, l’interessato ha versato agli atti, oltre alla carta d’identità in originale, diverse copie di documenti giudiziari relativi al procedimento penale con l’imputazione di propaganda all’orga- nizzazione terroristica armata (cfr. mdp SEM n. 3-11), che nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che la mera parte- cipazione del ricorrente alle attività del Partito dei Lavoratori di Turchia, nonché l’affiliazione allo stesso, non sia sufficiente per ammettere l’esi- stenza di un timore fondato di una persecuzione determinante in materia d’asilo, posto anche ch’egli non avrebbe neppure occupato una posizione politica di rilievo; che, inoltre, la procedura penale d’istruzione avviata nei suoi confronti non sarebbe tale da condurre al riconoscimento della qualità di rifugiato; che, in particolare, i documenti prodotti non conterrebbero al- cuna indicazione di natura materiale e, per di più, le autorità non avrebbero ancora intrapreso alcuna azione legale; che dal profilo temporale, le pub- blicazioni effettuate su Twitter sarebbero dipoi strettamente legate alla sua partenza dalla Turchia, ciò che dimostrerebbe ch’egli ha avviato – o fatto avviare – consapevolmente la procedura penale al fine di creare dei motivi soggettivi d’asilo e ottenere l’asilo in Svizzera; che, in ogni caso, l’avvio di una procedura penale d’inchiesta per propaganda all’organizzazione terro- ristica armata non sarebbe sufficiente per ammettere che l’interessato ri- schierebbe molto probabilmente di essere oggetto, in un prossimo futuro, di una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di ri- fugiato; che, infine, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che censurando una violazione del diritto federale, il ricorrente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità opponente affermando, in maniera ap- pellatoria e senza confrontarsi con la decisione avversata, che la sola ap- partenenza ad un partito legato al HDP sarebbe sufficiente per interessare le autorità penali turche; ch’egli non avrebbe inoltre avuto accesso agli atti del procedimento penale in Turchia; che, in ogni caso, le registrazioni sulla banca dati digitale UYAP non potrebbero essere manipolate o falsificate da un privato, sicché occorrerebbe considerare i mezzi di prova presentati come autentici; che, infine, il procedimento penale per propaganda all’or- ganizzazione terroristica armata sarebbe estranea alle sue pubblicazioni
D-2280/2024 Pagina 6 effettuate sui social media, ma sarebbe invece strettamente legata alla sua appartenenza politica (cfr. ricorso punto 3), che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ri- corso non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore, che, anzitutto, le ragioni dell’espatrio si rivelano illogiche e poco plausibili, posto in particolare che, fino ad allora, l’insorgente non aveva mai interes- sato le autorità turche (cfr. atto SEM n. 18/17 D118-119) nonostante effet- tuasse delle condivisioni sui social media già in precedenza e si fosse già visto chiudere due suoi profili (idem D94-100); che, pertanto, non è quindi ragionevole ammettere che la sola notizia ricevuta dalla madre – verosimil- mente nell’agosto 2023 – costituisca un concreto timore di persecuzione, a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese; che per costante giurisprudenza, il semplice fatto di apprendere da terzi di es- sere ricercati non è peraltro sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 7.3.4; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2), che, ad ogni buon conto, come correttamente concluso dalla SEM, il pre- sunto avvio di un’inchiesta penale per propaganda all’organizzazione ter- roristica armata non risulta in concreto pertinente per la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. decisione avversata, pagg. 3-6), che, anzitutto, i documenti giudiziari versati agli atti non contengono alcuna indicazione di natura materiale, ma si limitano a riprendere dei classici ele- menti di composizione; che, oltretutto, i fatti alla base dell’inchiesta sareb- bero esclusivamente le pubblicazioni effettuate su Twitter nei mesi diretta- mente antecedenti all’espatrio e in un periodo in cui il ricorrente era già intenzionato ad espatriare (cfr. atto SEM n. 18/17 D43, D97-98; mdp SEM
n. 3); che tale comportamento costituisce effettivamente un abuso di diritto che non può essere di principio tutelato giuridicamente (cfr. sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2); che, ciò posto, il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l’avvio dell’inchiesta penale nel suo Paese d’ori- gine al fine di ottenere asilo in Svizzera e che, in ogni caso, non è fuggito in ragione di un concreto e sincero timore di persecuzioni legate al reato in parola,
D-2280/2024 Pagina 7 che, per difetto d’intensità, la mera appartenenza al Türkiye İşçi Partisi – formalizzata proprio nel mese in cui sarebbe avvenuta la perquisizione do- miciliare – non è peraltro sufficiente per ammettere un timore di persecu- zione in ragione delle sue opinioni politiche come rettamente esposto dall’autorità inferiore (cfr. decisione avversata pag. 3), che, inoltre, non va escluso che la natura delle pubblicazioni effettuate su Twitter – delle quali il ricorrente ne ha presentate soltanto 10 su più di 70 in totale (cfr. mdp SEM n. 5; atto SEM n. 18/17 D96) – è tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale in Turchia al fine di chiarire i fatti e deter- minare la sussistenza delle basi del reato secondo il proprio diritto penale interno, nell’applicazione del quale le autorità svizzere non possono di prin- cipio interferire (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2); che, di ri- flesso, qualora dovesse essere promossa un’azione legale per propa- ganda dell’organizzazione terroristica armata, non è ravvisabile un perse- guimento penale illegittimo, che benché l’interessato rischi di essere arrestato ai fini dell’interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può inoltre presumere ch’egli sarà probabil- mente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo, che, infatti, a fronte del pubblico contenuto del profilo Twitter dell’interes- sato (cfr. mdp SEM n. 5), è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l’indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 feb- braio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), posto in par- ticolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d’istru- zione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti), che nei confronti dell’insorgente è stato pronunciato unicamente un man- dato di accompagnamento coattivo ai fini dell’interrogatorio quale ultimo atto istruttorio evincibile dall’incarto, ciò che non giustifica d’acchito una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, ad ogni buon conto, qualora le autorità dovessero proseguire il procedimento penale in oggetto, si può presumere che l’interessato avrà l’opportunità di spiegare le ragioni delle sua attività sui social media – ossia l’ottenimento dell’asilo in Svizzera
– e dimostrare la mancata serietà del contenuto politico delle sue pubbli- cazioni, evitando così di incorrere in una pena eccesiva (cfr. ex pluris
D-2280/2024 Pagina 8 sentenze TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), che, infine, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionata- mente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento pe- nale legittimo ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7); che l’interessato ha infatti di- chiarato di aver unicamente partecipato alle manifestazioni organizzate dal partito e di essersi affiliato nell’agosto 2023; che tali implicazioni non con- figurano d’acchito un profilo politico suscettibile di ammettere un’effettiva intenzionalità di propaganda all’organizzazione terroristica armata, che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata ade- sione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA), che, visto quanto precede, l’inchiesta penale avviata nei confronti dell’in- sorgente per il reato succitato non risulta pertinente per la qualità di rifu- giato (art. 3 LAsi), che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento,
D-2280/2024 Pagina 9 che in punto all’esecuzione dell’allontanamento, regolamentata dall’art. 83 della LStrI (RS 142.20) per rinvio dell’art. 44 LAsi, il ricorrente non presenta alcuna puntuale censura, nonostante postuli l’ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. ricorso pag. 2), che, in assenza di specifiche contestazioni, si può pertanto rinunciare ad un’analisi specifica di tale aspetto e, di riflesso, rinviare al corretto apprez- zamento giuridico espresso dalla SEM (cfr. decisione avversata pagg. 6-7; art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA), confermando quindi che l’ese- cuzione dell’allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta neppure inadeguata in punto all’esecuzione dell’allonta- namento (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che, visto l’esito della causa, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall’anticipo spese, di eguale importo, versato il 2 luglio 2024, che la presente sentenza è definitiva e non può, di principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall’anticipo spese versato il 2 luglio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
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