Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
D-4248/2022 Pagina 4 che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil, nel corso delle audizioni cui è stato sottoposto ha dichiarato che i suoi problemi sarebbero iniziati dopo la morte del padre nel (…); che da allora, degli agenti del CID ("Criminal Investigation Department", il dipartimento investigativo della po- lizia srilankese) avrebbero iniziato a presentarsi a casa sua interrogandolo e minacciandolo; che nel (…) il fratello maggiore B._______ sarebbe stato portato via e torturato; che a seguito di tale evento, quest’ultimo sarebbe espatriato in Svizzera dove avrebbe ottenuto l’asilo; che di conseguenza, da quel momento le domande degli agenti del CID si sarebbero riferite al fratello B._______ ed alle sue attività; che dal (…), anno in cui il ricorrente avrebbe sposato la sorella della moglie del fratello B._______, le interro- gazioni si sarebbero intensificate ulteriormente; che pertanto, infastidito dalle ripetute visite, egli avrebbe traslocato più volte; che tuttavia, nono- stante i cambi di domicilio, gli agenti del CID sarebbero sempre riusciti a rintracciarlo per infastidirlo e minacciarlo; che dipoi, il (…) ottobre 2021, egli avrebbe subito un’aggressione rientrando a casa la sera; che quattro indi- vidui l’avrebbero fermato rimproverandogli di non averli avvertiti del suo ultimo cambio d’indirizzo; che da ciò, egli avrebbe compreso che si trattava di agenti del CID; che la discussione sarebbe sfociata in un litigio ed il ri- correrete sarebbe stato colpito alla testa; che la moglie e il cognato sareb- bero accorsi in suo soccorso e l’avrebbero portato all’ospedale; che tutta- via, per evitare ulteriori problemi, egli avrebbe dichiarato al personale sa- nitario di essersi procurato la ferita nel corso di un litigio in famiglia; che dopo due giorni, sarebbe stato dimesso e sarebbe rimasto a casa senza lavorare per due mesi; che una volta ripreso il lavoro, a dicembre 2021, egli sarebbe stato nuovamente controllato per strada dagli agenti del CID, i quali gli avrebbero chiesto come si sarebbe procurato la ferita (…); che preso dalla paura, egli avrebbe iniziato ad organizzare il viaggio d’espatrio; che infine, egli avrebbe lasciato il Paese il (…) febbraio 2022, con un pas- saporto falso, partendo dall’aeroporto di Colombo, che a sostegno della sua domanda d’asilo il ricorrente ha versato agli atti unicamente dei documenti in copia, tra cui il suo certificato di nascita e quello della moglie e del figlio, l’atto di matrimonio, il permesso B svizzero ed il certificato di nascita del fratello B._______, una fotografia che ritrae una cicatrice e dei punti (…) e la traduzione del certificato di morte di suo padre del (…), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
D-4248/2022 Pagina 5 che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato innanzitutto invero- simili le allegazioni del ricorrente; che in particolare, l’autorità inferiore ha rilevato come il ricorrente sarebbe incorso in diverse gravi contraddizioni e
D-4248/2022 Pagina 6 come le sue allegazioni in merito alle minacce subite da parte degli agenti del CID risulterebbero alquanto vaghe e stereotipate; che inoltre, l’autorità di prima istanza ha analizzato i cosiddetti fattori di rischio esistenti al mo- mento della partenza dell’interessato non ritenendoli atti a suscitare una persecuzione da parte delle autorità dello Sri Lanka; che altresì, ha asserito come dagli atti non emergerebbero elementi dai quali si potrebbe dedurre che il richiedente potrebbe attirare l’attenzione delle autorità srilankesi ed essere oggetto di persecuzioni rilevanti in materia d’asilo in caso di rientro in Patria, che dipoi, la SEM ha considerato i mezzi di prova presentati dal ricorrente soffermandosi specialmente sul permesso B svizzero del fratello B._______, sul certificato di morte del padre del (…) e sulla fotografia della cicatrice (…); che tuttavia, a dire dell’autorità di prima istanza tali mezzi di prova non sarebbero in grado di rendere né verosimili né rilevanti i suoi motivi d’asilo, che in sede ricorsuale, l'interessato avversa la valutazione della SEM; che per quanto riguarda la verosimiglianza delle allegazioni, egli contesta di aver fornito informazioni contraddittorie e stereotipate; che in particolare, osserva come egli avrebbe spiegato l’accaduto del (…) ottobre 2021 in ma- niera chiara e dettagliata; che del resto, il motivo per cui egli non sarebbe stato in grado di riferire dei particolari circa i suoi quattro aggressori rica- drebbe nella circostanza; che invero, egli fa notare che i fatti si sarebbero svolti di notte in assenza di luce ed egli sarebbe stato sotto l’influsso dell’al- cool; che altresì, a suo dire, sarebbe da ritenersi coerente la sua rinuncia ad informarsi in merito all’identità degli assalitori, in quanto ciò avrebbe so- lamente peggiorato la sua situazione, che in merito alla rilevanza dei suoi motivi d’asilo, l’insorgente ribadisce di essere stato ripetutamente minacciato ed una volta persino aggredito da persone appartenenti alle forze armate governative; che per tale motivo, sarebbe da escludere che troverebbe protezione all’interno del suo Paese o presso i membri della sua famiglia; che pertanto, in caso di rientro egli verrebbe nuovamente contattato dalle persone da cui sarebbe scappato, ciò anche a causa del soggiorno all’estero; che inoltre, l’insorgente reitera che il padre, a suo tempo, sarebbe stato ucciso, mentre due dei suoi (…) fratelli, sarebbero già espatriati proprio a causa del loro legame con le LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam", le Tigri per la liberazione della patria Tamil); che altresì, sebbene il fratello B._______ avrebbe unicamente col- laborato durante le manifestazioni, senza aver ricevuto alcun addestra- mento particolare da parte delle LTTE, egli sarebbe stato torturato; che di
D-4248/2022 Pagina 7 conseguenza, l’autorità di prima istanza avrebbe escluso in modo arbitrario l’esistenza di una persecuzione riflessa, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che, come giustamente rilevato dall’autorità di prima istanza, le contraddi- zioni nel racconto dell’insorgente sono molteplici e riguardano aspetti es- senziali della sua domanda d’asilo, che in particolare, sorprende che il ricorrente abbia dato molteplici e diver- genti versioni in merito alle visite da parte degli agenti del CID, che durante la medesima audizione, egli ha dapprima affermato che i CID avrebbero minacciato e interrogato la famiglia a partire dalla morte del pa- dre avvenuta nel (…) (cfr. atto SEM 37/14 D41-42); che tuttavia, chiesto di specificare da quanto sarebbe stato interrogato rispettivamente minacciato personalmente, egli ha fornito tre risposte incongruenti (cfr. atto SEM 37/14 D43-46), che in particolare, egli ha affermato in un primo momento di essere già stato minacciato prima della sua partenza dalla casa famigliare, mentre successivamente ha asserito di essere stato interpellato per la prima volta il (…) dopo aver cambiato casa (cfr. atti SEM 22/10 D29 e 37/14 D43-46), che ad ogni modo, egli si è smentito dichiarando come le visite da parte dei CID, quando egli risiedeva nella casa di famiglia, non le avrebbe vissute come delle minacce (cfr. atto SEM 37/14 47-48), che anche per quanto concerne l’episodio del (…) ottobre 2021, si rilevano importanti discrepanze nella descrizione dei fatti; che le contraddizioni non si limitano all’orario e al luogo dell’aggressione, la cui indeterminatezza po- trebbe essere accettata, ma si riscontra come l’insorgente dopo aver so- stenuto più volte – sia nel corso della prima audizione che della seconda – che la moglie e il cognato sarebbero accorsi in suo soccorso (cfr. atti SEM 22/10 D29, D40 e 37/14 D6, D85), sul finale della seconda audizione, egli abbia asserito di essersi recato a casa con le sue forze e solo successiva- mente sarebbe stato trasportato in ospedale (cfr. atto SEM 37/14 D100), che confrontato con tale importante contraddizione, egli ha tuttavia sempli- cemente ribadito di essersi recato prima a casa, trovandosi a poche centi- naia di metri (cfr. atto SEM 37/14 D101),
D-4248/2022 Pagina 8 che oltre a ciò, si constata che egli abbia ammesso che sia lui che i suoi aggressori, sarebbero stati ubriachi (cfr. atti SEM 22/10 D29 e 37/14 D94-99); che pertanto, la rissa risulta essere piuttosto un litigio tra ebbri, piuttosto che una persecuzione mirata da parte del CID, che inoltre, si rileva anche una conflittualità tra la programmazione della partenza dal Paese d’origine e la data d’espatrio, che invero, in un primo momento l’interessato ha asserito di aver iniziato ad aver paura e a pensare di lasciare lo Sri Lanka a dicembre 2021 dopo essere stato nuovamente fermato dagli agenti del CID (cfr. atto SEM 37/14 D6), mentre in un secondo momento egli ha dichiarato che sarebbe stata l’aggressione del (…) ottobre 2021 ad averlo indotto a pensare e organiz- zare la sua partenza (cfr. atto SEM 37/14 D84); che tuttavia entrambe le versioni sarebbero in disaccordo con quanto sostenuto nella prima audi- zione, ossia che egli avrebbe deciso di espatriare già circa sei mesi prima dalla partenza dal suo Paese (cfr. atto SEM 22/10 D50), che altresì, si osserva come ci siano anche delle discordanze riguardo i fatti che concernerebbero il fratello B._______; che nel primo racconto spontaneo l’interessato ha sostenuto che quest’ultimo sarebbe stato por- tato via e torturato nel (…) (cfr. atto SEM 22/10 D29), mentre nella seconda audizione ha asserito che la persecuzione sarebbe avvenuta nel (…) (cfr. atto SEM 37/14 D32 e 35); che ad ogni modo, si constata come entrambi le versioni non corrispondano alla realtà dei fatti; che come rettamente ri- levato dall’autorità inferiore, il fratello B._______ è arrivato in Svizzera ad inizio (…), dove ha depositato domanda d’asilo in data (…) (cfr. risultanze processuali), che oltre a queste importanti contraddizioni, sorprende come l’insorgente non abbia saputo circostanziare eventi importanti come a che età egli avrebbe avuto il primo contatto con il CID (cfr. atto SEM 37/14 D49-51), il numero di minacce che avrebbe ricevuto o la data esatta del suo ultimo incontro con gli agenti del CID (cfr. atto SEM 37/14 D55-56), che nondimeno, come osservato dalla SEM, è alquanto sbalorditivo che egli non sia stato in grado di dare alcun dettaglio in merito ai suoi aggres- sori e non abbia neppure voluto informarsi al riguardo (cfr. atto SEM 22/10 D45-47), che su tali presupposti i predetti indicatori di inverosimiglianza non si pos-
D-4248/2022 Pagina 9 sono certo imputare alle generiche giustificazioni invocate in sede ricor- suale, che in definitiva, si può partire dall’assunto che la versione dell’insorgente non ossequi i succitati criteri di cui all’art. 7 LAsi, che altresì, come rettamente segnalato dalla SEM e nonostante le consi- derazioni contenute nel gravame, non sono identificabili in specie ulteriori fattori di rischio che permettano di considerare che l’insorgente possa es- sere esposto a pregiudizi in caso di rientro in patria (cfr. decisione avver- sata, pag. 7), che, la sola appartenenza all’etnia Tamil e il deposito di una domanda d’asilo all’estero non sono elementi sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sen- tenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6), che inoltre non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilan- kesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il con- flitto etnico nel paese (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 4.3.1); che nemmeno è recensibile in casu un impegno politico particolare contro il regime du- rante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1), né si deduce dagli atti che l'interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. sentenza E-1866/2015 con- sid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1), che in buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere perce- pito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche la sentenza E-350/2017 consid. 4.4), che sebbene il fatto che egli sia di etnia tamil come pure il suo soggiorno in Svizzera ed il suo eventuale rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettano di escludere ch'egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno, una tale evenienza non configura un tratta- mento rilevante nel contesto dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-
D-4248/2022 Pagina 10 4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6]), che la valutazione circa i fattori di rischio di cui al provvedimento sindacato non presta pertanto il fianco a critiche; che il ricorrente non può in altri ter- mini prevalersi di un timore fondato di essere perseguitato in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi); che questa valutazione è tanto più giustificata dal fatto che egli ha lasciato lo Sri Lanka nel 2021, ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l'esercito regolare (cfr. sentenza del Tribunale E- 38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 5.2), che da ultimo, anche i mezzi di prova agli atti non sono tali da poter giusti- ficare una diversa valutazione del caso in disamina, che specialmente, dal certificato di morte del padre del (…) non si evince alcuna informazione in merito agli autori o al movente del presunto omici- dio; che sebbene il fratello B._______ sia stato riconosciuto come rifugiato ed abbia ottenuto l’asilo in Svizzera, il ricorrente non è stato in grado di far valere una persecuzione riflessa nei suoi confronti (cfr. supra); che infine, nemmeno la fotografia della cicatrice è in grado di dimostrare l’asserita ag- gressione da parte dei CID, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la
D-4248/2022 Pagina 11 stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto; che egli in particolare ritiene che il suo l’allontanamento verso lo Sri Lanka sarebbe da ritenersi inammissibile, poiché in contrasto con l’art. 3 CEDU; che ad ulteriore comprava di quanto da lui asserito vi sarebbe l’evidenza dei fatti occorsi al fratello B._______, il quale sarebbe espatriato e avrebbe otte- nuto asilo in Svizzera; che ciò dimostrerebbe il rischio concreto a cui egli andrebbe in contro; che dipoi, a causa delle violenze generalizzate e dif- fuse all’interno del Paese il suo allontanamento verso lo Sri Lanka non sa- rebbe neppure da ritenersi ragionevolmente esigibile, che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inu- mani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che egli non ha invero stabilito di avere il profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno (cfr. su- pra), né l’esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento vietato dalle disposizioni succitate nell’eventualità di un suo rimpatrio, che la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è d’altro canto a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l’esecuzione dell’allontanamento e ciò anche volendo considerare la re- cente evoluzione congiunturale e politica (cfr. sentenza del Tribunale D-1027/2020 del 23 agosto 2022), che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il go- verno di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente
D-4248/2022 Pagina 12 una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin- volga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribu- nale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad ecce- zione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di rife- rimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene da C._______, (…), nella regione di D._______, dove ha vissuto dalla nascita fino all’espatrio; che non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che infatti può contare sulla pre- senza di una solida rete sociale in Sri Lanka (cfr. atto SEM 22/10 D9 e D17- 18); che nonostante prima del suo espatrio egli viveva con la moglie e il figlio in una casa in affitto, la sua famiglia dispone di una casa di proprietà (cfr. atto SEM atto SEM 22/10 D11); che altresì, l’interessato gode di una solida formazione scolastica (cfr. atto SEM atto SEM 22/10 D13) e di un’esperienza professionale come (…) (cfr. atto SEM atto SEM 22/10 D14); che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l’interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento; che sebbene il ricorrente non dispone di alcun un documento d’identità in originale, egli è in misura d'intrapren- dere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpa- trio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
D-4248/2022 Pagina 13 che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4248/2022 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4248/2022 Sentenza del 3 novembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 agosto 2022 / N (...). Visto la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) febbraio 2022, i verbali di rilevamento dei dati personali del 2 marzo 2022 e del colloquio personale Dublino del 7 marzo 2022, il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 30 maggio 2022, la decisione di assegnazione alla procedura ampliata del 3 giugno 2022, il verbale d'audizione integrativa nella procedura ampliata dell'11 agosto 2022, i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 25 agosto 2022, con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 23 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 settembre 2022), con cui l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; con contestuale domanda d'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, il tutto con protestate spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil, nel corso delle audizioni cui è stato sottoposto ha dichiarato che i suoi problemi sarebbero iniziati dopo la morte del padre nel (...); che da allora, degli agenti del CID ("Criminal Investigation Department", il dipartimento investigativo della polizia srilankese) avrebbero iniziato a presentarsi a casa sua interrogandolo e minacciandolo; che nel (...) il fratello maggiore B._______ sarebbe stato portato via e torturato; che a seguito di tale evento, quest'ultimo sarebbe espatriato in Svizzera dove avrebbe ottenuto l'asilo; che di conseguenza, da quel momento le domande degli agenti del CID si sarebbero riferite al fratello B._______ ed alle sue attività; che dal (...), anno in cui il ricorrente avrebbe sposato la sorella della moglie del fratello B._______, le interrogazioni si sarebbero intensificate ulteriormente; che pertanto, infastidito dalle ripetute visite, egli avrebbe traslocato più volte; che tuttavia, nonostante i cambi di domicilio, gli agenti del CID sarebbero sempre riusciti a rintracciarlo per infastidirlo e minacciarlo; che dipoi, il (...) ottobre 2021, egli avrebbe subito un'aggressione rientrando a casa la sera; che quattro individui l'avrebbero fermato rimproverandogli di non averli avvertiti del suo ultimo cambio d'indirizzo; che da ciò, egli avrebbe compreso che si trattava di agenti del CID; che la discussione sarebbe sfociata in un litigio ed il ricorrerete sarebbe stato colpito alla testa; che la moglie e il cognato sarebbero accorsi in suo soccorso e l'avrebbero portato all'ospedale; che tuttavia, per evitare ulteriori problemi, egli avrebbe dichiarato al personale sanitario di essersi procurato la ferita nel corso di un litigio in famiglia; che dopo due giorni, sarebbe stato dimesso e sarebbe rimasto a casa senza lavorare per due mesi; che una volta ripreso il lavoro, a dicembre 2021, egli sarebbe stato nuovamente controllato per strada dagli agenti del CID, i quali gli avrebbero chiesto come si sarebbe procurato la ferita (...); che preso dalla paura, egli avrebbe iniziato ad organizzare il viaggio d'espatrio; che infine, egli avrebbe lasciato il Paese il (...) febbraio 2022, con un passaporto falso, partendo dall'aeroporto di Colombo, che a sostegno della sua domanda d'asilo il ricorrente ha versato agli atti unicamente dei documenti in copia, tra cui il suo certificato di nascita e quello della moglie e del figlio, l'atto di matrimonio, il permesso B svizzero ed il certificato di nascita del fratello B._______, una fotografia che ritrae una cicatrice e dei punti (...) e la traduzione del certificato di morte di suo padre del (...), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato innanzitutto inverosimili le allegazioni del ricorrente; che in particolare, l'autorità inferiore ha rilevato come il ricorrente sarebbe incorso in diverse gravi contraddizioni e come le sue allegazioni in merito alle minacce subite da parte degli agenti del CID risulterebbero alquanto vaghe e stereotipate; che inoltre, l'autorità di prima istanza ha analizzato i cosiddetti fattori di rischio esistenti al momento della partenza dell'interessato non ritenendoli atti a suscitare una persecuzione da parte delle autorità dello Sri Lanka; che altresì, ha asserito come dagli atti non emergerebbero elementi dai quali si potrebbe dedurre che il richiedente potrebbe attirare l'attenzione delle autorità srilankesi ed essere oggetto di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in caso di rientro in Patria, che dipoi, la SEM ha considerato i mezzi di prova presentati dal ricorrente soffermandosi specialmente sul permesso B svizzero del fratello B._______, sul certificato di morte del padre del (...) e sulla fotografia della cicatrice (...); che tuttavia, a dire dell'autorità di prima istanza tali mezzi di prova non sarebbero in grado di rendere né verosimili né rilevanti i suoi motivi d'asilo, che in sede ricorsuale, l'interessato avversa la valutazione della SEM; che per quanto riguarda la verosimiglianza delle allegazioni, egli contesta di aver fornito informazioni contraddittorie e stereotipate; che in particolare, osserva come egli avrebbe spiegato l'accaduto del (...) ottobre 2021 in maniera chiara e dettagliata; che del resto, il motivo per cui egli non sarebbe stato in grado di riferire dei particolari circa i suoi quattro aggressori ricadrebbe nella circostanza; che invero, egli fa notare che i fatti si sarebbero svolti di notte in assenza di luce ed egli sarebbe stato sotto l'influsso dell'alcool; che altresì, a suo dire, sarebbe da ritenersi coerente la sua rinuncia ad informarsi in merito all'identità degli assalitori, in quanto ciò avrebbe solamente peggiorato la sua situazione, che in merito alla rilevanza dei suoi motivi d'asilo, l'insorgente ribadisce di essere stato ripetutamente minacciato ed una volta persino aggredito da persone appartenenti alle forze armate governative; che per tale motivo, sarebbe da escludere che troverebbe protezione all'interno del suo Paese o presso i membri della sua famiglia; che pertanto, in caso di rientro egli verrebbe nuovamente contattato dalle persone da cui sarebbe scappato, ciò anche a causa del soggiorno all'estero; che inoltre, l'insorgente reitera che il padre, a suo tempo, sarebbe stato ucciso, mentre due dei suoi (...) fratelli, sarebbero già espatriati proprio a causa del loro legame con le LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam", le Tigri per la liberazione della patria Tamil); che altresì, sebbene il fratello B._______ avrebbe unicamente collaborato durante le manifestazioni, senza aver ricevuto alcun addestramento particolare da parte delle LTTE, egli sarebbe stato torturato; che di conseguenza, l'autorità di prima istanza avrebbe escluso in modo arbitrario l'esistenza di una persecuzione riflessa, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che, come giustamente rilevato dall'autorità di prima istanza, le contraddizioni nel racconto dell'insorgente sono molteplici e riguardano aspetti essenziali della sua domanda d'asilo, che in particolare, sorprende che il ricorrente abbia dato molteplici e divergenti versioni in merito alle visite da parte degli agenti del CID, che durante la medesima audizione, egli ha dapprima affermato che i CID avrebbero minacciato e interrogato la famiglia a partire dalla morte del padre avvenuta nel (...) (cfr. atto SEM 37/14 D41-42); che tuttavia, chiesto di specificare da quanto sarebbe stato interrogato rispettivamente minacciato personalmente, egli ha fornito tre risposte incongruenti (cfr. atto SEM 37/14 D43-46), che in particolare, egli ha affermato in un primo momento di essere già stato minacciato prima della sua partenza dalla casa famigliare, mentre successivamente ha asserito di essere stato interpellato per la prima volta il (...) dopo aver cambiato casa (cfr. atti SEM 22/10 D29 e 37/14 D43-46), che ad ogni modo, egli si è smentito dichiarando come le visite da parte dei CID, quando egli risiedeva nella casa di famiglia, non le avrebbe vissute come delle minacce (cfr. atto SEM 37/14 47-48), che anche per quanto concerne l'episodio del (...) ottobre 2021, si rilevano importanti discrepanze nella descrizione dei fatti; che le contraddizioni non si limitano all'orario e al luogo dell'aggressione, la cui indeterminatezza potrebbe essere accettata, ma si riscontra come l'insorgente dopo aver sostenuto più volte - sia nel corso della prima audizione che della seconda - che la moglie e il cognato sarebbero accorsi in suo soccorso (cfr. atti SEM 22/10 D29, D40 e 37/14 D6, D85), sul finale della seconda audizione, egli abbia asserito di essersi recato a casa con le sue forze e solo successivamente sarebbe stato trasportato in ospedale (cfr. atto SEM 37/14 D100), che confrontato con tale importante contraddizione, egli ha tuttavia semplicemente ribadito di essersi recato prima a casa, trovandosi a poche centinaia di metri (cfr. atto SEM 37/14 D101), che oltre a ciò, si constata che egli abbia ammesso che sia lui che i suoi aggressori, sarebbero stati ubriachi (cfr. atti SEM 22/10 D29 e 37/14 D94-99); che pertanto, la rissa risulta essere piuttosto un litigio tra ebbri, piuttosto che una persecuzione mirata da parte del CID, che inoltre, si rileva anche una conflittualità tra la programmazione della partenza dal Paese d'origine e la data d'espatrio, che invero, in un primo momento l'interessato ha asserito di aver iniziato ad aver paura e a pensare di lasciare lo Sri Lanka a dicembre 2021 dopo essere stato nuovamente fermato dagli agenti del CID (cfr. atto SEM 37/14 D6), mentre in un secondo momento egli ha dichiarato che sarebbe stata l'aggressione del (...) ottobre 2021 ad averlo indotto a pensare e organizzare la sua partenza (cfr. atto SEM 37/14 D84); che tuttavia entrambe le versioni sarebbero in disaccordo con quanto sostenuto nella prima audizione, ossia che egli avrebbe deciso di espatriare già circa sei mesi prima dalla partenza dal suo Paese (cfr. atto SEM 22/10 D50), che altresì, si osserva come ci siano anche delle discordanze riguardo i fatti che concernerebbero il fratello B._______; che nel primo racconto spontaneo l'interessato ha sostenuto che quest'ultimo sarebbe stato portato via e torturato nel (...) (cfr. atto SEM 22/10 D29), mentre nella seconda audizione ha asserito che la persecuzione sarebbe avvenuta nel (...) (cfr. atto SEM 37/14 D32 e 35); che ad ogni modo, si constata come entrambi le versioni non corrispondano alla realtà dei fatti; che come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, il fratello B._______ è arrivato in Svizzera ad inizio (...), dove ha depositato domanda d'asilo in data (...) (cfr. risultanze processuali), che oltre a queste importanti contraddizioni, sorprende come l'insorgente non abbia saputo circostanziare eventi importanti come a che età egli avrebbe avuto il primo contatto con il CID (cfr. atto SEM 37/14 D49-51), il numero di minacce che avrebbe ricevuto o la data esatta del suo ultimo incontro con gli agenti del CID (cfr. atto SEM 37/14 D55-56), che nondimeno, come osservato dalla SEM, è alquanto sbalorditivo che egli non sia stato in grado di dare alcun dettaglio in merito ai suoi aggressori e non abbia neppure voluto informarsi al riguardo (cfr. atto SEM 22/10 D45-47), che su tali presupposti i predetti indicatori di inverosimiglianza non si possono certo imputare alle generiche giustificazioni invocate in sede ricorsuale, che in definitiva, si può partire dall'assunto che la versione dell'insorgente non ossequi i succitati criteri di cui all'art. 7 LAsi, che altresì, come rettamente segnalato dalla SEM e nonostante le considerazioni contenute nel gravame, non sono identificabili in specie ulteriori fattori di rischio che permettano di considerare che l'insorgente possa essere esposto a pregiudizi in caso di rientro in patria (cfr. decisione avversata, pag. 7), che, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6), che inoltre non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 4.3.1); che nemmeno è recensibile in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1), né si deduce dagli atti che l'interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1), che in buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche la sentenza E-350/2017 consid. 4.4), che sebbene il fatto che egli sia di etnia tamil come pure il suo soggiorno in Svizzera ed il suo eventuale rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettano di escludere ch'egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno, una tale evenienza non configura un trattamento rilevante nel contesto dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6]), che la valutazione circa i fattori di rischio di cui al provvedimento sindacato non presta pertanto il fianco a critiche; che il ricorrente non può in altri termini prevalersi di un timore fondato di essere perseguitato in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi); che questa valutazione è tanto più giustificata dal fatto che egli ha lasciato lo Sri Lanka nel 2021, ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l'esercito regolare (cfr. sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 5.2), che da ultimo, anche i mezzi di prova agli atti non sono tali da poter giustificare una diversa valutazione del caso in disamina, che specialmente, dal certificato di morte del padre del (...) non si evince alcuna informazione in merito agli autori o al movente del presunto omicidio; che sebbene il fratello B._______ sia stato riconosciuto come rifugiato ed abbia ottenuto l'asilo in Svizzera, il ricorrente non è stato in grado di far valere una persecuzione riflessa nei suoi confronti (cfr. supra); che infine, nemmeno la fotografia della cicatrice è in grado di dimostrare l'asserita aggressione da parte dei CID, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto; che egli in particolare ritiene che il suo l'allontanamento verso lo Sri Lanka sarebbe da ritenersi inammissibile, poiché in contrasto con l'art. 3 CEDU; che ad ulteriore comprava di quanto da lui asserito vi sarebbe l'evidenza dei fatti occorsi al fratello B._______, il quale sarebbe espatriato e avrebbe ottenuto asilo in Svizzera; che ciò dimostrerebbe il rischio concreto a cui egli andrebbe in contro; che dipoi, a causa delle violenze generalizzate e diffuse all'interno del Paese il suo allontanamento verso lo Sri Lanka non sarebbe neppure da ritenersi ragionevolmente esigibile, che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che egli non ha invero stabilito di avere il profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno (cfr. supra), né l'esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento vietato dalle disposizioni succitate nell'eventualità di un suo rimpatrio, che la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è d'altro canto a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento e ciò anche volendo considerare la recente evoluzione congiunturale e politica (cfr. sentenza del Tribunale D-1027/2020 del 23 agosto 2022), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene da C._______, (...), nella regione di D._______, dove ha vissuto dalla nascita fino all'espatrio; che non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che infatti può contare sulla presenza di una solida rete sociale in Sri Lanka (cfr. atto SEM 22/10 D9 e D17-18); che nonostante prima del suo espatrio egli viveva con la moglie e il figlio in una casa in affitto, la sua famiglia dispone di una casa di proprietà (cfr. atto SEM atto SEM 22/10 D11); che altresì, l'interessato gode di una solida formazione scolastica (cfr. atto SEM atto SEM 22/10 D13) e di un'esperienza professionale come (...) (cfr. atto SEM atto SEM 22/10 D14); che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l'interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento; che sebbene il ricorrente non dispone di alcun un documento d'identità in originale, egli è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: