Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1818/2024 Sentenza del 28 marzo 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Marocco, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 14 marzo 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato il 21 dicembre 2023 a seguito della sua riammissione in Svizzera in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito RD III; cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-40/3), il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo svolta l'11 marzo 2024 in virtù dell'art. 29 LAsi (RS 142.31; cfr. atto SEM n. 44/8), la decisione del 14 marzo 2024, notificata il medesimo giorno, con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera verso il Marocco, ritenendo l'esecuzione di quest'ultima misura possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (cfr. atto SEM n. 45/7), il ricorso datato 20 marzo 2024, depositato alla posta svizzera il 22 marzo 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 25 febbraio 2024), per mezzo del quale l'interessato insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) postulando l'annullamento della decisione succitata nonché la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera a fronte dell'inammissibilità e/o dell'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento; egli presenta altresì istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, nel caso in esame, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi; considerato che, in Ticino, il 19 marzo 2024 è un giorno festivo; cfr. art. 1c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [Oasi1, RS 142.311] cum art. 1 della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino del 15 dicembre 2009) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che il ricorrente è altresì legittimato ad aggravarsi contro la decisione avversata, avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vantando un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA), che nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita ad esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3), che, di riflesso, le considerazioni afferenti alla qualità di rifugiato contenute nel gravame risultano inconferenti per il giudizio (cfr. ricorso pag. 2), che, nei limiti succitati, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto di stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che i ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la relativa decisione è motivata soltanto somma-riamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nella presente fattispecie, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti (cfr. art. 111a cpv. 1 LAsi), che a sostegno della propria domanda d'asilo, il ricorrente ha sostanzialmente addotto dei motivi economici; che, in particolare, ha dichiarato di essere cittadino marocchino e originario di Rabat, dove avrebbe vissuto insieme alla sua famiglia fino al suo espatrio avvenuto nel 2019; che da adolescente avrebbe scoperto di essere stato adottato, fatto che gli avrebbe arrecato un forte disagio sociale, tant'è che sarebbe stato maltrattato dalle persone del suo quartiere; che dal 2006 al 2018 avrebbe inoltre lavorato per (...) quale (...); che avrebbe tuttavia interrotto questa attività professionale poiché il suo reddito risultava troppo basso; che si sarebbe sposato in Marocco nel 2018, ma che il matrimonio sarebbe durato soltanto qualche mese, essendo la moglie espatriata per motivi economici; che non potendo ulteriormente sopportare le precarie condizioni economiche del Marocco, sarebbe quindi espatriato nel 2019 depositando una prima domanda d'asilo in Svizzera in data 8 novembre 2019, evasa il 5 dicembre successivo con una decisione di non entrata nel merito; che dal 16 febbraio 2020 al 21 dicembre 2023 avrebbe vissuto in diversi Paesi d'Europa; che, infine, avrebbe fatto ritorno in Svizzera per poter avviare una nuova vita (cfr. atto SEM n. 44/8), che nella decisione avversata, la SEM rileva anzitutto come la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie soddisfatta, avendo l'interessato addotto motivi esclusivamente di ordine economico; che, di riflesso, non sussisterebbe alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, che, ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, l'autorità inferiore non è pertanto entrata nel merito della domanda d'asilo, ritenendo altresì ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso il Marocco; che per quanto concerne l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ritiene che l'insorgente sia una persona giovane che gode di una pluriennale esperienza lavorativa come (...) al servizio del (...) nonché di un'ampia rete familiare sulla quale potrebbe contare per il suo reinserimento sociale; che il suo stato valetudinario non sarebbe inoltre caratterizzato da particolari diagnosi e non imporrebbe specifiche necessità di cura; che in Marocco, qualora si riveli necessario, il ricorrente potrebbe infine accedere alle infrastrutture mediche destinate anche alle persone indigenti (cfr. atto SEM n. 45/7 pag. 5), che il ricorrente, censurando la violazione del diritto federale (segnatamente gli artt. 3 LAsi e 83 cpv. 4 LStrI [RS 142.20]), avversa tuttavia le conclusioni della SEM postulando la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che, in particolare, dopo aver scoperto di essere stato adottato, avrebbe manifestato "un grande disagio, tanto da non voler restare a casa" (cfr. ricorso pag. 1); che, inoltre, non avrebbe più alcun legame con il proprio Paese d'origine, nessuna rete familiare che possa sostenerlo e neppure i mezzi finanziari sufficienti per vivere (cfr. ricorso pag. 2), che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è infatti considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, giusta l'art. 18 LAsi in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 segg. LStrI (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti citati), che sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, che, nel caso concreto, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, ch'egli non ha infatti allegato, sulla base di valide e riconoscibili circostanze di fatto, di essere personalmente e concretamente esposto, o di avere fondato timore di essere esposta in un futuro prevedibile in caso di rientro in Marocco, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che la principale motivazione addotta per giustificare il suo espatrio è legato principalmente a ragioni di ordine economico, segnatamente l'asserita situazione di precarietà vigente in Marocco e l'assenza di adeguate strutture mediche (cfr. atto SEM n. 44/8 D5, D11, D30, D43-44, D50-51, D53), con, con tutta evidenza, questi motivi non rientrano tuttavia nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi, che pure il sentimento di grande sconforto arrecatogli dalla notizia della sua adozione, nonché i relativi atteggiamenti di odio delle persone con le quali si sarebbe confrontato, non apportano alcun elemento concreto per riconoscere un particolare bisogno di protezione (cfr. atto SEM n. 44/8 D30, D32, D37, D38), che dall'incarto non emergono inoltre elementi da cui desumere che, in Marocco, l'insorgente possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, che, a tale riguardo, conviene quindi rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, essendo le censure proposte principalmente appellatorie (cfr. art. 109 al. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che la SEM non ha quindi violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che, su questo punto, il ricorso non merita pertanto tutela, che l'insorgente non adempie inoltre le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 e 44 LAsi cum art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che va dunque analizzato, nel senso delle richieste di giudizio, se l'autorità inferiore ha ritenuto a giusto titolo ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera verso il Marocco (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che le questioni di natura medica possono inoltre avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che, nel caso concreto, le difficoltà uditive, i dolori alla testa e le sincopi delle quali soffre il ricorrente non rientrano manifestamente tra le circostanze di straordinaria gravità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. atto SEM n. 44/8 D7); che, nel caso concreto, difettano infatti elementi per concludere che, in caso di rimpatrio, egli sarebbe esposto ad un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, ingenerando intense sofferenze o una riduzione significativa della sua speranza di vita, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile, che con riferimento all'esigibilità dell'esecuzione, l'art. 83 cpv. 4 LStrI dispone che l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse segnatamente a trovarsi in concreto pericolo a fronte di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, nello specifico, non risultano elementi agli atti dai quali desumere che l'insorgente sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Marocco, che la situazione vigente in detto Paese non è inoltre caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. ex multis sentenze del Tribunale D-1111/2024 del 26 febbraio 2024 pag. 5; D-477/2024 del 30 gennaio 2024 pag. 5), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora nel caso di rientro nel Paese d'origine o di provenienza, esse potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscono loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che il loro stato di salute si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che, pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati, sentenza del Tribunale D-1078/2023 consid. 7.3.2), che nel caso concreto, l'interessato non svolge attualmente nessun particolare trattamento medico in Svizzera, che, inoltre, le sue affezioni non risultano così gravi, rispettivamente le sue esigenze terapeutiche non appaiono così specifiche, da non poter essere adeguatamente trattate nel suo Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 44/8 D7), che il Marocco dispone inoltre di strutture mediche sufficienti per assicurare tutte le cure mediche - perlomeno quelle essenziali - delle quali il ricorrente necessita, compresi eventuali trattamenti per la salute mentale (cfr. sentenze del Tribunale D-7279/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 9; E-1401/2023 del 29 marzo 2023 consid. 8.3.2; D- 5524/2021 del 21 novembre 2022 consid. 5.3.4. con riferimenti; E-285/2020 del 29 gennaio 2020; E-3778/2016 del 30 aprile 2018 consid. 7.3.5), che, peraltro, l'insorgente non spiega le ragioni per le quali i suoi problemi di salute non potrebbero essere adeguatamente curati in Marocco, oltre al fatto che occorrerebbe pagare i trattamenti (cfr. atto SEM n. 44/8 D11), che l'insorgente potrà comunque richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo r-lativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che come indicato nella decisione avversata, l'interessato è infine una persona giovane che gode di una stabile condizione di salute, di una sufficiente esperienza professionale e di una solida rete familiare in patria, la quale può agevolare il suo reinserimento sociale (cfr. decisione impugnata pag. 5), che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il Marocco risulta pertanto ragionevolmente esigibile, che, infine, non emergono impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, cittadino marocchino ma sprovvisto di passaporto (cfr. atto SEM n. 44/8 D48), ha infatti l'obbligo di collaborare alle procedure deputate all'ottenimento dei necessari documenti di viaggio ai fini del suo allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. art. 8 al. 4 LAsi), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque anche possibile dal profilo tecnico, che, visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 LStrI), che, in esito, la SEM non ha violato il diritto federale, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in maniera inesatta e in-completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è altresì inadeguata (art. 49 PA), che la decisione avversata va quindi integralmente confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; ritenute le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, deve essere respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nel-le cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e, di principio, non può quindi essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: