Asilo ed allontanamento
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La domanda di revisione è accolta.
E. 2 La sentenza del Tribunale D-1101/2018 del 27 febbraio 2018 è annullata.
E. 3 La procedura ricorsuale è riaperta ai ruoli D-2244/2018.
E. 4 Non si prelevano spese processuali.
E. 5 Il Tribunale verserà all'istante CHF 400.- a titolo di indennità per spese ripetibili.
E. 6 Questa sentenza è comunicata all'istante, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Hans Schürch Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1256/2018 Sentenza del 18 aprile 2018 Composizione Giudici Hans Schürch (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, richiedente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna. Oggetto Revisione; Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 27 febbraio 2018 / D-1101/2018 Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 9 dicembre 2015, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 17 gennaio 2018, per mezzo della quale detta autorità ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, non ritenendo inoltre data la presenza di elementi ostativi all'esecuzione dello stesso, la notificazione della succitata decisione all'interessato avvenuta il 22 gennaio 2018 (cfr. tracciamento degli invii), il ricorso datato 21 febbraio 2018 ed inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 22 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), la decisione del Tribunale del 27 febbraio 2018, che, preso atto del fatto che il termine di ricorso di 30 giorni veniva a scadenza il 21 febbraio 2018, dichiarava il gravame inammissibile, la domanda di revisione presentata dall'interessato il 1° marzo 2018, per mezzo della quale egli comunicava, sulla scorta di un rapporto di trasmissione proveniente dall'apparecchio del suo patrocinatore, di aver trasmesso l'allegato ricorsuale al Tribunale per telefax il 21 febbraio, ossia tempestivamente, la decisione incidentale del Tribunale dell'8 marzo 2018, che invitava l'istante a trasmettere un ulteriore mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni, posta la parziale illeggibilità del rapporto inoltrato contestualmente alla domanda di revisione del 1° marzo 2018, lo scritto dell'interessato del 20 marzo 2018, con allegato un estratto provenitene dal registro del telefax dal quale si evince la fruttuosa trasmissione di un documento di 17 pagine indirizzato al numero del Tribunale il 21 febbraio 2018, i giornali ed i protocolli del telefax del Tribunale relativi al 21 febbraio 2018, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza definitiva del Tribunale amministrativo federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF, disposizioni applicabili per analogia dinanzi al Tribunale giusta l'art. 45 LTAF, che presentata nel rispetto delle prescrizioni di forma (cfr. art. 67 cpv. 3 PA applicabile per analogia su rinvio dell'art. 47 LTAF) e di termine (cfr. art. 124 cpv. 1 lett. d LTF), la domanda di revisione va considerata ricevibile, che nei termini dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, il Tribunale è competente per statuire su di una domanda di revisione diretta nei confronti di una sua sentenza se l'istante dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3-13), che la revisione di una decisione formale può essere richiesta solamente per dei motivi riguardanti la decisione in quanto tale, ad esclusioni delle questioni di natura materiale (cfr. Giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n°, pag. 51 e seg.), che nel caso in esame, l'interessato sostiene che il Tribunale, nella propria decisione d'inammissibilità del 27 febbraio 2018 (D-1101/2018) avrebbe omesso di prendere in considerazione la tempestiva trasmissione per telefax del gravame, che a sostegno di tale tesi, egli produce segnatamente un estratto del registro telefax del suo patrocinatore, dal quale si evince la trasmissione, in data 21 febbraio 2018, di un documento di 17 pagine indirizzato al numero del Tribunale, che tuttavia, dalle verifiche interne effettuate non risulta alcuna ricezione di suddetto invio da parte del Tribunale (cfr. risultanze processuali; segnatamente giornali e protocolli del telefax del Tribunale relativi al 21 febbraio 2018), che ciò nonostante, le analisi effettuate non hanno permesso di chiarire con assoluta certezza a chi o cosa fosse imputabile il mancato successo della trasmissione, che in assenza della prova del contrario, vi è dunque luogo di considerare come avvenuta la consegna per telefax al 21 febbraio 2018, che inoltre, in casu il mezzo di prova prodotto avrebbe condotto il giudice a statuire diversamente se ne avesse avuto conoscenza nell'ambito della procedura principale (cfr. situazione analoga nella sentenza del Tribunale D-4529/2016 del 23 agosto 2016), che invero, gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA (art. 108 cpv. 5 LAsi), che in definitiva, la domanda di revisione va accolta, la decisione del 27 febbraio 2018 va annullata e la procedura ricorsuale va riaperta, che visto l'esito della procedura non sono prelevate spese (art. 63 cpv. 2 PA), che l'istante ha diritto a vedersi assegnare un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che in difetto di una nota particolareggiata l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 400.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 64 su rinvio dell'art. 68 cpv. 2 PA, art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La domanda di revisione è accolta.
2. La sentenza del Tribunale D-1101/2018 del 27 febbraio 2018 è annullata.
3. La procedura ricorsuale è riaperta ai ruoli D-2244/2018.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Il Tribunale verserà all'istante CHF 400.- a titolo di indennità per spese ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata all'istante, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Hans Schürch Lorenzo Rapelli Data di spedizione: