Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 1’500.– sono poste a carico del ricorrente. Parte di esse è prelevata dall’anticipo spese di CHF 750.– versato l’11 lu- glio 2022 dal ricorrente. Il restante importo di CHF 750.– deve essere ver- sato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1299/2021 Sentenza del 2 febbraio 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Constance Leisinger; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato da Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (domanda multipla); decisione della SEM del 23 febbraio 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) novembre 2017, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 6 aprile 2020 che respingeva la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciava l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), D-2422/2020 del 12 giugno 2020, che confermava nel merito la decisione dell'autorità di prima istanza, la decisione della SEM del 1° settembre 2020, che respingeva la domanda di riesame, presentata dal richiedente in data 16 luglio 2020, e riteneva la decisone della SEM del 6 aprile 2020 passata in giudicato ed esecutiva, la sentenza del Tribunale D-4652/2020 del 28 ottobre 2020, che dichiarava inammissibile il ricorso del 24 settembre 2020 interposto avverso la decisione del 1° settembre 2020, la procura del 24 novembre 2020 con la quale il ricorrente conferiva mandato a Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, la domanda d'asilo multipla, con richiesta di effetto sospensivo, presentata dall'interessato all'attenzione della SEM il 22 dicembre 2020, i mezzi di prova allegati alla precitata domanda, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciata dalla SEM in data 26 gennaio 2021, la decisione del 23 febbraio 2021 (notificata il 26 febbraio 2021; cfr. avviso di ricevimento), con cui la SEM ha respinto la domanda multipla d'asilo dell'interessato, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera peraltro senza intravedere ostacoli all'esecuzione dello stesso, il ricorso del 23 marzo 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato: data d'entrata 24 marzo 2021) con cui l'interessato ha concluso all'annullamento della decisione avversata, al riconoscimento dello statuto di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine di essere ammesso provvisoriamente; contestualmente la concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, le fotografie allegate al ricorso, la decisione incidentale del Tribunale del 28 giugno 2022, con la quale il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ed ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, il tempestivo pagamento dell'anticipo spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 - 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; per la distinzione con il riesame e la revisione si veda la sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4), che ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali segnatamente delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-2642/2020 del 13 luglio 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4), che la LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto; che si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3); che per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 4.1.3), che i motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente sono, in sostanza, di carattere politico legati alle sue attività intraprese in Svizzera, a seguito delle quali la sua famiglia sarebbe stata minacciata dalle autorità del suo paese d'origine; che inoltre, la moglie del ricorrente sarebbe stata vittima di un tentato omicidio in data (...) dicembre 2020, che, per di più, a causa del matrimonio islamico contratto con la moglie il (...) marzo 2011, il ricorrente temerebbe di diventare vittima della pratica di circoncisione in caso di rientro in patria; che infine, egli desidererebbe poter verbalizzare le torture di cui egli sarebbe stato vittima, senza tuttavia precisare da parte di chi e quando le avrebbe subite, che anzitutto, alla luce dei motivi addotti dall'insorgente, si constata come non tutti i motivi sarebbero stati da evadere come domanda multipla; che tuttavia, il ricorrente non ha subito alcun svantaggio dal fatto che la sua domanda sia stata trattata dall'autorità inferiore come domanda multipla, che resta ora da valutare se l'esito cui è giunta l'autorità inferiore sia conforme al diritto federale e consecutivo ad un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) rispettivamente se, quo alle questioni attinenti al diritto degli stranieri, la decisione risulti adeguata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che nell'esercizio di tale controllo il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente, con domanda d'asilo multipla del 22 dicembre 2020, ha in particolare dichiarato di temere un serio rischio di trattamenti disumani e degradanti in caso di ritorno nel suo Paese d'origine a causa delle sue attività politiche in esilio; che invero egli avrebbe preso parte a diverse manifestazioni in Svizzera a viso scoperto; che specialmente egli avrebbe partecipato a due manifestazioni, quella del (...) 2020 di Berna e quella del (...) 2020 di Ginevra; che a causa di ciò la sua famiglia in Sri Lanka sarebbe stata minacciata e vivrebbe nella paura, che inoltre, l'interessato ha rammentato di aver sposato una donna mussulmana, il (...) marzo 2011, secondo il rito islamico e sotto condizione di convertirsi all'islam; che il testimone della moglie, il signor B._______, sarebbe stato un ex ministro/parlamentare ed un esponente islamico; che tuttavia, il giorno seguente, egli avrebbe violato la legge islamica celebrando un secondo matrimonio secondo il rito induista; che in relazione a ciò, il (...) dicembre 2020, la moglie sarebbe stata vittima di tentato omicidio automobilistico ed avrebbe sporto denuncia contro ignoti; che a suo dire, vi sarebbe un collegamento tra tale episodio ed il legame con il signor B._______, che altresì, egli ha riportato una serie di articoli di legge relativa al matrimonio islamico ed ha espresso il timore di venir sottoposto ad un intervento di circoncisione contro la sua volontà da parte della famiglia della moglie in caso di ritorno in Patria; che infine, l'interessato ha affermato di essere stato torturato e di non aver potuto verbalizzare i fatti, che a sostegno della sua domanda d'asilo multipla il ricorrente ha versato agli atti una fotografia che lo ritrae durante la manifestazione di Berna del (...) agosto 2020, la copia di una denuncia riguardante un'automobile, l'atto di matrimonio e di divorzio musulmano in originale, l'estratto di un articolo online (...) e quattro fotografie, che l'autorità inferiore ha respinto la domanda d'asilo multipla dell'interessato osservando, anzitutto, che il richiedente non avrebbe reso verosimile la sua partecipazione alla manifestazione di Ginevra né tantomeno le visite delle autorità all'abitazione della sua famiglia; che parimenti, l'autorità di prima istanza ha ritenuto il tentativo di omicidio perpetrato nei confronti della moglie e le presunte torture inverosimili; che dipoi, la SEM ha constatato come non sussisterebbe un reale e concreto timore di future persecuzioni in caso di rientro in patria a causa della sua partecipazione alla manifestazione di Berna; che in particolare, non vi sarebbero indizi o indicatori che lo Sri Lanka lo consideri come un attivista politico pericoloso per lo Stato; che inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto altamente improbabile che la famiglia della moglie intraprenderebbe in futuro azioni contro la sua volontà in merito alla circoncisione, considerando che egli prima dell'espatrio ha vissuto con la stessa per circa sei anni e mezzo senza riscontrare alcun problema al riguardo, che nel ricorso, l'insorgente avversa le conclusioni cui è giunta l'autorità di prima istanza; che specialmente, il ricorrente reitera come egli avrebbe preso parte a più manifestazioni in Svizzera a viso scoperto; che a tal proposito, versa agli atti con il gravame delle ulteriori fotografie; che in aggiunta, ricorda come la semplice partecipazione ad una manifestazione in favore del separatismo srilankese rappresenterebbe un grave crimine e come non sarebbe possibile dalle immagini prodotte distinguere il leader dai semplici partecipanti; che oltre a ciò, egli segnala nuovamente come la celebrazione del matrimonio islamico avrebbe come conseguenza la circoncisione; che tale pratica sarebbe però contraria alla sua credenza induista; che in caso di rientro in Patria, egli sarebbe tutt'ora esposto a tale pratica e come ciò sarebbe in contrasto con l'art. 3 LAsi, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che in primo luogo, per quanto riguarda il tentativo di omicidio perpetrato nei confronti della moglie e le presunte torture che egli avrebbe subito, il Tribunale rimanda alle considerazioni dell'autorità inferiore (cfr. decisione avversata, pag. 4), in quanto la valutazione di inverosimiglianza di tali allegazioni non è stata contestata in sede ricorsuale, che in secondo luogo, si osserva come il timore, espresso dal ricorrente, di essere costretto a farsi circoncidere in caso di rientro in Patria, non risulta essere un fatto nuovo che si è prodotto dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo; che pertanto, tale motivo d'asilo, risulta essere preesistente alla crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo e non può essere oggetto di una seconda domanda d'asilo, che in sovrabbondanza, si osserva che egli si è sposato nel 2011 secondo il rito islamico ed è espatriato nel 2017; che durante tale periodo non ha riscontrato alcun problema al riguardo, che, di conseguenza, i nuovi motivi d'asilo da esaminare in questa sede si riducono così alle attività politiche in esilio, che giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza; che in applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1), che decisiva, nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel Paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in Patria, che, nel caso di specie, l'insorgente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata, che anzitutto, il Tribunale ritiene corretta la valutazione della SEM che non considera l'interessato come un'attivista di spicco; che sebbene, egli sia stato fotografato il (...) 2020 dietro un cartellone che denuncia le violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate dal Governo dello Sri Lanka davanti al Palazzo federale a Berna, egli non ha reso verosimile di essere un membro prominente della diaspora tamil in Svizzera e di essere percepito come tale dalle autorità del suo Paese d'origine, che invero, la totalità delle immagini che egli ha versato agli atti concernono la stessa manifestazione, ossia quella del (...) 2020 a Berna (cfr. allegato domanda multipla n. 1 e allegati ricorsuali); che altre partecipazioni ad attività politiche in esilio non sono state documentate, che in particolare, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare di aver preso parte alla manifestazione di Ginevra del (...) 2020; che invero, il semplice rinvio ad un articolo pubblicato in rete (cfr. allegato domanda multipla n. 4), il quale non fa nessun riferimento alla sua persona, non può essere considerato sufficiente; che quindi, anche le susseguenti visite delle autorità presso il domicilio dei suoi famigliari sono poco plausibili, che di conseguenza, nemmeno il Tribunale riconosce un timore fondato di persecuzioni in caso di rientro in Patria conseguente alla partecipazione alla manifestazione di Berna (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/ 2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.4), che pertanto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la domanda multipla dell'insorgente, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto; che in particolare, egli fa valere di temere ripercussioni da parte della famiglia della moglie e/o gruppi islamisti e di essere molto malato, che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che malgrado il fatto che egli sia di etnia tamil come pure il suo soggiorno in Svizzera ed il suo eventuale rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettano di escludere ch'egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno, una tale evenienza non configura un trattamento rilevante nel contesto dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6]), che, dunque, egli non ha stabilito di avere il profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno (cfr. supra), né l'esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento vietato dalle disposizioni succitate nell'eventualità di un suo rimpatrio, che la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è d'altro canto a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento e ciò anche volendo considerare la recente evoluzione congiunturale e politica (cfr. sentenza del Tribunale D-1027/2020 del 23 agosto 2022), che da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. infra), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1; fra le altre la sentenza del Tribunale D-374/2020 del 16 gennaio 2023 consid. 8.5.2), che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente è nato e cresciuto a C._______, nella provincia (...) del Paese, dove vi avrebbe vissuto fino all'espatrio e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti, come peraltro già considerato nella precedente procedura d'asilo e non ulteriormente contestato in questa sede (cfr. la sentenza del Tribunale D-2422/2020 del 12 giugno 2020), che per quanto riguarda il suo stato di salute, l'insorgente ha asserito di soffrire di (...), oltre a sintomi quali (...); che ciononostante, egli non ha mai fornito alcun certificato medico; che in sede ricorsuale, egli ha dichiarato di essere molto malato e di essere anche stato ricoverato presso (...); che tuttavia il rapporto (...) annunciato (cfr. ricorso del 23 marzo 2021, pag. 13), come pure qualsiasi altro referto medico, non è mai stato trasmesso a questo Tribunale, che di conseguenza, non risultano esservi problemi medici che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che in particolare, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 1'500.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono - in parte - da prelevare dall'anticipo spese di CHF 750.- versato l'11 luglio 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente. Parte di esse è prelevata dall'anticipo spese di CHF 750.- versato l'11 luglio 2022 dal ricorrente. Il restante importo di CHF 750.- deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: