opencaselaw.ch

D-1785/2023

D-1785/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-20 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1785/2023 Sentenza del 20 febbraio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...) Turchia, patrocinato da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 28 febbraio 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino turco di etnia curda ha presentato in Svizzera il 19 dicembre 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]-3/2), il verbale dell'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi del 22 febbraio 2023 (cfr. atto SEM n. 17/12), la trasmissione della bozza della decisione della SEM del 24 febbraio 2023 e il parere alla stessa trasmesso dall'interessato in data 27 febbraio 2023 (cfr. atti SEM n. 19/8 e 20/6), la decisione del 28 febbraio 2023, notificata il medesimo giorno, con cui la SEM ha negato la qualità di rifugiato e respinto la domanda d'asilo del richiedente; essa ha inoltre pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso provvedimento poiché ammissibile, esigibile e possibile (cfr. atti SEM n. 21/10 e 23/1), il ricorso inoltrato il 30 marzo 2023 (data d'entrata: 31 marzo 2023) al Tribunale, con cui il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, in ulteriore subordine il rinvio degli atti alla SEM per nuovo esame delle allegazioni e complemento istruttorio; egli ha altresì presentato domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese, i nuovi documenti giudiziari allegati all'atto di ricorso, gli ulteriori fatti e atti di causa che, se necessari, verranno ripresi nel prosieguo, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023 [abrogazione del 22 novembre 2023, RU 2023 694]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che preliminarmente, sotto il profilo formale il ricorrente richiede la trasmissione degli atti all'autorità di prime cure per il trattamento del caso in procedura ampliata; che il Tribunale rileva come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), sia già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5M, che è dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli; che la doglianza deve dunque essere respinta; che l'autorità inferiore ha dunque accertato i fatti giuridicamente determinanti in maniera corretta e completa; che non risulta inoltre trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti con contestuale passaggio alla procedura ampliata, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che in punto ai motivi d'asilo, il ricorrente sostanzialmente adduce di essere stato condannato nel 2017 per aver partecipato a 3 concerti di musica curda per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica; che egli non ha scontato i 10 mesi inflittigli ma ha beneficiato della libertà vigilata per la durata di 5 anni; che in Turchia egli sarebbe stato membro del partito HDP per cui ha svolto alcune mansioni a livello locale; che in generale egli non si sentiva più sicuro a causa di pressioni sociologiche e psicologiche e che pertanto avrebbe deciso di espatriare; che in corso di causa, egli ha prodotto della documentazione da cui emerge che nei suoi confronti sarebbero state aperte delle procedure penali per i reati di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica e di insulto al presidente, che il Tribunale rileva che per quanto concerne l'appartenenza al partito HDP, il ricorrente non ha addotto di aver subito particolari conseguenze, tanto che egli stesso nel verbale d'audizione ha indicato che personalmente non ha mai subito alcun pregiudizio (cfr. atto SEM n. 17/12, D34); che pertanto il suo attivismo, sia politico, che per la causa curda, non hanno sortito particolari effetti da parte delle autorità turche e che pertanto non risulta rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che per quanto concerne la condanna di 10 mesi sospesi per il reato di propaganda per un'organizzazione terroristica, la stessa è avvenuta nel 2017, vale a dire circa 5 anni prima dell'espatrio, e a seguito della stessa egli non ha più sollevato l'attenzione delle autorità, ad eccezione di quanto avvenuto dopo il suo arrivo in Svizzera, come si dirà di seguito, che pertanto, giustamente, l'autorità di prime cure ha considerato quanto accaduto in Turchia al ricorrente come non determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che in tal senso si rimanda alla decisione impugnata, che le asserite discriminazioni patite dal ricorrente in ragione della sua etnia curda non sono rilevanti per l'asilo poiché mancano, nel caso concreto, dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, in difetto di concrete minacce rilevanti per la sua integrità, di evidenze probatorie attestanti le violenze subite da terzi e di qualsivoglia dettaglio afferente alle pretese discriminazioni, non si può affermare che le difficoltà sociali rendano l'esistenza dell'insorgente impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo, che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall'interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che in fase ricorsuale il ricorrente ha prodotto nuovi documenti, che il Tribunale può rinunciare all'esame (dell'autenticità) di questi nuovi documenti, siccome, pur volendo ammetterne l'autenticità e di riflesso l'effettiva esistenza di una procedura penale, per i motivi di cui sotto non sussistono motivi d'asilo rilevanti, che per quanto concerne l'asserito reato di offesa al Presidente della Repubblica, di cui il ricorrente sarebbe accusato, dagli atti prodotti emerge che il Procuratore della repubblica ha deciso di separare tale procedura penale in data (...) febbraio 2023 (cfr. allegato 9 dell'atto ricorsuale), mentre il successivo (...) febbraio 2023, il Giudice delle pene coercitive di B._______ ha emanato un mandato di cattura nei confronti del ricorrente per il reato di offese al Presidente, disponendo la liberazione del sospettato dopo l'interrogatorio (cfr. allegato 10 dell'atto ricorsuale); mentre per il presunto reato di propaganda per un'organizzazione terroristica, i documenti allegati attestano l'apertura di un'inchiesta con la richiesta da parte della Procura di B._______ e della Polizia di B._______, con la richiesta di fornire la dichiarazione del sospettato e ciò in data 20 e 24 febbraio 2023 (cfr. allegati 6-7 dell'atto ricorsuale), che stando alle presunte indagini delle autorità turche, il ricorrente avrebbe fatto delle condivisioni e pubblicazioni sui social media in favore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK); inoltre egli avrebbe commesso il reato di insulto al presidente turco, che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, essendo un semplice impiegato e membro (attivo) dell'HDP (cfr. atto SEM n. 17/12, D22 seg.) ed egli stesso ha indicato di non aver avuto direttamente problemi con le autorità per la sua attività politica (cfr. atto SEM n. 17/12, D34), che oltre a ciò, il reato per cui è stato precedentemente condannato è riferito ad una fattispecie differente (partecipazione a concerti di musica) sfociato in una condanna di lieve entità, peraltro sospesa con la condizionale; che pertanto la stessa non risulta rilevante per la valutazione della presente procedura penale scaturita sui social network, che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricorrente non ha precedenti penali di rilievo e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un'imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3; D-6167/2024 del 19 novembre 2024), che ferme queste premesse, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va pertanto confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, che, nel caso in disamina, l'interessato non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, è istruito e dispone di alcune esperienze professionali pregresse che gli hanno permesso di mantenersi economicamente; che sotto il profilo della salute agli atti non vi è alcuna documentazione medica che attesti problemi particolari; che egli dispone in Turchia un'ampia rete familiare in grado di sostenerlo e in particolare a B._______, dove la famiglia è proprietaria di un immobile; che per quanto concerne l'asserito rischio di rimanere disoccupato, il Tribunale constata che in passato il ricorrente ha svolto diverse attività lavorative, tra cui nell'ambito della sartoria, dei servizi e del turismo quale cameriere e aiuto cucina (cfr. atto SEM n. 17/12, D68-D74); che pertanto egli dispone di esperienza in diversi ambiti lavorativi e potrà trovare una nuova occupazione lavorativa, che, ciò posto, il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le sue conoscenze e la famiglia, di trovare un nuovo alloggio, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che alla luce di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso, manifestamente infondato, va respinto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che questa decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: