Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1111/2024 Sentenza del 26 febbraio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Marocco, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 14 febbraio 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera l'(...) agosto 2021, la scomparsa del richiedente e lo stralcio della sua domanda d'asilo, la ripresa della procedura d'asilo in data 27 settembre 2022, il verbale d'audizione dell'8 febbraio 2024 giusta l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), il parere del rappresentante legale, del 13 febbraio 2024, sul progetto di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) del 12 febbraio, la decisione del 14 febbraio 2024, notificata il medesimo giorno, con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del medesimo siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, la cessazione del mandato di rappresentanza del 14 febbraio 2024 da parte della Protezione giuridica, il ricorso del 21 febbraio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 22 febbraio 2022) per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), postulando l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibilità dell'allontanamento; egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, nel caso in esame, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che il ricorrente è altresì legittimato ad aggravarsi contro la decisione avversata, avendo egli partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vantando un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con il ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino marocchino originario di Casablanca, città nella quale egli avrebbe vissuto fino all'espatrio avvenuto nel 1997 (cfr. atto SEM 93/7 D6-9), che sentito sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di aver lasciato il Marocco e di essersi recato in B._______ a causa della difficoltà a trovare un lavoro ed in ragione della sua volontà di crearsi un futuro migliore in Europa (cfr. atto SEM 93/7 D49, D57), che inoltre, il ricorrente ha espressamente specificato non aver avuto alcun problema con le autorità del suo Paese d'origine (cfr. atto SEM 93/7 D54); che altresì egli nel 2019 avrebbe anche fatto rientro in Patria per una ventina di giorni (cfr. atto SEM 93/7 D13-14, D51), che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni, che di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, che nel gravame l'insorgente chiede di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera in ragione della sua lunga assenza dal Paese d'origine e la mancanza di una rete sociale e famigliare in grado di sostenerlo in caso di rientro in Marocco; che inoltre, egli invoca anche problemi di natura medica, i quali renderebbero a suo dire inammissibile il suo allontanamento; che invero, a suo dire, le patologie di cui soffrirebbe necessiterebbero di un controllo costante attraverso una rete medica adeguata; che in assenza di ciò i suoi problemi si aggraverebbero e di conseguenza il suo stato di salute si degraderebbe rapidamente, che tale tesi non può essere seguita, che preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della propria domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 3 LAsi; che conseguentemente oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera, che va dunque analizzato, se l'autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che comunque, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.); che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie nonostante i timori espressi in sede ricorsuale (cfr. infra), per pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che nella fattispecie non risultano indizi da cui desumere che il ricorrente sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Marocco, che la situazione in tale Paese non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che in sede d'audizione l'interessato ha affermato di soffrire da molti anni di gastrite, asma e colesterolo alto (cfr. atto SEM 93/7 D45-46) e di assumere regolarmente Pantoprazol e Buscopan, oltre a delle compresse per il colesterolo altro e l'inalatore per l'asma (cfr. atto SEM 93/7 D49), che in data 4 febbraio 2024, il ricorrente è stato visitato presso il pronto soccorso dell'ospedale Regionale di C._______ per una gastrite e gli è stato prescritto Buscopan 10mg in caso di dolori (cfr. 94/2), che pertanto, nel caso in parola, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che oltretutto, il Marocco dispone di un sistema sanitario funzionante e si può quindi presumere sia possibile un adeguato trattamento medico dei problemi di salute dell'interessato (cfr. sentenza del TAF D- 5524/2021 del 21 novembre 2022 consid. 5.3.4. con relativi riferimenti), che quo alla situazione personale dell'interessato, occorre rilevare che sebbene l'interessato non abbia mai lavorato nel Paese d'origine, durante il lungo periodo trascorso in B._______ ha maturato una solida esperienza professionale quale muratore (cfr. atto SEM 93/7 D34-35); che inoltre, in Marocco vi vivrebbe la madre e una zia e che disporrebbe di una casa di proprietà (cfr. atto SEM 93/7 D27-30), che a titolo abbondanziale, va rilevato che ci si può poi attendere un certo sforzo da parte del ricorrente per superare le eventuali difficoltà iniziali (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5), che visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI); che l'assenza di documenti d'identità non costituisce un ostacolo; che invero il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LStrI), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: