Stralcio senza formalità (riesame - art. 111b cpv. 4 LAsi)
Sachverhalt
I. A. A.a In data 27 febbraio 2017, all’età di cinque anni, A._______, di cittadi- nanza italiana, ha presentato in Svizzera una domanda d’asilo, unitamente alla madre B._______ e alla sorella C.________, cittadine ucraine. A.b Con decisione del 21 luglio 2017, la Segreteria di Stato della migra- zione (di seguito: SEM), evidenziando come l’Italia sia uno Stato esente da persecuzioni, ha respinto la succitata domanda d'asilo senza ulteriori chia- rimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) e ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera, ritenendo l'esecuzione di quest’ultima misura am- missibile, esigibile e possibile. Con separata decisione del 24 luglio 2017, l’autorità non è neppure entrata nel merito della domanda d’asilo della madre e della sorella del ricorrente, pronunciando il loro allontanamento verso l’Italia nonché l’esecuzione di tale misura. A.c Le succitate decisioni sono state confermate dal Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: Tribunale), adito su ricorso il 23 agosto 2017, con separate sentenze D-4722/2017 e D-4720/2017 del 19 settembre 2017.
II.
A.d Il 17 novembre 2017, il ricorrente, al pari della madre e della sorella, ha presentato un’istanza di riesame della decisione della SEM del 21 luglio 2017, respinta da quest’ultima con decisione di non entrata nel merito del 5 dicembre 2017, con conferma della crescita in giudicato e dell’esecutività della precedente decisione. A.e Con sentenze D-248/2018 e D-383/2018 entrambe del 20 marzo 2018, il Tribunale ha respinto i ricorsi interposti dagli interessati contro le decisioni di riesame succitate.
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III.
A.f Considerato che l’allontanamento della madre e della sorella pronun- ciato nell’ambito della procedura Dublino non ha potuto rispettare i termini legali, la SEM ha svolto nei loro confronti una procedura d’asilo nazionale, conclusasi con la decisione di non entrata nel merito del 9 agosto 2018, pronunciata in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (Paese terzo sicuro). Con sentenza del Tribunale D-4887/2018 del 4 settembre 2018, il ricorso presentato il 27 agosto 2018 contro detta decisione è stato dichia- rato inammissibile a fronte della tardività del ricorso.
IV.
A.g Il 25 agosto 2020, il ricorrente ha presentato una seconda istanza di riesame, con la quale ha chiesto l’annullamento della decisione di allonta- namento (recte: dell’esecuzione dell’allontanamento) e la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera.
A.h Con decisione del 17 dicembre 2020, l’autorità inferiore ha respinto l’istanza di riesame e ha confermato il passaggio in giudicato e l’esecutività della sua decisione originaria del 21 luglio 2017.
A.i Con sentenza D-290/2021 dell’8 febbraio 2024, il Tribunale ha dipoi re- spinto il ricorso del 20 gennaio 2021 interposto contro la decisione di rie- same succitata.
V.
A.j Il 23 febbraio 2024, il ricorrente – unitamente a sua madre – ha presen- tato all’autorità opponente una terza istanza mediante la quale ha postulato il riesame della decisione della SEM datata 5 dicembre 2017 (cfr. A.d. su- pra), evidenziando la presenza di nuovi fatti e mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale D-290/2021 dell’8 febbraio 2024. A sostegno della propria domanda di riesame, l’interessato ha presentato diversi mezzi di prova, tra i quali (cfr. atto SEM n. 1316707-3/95, 4/3, 5/5, 6/5): - Certificato medico del 22 agosto 2023, rilasciato a nome del ricorrente dall’Isti- tuto (…), che conferma la presenza di un disturbo da (…);
D-1588/2024 Pagina 4 - Verbale del 14 febbraio 2024 della riunione svoltasi presso l’Autorità regionale di protezione (ARP) di D.________ con riferimento alla situazione sociale e scolastica del ricorrente; - Certificato medico del 26 febbraio 2024 rilasciato a nome del ricorrente dall’Istituto (…) relativo segnatamente allo stato valetudinario del ricorrente nel 2023; - Lettera dell’ARP di D._______ del 27 febbraio 2024.
B. Con scritto datato 8 marzo 2024, la SEM ha stralciato senza decisione for- male la domanda di riesame del 23 febbraio 2024 in virtù dell’articolo 111b cpv. 4 LAsi (cfr. atto SEM n. 10/1), evidenziando come l’istanza presen- tasse le stesse motivazioni già ripetute precedentemente. Conseguente- mente, l’autorità inferiore ha evidenziato l’assenza di mezzi di impugna- zione contro lo scritto in oggetto.
C. C.a L’11 marzo 2024, il ricorrente, per il tramite del suo legale, si è aggra- vato dinanzi al Tribunale presentando un ricorso per denegata giustizia (data d’entrata: 12 marzo 2024) contenente le seguenti richieste di giudizio:
I. In via provvisionale La decisione di allontanamento dalla Svizzera della Signora B.________ e del fi- glio A._______ viene sospesa. II. In via preliminare La causa viene rinviata alla SEM affinché si proceda all’audizione delle Parti ricor- renti e del medico curante dott. E._______. III. In via principale La decisione di allontanamento dalla Svizzera della Signora B._______ e del figlio A.________ viene revocata. IV. In ogni caso Non si prelevano tasse e spese a causa dello stato di indigenza dei Ricorrenti.
C.b Con decisione incidentale del 14 marzo 2024, il giudice dell’istruzione ha sospeso cautelativamente l’esecuzione dell’allontanamento del ricor- rente dalla Svizzera e ha trasmesso alla SEM una copia del gravame invi- tandola ad inoltrare una risposta entro il 21 marzo 2024, riservandosi inoltre di statuire sulla domanda di assistenza giudiziaria in corso di procedura. C.c In data 8 e 9 aprile 2024, l’autorità opponente ha presentato delle brevi osservazioni al gravame, confermando i propri scritti di stralcio. La risposta al ricorso è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente.
D-1588/2024 Pagina 5 C.d Con scritti del 21 febbraio (atto TAF n. 5) e 1° luglio 2025 (atto TAF
n. 6), il ricorrente ha poi versato agli atti i seguenti mezzi di prova: - Certificato del (…) allestito dal Servizio (…) (allegato n. 1); - Rapporto scolastico del (…) 2025 (n. 2); - Tessera del nuotatore del (…) 2021 (n. 3); - Conferma corso di sci svolto nel dicembre 2024 e marzo 2025 (n. 4); - Certificato del (…) 2025 allestito dal Servizio (…) (n. 5); - Attestato di cure psicologiche del (…) 2025 relativo alla signora B.________ (n. 6); - Conferma di inizio presa a carico psicologica del (…) 2025 relativo al ricorrente allestita dallo psicologo D._______ (n. 7); - Fattura per colonia estiva alla quale avrebbe partecipato l’insorgente (n. 8).
C.e La SEM si è infine pronunciata in merito ai nuovi documenti presentati mediante osservazioni del 2 settembre 2025 – trasmesse per conoscenza al ricorrente – confermando lo stralcio in oggetto. C.f Il ricorrente ha trasmesso, in data 6 ottobre 2025, la propria replica spontanea, riconfermando sostanzialmente le proprie conclusioni di causa (cfr. atto TAF n. 11).
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 3 In virtù dell’art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, tra le quali figura la SEM, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF.
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E. 3.2 con riferimenti). Nel caso concreto, il ricorrente può pertanto avvalersi di un diritto all’ottenimento di una decisione formale della SEM soltanto se quest’ultima ha considerato a torto di potersi prevalere dell’art. 111b cpv. 4 LAsi (cfr. DTAF 2016/17 consid. 6.4; sentenza del TAF E-1250/2021 del 10 giugno 2021 consid. 3.2).
E. 4.1 Con istanza del 23 febbraio 2024, l’insorgente ha chiesto alla SEM il riesame della decisione su riesame del 5 dicembre 2017 (cfr. A.d. supra) prevalendosi di nuovi fatti e mezzi di prova, segnatamente del certificato medico del 26 febbraio 2024 e del verbale della riunione svoltasi presso l’ARP di E.________ il 14 febbraio 2024.
E. 4.2.1 Nella decisione di stralcio, la SEM ritiene anzitutto impossibile richie- dere, come pretende l’interessato, un riesame in materia di allontanamento della decisione di non entrata nel merito del 5 dicembre 2017, poiché quest’ultima, a differenza della decisione d’asilo originaria datata 21 luglio 2017, non avrebbe ordinato l’allontanamento dell’interessato dalla Sviz- zera (cfr. A.d. supra). Essa considera poi che, nella recente sentenza D-290/2021 dell’8 febbraio 2024, il Tribunale si sia già pronunciato “in modo alquanto dettagliato e circostanziato sulle diverse misure intraprese in Sviz- zera […] in considerazione dei numerosi mezzi di prova versati agli atti, costatando che non è possibile concludere che le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica sarebbero più favorevoli […] in Svizzera rispetto che in Italia e che, pertanto, il suo trasferimento […] non risulta essere con- trario all’interesse superiore del fanciullo […] e non comporta nemmeno l’inesigibilità dell’esecuzione del rinvio per altri motivi” (cfr. atto SEM n. 8/9 pagg. 5-6). Inoltre, i certificati medici presentati farebbero stato di una si- tuazione già conosciuta e valutata dal Tribunale nella sentenza succitata (idem pag. 6). Il ricorrente si sarebbe pertanto “limitato a ripetere ancora una volta gli stessi motivi già conosciuti e valutati nell’ambito della proce- dura ordinaria che della precedente procedura di riesame, e non ha fatto valere motivi o consegnato mezzi di prova che permettono di giungere a una valutazione diversa in merito all’esecuzione dell’allontanamento […]” (cfr. atto SEM n. 8/9 pag. 6). Infine, non risulterebbe neppure necessario l’allestimento di una perizia formale sulle eventuali ripercussioni psicofisi- che dell’allontanamento dell’interessato. In esito, constatando il carattere ripetitivo e temerario della nuova domanda di riesame, nonché il fatto che quest’ultima sarebbe stata depositata soltanto quattro giorni dopo la spe- dizione dell’ultima sentenza del Tribunale (D-290/2021 dell’8 febbraio 2024), la SEM ha stralciato la stessa senza formalità in virtù dell’art. 111b cpv. 4 LAsi.
E. 4.2.2 Censurando la violazione del diritto federale, l’insorgente avversa tut- tavia la valutazione della SEM. L’autorità inferiore non avrebbe prioritaria- mente considerato l’interesse superiore del minore e neppure l’inidoneità delle strutture sanitarie e scolastiche italiane, le quali non garantirebbero
D-1588/2024 Pagina 7 lo stesso livello di assistenza specialistica adottata in Svizzera, come atte- sterebbe il recente rapporto di osservazione del Comitato per l'eliminazione della discriminazione della donna (CEDAW, Concluding observations on the eighth periodic report of Italy, 19 febbraio 2024). Sarebbe altresì fonte di risveglio di gravi traumi l’allontanamento verso il Paese “in cui il bambino è stato vittima e testimone di fatti che lo hanno gravemente traumatizzato”, tra le quali le molestie perpetrate dal padre nei confronti della madre (cfr. ricorso pag. 4). Soprattutto, il riesame dell’esecuzione dell’allontanamento si giustificherebbe in ragione delle considerazioni dell’ARP di E.________ del 14 febbraio 2024, le quali attesterebbero una migliorata e consolidata integrazione a livello scolastico e comportamentale, nonché del certificato medico del 26 febbraio 2024 che comproverebbe “il pericolo attuale per la salute psico-fisica del minorenne” in caso di un suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. ricorso pag. 3 punto 10, pag. 5 punti 19-20). Pertanto, la do- manda di riesame non risulterebbe infondata o presentata sugli stessi mo- tivi già vantati in precedenza (cfr. ricorso pag. 2 punto 9, pag. 5).
E. 4.3.1 Per invalsa giurisprudenza, uno stralcio senza formalità adottato ai sensi dell’art. 111b cpv. 4 LAsi non costituisce un atto impugnabile me- diante ricorso ordinario dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2015/28 consid. 3; ex pluris sentenze del TAF D-6705/2019 del 30 dicembre 2019 pag. 2; D-4097/2017 del 31 luglio 2017 pag. 3; con riferimento alle domande mul- tiple, cfr. DTAF 2016/17 consid. 6). Tale atto può tuttavia essere oggetto di un ricorso per denegata giustizia formale ex 46a PA se l’autorità inferiore non ha adottato una decisione che era attesa e, cumulativamente, la per- sona interessata ha validamente richiesto tale decisione poiché dispone di un diritto alla stessa (cfr. DTF 135 II 60 consid. 3.1.2; DTAF 2016/17 consid.
E. 4.3.2 Nel contesto di una domanda di riesame ai sensi dell’art. 111b cpv. 1 LAsi, i fatti nuovi devono apparire rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata (in casu la decisione della SEM del 21 luglio 2017, cfr. consid. 4.4.1), non- ché condurre ad un giudizio diverso nel rispetto di un apprezzamento giu- ridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi de- vono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente che, tuttavia, non
D-1588/2024 Pagina 8 avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente d’asilo (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche la sentenza del TAF D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con riferimenti citati). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avreb- bero potuto essere presentati nell’ambito di una procedura ordinaria di ri- corso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). In questo senso, la SEM è tenuta ad entrare nel merito di una domanda di riesame, intesa come “domanda di adatta- mento”, soltanto qualora la persona interessata si prevale di un cambia- mento notevole delle circostanze rispetto alla pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso come nella presente fattispe- cie, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5; 2010/27 consid. 2.1 con riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; SCHER- RER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA).
E. 4.3.3 Giusta l’art. 111b cpv. 4 LAsi, le domande di riesame infondate o pre- sentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità. La giurisprudenza del Tribunale ha già stabilito che lo scopo dello stralcio senza formalità è principalmente quello di semplificare le procedure e con- trastare gli abusi, impedendo che una persona depositi una nuova do- manda di riesame unicamente allo scopo di prolungare il suo soggiorno in Svizzera. Per le domande di riesame depositate dopo la chiusura definitiva di una procedura è quindi stato introdotto un sistema di trattazione rapido e uniforme (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, 3902). Ciò posto, una successiva do- manda di riesame si rivela segnatamente infondata o abusiva se difetta dei requisiti formali minimi legali oppure se non è debitamente motivata. Lo stralcio senza formalità intende infatti garantire, soprattutto, il rispetto delle regole procedurali, senza intaccare la posizione giuridica materiale della persona interessata (cfr. DTAF 2015/28 consid. 3.2.3 e 3.2.4; art. 111b cpv. 1 LAsi). Ad ogni buon conto, la SEM – eventualmente il Tribunale – dovrà esaminare se, sulla base delle circostanze del caso concreto, la nuova do- manda si rivela d’acchito nuovamente infondata o se poggia sugli stessi motivi delle precedenti istanze di riesame, nel qual caso si giustifica uno stralcio senza formalità.
E. 4.3.4 Nello specifico, benché nelle richieste di giudizio del ricorso non viene postulata l’emanazione di una decisione formale da parte dell’autorità infe- riore (cfr. ricorso pag. 6), l’insorgente rimprovera a quest’ultima di essere incorsa in una denegata giustizia nella misura in cui non avrebbe compiu- tamente preso posizione sulla sua nuova domanda di riesame (cfr. ricorso
D-1588/2024 Pagina 9 pag. 4 punto 14). Il gravame va quindi qualificato come ricorso per dene- gata giustizia previsto dall'art. 46a PA, per il quale risulta competente l'au- torità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la prospettata decisione (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.1.1), nello specifico lo scrivente Tri- bunale (cfr. art. 31 LTAF).
E. 4.3.5 In esito, l’oggetto del contendere – dal quale dipende anche la ricevi- bilità del ricorso – è quindi sapere se l’autorità inferiore abbia violato il diritto federale o sia incorsa di un accertamento errato o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti, stralciando senza formalità la domanda di riesame presentata dal ricorrente il 23 febbraio 2024. In questo senso, le richieste di giudizio tendenti alla revoca della decisione di allontanamento dell’insor- gente dalla Svizzera e alla concessione dell’ammissione provvisoria risul- tano inammissibili (cfr. ricorso pag. 6, punto III del petitum).
E. 4.4.1 Fatte queste premesse, il Tribunale ritiene anzitutto che, malgrado il patrocinatore del ricorrente abbia erroneamente postulato il riesame della decisione (su riesame) di non entrata nel merito della SEM del 5 dicembre 2017, il presente gravame va analizzato nell’ottica di un eventuale diritto all’ottenimento di una decisione su riesame relativa all’originaria decisione negativa di asilo e allontanamento del 21 luglio 2017 (cfr. A.b. supra).
E. 4.4.2 Per valutare se la SEM abbia ritenuto a giusto titolo il carattere ripe- titivo e la manifesta infondatezza della nuova domanda di riesame del 23 febbraio 2024 (art. 111b cpv. 4 LAsi), occorre inoltre ripercorrere le motiva- zioni precedentemente addotte dall’interessato.
E. 4.4.2.1 Con domanda d’asilo del 27 febbraio 2017, l’insorgente – sempre rappresentato dalla madre – ha sostanzialmente addotto di essere giunto in Svizzera per sfuggire ad un affidamento extrafamiliare decretato in Italia, dove parimenti sarebbe pendente una procedura penale per molestie ses- suali nei confronti del padre. La domanda d’asilo è stata respinta senza ulteriori chiarimenti dalla SEM, la cui decisione è stata confermata dal Tri- bunale poiché l’Italia è uno Stato terzo sicuro designato dal Consiglio fede- rale dove può generalmente essere escluso ogni pericolo di persecuzioni (cfr. artt. 6a cpv. 2 let. a LAsi cum 40 LAsi). Inoltre, con riferimento all’ese- cuzione dell’allontanamento qui contestata, lo scrivente Tribunale ha in particolare analizzato, analogamente all’autorità inferiore, ogni circostanza afferente alla tutela dell’unità della famiglia, segnatamente il rapporto di di- pendenza tra l’insorgente e la madre di nazionalità ucraina. In tale conte- sto, il ricorrente non ha tuttavia mai fatto valere né la sua pretesa
D-1588/2024 Pagina 10 integrazione in Svizzera né un grave stato valetudinario (cfr. decisione del Tribunale D-4722/2017 del 19 settembre 2017, pagg. 5, 8-10).
E. 4.4.2.2 supra), la quale richiama quali documenti più recenti il certificato medico del 9 maggio 2023, i vari scritti dell’ispettore scolastico G.________ (l’ultimo datato il 13 giugno 2023) nonché la risoluzione dell’ARP di E._______ del 12 maggio 2023 (cfr. sentenza del TAF D-290/2021 consid. 10.2 e 11.3.2-11.3.3; atto TAF n. 16 [doc. G, H e I] relativo alla procedura TAF D-290/2021). Al contrario di questi ultimi documenti, il verbale dell’ARP datato 14 febbraio 2024 – che riepiloga la riunione svolta in presenza di tutti i membri dell’autorità interessata, dei professionisti che seguono l’inte- ressato e della madre di quest’ultimo – attesta una migliorata integrazione scolastica del ricorrente nonché un “aspetto di equilibrio”, segnatamente una frequenza scolastica regolare, una sufficiente media scolastica, un at- tuale rispetto delle figure adulte e delle regole (cfr. verbale ARP […] del 14 febbraio 2024 pag. 1-2). A fronte del preavviso favorevole dei professionisti e della madre, si è inoltre prospettata un’integrazione esclusiva presso la scuola ordinaria (…) una volta terminate le ferie di Pasqua, ciò “per per- mettere a A._______ di integrarsi in una scuola regolare con anticipo ri- spetto alle scuole medie” (idem pag. 2). Per di più, la madre del ricorrente non sembra più assumere un’attitudine ostativa alle misure e all’accompa- gnamento scolastico del figlio. Dal verbale emerge infatti, ch’essa “è con- tenta di questo progetto e garantisce all’Autorità e a tutti i presenti di sem- pre collaborare in modo attivo per il bene di A._______, al fine del buon esito di questo progetto” (idem pag. 2). Infine, nello scritto della Presidente dell’ARP di E._______ del 27 febbraio 2024 si dà atto dei progressi del ricorrente in ambito scolastico e comportamentale, a fronte dei quali si con- ferma l’inserimento nella scuola regolare (cfr. complemento del 28 febbraio 2024, atto SEM n. 5/5).
E. 4.4.2.3 La seconda domanda di riesame del 25 agosto 2020 (cfr. A.g. su- pra), anch’essa deputata ad annullare l’esecuzione dell’allontanamento, è stata motivata da nuovi mezzi di prova a fronte dei quali l’interessato inten- deva dimostrare l’assenza di una protezione efficace contro la violenza sulle donne e la violenza domestica in Italia, nonché la sua consolidata integrazione in Svizzera, sostenendo segnatamente di frequentare con successo la scuola elementare e di essersi ormai introdotto sia nella classe sia nel contesto sociale ticinese (cfr. sentenza del TAF D-290/2021 dell’8 febbraio 2024 consid. 5.1 e 5.3). Nella valutazione dell’integrazione in Sviz- zera e della relativa influenza al prospettato allontanamento verso l’Italia, il Tribunale ha considerato in particolare l’inserimento del minorenne in un programma scolastico individualizzato di accompagnamento, il quale im- poneva la frequenza delle Unità scolastiche differenziate (USD), come pure, negli ultimi tempi, l’intervento anche dell’ARP di E._______ al fine di valutare la necessità di un affidamento a terzi (idem consid. 5.4 e 11.3). In particolare, a fronte della documentazione versata agli atti datata fino al luglio 2023, il Tribunale ha rilevato che l’interessato aveva trascorso più della metà dei suoi anni in Svizzera, rispettivamente che dal novembre 2022 non aveva più frequentato il programma offerto presso le USD, ma che aveva avviato un percorso didattico specifico, con l’obiettivo di creare le condizioni necessarie per il regolare reinserimento scolastico. In questo contesto, esso ha tuttavia rilevato ch’egli sarebbe stato ripetutamente as- sente dalle formazioni scolastiche proposte, come pure che il suo inseri- mento nelle USD nel novembre 2021 era da ricondurre ad un disadatta- mento scolastico, il quale avrebbe reso impossibile gestire i suoi compor- tamenti in un contesto ordinario; problemi comportamentali che erano da ascrivere alla madre, la quale avrebbe mostrato una profonda sfiducia nell’appartato scolastico e pure interrotto la presa a carico dell’insorgente da parte del medico psichiatra curante (idem consid. 11.3.2-11.3.3). Per il Tribunale, a fronte dell’unico elemento contrario al trasferimento del
D-1588/2024 Pagina 11 minorenne verso l’Italia, ovvero la durata del suo soggiorno in Svizzera, vi era quindi un insieme di altri elementi comprovanti un suo basso grado di integrazione in Svizzera (cfr. D-290/2021 dell’8 febbraio 2024 consid. 11.3.4 e 11.3.7).
E. 4.5 Nel contesto della nuova domanda di riesame che qui ci riguarda, l’in- teressato adduce la presenza di fatti e mezzi di prova nuovi posteriori alla sentenza del Tribunale D-290/2021 dell’8 febbraio 2024, in particolare la valutazione dell’ARP di E._______ del 14 febbraio 2024 conseguente all’in- contro svoltosi lo stesso giorno, attesterebbe un livello d’integrazione dell’insorgente in Svizzera sensibilmente migliore rispetto a quanto atte- stato dai documenti disponibili per l’ultimo giudizio del Tribunale. In questo contesto, il suo interesse superiore quale minorenne imporrebbe la conti- nuazione in Svizzera di tutte le misure di assistenza sanitaria, scolastica sociale e personale tendenti ad assicurare un sano sviluppo psicofisico. Tale verbale dimostrerebbe inoltre che il complesso di misure di accompa- gnamento adottate in Ticino sarebbe ormai stato costruito in modo tale da non poter essere replicato in nessun altro luogo, neppure in Italia (cfr. do- manda di riesame del pag. 3-4, atto SEM n. 3/95). Inoltre, i due certificati medici datati 22 agosto 2023 e 26 febbraio 2024 del (…), che non erano conosciuti a questo Tribunale in occasione della sentenza dell’8 febbraio 2024, attesterebbero la presenza di disturbi comportamentali, difficoltà di attenzione e una problematica renale che ha dato luogo ad un intervento chirurgico, ma soprattutto che un possibile spostamento dell’interessato in una realtà nuova avrebbe conseguenze estremamente negative sullo svi- luppo neuropsicologico del ricorrente. Qualora la SEM non avesse ritenuto “sufficientemente probante” quest’ultimo certificato medico, il ricorrente ha inoltre richiesto l’allestimento di una perizia “riguardo al pericolo per la sa- lute del minorenne in caso di sradicamento dalla sua situazione personale, scolastica, sociale e sanitaria attuale” (cfr. atto SEM n. 6/5). Per questi mo- tivi, l’esecuzione del suo allontanamento risulterebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile.
E. 4.6.1 Orbene, a fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribu- nale giudica che, al contrario di quanto concluso dalla SEM, la domanda di riesame del 23 febbraio 2024 non risulta d’acchito infondata o presentata con lo stesso motivo di quello precedentemente addotto, tale da rinunciare all’emanazione di una decisione in senso formale. A sostegno del riesame, il ricorrente ha infatti prodotto due nuovi documenti che attestano una fat- tispecie ignota al momento della pronuncia dell’ultima sentenza del Tribu- nale (D-290/2021 dell’8 febbraio 2024) e che, per la loro entità, non
D-1588/2024 Pagina 12 permettono di rinunciare all’emanazione di una decisone formale ai sensi dell’art. 111b cpv. 4 LAsi.
E. 4.6.2 Nello specifico, senza compiere alcun tipo di apprezzamento della nuova fattispecie rispetto alle condizioni per un’eventuale amissione prov- visoria in Svizzera così come postulato dal ricorrente, occorre riconoscere che il verbale dell’ARP di E._______ del 14 febbraio 2024 attesta una si- tuazione personale e integrativa sensibilmente differente da quella ritenuta dal Tribunale nella sua ultima sentenza dell’8 febbraio 2024 (cfr. consid.
E. 4.6.3 Si era quindi in presenza, rispetto all’ultima fattispecie considerata da questo Tribunale e dalla SEM, di nuove condizioni sociali e scolastiche del minore, nonché di una mutata attitudine della madre, fattori che costitui- scono degli sviluppi di cardinale influenza per l’analisi del bene superiore del fanciullo ai sensi dell’art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fan- ciullo (CDF, RS 0.107), in particolare la sua integrazione, le sue relazioni
D-1588/2024 Pagina 13 sociali e gli effetti di un suo eventuale sradicamento dall’ambiente nel quale egli ha trascorso più di sette anni. Infatti, i criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo comprendono segnatamente le valuta- zioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di di- pendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossi- mità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Vanno inoltre analizzati lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica, rispettivamente professionale, nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Dal punto di vista psicologico, occorre quindi prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto, ma anche l’insieme delle relazioni sociali. La durata del soggiorno in Svizzera è dipoi un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non de- vono essere sradicati senza validi motivi dall’ambiente nel quale sono cre- sciuti. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal Paese d’origine suscettibile, se- condo le circostanze, di rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontana- mento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del TAF D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1).
E. 4.6.4 Pure i nuovi documenti versati agli atti in sede di ricorso corroborano il mutamento della situazione sopra descritta. In particolare, il rapporto del Servizio medico-psicologico del 7 febbraio 2025 attesta una presa in carico regolare e rileva che l’interessato “è tuttora collaborante; si è osservato un maggior contenimento della tensione psichica precedentemente rilevata. Oggettivamente il paziente ha presentato minori difficoltà nell’interazione e nell’integrazione con il gruppo dei pari, nonché un crescente sviluppo delle proprie capacità di automonitoraggio e di autoriflessione sui propri stati in- terni e sulla lettura del contesto. […] Anche i rapporti intrafamiliari appaiono nel complesso più distesi” (cfr. atto TAF n. 5 allegato n. 1). Nel successivo rapporto del 4 marzo 2025, redatto dal medesimo Servizio, si indica inoltre che “in considerazione del quadro clinico e dei reperti anamnestici, […] è possibile evidenziare il rischio di un impatto negativo sulla salute del pa- ziente qualora dovesse verificarsi un ulteriore allontanamento dal proprio ambiente di vita e dalla propria quotidianità” (cfr. atto TAF n. 6 allegato n. 5). Il minore ha inoltre avviato una presa in carico psicologica (idem allegati
n. 5 e 7).
E. 4.6.5 In altri termini, le nuove circostanze presentate nella domanda di rie- same, se confrontate a quelle richiamate e analizzate in precedenza (cfr. consid. 4.4. 2 supra), non permettevano alla SEM di rinunciare ad un’ana- lisi completa dei fatti e stralciare senza formalità la nuova istanza di
D-1588/2024 Pagina 14 riesame in parola ai sensi dell’art. 111b cpv. 4 LAsi. Occorreva garantire all’interessato una decisione formale che si confrontasse appieno con tutte le nuove circostanze suscettibili d’influire sull’esecuzione del suo allonta- namento. In presenza di un richiedente d’asilo minorenne, nei confronti del quale si impone una prevalente analisi dei suoi interessi superiori in con- formità con l’art. 3 CDF, lo stralcio senza formalità di cui all’art. 111b cpv. 4 LAsi va infatti applicato con particolare ritegno e unicamente a fronte di un chiaro abuso procedurale (cfr. consid. 4.3.3 supra), non ravvisabile nel caso concreto.
Posto che le nuove circostante afferenti all’integrazione del ricorrente giu- stificano da sole il diritto ad ottenere una decisione formale di riesame, si può rinunciare ad un’analisi approfondita della restante documentazione medica addotta con la domanda di riesame. Ad ogni buon conto, il Tribu- nale esclude un carattere ripetitivo e temerario della nuova domanda di riesame anche a fronte dell’attuale stato valetudinario del ricorrente indi- cato nei nuovi mezzi di prova presentati. Infatti, il nuovo certificato medico del 26 febbraio 2024, benché attesti dei disturbi già parzialmente conside- rati nell’ultima sentenza del Tribunale (cfr. D-290/2021 consid. 10.2 per le problematiche di attenzione e comportamentali), indica chiaramente che “un possibile spostamento [del ricorrente] in una realtà nuova, avrebbe conseguenze estremamente negative nel suo sviluppo neuropsicologico” (cfr. atto SEM n. 6/5). Pure il recente rapporto medico Servizio medico- psicologico del 4 marzo 2025 ha confermato tale valutazione (cfr. atto TAF
n. 6 allegato n. 5). Ciò posto, considerato che i referti in questione conten- gono una valutazione aggiornata a livello neuro-pediatrico, la SEM è tenuta ad esaminare con attenzione anche il più recente stato di salute dell’inte- ressato – eventualmente mediante l’acquisizione di un rapporto medico completo – al fine di pronunciarsi nuovamente sull’esecuzione dell’allonta- namento dalla Svizzera.
E. 4.7 In esito, il ricorrente ha quindi diritto all’ottenimento di una decisione formale impugnabile che si esprima compiutamente sui motivi di riesame addotti e che tenga debitamente conto dei fatti giuridicamente rilevanti, se- gnatamente del suo attuale grado d’integrazione in Svizzera e del suo stato di salute.
E. 5 Visto quanto precede, la SEM è quindi incorsa nella violazione del diritto federale (art. 111b cpv. 4 LAsi), nonché in un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui ha stralciato senza formalità la domanda di riesame del 23 febbraio 2024. Di riflesso, il
D-1588/2024 Pagina 15 ricorso per denegata giustizia, che si rivela ricevibile poiché il minore ha diritto ad una decisione formale sul riesame richiesto (cfr. consid. 3, 4.3.5 e 4.8 supra), va accolto. Il caso è quindi rinviato all’autorità inferiore con l'ingiunzione di decidere formalmente sulla domanda di riesame dell'inte- ressato in considerazione degli aspetti indicati nei precedenti paragrafi.
E. 6 Considerato l'esito della causa, non si prelevano spese processuali e l’istanza di assistenza giudiziaria è divenuta priva d’oggetto (cfr. art. 63 cpv. 1-3 PA).
E. 7.1 Se ammette il ricorso in tutto o in parte, il Tribunale può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). La parte vincente ha infatti diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), le quali comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF).
E. 7.2 Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d’ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l’in- dennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nello specifico, il ricorrente mino- renne, rappresentato in questa sede da un avvocato, non ha postulato la rifusione di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Egli ne ha tuttavia diritto (art. 7 cpv. 1 TS-TAF).
E. 7.3 Giusta l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi. In difetto di un elenco delle spese sostenute, considerato inoltre che è stato allestito un unico ricorso afferente sia alla procedura dell’insorgente sia a quella di sua madre, il Tri- bunale ritiene adeguato condannare l’autorità opponente al versamento in favore del ricorrente di un’indennità per spese ripetibili di complessivi CHF 620.00, corrispondenti a tre ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 200.00, disborsi compresi (cfr. artt. 7, 9 e 14 cpv. 2 TS-TAF).
E. 8 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
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Dispositiv
- Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per denegata giustizia dell’11 marzo 2024 è accolto.
- Lo stralcio senza formalità della SEM datato 8 marzo 2024 è annullato.
- Alla SEM è fatto ordine di decidere formalmente nel merito della domanda di riesame del 23 febbraio 2024.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 620.00 a titolo di indennità per ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1588/2024 Sentenza del 24 ottobre 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Daniele Cattaneo, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A.________, nato il (...), Italia, patrocinato dal Prof. Dr. avv. Paolo Bernasconi, Aequitas - Studio legale e notarile, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Stralcio senza formalità (riesame - art. 111b cpv. 4 LAsi); scritto della SEM dell'8 marzo 2024 / N (...). Fatti: I. A. A.a In data 27 febbraio 2017, all'età di cinque anni, A._______, di cittadinanza italiana, ha presentato in Svizzera una domanda d'asilo, unitamente alla madre B._______ e alla sorella C.________, cittadine ucraine. A.b Con decisione del 21 luglio 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), evidenziando come l'Italia sia uno Stato esente da persecuzioni, ha respinto la succitata domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l'esecuzione di quest'ultima misura ammissibile, esigibile e possibile. Con separata decisione del 24 luglio 2017, l'autorità non è neppure entrata nel merito della domanda d'asilo della madre e della sorella del ricorrente, pronunciando il loro allontanamento verso l'Italia nonché l'esecuzione di tale misura. A.c Le succitate decisioni sono state confermate dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), adito su ricorso il 23 agosto 2017, con separate sentenze D-4722/2017 e D-4720/2017 del 19 settembre 2017. II. A.d Il 17 novembre 2017, il ricorrente, al pari della madre e della sorella, ha presentato un'istanza di riesame della decisione della SEM del 21 luglio 2017, respinta da quest'ultima con decisione di non entrata nel merito del 5 dicembre 2017, con conferma della crescita in giudicato e dell'esecutività della precedente decisione. A.e Con sentenze D-248/2018 e D-383/2018 entrambe del 20 marzo 2018, il Tribunale ha respinto i ricorsi interposti dagli interessati contro le decisioni di riesame succitate. III. A.f Considerato che l'allontanamento della madre e della sorella pronunciato nell'ambito della procedura Dublino non ha potuto rispettare i termini legali, la SEM ha svolto nei loro confronti una procedura d'asilo nazionale, conclusasi con la decisione di non entrata nel merito del 9 agosto 2018, pronunciata in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (Paese terzo sicuro). Con sentenza del Tribunale D-4887/2018 del 4 settembre 2018, il ricorso presentato il 27 agosto 2018 contro detta decisione è stato dichiarato inammissibile a fronte della tardività del ricorso. IV. A.g Il 25 agosto 2020, il ricorrente ha presentato una seconda istanza di riesame, con la quale ha chiesto l'annullamento della decisione di allontanamento (recte: dell'esecuzione dell'allontanamento) e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. A.h Con decisione del 17 dicembre 2020, l'autorità inferiore ha respinto l'istanza di riesame e ha confermato il passaggio in giudicato e l'esecutività della sua decisione originaria del 21 luglio 2017. A.i Con sentenza D-290/2021 dell'8 febbraio 2024, il Tribunale ha dipoi respinto il ricorso del 20 gennaio 2021 interposto contro la decisione di riesame succitata. V. A.j Il 23 febbraio 2024, il ricorrente - unitamente a sua madre - ha presentato all'autorità opponente una terza istanza mediante la quale ha postulato il riesame della decisione della SEM datata 5 dicembre 2017 (cfr. A.d. supra), evidenziando la presenza di nuovi fatti e mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale D-290/2021 dell'8 febbraio 2024. A sostegno della propria domanda di riesame, l'interessato ha presentato diversi mezzi di prova, tra i quali (cfr. atto SEM n. 1316707-3/95, 4/3, 5/5, 6/5):
- Certificato medico del 22 agosto 2023, rilasciato a nome del ricorrente dall'Istituto (...), che conferma la presenza di un disturbo da (...);
- Verbale del 14 febbraio 2024 della riunione svoltasi presso l'Autorità regionale di protezione (ARP) di D.________ con riferimento alla situazione sociale e scolastica del ricorrente;
- Certificato medico del 26 febbraio 2024 rilasciato a nome del ricorrente dall'Istituto (...) relativo segnatamente allo stato valetudinario del ricorrente nel 2023;
- Lettera dell'ARP di D._______ del 27 febbraio 2024. B. Con scritto datato 8 marzo 2024, la SEM ha stralciato senza decisione formale la domanda di riesame del 23 febbraio 2024 in virtù dell'articolo 111b cpv. 4 LAsi (cfr. atto SEM n. 10/1), evidenziando come l'istanza presentasse le stesse motivazioni già ripetute precedentemente. Conseguentemente, l'autorità inferiore ha evidenziato l'assenza di mezzi di impugnazione contro lo scritto in oggetto. C. C.a L'11 marzo 2024, il ricorrente, per il tramite del suo legale, si è aggravato dinanzi al Tribunale presentando un ricorso per denegata giustizia (data d'entrata: 12 marzo 2024) contenente le seguenti richieste di giudizio: I. In via provvisionale La decisione di allontanamento dalla Svizzera della Signora B.________ e del figlio A._______ viene sospesa. II. In via preliminare La causa viene rinviata alla SEM affinché si proceda all'audizione delle Parti ricorrenti e del medico curante dott. E._______. III. In via principale La decisione di allontanamento dalla Svizzera della Signora B._______ e del figlio A.________ viene revocata. IV. In ogni caso Non si prelevano tasse e spese a causa dello stato di indigenza dei Ricorrenti. C.b Con decisione incidentale del 14 marzo 2024, il giudice dell'istruzione ha sospeso cautelativamente l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e ha trasmesso alla SEM una copia del gravame invitandola ad inoltrare una risposta entro il 21 marzo 2024, riservandosi inoltre di statuire sulla domanda di assistenza giudiziaria in corso di procedura. C.c In data 8 e 9 aprile 2024, l'autorità opponente ha presentato delle brevi osservazioni al gravame, confermando i propri scritti di stralcio. La risposta al ricorso è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente. C.d Con scritti del 21 febbraio (atto TAF n. 5) e 1° luglio 2025 (atto TAF n. 6), il ricorrente ha poi versato agli atti i seguenti mezzi di prova:
- Certificato del (...) allestito dal Servizio (...) (allegato n. 1);
- Rapporto scolastico del (...) 2025 (n. 2);
- Tessera del nuotatore del (...) 2021 (n. 3);
- Conferma corso di sci svolto nel dicembre 2024 e marzo 2025 (n. 4);
- Certificato del (...) 2025 allestito dal Servizio (...) (n. 5);
- Attestato di cure psicologiche del (...) 2025 relativo alla signora B.________ (n. 6);
- Conferma di inizio presa a carico psicologica del (...) 2025 relativo al ricorrente allestita dallo psicologo D._______ (n. 7);
- Fattura per colonia estiva alla quale avrebbe partecipato l'insorgente (n. 8). C.e La SEM si è infine pronunciata in merito ai nuovi documenti presentati mediante osservazioni del 2 settembre 2025 - trasmesse per conoscenza al ricorrente - confermando lo stralcio in oggetto. C.f Il ricorrente ha trasmesso, in data 6 ottobre 2025, la propria replica spontanea, riconfermando sostanzialmente le proprie conclusioni di causa (cfr. atto TAF n. 11). Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3. In virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, tra le quali figura la SEM, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF. 4. 4.1 Con istanza del 23 febbraio 2024, l'insorgente ha chiesto alla SEM il riesame della decisione su riesame del 5 dicembre 2017 (cfr. A.d. supra) prevalendosi di nuovi fatti e mezzi di prova, segnatamente del certificato medico del 26 febbraio 2024 e del verbale della riunione svoltasi presso l'ARP di E.________ il 14 febbraio 2024. 4.2 4.2.1 Nella decisione di stralcio, la SEM ritiene anzitutto impossibile richiedere, come pretende l'interessato, un riesame in materia di allontanamento della decisione di non entrata nel merito del 5 dicembre 2017, poiché quest'ultima, a differenza della decisione d'asilo originaria datata 21 luglio 2017, non avrebbe ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (cfr. A.d. supra). Essa considera poi che, nella recente sentenza D-290/2021 dell'8 febbraio 2024, il Tribunale si sia già pronunciato "in modo alquanto dettagliato e circostanziato sulle diverse misure intraprese in Svizzera [...] in considerazione dei numerosi mezzi di prova versati agli atti, costatando che non è possibile concludere che le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica sarebbero più favorevoli [...] in Svizzera rispetto che in Italia e che, pertanto, il suo trasferimento [...] non risulta essere contrario all'interesse superiore del fanciullo [...] e non comporta nemmeno l'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio per altri motivi" (cfr. atto SEM n. 8/9 pagg. 5-6). Inoltre, i certificati medici presentati farebbero stato di una situazione già conosciuta e valutata dal Tribunale nella sentenza succitata (idem pag. 6). Il ricorrente si sarebbe pertanto "limitato a ripetere ancora una volta gli stessi motivi già conosciuti e valutati nell'ambito della procedura ordinaria che della precedente procedura di riesame, e non ha fatto valere motivi o consegnato mezzi di prova che permettono di giungere a una valutazione diversa in merito all'esecuzione dell'allontanamento [...]" (cfr. atto SEM n. 8/9 pag. 6). Infine, non risulterebbe neppure necessario l'allestimento di una perizia formale sulle eventuali ripercussioni psicofisiche dell'allontanamento dell'interessato. In esito, constatando il carattere ripetitivo e temerario della nuova domanda di riesame, nonché il fatto che quest'ultima sarebbe stata depositata soltanto quattro giorni dopo la spedizione dell'ultima sentenza del Tribunale (D-290/2021 dell'8 febbraio 2024), la SEM ha stralciato la stessa senza formalità in virtù dell'art. 111b cpv. 4 LAsi. 4.2.2 Censurando la violazione del diritto federale, l'insorgente avversa tuttavia la valutazione della SEM. L'autorità inferiore non avrebbe prioritariamente considerato l'interesse superiore del minore e neppure l'inidoneità delle strutture sanitarie e scolastiche italiane, le quali non garantirebbero lo stesso livello di assistenza specialistica adottata in Svizzera, come attesterebbe il recente rapporto di osservazione del Comitato per l'eliminazione della discriminazione della donna (CEDAW, Concluding observations on the eighth periodic report of Italy, 19 febbraio 2024). Sarebbe altresì fonte di risveglio di gravi traumi l'allontanamento verso il Paese "in cui il bambino è stato vittima e testimone di fatti che lo hanno gravemente traumatizzato", tra le quali le molestie perpetrate dal padre nei confronti della madre (cfr. ricorso pag. 4). Soprattutto, il riesame dell'esecuzione dell'allontanamento si giustificherebbe in ragione delle considerazioni dell'ARP di E.________ del 14 febbraio 2024, le quali attesterebbero una migliorata e consolidata integrazione a livello scolastico e comportamentale, nonché del certificato medico del 26 febbraio 2024 che comproverebbe "il pericolo attuale per la salute psico-fisica del minorenne" in caso di un suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. ricorso pag. 3 punto 10, pag. 5 punti 19-20). Pertanto, la domanda di riesame non risulterebbe infondata o presentata sugli stessi motivi già vantati in precedenza (cfr. ricorso pag. 2 punto 9, pag. 5). 4.3 4.3.1 Per invalsa giurisprudenza, uno stralcio senza formalità adottato ai sensi dell'art. 111b cpv. 4 LAsi non costituisce un atto impugnabile mediante ricorso ordinario dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2015/28 consid. 3; ex pluris sentenze del TAF D-6705/2019 del 30 dicembre 2019 pag. 2; D-4097/2017 del 31 luglio 2017 pag. 3; con riferimento alle domande multiple, cfr. DTAF 2016/17 consid. 6). Tale atto può tuttavia essere oggetto di un ricorso per denegata giustizia formale ex 46a PA se l'autorità inferiore non ha adottato una decisione che era attesa e, cumulativamente, la persona interessata ha validamente richiesto tale decisione poiché dispone di un diritto alla stessa (cfr. DTF 135 II 60 consid. 3.1.2; DTAF 2016/17 consid. 3.2 con riferimenti). Nel caso concreto, il ricorrente può pertanto avvalersi di un diritto all'ottenimento di una decisione formale della SEM soltanto se quest'ultima ha considerato a torto di potersi prevalere dell'art. 111b cpv. 4 LAsi (cfr. DTAF 2016/17 consid. 6.4; sentenza del TAF E-1250/2021 del 10 giugno 2021 consid. 3.2). 4.3.2 Nel contesto di una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b cpv. 1 LAsi, i fatti nuovi devono apparire rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata (in casu la decisione della SEM del 21 luglio 2017, cfr. consid. 4.4.1), nonché condurre ad un giudizio diverso nel rispetto di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente che, tuttavia, non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente d'asilo (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche la sentenza del TAF D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con riferimenti citati). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). In questo senso, la SEM è tenuta ad entrare nel merito di una domanda di riesame, intesa come "domanda di adattamento", soltanto qualora la persona interessata si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze rispetto alla pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso come nella presente fattispecie, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5; 2010/27 consid. 2.1 con riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). 4.3.3 Giusta l'art. 111b cpv. 4 LAsi, le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità. La giurisprudenza del Tribunale ha già stabilito che lo scopo dello stralcio senza formalità è principalmente quello di semplificare le procedure e contrastare gli abusi, impedendo che una persona depositi una nuova domanda di riesame unicamente allo scopo di prolungare il suo soggiorno in Svizzera. Per le domande di riesame depositate dopo la chiusura definitiva di una procedura è quindi stato introdotto un sistema di trattazione rapido e uniforme (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, 3902). Ciò posto, una successiva domanda di riesame si rivela segnatamente infondata o abusiva se difetta dei requisiti formali minimi legali oppure se non è debitamente motivata. Lo stralcio senza formalità intende infatti garantire, soprattutto, il rispetto delle regole procedurali, senza intaccare la posizione giuridica materiale della persona interessata (cfr. DTAF 2015/28 consid. 3.2.3 e 3.2.4; art. 111b cpv. 1 LAsi). Ad ogni buon conto, la SEM - eventualmente il Tribunale - dovrà esaminare se, sulla base delle circostanze del caso concreto, la nuova domanda si rivela d'acchito nuovamente infondata o se poggia sugli stessi motivi delle precedenti istanze di riesame, nel qual caso si giustifica uno stralcio senza formalità. 4.3.4 Nello specifico, benché nelle richieste di giudizio del ricorso non viene postulata l'emanazione di una decisione formale da parte dell'autorità inferiore (cfr. ricorso pag. 6), l'insorgente rimprovera a quest'ultima di essere incorsa in una denegata giustizia nella misura in cui non avrebbe compiutamente preso posizione sulla sua nuova domanda di riesame (cfr. ricorso pag. 4 punto 14). Il gravame va quindi qualificato come ricorso per denegata giustizia previsto dall'art. 46a PA, per il quale risulta competente l'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la prospettata decisione (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.1.1), nello specifico lo scrivente Tribunale (cfr. art. 31 LTAF). 4.3.5 In esito, l'oggetto del contendere - dal quale dipende anche la ricevibilità del ricorso - è quindi sapere se l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale o sia incorsa di un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, stralciando senza formalità la domanda di riesame presentata dal ricorrente il 23 febbraio 2024. In questo senso, le richieste di giudizio tendenti alla revoca della decisione di allontanamento dell'insorgente dalla Svizzera e alla concessione dell'ammissione provvisoria risultano inammissibili (cfr. ricorso pag. 6, punto III del petitum). 4.4 4.4.1 Fatte queste premesse, il Tribunale ritiene anzitutto che, malgrado il patrocinatore del ricorrente abbia erroneamente postulato il riesame della decisione (su riesame) di non entrata nel merito della SEM del 5 dicembre 2017, il presente gravame va analizzato nell'ottica di un eventuale diritto all'ottenimento di una decisione su riesame relativa all'originaria decisione negativa di asilo e allontanamento del 21 luglio 2017 (cfr. A.b. supra). 4.4.2 Per valutare se la SEM abbia ritenuto a giusto titolo il carattere ripetitivo e la manifesta infondatezza della nuova domanda di riesame del 23 febbraio 2024 (art. 111b cpv. 4 LAsi), occorre inoltre ripercorrere le motivazioni precedentemente addotte dall'interessato. 4.4.2.1 Con domanda d'asilo del 27 febbraio 2017, l'insorgente - sempre rappresentato dalla madre - ha sostanzialmente addotto di essere giunto in Svizzera per sfuggire ad un affidamento extrafamiliare decretato in Italia, dove parimenti sarebbe pendente una procedura penale per molestie sessuali nei confronti del padre. La domanda d'asilo è stata respinta senza ulteriori chiarimenti dalla SEM, la cui decisione è stata confermata dal Tribunale poiché l'Italia è uno Stato terzo sicuro designato dal Consiglio federale dove può generalmente essere escluso ogni pericolo di persecuzioni (cfr. artt. 6a cpv. 2 let. a LAsi cum 40 LAsi). Inoltre, con riferimento all'esecuzione dell'allontanamento qui contestata, lo scrivente Tribunale ha in particolare analizzato, analogamente all'autorità inferiore, ogni circostanza afferente alla tutela dell'unità della famiglia, segnatamente il rapporto di dipendenza tra l'insorgente e la madre di nazionalità ucraina. In tale contesto, il ricorrente non ha tuttavia mai fatto valere né la sua pretesa integrazione in Svizzera né un grave stato valetudinario (cfr. decisione del Tribunale D-4722/2017 del 19 settembre 2017, pagg. 5, 8-10). 4.4.2.2 L'insorgente ha poi presentato una prima domanda di riesame il 17 novembre 2017 (cfr. A.d. supra), avente per oggetto l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, egli ha addotto un rischio di esposizione a pericoli fisici e psichici in caso di ritorno in Italia in ragione di una possibile esposizione agli abusi del padre durante le procedure legali pendenti in Italia, nonché una mancata verifica dell'idoneità delle misure messe in atto dalle autorità italiane sotto il profilo dell'interesse superiore del minore (cfr. sentenza del TAF D-248/2018 del 20 marzo 2018 pagg. 4-5). 4.4.2.3 La seconda domanda di riesame del 25 agosto 2020 (cfr. A.g. supra), anch'essa deputata ad annullare l'esecuzione dell'allontanamento, è stata motivata da nuovi mezzi di prova a fronte dei quali l'interessato intendeva dimostrare l'assenza di una protezione efficace contro la violenza sulle donne e la violenza domestica in Italia, nonché la sua consolidata integrazione in Svizzera, sostenendo segnatamente di frequentare con successo la scuola elementare e di essersi ormai introdotto sia nella classe sia nel contesto sociale ticinese (cfr. sentenza del TAF D-290/2021 dell'8 febbraio 2024 consid. 5.1 e 5.3). Nella valutazione dell'integrazione in Svizzera e della relativa influenza al prospettato allontanamento verso l'Italia, il Tribunale ha considerato in particolare l'inserimento del minorenne in un programma scolastico individualizzato di accompagnamento, il quale imponeva la frequenza delle Unità scolastiche differenziate (USD), come pure, negli ultimi tempi, l'intervento anche dell'ARP di E._______ al fine di valutare la necessità di un affidamento a terzi (idem consid. 5.4 e 11.3). In particolare, a fronte della documentazione versata agli atti datata fino al luglio 2023, il Tribunale ha rilevato che l'interessato aveva trascorso più della metà dei suoi anni in Svizzera, rispettivamente che dal novembre 2022 non aveva più frequentato il programma offerto presso le USD, ma che aveva avviato un percorso didattico specifico, con l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per il regolare reinserimento scolastico. In questo contesto, esso ha tuttavia rilevato ch'egli sarebbe stato ripetutamente assente dalle formazioni scolastiche proposte, come pure che il suo inserimento nelle USD nel novembre 2021 era da ricondurre ad un disadattamento scolastico, il quale avrebbe reso impossibile gestire i suoi comportamenti in un contesto ordinario; problemi comportamentali che erano da ascrivere alla madre, la quale avrebbe mostrato una profonda sfiducia nell'appartato scolastico e pure interrotto la presa a carico dell'insorgente da parte del medico psichiatra curante (idem consid. 11.3.2-11.3.3). Per il Tribunale, a fronte dell'unico elemento contrario al trasferimento del minorenne verso l'Italia, ovvero la durata del suo soggiorno in Svizzera, vi era quindi un insieme di altri elementi comprovanti un suo basso grado di integrazione in Svizzera (cfr. D-290/2021 dell'8 febbraio 2024 consid. 11.3.4 e 11.3.7). 4.5 Nel contesto della nuova domanda di riesame che qui ci riguarda, l'interessato adduce la presenza di fatti e mezzi di prova nuovi posteriori alla sentenza del Tribunale D-290/2021 dell'8 febbraio 2024, in particolare la valutazione dell'ARP di E._______ del 14 febbraio 2024 conseguente all'incontro svoltosi lo stesso giorno, attesterebbe un livello d'integrazione dell'insorgente in Svizzera sensibilmente migliore rispetto a quanto attestato dai documenti disponibili per l'ultimo giudizio del Tribunale. In questo contesto, il suo interesse superiore quale minorenne imporrebbe la continuazione in Svizzera di tutte le misure di assistenza sanitaria, scolastica sociale e personale tendenti ad assicurare un sano sviluppo psicofisico. Tale verbale dimostrerebbe inoltre che il complesso di misure di accompagnamento adottate in Ticino sarebbe ormai stato costruito in modo tale da non poter essere replicato in nessun altro luogo, neppure in Italia (cfr. domanda di riesame del pag. 3-4, atto SEM n. 3/95). Inoltre, i due certificati medici datati 22 agosto 2023 e 26 febbraio 2024 del (...), che non erano conosciuti a questo Tribunale in occasione della sentenza dell'8 febbraio 2024, attesterebbero la presenza di disturbi comportamentali, difficoltà di attenzione e una problematica renale che ha dato luogo ad un intervento chirurgico, ma soprattutto che un possibile spostamento dell'interessato in una realtà nuova avrebbe conseguenze estremamente negative sullo sviluppo neuropsicologico del ricorrente. Qualora la SEM non avesse ritenuto "sufficientemente probante" quest'ultimo certificato medico, il ricorrente ha inoltre richiesto l'allestimento di una perizia "riguardo al pericolo per la salute del minorenne in caso di sradicamento dalla sua situazione personale, scolastica, sociale e sanitaria attuale" (cfr. atto SEM n. 6/5). Per questi motivi, l'esecuzione del suo allontanamento risulterebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile. 4.6 4.6.1 Orbene, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che, al contrario di quanto concluso dalla SEM, la domanda di riesame del 23 febbraio 2024 non risulta d'acchito infondata o presentata con lo stesso motivo di quello precedentemente addotto, tale da rinunciare all'emanazione di una decisione in senso formale. A sostegno del riesame, il ricorrente ha infatti prodotto due nuovi documenti che attestano una fattispecie ignota al momento della pronuncia dell'ultima sentenza del Tribunale (D-290/2021 dell'8 febbraio 2024) e che, per la loro entità, non permettono di rinunciare all'emanazione di una decisone formale ai sensi dell'art. 111b cpv. 4 LAsi. 4.6.2 Nello specifico, senza compiere alcun tipo di apprezzamento della nuova fattispecie rispetto alle condizioni per un'eventuale amissione provvisoria in Svizzera così come postulato dal ricorrente, occorre riconoscere che il verbale dell'ARP di E._______ del 14 febbraio 2024 attesta una situazione personale e integrativa sensibilmente differente da quella ritenuta dal Tribunale nella sua ultima sentenza dell'8 febbraio 2024 (cfr. consid. 4.4.2.2 supra), la quale richiama quali documenti più recenti il certificato medico del 9 maggio 2023, i vari scritti dell'ispettore scolastico G.________ (l'ultimo datato il 13 giugno 2023) nonché la risoluzione dell'ARP di E._______ del 12 maggio 2023 (cfr. sentenza del TAF D-290/2021 consid. 10.2 e 11.3.2-11.3.3; atto TAF n. 16 [doc. G, H e I] relativo alla procedura TAF D-290/2021). Al contrario di questi ultimi documenti, il verbale dell'ARP datato 14 febbraio 2024 - che riepiloga la riunione svolta in presenza di tutti i membri dell'autorità interessata, dei professionisti che seguono l'interessato e della madre di quest'ultimo - attesta una migliorata integrazione scolastica del ricorrente nonché un "aspetto di equilibrio", segnatamente una frequenza scolastica regolare, una sufficiente media scolastica, un attuale rispetto delle figure adulte e delle regole (cfr. verbale ARP [...] del 14 febbraio 2024 pag. 1-2). A fronte del preavviso favorevole dei professionisti e della madre, si è inoltre prospettata un'integrazione esclusiva presso la scuola ordinaria (...) una volta terminate le ferie di Pasqua, ciò "per permettere a A._______ di integrarsi in una scuola regolare con anticipo rispetto alle scuole medie" (idem pag. 2). Per di più, la madre del ricorrente non sembra più assumere un'attitudine ostativa alle misure e all'accompagnamento scolastico del figlio. Dal verbale emerge infatti, ch'essa "è contenta di questo progetto e garantisce all'Autorità e a tutti i presenti di sempre collaborare in modo attivo per il bene di A._______, al fine del buon esito di questo progetto" (idem pag. 2). Infine, nello scritto della Presidente dell'ARP di E._______ del 27 febbraio 2024 si dà atto dei progressi del ricorrente in ambito scolastico e comportamentale, a fronte dei quali si conferma l'inserimento nella scuola regolare (cfr. complemento del 28 febbraio 2024, atto SEM n. 5/5). 4.6.3 Si era quindi in presenza, rispetto all'ultima fattispecie considerata da questo Tribunale e dalla SEM, di nuove condizioni sociali e scolastiche del minore, nonché di una mutata attitudine della madre, fattori che costituiscono degli sviluppi di cardinale influenza per l'analisi del bene superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107), in particolare la sua integrazione, le sue relazioni sociali e gli effetti di un suo eventuale sradicamento dall'ambiente nel quale egli ha trascorso più di sette anni. Infatti, i criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo comprendono segnatamente le valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Vanno inoltre analizzati lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica, rispettivamente professionale, nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Dal punto di vista psicologico, occorre quindi prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto, ma anche l'insieme delle relazioni sociali. La durata del soggiorno in Svizzera è dipoi un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal Paese d'origine suscettibile, secondo le circostanze, di rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del TAF D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1). 4.6.4 Pure i nuovi documenti versati agli atti in sede di ricorso corroborano il mutamento della situazione sopra descritta. In particolare, il rapporto del Servizio medico-psicologico del 7 febbraio 2025 attesta una presa in carico regolare e rileva che l'interessato "è tuttora collaborante; si è osservato un maggior contenimento della tensione psichica precedentemente rilevata. Oggettivamente il paziente ha presentato minori difficoltà nell'interazione e nell'integrazione con il gruppo dei pari, nonché un crescente sviluppo delle proprie capacità di automonitoraggio e di autoriflessione sui propri stati interni e sulla lettura del contesto. [...] Anche i rapporti intrafamiliari appaiono nel complesso più distesi" (cfr. atto TAF n. 5 allegato n. 1). Nel successivo rapporto del 4 marzo 2025, redatto dal medesimo Servizio, si indica inoltre che "in considerazione del quadro clinico e dei reperti anamnestici, [...] è possibile evidenziare il rischio di un impatto negativo sulla salute del paziente qualora dovesse verificarsi un ulteriore allontanamento dal proprio ambiente di vita e dalla propria quotidianità" (cfr. atto TAF n. 6 allegato n. 5). Il minore ha inoltre avviato una presa in carico psicologica (idem allegati n. 5 e 7). 4.6.5 In altri termini, le nuove circostanze presentate nella domanda di riesame, se confrontate a quelle richiamate e analizzate in precedenza (cfr. consid. 4.4. 2 supra), non permettevano alla SEM di rinunciare ad un'analisi completa dei fatti e stralciare senza formalità la nuova istanza di riesame in parola ai sensi dell'art. 111b cpv. 4 LAsi. Occorreva garantire all'interessato una decisione formale che si confrontasse appieno con tutte le nuove circostanze suscettibili d'influire sull'esecuzione del suo allontanamento. In presenza di un richiedente d'asilo minorenne, nei confronti del quale si impone una prevalente analisi dei suoi interessi superiori in conformità con l'art. 3 CDF, lo stralcio senza formalità di cui all'art. 111b cpv. 4 LAsi va infatti applicato con particolare ritegno e unicamente a fronte di un chiaro abuso procedurale (cfr. consid. 4.3.3 supra), non ravvisabile nel caso concreto. Posto che le nuove circostante afferenti all'integrazione del ricorrente giustificano da sole il diritto ad ottenere una decisione formale di riesame, si può rinunciare ad un'analisi approfondita della restante documentazione medica addotta con la domanda di riesame. Ad ogni buon conto, il Tribunale esclude un carattere ripetitivo e temerario della nuova domanda di riesame anche a fronte dell'attuale stato valetudinario del ricorrente indicato nei nuovi mezzi di prova presentati. Infatti, il nuovo certificato medico del 26 febbraio 2024, benché attesti dei disturbi già parzialmente considerati nell'ultima sentenza del Tribunale (cfr. D-290/2021 consid. 10.2 per le problematiche di attenzione e comportamentali), indica chiaramente che "un possibile spostamento [del ricorrente] in una realtà nuova, avrebbe conseguenze estremamente negative nel suo sviluppo neuropsicologico" (cfr. atto SEM n. 6/5). Pure il recente rapporto medico Servizio medico-psicologico del 4 marzo 2025 ha confermato tale valutazione (cfr. atto TAF n. 6 allegato n. 5). Ciò posto, considerato che i referti in questione contengono una valutazione aggiornata a livello neuro-pediatrico, la SEM è tenuta ad esaminare con attenzione anche il più recente stato di salute dell'interessato - eventualmente mediante l'acquisizione di un rapporto medico completo - al fine di pronunciarsi nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 4.7 In esito, il ricorrente ha quindi diritto all'ottenimento di una decisione formale impugnabile che si esprima compiutamente sui motivi di riesame addotti e che tenga debitamente conto dei fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente del suo attuale grado d'integrazione in Svizzera e del suo stato di salute. 5. Visto quanto precede, la SEM è quindi incorsa nella violazione del diritto federale (art. 111b cpv. 4 LAsi), nonché in un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui ha stralciato senza formalità la domanda di riesame del 23 febbraio 2024. Di riflesso, il ricorso per denegata giustizia, che si rivela ricevibile poiché il minore ha diritto ad una decisione formale sul riesame richiesto (cfr. consid. 3, 4.3.5 e 4.8 supra), va accolto. Il caso è quindi rinviato all'autorità inferiore con l'ingiunzione di decidere formalmente sulla domanda di riesame dell'interessato in considerazione degli aspetti indicati nei precedenti paragrafi. 6. Considerato l'esito della causa, non si prelevano spese processuali e l'istanza di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto (cfr. art. 63 cpv. 1-3 PA). 7. 7.1 Se ammette il ricorso in tutto o in parte, il Tribunale può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). La parte vincente ha infatti diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), le quali comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). 7.2 Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'indennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nello specifico, il ricorrente minorenne, rappresentato in questa sede da un avvocato, non ha postulato la rifusione di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Egli ne ha tuttavia diritto (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). 7.3 Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi. In difetto di un elenco delle spese sostenute, considerato inoltre che è stato allestito un unico ricorso afferente sia alla procedura dell'insorgente sia a quella di sua madre, il Tribunale ritiene adeguato condannare l'autorità opponente al versamento in favore del ricorrente di un'indennità per spese ripetibili di complessivi CHF 620.00, corrispondenti a tre ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 200.00, disborsi compresi (cfr. artt. 7, 9 e 14 cpv. 2 TS-TAF). 8. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per denegata giustizia dell'11 marzo 2024 è accolto. 2. Lo stralcio senza formalità della SEM datato 8 marzo 2024 è annullato. 3. Alla SEM è fatto ordine di decidere formalmente nel merito della domanda di riesame del 23 febbraio 2024.
4. Non si prelevano spese processuali. 5. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 620.00 a titolo di indennità per ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: