Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L'interessato, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 9 dicembre 2015. Egli, originario di B._______ (Chavakachcheri, Distretto di Jaffna, Provincia del Nord), avrebbe risieduto in varie località della regione, salvo farvi ritorno prima di lasciare il paese nel luglio del 2013 (cfr. atto A3). A.b Sentito approfonditamente sui motivi d'asilo il 15 dicembre 2017, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere figlio di un ex membro assassinato delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) nonché di aver a sua volta aiutato marginalmente tale gruppo paramilitare nel corso del 2005-2006, procurando del cibo dietro remunerazione. Ciò avrebbe condotto le autorità dello Stato centrale ad importunare regolarmente la sua famiglia, tanto che la madre, nel 2007, si sarebbe immolata dandosi fuoco. Egli sarebbe a sua volta stato oggetto di visite. Nonostante il suo trasferimento in altre località, i problemi con le autorità non si sarebbero fermati. Tornato a Jaffna, nel novembre del 2012 sarebbe stato oggetto di un fermo da parte dei militari. In tale contesto le autorità lo avrebbero interrogato e gli sarebbe stato chiesto di effettuare alcuni acquisti per loro conto. I militari gli avrebbero fatto visita anche in seguito. Nel 2013, dopo la morte della nonna, il richiedente asilo avrebbe lasciato il paese con il fratello (cfr. atto A15). A.c Nel corso della procedura di prima istanza, egli ha versato agli atti la sua carta d'identità in originale, il certificato di morte della madre, il certificato di morte del padre ed il suo certificato di nascita, oltre ad alcune foto riguardanti il viaggio (cfr. atto A13-14). B. Con decisione del 17 gennaio 2018, notificata al ricorrente il 22 gennaio 2018 (cfr. tracciamento degli invii) la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. C. In data il 21 febbraio 2018 (recte: 22 febbraio 2018, cfr. timbro del plico raccomandato), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, che il gravame fosse demandato alla SEM per una nuova decisione. In via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. Contestualmente di essere esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Con sentenza del 27 febbraio 2018, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il suddetto ricorso in quanto tardivo (numero di ruolo D-1101/2018). E. Il 1° marzo 2018 l'interessato ha presentato una domanda di revisione sulla scorta di un rapporto di trasmissione proveniente dall'apparecchio del suo patrocinatore, secondo il quale l'allegato ricorsuale sarebbe stato trasmesso al Tribunale per telefax il 21 febbraio, ossia tempestivamente. F. Il 18 aprile 2018 il Tribunale ha accolto la predetta istanza di revisione riaprendo la procedura ricorsuale (numero di ruolo D-1256/2018). G. Con ordinanza del 21 giugno 2018, il Tribunale ha quindi esentato il ricorrente dal versamento di anticipo a copertura delle presunte spese processuali invitando nel contempo l'autorità inferiore a presentare una risposta al gravame. H. Il 5 luglio 2018 la SEM si è riconfermata nelle proprie posizioni proponendo la reiezione del gravame. I. La replica dell'insorgente del 24 luglio 2018 è pervenuta al Tribunale il 25 luglio 2018 congiuntamente ad un certificato medico datato 27 aprile 2018 ed attestante l'esistenza di una sindrome post traumatica da stress e ad una dichiarazione in lingua straniera della zia. J. L'autorità inferiore ha inoltrato la propria duplica il 20 agosto 2018. La stessa è poi stata trasmessa per conoscenza all'insorgente il 22 agosto 2018. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), considerata la riapertura della procedura sancita dalla sentenza su revisione del Tribunale D-1256/2018 del 18 aprile 2018, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato insufficientemente motivate le allegazioni di A._______ a proposito del fermo subito nel 2012. L'incoerenza, la vaghezza e la superficialità della sua descrizione di tale episodio ne avrebbero inficiato la verosimiglianza. Dipoi, ha proseguito l'autorità inferiore, la versione dell'insorgente sarebbe incongruente sin dalle indicazioni biografiche. Le macroscopiche contraddizioni a riguardo dei luoghi di residenza e delle scuole frequentate manifesterebbero l'assenza di credibilità dell'intero complesso allegatorio avanzato. Su tali presupposti e conto tenuto della giurisprudenza, in capo al ricorrente non sussisterebbero fattori di rischio tali da esporlo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente censura la valutazione dell'autorità inferiore. Sebbene l'interessato ammetta essersi espresso laconicamente circa il fermo del 2012, egli ritiene quantomeno di essere stato in grado di riferire gli aspetti principali relativi a tale evento, che andrebbe ad ogni modo inserito in un contesto più ampio legato alle attività del padre per conto delle LTTE, alla sua uccisione ed al suicidio della madre. Eventi questi, di cui non v'è traccia nella decisione avversata - risultando quindi verosimili - e che gli avrebbero comportato dei traumi di una certa consistenza. D'altro canto, prosegue l'insorgente, le contraddizioni recensite dalla SEM non riguarderebbero aspetti rilevanti per la procedura d'asilo e sarebbero con ogni probabilità da ricondurre ad un malinteso intercorso nell'ambito dell'audizione sulle generalità, essendo stato fatto riferimento ad un tipo di istituto scolastico (...) e non ad un luogo. Su tali presupposti, la decisione apparrebbe essere stata presa sulla base di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti. Occorrerebbe poi considerare come il ricorrente presenti ad ogni modo un profilo di rischio per via dell'appartenenza ad una famiglia da tempo sospettata di vicinanza alle LTTE e della domanda d'asilo presentata in Svizzera.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 4.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 5.1 Con riferimento alla presente disamina, il Tribunale constata come le allegazioni dell'insorgente contengano effettivamente diversi indicatori di inverosimiglianza. In primo luogo, l'esposizione biografica contraddittoria mette in discussione la credibilità generale del ricorrente. A prescindere dal fatto di sapere se l'acronimo "(...)" si riferisca ad una tipologia di istituto scolastico - cosa che pare essere effettivamente il caso - o ad una località, va constatato come egli abbia inizialmente affermato di aver frequentato dodici anni di formazione integralmente a B.______ (cfr. atto A3, D 1.17.04) salvo contraddirsi in seguito indicando una serie di ulteriori scuole situate in altre località quali (...), (...), (....) e (...) (cfr. atto A15, D68 - D69). Confrontato in merito non ha saputo fornire spiegazioni valide (cfr. atto A15, D70). La situazione non differisce quanto all'illustrazione dei luoghi di residenza, avendo egli nell'audizione giusta l'art. 29 LAsi menzionato (...) (1995-1998; 1999-2002), (....) (2002-2007), (...) (2008-2009), (...) (2009-2010) e (...) (2010-2013) ossia fornendo indicazioni in parte contrastanti rispetto a quanto addotto in precedenza, e meglio, di aver soggiornato, oltre che a (...), a (...) (2000-2002), (...) (2007-2010; località presso [...]) e (...) (2010-2011, presso [...]). Per quanto riguarda poi i motivi d'asilo in senso stretto, e meglio, l'episodio cardine del fermo del 2012, è a giusto titolo che l'autorità resistente lo ha giudicato insufficientemente sostanziato. Il racconto spontaneo reso dall'insorgente è a tal punto succinto da lasciare seri dubbi quanto ad un reale vissuto. Chiamato a rendere conto dei suoi motivi di fuga, egli si è infatti limitato ad affermare "Ho richiesto asilo qui perché nel mio paese ci sono problemi con i militari del governo. Principalmente il problema era con i militari del governo. Anche mio padre è stato ucciso da loro. Sono stato anche arrestato. Ho studiato in diversi posti a causa di questo. Sono partito dal paese nel 2013" (cfr. atto A15, D7). Dipoi, chiestogli di riferire dettagliatamente circa il fermo, egli non è stato in misura di addurre elementi concreti caratterizzanti il vissuto. Dall'insieme delle sue allegazioni e nonostante le innumerevoli richieste dell'auditore, si riesce infatti unicamente a evincere che l'insorgente sarebbe stato prelevato dal domicilio verso le 12.00 con la giustificazione di essere sottoposto ad alcuni accertamenti e trattenuto sino al pomeriggio previa richiesta di effettuare delle commissioni (cfr. atto A15, D98 e seg.). Sennonché, spontaneamente l'insorgente nemmeno è riuscito a specificare quale fosse il soggetto delle domande postegli, domande che ha del resto quantificato in modo del tutto impreciso come "due o tre" (cfr. atto A15, D100). Di fronte all'insistenza dell'autorità inferiore, questi ha quindi accennato al fatto che i militari gli avrebbero chiesto quando sarebbe rientrato, dove fosse prima e cosa facesse (cfr. atto A15, D103), quesiti alquanto generici. Anche di fronte al tentativo di comprendere il motivo per il quale il ricorrente avesse definito arresto tale episodio la risposta di quest'ultimo è stata evasiva ed inconcludente (cfr. atto A15, D105: "dato che ero rientrato a casa dopo quasi quattro o cinque anni, mi hanno arrestato"). Per non dire della descrizione del luogo dell'interrogatorio identificato con la generica formula della "stanza con un tavolo e delle sedie" (cfr. atto A15, D112) nonostante poco prima il richiedente asilo avesse parlato di un "campo in cui c'era un campo più piccolo" (cfr. atto A15, D111). D'altronde, chiamato a dettagliare maggiormente il predetto locale, egli non ha saputo recare a sostegno validi elementi, comparandola laconicamente all'ufficio in cui era in corso la sua audizione ed aggiungendo unicamente un dettaglio circa la presenza di due finestre.
E. 5.2 Viene inoltre da sé che la dichiarazione rilasciata dalla zia e prodotta in sede ricorsuale abbia un valore probatorio pressoché nullo, rientrando la medesima nel novero delle attestazioni di compiacenza. Si denoti quantomeno come le informazioni in essa presentate, laddove indicano che il padre sarebbe deceduto nel 1997, non collimino affatto con quanto dichiarato in corso di procedura dall'insorgente, il quale ha collocato tale evento nel 1999 (cfr. atto A15, D8).
E. 5.3 Su tali presupposti, si può ritenere che l'autorità inferiore abbia a giusto titolo rimesso in discussione la credibilità dell'intero complesso di allegazioni dell'insorgente. Con ciò, non si necessitava di esaminare se gli ulteriori motivi addotti, più distanziati temporalmente, ossequiassero o meno singolarmente i criteri suesposti. Si rilevi quantomeno come gli avvenimenti precedenti, quand'anche verosimili, e segnatamente la morte del padre, paiano d'acchito troppo distanziati nel tempo per poter giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5).
E. 6.1 Del resto, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6). Inoltre, nonostante quanto censurato nel gravame, non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, attuali o passati, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quali volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. ibidem, consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 4.3.1). Nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. ibidem, consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1) né si deduce dagli atti che l'interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. ibidem, consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche: sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere visto come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.4).
E. 6.2 Certo, il fatto che egli sia di etnia tamil ed originario della provincia del Nord come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il suo rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettono di escludere ch'egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]). Il rientro del ricorrente in Sri Lanka senza il possesso di un passaporto, potrebbe inoltre esporlo a dover versare una multa da 50'000 a 100'000 rupie (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4). Ciò non permette però di riconoscere il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell'art. 3 LAsi.
E. 6.3 Pertanto il ricorrente non può prevalersi, nelle circostanze particolari del caso di specie, nemmeno di un timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Questa valutazione è tanto più giustificata in quanto il ricorrente ha lasciato lo Sri Lanka nel maggio 2013, ossia successivamente alla fine delle ostilità tra le LTTE e l'esercito regolare.
E. 7 In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 8.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Atteso ch'egli avrebbe la qualità di rifugiato, si applicherebbe il principio del non respingimento. In specie pure l'art. 3 CEDU sarebbe ostativo all'esecuzione dell'allontanamento, giacché rimpatriando l'insorgente lo si esporrebbe ad un trattamento inumano e degradante. Visto il suo carattere assoluto, l'art. 3 CEDU sarebbe applicabile anche laddove le persecuzioni non traggano origine da entità statali. In tal senso, gioverebbe richiamare anche l'avviso contrario al rinvio in Sri Lanka di molte organizzazioni umanitarie. Nella replica viene poi fatto riferimento, sulla scorta di un certificato medico, ad un trauma subito dall'insorgente in giovane età, e meglio, all'impiccagione del padre.
E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 10 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 11.2 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno, né l'esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento vietato dalle disposizioni succitate al suo ritorno nel paese d'origine.
E. 11.3 Del resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è ad essa sola a tal punto compromessa da rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento. La stessa Corte Edu ha affrontato ripetutamente la questione, giungendo a conclusione che non si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (cfr. Corte Edu, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, n. 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, n. 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, n. 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, n. 54705/08). La recente evoluzione congiunturale susseguente all'elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa - nonostante possa di principio implicare una possibile accentuazione della situazione di rischio per le persone che possono avvalersi di un determinato profilo - non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di persecuzioni. Su tali presupposti è invece necessario determinare se sussistano legami personali del richiedente con le elezioni presidenziali del 16 novembre 2019 o con le conseguenze delle stesse, evenienza che non ricorre nel caso in esame (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1).
E. 11.4 Le questioni mediche (cfr. infra consid. 10.6) non sono inoltre tali da influire sull'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, posto che risultano pertinenti solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6).
E. 11.5 L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è pertanto ammissibile.
E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Entrano altresì in linea di conto i motivi personali, segnatamente medici, che possono esporre a pericolo concreto il richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7).
E. 12.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 12.3 E' notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015). In tale contesto il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]). Da notare che già la precedente DTAF 2011/24 considerava di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la provincia settentrionale. Tale sentenza operava inoltre una distinzione a seconda del momento nel quale il richiedente asilo aveva lasciato la regione. Se ciò era avvenuto susseguentemente alla fine della guerra civile avvenuta nel maggio 2009, l'esecuzione dell'allontanamento era da ritenersi di principio ragionevolmente esigibile. In presenza di un espatrio antecedente, si necessitava di vagliare l'esistenza di una prognosi favorevole di reinserimento in base agli usuali indicatori personali.
E. 12.4 Nel caso specifico, il ricorrente proviene dalla provincia del Nord e meglio, dal Distretto di Jaffna. Pertanto, in riscontro alla giurisprudenza succitata, il suo ritorno in tale regione d'origine risulta da un punto di vista generale ragionevolmente esigibile.
E. 12.5 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degradasse così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).
E. 12.6 Ciò non è tuttavia il caso nella presente fattispecie. Secondo la documentazione medica agli atti l'insorgente soffre di una sindrome post traumatica da stress ed è in trattamento farmacologico con una terapia a base di Quetiapina. Non avendo nel frattempo il patrocinatore dell'insorgente prodotto certificati medici aggiornati, si parte dal presupposto che la patologia non abbia subito evoluzioni significative (cfr. cfr. sentenza del Tribunale E-2022/2015 del 28 aprile 2017 consid. 3.5). Ora, per costante giurisprudenza, si ritiene che in Sri Lanka vi siano sufficienti possibilità di trattamento per il quadro clinico in questione (cfr. sentenze del Tribunale D-1498/2018 del 7 maggio 2020; D-7355/2016 dell'11 febbraio 2019 consid. 11.5.2; D-5221/2018 del 24 giugno 2019 consid. 9.7). Pertanto, i problemi medici dell'insorgente non risultano ostativi all'esecuzione del rinvio.
E. 12.7 D'altro canto il ricorrente è giovane, ha frequentato ben 12 anni di scuola beneficiando pure di aiuti per gli studi "scolarship". Egli ha lasciato il paese nel 2013, ossia successivamente al miglioramento della situazione ingenerato dalla fine della guerra civile. Nonostante il ricorrente abbia dichiarato di non aver più alcun contatto con i famigliari in patria, non è inoltre escluso che possa riallacciarli una volta fatto ritorno in Sri Lanka. Si può inoltre partire dal presupposto che grazie ai numerosi soggiorni per studi nella regione egli disponga di un'ulteriore rete sociale alla quale possa far capo in caso di bisogno nel contesto di un reinserimento. Non vi è dunque da temere ch'egli sia esposto ad una situazione di minaccia esistenziale in caso di rientro in patria a causa dell'impossibilità a procacciarsi il minimo vitale. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 13 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 14 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - SEM, con l'incarto N 663 241 (in copia) - Sezione della popolazione del cantone Ticino (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2244/2018 Sentenza del 26 giugno 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Consultorio giuridico di SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 17 gennaio 2018. Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 9 dicembre 2015. Egli, originario di B._______ (Chavakachcheri, Distretto di Jaffna, Provincia del Nord), avrebbe risieduto in varie località della regione, salvo farvi ritorno prima di lasciare il paese nel luglio del 2013 (cfr. atto A3). A.b Sentito approfonditamente sui motivi d'asilo il 15 dicembre 2017, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere figlio di un ex membro assassinato delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) nonché di aver a sua volta aiutato marginalmente tale gruppo paramilitare nel corso del 2005-2006, procurando del cibo dietro remunerazione. Ciò avrebbe condotto le autorità dello Stato centrale ad importunare regolarmente la sua famiglia, tanto che la madre, nel 2007, si sarebbe immolata dandosi fuoco. Egli sarebbe a sua volta stato oggetto di visite. Nonostante il suo trasferimento in altre località, i problemi con le autorità non si sarebbero fermati. Tornato a Jaffna, nel novembre del 2012 sarebbe stato oggetto di un fermo da parte dei militari. In tale contesto le autorità lo avrebbero interrogato e gli sarebbe stato chiesto di effettuare alcuni acquisti per loro conto. I militari gli avrebbero fatto visita anche in seguito. Nel 2013, dopo la morte della nonna, il richiedente asilo avrebbe lasciato il paese con il fratello (cfr. atto A15). A.c Nel corso della procedura di prima istanza, egli ha versato agli atti la sua carta d'identità in originale, il certificato di morte della madre, il certificato di morte del padre ed il suo certificato di nascita, oltre ad alcune foto riguardanti il viaggio (cfr. atto A13-14). B. Con decisione del 17 gennaio 2018, notificata al ricorrente il 22 gennaio 2018 (cfr. tracciamento degli invii) la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. C. In data il 21 febbraio 2018 (recte: 22 febbraio 2018, cfr. timbro del plico raccomandato), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, che il gravame fosse demandato alla SEM per una nuova decisione. In via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. Contestualmente di essere esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Con sentenza del 27 febbraio 2018, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il suddetto ricorso in quanto tardivo (numero di ruolo D-1101/2018). E. Il 1° marzo 2018 l'interessato ha presentato una domanda di revisione sulla scorta di un rapporto di trasmissione proveniente dall'apparecchio del suo patrocinatore, secondo il quale l'allegato ricorsuale sarebbe stato trasmesso al Tribunale per telefax il 21 febbraio, ossia tempestivamente. F. Il 18 aprile 2018 il Tribunale ha accolto la predetta istanza di revisione riaprendo la procedura ricorsuale (numero di ruolo D-1256/2018). G. Con ordinanza del 21 giugno 2018, il Tribunale ha quindi esentato il ricorrente dal versamento di anticipo a copertura delle presunte spese processuali invitando nel contempo l'autorità inferiore a presentare una risposta al gravame. H. Il 5 luglio 2018 la SEM si è riconfermata nelle proprie posizioni proponendo la reiezione del gravame. I. La replica dell'insorgente del 24 luglio 2018 è pervenuta al Tribunale il 25 luglio 2018 congiuntamente ad un certificato medico datato 27 aprile 2018 ed attestante l'esistenza di una sindrome post traumatica da stress e ad una dichiarazione in lingua straniera della zia. J. L'autorità inferiore ha inoltrato la propria duplica il 20 agosto 2018. La stessa è poi stata trasmessa per conoscenza all'insorgente il 22 agosto 2018. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), considerata la riapertura della procedura sancita dalla sentenza su revisione del Tribunale D-1256/2018 del 18 aprile 2018, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato insufficientemente motivate le allegazioni di A._______ a proposito del fermo subito nel 2012. L'incoerenza, la vaghezza e la superficialità della sua descrizione di tale episodio ne avrebbero inficiato la verosimiglianza. Dipoi, ha proseguito l'autorità inferiore, la versione dell'insorgente sarebbe incongruente sin dalle indicazioni biografiche. Le macroscopiche contraddizioni a riguardo dei luoghi di residenza e delle scuole frequentate manifesterebbero l'assenza di credibilità dell'intero complesso allegatorio avanzato. Su tali presupposti e conto tenuto della giurisprudenza, in capo al ricorrente non sussisterebbero fattori di rischio tali da esporlo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente censura la valutazione dell'autorità inferiore. Sebbene l'interessato ammetta essersi espresso laconicamente circa il fermo del 2012, egli ritiene quantomeno di essere stato in grado di riferire gli aspetti principali relativi a tale evento, che andrebbe ad ogni modo inserito in un contesto più ampio legato alle attività del padre per conto delle LTTE, alla sua uccisione ed al suicidio della madre. Eventi questi, di cui non v'è traccia nella decisione avversata - risultando quindi verosimili - e che gli avrebbero comportato dei traumi di una certa consistenza. D'altro canto, prosegue l'insorgente, le contraddizioni recensite dalla SEM non riguarderebbero aspetti rilevanti per la procedura d'asilo e sarebbero con ogni probabilità da ricondurre ad un malinteso intercorso nell'ambito dell'audizione sulle generalità, essendo stato fatto riferimento ad un tipo di istituto scolastico (...) e non ad un luogo. Su tali presupposti, la decisione apparrebbe essere stata presa sulla base di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti. Occorrerebbe poi considerare come il ricorrente presenti ad ogni modo un profilo di rischio per via dell'appartenenza ad una famiglia da tempo sospettata di vicinanza alle LTTE e della domanda d'asilo presentata in Svizzera. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5. 5.1 Con riferimento alla presente disamina, il Tribunale constata come le allegazioni dell'insorgente contengano effettivamente diversi indicatori di inverosimiglianza. In primo luogo, l'esposizione biografica contraddittoria mette in discussione la credibilità generale del ricorrente. A prescindere dal fatto di sapere se l'acronimo "(...)" si riferisca ad una tipologia di istituto scolastico - cosa che pare essere effettivamente il caso - o ad una località, va constatato come egli abbia inizialmente affermato di aver frequentato dodici anni di formazione integralmente a B.______ (cfr. atto A3, D 1.17.04) salvo contraddirsi in seguito indicando una serie di ulteriori scuole situate in altre località quali (...), (...), (....) e (...) (cfr. atto A15, D68 - D69). Confrontato in merito non ha saputo fornire spiegazioni valide (cfr. atto A15, D70). La situazione non differisce quanto all'illustrazione dei luoghi di residenza, avendo egli nell'audizione giusta l'art. 29 LAsi menzionato (...) (1995-1998; 1999-2002), (....) (2002-2007), (...) (2008-2009), (...) (2009-2010) e (...) (2010-2013) ossia fornendo indicazioni in parte contrastanti rispetto a quanto addotto in precedenza, e meglio, di aver soggiornato, oltre che a (...), a (...) (2000-2002), (...) (2007-2010; località presso [...]) e (...) (2010-2011, presso [...]). Per quanto riguarda poi i motivi d'asilo in senso stretto, e meglio, l'episodio cardine del fermo del 2012, è a giusto titolo che l'autorità resistente lo ha giudicato insufficientemente sostanziato. Il racconto spontaneo reso dall'insorgente è a tal punto succinto da lasciare seri dubbi quanto ad un reale vissuto. Chiamato a rendere conto dei suoi motivi di fuga, egli si è infatti limitato ad affermare "Ho richiesto asilo qui perché nel mio paese ci sono problemi con i militari del governo. Principalmente il problema era con i militari del governo. Anche mio padre è stato ucciso da loro. Sono stato anche arrestato. Ho studiato in diversi posti a causa di questo. Sono partito dal paese nel 2013" (cfr. atto A15, D7). Dipoi, chiestogli di riferire dettagliatamente circa il fermo, egli non è stato in misura di addurre elementi concreti caratterizzanti il vissuto. Dall'insieme delle sue allegazioni e nonostante le innumerevoli richieste dell'auditore, si riesce infatti unicamente a evincere che l'insorgente sarebbe stato prelevato dal domicilio verso le 12.00 con la giustificazione di essere sottoposto ad alcuni accertamenti e trattenuto sino al pomeriggio previa richiesta di effettuare delle commissioni (cfr. atto A15, D98 e seg.). Sennonché, spontaneamente l'insorgente nemmeno è riuscito a specificare quale fosse il soggetto delle domande postegli, domande che ha del resto quantificato in modo del tutto impreciso come "due o tre" (cfr. atto A15, D100). Di fronte all'insistenza dell'autorità inferiore, questi ha quindi accennato al fatto che i militari gli avrebbero chiesto quando sarebbe rientrato, dove fosse prima e cosa facesse (cfr. atto A15, D103), quesiti alquanto generici. Anche di fronte al tentativo di comprendere il motivo per il quale il ricorrente avesse definito arresto tale episodio la risposta di quest'ultimo è stata evasiva ed inconcludente (cfr. atto A15, D105: "dato che ero rientrato a casa dopo quasi quattro o cinque anni, mi hanno arrestato"). Per non dire della descrizione del luogo dell'interrogatorio identificato con la generica formula della "stanza con un tavolo e delle sedie" (cfr. atto A15, D112) nonostante poco prima il richiedente asilo avesse parlato di un "campo in cui c'era un campo più piccolo" (cfr. atto A15, D111). D'altronde, chiamato a dettagliare maggiormente il predetto locale, egli non ha saputo recare a sostegno validi elementi, comparandola laconicamente all'ufficio in cui era in corso la sua audizione ed aggiungendo unicamente un dettaglio circa la presenza di due finestre. 5.2 Viene inoltre da sé che la dichiarazione rilasciata dalla zia e prodotta in sede ricorsuale abbia un valore probatorio pressoché nullo, rientrando la medesima nel novero delle attestazioni di compiacenza. Si denoti quantomeno come le informazioni in essa presentate, laddove indicano che il padre sarebbe deceduto nel 1997, non collimino affatto con quanto dichiarato in corso di procedura dall'insorgente, il quale ha collocato tale evento nel 1999 (cfr. atto A15, D8). 5.3 Su tali presupposti, si può ritenere che l'autorità inferiore abbia a giusto titolo rimesso in discussione la credibilità dell'intero complesso di allegazioni dell'insorgente. Con ciò, non si necessitava di esaminare se gli ulteriori motivi addotti, più distanziati temporalmente, ossequiassero o meno singolarmente i criteri suesposti. Si rilevi quantomeno come gli avvenimenti precedenti, quand'anche verosimili, e segnatamente la morte del padre, paiano d'acchito troppo distanziati nel tempo per poter giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). 6. 6.1 Del resto, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6). Inoltre, nonostante quanto censurato nel gravame, non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, attuali o passati, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quali volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. ibidem, consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 4.3.1). Nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. ibidem, consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1) né si deduce dagli atti che l'interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. ibidem, consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche: sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere visto come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.4). 6.2 Certo, il fatto che egli sia di etnia tamil ed originario della provincia del Nord come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il suo rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettono di escludere ch'egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]). Il rientro del ricorrente in Sri Lanka senza il possesso di un passaporto, potrebbe inoltre esporlo a dover versare una multa da 50'000 a 100'000 rupie (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4). Ciò non permette però di riconoscere il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell'art. 3 LAsi. 6.3 Pertanto il ricorrente non può prevalersi, nelle circostanze particolari del caso di specie, nemmeno di un timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Questa valutazione è tanto più giustificata in quanto il ricorrente ha lasciato lo Sri Lanka nel maggio 2013, ossia successivamente alla fine delle ostilità tra le LTTE e l'esercito regolare. 7. In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Atteso ch'egli avrebbe la qualità di rifugiato, si applicherebbe il principio del non respingimento. In specie pure l'art. 3 CEDU sarebbe ostativo all'esecuzione dell'allontanamento, giacché rimpatriando l'insorgente lo si esporrebbe ad un trattamento inumano e degradante. Visto il suo carattere assoluto, l'art. 3 CEDU sarebbe applicabile anche laddove le persecuzioni non traggano origine da entità statali. In tal senso, gioverebbe richiamare anche l'avviso contrario al rinvio in Sri Lanka di molte organizzazioni umanitarie. Nella replica viene poi fatto riferimento, sulla scorta di un certificato medico, ad un trauma subito dall'insorgente in giovane età, e meglio, all'impiccagione del padre.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 11.2 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno, né l'esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento vietato dalle disposizioni succitate al suo ritorno nel paese d'origine. 11.3 Del resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è ad essa sola a tal punto compromessa da rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento. La stessa Corte Edu ha affrontato ripetutamente la questione, giungendo a conclusione che non si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (cfr. Corte Edu, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, n. 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, n. 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, n. 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, n. 54705/08). La recente evoluzione congiunturale susseguente all'elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa - nonostante possa di principio implicare una possibile accentuazione della situazione di rischio per le persone che possono avvalersi di un determinato profilo - non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di persecuzioni. Su tali presupposti è invece necessario determinare se sussistano legami personali del richiedente con le elezioni presidenziali del 16 novembre 2019 o con le conseguenze delle stesse, evenienza che non ricorre nel caso in esame (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). 11.4 Le questioni mediche (cfr. infra consid. 10.6) non sono inoltre tali da influire sull'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, posto che risultano pertinenti solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6). 11.5 L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è pertanto ammissibile. 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Entrano altresì in linea di conto i motivi personali, segnatamente medici, che possono esporre a pericolo concreto il richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7). 12.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 12.3 E' notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015). In tale contesto il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]). Da notare che già la precedente DTAF 2011/24 considerava di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la provincia settentrionale. Tale sentenza operava inoltre una distinzione a seconda del momento nel quale il richiedente asilo aveva lasciato la regione. Se ciò era avvenuto susseguentemente alla fine della guerra civile avvenuta nel maggio 2009, l'esecuzione dell'allontanamento era da ritenersi di principio ragionevolmente esigibile. In presenza di un espatrio antecedente, si necessitava di vagliare l'esistenza di una prognosi favorevole di reinserimento in base agli usuali indicatori personali. 12.4 Nel caso specifico, il ricorrente proviene dalla provincia del Nord e meglio, dal Distretto di Jaffna. Pertanto, in riscontro alla giurisprudenza succitata, il suo ritorno in tale regione d'origine risulta da un punto di vista generale ragionevolmente esigibile. 12.5 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degradasse così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 12.6 Ciò non è tuttavia il caso nella presente fattispecie. Secondo la documentazione medica agli atti l'insorgente soffre di una sindrome post traumatica da stress ed è in trattamento farmacologico con una terapia a base di Quetiapina. Non avendo nel frattempo il patrocinatore dell'insorgente prodotto certificati medici aggiornati, si parte dal presupposto che la patologia non abbia subito evoluzioni significative (cfr. cfr. sentenza del Tribunale E-2022/2015 del 28 aprile 2017 consid. 3.5). Ora, per costante giurisprudenza, si ritiene che in Sri Lanka vi siano sufficienti possibilità di trattamento per il quadro clinico in questione (cfr. sentenze del Tribunale D-1498/2018 del 7 maggio 2020; D-7355/2016 dell'11 febbraio 2019 consid. 11.5.2; D-5221/2018 del 24 giugno 2019 consid. 9.7). Pertanto, i problemi medici dell'insorgente non risultano ostativi all'esecuzione del rinvio. 12.7 D'altro canto il ricorrente è giovane, ha frequentato ben 12 anni di scuola beneficiando pure di aiuti per gli studi "scolarship". Egli ha lasciato il paese nel 2013, ossia successivamente al miglioramento della situazione ingenerato dalla fine della guerra civile. Nonostante il ricorrente abbia dichiarato di non aver più alcun contatto con i famigliari in patria, non è inoltre escluso che possa riallacciarli una volta fatto ritorno in Sri Lanka. Si può inoltre partire dal presupposto che grazie ai numerosi soggiorni per studi nella regione egli disponga di un'ulteriore rete sociale alla quale possa far capo in caso di bisogno nel contesto di un reinserimento. Non vi è dunque da temere ch'egli sia esposto ad una situazione di minaccia esistenziale in caso di rientro in patria a causa dell'impossibilità a procacciarsi il minimo vitale. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
13. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
2. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- SEM, con l'incarto N 663 241 (in copia)
- Sezione della popolazione del cantone Ticino (in copia)