Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
D-1027/2020 Pagina 4 le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil originario della regione di B._______, ha asserito di aver lasciato una prima volta il Paese nel (…) per trasferirsi in C._______; che dopo essere tornato in patria nel (…), egli avrebbe integrato il gruppo di responsabili del suo villaggio; che nel (…), dopo essersi sposato con una persona i cui famigliari avevano legami con le LTTE (“Liberation Tigers of Tamil Eelam”, le Tigri per la libe- razione della patria tamil), egli avrebbe riscontrato i primi problemi con le autorità; che dei militari si sarebbero presentati al suo domicilio chiedendo alla moglie dove si trovassero i suoi fratelli e se lei stessa avesse avuto legami con una riunione organizzata nel villaggio; che l’insorgente avrebbe preso la parola difendendo la moglie, venendo per questo motivo condotto al campo dai militari, circostanza nella quale avrebbe dipoi subito un inter- rogatorio a soggetto dei parenti della congiunta e dei loro rapporti con le LTTE; che in seguito, il ricorrente sarebbe stato interrogato varie volte dalle forze di sicurezza; che in una (…) di occasioni le domande avrebbero ri- guardato le riunioni organizzate nel villaggio mentre che, in altri (…) casi, si sarebbe trattato di richieste di chiarimento incentrate sugli invitati e sui veicoli che transitavano al suo domicilio; che nel (…) il richiedente sarebbe stato nominato responsabile del villaggio, ossia persona competente per organizzare o autorizzare riunioni; che il (…) del medesimo anno, giorno della commemorazione, nel corso di una manifestazione sarebbero stati incendiati degli (…), cosa che avrebbe condotto le autorità ad accusare l’insorgente di aver tollerato tali atti ed a metterlo in guardia circa le conse- guenze di eventuali ulteriori episodi; che temendo ripercussioni, egli si sa- rebbe nascosto presso un’abitazione messa a disposizione dalla (…), fa- cendo ritorno a casa solo di tanto in tanto; che nel frattempo, le autorità avrebbero interrogato più volte la sua famiglia; che dopo (…) mesi il ricor- rente sarebbe espatriato; che anche successivamente la moglie avrebbe ricevuto visite dalle forze di sicurezza, che nel corso del procedimento di prima istanza egli ha versato agli atti la sua carta di identità; il suo atto di nascita e quelli dei famigliari; il suo certi- ficato di matrimonio; della documentazione riguardante la sua attività lavo-
D-1027/2020 Pagina 5 rativa; uno scritto dell’amministratore del villaggio a conferma della sua re- sidenza; una tessera professionale; una copia della licenza di condurre; una lettera attestante il suo ruolo di capo villaggio, che, nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha negato l’esistenza di un fondato timore di persecuzione in capo all’insorgente così come la pre- senza di fattori di rischio tali da giustificare l’insorgere di atti pregiudizievoli nei suoi confronti, che nel ricorso l’insorgente censura la valutazione di cui sopra; che tutti gli interrogatori subiti, crescenti in intensità, andrebbero considerati rilevanti in materia d’asilo, così come il fatto che il ricorrente sia stato obbligato a vivere nell’alloggio del (…); che anche colui che si sottrae ad una pressione psichica insopportabile andrebbe considerato rifugiato; che sarebbe noto che nonostante gli impegni presi con la comunità internazionale, il pro- cesso teso a fornire giustizia nello Sri Lanka sarebbe lento e la legge sulla prevenzione del terrorismo non sarebbe ancora stata abolita; che le auto- rità continuerebbero ad arrestare persone di etnia tami per sospetti legami con le LTTE procedendo con brutalità nei loro confronti; che per queste ragioni il ricorrente teme di essere trattenuto e torturato, vista anche l’ap- partenenza dei cognati alle LTTE e i regolari controlli al rientro presso l’ae- roporto di D._______, che a sostegno della sua impugnativa egli produce diversi scritti che con- fermerebbero la sua versione dei fatti e meglio, una dichiarazione del (…) di E._______; una dichiarazione della moglie; una dichiarazione del segre- tario nazionale del (…); una dichiarazione di un membro del parlamento di B._______; una dichiarazione dell’avvocato, che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, se- gnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua ap- partenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
D-1027/2020 Pagina 6 che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse- cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che in concreto, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha giudicato non sussistere i presupposti per la concessione dell’asilo ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato, che al di là della percezione personale dell’insorgente, nel caso in narrativa non si può ritenere che questi, in caso di rientro in patria, rischi di essere esposto in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione, che in primo luogo, i pretesi interrogatori subiti paiono almeno in parte da relazionarsi al ruolo del ricorrente in seno all’amministrazione locale e non a dei legami con le LTTE; che a prescindere da ciò tali episodi risultano essere stati innanzitutto finalizzati all’ottenimento di informazioni e non ad intimidire il ricorrente e si sono sempre risolti senza conseguenze, non po- tendo essere considerati persecuzioni anteriori o misure comportanti una pressione psichica insopportabile; che nemmeno l’unica presunta occa- sione nella quale sarebbero state proferite minacce, peraltro inizialmente omessa dall’insorgente, avrebbe avuto seguiti concreti; che dipoi, sarebbe se del caso la moglie ad aver avuto famigliari attivi nel gruppo in parola, di modo che, mal si comprende il motivo per il quale quest’ultima sia potuta rimanere nel proprio Paese d’origine mentre che sia ora inspiegabilmente il ricorrente a rischiare seri pregiudizi al ritorno; che il richiedente asilo me- desimo ha peraltro affermato che le autorità non disporrebbero di alcun elemento nei suoi confronti; che in definitiva, i timori addotti, si esauriscono in supposizioni soggettive prive di elementi oggettivamente riconoscibili che lascino presupporre l’avvento di persecuzioni concrete in un futuro prossimo, che per il resto, la sola appartenenza all’etnia Tamil e il deposito di una domanda d’asilo all’estero non sono elementi di rischio sufficienti per com- provare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4); che inoltre non si può partire dall’assunto che in specie esistano legami presunti o
D-1027/2020 Pagina 7 effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 4.3.1); che nemmeno è recensibile in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l’esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1), né si deduce dagli atti che l’interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 con- sid. 4.3.1), che in buona sostanza, non appare che l’insorgente possa essere perce- pito come una minaccia per l’unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche la sentenza E-350/2017 consid. 4.4), che sebbene il fatto che egli sia di etnia tamil come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il suo eventuale rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettano di escludere ch’egli possa attirare su di sé l’at- tenzione delle autorità al suo ritorno, una tale evenienza non configura un trattamento rilevante nel contesto dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6]), che la valutazione circa i fattori di rischio di cui al provvedimento sindacato non presta pertanto il fianco a critiche; che il ricorrente non può in altri ter- mini prevalersi di un timore fondato di essere perseguitato in un prossimo avvenire e secondo un’alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi); che questa valutazione è tanto più giustificata dal fatto che egli ha lasciato lo Sri Lanka nel (…) del (…), ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l’esercito regolare (cfr. sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 5.2), che da ultimo, neanche i mezzi di prova agli atti non sono tali da poter giustificare una diversa valutazione del caso in parola, che le dichiarazioni prodotte dal ricorrente rientrano nel novero dei docu- menti di compiacenza e sono pertanto prive di ogni valore probatorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2244/2018 del 26 giugno 2020 consid. 5.2),
D-1027/2020 Pagina 8 che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento del richiedente, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissi- bile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel gravame l’insorgente non si esprime espressamente sulla questione, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inu- mani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che egli non ha invero stabilito di avere il profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno (cfr. su- pra), né l’esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento vietato dalle disposizioni succitate nell’eventualità di un suo rimpatrio, che la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è d’altro canto a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile
D-1027/2020 Pagina 9 l’esecuzione dell’allontanamento e ciò anche volendo considerare la re- cente evoluzione congiunturale e politica, che le problematiche di natura medica risultano inoltre pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6) a cui non è apparentabile la presente fat- tispecie, che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.1), che così, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia (…) – ad eccezione della regione di F._______ – qualora i criteri individuali dell’esigibilità siano dati (in particolare l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni ele- mentari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di B._______, provincia (…); che egli è giovane, in buona salute e dispone di una formazione sco- lastica, di un’esperienza professionale pluriennale così come di una rete famigliare in loco, che l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 4 LStrI), che, infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento; che il ricorrente dispone della carta d’identità e, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulte- riore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
D-1027/2020 Pagina 10 (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
D-1027/2020 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1027/2020 Sentenza del 23 agosto 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato l'(...), Sri Lanka, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 gennaio 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) giugno 2017, il rilevamento delle generalità del (...) giugno 2017 ed i verbali d'audizione del (...) aprile 2018 (di seguito: verbale 1) e del (...) settembre 2019 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 20 gennaio 2020, notificata il 22 gennaio 2020 (cfr. atto A19), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 21 febbraio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato), per mezzo del quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento sindacato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inammissibilità ed inesigibilità; altresì ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l'avviso di ricevimento trasmesso il 25 febbraio 2020 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), gli scritti del 27 febbraio 2019 e del 3 luglio 2020, con cui il ricorrente ha trasmesso al Tribunale dei mezzi di prova in lingua straniera corredati da una traduzione in inglese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi), che, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil originario della regione di B._______, ha asserito di aver lasciato una prima volta il Paese nel (...) per trasferirsi in C._______; che dopo essere tornato in patria nel (...), egli avrebbe integrato il gruppo di responsabili del suo villaggio; che nel (...), dopo essersi sposato con una persona i cui famigliari avevano legami con le LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam", le Tigri per la liberazione della patria tamil), egli avrebbe riscontrato i primi problemi con le autorità; che dei militari si sarebbero presentati al suo domicilio chiedendo alla moglie dove si trovassero i suoi fratelli e se lei stessa avesse avuto legami con una riunione organizzata nel villaggio; che l'insorgente avrebbe preso la parola difendendo la moglie, venendo per questo motivo condotto al campo dai militari, circostanza nella quale avrebbe dipoi subito un interrogatorio a soggetto dei parenti della congiunta e dei loro rapporti con le LTTE; che in seguito, il ricorrente sarebbe stato interrogato varie volte dalle forze di sicurezza; che in una (...) di occasioni le domande avrebbero riguardato le riunioni organizzate nel villaggio mentre che, in altri (...) casi, si sarebbe trattato di richieste di chiarimento incentrate sugli invitati e sui veicoli che transitavano al suo domicilio; che nel (...) il richiedente sarebbe stato nominato responsabile del villaggio, ossia persona competente per organizzare o autorizzare riunioni; che il (...) del medesimo anno, giorno della commemorazione, nel corso di una manifestazione sarebbero stati incendiati degli (...), cosa che avrebbe condotto le autorità ad accusare l'insorgente di aver tollerato tali atti ed a metterlo in guardia circa le conseguenze di eventuali ulteriori episodi; che temendo ripercussioni, egli si sarebbe nascosto presso un'abitazione messa a disposizione dalla (...), facendo ritorno a casa solo di tanto in tanto; che nel frattempo, le autorità avrebbero interrogato più volte la sua famiglia; che dopo (...) mesi il ricorrente sarebbe espatriato; che anche successivamente la moglie avrebbe ricevuto visite dalle forze di sicurezza, che nel corso del procedimento di prima istanza egli ha versato agli atti la sua carta di identità; il suo atto di nascita e quelli dei famigliari; il suo certificato di matrimonio; della documentazione riguardante la sua attività lavorativa; uno scritto dell'amministratore del villaggio a conferma della sua residenza; una tessera professionale; una copia della licenza di condurre; una lettera attestante il suo ruolo di capo villaggio, che, nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di un fondato timore di persecuzione in capo all'insorgente così come la presenza di fattori di rischio tali da giustificare l'insorgere di atti pregiudizievoli nei suoi confronti, che nel ricorso l'insorgente censura la valutazione di cui sopra; che tutti gli interrogatori subiti, crescenti in intensità, andrebbero considerati rilevanti in materia d'asilo, così come il fatto che il ricorrente sia stato obbligato a vivere nell'alloggio del (...); che anche colui che si sottrae ad una pressione psichica insopportabile andrebbe considerato rifugiato; che sarebbe noto che nonostante gli impegni presi con la comunità internazionale, il processo teso a fornire giustizia nello Sri Lanka sarebbe lento e la legge sulla prevenzione del terrorismo non sarebbe ancora stata abolita; che le autorità continuerebbero ad arrestare persone di etnia tami per sospetti legami con le LTTE procedendo con brutalità nei loro confronti; che per queste ragioni il ricorrente teme di essere trattenuto e torturato, vista anche l'appartenenza dei cognati alle LTTE e i regolari controlli al rientro presso l'aeroporto di D._______, che a sostegno della sua impugnativa egli produce diversi scritti che confermerebbero la sua versione dei fatti e meglio, una dichiarazione del (...) di E._______; una dichiarazione della moglie; una dichiarazione del segretario nazionale del (...); una dichiarazione di un membro del parlamento di B._______; una dichiarazione dell'avvocato, che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che in concreto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha giudicato non sussistere i presupposti per la concessione dell'asilo ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato, che al di là della percezione personale dell'insorgente, nel caso in narrativa non si può ritenere che questi, in caso di rientro in patria, rischi di essere esposto in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione, che in primo luogo, i pretesi interrogatori subiti paiono almeno in parte da relazionarsi al ruolo del ricorrente in seno all'amministrazione locale e non a dei legami con le LTTE; che a prescindere da ciò tali episodi risultano essere stati innanzitutto finalizzati all'ottenimento di informazioni e non ad intimidire il ricorrente e si sono sempre risolti senza conseguenze, non potendo essere considerati persecuzioni anteriori o misure comportanti una pressione psichica insopportabile; che nemmeno l'unica presunta occasione nella quale sarebbero state proferite minacce, peraltro inizialmente omessa dall'insorgente, avrebbe avuto seguiti concreti; che dipoi, sarebbe se del caso la moglie ad aver avuto famigliari attivi nel gruppo in parola, di modo che, mal si comprende il motivo per il quale quest'ultima sia potuta rimanere nel proprio Paese d'origine mentre che sia ora inspiegabilmente il ricorrente a rischiare seri pregiudizi al ritorno; che il richiedente asilo medesimo ha peraltro affermato che le autorità non disporrebbero di alcun elemento nei suoi confronti; che in definitiva, i timori addotti, si esauriscono in supposizioni soggettive prive di elementi oggettivamente riconoscibili che lascino presupporre l'avvento di persecuzioni concrete in un futuro prossimo, che per il resto, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4); che inoltre non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 4.3.1); che nemmeno è recensibile in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1), né si deduce dagli atti che l'interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1), che in buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche la sentenza E-350/2017 consid. 4.4), che sebbene il fatto che egli sia di etnia tamil come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il suo eventuale rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettano di escludere ch'egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno, una tale evenienza non configura un trattamento rilevante nel contesto dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6]), che la valutazione circa i fattori di rischio di cui al provvedimento sindacato non presta pertanto il fianco a critiche; che il ricorrente non può in altri termini prevalersi di un timore fondato di essere perseguitato in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi); che questa valutazione è tanto più giustificata dal fatto che egli ha lasciato lo Sri Lanka nel (...) del (...), ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l'esercito regolare (cfr. sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 5.2), che da ultimo, neanche i mezzi di prova agli atti non sono tali da poter giustificare una diversa valutazione del caso in parola, che le dichiarazioni prodotte dal ricorrente rientrano nel novero dei documenti di compiacenza e sono pertanto prive di ogni valore probatorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2244/2018 del 26 giugno 2020 consid. 5.2), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel gravame l'insorgente non si esprime espressamente sulla questione, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che egli non ha invero stabilito di avere il profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno (cfr. supra), né l'esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento vietato dalle disposizioni succitate nell'eventualità di un suo rimpatrio, che la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è d'altro canto a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento e ciò anche volendo considerare la recente evoluzione congiunturale e politica, che le problematiche di natura medica risultano inoltre pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6) a cui non è apparentabile la presente fattispecie, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.1), che così, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia (...) - ad eccezione della regione di F._______ - qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di B._______, provincia (...); che egli è giovane, in buona salute e dispone di una formazione scolastica, di un'esperienza professionale pluriennale così come di una rete famigliare in loco, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che, infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento; che il ricorrente dispone della carta d'identità e, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: