Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5581/2024 Sentenza del 18 settembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Constance Leisinger; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Marocco, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 4 settembre 2024. Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera il 28 agosto 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...] -4/2), il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo svoltasi il 30 agosto 2024 in virtù dell'art. 29 LAsi (RS 142.31) (cfr. atto SEM n. 15/6), la decisione del 4 settembre 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 20/1), con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera verso il Marocco, ritenendo l'esecuzione di quest'ultima misura possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (cfr. atto SEM n. 19/6), il ricorso depositato alla posta svizzera il 6 settembre 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 settembre 2024), per mezzo del quale l'interessato insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) postulando, in via principale, l'annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera a fronte dell'inammissibilità e/o dell'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento; egli presenta altresì istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, nel caso in esame, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che il ricorrente è altresì legittimato ad aggravarsi contro la decisione avversata, avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vantando un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA), che nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita ad esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto di stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che i ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la relativa decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nella presente fattispecie, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti (cfr. art. 111a cpv. 1 LAsi), che a sostegno della propria domanda d'asilo, il ricorrente ha sostanzialmente addotto dei motivi economici; che, in particolare, ha dichiarato di essere cittadino marocchino e originario di B._______ dove avrebbe vissuto con la propria famiglia fino al suo espatrio avvenuto nel (...); che, ritenuta l'incertezza economica regnante in Marocco, egli sarebbe espatriato alfine di trovare un lavoro stabile, in modo da poter condurre una vita dignitosa (cfr. atto SEM n. 15/6), che nella decisione avversata, la SEM rileva anzitutto come la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie soddisfatta, avendo l'interessato addotto motivi esclusivamente di ordine economico; che, di riflesso, non sussisterebbe alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, che, ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, l'autorità inferiore non è pertanto entrata nel merito della domanda d'asilo, ritenendo altresì ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso il Marocco; che per quanto concerne l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ritiene che l'insorgente sia una persona giovane che gode di esperienza in vari ambiti lavorativi nonché di una rete familiare a B._______, che il ricorrente, censurando la violazione del diritto federale (segnatamente gli artt. 3 LAsi e 83 cpv. 3 e 4 LStrI [RS 142.20]), avversa tuttavia le conclusioni della SEM; che, in particolare, la propria domanda d'asilo si fonderebbe su eventi di estrema gravità, tra cui persecuzioni, minacce e violenze subite a causa della sua appartenenza ad una minoranza etnica e delle sue convinzioni politiche; che in Patria avrebbe vissuto una situazione estremamente pericolosa e traumatica che avrebbe messo a rischio la propria vita e quella della sua famiglia; che il suo Paese d'origine non gli offrirebbe la necessaria protezione; che agli atti vi sarebbero numerose prove in tal senso; che tali motivi d'asilo sarebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che inoltre l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile ed inesigibile, in ragione della sua condizione personale e dell'attuale situazione in Marocco, che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è infatti considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, giusta l'art. 18 LAsi in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 segg. LStrI (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti citati), che sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, che, nel caso concreto, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, ch'egli non ha infatti allegato, sulla base di valide e riconoscibili circostanze di fatto, di essere personalmente e concretamente esposto, o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile in caso di rientro in Marocco, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che le scarne dichiarazioni relative ad allegate persecuzioni, minacce e violenze subite in Patria, emerse unicamente in sede di ricorso, non trovano riscontro agli atti e non sono neppure supportate da qualsivoglia mezzo probatorio; che tali affermazioni risultano pertanto essere tardive ed addotte ai soli fini di causa, che la principale motivazione addotta per giustificare il suo espatrio è legato principalmente a ragioni di ordine economico, segnatamente l'asserita situazione di precarietà economica vigente in Marocco, che, con tutta evidenza, questi motivi non rientrano tuttavia nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi, che dall'incarto non emergono inoltre elementi da cui desumere che, in Marocco, l'insorgente possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, che, a tale riguardo, conviene quindi rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che la SEM non ha quindi violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che, su questo punto, il ricorso non merita pertanto tutela, che l'insorgente non adempie inoltre le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 e 44 LAsi cum art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che va dunque analizzato, nel senso delle richieste di giudizio, se l'autorità inferiore ha ritenuto a giusto titolo ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera verso il Marocco (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di problemi di salute, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile, che con riferimento all'esigibilità dell'esecuzione, l'art. 83 cpv. 4 LStrI dispone che l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse segnatamente a trovarsi in concreto pericolo a fronte di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, nello specifico, non risultano elementi agli atti dai quali desumere che il ricorrente sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Marocco, che la situazione vigente in detto Paese non è inoltre caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. ex multis sentenze del TAF D-1111/2024 del 26 febbraio 2024 pag. 5; D-477/2024 del 30 gennaio 2024 pag. 5), che. come indicato nella decisione avversata, l'interessato è una persona giovane, che gode di una buona condizione di salute, di un'esperienza professionale in vari ambiti e di una solida rete familiare in Patria, la quale può agevolare il suo reinserimento sociale, che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il Marocco risulta pertanto ragionevolmente esigibile, che, infine, non emergono impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, cittadino marocchino ma sprovvisto di documenti, ha infatti l'obbligo di collaborare alle procedure deputate all'ottenimento dei necessari documenti di viaggio ai fini del suo allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. art. 8 al. 4 LAsi), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque anche possibile dal profilo tecnico, che, visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 LStrI), che, in esito, la SEM non ha violato il diritto federale, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in maniera inesatta e in-completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è altresì inadeguata (art. 49 PA), che la decisione avversata va quindi integralmente confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; ritenute le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, deve essere respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e, di principio, non può quindi essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: