Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a Il 16 maggio 2024, l’interessato, cittadino marocchino e minorenne non accompagnato (di seguito: RMNA), ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. […]). A.b Il 17 giugno 2024, la SEM ha svolto un’audizione sommaria sulla sua persona quale RMNA, alla presenza del rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 14/10) si evince, in sostanza, che l’interessato avrebbe sempre vissuto unitamente ai genitori e ai fratelli a B._______. In patria egli avrebbe frequentato la scuola per sette anni, fino all’età di tredici anni, dopodiché avrebbe svolto delle professioni sal- tuarie fino al suo espatrio, avvenuto il 16 settembre 2023. L’interessato ha infine precisato di aver deciso di espatriare allo scopo di proseguire gli studi, costruirsi un futuro e aiutare economicamente la propria famiglia. A.c L’11 luglio 2024, l’autorità inferiore ha provveduto all’audizione appro- fondita sui motivi d’asilo dell’interessato. Dal verbale redatto in tale occa- sione (cfr. atto SEM n. 16/7) risulta, in sostanza, quanto già emerso in sede della prima audizione. Il ricorrente ha inoltre specificato di aver dovuto ter- minare gli studi all’età di tredici anni a causa della sua situazione sociale ed economica, poiché non avrebbe disposto delle risorse necessarie per coprire il costo del trasporto scolastico. B. Con decisione del 27 settembre 2024, notificata il 1° ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. 29/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richie- dente, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedi- mento (cfr. atto SEM n. 28/8). C. Tramite ricorso del 28 ottobre 2024 (notificato il giorno seguente, cfr. risul- tanze processuali), l'interessato si è aggravato contro la succitata deci- sione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e, a titolo prin- cipale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione
D-6753/2024 Pagina 3 dell’allontanamento. Egli ha infine presentato istanza d'assistenza giudizia- ria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio nella persona del suo pa- trocinatore, il tutto con protesta di spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima.
E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
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E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 L’autorità inferiore ritiene, nella decisione avversata, che le dichiara- zioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni richieste per il rico- noscimento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi. In particolare, la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie adempiuta, avendo l'interessato addotto motivi esclusivamente di ordine economico.
E. 4.2 Con l’impugnativa, il ricorrente sostiene che le proprie allegazioni sod- disferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di ri- fugiato previste all’art. 3 LAsi. In particolare, egli sarebbe esposto in patria ad una condizione di sfruttamento lavorativo e non avrebbe la possibilità di proseguire gli studi e costruirsi un futuro dignitoso. In Svizzera egli avrebbe invece accesso ad un sistema educativo e formativo che gli permetterebbe di vivere in un contesto sicuro e favorevole alla sua crescita personale e sociale.
E. 5.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.1.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile.
E. 5.1.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi,
D-6753/2024 Pagina 5 suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza.
E. 5.2 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non pos- sano essere seguite in quanto i motivi d’asilo allegati dall’insorgente non sono pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare, egli non ha dimostrato di essere esposto, o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile in caso di rientro in patria, a seri pregiudizi in ragione della sua razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale, rispettivamente per le sue opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi). Egli si è infatti limitato ad addure dei motivi meramente economici, i quali non sono ascrivibili alla definizione di persecuzione prevista all’art. 3 LAsi.
E. 5.3 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
E. 6.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo del ricorrente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressa- mente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30).
E. 6.3 L’insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento.
E. 7.1.1 Nella propria decisione, la SEM ritiene l’esecuzione dell’allontana- mento dell’insorgente, ammissibile, esigibile – sia dal profilo della situa- zione vigente nel suo Paese d’origine sia dal profilo personale – nonché possibile.
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E. 7.1.2 Il ricorrente, nel proprio ricorso, avversa la predetta conclusione, so- stenendo che il suo interesse superiore quale fanciullo giusta l’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), non sarebbe stato preso adeguatamente in considerazione. Egli si troverebbe in una situazione di particolare vulnerabilità, avendo già subito una condizione di sfruttamento lavorativo e di privazioni, e il ritorno in Marocco lo esporrebbe a situazioni di vita precarie, senza un adeguato supporto familiare o istituzionale. Inoltre, il rischio di ricadere in situazioni di sfruttamento comprometterebbe il suo benessere psicofisico e le pro- spettive di sviluppo.
E. 7.2 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 7.2.1 L’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio del richiedente verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Sviz- zera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Con- venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succi- tate disposizioni.
E. 7.2.2 L’esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza genera- lizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Secondo la giurisprudenza costante di questo Tribunale, l’interesse supe- riore del fanciullo, il quale deriva in particolare dall’art. 3 par. 1 CDF, può risultare ostativo all’esecuzione dell’allontanamento del minore, e rendere tale misura inesigibile. I criteri da esaminare, nel quadro di una pondera- zione degli interessi, sono: l’età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evoluzione),
D-6753/2024 Pagina 7 l’impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e dalla sua formazione scolastica, rispetti- vamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel paese d’origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).
E. 7.2.3 Infine, l’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 7.3.1 Nello specifico, il principio del divieto di respingimento previsto all’art. 5 cpv. 1 LAsi non si applica, in quanto esso protegge soltanto per- sone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Gli atti non con- tengono inoltre alcun indizio serio e convincente che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio. Ne discende che l’esecuzione dell’allontana- mento del ricorrente verso il Marocco risulta essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).
E. 7.3.2 Il Tribunale rileva anzitutto che in Marocco non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’in- sieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-5346/2024 del 10 gennaio 2025 pag. 8; D-1111/2024 del 26 febbraio 2024 pag. 5). Per quanto attiene invece alla situazione personale del ricorrente, giova osservare che egli ha compiuto (…) anni e che, in base alle dichiarazioni rese, ha dimostrato di possedere un importante grado di maturità e indi- pendenza. Egli ha infatti deciso, in modo autonomo e consapevole, di la- sciare il Marocco allo scopo di costruirsi un futuro migliore all’estero, piani- ficando il viaggio e preparando i documenti necessari all’espatrio. L’inte- ressato ha inoltre dichiarato che, dopo essersi attentamente informato, avrebbe scelto di recarsi in Svizzera per chiedere l’asilo in quanto tale Paese erogherebbe dei sussidi per lo studio. Una volta interrotta la scuola, egli avrebbe dunque iniziato a lavorare al fine di finanziare il proprio viaggio di espatrio. Il ricorrente avrebbe sempre vissuto, sino al suo espatrio, con i propri ge- nitori e fratelli in una casa concessa in comodato gratuito dal datore di la- voro del padre. In Marocco, i genitori dell’insorgente avrebbero sempre
D-6753/2024 Pagina 8 provveduto al suo mantenimento. Egli avrebbe conseguito una formazione scolastica di base in patria sino al compimento dei tredici anni di età. Egli ha infine dichiarato di avere normali rapporti con i propri genitori e di con- tattarli, successivamente all’espatrio, circa tre o quattro volte al giorno. Visto l’insieme di tali elementi, che si evincono in maniera chiara dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, è corretto ammettere, come ha concluso la SEM, che egli possa essere sostenuto, sia finanziariamente, sia mate- rialmente ed affettivamente, dalla sua famiglia, in particolare dai genitori, i quali hanno la possibilità effettiva di garantirgli una presa a carico reale, nel caso di un suo rientro in Marocco. Inoltre agli atti non v’è alcun elemento concreto dal quale possa emergere un eventuale pericolo per lo sviluppo psichico e sociale dell’interessato nell’eventualità di una reintegrazione nel nucleo famigliare. In tale contesto, non si ravvisa la necessità che la SEM proceda a misure istruttorie volte ad accertare che il ricorrente, al momento del rientro, venga effettivamente affidato a un membro della propria fami- glia, risultando tale evenienza ampiamente verosimile e confermata dal so- lido legame affettivo e relazionale che egli intrattiene con i genitori (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-817/2024 del 29 aprile 2024 con- sid. 5.2.3). Nonostante in Marocco le prospettive dal punto di vista educa- tivo e professionale siano meno allettanti rispetto a quelle che l’insorgente auspicherebbe potere trovare in Svizzera, tale aspetto va posto in secondo piano rispetto all’importanza di essere reintegrato nel proprio nucleo fami- gliare. Non da ultimo, giunto in Svizzera il 15 maggio 2024, il ricorrente non può prevalersi di una solida integrazione e, allo stesso modo, non si può rite- nere che egli sia stato sradicato dal Paese d'origine né che le prospettive di una sua reintegrazione risultino nefaste (cfr. nello stesso senso la sen- tenza del TAF E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.4.3). Posto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere quindi ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 7.3.3 Infine, non risultano esservi impedimenti sotto l’aspetto della possibi- lità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rim- patrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid 12).
E. 7.4 Ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di
D-6753/2024 Pagina 9 allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell’autorità inferiore dev’essere confermata.
E. 8 Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev’essere confermata e le censure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 10.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tut- tavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insor- gente, minorenne, sia indigente; v’è luogo di accogliere la domanda di as- sistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 10.2 Anche la richiesta di gratuito patrocinio dell'insorgente, con la nomina di Paul Faust in qualità di patrocinatore d'ufficio, va accolta (art. 102m LAsi). Nel caso di specie, il patrocinatore d'ufficio non ha inoltrato una nota d'onorario; pertanto, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 TS-TAF, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa in complessivi CHF 300.- (disborsi e IVA compresi [art. 12 TS-TAF in combinato disposto con gli artt. 8-11 TS- TAF]).
E. 11 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6753/2024 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga- mento delle spese processuali, come pure di gratuito patrocinio, con la no- mina di Paul Faust in qualità di patrocinatore d’ufficio, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio del ricorrente un'in- dennità di CHF 300.- a titolo di spese di patrocinio. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6753/2024 Sentenza dell'11 giugno 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Contessina Theis, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Marocco, patrocinato da Paul Faust, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Il 16 maggio 2024, l'interessato, cittadino marocchino e minorenne non accompagnato (di seguito: RMNA), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]). A.b Il 17 giugno 2024, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale RMNA, alla presenza del rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 14/10) si evince, in sostanza, che l'interessato avrebbe sempre vissuto unitamente ai genitori e ai fratelli a B._______. In patria egli avrebbe frequentato la scuola per sette anni, fino all'età di tredici anni, dopodiché avrebbe svolto delle professioni saltuarie fino al suo espatrio, avvenuto il 16 settembre 2023. L'interessato ha infine precisato di aver deciso di espatriare allo scopo di proseguire gli studi, costruirsi un futuro e aiutare economicamente la propria famiglia. A.c L'11 luglio 2024, l'autorità inferiore ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 16/7) risulta, in sostanza, quanto già emerso in sede della prima audizione. Il ricorrente ha inoltre specificato di aver dovuto terminare gli studi all'età di tredici anni a causa della sua situazione sociale ed economica, poiché non avrebbe disposto delle risorse necessarie per coprire il costo del trasporto scolastico. B. Con decisione del 27 settembre 2024, notificata il 1° ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. 29/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento (cfr. atto SEM n. 28/8). C. Tramite ricorso del 28 ottobre 2024 (notificato il giorno seguente, cfr. risultanze processuali), l'interessato si è aggravato contro la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ha infine presentato istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio nella persona del suo patrocinatore, il tutto con protesta di spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 L'autorità inferiore ritiene, nella decisione avversata, che le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi. In particolare, la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie adempiuta, avendo l'interessato addotto motivi esclusivamente di ordine economico. 4.2 Con l'impugnativa, il ricorrente sostiene che le proprie allegazioni soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi. In particolare, egli sarebbe esposto in patria ad una condizione di sfruttamento lavorativo e non avrebbe la possibilità di proseguire gli studi e costruirsi un futuro dignitoso. In Svizzera egli avrebbe invece accesso ad un sistema educativo e formativo che gli permetterebbe di vivere in un contesto sicuro e favorevole alla sua crescita personale e sociale. 5. 5.1 5.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.1.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.1.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. 5.2 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto i motivi d'asilo allegati dall'insorgente non sono pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, egli non ha dimostrato di essere esposto, o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile in caso di rientro in patria, a seri pregiudizi in ragione della sua razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, rispettivamente per le sue opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi). Egli si è infatti limitato ad addure dei motivi meramente economici, i quali non sono ascrivibili alla definizione di persecuzione prevista all'art. 3 LAsi. 5.3 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 6.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). 6.3 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 7. 7.1 7.1.1 Nella propria decisione, la SEM ritiene l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione vigente nel suo Paese d'origine sia dal profilo personale - nonché possibile. 7.1.2 Il ricorrente, nel proprio ricorso, avversa la predetta conclusione, sostenendo che il suo interesse superiore quale fanciullo giusta l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), non sarebbe stato preso adeguatamente in considerazione. Egli si troverebbe in una situazione di particolare vulnerabilità, avendo già subito una condizione di sfruttamento lavorativo e di privazioni, e il ritorno in Marocco lo esporrebbe a situazioni di vita precarie, senza un adeguato supporto familiare o istituzionale. Inoltre, il rischio di ricadere in situazioni di sfruttamento comprometterebbe il suo benessere psicofisico e le prospettive di sviluppo. 7.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.2.1 L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio del richiedente verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. 7.2.2 L'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Secondo la giurisprudenza costante di questo Tribunale, l'interesse superiore del fanciullo, il quale deriva in particolare dall'art. 3 par. 1 CDF, può risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento del minore, e rendere tale misura inesigibile. I criteri da esaminare, nel quadro di una ponderazione degli interessi, sono: l'età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evoluzione), l'impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e dalla sua formazione scolastica, rispettivamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). 7.2.3 Infine, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). 7.3 7.3.1 Nello specifico, il principio del divieto di respingimento previsto all'art. 5 cpv. 1 LAsi non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Marocco risulta essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 7.3.2 Il Tribunale rileva anzitutto che in Marocco non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-5346/2024 del 10 gennaio 2025 pag. 8; D-1111/2024 del 26 febbraio 2024 pag. 5). Per quanto attiene invece alla situazione personale del ricorrente, giova osservare che egli ha compiuto (...) anni e che, in base alle dichiarazioni rese, ha dimostrato di possedere un importante grado di maturità e indipendenza. Egli ha infatti deciso, in modo autonomo e consapevole, di lasciare il Marocco allo scopo di costruirsi un futuro migliore all'estero, pianificando il viaggio e preparando i documenti necessari all'espatrio. L'interessato ha inoltre dichiarato che, dopo essersi attentamente informato, avrebbe scelto di recarsi in Svizzera per chiedere l'asilo in quanto tale Paese erogherebbe dei sussidi per lo studio. Una volta interrotta la scuola, egli avrebbe dunque iniziato a lavorare al fine di finanziare il proprio viaggio di espatrio. Il ricorrente avrebbe sempre vissuto, sino al suo espatrio, con i propri genitori e fratelli in una casa concessa in comodato gratuito dal datore di lavoro del padre. In Marocco, i genitori dell'insorgente avrebbero sempre provveduto al suo mantenimento. Egli avrebbe conseguito una formazione scolastica di base in patria sino al compimento dei tredici anni di età. Egli ha infine dichiarato di avere normali rapporti con i propri genitori e di contattarli, successivamente all'espatrio, circa tre o quattro volte al giorno. Visto l'insieme di tali elementi, che si evincono in maniera chiara dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, è corretto ammettere, come ha concluso la SEM, che egli possa essere sostenuto, sia finanziariamente, sia materialmente ed affettivamente, dalla sua famiglia, in particolare dai genitori, i quali hanno la possibilità effettiva di garantirgli una presa a carico reale, nel caso di un suo rientro in Marocco. Inoltre agli atti non v'è alcun elemento concreto dal quale possa emergere un eventuale pericolo per lo sviluppo psichico e sociale dell'interessato nell'eventualità di una reintegrazione nel nucleo famigliare. In tale contesto, non si ravvisa la necessità che la SEM proceda a misure istruttorie volte ad accertare che il ricorrente, al momento del rientro, venga effettivamente affidato a un membro della propria famiglia, risultando tale evenienza ampiamente verosimile e confermata dal solido legame affettivo e relazionale che egli intrattiene con i genitori (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-817/2024 del 29 aprile 2024 consid. 5.2.3). Nonostante in Marocco le prospettive dal punto di vista educativo e professionale siano meno allettanti rispetto a quelle che l'insorgente auspicherebbe potere trovare in Svizzera, tale aspetto va posto in secondo piano rispetto all'importanza di essere reintegrato nel proprio nucleo famigliare. Non da ultimo, giunto in Svizzera il 15 maggio 2024, il ricorrente non può prevalersi di una solida integrazione e, allo stesso modo, non si può ritenere che egli sia stato sradicato dal Paese d'origine né che le prospettive di una sua reintegrazione risultino nefaste (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.4.3). Posto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere quindi ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 7.3.3 Infine, non risultano esservi impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid 12). 7.4 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.
8. Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente, minorenne, sia indigente; v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 10.2 Anche la richiesta di gratuito patrocinio dell'insorgente, con la nomina di Paul Faust in qualità di patrocinatore d'ufficio, va accolta (art. 102m LAsi). Nel caso di specie, il patrocinatore d'ufficio non ha inoltrato una nota d'onorario; pertanto, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 TS-TAF, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa in complessivi CHF 300.- (disborsi e IVA compresi [art. 12 TS-TAF in combinato disposto con gli artt. 8-11 TS-TAF]).
11. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, come pure di gratuito patrocinio, con la nomina di Paul Faust in qualità di patrocinatore d'ufficio, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio del ricorrente un'indennità di CHF 300.- a titolo di spese di patrocinio.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: